Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 06/06/2025, n. 11121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11121 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appia nuova n. 45 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 9520, emanato in data 08/10/2024 dal Consolato d''Italia a Cape Town e notificato il 28/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente – cittadina sudafricana – ha chiesto l’annullamento del provvedimento dell’8 ottobre 2024, con cui il Consolato d’Italia a Cape Town ha respinto la sua richiesta di visto di ingresso per motivi di studio.
2. A sostegno del ricorso, ha riferito: (i) di essere, nel Paese di origine, proprietaria di un immobile e titolare di un società (-OMISSIS-) che si occupa della manutenzione e riparazione di veicoli per la società statale PRASA (Passenger Rail Agency of South Africa); (ii) di essere molto attiva nel campo del volontariato e di aver frequentato diversi corsi in materie sociali; (iii) che, al fine di accrescere le proprie competenze nel campo delle relazioni culturali e internazionali, si era iscritta a un corso di lingua e cultura italiana, di durata annuale, presso la Scuola Accademia di Italiano, con sede a Milano, versando in anticipo la retta di euro 3.000,00; (iv) di avere dunque presentato domanda di visto al Consolato d'Italia a Cape Town, il quale però, il 24 settembre 2024, le notificava un preavviso di rigetto (che aveva il seguente contenuto: « i controlli espletati hanno rivelato lo stato precario della società intestata alla Richiedente visto. A seguito dell’avvio di un procedimento di deregistrazione, si evince che la richiedente visto ha pagato per mantenere attiva la società, per poi tornare ad avere un debito nel pagamento dell’annuale tassa dovuta per gli anni 2023 e 2024, che suggerisce che un nuovo procedimento di deregistrazione sarà avviato nel breve termine. Inoltre, non vi è coerenza fra gli studi intrapresi in precedenza e il corso che la richiedente visto vorrebbe frequentare in Italia. D’altra parte, pare che non abbia mai frequentato uno dei numerosi corsi di italiano disponibili in loco. Nel complesso, l’analisi della documentazione allegata alla domanda di visto rivela una situazione socio-economica instabile che suggerisce l’esistenza di un rischio immigratorio »); (v) nonostante le osservazioni e i documenti conseguentemente presentati, con il provvedimento impugnato, la Sede diplomatica confermava il diniego, sulla base di una motivazione che può essere così tradotta: « le verifiche effettuate e la documentazione allegata alla domanda di visto suggeriscono la presenza di un rischio migratorio ».
3. Tutto ciò premesso, la ricorrente, articolando due motivi di ricorso, ha rilevato in sintesi: (i) il difetto di motivazione; (ii) la violazione di legge e l’eccesso di potere, essendo il diniego fondato sull’esistenza di un rischio migratorio, nel caso di specie insussistente.
In particolare, il rischio migratorio sarebbe da escludere, in quanto la ricorrente: (i) è proprietaria di un immobile in Sudafrica, nonché titolare della predetta società -OMISSIS-, «con entrate economiche mensili che vanno dai 58.000 ai 160.000 rand sudafricani (vale a dire da 3000 a 8200 Euro)»; (ii) ha recentemente beneficiato di un visto Schengen rilasciato dall’Ambasciata italiana a Johannesburg, senza aver dato adito a rilievi.
4. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso. Ha inoltre depositato copiosa documentazione, includente un’articolata relazione redatta dalla Sede diplomatica, sulla quale si tornerà nel prosieguo.
5. In seguito alla rinuncia alla domanda cautelare, è stata fissata l’udienza pubblica del 3 giugno 2025, in occasione della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
7. Ed invero, la motivazione del provvedimento, seppure sintetica, è idonea a dare conto dell' iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione, contenendo gli elementi necessari e sufficienti da cui risulta, in modo non equivoco, la ragione del diniego, consistente nella ritenuta sussistenza di un rischio migratorio.
8. Quanto agli ulteriori profili di censura, deve anzitutto osservarsi che la discrezionalità amministrativa, nella materia in questione, è particolarmente lata e, dunque, può essere sindacata in sede giurisdizionale solo ab externo , per la palese sussistenza di macroscopiche abnormità logiche (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. IV, 27/06/2023 n.6276).
9. Nel caso di specie la Sede diplomatica ha ritenuto la sussistenza di un rischio migratorio sulla base di indici fattuali – emergenti dall’istruttoria, in seguito allo svolgimento del contraddittorio procedimentale – certamente significativi di una ragionevole possibilità di un abuso del titolo, senza incorrere in profili di erroneità o illogicità manifeste.
10. In particolare, come correttamente evidenziato nella relazione della Sede diplomatica, il fatto che la ricorrente sia titolare di una società nel Paese di origine non è elemento che consente, di per sé, di ritenere che la stessa sia in possesso dei requisiti economici richiesti dalla normativa di settore (come noto, la circolare del Ministero dell’università e della ricerca del 7 marzo 2024, recante «Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia», nel recepire la normativa in materia, prevede per quanto di interesse in questa sede che «Al fine di ottenere un visto per motivi di Studio per Immatricolazione Università (…) e, successivamente, un permesso di soggiorno, lo studente internazionale deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 467,65 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.079,45 annuali. La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori o di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana»).
11. Ebbene, a parte il certificato di iscrizione rilasciato da “the Companies & Intellectual Property Commission” e la documentazione riguardante i rapporti instaurati con la società “ABSA Vehicle Management Solutions Proprietary Limited”, non è in alcun modo stata documentata l’attività effettivamente svolta dall’impresa né la sua situazione economica né, ancora, gli utili o i redditi che deriverebbero da tale attività al patrimonio della istante. Anzi, come analiticamente evidenziato nella relazione della Sede diplomatica, gli estratti conto bancari intestati alla ricorrente e alla società dimostrano una movimentazione e una disponibilità liquida assolutamente marginale, incompatibile con il volume d’affari indicato dalla parte ricorrente.
Oltre a ciò, ulteriori ragionevoli sospetti circa l’effettività dell’attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente sorgono dalla stessa sua intenzione di allontanarsi dal Sudafrica per un anno, pur essendo, a suo dire, direttrice di una società ampiamente operativa.
12. A fronte di tali, evidenti, indici di rischio migratorio, neppure l’esistenza di una proprietà immobiliare nel Paese di origine e il precedente rilascio di un visto Schengen consentono di affermare l’irragionevolezza del provvedimento di diniego.
13. Per le ragioni esposte, si ritiene che non siano ravvisabili i dedotti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere e che, inoltre, nessun ulteriore apporto avrebbe potuto fornire l’intervista con l’istante, trattandosi essenzialmente di profili documentali trattati nel contraddittorio procedimentale conseguente al preavviso di rigetto.
14. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, mentre le spese di giudizio, considerate le particolarità della fattispecie, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.