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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/12/2024, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2964/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da
, C.F. , con gli avvocati Parte_1 C.F._1
GIAMBRONE GABRIELE, GRAVANTE ALESSANDRO e ARBUSTINI
ALESSIA FEDERICA, del Foro di Milano
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo il ricorrente, signor ha esposto che Parte_1 intende adottare il SI nato a [...] Persona_1
Saudita) in data 12.09.1985, avente cittadinanza e passaporto libanese e residente a Dubai, e a tal fine ha precisato quanto segue:
- ai sensi dell'articolo 291 c.c., l'adottante deve avere più di trentacinque anni e superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottando; nel caso di specie, il SI
ha 77 anni, mentre il SI ne ha 38, pertanto risultano Pt_1 R_ rispettati i requisiti richiesti dalla sopraindicata norma di legge;
- il SI non è mai stato sposato e non ha avuto figli;
Pt_1
- il SI non è mai stato sposato e non ha avuto figli;
R_ - i genitori del SI SIi e R_ Persona_2 [...]
entrambi ancora in vita, hanno dichiarato, avanti al Notaio, Persona_3 di essere favorevoli all'adozione del figlio da parte del SI;
Pt_1
- il SI ha dichiarato, avanti al Notaio, di non essere mai stato R_ adottato e di essere favorevole all'adozione da parte del SI;
Pt_1
- il SI ha dichiarato che, in Libano, la legge è diversificata a R_ seconda del proprio credo religioso. Il SI è di religione drusa, R_ una branca della religione islamica, e tale religione non prevede alcuna legge circa l'adozione di persone maggiorenni;
- il SI e il SI sono uniti da un profondo legame Pt_1 R_ affettivo, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che lega un padre e un figlio;
- per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste -dalla legge e non sussiste alcun ostacolo.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, previa fissazione dell'udienza per l'acquisizione dei consensi necessari, di provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla adozione del sig. Persona_1
sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge.
[...]
***
Il Tribunale, considerato che ai sensi degli art. 40 della legge n. 218/1995 vi è giurisdizione dell'A.G. italiana sulla domanda presentata dal ricorrente, posto che l'adottante è cittadino italiano, ed è applicabile la legge italiana in materia di adozione visto che “i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante (…)” (art. 38, comma 1 della legge citata); sentiti da parte del Presidente relatore l'adottante e l'adottando ed acquisito il consenso di quest'ultimo, nonché l'assenso dei genitori biologici, Persona_2
e tramite dichiarazione notarile dd.
[...] Persona_3
18.42024, resa dinanzi al dott. notaio in Aley (Libano), come Persona_4 tradotta ed asseverata in data 31.5.2024 dinanzi al notaio , Persona_5 con studio in Trapani (doc. 10 allegato al ricorso); ritenuto che il ricorso appare quindi suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari e previsti ex lege in quanto l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291
c.c.) e vi è consenso all'adozione da parte dell'adottando; ritenuto ancora che l'adozione risulta certamente nell'interesse dell'adottando stante la possibilità di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che lo lega con il sig. , persona con la quale è instaurata una Pt_1
Pag. 2 di 3 relazione affettiva significativa, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che lega un padre e un figlio, come confermato nel corso dell'udienza dai diretti interessati;
rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n. 149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001;
DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di (C.F. Parte_1
), nato a [...] in data [...] e residente a C.F._1
Lavarone (TN) in via Venezia n. 7, della persona maggiorenne Persona_1
nato a [...] in data [...], fermi restando
[...] tutti i diritti e doveri dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, che verrà aggiunto, con anteposizione al proprio.
MANDA
Alla Cancelleria affinché provveda: 1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2964/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di persona maggiorenne instaurato da
, C.F. , con gli avvocati Parte_1 C.F._1
GIAMBRONE GABRIELE, GRAVANTE ALESSANDRO e ARBUSTINI
ALESSIA FEDERICA, del Foro di Milano
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
Nel ricorso introduttivo il ricorrente, signor ha esposto che Parte_1 intende adottare il SI nato a [...] Persona_1
Saudita) in data 12.09.1985, avente cittadinanza e passaporto libanese e residente a Dubai, e a tal fine ha precisato quanto segue:
- ai sensi dell'articolo 291 c.c., l'adottante deve avere più di trentacinque anni e superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottando; nel caso di specie, il SI
ha 77 anni, mentre il SI ne ha 38, pertanto risultano Pt_1 R_ rispettati i requisiti richiesti dalla sopraindicata norma di legge;
- il SI non è mai stato sposato e non ha avuto figli;
Pt_1
- il SI non è mai stato sposato e non ha avuto figli;
R_ - i genitori del SI SIi e R_ Persona_2 [...]
entrambi ancora in vita, hanno dichiarato, avanti al Notaio, Persona_3 di essere favorevoli all'adozione del figlio da parte del SI;
Pt_1
- il SI ha dichiarato, avanti al Notaio, di non essere mai stato R_ adottato e di essere favorevole all'adozione da parte del SI;
Pt_1
- il SI ha dichiarato che, in Libano, la legge è diversificata a R_ seconda del proprio credo religioso. Il SI è di religione drusa, R_ una branca della religione islamica, e tale religione non prevede alcuna legge circa l'adozione di persone maggiorenni;
- il SI e il SI sono uniti da un profondo legame Pt_1 R_ affettivo, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che lega un padre e un figlio;
- per tale adozione ricorrono tutte le condizioni previste -dalla legge e non sussiste alcun ostacolo.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale, previa fissazione dell'udienza per l'acquisizione dei consensi necessari, di provvedere con sentenza, decidendo di farsi luogo alla adozione del sig. Persona_1
sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge.
[...]
***
Il Tribunale, considerato che ai sensi degli art. 40 della legge n. 218/1995 vi è giurisdizione dell'A.G. italiana sulla domanda presentata dal ricorrente, posto che l'adottante è cittadino italiano, ed è applicabile la legge italiana in materia di adozione visto che “i presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante (…)” (art. 38, comma 1 della legge citata); sentiti da parte del Presidente relatore l'adottante e l'adottando ed acquisito il consenso di quest'ultimo, nonché l'assenso dei genitori biologici, Persona_2
e tramite dichiarazione notarile dd.
[...] Persona_3
18.42024, resa dinanzi al dott. notaio in Aley (Libano), come Persona_4 tradotta ed asseverata in data 31.5.2024 dinanzi al notaio , Persona_5 con studio in Trapani (doc. 10 allegato al ricorso); ritenuto che il ricorso appare quindi suscettibile di accoglimento, oltre che in punto motivazioni, anche da un punto di vista formale, sussistendo tutti i requisiti necessari e previsti ex lege in quanto l'adottante ha più di 35 anni di età (art. 291
c.c.) e vi è consenso all'adozione da parte dell'adottando; ritenuto ancora che l'adozione risulta certamente nell'interesse dell'adottando stante la possibilità di vedere consolidato, anche sul piano formale, il rapporto affettivo che lo lega con il sig. , persona con la quale è instaurata una Pt_1
Pag. 2 di 3 relazione affettiva significativa, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che lega un padre e un figlio, come confermato nel corso dell'udienza dai diretti interessati;
rilevato, infine, che gli elementi raccolti nel corso dell'audizione degli interessati escludono l'opportunità di disporre la formalità della pubblicazione, di cui all'art. 314 co. 3 c.c.;
P.Q.M.
visti gli artt. 291, 296, 297, 311, 312 e 313 c.c., come mod. dall'art. 20 L. n. 149/2001, 737 e 738 c.p.c., come mod. dall'art. 31 L. n. 149/2001;
DICHIARA farsi luogo all'adozione, da parte di (C.F. Parte_1
), nato a [...] in data [...] e residente a C.F._1
Lavarone (TN) in via Venezia n. 7, della persona maggiorenne Persona_1
nato a [...] in data [...], fermi restando
[...] tutti i diritti e doveri dell'adottando verso la famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
A norma dell'art. 299 co. 1 c.c. l'adottando assumerà il cognome dell'adottante, che verrà aggiunto, con anteposizione al proprio.
MANDA
Alla Cancelleria affinché provveda: 1) alla trascrizione sull'apposito registro di cui agli artt. 314 c.c. e 37 disp. att. cpc;
2) alla comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione di competenza;
3) agli adempimenti di competenza, di cui all'art. 134 cpc.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3