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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 09/04/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA (art. 429 c.p.c.) INGIUNZIONE
definitiva nella causa iscritta al n. 302/2024 R.G. Lav. promossa da ________________
Parte_1
Avv. Dario FRASSY
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Emilia CONROTTO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 2.12.2024, Parte_1 quale coobbligata in solido con il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_2 Pt_2
Aosta l' , chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001888419, CP_1 notificatale il 31.10.2024; in particolare sosteneva -tra l'altro- che fosse intervenuta decadenza poiché l'atto di accertamento prot. n. 0400.14/10/2019.0088558 non risulterebbe CP_1 notificato e, comunque, non sarebbe stato rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14
l. 689/1981 e quello di cui all'art. 9 d. lgs. 8/2016;
- che si costituiva tempestivamente l' , chiedendo la declaratoria di inammissibilità CP_3 dell'opposizione e, nel merito, la sua reiezione;
- che il giudice, -disposto un differimento in attesa del deposito di sentenza della Suprema
Corte in subiecta materia-, all'odierna udienza invitava le parti alla discussione e, all'esito di articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
Quanto all'inammissibilità del ricorso, per non aver l'obbligato principale opposto la corrispondente ordinanza ingiunzione al medesimo notificata, costituisce ormai, ius receptum
(vds. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20006 del 26/09/2007) il principio per cui “in materia di sanzioni amministrative, la previsione, ex art. 196 Codice della Strada, della solidarietà tra
1 proprietario e conducente responsabile della violazione comporta comunque l'emissione di due distinti provvedimenti irrogativi delle sanzioni rispetto ai quali ciascuno degli obbligati è titolare di un'autonoma facoltà di opposizione, assoggettata al termine di decadenza”.
Più nello specifico, è stato infatti affermato (vds., ex multis, Cass. n. 14635 del 21 dicembre
2001 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13283 del 10/09/2003) che “in materia di sanzioni amministrative, il vincolo di solidarietà che l'art. 6, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 istituisce tra la persona giuridica e il suo rappresentante, autore della violazione, non vale a conferire ad essa la veste di soggetto
"interessato" a proporre opposizione, a norma dell'art. 22 della stessa legge, contro l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti del solo rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali (Cfr. nello stesso senso Cass. n. 1318 del 1992, n. 6573 del
1996 e n. 1144 del 1998). Va inoltre considerato che - contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale - la legittimazione … all'impugnazione della sanzione non può derivare dall'obbligo contributivo posto a suo carico in conseguenza dell'accertamento dei presupposti fondanti l'ordinanza ingiunzione. Ed infatti la conferma della sanzione nei confronti dell'autore della violazione, non avrebbe effetti sulla esistenza dell'obbligo contributivo a carico … perché
l'efficacia riflessa del giudicato (che ex art. 2909 cod. civ. fa stato solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa) non si estende ai terzi che siano titolari, non già' di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato stesso. Così è stato affermato dalla sentenza di questa Corte n. 2875 del 25 marzo 1999, in cui si è escluso che il giudicato, che aveva negato l'obbligo della società datrice di lavoro al CP_ versamento dei contributi per insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, spiegasse effetti riflessi nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa perla stessa omissione contributiva, proposto dal legale rappresentante della società', avendo quest'ultimo un diritto autonomo ad opporsi a detto provvedimento”.
Trattasi di enunciazione di diritto cristallizzata nella nota sentenza delle Sezioni
Unite n. 22082 del 22/09/2017, cui si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza, per cui, applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ben poteva la ricorrente spiegare opposizione all'ordinanza ingiunzione de qua, nonostante l'intercorsa definitività della diversa ordinanza notificata all'obbligato principale.
Passando al merito, in ossequio del principio della ragione più liquida, deve verificarsi se la notifica dell'atto di accertamento il 23 ottobre 2019 (vds. doc. 8 e 8 bis resistente) possa ritenersi tempestiva.
Come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
2 entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento ” . L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto
A detta dell' , tuttavia, andrebbe applicata al caso in esame la disciplina dettata dagli CP_3 artt. 8 e 9 D.Lgs. 15/01/2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'art. 8, invero, così dispone:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo
135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
3 Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sulla scorta di autorevole giurisprudenza di merito, sostiene l' che nella specie -ai sensi CP_3 del D. Lvo 15.1.2016, il termine di 90 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Ritiene il giudicante, tuttavia, che tale pur suggestiva tesi non possa trovare accoglimento.
Come anche si comprende dalle sentenze citate, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto ragionevole, in tali CP_1 casi, che, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_3
Nel caso di specie, invece, è palese che non ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla
Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie. L'atto di accertamento, infatti, è relativo ad illeciti commessi dopo la depenalizzazione e, comunque, è stato formato nel 2019, vale a dire oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 8/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 era abbondantemente spirato.
Né appare condivisibile la tesi per cui, nella specie, non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 14 L. 689/1981, Nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa dell' , infatti, CP_3 detta tesi risulta smentita dal dato testuale della normativa, nonché dall'introduzione della nuova normativa, di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, che expressis verbis deroga ex novo detta fattispecie decadenziale: è evidente, allora, che se il legislatore ha sentito la necessità di introdurre questa modifica, ciò sta a significare che, per il periodo precedente, debba ritenersi vigente il disposto dell'art. 14 L. 689/1981.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione
4 del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR Lazio 4.10.21 n. 10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523;
Trib. Velletri 28.9.21 n. 1378; TAR Lazio 12.5.21 n. 5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR
Lazio 17.2.20 n. 2074).
Orbene, anche a tal proposito, la condivisibile giurisprudenza citata dall'opposto non sembra conferente al caso in esame.
L' , infatti, era a conoscenza dell'illecito commesso dal ricorrente fin dal gennaio 2019, CP_3 vale a dire quando era spirato il termine per dar corso ai pagamenti CP_4
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 decorresse da tale data;
poiché è altrettanto evidente che detto termine non sia stato rispettato (l'atto di accertamento è stato, infatti, notificato ben 9 mesi dopo), deve procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per cui è causa.
Tali argomentazioni, reiteratamente sostenute dalla giurisprudenza della Corte di Appello di
Torino in analoghe fattispecie, hanno, tra l'altro, ricevuto definitivo avvallo dalla Corte di
Cassazione con la recentissima sentenza n°24055/2023, con cui è stato affermato il principio
(per ordinanze ingiunzioni relative ad omissioni contributive precedenti alla “depenalizzazione, ma perfettamente applicabile anche nel caso di specie) per cui “considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che “negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' […], CP_3 il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle CP_3 violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria” (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), senza tener conto della fase istruttoria, ma con la
5 maggiorazione ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014 prevista per la redazione di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-001888419, notificata il 31.10.2024 e, per l'effetto,
b) dichiara che nulla è dovuto all' in relazione alla medesima e per i fatti di cui al verbale CP_1 di accertamento prot. n. 0400.14/10/2019.0088558; CP_1
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute da che liquida in CP_1 Parte_1 euro 1.000,00 per onorari ed euro 43,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
(Così deciso in Aosta il 9/4/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA (art. 429 c.p.c.) INGIUNZIONE
definitiva nella causa iscritta al n. 302/2024 R.G. Lav. promossa da ________________
Parte_1
Avv. Dario FRASSY
Ricorrente contro
CP_1
Avv. Emilia CONROTTO
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 2.12.2024, Parte_1 quale coobbligata in solido con il sig. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di CP_2 Pt_2
Aosta l' , chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001888419, CP_1 notificatale il 31.10.2024; in particolare sosteneva -tra l'altro- che fosse intervenuta decadenza poiché l'atto di accertamento prot. n. 0400.14/10/2019.0088558 non risulterebbe CP_1 notificato e, comunque, non sarebbe stato rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14
l. 689/1981 e quello di cui all'art. 9 d. lgs. 8/2016;
- che si costituiva tempestivamente l' , chiedendo la declaratoria di inammissibilità CP_3 dell'opposizione e, nel merito, la sua reiezione;
- che il giudice, -disposto un differimento in attesa del deposito di sentenza della Suprema
Corte in subiecta materia-, all'odierna udienza invitava le parti alla discussione e, all'esito di articolata trattazione, pronunciava sentenza ex art. 429 c. 1 cpc;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, può trovare accoglimento.
Quanto all'inammissibilità del ricorso, per non aver l'obbligato principale opposto la corrispondente ordinanza ingiunzione al medesimo notificata, costituisce ormai, ius receptum
(vds. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20006 del 26/09/2007) il principio per cui “in materia di sanzioni amministrative, la previsione, ex art. 196 Codice della Strada, della solidarietà tra
1 proprietario e conducente responsabile della violazione comporta comunque l'emissione di due distinti provvedimenti irrogativi delle sanzioni rispetto ai quali ciascuno degli obbligati è titolare di un'autonoma facoltà di opposizione, assoggettata al termine di decadenza”.
Più nello specifico, è stato infatti affermato (vds., ex multis, Cass. n. 14635 del 21 dicembre
2001 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 13283 del 10/09/2003) che “in materia di sanzioni amministrative, il vincolo di solidarietà che l'art. 6, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 istituisce tra la persona giuridica e il suo rappresentante, autore della violazione, non vale a conferire ad essa la veste di soggetto
"interessato" a proporre opposizione, a norma dell'art. 22 della stessa legge, contro l'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti del solo rappresentante, stante l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido e l'insussistenza di qualsiasi litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali (Cfr. nello stesso senso Cass. n. 1318 del 1992, n. 6573 del
1996 e n. 1144 del 1998). Va inoltre considerato che - contrariamente a quanto affermato dal
Tribunale - la legittimazione … all'impugnazione della sanzione non può derivare dall'obbligo contributivo posto a suo carico in conseguenza dell'accertamento dei presupposti fondanti l'ordinanza ingiunzione. Ed infatti la conferma della sanzione nei confronti dell'autore della violazione, non avrebbe effetti sulla esistenza dell'obbligo contributivo a carico … perché
l'efficacia riflessa del giudicato (che ex art. 2909 cod. civ. fa stato solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa) non si estende ai terzi che siano titolari, non già' di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, ma di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con il giudicato stesso. Così è stato affermato dalla sentenza di questa Corte n. 2875 del 25 marzo 1999, in cui si è escluso che il giudicato, che aveva negato l'obbligo della società datrice di lavoro al CP_ versamento dei contributi per insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, spiegasse effetti riflessi nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa perla stessa omissione contributiva, proposto dal legale rappresentante della società', avendo quest'ultimo un diritto autonomo ad opporsi a detto provvedimento”.
Trattasi di enunciazione di diritto cristallizzata nella nota sentenza delle Sezioni
Unite n. 22082 del 22/09/2017, cui si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza, per cui, applicando tali condivisibili principi al caso di specie, ben poteva la ricorrente spiegare opposizione all'ordinanza ingiunzione de qua, nonostante l'intercorsa definitività della diversa ordinanza notificata all'obbligato principale.
Passando al merito, in ossequio del principio della ragione più liquida, deve verificarsi se la notifica dell'atto di accertamento il 23 ottobre 2019 (vds. doc. 8 e 8 bis resistente) possa ritenersi tempestiva.
Come è noto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
2 entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento ” . L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto
A detta dell' , tuttavia, andrebbe applicata al caso in esame la disciplina dettata dagli CP_3 artt. 8 e 9 D.Lgs. 15/01/2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L'art. 8, invero, così dispone:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo
135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
L'art. 9 dispone: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.”
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
3 Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.
Sulla scorta di autorevole giurisprudenza di merito, sostiene l' che nella specie -ai sensi CP_3 del D. Lvo 15.1.2016, il termine di 90 giorni previsto dalla normativa speciale non sarebbe perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza sarebbe maturata nella specie.
Ritiene il giudicante, tuttavia, che tale pur suggestiva tesi non possa trovare accoglimento.
Come anche si comprende dalle sentenze citate, gli articoli 8 e 9 disciplinano la fattispecie della trasmissione degli atti dall'Autorità Giudiziaria all' : è del tutto ragionevole, in tali CP_1 casi, che, come sostenuto dalla giurisprudenza richiamata dall'opposto, l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici Giudiziari nella trasmissione degli atti non possa ricadere sull' . CP_3
Nel caso di specie, invece, è palese che non ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla
Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie. L'atto di accertamento, infatti, è relativo ad illeciti commessi dopo la depenalizzazione e, comunque, è stato formato nel 2019, vale a dire oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 8/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 era abbondantemente spirato.
Né appare condivisibile la tesi per cui, nella specie, non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 14 L. 689/1981, Nonostante le pur pregevoli argomentazioni della difesa dell' , infatti, CP_3 detta tesi risulta smentita dal dato testuale della normativa, nonché dall'introduzione della nuova normativa, di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, che expressis verbis deroga ex novo detta fattispecie decadenziale: è evidente, allora, che se il legislatore ha sentito la necessità di introdurre questa modifica, ciò sta a significare che, per il periodo precedente, debba ritenersi vigente il disposto dell'art. 14 L. 689/1981.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione
4 del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR Lazio 4.10.21 n. 10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523;
Trib. Velletri 28.9.21 n. 1378; TAR Lazio 12.5.21 n. 5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR
Lazio 17.2.20 n. 2074).
Orbene, anche a tal proposito, la condivisibile giurisprudenza citata dall'opposto non sembra conferente al caso in esame.
L' , infatti, era a conoscenza dell'illecito commesso dal ricorrente fin dal gennaio 2019, CP_3 vale a dire quando era spirato il termine per dar corso ai pagamenti CP_4
E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981 decorresse da tale data;
poiché è altrettanto evidente che detto termine non sia stato rispettato (l'atto di accertamento è stato, infatti, notificato ben 9 mesi dopo), deve procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per cui è causa.
Tali argomentazioni, reiteratamente sostenute dalla giurisprudenza della Corte di Appello di
Torino in analoghe fattispecie, hanno, tra l'altro, ricevuto definitivo avvallo dalla Corte di
Cassazione con la recentissima sentenza n°24055/2023, con cui è stato affermato il principio
(per ordinanze ingiunzioni relative ad omissioni contributive precedenti alla “depenalizzazione, ma perfettamente applicabile anche nel caso di specie) per cui “considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che “negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi' […], CP_3 il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che l'accertamento delle CP_3 violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria” (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n.
8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il CP_1 mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco inferiore ai minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00), senza tener conto della fase istruttoria, ma con la
5 maggiorazione ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/2014 prevista per la redazione di atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
P.Q.M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) annulla l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-001888419, notificata il 31.10.2024 e, per l'effetto,
b) dichiara che nulla è dovuto all' in relazione alla medesima e per i fatti di cui al verbale CP_1 di accertamento prot. n. 0400.14/10/2019.0088558; CP_1
c) condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute da che liquida in CP_1 Parte_1 euro 1.000,00 per onorari ed euro 43,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
(Così deciso in Aosta il 9/4/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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