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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2704/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2704/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del Parte_1 Parte_2
l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio
Benvenuto Capaldi e Monica Cicala, elettivamente domiciliata in alla piazza Pt_1
Matteotti n. 1;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa CP_1
di costituzione in appello, dall'avv. Carmine Minieri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA), al corso Tommaso Vitale n. 46;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 161/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Acerra.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace di CP_1
Acerra esponendo che, in data 10.10.2017, sulla S.S. 162 NC al Km 28+300, nel territorio di Acerra, mentre era alla guida della propria autovettura Toyota RI e stava intraprendendo una curva a destra, si bloccava lo sterzo e perdeva il controllo del veicolo “a causa del fondo stradale dislivellato e coperto da materiale di risulta”, sicché andava ad impattare il guardrail posto sulla sinistra della carreggiata.
In seguito al descritto sinistro l'autovettura riportava ingenti danni e, pertanto,
l'attrice chiedeva condannarsi la ente proprietario della Parte_1
strada, al conseguente ristoro, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva la nullità della domanda, non essendo precisato a quale titolo fosse richiesto il risarcimento, deducendo, inoltre,
l'infondatezza della pretesa, per insussistenza dei presupposti di imputabilità dell'incidente alla sua responsabilità. Chiedeva perciò il rigetto dell'iniziativa avversa e, in via subordinata, dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione dell'evento, la conseguente diminuzione del reclamato ristoro.
All'esito di istruttoria documentale e testimoniale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 161/2021, accoglieva la domanda e condannava la a risarcire i pregiudizi subiti dall'attrice, quantificati Parte_1
nell'importo di euro 3.500,00.
Avverso la indicata pronuncia la ha proposto il Parte_1
presente gravame, evidenziando la comprovata sussistenza del caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. L'appellante ha dedotto, inoltre, la contraddittorietà della dichiarazione testimoniale su cui il Giudice aveva fondato il proprio convincimento;
ha poi censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del concorso di colpa della conducente della Toyota
RI e ha, infine, contestato la quantificazione del danno riconosciuto in favore dell'attrice, in quanto sfornita di prova. Sulle base di tali deduzioni, l'appellante ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione con rigetto delle domande proposte in primo grado e, in via gradata, la dichiarazione di corresponsabilità della nella produzione dell'evento dannoso, CP_1
con ogni conseguenza di legge e vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata, la quale ha eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone il rigetto con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa, all'udienza del 10.10.2024, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, dal momento che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e
164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa dell'appellata.
Passando al merito del gravame, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appellante si duole anzitutto del fatto che il Giudice di Pace, pur avendo esattamente inquadrato la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi scaturenti dalla detta previsione. In particolare, l'appellante ha dedotto sia la mancanza di prova in ordine alla presenza di
“materiale di risulta” sulla carreggiata, sia, ad ogni modo, l'esistenza del caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, assumendo che, seppure il suindicato materiale fosse stato presente sulla carreggiata,
l'incidente e i relativi danni non sarebbero dipesi dalla strada in sé, bensì da un oggetto estraneo (“materiale di risulta” non meglio specificato) che non vi sarebbe stato il tempo di rimuovere e, pertanto, idoneo ad integrare il fortuito.
La predetta doglianza è fondata nei termini di seguito esposti.
In punto di onere probatorio, come noto, “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. S.U., Ord. n. 20943/2022).
Perciò, dall'art. 2051 c.c. si ricava che grava sull'attore l'onere di provare il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, “mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. ancora Cass. S.U., Ord. n. 20943/2022).
Nella fattispecie, l'attrice non ha dato prova né della presenza del detto materiale né del dedotto “fondo stradale dislivellato” che - a suo dire - le facevano perdere il controllo del veicolo.
Al riguardo, infatti, viene in rilievo il verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute nell'immediatezza del fatto le quali non hanno rilevato anomalie della strada, ma hanno ricondotto il sinistro al blocco dello sterzo della vettura, in conformità a quanto dichiarato agli agenti dalla stessa . CP_1
Tant'è che nel “Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose” redatto dalla Polizia di Stato (v. Prot n. 96 allegato alla produzione di primo grado dell'appellata), al paragrafo “Stato della strada”, non viene fatto alcun riferimento al fatto che il fondo stradale presentasse delle irregolarità né che vi fosse
“materiale di risulta”.
Inoltre, nel paragrafo “Dinamica del Sinistro” si trova annotato: “Il conducente del veicolo “A” (Toyota RI, n.d.r.) percorreva a velocità moderata la S.S. 161 N.C., da sola a bordo, quando all'altezza del Km 28+300 a causa di forza maggiore
(rottura probabile pompa idroguida) si bloccava il volante e non gli consentiva di raccordare la curva perdendo così il controllo del veicolo ed impattando contro il guard-rail lato sn con la parte anteriore dell'autovettura…”.
Circostanza confermata dalla medesima la quale, nelle dichiarazioni rilasciate CP_1
alle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti, non faceva alcuna menzione del presunto “dislivellamento” stradale né della presenza di materiale di risulta sulla carreggiata. L'odierna appellata piuttosto riferiva che: “Alle ore 14:20 circa quale conducente del veicolo targato “DN530RB” stavo percorrendo la corsia di sorpasso della SS 162 NC con direzione di marcia Nola, quando giunta all'altezza del Km.
28+300 nell'intraprendere una lieve curva destrorsa si bloccava lo sterzo del veicolo facendomi perdere il controllo dello stesso ed impattavo con la parte anteriore il guardrail lato sinistro della carreggiata. Dopo la collisione il veicolo effettuava una rotazione antioraria di 360° per raggiungere la posizione di quiete in giusta direzione di marcia ed all'interno della corsia di accelerazione che da Casalnuovo si immette sulla S.S. 162 N.C. direzione Nola. Preciso che indossavo la cintura di sicurezza e rifiuto l'intervento dei sanitari e non ho altro da aggiungere”.
Dall'analisi del reso istruttorio del primo grado di giudizio, quindi, censurabili si appalesano le considerazioni operate e riportate in sentenza dal Giudice che, senza tener conto del rapporto redatto dalla Polizia di Stato, ha ritenuto dimostrata la pretesa attorea sulla base delle contraddittorie ed inverosimili dichiarazioni testimoniali acquisite, pure oggetto di censura nei motivi di appello.
Difatti, il testimone ha affermato, in maniera poco credibile, di Testimone_1
aver visto l'incidente dallo specchietto retrovisore della propria auto mentre era in marcia e, ciononostante, di essere sorprendentemente riuscito a vedere persino la
“…Toyota RI che si bloccava improvvisamente a causa del dislevamento del fondo stradale e dei pezzi di materiale di risulta che erano presenti sulla strada. Ho visto la
Toyota spostarsi per evitare l'impatto con tale materiale e finendo contro il guard- rail posto sul lato sinistro…”, precisando che lui non aveva impattato il detto materiale perché non aveva attraversato quel punto della strada, avendo effettuato un sorpasso (v. fascicolo di primo grado). Il teste, inoltre, riferiva “Mi volevo fermare ma non potevo fermarmi per evitare ulteriori impatti”, affermando poi, contraddittoriamente, “preciso che in quel momento fortunatamente non vi erano altri veicoli a percorrere quel tratto di strada”.
Nello specifico, la intrinseca inverosimiglianza della deposizione del testimone porta alla conclusione della non corrispondenza alla realtà della ricostruzione dei fatti dallo stesso fornita, oltretutto discordante con gli esiti dei rilievi svolti dalla Polizia di
Stato, che non hanno evidenziato la presenza di alcuna insidia sul luogo del sinistro.
Invero, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (v. ex multis Cass. n. 20865/2019).
La presunta anomalia della sede stradale neppure può ritenersi comprovata dalle
“fotografie in atti di parte attorea”, nelle quali il primo Giudice ha reputato che fosse rappresentato “il tratto di strada interessato dall'insidia”.
Agli atti del giudizio, invero, sono presenti solo le fotografie allegate al rapporto della
Polizia di Stato (v. ancora all. alla produzione di primo grado dell'appellata), in cui è ritratta la Toyota RI ferma sul margine destro della strada, dove si vede del pietrisco e qualche ramoscello in prossimità del guardrail, oltre la linea continua che delimita la carreggiata e, quindi, in zona inibita al transito veicolare.
E, comunque, non è possibile che il sinistro sia avvenuto proprio in quel punto anche perché nelle dichiarazioni rilasciate alle autorità nell'immediatezza del sinistro, la riferiva che al momento dell'incidente stava “percorrendo la corsia di CP_1
sorpasso della SS 162 NC con direzione di marcia Nola” (v. ancora all. al fascicolo di primo grado dell'appellata) e, quindi, si trovava esattamente dal lato opposto della strada.
In ragione delle esposte considerazioni, dal momento che le risultanze istruttorie impediscono di imputare la verificazione del sinistro alla responsabilità dell'ente proprietario della strada, l'appello deve essere accolto e, dunque, in riforma della sentenza resa nel primo grado di giudizio, la domanda proposta da nei CP_1
confronti della deve essere rigettata. Parte_1
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata comportano la consequenziale riforma della pronuncia sulle spese di giudizio. va, quindi, condannata al pagamento in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate Parte_1
come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 161/2021 del Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 161/2021 resa dal
Giudice di Pace di Acerra in data 25.02.2021, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti della
[...] Parte_1
2) condanna al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, in euro
[...]
671,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro
174,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio. Nola, 14.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2704/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
in persona del Parte_1 Parte_2
l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Fabrizio
Benvenuto Capaldi e Monica Cicala, elettivamente domiciliata in alla piazza Pt_1
Matteotti n. 1;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa CP_1
di costituzione in appello, dall'avv. Carmine Minieri, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola (NA), al corso Tommaso Vitale n. 46;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 161/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Acerra.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Giudice di Pace di CP_1
Acerra esponendo che, in data 10.10.2017, sulla S.S. 162 NC al Km 28+300, nel territorio di Acerra, mentre era alla guida della propria autovettura Toyota RI e stava intraprendendo una curva a destra, si bloccava lo sterzo e perdeva il controllo del veicolo “a causa del fondo stradale dislivellato e coperto da materiale di risulta”, sicché andava ad impattare il guardrail posto sulla sinistra della carreggiata.
In seguito al descritto sinistro l'autovettura riportava ingenti danni e, pertanto,
l'attrice chiedeva condannarsi la ente proprietario della Parte_1
strada, al conseguente ristoro, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale eccepiva la nullità della domanda, non essendo precisato a quale titolo fosse richiesto il risarcimento, deducendo, inoltre,
l'infondatezza della pretesa, per insussistenza dei presupposti di imputabilità dell'incidente alla sua responsabilità. Chiedeva perciò il rigetto dell'iniziativa avversa e, in via subordinata, dichiarato il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione dell'evento, la conseguente diminuzione del reclamato ristoro.
All'esito di istruttoria documentale e testimoniale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, con sentenza n. 161/2021, accoglieva la domanda e condannava la a risarcire i pregiudizi subiti dall'attrice, quantificati Parte_1
nell'importo di euro 3.500,00.
Avverso la indicata pronuncia la ha proposto il Parte_1
presente gravame, evidenziando la comprovata sussistenza del caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. L'appellante ha dedotto, inoltre, la contraddittorietà della dichiarazione testimoniale su cui il Giudice aveva fondato il proprio convincimento;
ha poi censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del concorso di colpa della conducente della Toyota
RI e ha, infine, contestato la quantificazione del danno riconosciuto in favore dell'attrice, in quanto sfornita di prova. Sulle base di tali deduzioni, l'appellante ha chiesto, pertanto, la riforma della decisione con rigetto delle domande proposte in primo grado e, in via gradata, la dichiarazione di corresponsabilità della nella produzione dell'evento dannoso, CP_1
con ogni conseguenza di legge e vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata, la quale ha eccepito l'infondatezza del gravame, invocandone il rigetto con vittoria delle spese.
Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa, all'udienza del 10.10.2024, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, dal momento che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e
164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa dell'appellata.
Passando al merito del gravame, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
L'appellante si duole anzitutto del fatto che il Giudice di Pace, pur avendo esattamente inquadrato la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi scaturenti dalla detta previsione. In particolare, l'appellante ha dedotto sia la mancanza di prova in ordine alla presenza di
“materiale di risulta” sulla carreggiata, sia, ad ogni modo, l'esistenza del caso fortuito idoneo ad elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, assumendo che, seppure il suindicato materiale fosse stato presente sulla carreggiata,
l'incidente e i relativi danni non sarebbero dipesi dalla strada in sé, bensì da un oggetto estraneo (“materiale di risulta” non meglio specificato) che non vi sarebbe stato il tempo di rimuovere e, pertanto, idoneo ad integrare il fortuito.
La predetta doglianza è fondata nei termini di seguito esposti.
In punto di onere probatorio, come noto, “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. S.U., Ord. n. 20943/2022).
Perciò, dall'art. 2051 c.c. si ricava che grava sull'attore l'onere di provare il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, “mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. ancora Cass. S.U., Ord. n. 20943/2022).
Nella fattispecie, l'attrice non ha dato prova né della presenza del detto materiale né del dedotto “fondo stradale dislivellato” che - a suo dire - le facevano perdere il controllo del veicolo.
Al riguardo, infatti, viene in rilievo il verbale redatto dalle forze dell'ordine intervenute nell'immediatezza del fatto le quali non hanno rilevato anomalie della strada, ma hanno ricondotto il sinistro al blocco dello sterzo della vettura, in conformità a quanto dichiarato agli agenti dalla stessa . CP_1
Tant'è che nel “Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose” redatto dalla Polizia di Stato (v. Prot n. 96 allegato alla produzione di primo grado dell'appellata), al paragrafo “Stato della strada”, non viene fatto alcun riferimento al fatto che il fondo stradale presentasse delle irregolarità né che vi fosse
“materiale di risulta”.
Inoltre, nel paragrafo “Dinamica del Sinistro” si trova annotato: “Il conducente del veicolo “A” (Toyota RI, n.d.r.) percorreva a velocità moderata la S.S. 161 N.C., da sola a bordo, quando all'altezza del Km 28+300 a causa di forza maggiore
(rottura probabile pompa idroguida) si bloccava il volante e non gli consentiva di raccordare la curva perdendo così il controllo del veicolo ed impattando contro il guard-rail lato sn con la parte anteriore dell'autovettura…”.
Circostanza confermata dalla medesima la quale, nelle dichiarazioni rilasciate CP_1
alle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti, non faceva alcuna menzione del presunto “dislivellamento” stradale né della presenza di materiale di risulta sulla carreggiata. L'odierna appellata piuttosto riferiva che: “Alle ore 14:20 circa quale conducente del veicolo targato “DN530RB” stavo percorrendo la corsia di sorpasso della SS 162 NC con direzione di marcia Nola, quando giunta all'altezza del Km.
28+300 nell'intraprendere una lieve curva destrorsa si bloccava lo sterzo del veicolo facendomi perdere il controllo dello stesso ed impattavo con la parte anteriore il guardrail lato sinistro della carreggiata. Dopo la collisione il veicolo effettuava una rotazione antioraria di 360° per raggiungere la posizione di quiete in giusta direzione di marcia ed all'interno della corsia di accelerazione che da Casalnuovo si immette sulla S.S. 162 N.C. direzione Nola. Preciso che indossavo la cintura di sicurezza e rifiuto l'intervento dei sanitari e non ho altro da aggiungere”.
Dall'analisi del reso istruttorio del primo grado di giudizio, quindi, censurabili si appalesano le considerazioni operate e riportate in sentenza dal Giudice che, senza tener conto del rapporto redatto dalla Polizia di Stato, ha ritenuto dimostrata la pretesa attorea sulla base delle contraddittorie ed inverosimili dichiarazioni testimoniali acquisite, pure oggetto di censura nei motivi di appello.
Difatti, il testimone ha affermato, in maniera poco credibile, di Testimone_1
aver visto l'incidente dallo specchietto retrovisore della propria auto mentre era in marcia e, ciononostante, di essere sorprendentemente riuscito a vedere persino la
“…Toyota RI che si bloccava improvvisamente a causa del dislevamento del fondo stradale e dei pezzi di materiale di risulta che erano presenti sulla strada. Ho visto la
Toyota spostarsi per evitare l'impatto con tale materiale e finendo contro il guard- rail posto sul lato sinistro…”, precisando che lui non aveva impattato il detto materiale perché non aveva attraversato quel punto della strada, avendo effettuato un sorpasso (v. fascicolo di primo grado). Il teste, inoltre, riferiva “Mi volevo fermare ma non potevo fermarmi per evitare ulteriori impatti”, affermando poi, contraddittoriamente, “preciso che in quel momento fortunatamente non vi erano altri veicoli a percorrere quel tratto di strada”.
Nello specifico, la intrinseca inverosimiglianza della deposizione del testimone porta alla conclusione della non corrispondenza alla realtà della ricostruzione dei fatti dallo stesso fornita, oltretutto discordante con gli esiti dei rilievi svolti dalla Polizia di
Stato, che non hanno evidenziato la presenza di alcuna insidia sul luogo del sinistro.
Invero, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (v. ex multis Cass. n. 20865/2019).
La presunta anomalia della sede stradale neppure può ritenersi comprovata dalle
“fotografie in atti di parte attorea”, nelle quali il primo Giudice ha reputato che fosse rappresentato “il tratto di strada interessato dall'insidia”.
Agli atti del giudizio, invero, sono presenti solo le fotografie allegate al rapporto della
Polizia di Stato (v. ancora all. alla produzione di primo grado dell'appellata), in cui è ritratta la Toyota RI ferma sul margine destro della strada, dove si vede del pietrisco e qualche ramoscello in prossimità del guardrail, oltre la linea continua che delimita la carreggiata e, quindi, in zona inibita al transito veicolare.
E, comunque, non è possibile che il sinistro sia avvenuto proprio in quel punto anche perché nelle dichiarazioni rilasciate alle autorità nell'immediatezza del sinistro, la riferiva che al momento dell'incidente stava “percorrendo la corsia di CP_1
sorpasso della SS 162 NC con direzione di marcia Nola” (v. ancora all. al fascicolo di primo grado dell'appellata) e, quindi, si trovava esattamente dal lato opposto della strada.
In ragione delle esposte considerazioni, dal momento che le risultanze istruttorie impediscono di imputare la verificazione del sinistro alla responsabilità dell'ente proprietario della strada, l'appello deve essere accolto e, dunque, in riforma della sentenza resa nel primo grado di giudizio, la domanda proposta da nei CP_1
confronti della deve essere rigettata. Parte_1
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata comportano la consequenziale riforma della pronuncia sulle spese di giudizio. va, quindi, condannata al pagamento in favore della CP_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate Parte_1
come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 161/2021 del Giudice di Pace di Acerra, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 161/2021 resa dal
Giudice di Pace di Acerra in data 25.02.2021, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti della
[...] Parte_1
2) condanna al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, in euro
[...]
671,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro
174,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio. Nola, 14.01.2024
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi