Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1312 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
lettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Argentaria, n. 7, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Alberto Galloro (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Pensione di vecchiaia anticipata.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/06/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver presentato, il 13.10.2023, domanda per ottenere la pensione di vecchiaia
(ex D. Lgs. n. 503 del 30.12.1992, art. 1), ottenendo, tuttavia, un provvedimento di reiezione (da parte di ) fondato sulla seguente motivazione: “Lei non è stato riconosciuto invalido in misura pari o CP_1 superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”. Il ricorrente, pertanto, deduceva l'accertamento della sussistenza dei requisiti utili a ottenere il beneficio richiesto. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1 - Voglia il Signor Giudice, per effetto di quanto avanti dedotto, documentato e comprovato ordinare all'
[...] in persona del suo Presidente pro tempore, legale Controparte_1 rappresentante, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, di esibire in giudizio tutta la
1
DLgs 503/92 e dal suo Art. 1 c. 8 perché invalido nella misura dell' 80%. E ciò previo accertamento di un grado di invalidità in misura dell'80%. Riconoscere e dichiarare, quindi, il suo diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla richiamata legislazione. Condannare, conseguentemente, l'
[...]
come legalmente rappresentato, alla corresponsione in Controparte_1 suo favore, di detta pensione con decorrenza dal primo giorno del dodicesimo mese successivo a quello dell'accertamento della invalidità nella misura legislativamente prevista, con gli interessi legali sui ratei scaduti”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale contestava CP_1 integralmente il ricorso, chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con la consulenza tecnica disposta dall'Ufficio, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del diritto a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
3. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 503/1992, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità è subordinato al compimento del 65° anno, aggiungendo, al comma 8, che “L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 percento”, nel qual caso, il beneficio può essere concesso quanto l'interessato ha compiuto il 60° anno di età. Dal 2013, peraltro, il requisito anagrafico è stato adeguato alla stima di aspettativa di vita;
infatti, il D.L. n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) ha fissato il requisito anagrafico a 60 anni e 7 mesi età, per il triennio 2016/2018, mentre dal 01.01.2019 vi è stato un incremento di ulteriori di 5 mesi di età.
4. A ciò consegue che, il ricorrente alla data di iscrizione a ruolo del ricorso ha raggiunto il requisito anagrafico utile per ottenere il beneficio sperato.
5. La normativa prevede, altresì, la sussistenza, in capo all'istante, del requisito sanitario di un'invalidità non inferiore all'80%.
6. Dall'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il ricorrente è affetto da «Diabete Mellito con complicanze: da considerare la voce con co - dice 9310 della Tabella Ministeriale, con percentuale di invalidità che va dal 51% al 60%. Cardiopatia ipertensiva: da considerare almeno la voce con codice 6441, Classe I NYHA, con percentuale di invalidità che va dal 21% al 30%.
Depressione endoreattiva grave, con connotati di Depressione Maggiore: da considerare almeno il codice 2206 della Tabella Ministeriale con percentuale che va dal 31% al 40%. Cefalea cronica invalidante: la cefalea rappresenta certamente una situazione morbosa estremamente diffusa, ma anche difficile da inquadrare sul piano clinico: allo stato attuale;
infatti, non esiste alcun test diagnostico per le cefalee, per cui la diagnosi deve essere necessariamente clinica, basata su un'accurata raccolta anamnestica ed un adeguato periodo di osservazione e di trattamento. Un'ipotesi di valutazione medico legale dell'invalidità civile è stata proposta dalla Regione Lombardia con Circolare n°30 del 14 dicembre 2006. Essa tiene conto della frequenza delle manifestazioni cliniche e della qualità della risposta alla terapia, sulla base di documentazione rilasciata da Centri di rilevanza nazionale, rilasciata dopo un periodo di osservazione di almeno un anno. La percentuale di invalidità per le cefalee primarie varia dal 0-15% per le forme episodiche a frequenza di attacchi medio-bassa e soddisfacente alla terapia;
al 16-30% per le forme episodiche a frequenza di attacchi medio-alta e scarsa risposta alla terapia o per le forme croniche con risposta parziale al trattamento;
al 31-46% per le forme
2 croniche refrattarie al trattamento. Dall'anamnesi e dalle certificazioni mediche il signor Parte_1 presenta una cefalea che rientra nella percentuale di invalidità del 16-30%, ovvero forme
[...] croniche con risposta parziale al trattamento. Dal calcolo delle percentuali di invalidità applicando la formula riduzionistica di Balthazard, il signor può esse- re considerato Invalido Parte_1 all'80% (dalla data della domanda amministrativa) e quindi può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia.»
7. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
8. Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, inoltre, si evince che anche l'ulteriore requisito contributivo (richiesto dalla normativa) risulta essere soddisfatto, in quanto risultano, in capo a almeno 20 anni di contribuzione. Parte_1
9. Rilevata, pertanto, il possesso del ricorrente di tutti i requisiti normativamente imposti, il beneficio da lui spirato può trovare soddisfazione.
10. In merito alla decorrenza della liquidazione del trattamento, tuttavia, occorre dare rilievo alle CP_ deduzioni dell' previdenziale, il quale ha stabilito come la prestazione di vecchiaia anticipata soggiaccia alla disciplina fissata dalla L. n. 122/2010 (a seguito di conversione con modifiche del D.L. n. 78 del 2010), in virtù della quale, con l'art. 12, c. 1, stabilisce che “coloro che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato … ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”. Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 12 stabilisce che
“con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento … con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”. L'art. 24, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 ha stabilito che “… a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
… b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”. Il richiamato comma 10 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, … che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 (e cioè, nel caso di specie, ad età inferiore a 66 anni) è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini …, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 …”. Il richiamato comma 11 stabilisce invece che “Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
3 dall nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da CP_1 rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni…”. 11. Tenendo in considerazione, dunque, le c.d. “finestre mobili”, la liquidazione del beneficio è subordinata allo slittamento periodico in avanti di dodici mesi.
12. Pertanto, poiché il diritto alla prestazione è stato riconosciuto al ricorrente dalla data della domanda amministrativa (13.10.2023), la liquidazione del beneficio, in occasione delle “finestre mobili”, decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura delle finestre mobili, dunque dal 1°.11.2024.
13. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso merita accoglimento.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
15. Le spese della consulenza medica d'ufficio sono liquidate con separato decreto e sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, per l'effetto accerta e dichiara invalido all'ottanta Parte_1 percento (80%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (13.10.2023);
- dichiara il diritto il diritto di a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, Parte_1
a decorrere dall'1.11.2024;
- condanna al pagamento di quanto a tale titolo spettante a oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dai singoli ratei al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.400,00, da CP_1 corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza medica d'ufficio, liquidate con CP_1 separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4