Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/1969, n. 891
CASS
Sentenza 21 marzo 1969

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Massime3

La riconciliazione e idonea ad estinguere il diritto di chiedere la separazione per fatti anteriori ed a togliere Rilevanza al comportamento colpevole del coniuge, solo se costituita, oltre che dal perdono delle colpe precedenti, dal completo ripristino della convivenza coniugale, mediante la ripresa di quei rapporti materiali e spirituali che debbono caratterizzare il vincolo matrimoniale. ( Conf. 1482-68, massima n.333145 2532-67, massima n.329866 98-66, massima n.320193).*

Il giudizio sulla influenza e sulla pertinenza dei mezzi di prova offerti dalle parti e riservato al giudice di merito, la cui valutazione, di natura discrezionale, non e soggetta a Sindacato di legittimita, quando sia sorretta da congrua motivazione, immune da vizi logici o giuridici. ( V. 2748-68, massima n.335350 2702-68, massima n.335267 1939-68, massima n.333954).*

Il vizio di omessa od insufficiente motivazione non puo consistere in apprezzamenti dei fatti e delle prove difformi da quelli pretesi dalla parte, perche spetta soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute piu attendibili e veritiere. ( V. 2314-68, massima n.334624 2188-68, massima n.334382).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/1969, n. 891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 891
    Data del deposito : 21 marzo 1969

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