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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/03/2024, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Giuseppina SANNA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 413/2023, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Via Cavour Parte_1 C.F._1
n. 71 B, presso e nello studio dell'avv. Maria Giuseppa Doneddu (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in foglio separato allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sorso in Controparte_1 C.F._3 via Sernesto n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Lidia Marongiu (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8/6/2003 tra i sigg. e e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 Controparte_1
del Comune di Tergu, Atto n. 3 parte II, Serie A, anno 2003; confermare parzialmente:
2. i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale dei coniugi da intendersi integralmente
pagina 1 di 8 richiamati fatta eccezione per l'affidamento condiviso dei figli e conseguentemente in parziale modifica disporre
3. l'affidamento esclusivo del figlio minore in favore della madre per Persona_1 tutti i motivi di cui all'espositiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Resistente: “A. dichiararsi l'affidamento condiviso in favore di entrambi i genitori, anche all'esito del percorso genitoriale che il padre, fin da ora, si impegna a compiere, nell'interesse di suo figlio;
Prescrivere che entrambi i genitori si impegnino a salvaguardare reciprocamente il ruolo genitoriale, dando sicurezza al minore sul loro affetto e sulla loro presenza e collaborino nell'educazione del bimbo e comunicheranno in maniera aperta e collaborativa, scambiandosi informazioni riguardo ad impegni, necessità ed altre questioni relative al bambino. Entrambi i genitori si impegnino a condividere le decisioni relative al bambino in un clima di collaborazione e rispetto, in funzione dei bisogni emotivo-affettivi e materiali del bambino. Sempre in correlazione con il principio sull'affidamento condiviso di , la frequentazione del minore con i genitori sarà organizzata Per_1
secondo le seguenti modalità: starà con il padre a fine settimana alternati dalle ore 10 del Per_1
sabato alle ore 20 della domenica. Saranno da stabilire due giornate di frequentazione di Per_1
presso il padre, nei giorni da concordarsi con la madre. Vacanze estive: per la prossima estate 2024, il minore trascorrerà tre notti consecutive col padre, concordate preventivamente tra i genitori, in aggiunta alla frequentazione ordinaria;
gradatamente, il minore trascorrerà un periodo di gg. 10 /15– anche non consecutivi - con ciascun genitore in tempi che verranno preventivamente concordati tenendo conto degli impegni reciproci e favorendo la visita dell'altro genitore. Vacanze natalizie: 24
(compreso pernottarnento), 26 dicembre e primo gennaio per il corrente anno verranno trascorsi col papà ed il 25 ed il 31 dicembre (compreso pernottamento) con la mamma e così a seguire alternativamente. Il fine settimana pasquale (da sabato e fino alla sera della domenica di Pasqua), secondo il principio dell'alternanza, che dovrà essere rispettato anche in relazione all'Week end che lo precede, provvedendo eventualmente anche a scambi. Il minore frequenterà i nonni e gli zii di entrambi i rami genitoriali, i quali potranno coadiuvare i genitori anche provvedendo ai prelievi e riaccompagnamenti. I genitori si impegneranno, infine, a trascorrere insieme col minore il compleanno e le date o gli eventi familiari più significativi e laddove non possibile resta ferma per i medesimi giorni la regolamentazione ordinaria. B stabilirsi che la somma mensile con cui il
[...] provveda al mantenimento dei figli sia di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per Controparte_1 ciascuno), anche in ragione della attribuzione dell'intera somma mensile degli assegni unici, in favore della madre. Oltre rivalutazione annualmente sulla base degli indici ISTAT. Oltre le spese straordinarie che si renderanno necessarie, nella misura del 50%, secondo migliore specifica contenuta nel Protocollo in essere presso il Tribunale intestato. D. Con compensazione di compensi.”
pagina 2 di 8 -MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 08.02.2023 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Controparte_1
contratto tra le parti in Tergu in data 8 giugno 2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto n. 3, parte II, Serie A, anno 2003.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli in data 4 Settembre 2003, maggiorenne non Per_2
autosufficiente, e in data 14 Febbraio 2012, minorenne, conviventi con la madre, ha dedotto che Per_1
in data 14 gennaio 2014 era stata omologata da parte dell'intestato Tribunale la separazione personale dei coniugi e, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 3 della L. 898/1970, ha chiesto dichiararsi cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale con eccezione della modifica relativa all'affidamento esclusivo del minore . Per_1
CP_ Ha rappresentato che il non si era mai occupato o interessato dei figli, omettendo qualsiasi forma di supporto, anche affettivo, nei confronti sia del minore affetto da “disturbo autistico” sia della Per_1
maggiorenne non autosufficiente, ed iscritta al primo anno dell'Università presso la Facoltà di Per_2
comunicazione” con indirizzo pedagogico. Org_1
Ha quindi lamentato che il resistente da anni non aveva corrisposto alcunché alla moglie per il mantenimento degli stessi, né tantomeno aveva contribuito al pagamento delle spese straordinarie, evidenziando che solo grazie al contributo costante dei propri familiari aveva potuto sopperire alle esigenze dei figli
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di aver sempre cercato un'occupazione al fine di provvedere al sostentamento dei figli, di aver svolto svariati lavori e di collaborare con uno studio di consulenza del
Lavoro in Sennori, percependo l'importo lordo di € 10,00 l'ora, e che, al fine di migliorare la propria condizione ed assicurare un tenore di vita migliore ai figli, aveva preso la decisione di ultimare il percorso scolastico iscrivendosi all' ” di Sassari, al fine Organizzazione_2 Org_3
del conseguimento del diploma Org_4
Ha aggiunto che abitava con i figli presso un immobile di proprietà esclusiva del proprio padre, risparmiando in tal modo sul canone di locazione.
CP_ Ha allegato che, per contro, il lavorava con la qualifica di barman presso il bar sito nella stazione dei treni di Sorso.
Ha concluso come in epigrafe evidenziando che la richiesta di affido esclusivo trovava fondamento
CP_ nell'assenza del - che peraltro cambiava di continuo il proprio numero di telefono - al quale doveva richiedere il consenso per qualsiasi visita, intervento, richiesta, istanza e/o altro nell'interesse pagina 3 di 8 dei figli, in particolare del minore in ragione della patologia da cui era affetto, e che era pertanto fortemente limitata nella gestione del figlio anche con riferimento alle cose banali.
Si è costituito il resistente rappresentando che la ricorrente a decorrere dalla separazione aveva attuato un comportamento atto a eliminare il rapporto dei figli con il padre, fino alla totale compromissione di ogni utile contatto, che gli incontri e/o le telefonate tra padre e figli non esistevano più da tre anni, e che era necessario favorire la graduale ripresa del diritto di visita e frequentazione tra genitore e figli, prevedendo un intervento di supporto, attuato a mezzo di operatori sociali o di psicologi.
Si è quindi opposto alla richiesta di affido esclusivo del figlio minore.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto che l'altalenanza nella corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte sua aveva coinciso con la mancanza di un'attività lavorativa, con “l'andata a
CP_ male” dell'attività lavorativa gestita dal in costanza di matrimonio e con la sussistenza di una rilevante posizione debitoria legata alla medesima attività lavorativa.
Ha chiesto stabilirsi che la somma mensile per il mantenimento dei figli fosse stabilita in complessivi €
500,00 (€ 250,00 per ciascuno), anche in ragione della attribuzione dell'intera somma mensile degli assegni unici, in favore della madre, oltre rivalutazione annualmente sulla base degli indici ed Org_5
alle spese straordinarie, nella misura del 50%, secondo migliore specifica contenuta nel Protocollo in essere presso il Tribunale intestato.
Ha concluso come in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale del 05.05.2023, considerato il disinteresse e la perdurante ed ingiustificata CP_ omissione del del versamento del mantenimento in favore dei figli, risalente a circa sei anni, il figlio minore è stato affidato in via esclusiva alla madre con autorizzazione alla stessa ad assumere Per_1
autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la salute, è stato fissato, quale contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre non collocatario, l'assegno mensile di € 600,00 complessivi rivalutabile annualmente secondo gli indici , oltre al 50 % delle spese straordinarie. Org_5
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita, vista la conflittualità con il padre e la non abitualità delle frequentazioni con lo stesso, il Presidente ha incaricato il Servizio Sociale del Comune di Sassari territorialmente competente a predisporre un progetto di cura e di recupero della relazione tra padre e figlio, con supporto terapeutico per il padre e incontri protetti tra il padre e il figlio presso un centro specializzato.
Ha quindi rimesso le parti al G.I.
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 30 novembre 2023 ex art. 127 ter c.p.c.,
pagina 4 di 8 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rimesso la causa al collegio previa concessione dei termini di cui all'art 190 comma 1° c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla
L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposto, come richiesto dalla ricorrente, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con collocazione presso la stessa, con l'autorizzazione Per_1
alla ad assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la salute del figlio Pt_1
, nonché nei rapporti con le autorità pubbliche ed extrascolastiche, così confermandosi quanto Per_1
disposto in sede di udienza Presidenziale non ravvisandosi elementi che consentano di derogare alle suddette previsioni.
Si rileva che l'art. 337 c.c. dispone che, in caso di divorzio – e in forza del rinvio contenuto nell'art. 155
c.c., anche in caso di separazione – il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Giova altresì osservare che, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come da consolidata giurisprudenza di legittimità: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., sent. 17 dicembre 2009 n.
26587).
pagina 5 di 8 CP_ Si osserva che la condotta del tradottasi nel protratto disinteresse per i bisogni del minore e nel prolungato ed assoluto inadempimento all'obbligo di mantenimento, confermato dal resistente all'udienza dell'11 luglio 2023, non può che interpretarsi come manifestazione generale di carenza nella capacità di affrontare le responsabilità alle quali è tenuto.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita deve prendersi atto che i Servizi Sociali incaricati hanno comunicato che “risulta problematico proseguire nel Servizio di Sostegno alla Genitorialità, che ha il compito di guidare il genitore nelle sue responsabilità in funzione del rapporto genitore-figlio, a causa della mancata collaborazione del minore manifestatasi durante i tre incontri voltisi con la psicologa, dott.ssa presso lo di Testimone_1 Organizzazione_6
Sorso”, che “nei colloqui è emerso il rifiuto categorico del minore di voler riallacciare i rapporti con il proprio padre, manifestando forte disagio e disappunto nonostante le rassicurazioni da parte della madre, che seppur reticente e scoraggiata rispetto ai benefici di un riavvicinamento tra il proprio figlio
CP_ e il sig. , ha comunque collaborato con i Servizi”. Hanno altresì rappresentato che tale intervento potrebbe avere effetti pregiudizievoli sul benessere psichico ed emotivo del minore.
La psicologa per il Servizio di Sostegno alla Genitorialità del Centro per le Famiglie del Comune di
Sorso ha poi rilevato che il minore ha espresso disappunto nel dover svolgere gli incontri con il padre, ha affermato di non volerlo assolutamente incontrare, ha riferito che del padre conserva ricordi piacevoli quali, un pranzo in ristorante e l'aver fatto la spesa insieme ma che di lui non sa quasi niente,
e che il minore non ha mostrato alcun interesse e curiosità verso la sua persona, riferendo di star bene cosi e di aver già la sua famiglia. Ha aggiunto che nonostante la ricorrente si sia posta come intermediaria e abbia espresso tutto il suo supporto rispetto a questo percorso, è rimasto fermo Per_1
nella sua posizione di contrarietà, non accogliendo nessuna proposta finalizzata al proseguimento degli incontri. Ha concluso riferendo che “dinanzi a tanta reticenza, e non cogliendo alcuno spiraglio, si è valutato opportuno sospendere gli incontri conoscitivi e valutativi, in cui si è potuto osservare il malessere del minore nel presenziare a degli incontri finalizzati al ripristino della relazione padre- figlio”.
Alla luce delle relazioni pervenute dagli operatori del Servizio Sociale ed in particolar modo di quella a firma della psicologa, da cui emerge che, allo stato, anche tenuto conto della patologia di cui soffre il minore, la prosecuzione degli incontri, anche in forma protetta, tra padre e figlio è pregiudizievole del benessere emotivo e psichico, si ritiene di non regolamentare il diritto di visita.
Sul punto il collegio ritiene comunque opportuno che i Servizi Sociali proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e di presa in carico del minore nonché negli interventi di supporto alla genitorialità e di Per_1
pagina 6 di 8 supporto psicologico e socio-educativo, finalizzati ad un auspicabile riavvicinamento tra il padre ed il figlio, riprendendo, qualora ritenuto opportuno, l'attivazione di incontri tra gli stessi.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, ritiene il collegio che debba confermarsi in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 600,00, oltre rivalutazione monetaria Org su base e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F., considerato che tale somma sia il minimo indispensabile per soddisfare le basilari esigenze quotidiane di vita dei figli, collegate alla loro età attuale ed ai relativi bisogni, di cui si fa interamente carico la ricorrente.
Org_ L'assegno Unico erogato dall per i figli sarà percepito interamente dalla madre con cui Parte_1
questi trascorrono la totalità del tempo.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti contratto in Tergu in data 08.06.2003, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune Atto N. 3 parte II serie A - anno 2003, tra , nata in [...] il [...], (C.F. Parte_1
), res.te in Sorso Via Tintoretto n. 9 e , nato C.F._1 Controparte_1
in Sorso il 18 novembre 1978, (C.F. ), residente in [...], C.F._3
mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Tergu affinché proceda all'annotazione della presente sentenza;
affida il figlio minore in via esclusiva alla madre che viene autorizzata ad Per_1 Parte_1 assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la salute del figlio, nonché nei rapporti con le autorità pubbliche ed extrascolastiche;
non regolamenta, allo stato, il diritto di visita del padre;
conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Sorso affinché proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e di presa in carico del minore nonché negli interventi di supporto alla genitorialità e di Per_1
supporto psicologico e socio-educativo, finalizzati ad un auspicabile riavvicinamento tra il padre ed il figlio, riprendendo, qualora ritenuto opportuno, l'attivazione di incontri tra gli stessi;
CP pone a carico del l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli la somma di €
600,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, presso il domicilio della ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei medesimi secondo il protocollo CNF.
Org_ L'assegno Unico erogato dall per i figli sarà percepito interamente dalla ricorrente.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
pagina 7 di 8 Così deciso in Sassari lil 7 marzo 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa M.G. Sanna
Il Giudice relatore
Dott.ssa E. Carta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Giuseppina SANNA - Presidente
Dott. Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 413/2023, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Via Cavour Parte_1 C.F._1
n. 71 B, presso e nello studio dell'avv. Maria Giuseppa Doneddu (C.F. ) che la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in foglio separato allegato al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sorso in Controparte_1 C.F._3 via Sernesto n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Lidia Marongiu (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8/6/2003 tra i sigg. e e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 Controparte_1
del Comune di Tergu, Atto n. 3 parte II, Serie A, anno 2003; confermare parzialmente:
2. i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale dei coniugi da intendersi integralmente
pagina 1 di 8 richiamati fatta eccezione per l'affidamento condiviso dei figli e conseguentemente in parziale modifica disporre
3. l'affidamento esclusivo del figlio minore in favore della madre per Persona_1 tutti i motivi di cui all'espositiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Resistente: “A. dichiararsi l'affidamento condiviso in favore di entrambi i genitori, anche all'esito del percorso genitoriale che il padre, fin da ora, si impegna a compiere, nell'interesse di suo figlio;
Prescrivere che entrambi i genitori si impegnino a salvaguardare reciprocamente il ruolo genitoriale, dando sicurezza al minore sul loro affetto e sulla loro presenza e collaborino nell'educazione del bimbo e comunicheranno in maniera aperta e collaborativa, scambiandosi informazioni riguardo ad impegni, necessità ed altre questioni relative al bambino. Entrambi i genitori si impegnino a condividere le decisioni relative al bambino in un clima di collaborazione e rispetto, in funzione dei bisogni emotivo-affettivi e materiali del bambino. Sempre in correlazione con il principio sull'affidamento condiviso di , la frequentazione del minore con i genitori sarà organizzata Per_1
secondo le seguenti modalità: starà con il padre a fine settimana alternati dalle ore 10 del Per_1
sabato alle ore 20 della domenica. Saranno da stabilire due giornate di frequentazione di Per_1
presso il padre, nei giorni da concordarsi con la madre. Vacanze estive: per la prossima estate 2024, il minore trascorrerà tre notti consecutive col padre, concordate preventivamente tra i genitori, in aggiunta alla frequentazione ordinaria;
gradatamente, il minore trascorrerà un periodo di gg. 10 /15– anche non consecutivi - con ciascun genitore in tempi che verranno preventivamente concordati tenendo conto degli impegni reciproci e favorendo la visita dell'altro genitore. Vacanze natalizie: 24
(compreso pernottarnento), 26 dicembre e primo gennaio per il corrente anno verranno trascorsi col papà ed il 25 ed il 31 dicembre (compreso pernottamento) con la mamma e così a seguire alternativamente. Il fine settimana pasquale (da sabato e fino alla sera della domenica di Pasqua), secondo il principio dell'alternanza, che dovrà essere rispettato anche in relazione all'Week end che lo precede, provvedendo eventualmente anche a scambi. Il minore frequenterà i nonni e gli zii di entrambi i rami genitoriali, i quali potranno coadiuvare i genitori anche provvedendo ai prelievi e riaccompagnamenti. I genitori si impegneranno, infine, a trascorrere insieme col minore il compleanno e le date o gli eventi familiari più significativi e laddove non possibile resta ferma per i medesimi giorni la regolamentazione ordinaria. B stabilirsi che la somma mensile con cui il
[...] provveda al mantenimento dei figli sia di complessivi € 500,00 (€ 250,00 per Controparte_1 ciascuno), anche in ragione della attribuzione dell'intera somma mensile degli assegni unici, in favore della madre. Oltre rivalutazione annualmente sulla base degli indici ISTAT. Oltre le spese straordinarie che si renderanno necessarie, nella misura del 50%, secondo migliore specifica contenuta nel Protocollo in essere presso il Tribunale intestato. D. Con compensazione di compensi.”
pagina 2 di 8 -MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 08.02.2023 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario Controparte_1
contratto tra le parti in Tergu in data 8 giugno 2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Atto n. 3, parte II, Serie A, anno 2003.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli in data 4 Settembre 2003, maggiorenne non Per_2
autosufficiente, e in data 14 Febbraio 2012, minorenne, conviventi con la madre, ha dedotto che Per_1
in data 14 gennaio 2014 era stata omologata da parte dell'intestato Tribunale la separazione personale dei coniugi e, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 3 della L. 898/1970, ha chiesto dichiararsi cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale con eccezione della modifica relativa all'affidamento esclusivo del minore . Per_1
CP_ Ha rappresentato che il non si era mai occupato o interessato dei figli, omettendo qualsiasi forma di supporto, anche affettivo, nei confronti sia del minore affetto da “disturbo autistico” sia della Per_1
maggiorenne non autosufficiente, ed iscritta al primo anno dell'Università presso la Facoltà di Per_2
comunicazione” con indirizzo pedagogico. Org_1
Ha quindi lamentato che il resistente da anni non aveva corrisposto alcunché alla moglie per il mantenimento degli stessi, né tantomeno aveva contribuito al pagamento delle spese straordinarie, evidenziando che solo grazie al contributo costante dei propri familiari aveva potuto sopperire alle esigenze dei figli
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di aver sempre cercato un'occupazione al fine di provvedere al sostentamento dei figli, di aver svolto svariati lavori e di collaborare con uno studio di consulenza del
Lavoro in Sennori, percependo l'importo lordo di € 10,00 l'ora, e che, al fine di migliorare la propria condizione ed assicurare un tenore di vita migliore ai figli, aveva preso la decisione di ultimare il percorso scolastico iscrivendosi all' ” di Sassari, al fine Organizzazione_2 Org_3
del conseguimento del diploma Org_4
Ha aggiunto che abitava con i figli presso un immobile di proprietà esclusiva del proprio padre, risparmiando in tal modo sul canone di locazione.
CP_ Ha allegato che, per contro, il lavorava con la qualifica di barman presso il bar sito nella stazione dei treni di Sorso.
Ha concluso come in epigrafe evidenziando che la richiesta di affido esclusivo trovava fondamento
CP_ nell'assenza del - che peraltro cambiava di continuo il proprio numero di telefono - al quale doveva richiedere il consenso per qualsiasi visita, intervento, richiesta, istanza e/o altro nell'interesse pagina 3 di 8 dei figli, in particolare del minore in ragione della patologia da cui era affetto, e che era pertanto fortemente limitata nella gestione del figlio anche con riferimento alle cose banali.
Si è costituito il resistente rappresentando che la ricorrente a decorrere dalla separazione aveva attuato un comportamento atto a eliminare il rapporto dei figli con il padre, fino alla totale compromissione di ogni utile contatto, che gli incontri e/o le telefonate tra padre e figli non esistevano più da tre anni, e che era necessario favorire la graduale ripresa del diritto di visita e frequentazione tra genitore e figli, prevedendo un intervento di supporto, attuato a mezzo di operatori sociali o di psicologi.
Si è quindi opposto alla richiesta di affido esclusivo del figlio minore.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto che l'altalenanza nella corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte sua aveva coinciso con la mancanza di un'attività lavorativa, con “l'andata a
CP_ male” dell'attività lavorativa gestita dal in costanza di matrimonio e con la sussistenza di una rilevante posizione debitoria legata alla medesima attività lavorativa.
Ha chiesto stabilirsi che la somma mensile per il mantenimento dei figli fosse stabilita in complessivi €
500,00 (€ 250,00 per ciascuno), anche in ragione della attribuzione dell'intera somma mensile degli assegni unici, in favore della madre, oltre rivalutazione annualmente sulla base degli indici ed Org_5
alle spese straordinarie, nella misura del 50%, secondo migliore specifica contenuta nel Protocollo in essere presso il Tribunale intestato.
Ha concluso come in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale del 05.05.2023, considerato il disinteresse e la perdurante ed ingiustificata CP_ omissione del del versamento del mantenimento in favore dei figli, risalente a circa sei anni, il figlio minore è stato affidato in via esclusiva alla madre con autorizzazione alla stessa ad assumere Per_1
autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la salute, è stato fissato, quale contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre non collocatario, l'assegno mensile di € 600,00 complessivi rivalutabile annualmente secondo gli indici , oltre al 50 % delle spese straordinarie. Org_5
In ordine alla regolamentazione del diritto di visita, vista la conflittualità con il padre e la non abitualità delle frequentazioni con lo stesso, il Presidente ha incaricato il Servizio Sociale del Comune di Sassari territorialmente competente a predisporre un progetto di cura e di recupero della relazione tra padre e figlio, con supporto terapeutico per il padre e incontri protetti tra il padre e il figlio presso un centro specializzato.
Ha quindi rimesso le parti al G.I.
La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e, lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 30 novembre 2023 ex art. 127 ter c.p.c.,
pagina 4 di 8 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rimesso la causa al collegio previa concessione dei termini di cui all'art 190 comma 1° c.p.c.
*** * ***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, come modificato dalla
L.n.55/2015, in vigore dal 26 maggio 2015, per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente decorso il termine annuale di ininterrotta separazione dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con il rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Quanto ai provvedimenti accessori, deve essere disposto, come richiesto dalla ricorrente, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre con collocazione presso la stessa, con l'autorizzazione Per_1
alla ad assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la salute del figlio Pt_1
, nonché nei rapporti con le autorità pubbliche ed extrascolastiche, così confermandosi quanto Per_1
disposto in sede di udienza Presidenziale non ravvisandosi elementi che consentano di derogare alle suddette previsioni.
Si rileva che l'art. 337 c.c. dispone che, in caso di divorzio – e in forza del rinvio contenuto nell'art. 155
c.c., anche in caso di separazione – il giudice "valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Giova altresì osservare che, affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come da consolidata giurisprudenza di legittimità: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., sent. 17 dicembre 2009 n.
26587).
pagina 5 di 8 CP_ Si osserva che la condotta del tradottasi nel protratto disinteresse per i bisogni del minore e nel prolungato ed assoluto inadempimento all'obbligo di mantenimento, confermato dal resistente all'udienza dell'11 luglio 2023, non può che interpretarsi come manifestazione generale di carenza nella capacità di affrontare le responsabilità alle quali è tenuto.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita deve prendersi atto che i Servizi Sociali incaricati hanno comunicato che “risulta problematico proseguire nel Servizio di Sostegno alla Genitorialità, che ha il compito di guidare il genitore nelle sue responsabilità in funzione del rapporto genitore-figlio, a causa della mancata collaborazione del minore manifestatasi durante i tre incontri voltisi con la psicologa, dott.ssa presso lo di Testimone_1 Organizzazione_6
Sorso”, che “nei colloqui è emerso il rifiuto categorico del minore di voler riallacciare i rapporti con il proprio padre, manifestando forte disagio e disappunto nonostante le rassicurazioni da parte della madre, che seppur reticente e scoraggiata rispetto ai benefici di un riavvicinamento tra il proprio figlio
CP_ e il sig. , ha comunque collaborato con i Servizi”. Hanno altresì rappresentato che tale intervento potrebbe avere effetti pregiudizievoli sul benessere psichico ed emotivo del minore.
La psicologa per il Servizio di Sostegno alla Genitorialità del Centro per le Famiglie del Comune di
Sorso ha poi rilevato che il minore ha espresso disappunto nel dover svolgere gli incontri con il padre, ha affermato di non volerlo assolutamente incontrare, ha riferito che del padre conserva ricordi piacevoli quali, un pranzo in ristorante e l'aver fatto la spesa insieme ma che di lui non sa quasi niente,
e che il minore non ha mostrato alcun interesse e curiosità verso la sua persona, riferendo di star bene cosi e di aver già la sua famiglia. Ha aggiunto che nonostante la ricorrente si sia posta come intermediaria e abbia espresso tutto il suo supporto rispetto a questo percorso, è rimasto fermo Per_1
nella sua posizione di contrarietà, non accogliendo nessuna proposta finalizzata al proseguimento degli incontri. Ha concluso riferendo che “dinanzi a tanta reticenza, e non cogliendo alcuno spiraglio, si è valutato opportuno sospendere gli incontri conoscitivi e valutativi, in cui si è potuto osservare il malessere del minore nel presenziare a degli incontri finalizzati al ripristino della relazione padre- figlio”.
Alla luce delle relazioni pervenute dagli operatori del Servizio Sociale ed in particolar modo di quella a firma della psicologa, da cui emerge che, allo stato, anche tenuto conto della patologia di cui soffre il minore, la prosecuzione degli incontri, anche in forma protetta, tra padre e figlio è pregiudizievole del benessere emotivo e psichico, si ritiene di non regolamentare il diritto di visita.
Sul punto il collegio ritiene comunque opportuno che i Servizi Sociali proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e di presa in carico del minore nonché negli interventi di supporto alla genitorialità e di Per_1
pagina 6 di 8 supporto psicologico e socio-educativo, finalizzati ad un auspicabile riavvicinamento tra il padre ed il figlio, riprendendo, qualora ritenuto opportuno, l'attivazione di incontri tra gli stessi.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, ritiene il collegio che debba confermarsi in capo al resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 600,00, oltre rivalutazione monetaria Org su base e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F., considerato che tale somma sia il minimo indispensabile per soddisfare le basilari esigenze quotidiane di vita dei figli, collegate alla loro età attuale ed ai relativi bisogni, di cui si fa interamente carico la ricorrente.
Org_ L'assegno Unico erogato dall per i figli sarà percepito interamente dalla madre con cui Parte_1
questi trascorrono la totalità del tempo.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti contratto in Tergu in data 08.06.2003, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune Atto N. 3 parte II serie A - anno 2003, tra , nata in [...] il [...], (C.F. Parte_1
), res.te in Sorso Via Tintoretto n. 9 e , nato C.F._1 Controparte_1
in Sorso il 18 novembre 1978, (C.F. ), residente in [...], C.F._3
mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello stato civile del comune di Tergu affinché proceda all'annotazione della presente sentenza;
affida il figlio minore in via esclusiva alla madre che viene autorizzata ad Per_1 Parte_1 assumere autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la salute del figlio, nonché nei rapporti con le autorità pubbliche ed extrascolastiche;
non regolamenta, allo stato, il diritto di visita del padre;
conferma l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Sorso affinché proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e di presa in carico del minore nonché negli interventi di supporto alla genitorialità e di Per_1
supporto psicologico e socio-educativo, finalizzati ad un auspicabile riavvicinamento tra il padre ed il figlio, riprendendo, qualora ritenuto opportuno, l'attivazione di incontri tra gli stessi;
CP pone a carico del l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli la somma di €
600,00 mensili, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, presso il domicilio della ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei medesimi secondo il protocollo CNF.
Org_ L'assegno Unico erogato dall per i figli sarà percepito interamente dalla ricorrente.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
pagina 7 di 8 Così deciso in Sassari lil 7 marzo 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa M.G. Sanna
Il Giudice relatore
Dott.ssa E. Carta
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