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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3581 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Capasso;
C.F._2
Appellante
nuova denominazione sociale di Controparte_1 Controparte_2
( ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. P.IVA_1 CP_3
e Dott. rappresentata e difesa, dall'avvocato Matteo
[...] Controparte_4
Rossi;
Appellata
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
pagina 1 di 24 Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante e di parte appellata in data 14.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio i Parte_3 sig.ri e chiedendo di: “a) accertare e/o dichiarare Parte_2 Parte_1 la nullità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui sopra e/o, ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c., la inefficacia, la revoca e la inopponibilità nei confronti di
dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale per notar Controparte_5 [...] del 12.11.2010 Rep. 1068 Racc. 842, trascritto presso la Conservatoria dei Per_1
RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 6.12.2010 ai nn. 45771/31294 e presso la
Conservatoria dei RR.II. di Latina in data 10/12/2010 ai nn. 30287/18749 avente ad oggetto i seguenti beni: Beni di proprietà di , 1. in Minturno (LT), Parte_2
Traversa di Via Appia s.n.c. deposito di 100 mq, riportato in catasto al foglio 32, p.lla
1145 sub 6, C/2, piano S1; 2. in Minturno (LT), Traversa di Via Appia s.n.c. abitazione di vani 5, riportata in catasto al foglio 32, p.lla 1145 sub 7, A/3; 3. in
Minturno (LT), Traversa di Via Appia s.n.c. abitazione di vani 4,5, riportata in catasto al foglio 32, p.lla 1145 sub 8, A/3, piano1; 4. in Castello del Matese (CE), alla via
Matese, abitazione di vani 6, riportata in catasto al foglio 9, p.lla 5045 sub 9, A/2, piano 2; 5. in Castello del Matese (CE), alla via Matese, rimessa di mq. 15, riportata in catasto al foglio 9, p.lla 5045 sub 14, C/6, piano T;
6. in Pontelatone (CE), località
Marinella terreno di are 25 centiare 60, riportato in catasto al foglio 27, p.lla 156; 7. in Pontelatone (CE), località Marinella, terreno di are 29 centiare 86 riportato in catasto al foglio 27, p.lla 161; 8. in Pontelatone (CE), località Marinella, terreno di are 89 riportato in catasto al foglio 27, p.lla 5035; 9. in Pontelatone (CE), località Marinella, terreno di are 35 centiare 83 riportato in catasto al foglio 27, p.lla 5070;
10. in Pontelatone (CE), località Marinella, magazzino di mq 78 riportato in catasto al foglio 27, p.lla 5041 sub 9, C/2; Beni di proprietà di e Parte_2 Parte_4
. in Cesa (CE), Via Matteotti s.c., fabbricato in corso di costruzione, riportato
[...] in catasto al foglio 2, p.lla 5639 sub 18, piano S1; 2. in Cesa (CE), alla Via Matteotti
s.c., fabbricato in corso di costruzione riportato in catasto al foglio 2, p.lla 5639 sub 4,
pagina 2 di 24 piano T;
3. in Cesa (CE), alla Via Matteotti s.c., fabbricato in corso di costruzione riportato in catasto al foglio 2, p.lla 5639 sub 9, piano 1; 4. in Cesa (CE), alla Via
Matteotti s.c. fabbricato in corso di costruzione riportato in catasto al foglio 2, p.lla
5639 sub 12, piano 2; 5. in Cesa (CE), alla Via Matteotti s.c. fabbricato in corso di costruzione riportato in catasto al foglio 2, p.lla 5639 sub 15, piano 3; b) ordinare, ove occorra, al Conservatore dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere e di Latina di trascrivere e/o annotare l'emananda sentenza, munendo la stessa di clausola, ed esonero al Conservatore di responsabilità; c) condannare i sigg. e Parte_2
, per le causali innanzi indicate, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e per essa del suo procuratore della somma di € Controparte_5 Parte_5
59.760,15= oltre interessi convenzionali, comunque nei limiti dei tassi soglia previsti dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze emessi in applicazione della legge n. 108/96, dal 22/04/2013 o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a e per essa al suo procuratore Controparte_5 Parte_5 oltre gli interessi come innanzi indicati o al tasso che il Tribunale vorrà determinare, il tutto sino all'effettivo soddisfo;
d) rigettare ogni avversa domanda, eccezione e richiesta in quanto inammissibile, improponibile ed infondata;
e) condannare gli opponenti alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre IVA e
CPA, come per legge.”.
In fatto, premetteva che: - a seguito di atto di fusione per incorporazione (meglio descritto in citazione), il era divenuto titolare dei crediti relativi a Controparte_5 rapporti contrattuali (anche in sofferenza) in essere preso le filiali e punti operativi della rete ex Intesa es operanti nelle Aree Calabro Lucana, Campania, Puglia, CP_5
e provincia con efficacia del 10.11.2008; - che il era creditore nei Controparte_5 confronti dei sig.ri e in virtù di atto di fideiussione Parte_1 Parte_2 solidale sino alla concorrenza di euro 130.000,00, rilasciata il 28.07.2008 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con sede in CO
Sant'Arpino alla via Santa Maria delle Grazie n.
8. di cui i sigg.ri e Parte_1
erano soci e di cui il sig. era anche amministratore Parte_2 Parte_1 unico e legale rappresentante;
- che la predetta società, ed i suoi garanti, erano debitori del della somma di euro 59.760,15, oltre interessi Controparte_5 convenzionali e nei limiti dei tassi soglia antiusura di cui: a) euro 34.760,15 per pagina 3 di 24 saldo passivo, alla data del passaggio a sofferenza 22.04.2013, del conto corrente n.
6152966059/18 intrattenuto dalla suddetta società presso la Filiale di Caserta, oltre interessi al tasso convenzionale dal 23.04.2011 sino al soddisfo;
b) euro 25.000,00 alla data del passaggio a sofferenza 22.04.2013 per anticipi su fatture scaduti ed impagati in virtù dei contratti di apertura di credito del 28.07.2008 e del
12.08.2010, oltre interessi al tasso convenzionale dal 23.04.2011 sino al soddisfo;
- che la debitrice principale in persona del legale CO rappresentante pro tempore nonché garante sig. , con atto del Parte_1
20.06.2011 aveva riconosciuto il proprio debito, proponendo un piano di rientro, poi non rispettato;
- che, pertanto, a seguito di numerosi protesti e del mancato pagamento di quanto dovutole, la banca era stata costretta a revocare gli affidamenti concessi ed a richiedere alla debitrice principale ed ai garanti il ripianamento delle esposizioni debitorie, senza esito alcuno;
- che in data 12.11.2010, giusta atto per
Notar Rep. 1068 Racc. 842, trascritto presso la Conservatoria dei Persona_1
RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 6.12.2010 ai nn. 45771/31294 e presso la
Conservatoria dei RR.II. di Latina in data 10/12/2010 ai nn.30287/18749, i fideiussori e garanti sigg. e avevano Parte_1 Parte_2 costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinandovi i quindici immobili elencati in citazione;
- che il suindicato atto di costituzione di fondo patrimoniale risultava palesemente posto in essere dai convenuti al solo scopo di eludere la propria responsabilità patrimoniale e salvaguardare i cespiti dall'azione dei creditori;
- che l'atto per Notar Persona_1 del 12.11.2010 Rep. 1068 doveva considerarsi successivo al sorgere dell'obbligo di pagamento in capo ai fideiussori convenuti, occorrendo a tal fine far riferimento al momento in cui era stata dai medesimi rilasciata la garanzia fideiussoria
(28.07.2008), ed era stato indiscutibilmente compiuto nella consapevolezza di recare pregiudizio alla banca creditrice atteso che, alla data di stipula del medesimo,
l'esposizione debitoria della era certamente nota ai CO sigg. e , entrambi soci ed il secondo anche legale Parte_2 Parte_1 rappresentante della (visura camerale doc. 16) ed era CO in ogni caso dagli stessi conoscibile, anche alla luce del preciso obbligo dei fideiussori di tenersi informati della situazione patrimoniale della debitrice pagina 4 di 24 principale;
- che, a seguito di tale atto di disposizione, il patrimonio dei coniugi e risultava definitivamente depauperato, se non Parte_1 Parte_2 inesistente, e comunque non più sufficiente a garantire i crediti della società istante, anche a seguito dell'intervenuto fallimento della debitrice principale dichiarato dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21.03.2013.
Si costituivano i sig.ri e contestando, in fatto ed in diritto, la Pt_2 Parte_1 avversa pretesa chiedendo: “respinta ogni contraria istanza, in accoglimento delle eccezioni formulate, della spiegata domanda riconvenzionale e dei motivi su esposti,
- rigettare le domande di parte attrice per la infondatezza sia in fatto che in diritto delle domande avanzate, in particolare dichiarare infondata e quindi rigettare l'azione ex art. 2901 c.c.; - accertare e dichiarare la inesistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità
e/o inoperatività delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché dell'applicazione trimestrale della commissione di massimo scoperto;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la banca convenuta al pagamento della somma accertata in corso di giudizio a mezzo di CTU, oltre interessi dal giorno in cui si è verificata la condictio indebiti, e con capitalizzazione ex art.1284 c.c.; - in subordine dichiarare la compensazione del credito vantato dalla parte attrice con le somme accertate a mezzo CTU in favore della;
- condannare la convenuta al pagamento di spese, CO diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Eccepivano, inoltre, le parti convenute: la non integrità del contraddittorio, per non essere stato citato il debitore principale e la loro intenzione di avvalersi del beneficium escussionis;
l'inesistenza del credito, il difetto di prova di quest'ultimo; la possibilità di loro fideiussori di opporre tutte le eccezioni relative al rapporto principale;
l'estinzione della garanzia fideiussoria per lo spirare del termine di cui all'art. 1957 c.c.; la sussistenza di interessi anatocistici e l'addebito trimestrale della commissione di massimo scoperto;
l'infondatezza dell'azione revocatoria.
Esperito il procedimento di mediazione - costituente condizione di procedibilità della domanda e conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della
-, con ordinanza del 23.10.2016 il G.I. dichiarava inammissibile l'ordine Parte_3 di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte convenuta e, attesa la domanda di pagina 5 di 24 condanna dei sigg. e formulata dalla banca attrice, Parte_2 Parte_1 veniva disposta consulenza tecnica contabile con la nomina dott. commercialista
, al fine di determinare le somme dai medesimi dovute al Controparte_7 [...]
Controparte_5
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 181 pubblicata il
26/01/2021 così provvedeva:
“1) ACCOGLIE la domanda di revocazione e, per l'effetto, DICHIARA inefficace nei confronti del l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per Controparte_5 notar rep.1068, racc.842, trascritto presso la conservatoria dei RR.II di Persona_1
Santa Maria Capua Vetere il 06.12.2010 ai nn.45771/31294 e presso la
Conservatoria dei RR.II. di Latina il 10.12.2010 ai nn.30287/18749 avente ad oggetto
i beni per cui è causa ed elencati in parte motiva;
2) ORDINA al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere ed al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Latina di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art.2655 c.c., con esonero del Conservatore da responsabilità; 3) DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale;
4) CONDANNA i convenuti e , in Parte_2 Parte_1 solido tra loro, al pagamento della somma di euro 40.021,16 a favore del
[...]
e per essa al suo procuratore oltre gli interessi CP_5 Parte_5 come in parte motiva;
5) CONDANNA i convenuti e , Parte_2 Parte_1 al pagamento a favore e per essa al suo procuratore Controparte_5
delle spese del presente giudizio che si liquidano in €.7.254,00 per Parte_5 compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
6) PONE definitivamente a carico di carico dei convenuti e Parte_2 Parte_1
in solido tra loro, le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica
[...]
d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.”
In motivazione il giudice di prime cure sosteneva che:-andasse rigettata la doglianza dei convenuti avente ad oggetto l'integrazione del contraddittorio del debitore principale ( , in quanto, analizzando il contenuto del CO contrattuale della pattuizione del 28.7.2008, tale contratto andrebbe considerato quale contratto autonomo di garanzia, stante la completa autonomia delle pretese creditorie dell'istituto di credito verso i garanti;
- considerato il contratto in oggetto pagina 6 di 24 quale contratto autonomo di garanzia, le doglianze dei garanti sulla natura e sull'ampiezza della loro responsabilità andavano respinte non potenedo essere richiamate le disposizioni codicistiche in tema di fideiussione (artt. 1939 e 1945
c.c.);- la domanda riconvenzionale fosse procedibile per l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione conclusosi senza accordo per la mancata partecipazione al procedimento di;
- l'azione revocatoria costituisce uno strumento di Parte_3 conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore a carattere ripristinatorio, consentendo che il cespite non più aggredibile, perché fuoriuscito dal patrimonio del debitore, possa esserlo nuovamente a seguito della dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione, in presenza delle condizioni previste dall'art.2901
c.c.;- nel caso di specie, l'atto dispositivo che si intendere rendere inefficace è il fondo patrimoniale, di cui all'art.167 c.p.c., costituito dai coniugi – Pt_2 Parte_1 con atto per notar (rep.1068, racc.842) trascritto presso la conservatoria dei Per_1 registri immobiliari di Caserta-Santa Maria Capua Vetere il 6.12.2010 nn.45771/31294 ed in quella di Latina (per i beni di proprietà della sola ) in Pt_2 pari data ai nn.30287/18749;- le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. sono l'eventus damni per cui è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l'unico) di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi e la scientia damni quale la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni;
- in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi (come nella fattispecie in esame), sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia;
- l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione pagina 7 di 24 della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
- la costituzione del fondo patrimoniale, quindi, integra l'eventus damni, costituendo un atto dispositivo tale da pregiudicare la garanzia patrimoniale generica del credito;
- vada dichiarato inefficace nei confronti del ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e ss. Controparte_5
c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale per notaio rep.1068 Persona_1 racc.842 – trascritto il 10.12.2010 presso la Conservatoria di Santa Maria Capua
Vetere nn.45771/31294 e presso la Conservatoria Latina nn. 30287/18749 – avente ad oggetto gli immobili elencati in sentenza;
- le condizioni richieste dalla citata disposizione si ravvisano nella circostanza che i coniugi e diedero Pt_2 Parte_1 vita ad un patrimonio segregato, attraverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 12.11.2010 coinvolgente una consistente pluralità di beni immobili di proprietà della sola o di entrambi, nonostante essi avessero prestato una Pt_2 garanzia “fideiussoria” omnibus sino alla concorrenza dell'importo di euro
130.000,00, oltre interessi moratori, ai sensi dell'art. 7 del predetto contratto, il
28.07.2008;- risulta assolto l'onere della prova gravante sul creditore, avendo parte attrice dimostrato il potenziale pregiudizio per le sue ragioni creditorie - avvalorato anche dallo stato di decozione della a favore della quale CO era stata prestata la garanzia - stante la comprensione della totalità dei beni immobili di proprietà dei garanti nel patrimonio separato ai sensi dell'art. 167 e ss.
c.c. e la realizzazione dell'atto dispositivo in data successiva alla prestazione della garanzia “omnibus”;- l'elemento soggettivo della scientia fraudis a carico degli odierni convenuti si desume dalla circostanza che essi non potevano non essere consapevoli del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni creditorie derivanti dal contratto di conto corrente n.615966059/18 intrattenuto dalla s.r.l. con il sin dal 01.08.2007 e dei contratti di apertura di credito per Controparte_5 anticipo fatture del 28.07.2008 e del 12.08, tutti sottoscritti dallo stesso Parte_1 amministratore unico della - i debitori
[...] CO convenuti non fornivano la prova dell'esistenza di ulteriori beni immobili relitti non pagina 8 di 24 ricompresi nel predetto fondo patrimoniale, su cui l'interesse della Banca mutuante potesse soddisfarsi;
- la domanda riconvenzionale dei convenuti non poteva essere accolta in quanto seppure potesse essere eccepita nullità della clausola anatocistica, tale domanda non era ammissibile non essendo gli stessi gli astratti titolari della pretesa restitutoria, non avendone sopportato il relativo esborso;
- il ctu riscontrava il superamento del tasso soglia usura ab origine per entrambi i contratti di conto corrente n.6152966059/18 stipulati con la cliente CO
(risultavano essere stati pagati dal cliente interessi non dovuti per euro 17.507,86.) ed ha accertato l'esistenza del credito vantato dalla banca ma ne ha ridimensionato l'ammontare dai 59.760,15 euro richiesti ad euro 40.021,16.
B. Giudizio d'appello
e hanno proposto appello chiedendo: “1) riformare Parte_6 Parte_2 la sentenza gravata emessa dal Tribunale di Napoli Nord, 181/2021 pubbl. il
26/01/2021 RG n. 8322/2014 Repert. n. 517/2021 del 26/01/2021 conseguentemente, rigettare la domanda proposta dalla in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
2) rigettare le domande di parte attrice per la infondatezza sia in fatto che in diritto delle domande avanzate, in particolare dichiarare infondata e quindi rigettare
l'azione ex art. 2901 c.c.; 3) accertare e dichiarare la inesistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
4) accertare e dichiarare la nullità
e/o inoperatività delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché dell'applicazione trimestrale della commissione di massimo scoperto;
5) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale;
6) dichiarare la compensazione del credito vantato dalla parte attrice con le somme accertate a mezzo
CTU in favore della 7) ammettere la richiesta istruttoria CO di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili a carico della , Parte_3 relative alla linea di credito per anticipazione fatture collegata al conto corrente ordinario n. 6152966059/18, e per l'effetto disporre la rinnovazione totale o parziale della CTU già espletata al fine di accertare l'ulteriore abuso nella applicazione degli interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e interessi anatocistici da parte della Banca e pertanto compensare le ulteriori somme con le somme pretese dalla medesima appellata;
8) condannare parte appellata al pagamento delle spese dei due pagina 9 di 24 gradi di giudizio ponendo le spese di CTU a carico della appellata, tenendo altresì conto della ingiustificata partecipazione alla mediazione ritualmente avanzata.”
Con il primo motivo d'appello parte appellante censura la sentenza di primo grado con riferimento al mancato accoglimento della richiesta istruttoria ex art. 210 cpc
(effettuata nelle conclusioni e nella comparsa conclusionale), avente ad oggetto l'acquisizione del contratto base e di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento e di quant'altro inerente il rapporto bancario impugnato, nonché di un completo rendiconto, sul presupposto che i convenuti non avessero mai compulsato la banca a consegnare gli estratti conto prima dell'incardinamento del giudizio.
Infatti, gli appellanti sostengono che prima del giudizio non avendo ricevuto da parte della Banca alcuna richiesta non avevano necessità di conoscere la reale entità del debito, sorta invece con l'incardinamento del giudizio de quo.
Con il secondo motivo d'appello gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento dell'eccezione di estinzione della garanzia del fideiussore per lo spirare del termine di sei mesi ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Il Giudice di prime cure ha ritenuto inapplicabile tale eccezione considerando che la limitazione di cui all'art. 1597 c.c. fosse esclusa dalla clausola contenuta nel contratto di fideiussione. Tuttavia, stando agli appellati, la nullità delle clausole riportate nel contratto di fideiussione, in virtù delle quali viene fortemente limitata la possibilità da parte dei fideiussori di sollevare eccezioni
è rilevabile di ufficio. Lo schema del contratto de quo ed in particolare gli artt. 2,8,10 del contratto in oggetto sono affetti da nullità rilevabile d'ufficio in quanto ricalcano lo schema ABI ritenuto contrario a norme imperative contenute nella disciplina antitrust. Asserita la nullità delle stessa, continuano gli appellanti, si applica di conseguenza l'art. 1957 c.c.: nella fattispecie i rapporti di conto corrente erano già estinti al mese di aprile 2013 e quindi oltre i sei mesi (due nel caso di limitazione della fideiussione) previsti dall'art. 1957 c.c. entrambi i conti correnti risultano estinti in data 11/04/2013 e quindi 18 mesi prima della notifica dell'azione giudiziaria. Deducono, gli appellanti, che dunque, decorso il semestre senza un'attività giudiziaria o esecutiva – a prescindere dalle ragioni che hanno determinato tale inerzia – si ha l'estinzione della fideiussione e la liberazione definitiva del garante dall'obbligo di pagare e che nel caso di specie la notifica di citazione è avvenuta il 23/04/2011. Aggiungono poi che ai sensi dell'art. 1957 c.c.
pagina 10 di 24 non possono essere prese in considerazione le semplici richieste di pagamento ma è necessario intraprendere un'azione giudiziaria ed inoltre è onere dell'attore dimostrare il mancato decorso del termine di cui sopra. Con il terzo motivo d'appello, gli appellanti, censurano la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art 170 c.c. in riferimento all'inopponibilità del fondo patrimoniale.
Sostengono che l'atto con il quale veniva costituito il fondo patrimoniale fosse anteriore al sorgere del credito, dunque, non può dirsi preordinato alla realizzazione del pregiudizio del creditore.
Lo stato di sofferenza dell'ente creditore sorgeva quattro anni dopo l'atto costitutivo del fondo. Inoltre, il Tribunale non ha considerato che la parte attrice non ha provato compiutamente il pregiudizio conseguenza dell'atto dispositivo considerato doloso. Oltretutto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare – accertata l'infondatezza dell'art. 2901 c.c. – l'opponibilità della sussistenza del fondo alla Con il CP_8 quarto motivo d'appello censura la sentenza di primo grado - ritenendo la motivazione contraddittoria - nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme costituite dall'applicazione di interessi usurai, tuttavia accoglie l'eccezione subordinata di compensazione, avanzata dagli appellanti, delle somme accertate quali interessi non dovuti e per le commissioni di massimo scoperto con il maggiore avere a favore della banca, pertanto errando nella condanna alla refusione delle spese di lite oltre che di CTU.
Inoltre, il Giudice di primo grado rileva la mancata ed ingiustificata comparizione della innanzi all'organismo di mediazione e tuttavia, le pone Parte_3 interamente le spese di lite a carico degli odierni appellanti. Con il quinto motivo d'appello, gli appellanti, evidenziano la necessità di integrazione del contraddittorio del debitore principale costituito dalla CO eccepiscono la mancata e tempestiva escussione del debitore principale atteso che allo stato non risulta avvenuta;
l'inesistenza del credito certo liquido ed esigibile, la contestazione delle somme dovute e l'opponibilità delle eccezioni del debitore principale. Chiedono in ultimo gli appellanti la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado considerando quale fumus boni iuris il danno grave ed irreparabile derivante dall'espropriazione.
pagina 11 di 24 Si costituisce (nuova denominazione sociale di Controparte_1
con sede legale in Milano) che ha acquistato da Controparte_2 [...]
(già , in persona del proprio legale Controparte_9 Controparte_5 rappresentante pro tempore, cedente a titolo oneroso, pro soluto e in blocco, con efficacia giuridica a partire dal 27 settembre 2021, di un portafoglio di crediti pecuniari, per capitale, interessi, anche di mora, e accessori, relativi a contratti di finanziamento;
chiedendo: “preliminarmente pronunciare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non ne sussiste ragionevole probabilità di accoglimento in virtù di tutto quanto esposto e dedotto in narrativa;
c- nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1
poiché in toto infondato in fatto ed in diritto per quanto in narrativa Parte_2 motivato;
- rigettare le reiterate istanze istruttorie di controparte, già accolte ed esperite correttamente e sufficientemente in primo grado;
-per l'effetto, confermare in toto la sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, n.
181/2021 pubblicata il 26.01.2021 RG n 8322/2014 Rep. N. 517/2021 del
26.01.2021, in quanto legittima, giusta e corretta anche in punto di liquidazione delle spese legali;
- condannare parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali ex DM n. 55/14, iva e cpa come per legge.”
Deduce parte appellante: - in via preliminare la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. alla luce delle stesse ragioni di fatto e di diritto evincibili dalla decisione impugnata e dalla documentazione di causa;
- la riconducibilità della fattispecie de qua nell'alveo dell'art. 2901 c.c.; - si oppone alle istanze istruttorie di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di rinnovo della ctu sostenendo che la documentazione fornita (come individuato dal consulente tecnico) fosse esaustiva ai fini della corretta qualificazione del danno;
- che in ogni caso il credito era stato riconosciuto dall'appellante con lettera di riconoscimento di debito e proposta di piano di rientro, non rispettata, del 20.06.2011, a seguito alla lettera di sollecito e messa in mora;
- che il Tribunale ha correttamente riconosciuto il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori ad esercitare l'azione di ripetizione dei pagamenti che si assumono effettuati indebitamente dalla debitrice principale in CO quanto solo quest'ultima è legittimata all'esercizio di tale azione e non ai fideiussori;
-
pagina 12 di 24 che i fideiussori non possono esperire alcuna azione di ripetizione in quanto le norme in materia di fideiussione non attribuiscono al garante una legittimazione sostitutiva al proponimento delle azioni spettanti al debitore principale quale quella di ripetizione di somme che si assumono pagate indebitamente dal debitore principale per effetto di operazioni affette da asserita nullità;- che, stando il carattere autonomo dell'atto di fideiussione, gli appellanti potevano sollevare soltanto l'eccezione di presunta usurarietà dei tassi di interesse (non proposta dagli allora convenuti), mentre risultano improponibili le altre eccezioni attinenti alla validità ed efficacia del rapporto fondamentale, compresa quella di illegittima capitalizzazione degli interessi;
-che l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza dell'art. 1957 c.c. essendo pattuito nell'atto di garanzia de quo che la durata della fideiussione non fosse correlata alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale accoglimento;
- che la domanda riconvenzionale degli appellanti fosse infondata data la precisa indicazione dei tassi creditori e debitori nel contratto in esame;
- che le parti hanno concordato l'eventuale applicazione da parte della banca della commissione di massimo scoperto nella misura indicata per iscritto;
- che il concetto di estraneità del debito di cui all'art. 170 c.c. concerne solo il diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del fondo e non riguarda la possibilità del medesimo creditore di agire in revocatoria ordinaria al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo;
- che nella fattispecie in esame la costituzione del fondo è successiva al sorgere del credito e nel concetto di debito contratto per i bisogni della famiglia possono ricondursi anche quelli assunti nell'ambito dell'attività lavorativa dei coniugi;
- che il credito vantato dal nei confronti della Controparte_5 debitrice principale è stato riconosciuto dal convenuto CO
, quale legale rappresentante della Parte_1 CO con atto del 20.06.2011 (doc. 10) ed è stato accertato, sia pure per un minor importo, nella C.T.U. redatta in corso di causa;
- che ai fini dell'ammissibilità dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale;
- che la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'atto per Notar
[...] del 12.11.2010 Rep. 1068 (doc. 19) costituisca atto di disposizione del Per_1
pagina 13 di 24 patrimonio, successivo al sorgere del credito, a titolo gratuito per la cui revoca è sufficiente che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 n. 1 c.c.; -che il patrimonio dei debitori (quindici immobili) è risultato interamente conferito nel fondo e non più congruo rispetto ai crediti vantati dalla società istante;
- che l'atto in esame reca un danno effettivo e concreto per la garanzia offerta alla banca, in quanto, pur senza modificarne la titolarità, assoggetta i beni che vi sono stati conferiti, ad un particolare regime che ne limita la libera circolazione e l'assoggettamento a procedure esecutive, con evidente pregiudizio per i creditori e riduzione della garanzia generale ex art. 2740 c.c.;- che gli appellanti erano a conoscenza del credito vantato dalla banca e del pregiudizio che l'atto di costituzione del fondo recava agli interessi della creditrice, essendo entrambi soci della
- che trattandosi di atto dispositivo successivo al CO sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la c.d. “scientia damni”, ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ai fini della proposizione dell'azione revocatoria.
Con ordinanza del 5.4.2022 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al 15.4.2025.
Con decreto presidenziale del 19.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 15.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
16.4.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 17.4.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
pagina 14 di 24 In via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'avverso gravame, eccepita dall'appellato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del
19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è infondato in fatto e in diritto e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di appello relativo all'erroneo mancato accoglimento da parte del giudice di prime cure della richiesta istruttoria ex art 210 c.p.c., deve osservarsi che lo stesso è infondato in fatto e in diritto apparendo corretta la motivazione esplicitata nella sentenza impugnata secondo cui l'istituto ex art 210
c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante dato che esso rappresenta una deroga al principio di cui all'art. 2697
c.c. per cui si richiede che la cosa o la documentazione non possano essere diversamente acquisiti al processo (Cassazione n. 9522/2012) e che siano indispensabili alla parte per provare un determinato fatto ( Cassazione n.
10916/2003) e rilevato che i convenuti non hanno fornito la prova di essersi attivati, ai sensi dell'art. 119 TUB, richiedendo preventivamente la documentazione di interesse alla banca attrice proponendo una richiesta generica ed omnicomprensiva non specificando la documentazione di interesse, considerato altresì che copie dei pagina 15 di 24 contratti e degli estratti conto relativi ai conti oggetto di causa sono state depositate da controparte. In tal senso, invero, si è espressa anche la giurisprudenza più recente secondo cui “l'ordine di esibizione ex articolo 210 cod. proc. civ. è uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente allorquando la prova dei fatti non possa essere in alcun modo fornita o acquisita con altri mezzi, e
l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa;
esclusivamente in tale ipotesi il giudice può esercitare il proprio potere discrezionale officioso al riguardo, non potendo la sua iniziativa invero supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'onerato” (cfr. Corte di Cassazione civile, Ordinanza|24 settembre
2024| n. 25521).
Anche il secondo motivo di appello inerente il mancato accoglimento dell'eccezione di estinzione della garanzia del fideiussore per lo spirare del termine di sei mesi ai sensi dell'art 1957 c.c. è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Ed invero, come correttamente affermato dal primo giudice, proprio partendo dall'esame del contenuto della pattuizione di garanzia del 28.07.2008 è possibile evincere una certa indipendenza dallo schema tipico della fideiussione, tale da poter qualificare la garanzia prestata quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità della norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, tipicamente correlato al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria e al collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale ( cfr Cassazione civile,vSez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Cassazione civile, Sez. 1 -
, Sentenza n. 32402 del 11/12/2019; Cassazione civile,, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 26508 del 11/10/2024).
L'art. 6 del contratto di “fideiussione solidale omnibus” del 28.07.2008 a firma di e , infatti, prevede una espressa deroga all'art. Parte_2 Parte_1
1957 c.c. “L'obbligazione del fideiussore rimane ferma sino a totale estinzione di ogni credito verso la Banca verso il debitore principale senza che la Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ. che si intende derogato”; all'art. 7 che: “
pagina 16 di 24 Il fideiussore è obbligato a pagare alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto… ”; all'art. 8 : “La garanzia si estende a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme erogate nelle ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite ”; infine all'art. 12 che: “ Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la può agire CP_8 in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi”.
La natura autonoma del contratto in esame, rende dunque inoperante nel caso in esame la disposizione di cui all'art 1957 c.c. richiamata da parte appellante nel secondo motivo di appello.
La medesima considerazione secondo cui nella fattispecie in esame il predetto contratto di“fideiussione” sia da qualificarsi, più correttamente, come contratto autonomo di garanzia, impone il rigetto anche del quinto motivo di appello inerente la necessità di integrazione del contraddittorio del debitore principale costituito dalla la mancata e tempestiva escussione del debitore CO principale, la contestazione delle somme dovute dagli appellanti e l'opponibilità delle eccezioni del debitore principale.
Quanto alle doglienze contenute nel quinto motivo di appello relative invece alla inesistenza del credito certo liquido ed esigibile e a quelle contenute nel terzo motivo riguardanti la violazione e falsa applicazione dell'art 170 c.c. in riferimento alla inopponibilità del fondo patrimoniale essendo l'atto con il quale veniva costituito il fondo patrimoniale anteriore al sorgere del credito, e dunque non preordinato alla realizzazione del pregiudizio del creditore, le stesse sono infondate per le ragioni di seguito espresse.
Ed invero, al riguardo deve osservarsi che corretta appare la decisione impugnata di accoglimento dell'azione revocatoria promossa dalla potendo affermarsi la CP_10 sussistenza nel caso in esame di tutti i presupposti fondanti la pronuncia ai sensi dell'art. 2901 c.c. , con rigetto pertanto del motivo di appello sul punto per quanto di seguito esposto.
Giova rammentare sul punto che l'azione revocatoria ordinaria o actio pauliana, rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei pagina 17 di 24 confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e cioè: 1) la qualità di creditore del soggetto agente;
2) l'esistenza di un atto tipicamente dispositivo, di natura patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) la scientia fraudis e l'eventus damni.
Qualità di creditore del soggetto agente: per ciò che concerne la sussistenza del credito vantato dalla va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte CP_8 da tempo, con orientamento consolidato, che con riferimento all'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., S. U. 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass., 14 maggio 2013, n.
11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208).
Dunque, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr. Cass. n. 23208 del
2016, cit.). Ciò in linea con le ragioni ispiratrici della norma dell'art. 2901 c.c., che si rinvengono anche nell'intenzione del legislatore di rafforzare ed ampliare la tutela del creditore, che trova attuazione "nell'estensione della tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali" (così, Cass., sez. un., n. 9440 del 2004, cit.).
In tale prospettiva, quindi è da ritenersi che l'azione ex art. 2901 c.c., è esperibile in base a semplice aspettativa di credito sol che quest'ultima non si riveli prima facie
pagina 18 di 24 pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., 18 luglio 2008, n. 20002).
Ciò premesso, passando ora alla fattispecie concreta, va osservato come l'esistenza del "credito" tutelabile ai sensi dell'2901 c.c. nell'accezione sopra intesa non possa essere messa in dubbio nel caso in esame.
Ed invero, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza del credito tutelabile ex art 2901 c.c. come sopra delineato alla luce della documentazione versata in atti.
La era infatti creditore nei confronti dei sig.ri e CP_8 Parte_1 Parte_2
in virtù di atto di fideiussione solidale sino alla concorrenza di euro
[...]
130.000,00, rilasciata il 28.07.2008 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con sede in Sant'Arpino alla via Santa Maria CO delle Grazie n.
8. di cui i sigg.ri e erano soci e di Parte_1 Parte_2 cui il sig. era anche amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante.
L'atto costitutivo di fondo patrimoniale di cui il creditore attore ha chiesto la revocazione è successivo al sorgere del credito, atteso che tale atto è stato stipulato in data 12.11.2010, giusta atto per Notar Rep. 1068 Racc. 842, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il
6.12.2010 ai nn. 45771/31294 e presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina in data
10/12/2010 ai nn.30287/18749, con cui appunti i fideiussori e garanti sigg.
e avevano costituito un fondo patrimoniale, Parte_1 Parte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinandovi i quindici immobili elencati in citazione di primo grado.
Nel caso di specie, ciò che rileva -ai fini della determinazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo è il momento in cui la fideiussione è stata prestata
(cfr. Cass. 1999, n. 591; Cass.10522/2020, Cass.762/2016) che come innanzi precisato è di certo anteriore rispetto alla costituzione del fondo.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità.
Esistenza di un atto dispositivo: l'atto dispositivo è rappresentato dal menzionato atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale del 12.11.2010, con cui i coniugi pagina 19 di 24 -odierni appellanti- destinavano a far fronte ai bisogni della famiglia i beni immobili di cui all'atto introduttivo del presente giudizio.
Relativamente al fondo patrimoniale, è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 167
c.c., la sua funzione è quella di vincolare uno o più beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, nonché i loro frutti, alla difesa ed alla soddisfazione dei bisogni familiari, formando un patrimonio separato dal resto della massa, aggredibile solo da creditori specifici, ossia da quelli "della famiglia", ovvero solo da coloro che siano in possesso di crediti riferibili a contratti stipulati per necessità familiari.
E' bene rammentare che spetta al debitore provare che il creditore conoscesse l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, sussistendo una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari. La prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 2729 c.c. (fra le tante, Cass
29.1.2016 n. 1652, , Cass. 19.02.2013, n. 4011; Cassazione civile, sez 3 sentenza n.
21800 del 28.10.2016; Cassazione civile, sez 6 sentenza n. 18110 del 31.8.2020 ): orbene nel presente giudizio parte convenuta non ha assolto al proprio onus probandi, non offrendo sul punto alcun elemento probatorio o indiziario sul punto.
Si può, ulteriormente, evidenziare che l'estraneità a bisogni della famiglia, secondo rigoroso ma preferibile orientamento, rilevi esclusivamente in fase esecutiva e non già con riferimento alla fase di merito, quale il presente giudizio;
' (in termini Cass.,
19.06.2015, n.12799).
Eventus damni: con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L'onere probatorio del creditore è limitato a dimostrare la variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche;
per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni pagina 20 di 24 del creditore senza difficoltà (cfr., cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; cass. civ.,
29.3.2007, n. 7767; cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
Orbene, nella fattispecie in esame, appare indubbio che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, sia idoneo a determinare una variazione in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, in quanto, nel caso in esame, parte convenuta in primo grado non ha fornito valido elemento di prova volto a dimostrare che il patrimonio di parte resistente, anche dopo l'atto di costituzione di fondo patrimoniale sarebbe in grado di garantire, senza difficoltà, il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attore.
Da tutte le considerazioni che precedono consegue che nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
Scientia damni: l'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo gratuito (quale può considerarsi la costituzione di fondo patrimoniale) successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni.
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr., cass. civ., 1.6.2000, n. 7262).
La prova della scientia damni, da parte del debitore, può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui accertamento è devoluto al giudice di merito (cfr., in termini, cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; cass. civ., 17.8.2011, n. 17327).
Nel caso di specie parte convenuta, costituendo il fondo patrimoniale in data successiva al rilascio della fideiussione solidale, non poteva che essere consapevole del pregiudizio che il detto atto, stante il disposto di cui all'art. 170 c.c., arrecava le ragioni creditorie della parte attrice, stante anche le considerazioni sopra effettuate in ordine al residuo patrimonio.
Da tutte le considerazioni che precedono, consegue quindi che nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente anche l'eventus damni, il quale, insieme agli altri pagina 21 di 24 elementi sopra evidenziati, consente di affermare la sussistenza di tutti i presupposti fondanti la pronuncia ai sensi dell'art. 2901 c.c. , con rigetto del motivo di appello sul punto.
Quanto poi al quarto motivo di appello inerente la censura la sentenza di primo grado di condanna ingiusta alle spese- ritenendo la motivazione contraddittoria - nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme costituite dall'applicazione di interessi usurai e tuttavia accoglie l'eccezione subordinata di compensazione, avanzata dagli appellanti, delle somme accertate quali interessi non dovuti e per le commissioni di massimo scoperto con il maggiore avere a favore della banca, pertanto errando nella condanna alla refusione delle spese di lite oltre che di CTU, ponendo le spese di lite interamente le spese di lite a carico degli odierni appellanti, pure rilevando il Giudice di primo grado la mancata ed ingiustificata comparizione della innanzi all'organismo di Parte_3 mediazione, deve osservarsi che anche lo stesso appare infondato in fatto e in diritto.
Invero, correttamente il giudice di prime cure nella regolamentazione delle spese di lite ha fatto applicazione del principio di soccombenza, avendo accolto le domande formulate dalla in primo grado di inefficacia ex art 2901 c.c. del fondo CP_8 patrimoniale in oggetto e di condanna degli odierni appellanti al pagamento in suo favore della somma per come emersa dovuta in base agli esiti della espletata ctu agli atti del giudizio di primo grado, con dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti in primo grado.
All'integrale rigetto dell'appello per tutti i motivi sopra esposti consegue la conferma della sentenza impugnata.
C. Le spese processuali
Al rigetto dell'appello proposto da E Parte_1 Parte_2 segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi appellanti al pagamento, in favore di parte appellata Controparte_1
per l'attività effettivamente espletata ovvero per tutte le fasi.
[...]
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi pagina 22 di 24 sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile complessità media, non essendo possibile determinare il valore complessivo dell'intera operazione economica.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da E Parte_1 Parte_2
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord n. 181 pubblicata il 26/01/2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da E avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord n. 181 pubblicata il 26/01/2021;
2. dichiara tenuto e condanna E in solido Parte_1 Parte_2 tra loro al pagamento, in favore di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta), come per legge;
pagina 23 di 24 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3581 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Capasso;
C.F._2
Appellante
nuova denominazione sociale di Controparte_1 Controparte_2
( ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Dott. P.IVA_1 CP_3
e Dott. rappresentata e difesa, dall'avvocato Matteo
[...] Controparte_4
Rossi;
Appellata
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
pagina 1 di 24 Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellante e di parte appellata in data 14.4.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio i Parte_3 sig.ri e chiedendo di: “a) accertare e/o dichiarare Parte_2 Parte_1 la nullità dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale di cui sopra e/o, ai sensi degli artt. 2901 e segg. c.c., la inefficacia, la revoca e la inopponibilità nei confronti di
dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale per notar Controparte_5 [...] del 12.11.2010 Rep. 1068 Racc. 842, trascritto presso la Conservatoria dei Per_1
RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 6.12.2010 ai nn. 45771/31294 e presso la
Conservatoria dei RR.II. di Latina in data 10/12/2010 ai nn. 30287/18749 avente ad oggetto i seguenti beni: Beni di proprietà di , 1. in Minturno (LT), Parte_2
Traversa di Via Appia s.n.c. deposito di 100 mq, riportato in catasto al foglio 32, p.lla
1145 sub 6, C/2, piano S1; 2. in Minturno (LT), Traversa di Via Appia s.n.c. abitazione di vani 5, riportata in catasto al foglio 32, p.lla 1145 sub 7, A/3; 3. in
Minturno (LT), Traversa di Via Appia s.n.c. abitazione di vani 4,5, riportata in catasto al foglio 32, p.lla 1145 sub 8, A/3, piano1; 4. in Castello del Matese (CE), alla via
Matese, abitazione di vani 6, riportata in catasto al foglio 9, p.lla 5045 sub 9, A/2, piano 2; 5. in Castello del Matese (CE), alla via Matese, rimessa di mq. 15, riportata in catasto al foglio 9, p.lla 5045 sub 14, C/6, piano T;
6. in Pontelatone (CE), località
Marinella terreno di are 25 centiare 60, riportato in catasto al foglio 27, p.lla 156; 7. in Pontelatone (CE), località Marinella, terreno di are 29 centiare 86 riportato in catasto al foglio 27, p.lla 161; 8. in Pontelatone (CE), località Marinella, terreno di are 89 riportato in catasto al foglio 27, p.lla 5035; 9. in Pontelatone (CE), località Marinella, terreno di are 35 centiare 83 riportato in catasto al foglio 27, p.lla 5070;
10. in Pontelatone (CE), località Marinella, magazzino di mq 78 riportato in catasto al foglio 27, p.lla 5041 sub 9, C/2; Beni di proprietà di e Parte_2 Parte_4
. in Cesa (CE), Via Matteotti s.c., fabbricato in corso di costruzione, riportato
[...] in catasto al foglio 2, p.lla 5639 sub 18, piano S1; 2. in Cesa (CE), alla Via Matteotti
s.c., fabbricato in corso di costruzione riportato in catasto al foglio 2, p.lla 5639 sub 4,
pagina 2 di 24 piano T;
3. in Cesa (CE), alla Via Matteotti s.c., fabbricato in corso di costruzione riportato in catasto al foglio 2, p.lla 5639 sub 9, piano 1; 4. in Cesa (CE), alla Via
Matteotti s.c. fabbricato in corso di costruzione riportato in catasto al foglio 2, p.lla
5639 sub 12, piano 2; 5. in Cesa (CE), alla Via Matteotti s.c. fabbricato in corso di costruzione riportato in catasto al foglio 2, p.lla 5639 sub 15, piano 3; b) ordinare, ove occorra, al Conservatore dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere e di Latina di trascrivere e/o annotare l'emananda sentenza, munendo la stessa di clausola, ed esonero al Conservatore di responsabilità; c) condannare i sigg. e Parte_2
, per le causali innanzi indicate, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
e per essa del suo procuratore della somma di € Controparte_5 Parte_5
59.760,15= oltre interessi convenzionali, comunque nei limiti dei tassi soglia previsti dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze emessi in applicazione della legge n. 108/96, dal 22/04/2013 o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta a e per essa al suo procuratore Controparte_5 Parte_5 oltre gli interessi come innanzi indicati o al tasso che il Tribunale vorrà determinare, il tutto sino all'effettivo soddisfo;
d) rigettare ogni avversa domanda, eccezione e richiesta in quanto inammissibile, improponibile ed infondata;
e) condannare gli opponenti alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre IVA e
CPA, come per legge.”.
In fatto, premetteva che: - a seguito di atto di fusione per incorporazione (meglio descritto in citazione), il era divenuto titolare dei crediti relativi a Controparte_5 rapporti contrattuali (anche in sofferenza) in essere preso le filiali e punti operativi della rete ex Intesa es operanti nelle Aree Calabro Lucana, Campania, Puglia, CP_5
e provincia con efficacia del 10.11.2008; - che il era creditore nei Controparte_5 confronti dei sig.ri e in virtù di atto di fideiussione Parte_1 Parte_2 solidale sino alla concorrenza di euro 130.000,00, rilasciata il 28.07.2008 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con sede in CO
Sant'Arpino alla via Santa Maria delle Grazie n.
8. di cui i sigg.ri e Parte_1
erano soci e di cui il sig. era anche amministratore Parte_2 Parte_1 unico e legale rappresentante;
- che la predetta società, ed i suoi garanti, erano debitori del della somma di euro 59.760,15, oltre interessi Controparte_5 convenzionali e nei limiti dei tassi soglia antiusura di cui: a) euro 34.760,15 per pagina 3 di 24 saldo passivo, alla data del passaggio a sofferenza 22.04.2013, del conto corrente n.
6152966059/18 intrattenuto dalla suddetta società presso la Filiale di Caserta, oltre interessi al tasso convenzionale dal 23.04.2011 sino al soddisfo;
b) euro 25.000,00 alla data del passaggio a sofferenza 22.04.2013 per anticipi su fatture scaduti ed impagati in virtù dei contratti di apertura di credito del 28.07.2008 e del
12.08.2010, oltre interessi al tasso convenzionale dal 23.04.2011 sino al soddisfo;
- che la debitrice principale in persona del legale CO rappresentante pro tempore nonché garante sig. , con atto del Parte_1
20.06.2011 aveva riconosciuto il proprio debito, proponendo un piano di rientro, poi non rispettato;
- che, pertanto, a seguito di numerosi protesti e del mancato pagamento di quanto dovutole, la banca era stata costretta a revocare gli affidamenti concessi ed a richiedere alla debitrice principale ed ai garanti il ripianamento delle esposizioni debitorie, senza esito alcuno;
- che in data 12.11.2010, giusta atto per
Notar Rep. 1068 Racc. 842, trascritto presso la Conservatoria dei Persona_1
RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il 6.12.2010 ai nn. 45771/31294 e presso la
Conservatoria dei RR.II. di Latina in data 10/12/2010 ai nn.30287/18749, i fideiussori e garanti sigg. e avevano Parte_1 Parte_2 costituito un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinandovi i quindici immobili elencati in citazione;
- che il suindicato atto di costituzione di fondo patrimoniale risultava palesemente posto in essere dai convenuti al solo scopo di eludere la propria responsabilità patrimoniale e salvaguardare i cespiti dall'azione dei creditori;
- che l'atto per Notar Persona_1 del 12.11.2010 Rep. 1068 doveva considerarsi successivo al sorgere dell'obbligo di pagamento in capo ai fideiussori convenuti, occorrendo a tal fine far riferimento al momento in cui era stata dai medesimi rilasciata la garanzia fideiussoria
(28.07.2008), ed era stato indiscutibilmente compiuto nella consapevolezza di recare pregiudizio alla banca creditrice atteso che, alla data di stipula del medesimo,
l'esposizione debitoria della era certamente nota ai CO sigg. e , entrambi soci ed il secondo anche legale Parte_2 Parte_1 rappresentante della (visura camerale doc. 16) ed era CO in ogni caso dagli stessi conoscibile, anche alla luce del preciso obbligo dei fideiussori di tenersi informati della situazione patrimoniale della debitrice pagina 4 di 24 principale;
- che, a seguito di tale atto di disposizione, il patrimonio dei coniugi e risultava definitivamente depauperato, se non Parte_1 Parte_2 inesistente, e comunque non più sufficiente a garantire i crediti della società istante, anche a seguito dell'intervenuto fallimento della debitrice principale dichiarato dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21.03.2013.
Si costituivano i sig.ri e contestando, in fatto ed in diritto, la Pt_2 Parte_1 avversa pretesa chiedendo: “respinta ogni contraria istanza, in accoglimento delle eccezioni formulate, della spiegata domanda riconvenzionale e dei motivi su esposti,
- rigettare le domande di parte attrice per la infondatezza sia in fatto che in diritto delle domande avanzate, in particolare dichiarare infondata e quindi rigettare l'azione ex art. 2901 c.c.; - accertare e dichiarare la inesistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
- accertare e dichiarare la nullità
e/o inoperatività delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché dell'applicazione trimestrale della commissione di massimo scoperto;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la banca convenuta al pagamento della somma accertata in corso di giudizio a mezzo di CTU, oltre interessi dal giorno in cui si è verificata la condictio indebiti, e con capitalizzazione ex art.1284 c.c.; - in subordine dichiarare la compensazione del credito vantato dalla parte attrice con le somme accertate a mezzo CTU in favore della;
- condannare la convenuta al pagamento di spese, CO diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Eccepivano, inoltre, le parti convenute: la non integrità del contraddittorio, per non essere stato citato il debitore principale e la loro intenzione di avvalersi del beneficium escussionis;
l'inesistenza del credito, il difetto di prova di quest'ultimo; la possibilità di loro fideiussori di opporre tutte le eccezioni relative al rapporto principale;
l'estinzione della garanzia fideiussoria per lo spirare del termine di cui all'art. 1957 c.c.; la sussistenza di interessi anatocistici e l'addebito trimestrale della commissione di massimo scoperto;
l'infondatezza dell'azione revocatoria.
Esperito il procedimento di mediazione - costituente condizione di procedibilità della domanda e conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della
-, con ordinanza del 23.10.2016 il G.I. dichiarava inammissibile l'ordine Parte_3 di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte convenuta e, attesa la domanda di pagina 5 di 24 condanna dei sigg. e formulata dalla banca attrice, Parte_2 Parte_1 veniva disposta consulenza tecnica contabile con la nomina dott. commercialista
, al fine di determinare le somme dai medesimi dovute al Controparte_7 [...]
Controparte_5
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 181 pubblicata il
26/01/2021 così provvedeva:
“1) ACCOGLIE la domanda di revocazione e, per l'effetto, DICHIARA inefficace nei confronti del l'atto di costituzione di fondo patrimoniale per Controparte_5 notar rep.1068, racc.842, trascritto presso la conservatoria dei RR.II di Persona_1
Santa Maria Capua Vetere il 06.12.2010 ai nn.45771/31294 e presso la
Conservatoria dei RR.II. di Latina il 10.12.2010 ai nn.30287/18749 avente ad oggetto
i beni per cui è causa ed elencati in parte motiva;
2) ORDINA al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Santa Maria Capua Vetere ed al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Latina di annotare la presente sentenza ai sensi dell'art.2655 c.c., con esonero del Conservatore da responsabilità; 3) DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale;
4) CONDANNA i convenuti e , in Parte_2 Parte_1 solido tra loro, al pagamento della somma di euro 40.021,16 a favore del
[...]
e per essa al suo procuratore oltre gli interessi CP_5 Parte_5 come in parte motiva;
5) CONDANNA i convenuti e , Parte_2 Parte_1 al pagamento a favore e per essa al suo procuratore Controparte_5
delle spese del presente giudizio che si liquidano in €.7.254,00 per Parte_5 compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA;
6) PONE definitivamente a carico di carico dei convenuti e Parte_2 Parte_1
in solido tra loro, le spese relative alla disposta Consulenza Tecnica
[...]
d'Ufficio, come provvisoriamente anticipate in corso di causa e poi definitivamente liquidate come da separato decreto in atti.”
In motivazione il giudice di prime cure sosteneva che:-andasse rigettata la doglianza dei convenuti avente ad oggetto l'integrazione del contraddittorio del debitore principale ( , in quanto, analizzando il contenuto del CO contrattuale della pattuizione del 28.7.2008, tale contratto andrebbe considerato quale contratto autonomo di garanzia, stante la completa autonomia delle pretese creditorie dell'istituto di credito verso i garanti;
- considerato il contratto in oggetto pagina 6 di 24 quale contratto autonomo di garanzia, le doglianze dei garanti sulla natura e sull'ampiezza della loro responsabilità andavano respinte non potenedo essere richiamate le disposizioni codicistiche in tema di fideiussione (artt. 1939 e 1945
c.c.);- la domanda riconvenzionale fosse procedibile per l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione conclusosi senza accordo per la mancata partecipazione al procedimento di;
- l'azione revocatoria costituisce uno strumento di Parte_3 conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore a carattere ripristinatorio, consentendo che il cespite non più aggredibile, perché fuoriuscito dal patrimonio del debitore, possa esserlo nuovamente a seguito della dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione, in presenza delle condizioni previste dall'art.2901
c.c.;- nel caso di specie, l'atto dispositivo che si intendere rendere inefficace è il fondo patrimoniale, di cui all'art.167 c.p.c., costituito dai coniugi – Pt_2 Parte_1 con atto per notar (rep.1068, racc.842) trascritto presso la conservatoria dei Per_1 registri immobiliari di Caserta-Santa Maria Capua Vetere il 6.12.2010 nn.45771/31294 ed in quella di Latina (per i beni di proprietà della sola ) in Pt_2 pari data ai nn.30287/18749;- le condizioni previste dall'art. 2901 c.c. sono l'eventus damni per cui è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l'unico) di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi e la scientia damni quale la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni;
- in tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi (come nella fattispecie in esame), sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia;
- l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione pagina 7 di 24 della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento;
- la costituzione del fondo patrimoniale, quindi, integra l'eventus damni, costituendo un atto dispositivo tale da pregiudicare la garanzia patrimoniale generica del credito;
- vada dichiarato inefficace nei confronti del ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e ss. Controparte_5
c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale per notaio rep.1068 Persona_1 racc.842 – trascritto il 10.12.2010 presso la Conservatoria di Santa Maria Capua
Vetere nn.45771/31294 e presso la Conservatoria Latina nn. 30287/18749 – avente ad oggetto gli immobili elencati in sentenza;
- le condizioni richieste dalla citata disposizione si ravvisano nella circostanza che i coniugi e diedero Pt_2 Parte_1 vita ad un patrimonio segregato, attraverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 12.11.2010 coinvolgente una consistente pluralità di beni immobili di proprietà della sola o di entrambi, nonostante essi avessero prestato una Pt_2 garanzia “fideiussoria” omnibus sino alla concorrenza dell'importo di euro
130.000,00, oltre interessi moratori, ai sensi dell'art. 7 del predetto contratto, il
28.07.2008;- risulta assolto l'onere della prova gravante sul creditore, avendo parte attrice dimostrato il potenziale pregiudizio per le sue ragioni creditorie - avvalorato anche dallo stato di decozione della a favore della quale CO era stata prestata la garanzia - stante la comprensione della totalità dei beni immobili di proprietà dei garanti nel patrimonio separato ai sensi dell'art. 167 e ss.
c.c. e la realizzazione dell'atto dispositivo in data successiva alla prestazione della garanzia “omnibus”;- l'elemento soggettivo della scientia fraudis a carico degli odierni convenuti si desume dalla circostanza che essi non potevano non essere consapevoli del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni creditorie derivanti dal contratto di conto corrente n.615966059/18 intrattenuto dalla s.r.l. con il sin dal 01.08.2007 e dei contratti di apertura di credito per Controparte_5 anticipo fatture del 28.07.2008 e del 12.08, tutti sottoscritti dallo stesso Parte_1 amministratore unico della - i debitori
[...] CO convenuti non fornivano la prova dell'esistenza di ulteriori beni immobili relitti non pagina 8 di 24 ricompresi nel predetto fondo patrimoniale, su cui l'interesse della Banca mutuante potesse soddisfarsi;
- la domanda riconvenzionale dei convenuti non poteva essere accolta in quanto seppure potesse essere eccepita nullità della clausola anatocistica, tale domanda non era ammissibile non essendo gli stessi gli astratti titolari della pretesa restitutoria, non avendone sopportato il relativo esborso;
- il ctu riscontrava il superamento del tasso soglia usura ab origine per entrambi i contratti di conto corrente n.6152966059/18 stipulati con la cliente CO
(risultavano essere stati pagati dal cliente interessi non dovuti per euro 17.507,86.) ed ha accertato l'esistenza del credito vantato dalla banca ma ne ha ridimensionato l'ammontare dai 59.760,15 euro richiesti ad euro 40.021,16.
B. Giudizio d'appello
e hanno proposto appello chiedendo: “1) riformare Parte_6 Parte_2 la sentenza gravata emessa dal Tribunale di Napoli Nord, 181/2021 pubbl. il
26/01/2021 RG n. 8322/2014 Repert. n. 517/2021 del 26/01/2021 conseguentemente, rigettare la domanda proposta dalla in persona del Parte_3 legale rappresentante p.t., perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto;
2) rigettare le domande di parte attrice per la infondatezza sia in fatto che in diritto delle domande avanzate, in particolare dichiarare infondata e quindi rigettare
l'azione ex art. 2901 c.c.; 3) accertare e dichiarare la inesistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
4) accertare e dichiarare la nullità
e/o inoperatività delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché dell'applicazione trimestrale della commissione di massimo scoperto;
5) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale;
6) dichiarare la compensazione del credito vantato dalla parte attrice con le somme accertate a mezzo
CTU in favore della 7) ammettere la richiesta istruttoria CO di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili a carico della , Parte_3 relative alla linea di credito per anticipazione fatture collegata al conto corrente ordinario n. 6152966059/18, e per l'effetto disporre la rinnovazione totale o parziale della CTU già espletata al fine di accertare l'ulteriore abuso nella applicazione degli interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e interessi anatocistici da parte della Banca e pertanto compensare le ulteriori somme con le somme pretese dalla medesima appellata;
8) condannare parte appellata al pagamento delle spese dei due pagina 9 di 24 gradi di giudizio ponendo le spese di CTU a carico della appellata, tenendo altresì conto della ingiustificata partecipazione alla mediazione ritualmente avanzata.”
Con il primo motivo d'appello parte appellante censura la sentenza di primo grado con riferimento al mancato accoglimento della richiesta istruttoria ex art. 210 cpc
(effettuata nelle conclusioni e nella comparsa conclusionale), avente ad oggetto l'acquisizione del contratto base e di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento e di quant'altro inerente il rapporto bancario impugnato, nonché di un completo rendiconto, sul presupposto che i convenuti non avessero mai compulsato la banca a consegnare gli estratti conto prima dell'incardinamento del giudizio.
Infatti, gli appellanti sostengono che prima del giudizio non avendo ricevuto da parte della Banca alcuna richiesta non avevano necessità di conoscere la reale entità del debito, sorta invece con l'incardinamento del giudizio de quo.
Con il secondo motivo d'appello gli appellanti si dolgono del mancato accoglimento dell'eccezione di estinzione della garanzia del fideiussore per lo spirare del termine di sei mesi ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Il Giudice di prime cure ha ritenuto inapplicabile tale eccezione considerando che la limitazione di cui all'art. 1597 c.c. fosse esclusa dalla clausola contenuta nel contratto di fideiussione. Tuttavia, stando agli appellati, la nullità delle clausole riportate nel contratto di fideiussione, in virtù delle quali viene fortemente limitata la possibilità da parte dei fideiussori di sollevare eccezioni
è rilevabile di ufficio. Lo schema del contratto de quo ed in particolare gli artt. 2,8,10 del contratto in oggetto sono affetti da nullità rilevabile d'ufficio in quanto ricalcano lo schema ABI ritenuto contrario a norme imperative contenute nella disciplina antitrust. Asserita la nullità delle stessa, continuano gli appellanti, si applica di conseguenza l'art. 1957 c.c.: nella fattispecie i rapporti di conto corrente erano già estinti al mese di aprile 2013 e quindi oltre i sei mesi (due nel caso di limitazione della fideiussione) previsti dall'art. 1957 c.c. entrambi i conti correnti risultano estinti in data 11/04/2013 e quindi 18 mesi prima della notifica dell'azione giudiziaria. Deducono, gli appellanti, che dunque, decorso il semestre senza un'attività giudiziaria o esecutiva – a prescindere dalle ragioni che hanno determinato tale inerzia – si ha l'estinzione della fideiussione e la liberazione definitiva del garante dall'obbligo di pagare e che nel caso di specie la notifica di citazione è avvenuta il 23/04/2011. Aggiungono poi che ai sensi dell'art. 1957 c.c.
pagina 10 di 24 non possono essere prese in considerazione le semplici richieste di pagamento ma è necessario intraprendere un'azione giudiziaria ed inoltre è onere dell'attore dimostrare il mancato decorso del termine di cui sopra. Con il terzo motivo d'appello, gli appellanti, censurano la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art 170 c.c. in riferimento all'inopponibilità del fondo patrimoniale.
Sostengono che l'atto con il quale veniva costituito il fondo patrimoniale fosse anteriore al sorgere del credito, dunque, non può dirsi preordinato alla realizzazione del pregiudizio del creditore.
Lo stato di sofferenza dell'ente creditore sorgeva quattro anni dopo l'atto costitutivo del fondo. Inoltre, il Tribunale non ha considerato che la parte attrice non ha provato compiutamente il pregiudizio conseguenza dell'atto dispositivo considerato doloso. Oltretutto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare – accertata l'infondatezza dell'art. 2901 c.c. – l'opponibilità della sussistenza del fondo alla Con il CP_8 quarto motivo d'appello censura la sentenza di primo grado - ritenendo la motivazione contraddittoria - nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme costituite dall'applicazione di interessi usurai, tuttavia accoglie l'eccezione subordinata di compensazione, avanzata dagli appellanti, delle somme accertate quali interessi non dovuti e per le commissioni di massimo scoperto con il maggiore avere a favore della banca, pertanto errando nella condanna alla refusione delle spese di lite oltre che di CTU.
Inoltre, il Giudice di primo grado rileva la mancata ed ingiustificata comparizione della innanzi all'organismo di mediazione e tuttavia, le pone Parte_3 interamente le spese di lite a carico degli odierni appellanti. Con il quinto motivo d'appello, gli appellanti, evidenziano la necessità di integrazione del contraddittorio del debitore principale costituito dalla CO eccepiscono la mancata e tempestiva escussione del debitore principale atteso che allo stato non risulta avvenuta;
l'inesistenza del credito certo liquido ed esigibile, la contestazione delle somme dovute e l'opponibilità delle eccezioni del debitore principale. Chiedono in ultimo gli appellanti la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado considerando quale fumus boni iuris il danno grave ed irreparabile derivante dall'espropriazione.
pagina 11 di 24 Si costituisce (nuova denominazione sociale di Controparte_1
con sede legale in Milano) che ha acquistato da Controparte_2 [...]
(già , in persona del proprio legale Controparte_9 Controparte_5 rappresentante pro tempore, cedente a titolo oneroso, pro soluto e in blocco, con efficacia giuridica a partire dal 27 settembre 2021, di un portafoglio di crediti pecuniari, per capitale, interessi, anche di mora, e accessori, relativi a contratti di finanziamento;
chiedendo: “preliminarmente pronunciare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non ne sussiste ragionevole probabilità di accoglimento in virtù di tutto quanto esposto e dedotto in narrativa;
c- nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1
poiché in toto infondato in fatto ed in diritto per quanto in narrativa Parte_2 motivato;
- rigettare le reiterate istanze istruttorie di controparte, già accolte ed esperite correttamente e sufficientemente in primo grado;
-per l'effetto, confermare in toto la sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, n.
181/2021 pubblicata il 26.01.2021 RG n 8322/2014 Rep. N. 517/2021 del
26.01.2021, in quanto legittima, giusta e corretta anche in punto di liquidazione delle spese legali;
- condannare parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali ex DM n. 55/14, iva e cpa come per legge.”
Deduce parte appellante: - in via preliminare la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. alla luce delle stesse ragioni di fatto e di diritto evincibili dalla decisione impugnata e dalla documentazione di causa;
- la riconducibilità della fattispecie de qua nell'alveo dell'art. 2901 c.c.; - si oppone alle istanze istruttorie di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di rinnovo della ctu sostenendo che la documentazione fornita (come individuato dal consulente tecnico) fosse esaustiva ai fini della corretta qualificazione del danno;
- che in ogni caso il credito era stato riconosciuto dall'appellante con lettera di riconoscimento di debito e proposta di piano di rientro, non rispettata, del 20.06.2011, a seguito alla lettera di sollecito e messa in mora;
- che il Tribunale ha correttamente riconosciuto il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori ad esercitare l'azione di ripetizione dei pagamenti che si assumono effettuati indebitamente dalla debitrice principale in CO quanto solo quest'ultima è legittimata all'esercizio di tale azione e non ai fideiussori;
-
pagina 12 di 24 che i fideiussori non possono esperire alcuna azione di ripetizione in quanto le norme in materia di fideiussione non attribuiscono al garante una legittimazione sostitutiva al proponimento delle azioni spettanti al debitore principale quale quella di ripetizione di somme che si assumono pagate indebitamente dal debitore principale per effetto di operazioni affette da asserita nullità;- che, stando il carattere autonomo dell'atto di fideiussione, gli appellanti potevano sollevare soltanto l'eccezione di presunta usurarietà dei tassi di interesse (non proposta dagli allora convenuti), mentre risultano improponibili le altre eccezioni attinenti alla validità ed efficacia del rapporto fondamentale, compresa quella di illegittima capitalizzazione degli interessi;
-che l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza dell'art. 1957 c.c. essendo pattuito nell'atto di garanzia de quo che la durata della fideiussione non fosse correlata alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale accoglimento;
- che la domanda riconvenzionale degli appellanti fosse infondata data la precisa indicazione dei tassi creditori e debitori nel contratto in esame;
- che le parti hanno concordato l'eventuale applicazione da parte della banca della commissione di massimo scoperto nella misura indicata per iscritto;
- che il concetto di estraneità del debito di cui all'art. 170 c.c. concerne solo il diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del fondo e non riguarda la possibilità del medesimo creditore di agire in revocatoria ordinaria al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo;
- che nella fattispecie in esame la costituzione del fondo è successiva al sorgere del credito e nel concetto di debito contratto per i bisogni della famiglia possono ricondursi anche quelli assunti nell'ambito dell'attività lavorativa dei coniugi;
- che il credito vantato dal nei confronti della Controparte_5 debitrice principale è stato riconosciuto dal convenuto CO
, quale legale rappresentante della Parte_1 CO con atto del 20.06.2011 (doc. 10) ed è stato accertato, sia pure per un minor importo, nella C.T.U. redatta in corso di causa;
- che ai fini dell'ammissibilità dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale;
- che la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'atto per Notar
[...] del 12.11.2010 Rep. 1068 (doc. 19) costituisca atto di disposizione del Per_1
pagina 13 di 24 patrimonio, successivo al sorgere del credito, a titolo gratuito per la cui revoca è sufficiente che ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 n. 1 c.c.; -che il patrimonio dei debitori (quindici immobili) è risultato interamente conferito nel fondo e non più congruo rispetto ai crediti vantati dalla società istante;
- che l'atto in esame reca un danno effettivo e concreto per la garanzia offerta alla banca, in quanto, pur senza modificarne la titolarità, assoggetta i beni che vi sono stati conferiti, ad un particolare regime che ne limita la libera circolazione e l'assoggettamento a procedure esecutive, con evidente pregiudizio per i creditori e riduzione della garanzia generale ex art. 2740 c.c.;- che gli appellanti erano a conoscenza del credito vantato dalla banca e del pregiudizio che l'atto di costituzione del fondo recava agli interessi della creditrice, essendo entrambi soci della
- che trattandosi di atto dispositivo successivo al CO sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la c.d. “scientia damni”, ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ai fini della proposizione dell'azione revocatoria.
Con ordinanza del 5.4.2022 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.12.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al 15.4.2025.
Con decreto presidenziale del 19.3.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 15.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
16.4.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 17.4.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
pagina 14 di 24 In via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'avverso gravame, eccepita dall'appellato ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del
19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è infondato in fatto e in diritto e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Quanto al primo motivo di appello relativo all'erroneo mancato accoglimento da parte del giudice di prime cure della richiesta istruttoria ex art 210 c.p.c., deve osservarsi che lo stesso è infondato in fatto e in diritto apparendo corretta la motivazione esplicitata nella sentenza impugnata secondo cui l'istituto ex art 210
c.p.c. non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante dato che esso rappresenta una deroga al principio di cui all'art. 2697
c.c. per cui si richiede che la cosa o la documentazione non possano essere diversamente acquisiti al processo (Cassazione n. 9522/2012) e che siano indispensabili alla parte per provare un determinato fatto ( Cassazione n.
10916/2003) e rilevato che i convenuti non hanno fornito la prova di essersi attivati, ai sensi dell'art. 119 TUB, richiedendo preventivamente la documentazione di interesse alla banca attrice proponendo una richiesta generica ed omnicomprensiva non specificando la documentazione di interesse, considerato altresì che copie dei pagina 15 di 24 contratti e degli estratti conto relativi ai conti oggetto di causa sono state depositate da controparte. In tal senso, invero, si è espressa anche la giurisprudenza più recente secondo cui “l'ordine di esibizione ex articolo 210 cod. proc. civ. è uno strumento istruttorio di natura residuale, utilizzabile esclusivamente allorquando la prova dei fatti non possa essere in alcun modo fornita o acquisita con altri mezzi, e
l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa;
esclusivamente in tale ipotesi il giudice può esercitare il proprio potere discrezionale officioso al riguardo, non potendo la sua iniziativa invero supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'onerato” (cfr. Corte di Cassazione civile, Ordinanza|24 settembre
2024| n. 25521).
Anche il secondo motivo di appello inerente il mancato accoglimento dell'eccezione di estinzione della garanzia del fideiussore per lo spirare del termine di sei mesi ai sensi dell'art 1957 c.c. è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
Ed invero, come correttamente affermato dal primo giudice, proprio partendo dall'esame del contenuto della pattuizione di garanzia del 28.07.2008 è possibile evincere una certa indipendenza dallo schema tipico della fideiussione, tale da poter qualificare la garanzia prestata quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità della norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, tipicamente correlato al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria e al collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale ( cfr Cassazione civile,vSez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Cassazione civile, Sez. 1 -
, Sentenza n. 32402 del 11/12/2019; Cassazione civile,, Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 8874 del 31/03/2021; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 26508 del 11/10/2024).
L'art. 6 del contratto di “fideiussione solidale omnibus” del 28.07.2008 a firma di e , infatti, prevede una espressa deroga all'art. Parte_2 Parte_1
1957 c.c. “L'obbligazione del fideiussore rimane ferma sino a totale estinzione di ogni credito verso la Banca verso il debitore principale senza che la Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ. che si intende derogato”; all'art. 7 che: “
pagina 16 di 24 Il fideiussore è obbligato a pagare alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto… ”; all'art. 8 : “La garanzia si estende a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme erogate nelle ipotesi di invalidità delle obbligazioni garantite ”; infine all'art. 12 che: “ Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la può agire CP_8 in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi”.
La natura autonoma del contratto in esame, rende dunque inoperante nel caso in esame la disposizione di cui all'art 1957 c.c. richiamata da parte appellante nel secondo motivo di appello.
La medesima considerazione secondo cui nella fattispecie in esame il predetto contratto di“fideiussione” sia da qualificarsi, più correttamente, come contratto autonomo di garanzia, impone il rigetto anche del quinto motivo di appello inerente la necessità di integrazione del contraddittorio del debitore principale costituito dalla la mancata e tempestiva escussione del debitore CO principale, la contestazione delle somme dovute dagli appellanti e l'opponibilità delle eccezioni del debitore principale.
Quanto alle doglienze contenute nel quinto motivo di appello relative invece alla inesistenza del credito certo liquido ed esigibile e a quelle contenute nel terzo motivo riguardanti la violazione e falsa applicazione dell'art 170 c.c. in riferimento alla inopponibilità del fondo patrimoniale essendo l'atto con il quale veniva costituito il fondo patrimoniale anteriore al sorgere del credito, e dunque non preordinato alla realizzazione del pregiudizio del creditore, le stesse sono infondate per le ragioni di seguito espresse.
Ed invero, al riguardo deve osservarsi che corretta appare la decisione impugnata di accoglimento dell'azione revocatoria promossa dalla potendo affermarsi la CP_10 sussistenza nel caso in esame di tutti i presupposti fondanti la pronuncia ai sensi dell'art. 2901 c.c. , con rigetto pertanto del motivo di appello sul punto per quanto di seguito esposto.
Giova rammentare sul punto che l'azione revocatoria ordinaria o actio pauliana, rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei pagina 17 di 24 confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e cioè: 1) la qualità di creditore del soggetto agente;
2) l'esistenza di un atto tipicamente dispositivo, di natura patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) la scientia fraudis e l'eventus damni.
Qualità di creditore del soggetto agente: per ciò che concerne la sussistenza del credito vantato dalla va ricordato che la giurisprudenza della Suprema Corte CP_8 da tempo, con orientamento consolidato, che con riferimento all'art. 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., S. U. 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass., 14 maggio 2013, n.
11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n. 23208).
Dunque, per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori (cfr. Cass. n. 23208 del
2016, cit.). Ciò in linea con le ragioni ispiratrici della norma dell'art. 2901 c.c., che si rinvengono anche nell'intenzione del legislatore di rafforzare ed ampliare la tutela del creditore, che trova attuazione "nell'estensione della tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali" (così, Cass., sez. un., n. 9440 del 2004, cit.).
In tale prospettiva, quindi è da ritenersi che l'azione ex art. 2901 c.c., è esperibile in base a semplice aspettativa di credito sol che quest'ultima non si riveli prima facie
pagina 18 di 24 pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cass., 18 luglio 2008, n. 20002).
Ciò premesso, passando ora alla fattispecie concreta, va osservato come l'esistenza del "credito" tutelabile ai sensi dell'2901 c.c. nell'accezione sopra intesa non possa essere messa in dubbio nel caso in esame.
Ed invero, nessun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza del credito tutelabile ex art 2901 c.c. come sopra delineato alla luce della documentazione versata in atti.
La era infatti creditore nei confronti dei sig.ri e CP_8 Parte_1 Parte_2
in virtù di atto di fideiussione solidale sino alla concorrenza di euro
[...]
130.000,00, rilasciata il 28.07.2008 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla con sede in Sant'Arpino alla via Santa Maria CO delle Grazie n.
8. di cui i sigg.ri e erano soci e di Parte_1 Parte_2 cui il sig. era anche amministratore unico e legale Parte_1 rappresentante.
L'atto costitutivo di fondo patrimoniale di cui il creditore attore ha chiesto la revocazione è successivo al sorgere del credito, atteso che tale atto è stato stipulato in data 12.11.2010, giusta atto per Notar Rep. 1068 Racc. 842, Persona_1 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere il
6.12.2010 ai nn. 45771/31294 e presso la Conservatoria dei RR.II. di Latina in data
10/12/2010 ai nn.30287/18749, con cui appunti i fideiussori e garanti sigg.
e avevano costituito un fondo patrimoniale, Parte_1 Parte_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 c.c., destinandovi i quindici immobili elencati in citazione di primo grado.
Nel caso di specie, ciò che rileva -ai fini della determinazione dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo è il momento in cui la fideiussione è stata prestata
(cfr. Cass. 1999, n. 591; Cass.10522/2020, Cass.762/2016) che come innanzi precisato è di certo anteriore rispetto alla costituzione del fondo.
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità.
Esistenza di un atto dispositivo: l'atto dispositivo è rappresentato dal menzionato atto pubblico di costituzione di fondo patrimoniale del 12.11.2010, con cui i coniugi pagina 19 di 24 -odierni appellanti- destinavano a far fronte ai bisogni della famiglia i beni immobili di cui all'atto introduttivo del presente giudizio.
Relativamente al fondo patrimoniale, è bene rammentare che, ai sensi dell'art. 167
c.c., la sua funzione è quella di vincolare uno o più beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, nonché i loro frutti, alla difesa ed alla soddisfazione dei bisogni familiari, formando un patrimonio separato dal resto della massa, aggredibile solo da creditori specifici, ossia da quelli "della famiglia", ovvero solo da coloro che siano in possesso di crediti riferibili a contratti stipulati per necessità familiari.
E' bene rammentare che spetta al debitore provare che il creditore conoscesse l'estraneità dell'obbligazione ai bisogni della famiglia, sussistendo una presunzione di inerenza dei debiti alle esigenze familiari. La prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 2729 c.c. (fra le tante, Cass
29.1.2016 n. 1652, , Cass. 19.02.2013, n. 4011; Cassazione civile, sez 3 sentenza n.
21800 del 28.10.2016; Cassazione civile, sez 6 sentenza n. 18110 del 31.8.2020 ): orbene nel presente giudizio parte convenuta non ha assolto al proprio onus probandi, non offrendo sul punto alcun elemento probatorio o indiziario sul punto.
Si può, ulteriormente, evidenziare che l'estraneità a bisogni della famiglia, secondo rigoroso ma preferibile orientamento, rilevi esclusivamente in fase esecutiva e non già con riferimento alla fase di merito, quale il presente giudizio;
' (in termini Cass.,
19.06.2015, n.12799).
Eventus damni: con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. L'onere probatorio del creditore è limitato a dimostrare la variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche;
per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni pagina 20 di 24 del creditore senza difficoltà (cfr., cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; cass. civ.,
29.3.2007, n. 7767; cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
Orbene, nella fattispecie in esame, appare indubbio che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, sia idoneo a determinare una variazione in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, in quanto, nel caso in esame, parte convenuta in primo grado non ha fornito valido elemento di prova volto a dimostrare che il patrimonio di parte resistente, anche dopo l'atto di costituzione di fondo patrimoniale sarebbe in grado di garantire, senza difficoltà, il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attore.
Da tutte le considerazioni che precedono consegue che nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
Scientia damni: l'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo gratuito (quale può considerarsi la costituzione di fondo patrimoniale) successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni.
Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr., cass. civ., 1.6.2000, n. 7262).
La prova della scientia damni, da parte del debitore, può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui accertamento è devoluto al giudice di merito (cfr., in termini, cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; cass. civ., 17.8.2011, n. 17327).
Nel caso di specie parte convenuta, costituendo il fondo patrimoniale in data successiva al rilascio della fideiussione solidale, non poteva che essere consapevole del pregiudizio che il detto atto, stante il disposto di cui all'art. 170 c.c., arrecava le ragioni creditorie della parte attrice, stante anche le considerazioni sopra effettuate in ordine al residuo patrimonio.
Da tutte le considerazioni che precedono, consegue quindi che nella fattispecie in esame può ritenersi sussistente anche l'eventus damni, il quale, insieme agli altri pagina 21 di 24 elementi sopra evidenziati, consente di affermare la sussistenza di tutti i presupposti fondanti la pronuncia ai sensi dell'art. 2901 c.c. , con rigetto del motivo di appello sul punto.
Quanto poi al quarto motivo di appello inerente la censura la sentenza di primo grado di condanna ingiusta alle spese- ritenendo la motivazione contraddittoria - nella parte in cui respinge la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme costituite dall'applicazione di interessi usurai e tuttavia accoglie l'eccezione subordinata di compensazione, avanzata dagli appellanti, delle somme accertate quali interessi non dovuti e per le commissioni di massimo scoperto con il maggiore avere a favore della banca, pertanto errando nella condanna alla refusione delle spese di lite oltre che di CTU, ponendo le spese di lite interamente le spese di lite a carico degli odierni appellanti, pure rilevando il Giudice di primo grado la mancata ed ingiustificata comparizione della innanzi all'organismo di Parte_3 mediazione, deve osservarsi che anche lo stesso appare infondato in fatto e in diritto.
Invero, correttamente il giudice di prime cure nella regolamentazione delle spese di lite ha fatto applicazione del principio di soccombenza, avendo accolto le domande formulate dalla in primo grado di inefficacia ex art 2901 c.c. del fondo CP_8 patrimoniale in oggetto e di condanna degli odierni appellanti al pagamento in suo favore della somma per come emersa dovuta in base agli esiti della espletata ctu agli atti del giudizio di primo grado, con dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti in primo grado.
All'integrale rigetto dell'appello per tutti i motivi sopra esposti consegue la conferma della sentenza impugnata.
C. Le spese processuali
Al rigetto dell'appello proposto da E Parte_1 Parte_2 segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la condanna degli stessi appellanti al pagamento, in favore di parte appellata Controparte_1
per l'attività effettivamente espletata ovvero per tutte le fasi.
[...]
In particolare, tali compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi pagina 22 di 24 sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse della detta appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile complessità media, non essendo possibile determinare il valore complessivo dell'intera operazione economica.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da E Parte_1 Parte_2
nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord n. 181 pubblicata il 26/01/2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da E avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord n. 181 pubblicata il 26/01/2021;
2. dichiara tenuto e condanna E in solido Parte_1 Parte_2 tra loro al pagamento, in favore di in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 7.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta), come per legge;
pagina 23 di 24 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n.
115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 11.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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