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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5730 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DE VIVO VIRGINIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
SEDE DI NOCERA INFERIORE rapp e dif dall'Avv AMATO Controparte_1
GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 27/11/2024 parte ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il pagamento della somma di € 1.967,00 a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 24.11.2020 al CP_ 15.02.2021 avendo l' provveduto al pagamento del solo importo di € 414,70; instauratosi il CP_ contraddittorio si costituiva in giudizio l' per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza annuale ex art. 47, comma 3, d.P.R. 639/1970 nel merito per il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione annuale ex art. 6, comma 6, L. n. 138/1943 o comunque perché infondata;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 47, comma 3 del D.P.R. 639/1970, prevede che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88”, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma” (ovvero un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell , o CP_1 dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, o dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione) .
L'ultimo comma dell'art 47 prevede inoltre che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
I pagamenti delle prestazioni sono avvenuti nell'anno 2020 e 2021 come risulta dalla documentazione allegata dall'Ente convenuto;
È pertanto ampiamente decorso, alla data del deposito del ricorso giudiziario (27.11.24), il termine di decadenza sostanziale annuale previsto dall'art 47 del D.P.R. 639/1970;
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti considerando il mancato accertamento della pretesa nel merito;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5730 2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
Nocera 22/05/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. DE VIVO VIRGINIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
SEDE DI NOCERA INFERIORE rapp e dif dall'Avv AMATO Controparte_1
GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 27/11/2024 parte ricorrente ha adito questo Tribunale al fine di ottenere il pagamento della somma di € 1.967,00 a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 24.11.2020 al CP_ 15.02.2021 avendo l' provveduto al pagamento del solo importo di € 414,70; instauratosi il CP_ contraddittorio si costituiva in giudizio l' per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza annuale ex art. 47, comma 3, d.P.R. 639/1970 nel merito per il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione annuale ex art. 6, comma 6, L. n. 138/1943 o comunque perché infondata;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 47, comma 3 del D.P.R. 639/1970, prevede che “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88”, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma” (ovvero un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell , o CP_1 dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, o dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione) .
L'ultimo comma dell'art 47 prevede inoltre che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.”
I pagamenti delle prestazioni sono avvenuti nell'anno 2020 e 2021 come risulta dalla documentazione allegata dall'Ente convenuto;
È pertanto ampiamente decorso, alla data del deposito del ricorso giudiziario (27.11.24), il termine di decadenza sostanziale annuale previsto dall'art 47 del D.P.R. 639/1970;
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti considerando il mancato accertamento della pretesa nel merito;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5730 2024
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
Nocera 22/05/2025 Il Giudice Parte_2
Dott.ssa Raffaella Caporale