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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2527-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Giudice delegato dr.ssa VE RA, nella causa di separazione giudiziale iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
nata in [...] il [...], residente in CP_1 Parte_1
Treviolo, via A. Manzoni n. 14, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata a [...] in data [...], e Persona_1 Persona_2 nato a [...] in data [...], tutti con l'Avv. Benedetto Maria BONOMO del
[...]
Foro di Bescia;
nei confronti di
nato a [...] il [...], residente in [...] - attualmente domiciliato in Villa d'Almé, via Ghisleno n. 2, con l'Avv. Federica OLDANI del Foro di Bergamo;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data odierna, ha pronunciato il seguente
DECRETO DI CONVALIDA dell'ORDINE DI PROTEZIONE e dei
PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI emessi ai sensi degli artt. 473-bis.15 e 473-bis.69 e ss. c.p.c. premesso che, con ricorso di separazione depositato in data 28/04/2025, Parte_3
– premettendo di aver contratto matrimonio con in Bergamo il
[...] Parte_2
20/05/2009, dalla cui unione sono nati i figli e oggi, rispettivamente, di anni 15 e 13 Per_1 Per_2
- ha chiesto al Tribunale adito, tra le altre domande e istanze, in via preliminare, provvisoria e urgente, di disporre l'affidamento in via esclusiva a sé dei figli minori, con collocazione e domicilio presso la stessa madre;
di assegnare alla ricorrente la casa coniugale, al fine di abitarla unitamente ai figli minori;
di allontanare il marito dall'abitazione familiare, nonché di adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni per la tutela dei minori;
di disporre che l'esercizio della responsabilità genitoriale in forma ordinaria e straordinaria sia attribuito in via esclusiva alla madre, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli;
di porre a carico del convenuto l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento ordinario dei minori, un assegno di euro 300,00 al mese per ciascun figlio, oltre ad euro 250,00 al mese per il mantenimento della moglie e al 50% delle spese straordinarie;
dato atto che ha dedotto che i coniugi hanno stabilito la residenza CP_1 Parte_1 familiare in un immobile sito a Treviolo (BG), condotto in locazione con contratto intestato al marito;
che ella non possiede beni immobili o mobili registrati e, attualmente, svolge attività lavorativa come domestica, anche se è alla ricerca di una stabile occupazione, oltre ad occuparsi della gestione in via
1 esclusiva della casa e dei figli;
che l'odierno convenuto, invece, è assunto alle dipendenze di
[...]
con sede legale a Bergamo, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato da cui percepisce CP_2 una retribuzione mensile di circa 1.500 euro, mentre la sera e nel tempo libero svolge attività lavorativa come parcheggiatore per il ristorante “Marnico” a Treviolo, da cui percepisce ulteriori 400 euro mensili;
che dalla nascita del figlio la relazione tra le parti diveniva intollerabile in Per_2 quanto connotata dalle condotte prevaricanti, violente e offensive del marito, poste in essere ai danni della moglie, anche in presenza dei minori;
che, in particolare, quando il marito rincasa dal lavoro non perde occasione per insultare ingiustamente la moglie, sminuirla, accusarla falsamente di frequentare altri uomini, minacciandola fisicamente e di allontanarla dall'abitazione; che, durante la convivenza matrimoniale, vi sono stati anche episodi di violenza fisica, anche alla presenza dei figli;
che dall'anno 2021 circa, nella casa familiare vige il clima del terrore, tanto che la ricorrente e i figli si sono stabiliti nella camera matrimoniale per il timore di essere destinatari di violenze fisiche e morali, mentre il marito occupa la stanzetta adiacente o, addirittura, il box di pertinenza dell'abitazione; che già nell'anno 2017, durante un attacco d'ira, strattonava la moglie Persona_1 per poi spingerla a terra, facendole sbattere violentemente il capo contro il pavimento, in quel frangente ella riusciva a rifugiarsi sul balcone chiedendo aiuto, ma veniva raggiunta dal marito che la prendeva con forza e la premeva contro la ringhiera per farla precipitare, e solo grazie all'intervento tempestivo dei vicini di casa il marito non riusciva nel suo intento;
che i comportamenti maltrattanti dell'uomo si verificano anche in presenza dei familiari della ricorrente;
che, nonostante le aggressioni quasi quotidiane, ella desisteva dal denunciare il marito o dal recarsi al pronto soccorso per paura di compromettere del tutto la relazione e il nucleo familiare, facendo aggravare la situazione già delicata;
che, tuttavia, i suoi tentativi di salvaguardare il nucleo familiare non riuscivano a fermare l'escalation di violenze, umiliazioni e maltrattamenti da parte del consorte e, così, solamente in data 19/08/2024, dopo l'ennesimo episodio violento del marito, temendo per la propria incolumità e per quella dei figli, la ricorrente decideva di sporgere una denuncia da cui scaturiva il procedimento penale n.9285/2024 r.g.n.r. mod. 21, per il reato di maltrattamenti in famiglia, avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
che, tuttavia, nonostante la denuncia e le sommarie informazioni testimoniali, il Pubblico Ministero avanzava richiesta di archiviazione, tempestivamente opposta dal difensore della ricorrente;
che, ad ogni modo, attualmente pende anche il procedimento penale n.13485/2024 r.g.n.r. mod. 21, sempre per il reato di maltrattamenti in famiglia, scaturito da una seconda denuncia sporta dalla moglie in data 28/11/2024, a seguito di un altro episodio aggressivo avvenuto davanti ai figli;
che, nel mese di gennaio 2025, ella presentava un seguito di notizia di reato, ma anche in questa occasione veniva avanzata richiesta di archiviazione che veniva tempestivamente opposta dal difensore della odierna ricorrente;
che, ancora in data 14/04/2025, la moglie subiva un'altra aggressione con minacce di lesioni personali, fatto che veniva nuovamente denunciato alle Forze dell'Ordine; che questa situazione incide sull'intero nucleo familiare, stremato e psicologicamente provato; che, più in particolare, il minore mostra disagio per le condotte Per_2 del padre ai danni della madre, soprattutto perché, a suo dire, “nessuno le crede”; che il figlio è attualmente seguito dalla dottoressa dell'Istituto Comprensivo Cesare Zonca di Persona_3
Treviolo, che ha raccolto le sue dichiarazioni, e, di recente, anche da Servizi Sociale del Comune di Treviolo; che si è completamente disinteressato dell'intero nucleo familiare, non Persona_1 contribuendo nemmeno alle esigenze di natura strettamente economica, tanto che la moglie ha iniziato a svolgere piccoli lavori come domestica presso privati mentre i figli minori sono a scuola, facendo fronte da sola anche alle utenze domestiche;
dato atto che, all'esito dell'udienza in cui venivano assunte sommarie informazioni dalla signora
2 dal signor e dalla psicologa della Parte_4 Persona_4 Parte_1 scuola di HE dr.ssa (v. verbale udienza del 22/05/2025), questo Giudice Persona_5 adottava inaudita altera parte l'ordine di allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo al convenuto il divieto di avvicinamento alla moglie, ai figli e ai luoghi da loro abitualmente frequentati, con decreto che si reputa utile riportare di seguito in parte motiva:
«… rilevato, dagli atti di denuncia-querela sporti dalla ricorrente, che, in data 19/08/2024, dichiarava di subire aggressioni da parte del marito;
Parte_3 che quest'ultimo non aveva un lavoro fisso e questo fatto costituiva motivo dei continui litigi tra i coniugi, che spesso finivano in insulti e minacce da parte dell'uomo dai danni della ricorrente;
che, spesso, il marito si rivolgeva alla moglie appellandola “troia” e
“puttana”, dicendole che si accompagnava ad altri uomini, manifestando gelosia verso tutti colori che si avvicinano a lei;
che, le offese e le bestemmie erano quotidiane, come accaduto quella sera in cui ella chiamava la Polizia dopo che il marito, anche in presenza dei figli, aveva lanciato il telecomando, oggetti vari e persino la televisione in terra;
che, quella stessa sera, l'aveva strattonata prendendola per le braccia, ma lei Persona_1 riusciva a spingerlo, ad allontanarlo da sé e a chiamare le Forze dell'Ordine; che, già nel 2017, ella aveva chiamato i Carabinieri dopo che lui, sempre alla presenza dei minori, l'aveva spinta a terra facendole picchiare la testa;
che, in questa occasione, ella aveva cercato di scappare ma lui l'aveva inseguita e, fortunatamente, la vicina di casa era uscita sul pianerottolo;
che il marito aveva la tendenza di afferrarle i polsi quando si arrabbiava, avvicinandosi al suo viso per minacciarla, anche se, poco dopo, l'uomo ammetteva di aver sbagliato rivolgendole scuse o inviandole messaggi il giorno seguente del tipo
“Buongiorno amore mio” accompagnati da un cuore;
che, nei momento di rabbia, il marito le aveva inviato anche alcuni messaggi audio, salvo poi eliminarli (più volte le diceva: “quando arrivo a casa spacco tutto”, oppure “se mi lasci la faccio finita”); che tra il 9 e il 10 agosto 2024 si erano recati dalla EL di lei , ma lui perdeva CP_3 la pazienza perché la cognata (EL della sig.ra , in più occasioni, lo aveva Pt_3 richiamato per il suo comportamento e, così, il 15 agosto, il marito decideva di lasciare la moglie e i figli a per far rientro a casa da solo, per cui era stata la EL a CP_3 pagare loro il biglietto del treno per consentire loro di tornare a casa (v. doc. 5). Nel secondo atto di denuncia-querela sporto in data 28/11/2024, la sig.ra riportava che Pt_3 il marito era andato a prelevare la figlia al termine dell'attività sportiva e che, una Per_1 volta rincasati, la figlia in lacrime abbracciava la madre e le esprimeva tutto il suo malessere, dicendole che non voleva più stare con il papà perché durante il tragitto le aveva parlato male della mamma, rivolgendole molte domande sulla sua persona e sulle sue frequentazioni;
che, in quel frangente, il figlio stanco di tutte le violenze Per_2 fisiche e verbali che si reiteravano da tempo, interveniva e intimava il padre di cessare Per_ ogni condotta violenta e di cambiare atteggiamento, ma il improvvisamente, si infuriava e con violenza rompeva un piatto che si trovava sulla tavola apparecchiata, minacciando i familiari con espressioni come “vi sbatto fuori di casa”, “brucio la casa” (doc.6). Ancora, nel seguito di denuncia sporta dalla odierna ricorrente per i fatti avvenuti in data 15/12/2025, si legge che il marito, senza motivo, iniziava a insultarla dandole della
“donna di merda”, “troia”, “puttana” e le intimava ad andarsene di casa in quanto come donna non era più utile, sempre in presenza dei figli;
che, improvvisamente, preso dalla rabbia, sferrava una testata contro il mobile, scena che terrorizzava e Persona_1
3 paralizzava la sig.ra che, dopo tale sfuriata, il marito usciva di casa (doc.6a). Pt_3
Nell'atto di denuncia sporto in data 15/04/2025, la sig.ra dichiarava che, in data Pt_3
26/02/2025, ella aveva chiesto al marito di lasciare a lei e ai figli la casa familiare, ma il coniuge le rispondeva con un messaggio vocale in cui diceva: “la casa non te la lascio neanche morto, prima la brucio, do fuoco a tutto e poi saranno problemi tuoi su come fare”, messaggio che poi veniva cancellato dall'uomo (visto che lui aveva l'abitudine di cancellare i messaggi vocali dopo averli inviati e dopo essersi assicurato che la moglie li avesse ascoltati); che, in particolare, dalla mensilità di febbraio 2025, aveva Persona_1 smesso di preoccuparsi delle spese del nucleo familiare e il fratello della ricorrente aveva anticipato i soldi per pagare l'utenza del gas, al fine di evitare che la EL e i nipoti potessero rimanere al freddo (doc.7); ritenuto che le condotte gravemente pregiudizievoli per la libertà e l'integrità fisica e morale della ricorrente e dei figli minori sono suffragate dagli elementi raccolti durante la presente procedura, ragione per cui sussistono i presupposti per l'emanazione di un ordine di protezione inaudita altera parte, a tutela della signora Parte_3
e dei figli minorenni e
[...] Per_1 Per_2 rilevato, più in particolare, che nell'Annotazione di servizio redatta dalla Polizia Locale di Treviolo, trasmessa a questo Ufficio in data 12/05/2025, si legge che, effettivamente, il giorno 19/08/2024, alle ore 18:39, le Forze dell'Ordine si recavano presso l'abitazione familiare in via A. Manzoni n. 14 e, giunti sul posto, accertavano la presenza della coppia di coniugi e dei loro figli, i quali si trovavano chiusi in una stanza, spaventati per il comportamento del padre; a causa della lite, la in lacrime per la situazione, Pt_3 dichiarava di non voler stare più con il marito a causa dei suoi comportamenti e indicava ciò che l'uomo aveva fatto quella sera durante la litigata;
entrando nella stanza dove abitualmente dormiva il gli operanti trovavano pezzi di vetro sparsi sul Persona_1 pavimento, la televisione appoggiata sul mobile ma danneggiata con display infranto dalla caduta fatta fare prima dallo stesso e altre varie attrezzature scaraventate a terra; nella medesima nota si legge che gli operanti intervenuti chiedevano alla Stazione dei Per_ Carabinieri di Curno eventuali precedenti in capo al signor e questi indicavano che nel 2008 era stato indagato per ingiurie e lesioni e nel 2019 per sostanze stupefacenti (art.75 D.P.R. 309/90); dato atto che, all'udienza fissata per la data odierna, il Giudice delegato ha assunto sommarie informazioni così come previsto dall'art. 473-bis.71 c.p.c., sentendo liberamente i fratelli dell'odierna ricorrente, in quanto a conoscenza dei comportamenti attribuiti all'odierno convenuto. Più in particolare, la sig.ra Parte_4
– EL della ricorrente – dichiarava testualmente quanto si reputa utile
[...] trascrivere pedissequamente: BY è MI EL. Io vivo in Parte_1
Italia da vent'anni e convivo in una casa a IN insieme al mio compagno e ai suoi figli. Mi è capitato diverse volte di dare ospitalità a MI EL e ai miei nipoti e Per_1
Ho iniziato a ospitare MI EL e i miei nipoti dall'ultimo “incontro” Per_2 spiacevole accaduto in casa. Mi riferisco a una scenata che ha fatto mio cognato. Tramite un messaggio, MI EL avvisava sulla chat di noi fratelli che aveva chiamato i Carabinieri. Questo episodio avveniva a marzo 2025. Il giorno dopo io mi avviavo verso MI EL. Io già quella sera in cui MI EL scriveva messaggi di aiuto volevo andare a casa sua, ma lei mi diceva che suo marito si era calmato ritirandosi in camera sua e
4 che stava aspettando l'arrivo dei Carabinieri;
quindi, io non mi recavo a casa sua quella sera ma mi recavo il giorno dopo per accompagnarla presso la stazione dei Carabinieri a fare denuncia, anche perché nonostante la chiamata ai Carabinieri, quella sera, nessuno si è presentato a casa sua. Questo fatto avveniva tra il lunedì e il martedì e il weekend di quella settimana ospitavo a casa MI i miei nipoti e MI EL. Io avrei voluto ospitarli fin da subito, ma visto che i miei nipoti frequentano la scuola hanno preferito rimanere a casa loro, quindi, io ho iniziato a ospitarli nel fine settimana quando mio cognato rientra dalle trasferte di lavoro;
lui in settimana praticamente non c'è e rientra nel weekend. Da quel momento tutti i weekend MI EL e i miei nipoti sono venuti a casa MI, a parte il fine settimana appena trascorso, questo perché, per quanto mi ha raccontato MI EL, l'ultimo fine settimana lui si è allontanato da casa. Io ho assistito diverse volte a insulti verbali. Lui insultava MI EL parlando con me mentre c'era anche MI EL e i miei nipoti. Mi diceva testualmente che MI EL “è una puttana” e che “non apriva le gambe e non sapeva fare la donna”; in più, mi diceva che secondo lui i piccoli lavoretti che si era trovata dai quali ricavava delle “briciole”, in realtà, non derivavano dalle pulizie che faceva a casa di privati, ma le prendeva
“facendo la puttana”. In quel momento c'era il mio compagno e i miei nipoti. In quel momento il mio compagno lo ha richiamato chiedendogli per quale Parte_5 motivo offendesse in quel modo sua moglie e lui stava zitto perché non aveva confidenza con il mio compagno. Poi nel tempo entrava in confidenza con il mio compagno a cui ha raccontato diverse cose della sua vita passata. Questo episodio, se non sbaglio, risale al giorno di Pasqua dell'anno 2023 mentre ci trovavamo a IN nella MI abitazione. Sempre nel 2023, ci siamo riuniti per festeggiare il compleanno del mio compagno, di uno dei suoi figli e di mio cognato e ci siamo riuniti a casa MI a IN;
in quell'occasione mio cognato faceva una delle sue sfuriate perché aveva preso un telefono nuovo e aveva acquistato alcune SIM che diceva di avere perso e incolpava MI EL di averle perse e pretendeva che MI EL le ritrovasse;
poi, ha fatto spostare i divani di casa MI, rivoluzionando tutto per cercare queste SIM;
lui credeva di averle perse a casa MI, arrivando a dare la colpa anche a me. Poi a quel punto decideva di tornarsene a casa sua per cercarle nel suo garage e da quel momento non si faceva più sentire né tornava a prendere i miei nipoti e MI EL. Poi è successo che, ad agosto 2024, mentre si trovavano in vacanza, mio cognato ha piantato MI EL e i miei nipoti a Mentone;
lui tornava da solo con la macchina, mentre MI EL e i miei nipoti con il treno e i soldi per il biglietto venivano dati a da un'altra MI EL, perché Per_6 Parte_3
l'aveva lasciata senza soldi. Al rientro a casa, c'è stata una discussione tra MI EL e suo marito e mi è stato raccontato che mio cognato ha lanciato per terra la televisione;
mi veniva raccontato che MI EL e mio cognato erano vicino alla finestra e che lui l'aveva stretta con le mani facendo un gesto come per volerla buttare giù dalla finestra e lei era riuscita a divincolarsi. Il giorno dopo questo fatto io mi recavo dai miei nipoti alla mattina presto;
erano presenti solo i miei nipoti che mi dicevano che in casa il padre non c'era. Io poi chiedevo a loro se stavano bene e loro stavano zitti e poi io chiedevo esplicitamente cosa fosse accaduto il giorno prima e mi rispondeva “ah perché lo Per_1 sai?” e poi mi raccontava che il papà aveva aggredito la mamma e mi diceva Per_2 anche che non era la prima volta che il papà aggrediva la mamma e che durante le discussioni il papà insultava la mamma dicendo “ di merda”, “sei una Per_7 puttana”; me lo diceva con uno sguardo molto triste;
io prendevo i bambini e li Per_2
5 portavo a casa MI in attesa che MI EL finisse di lavorare e venisse a riprenderli. È capitata in un'altra occasione che mio cognato andava a prendere e quando Per_1 rientravano in casa lei si metteva a piangere;
in quell'occasione interveniva il Per_2 quale chiedeva al padre perché faceva piangere la EL e che non doveva più far piangere la EL e la mamma;
il padre si arrabbiava e prendeva il piatto in mano sbattendolo e spaccandolo sul tavolo. Questo accadeva sul finire dello scorso anno, non ricordo le date. Questo episodio me lo raccontava e poi mi è stato confermato Per_2 da MI EL. Quando mi ha raccontato questo episodio abbracciandomi, mi Per_2 diceva che suo papà lo aveva minacciato di “spaccargli il culo” e io cercavo di rassicurarlo dicendo che talvolta da arrabbiati si dicono cose che non si pensano. in quel momento l'ho visto molto ferito. non è serena, ma è una ragazzina Per_2 Per_1 che si nasconde dietro il sorriso;
non è una ragazzina che si esprime molto su quello che sta accadendo ma esprime la sua rabbia soprattutto nei confronti della mamma, talvolta rispondendole in malo modo. Io le chiedo perché risponde così alla mamma, ma lei sembra che voglia schivare questi discorsi e quello che accade in casa. Io temo che mio cognato faccia uso di sostanze. I vicini di casa di MI EL mi hanno raccontato di averlo visto più volte anche dormire in garage e che sentivano degli odori “strani” provenire dal garage. Questo me lo raccontavano ad agosto 2024 quando si verifica l'episodio che ho raccontato prima. Questi vicini di casa li conosco di vista ma non saprei riferire i loro nomi”. Introdotto il signor – fratello della Controparte_4 ricorrente – costui dichiarava testualmente: “Io sono il fratello di Parte_3
e devo premettere che mi sono allontanato da MI EL da un po' di tempo,
[...] nel senso che da più di 5 anni non ho un rapporto continuativo con MI EL, questo a seguito di un episodio che è accaduto. Mia EL a casa sua faceva sempre dei pranzi e delle feste;
si facevano a casa su perché lei aveva difficoltà economiche, diceva che aveva l'assicurazione dell'auto scaduta e che non si potevano spostare da casa. Loro hanno sempre avuto problemi economici. Quindi noi preparavamo delle cose e le portavano a casa sua per stare tutti insieme. Quelle volte andavamo in garage e mi accorgevo che c'era sempre un odore molto forte. Io mi preoccupavo e avvertivo MI EL che non mi sembrava odore di sigaretta, era un odore troppo forte. Così lei mi minacciava di denunciarmi per diffamazione verso suo marito;
da allora io mi sono allontanato da MI EL anche se mi dispiaceva per la sua situazione in cui si trovava;
sapevo che aveva difficoltà economiche perché MI EL non ha mai lavorato e suo marito lavorava in alcuni periodi e in altri era disoccupato. Anche se mi sono allontanato, però, le dicevo di chiamarmi in caso di bisogno. Abbiamo continuato a vederci saltuariamente in occasione delle festività di Natale e Pasqua e cerimonie varie, occasioni in cui si stava sempre bene. Ad agosto 2024 ricevevo un messaggio nel quale MI EL diceva a noi fratelli che
aveva dato di matto e che aveva lanciato la televisione per terra. Non ricordo Parte_2 esattamente l'orario ma era tarda sera. Dopo questo messaggio che MI EL mandava nel gruppo dei fratelli io mi recavo a casa loro, con MI moglie, MI EL , il Pt_4 suo compagno e io sono entrato anche con una certa prepotenza in garage, visto che MI EL ci aveva aperto il cancellone per farci accedere direttamente al garage dove si trovava in quel momento;
io chiedevo a se avesse “qualche problema Parte_2 Parte_2 con MI EL” e lui mi diceva di “no”, forse un po' intimorito perché eravamo presenti sia io che il ragazzo di MI EL. Io gli dicevo di comportarsi bene. Dopo questo scontro verbale siamo saliti in casa per vedere come stavano i bambini. In quel momento non
6 erano presenti le forze dell'ordine e non saprei dire se quel giorno erano arrivate prima
o dopo, però dopo qualche settimana sono stato convocato dalla Polizia locale di Treviolo per essere sentito come testimone. Non saprei riferire se in quell'occasione Parte_2 fosse alterato per le sostanze stupefacenti, perché neppure mi guardava in faccia, guardava solo per terra. Dopo questo episodio non ho più avuto altri momenti di contatto con , mentre è capitato di frequentarmi qualche volta, la domenica, con MI Parte_2 EL e i miei nipoti. Sono soprattutto i miei nipoti che in questo momento mi preoccupano;
li vedo entrambi molto tristi. Ho saputo da MI EL che si Per_2 procura delle lesioni alle braccia. Vedo i bambini con gli occhi spenti e quando sono stato a casa loro mi dicevano di portarli via con me per stare a casa MI. Se io avessi avuto la casa più grande con più stanze li avrei ospitati a casa MI. Questo me lo dicevano nelle rare occasioni in cui ci siamo visti” (v. verbale udienza del 22/05/2025); dato atto che, nelle more dell'udienza tenutasi in data odierna, il Servizio Sociale incaricato da questo Giudice, ha trasmesso all'Ufficio la relazione sociale relativa al minore redatta dai Servizi socioeducativi del Comune di Treviolo in data Per_2
20/05/2025, nella quale si legge che il nucleo familiare è noto ai Servizi Sociali del Comune dal 2017 per richieste di sostegno economico e per l'accesso dei figli ai servizi extrascolastici comunali;
che nell'anno 2021, a seguito di valutazione della neuropsichiatria infantile di Bergamo, è stato attivato un servizio di assistenza educativa scolastica per il minore a cui è stato diagnosticato un “disturbo ipercinetico non Per_2 specificato in border cognitivo in osservazione”; il servizio è stato garantito per gli ultimi due anni dalla scuola primaria e, concluso questo servizio educativo, la famiglia non ha avuto più contatti con i Servizi sociali fino a Marzo 2025, quando è emersa una nuova situazione segnalata dalla psicologa della scuola secondaria di primo grado di Treviolo, a seguito di un colloquio avuto con che, peraltro, durante un colloquio avuto con Per_2 la madre del minore, la signora ha riferito una situazione familiare Parte_1 conflittuale e violenta, culminata nella decisione di separarsi legalmente dal coniuge, avendo già denunciato episodi di violenza domestica, tra cui un'aggressione fisica avvenuta nell'anno 2017, una ulteriore aggressione fisica con danneggiamento di beni in presenza dei figli avvenuta nel novembre 2023, ulteriori episodi di violenza fisica e verbale avvenuti ad agosto e a novembre 2024; in sede di colloquio, la signora riferiva che il marito, impiegato in un'azienda edile e spesso in trasferta, era assente sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista economico, tanto che alcuni canoni di affitto risultavano non pagati;
la signora esprimeva preoccupazione per il benessere psicologico dei figli, riferendo episodi di autolesionismo da parte di e che tuttavia Per_2 Per_1 non si sarebbero più ripetuti;
, in particolare, manifestava difficoltà di Per_1 concentrazione per cui veniva suggerito un percorso con la neuropsichiatria infantile, per il quale la madre si attivava prendendo contatti con il Servizio per entrambi i figli;
quanto a in data 16/04/2025, giungeva una nuova segnalazione da parte della scuola Per_2 contenente una comunicazione inviata dalla madre relativa ad un'ulteriore aggressione subita dalla donna da parte del marito e al malessere espresso dal figlio, che aveva anche verbalizzato l'intenzione di togliersi la vita. Si dava atto infine che, in data 22 Aprile u.s., la donna era stata incontrata congiuntamente all'assistente sociale dell'Agenzia minori di IN, incaricata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia per svolgere un'indagine psicosociale (n. 2643/2024 reg.segn.). A
7 questa relazione veniva allegata una relazione a firma del Consiglio di Classe 2B dell'Istituto comprensivo “Cesare Zonca”, datata 08/04/2025, nella quale, tra gli altri elementi di preoccupazione riguardo alla situazione di si legge che era stata
Per_2 riscontrata da tutti i docenti la tendenza di di indossare sempre felpe e di essere
Per_2 restio a togliersele anche quando fa caldo;
nonostante lo si veda spesso sudare,
Per_2 non coglieva l'invito a svestirsi, comportamento che suggerisce la possibile intenzione di nascondere segni fisici legati a piccole ferite autoinflitte; inoltre, quest'anno, dopo un periodo in cui i docenti hanno delicatamente suggerito l'opportunità di accedere allo Sportello d'Ascolto l'alunno ha deciso spontaneamente di rivolgersi al servizio, riuscendo gradualmente a trovare il coraggio di aprirsi e a condividere le proprie esperienze e il proprio vissuto; la psicologa della scuola ha espresso particolare allarme riguardo ai segnali di autolesionismo manifestati dal ragazzo, in quanto ha
Per_2 confidato di essere spesso testimone di accese liti tra i genitori e di aver preso coscienza di una loro possibile separazione;
si legge, inoltre, che la costante preoccupazione della madre per il benessere di è evidente dai colloqui;
la donna ha descritto un
Per_2 contesto familiare segnato da incomprensioni e litigi frequenti e verbalmente aggressivi con il marito, con episodi occasionali di violenza fisica nei suoi confronti;
dato atto che all'odierna udienza veniva sentita a sommarie informazioni anche la dr.ssa dello Sportello d'Ascolto attivato da la quale, a chiarimento Persona_5 Per_2
e integrazione di quanto già scritto nella sua relazione datata 05/03/2025 (v. relazione allegata a quella trasmessa dai Servizi socio-educativi del Comune di Treviolo) dichiarava, testualmente, quanto si reputa utile riportare di seguito: “io ho cominciato a vedere a gennaio quando è arrivato allo Sportello di ascolto della scuola su
Per_2 invito della madre e del professore che è l'insegnante di sostegno, e sto Tes_1 continuando a seguirlo anche se non è nell'obiettivo dello sportello svolgere percorsi più lunghi. Siccome lo richiede, io ho continuato a vederlo e lo vedrò per l'ultima
Per_2 volta domani. Da gennaio di quest'anno l'ho visto 6 volte. mi parla della sua
Per_2 situazione familiare porgendomi frammenti e raccontandomi ciò che ho scritto nella relazione; mi racconta, in particolare che il papà controlla la mamma. Mi ha riportato che il papà li segue in auto così può verificare se effettivamente sono dove dicono di recarsi; ad esempio, cha ha seguito la mamma e i figli per vedere se si recavano al supermercato. Questo fatto me lo ha raccontato in due occasioni diverse. si
Per_2 presenta come un bambino molto minuto;
è un bambino fragile ed è preoccupato del suo futuro e di quello che dovrà affrontare la sua famiglia;
soprattutto mostra preoccupazione rispetto alla situazione economica in cui potrà trovarsi la sua famiglia dopo la separazione dei genitori. mi parla anche dei suoi amici online e mi racconta di
Per_2 loro. si espone poco sulla situazione familiare;
esordisce sempre dicendo “va
Per_2 normale”, quindi per lui questa situazione rappresenta la normalità. mi ha
Per_2 confidato che vanno a dormire dalla zia quando il papà torna dalla trasferta di lavoro e una volta, dopo essere rientrati a casa, mi ha raccontato che hanno trovato la casa tutta in disordine, come se ci fossero state delle persone e il frigorifero era completamente vuoto. non si apre e non mi racconta molto. al primo
Per_2 Per_2 incontro a gennaio mi ha confidato atti di autolesionismo e, in particolare, che si tagliava. Per questo mi sono allarmata e ho convocato i genitori, avvertendo la scuola;
nonostante abbia convocato entrambi i genitori si è presentata solo la signora Pt_3
8 Ci sono delle procedure per la convocazione dei genitori, non sono stata io a contattarli direttamente. Nei colloqui successivi mi riferiva che non si sarebbe più Per_2 tagliato; era preoccupato per le conseguenze che avrebbero potuto avere queste condotte autolesioniste perché la mamma lo aveva avvertito e lui aveva paura che, così facendo, sarebbe stato indirizzato in una “prigione dove ti fanno stare meglio”. mi diceva che non lo faceva più. Nel secondo colloquio mi diceva che Per_2 Per_2 non si tagliava più perché non voleva che la mamma si preoccupasse, anche se nello stesso colloquio mi riportava altre affermazioni contradditorie che mi facevano intuire che, probabilmente, si tagliava ancora. Preciso che ai colloqui si è sempre presentato con le maniche lunghe e ha rifiutato di mostrami i tagli. Il contatto che ho con è Per_2 molto breve quindi non so riferire se ci sono stati miglioramenti o peggioramenti nel suo state emotivo, se lui sta meglio o peggio rispetto al primo momento in cui l'ho conosciuto.Mi sembra che in lui persista la preoccupazione di quello che potrà succedere. Sa che la mamma c'è e ci sono dei professionisti che lo aiutano e aiutano la sua famiglia. Io cerco di rassicurarlo in questo senso;
essendo specializzata in pedagogia non ho le competenze per fare una valutazione in ordine al suo stato di benessere psico-fisico, ma ritengo che abbia bisogno di un supporto psicologico continuativo” (v. verbale udienza del 22/05/2025); dato atto, infine, che nelle more dell'udienza è pervenuta anche la relazione sociale del Servizio Tutela Minori Ambito di IN, a firma della dr.ssa , in cui si Persona_8 espongono le risultanze dei primi contatti con il nucleo familiare e si rappresenta che il nucleo è stato preso in carico dal Servizio ad Aprile 2025, a seguito di una richiesta della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia e delle segnalazioni pervenute dall'Ufficio dei Servizi sociali del Comune di Treviolo;
si legge, inoltre, che: “Nel periodo compreso tra aprile e maggio 2025, il Servizio ha incontrato entrambi i genitori dei minori. In particolare, è stato svolto un incontro con la madre, la EL di quest'ultima e l'assistente sociale dott.ssa del Comune di Treviolo, oltre a due Testimone_2 colloqui individuali di natura sociale, uno con la madre e uno con il padre. La scrivente ha inoltre preso contatti con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Bergamo, presso cui risultano attualmente in carico i minori e La sig.ra Per_1 Per_2 Parte_3
si è mostrata fin da subito collaborativa e disponibile al dialogo,
[...] esprimendo con autenticità le proprie fragilità legate all'attuale situazione familiare e ai vissuti passati. Ha riferito di essere vittima, a partire dal 2018, di reiterati episodi di maltrattamento da parte del sig. Ha inoltre evidenziato come il marito, al Persona_1 di fuori del pagamento parziale delle utenze e del canone di locazione (per i quali risultano comunque dei mancati versamenti), non partecipi concretamente al sostentamento economico del nucleo, contribuendo soltanto con una spesa alimentare mensile. La signora ha rappresentato le difficoltà che incontra nel far fronte alle spese familiari, potendo contare unicamente sull'assegno unico e su modesti entrate derivanti da attività lavorative saltuarie. Tali risorse si sono dimostrate insufficienti a coprire i bisogni della famiglia, tra cui l'acquisto di beni essenziali, le uscite scolastiche, le cure odontoiatriche e un viaggio previsto in Bolivia durante il periodo estivo. Durante i colloqui, la signora ha più volte manifestato, in lacrime, un Parte_1 profondo senso di affaticamento e preoccupazione per la condizione economica precaria, aggravata dall'apparente disinteresse del marito per la vita familiare. In
9 particolare, da aprile 2025, ha riferito che nei fine settimana, durante il rientro del marito nell'abitazione famigliare, si trova costretta a trasferirsi con i figli presso l'abitazione della EL, al fine di garantire un clima sereno, in particolare per il figlio
La madre ha espresso il proprio disagio per questa situazione instabile, Per_2 affermando: “siamo stanchi dei continui trasferimenti nel weekend” e “MI EL ha la sua famiglia, anche lei si stancherà, siamo un peso per gli altri”. Relativamente ai figli, la signora ha riferito di percepirli maggiormente sereni da quando i contatti con il padre si sono ridotti. Ha dichiarato che i minori non manifestano il desiderio di vederlo e, in alcune circostanze, emergono conflitti tra lei e i figli in merito alla figura paterna. I ragazzi, infatti, le rimproverano di non aver richiesto prima la separazione, nonostante fossero già presenti comportamenti aggressivi da parte del padre. La madre ha raccontato che entrambi i figli hanno assistito nel tempo a insulti e minacce da parte del padre nei suoi confronti. La signora si è dichiarata determinata a procedere con la separazione, ritenendo il legame coniugale definitivamente compromesso da tempo. Ha riferito che la decisione di separarsi affonda le sue radici già nel 2017, anno in cui le Forze dell'Ordine fecero accesso all'abitazione familiare nell'ambito di un'indagine relativa alla detenzione di armi da parte del marito. Secondo quanto riportato, il sig. non ha mai fornito spiegazioni in merito all'episodio. La madre ha inoltre Persona_1 raccontato che i figli non hanno mai instaurato un rapporto affettivo solido con il padre. Attualmente, i minori dormono con la madre nella camera da letto matrimoniale, mentre il signore, durante i suoi rientri a casa, occupa la stanza dei figli. Con riferimento ai minori e , la madre ha manifestato particolare preoccupazione in merito Per_2 Per_1 alle segnalazioni emerse riguardanti il figlio secondogenito. La signora Parte_1 ha informato la scrivente che si è rivolta al Centro Antiviolenza a seguito degli episodi violenti narrati dalla stessa. In un momento particolarmente emotivo, la signora ha affermato in lacrime: “quando ti aggredisce, ti spezza”. Il sig. Parte_2 si è presentato al colloquio in modo puntuale, a seguito di numerosi contatti e solleciti effettuati dal Servizio scrivente. Ha riferito che le difficoltà lavorative, in particolare le frequenti trasferte, rendono complessa la sua partecipazione regolare agli appuntamenti. Fin da subito è apparso focalizzato principalmente sul rapporto con la moglie, mostrando difficoltà nel soffermarsi e nel parlare dei figli. Ha indicato come principale motivo della crisi coniugale le divergenze di natura economica, affermando:“lei vuole che ogni settimana faccia la spesa, ma io la faccio una volta al mese”. Egli ha asserito di contribuire alla gestione familiare attraverso una spesa mensile. Tuttavia, il Servizio ha ritenuto opportuno proporre una riflessione circa l'insufficienza di tale contributo economico rispetto ai bisogni reali di un nucleo composto da quattro persone. Ha ammesso di aver alzato la voce in casa, ma ha negato ulteriori comportamenti aggressivi. Il medesimo ha lamentato che la moglie non abbia mai cercato un'occupazione stabile, sottolineando come, a suo avviso, ciò permetterebbe una più equa ripartizione delle spese familiari. Ha dichiarato che le proprie entrate, costituite dallo stipendio, dall'assegno per malattia professionale e da un lavoro saltuario nei fine settimana, non siano sufficienti a garantire una vita dignitosa per l'intero nucleo. Ha inoltre riferito di vivere con disagio l'ambiente familiare, a causa dell'atteggiamento che percepisce come freddo e distante da parte della moglie, descrivendola come “sempre nervosa e sgarbata”. Ha espresso sentimenti di solitudine, mancato riconoscimento e sofferenza, riferendo che la moglie, già da alcuni anni, gli avrebbe comunicato di non provare più alcun sentimento
10 nei suoi confronti. Nel corso del colloquio, egli ha manifestato più volte uno stato di afflizione, dichiarando: “io non voglio più parlare di tutto questo perché divento triste, mi deve lasciare andare, perché è troppo un peso questa situazione, può tenersi i figli”. Alla luce degli elementi emersi, il Servizio sociale ritiene necessaria un'ulteriore e più approfondita valutazione della situazione familiare, anche sotto il profilo psicologico, segnalando che sono in corso contatti con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Bergamo, in considerazione delle rilevanti preoccupazioni emerse in merito allo stato di benessere psico-emotivo dei minori e il Per_1 Per_2
Servizio prevede inoltre, nel prossimo periodo, di incontrare i minori e di effettuare una visita domiciliare, al fine di acquisire ulteriori elementi di osservazione diretta del contesto abitativo e relazionale;
ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che emergono sufficienti elementi a sostegno delle affermazioni della ricorrente, in ordine ai comportamenti aggressivi e controllanti posti in essere dal marito ai danni della moglie ma anche dei figli minori, che assistono alle condotte paterne a causa delle quali il loro disagio e malessere si è manifestato in maniera evidente;
ritenuto che
gli elementi raccolti facciano emergere come il protrarsi della convivenza familiare costituisca fonte di grave pregiudizio alla libertà e all'integrità morale della moglie e della prole, già costretti a traslocare tutti i fine settimana presso l'abitazione della EL della ricorrente al fine di ridurre i contatti con il e, quindi, al Persona_1 fine di contenere il clima di profonda angoscia sperimentato dalla donna ma anche dai minori (in particolare da per tutto quanto emerso dal racconto della dr.ssa Per_2 [...]
); Persona_5 rilevato, alla luce di quanto dichiarato da all'Assistente sociale, come Persona_1
l'uomo abbia la tendenza di sottrarsi alle sue responsabilità in merito ai comportamenti aggressivi posti in essere all'interno delle mura domestiche (da un lato, assumendo un atteggiamento colpevolizzante verso la donna che ha manifestato l'intenzione di separarsi e , dall'altro lato, tendando di minimizzare i propri agiti violenti asserendo di aver solamente “alzato la voce in casa”, mentre anche solo dall'Annotazione della Polizia Locale di Treviolo si ha riscontro di condotte di rabbia incontrollata che lo hanno portato anche a danneggiare cose all'interno dell'abitazione in presenza dei figli, che terrorizzati si chiudevano dentro una stanza); è emersa in maniera evidente anche la tendenza a venire meno ai propri doveri di assistenza materiale, al fine di “punire” la moglie per la sua decisione di separarsi, limitandosi ad effettuare la spesa alimentare una volta al mese, sebbene sia anche pienamente consapevole dell'insufficienza dell'entrate della moglie per far fronte ai bisogni essenziali della famiglia;
ritenuto che
i gesti di autolesionismo di confidati alla psicologa dello Sportello Per_2 scolastico e alla propria madre, siano espressione di un gravissimo disagio sperimentato dal ragazzino per via del comportamento paterno (sul punto, il racconto dei fratelli della ricorrente fa emergere come i sentimenti di profonda tristezza del NI siano correlati alla permanenza presso l'abitazione familiare insieme al padre); ritenuto che sussiste in concreto pericolo di una escalation di agiti aggressivi e minacciosi, con conseguenze irreparabili per la moglie e i figli, considerato il contenuto delle minacce di “bruciare la casa” rivolte da alla moglie, minacce che Persona_1 appaiono verosimili alla luce degli episodi di rabbia incontrollata quale quello verificato
11 dalle Forze dell'Ordine in data 19/08/2024; ritenuti sussistenti, pertanto, i presupposti per disporre in via urgente ed inaudita altera parte l'ordine di protezione invocato, ordinandosi a di allontanarsi Parte_2 immediatamente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi alla stessa e agli altri luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, in particolare con divieto di avvicinarsi ai luoghi in cui svolge attività lavorativa e Parte_3 agli istituti scolastici frequentati dai minori, come meglio indicato in dispositivo, il tutto per la durata di dodici mesi, salva proroga;
ritenuto opportuno, in questo quadro familiare, incaricare il Servizio sociale Tutela Minori di IN di prendere in carico del nucleo familiare e di avviare una valutazione psico-diagnostica nei confronti dei minori, in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile, attuando ogni forma di intervento di supporto psicologico/educativo/didattico, in favore dei figli minori, anche di natura domiciliare;
ritenuto necessario in questo quadro in cui il padre ha mostrato di trascurare i bisogni emotivi e materiali dei minori (v. relazione del SS), al fine di preservare i loro interessi, attribuire in capo alla madre il potere di assumere tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli in tema di istruzione, educazione, salute e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre;
ritenuto che
debbono essere vietati liberi incontri tra il padre e i figli, che potranno avvenire solo in Spazio Neutro, alla presenza di un educatore, qualora il padre ne faccia richiesta e i figli esprimano la loro volontà e desiderio di riavvicinarsi al genitore;
ritenuto equo e congruo prevedere a carico del convenuto, in mancanza di dati oggettivi sulle capacità reddituali e finanziarie dello stesso, tenuto conto dell'attuale assenza di oneri di mantenimento diretto dei minori, un assegno di euro 250,00 al mese per ciascun figlio, oltre ad euro 150,00 al mese per il mantenimento della moglie (così per complessivi euro 650,00), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo, fermo il diritto della madre di richiedere e percepire al 100% l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli minorenni…» (v. decreto inaudita altera parte emesso in data 22/05/2025); dato atto che, con memoria difensiva depositata in data 04/06/2025, si è costituito il convenuto, chiedendo, in via principale, di disporre la revoca del decreto adottato in data 22/05/2025 recante l'ordine di protezione e provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 e 473 bis.69 c.p.c, o quantomeno la modifica in senso più favorevole al signor in subordine, nella denegata e Parte_2 non creduta ipotesi di conferma del menzionato provvedimento, ha chiesto di consentire al resistente di far rientro nell'abitazione familiare sino al 31/07/2025 o comunque sino alla data di rientro della moglie e dei figli dalla Bolivia, onde consentirgli di reperire un alloggio più dignitoso. A fondamento delle proprie domande, il convenuto ha dedotto: che, rispetto ai procedimenti penali pendenti a suo carico e scaturiti dalle denunce-querele sporte dalla donna, il Pubblico Ministero ha avanzato istanza di archiviazione, ma, ciononostante, l'On.le Giudice adito ha ritenuto credibile e fondato il racconto della signora che, infatti, il signor non è mai stato Parte_1 Persona_1 giudicato, sin ora, con sentenza penale irrevocabile rispetto ai fatti di cui alle denunce - querele sporte nei suoi confronti dalla moglie. Anzi, da quel che risulta, gli unici procedimenti ad oggi noti sarebbero addirittura in fase di archiviazione. Pertanto, l'odierno ricorrente deve ritenersi allo stato innocente rispetto ai fatti ascritti, sulla base del principio di presunzione di innocenza sancito
12 dall'art. 27, comma 2 Cost.; che il signor respinge recisamente ogni accusa di Persona_1 disinteresse nei confronti della famiglia, avendo cercato di mantenere al meglio delle proprie capacità la moglie e i figli;
che, attualmente, egli lavora come operaio nel settore edite presso la CP_2 tuttavia con un contratto a tempo determinato e che la ragione di tale situazione di precarietà è causato dell'estrema pesantezza del proprio lavoro e dal fatto che, nel corso degli anni, ha subito ben due interventi alla schiena, il primo occorso nel marzo del 2015 ed il secondo nel luglio del 2019; che, peraltro, durante i periodi di convalescenza in ospedale, la signora non ha mai prestato Pt_3 assistenza al marito;
che, ad oggi, egli percepisce euro 1.500,00 circa al mese, lavorando in trasferta tutta la settimana, senza rimborso delle spese, e rientrando solo nel week end, durante il quale, pur di portare a casa altro denaro, lavora come parcheggiatore presso il ristorante “Marnico” di Treviolo, per soli euro 20,00 a sera per due, a volte tre sere, a settimana;
che, per il vero, una famiglia con due figli a carico avrebbe necessità di due stipendi per far fronte alle spese quotidiane, ma, in tutti questi anni, non ha mai inteso trovare un'occupazione stabile, preferendo imputare al Parte_1 marito la ragione principale delle difficoltà economiche sopportate dalla famiglia;
che, ad oggi, il signor ha trovato ospitalità presso un conoscente che gli ha offerto una stanza in un Persona_1 appartamento vuoto, privo di corrente elettrica e acqua calda a Villa d'Almè; che la sua condizione di invalido gli consentirebbe di cercare un alloggio ad affitto calmierato, a patto che la moglie subentri nel contratto di locazione attualmente in vigore per l'abitazione familiare di cui è assegnataria;
che, trovandosi, la ricorrente e i figli all'estero, detto immobile resterà vuoto per i prossimi due mesi e, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito confermasse i provvedimenti adottati in data 02/05/2025, chiede che al signor sia consentito rientrare presso l'abitazione familiare senza il rischio Persona_1 di porre a rischio a sicurezza e l'incolumità di moglie e figli; dato atto che, sentito liberamente all'odierna udienza, il signor ha dichiarato quanto si Persona_1 reputa utile riportare di seguito: “Non ho avuto modo di leggere le dichiarazioni rese dalla psicologa della scuola di Io ero all'oscuro del fatto che mio figlio si procurava dei tagli alle braccia, Per_2 non sapevo nulla. Il Servizio sociale, che io sappia, mi ha convocato per il processo, mi hanno solo chiesto come andava con i bambini. Sì, ci sono state delle discussioni. Io ho alzato qualche volta a voce perché ci sono dei problemi con MI moglie. Non mi dà un sostegno nelle spese. Non faceva più i letti, non faceva più da mangiare. Mi diceva di lavare i panni mentre ero in trasferta. Un giorno, mi ha preso delle cose che avevo comprato e messo nel frigo buttandomele in camera. Quella è anche casa MI, lei si comporta come se fosse la padrona. Lei non mi dava un sostegno economico per fare la spesa, per pagare le utenze domestiche. A dicembre mi chiedeva 300 euro per la scuola della figlia e due giorni dopo vedevo che MI figlia aveva un Iphone, un telefono nuovo perché l'altro si era rotto. Credo che questi soldi siano stati utilizzati dalla per comprare il telefonino. Ma io Pt_3 dovevo usarli per pagare il canone di locazione. Le discussioni con MI moglie nascevano dal fatto che lei non si cerca un lavoro. E' otto anni che lavora in nero. Io pagavo tutto, bollette, locazione etc. Nego di aver mai seguito, pedinato MI moglie e i figli, io non ho tempo di corrergli dietro. Non li ho mai seguiti. Quando tornavo a casa non vedevo neanche i miei figli, loro non c'erano mai e non so neppure dove andassero. Le discussioni ci sono state solo con MI moglie. Non sono uno che picchia la gente, io al massimo alzo il tono della voce. Una volta mi ha detto “tu mi devi mantenere”. Io ho avuto pazienza fino ad adesso, ma lei non ha contributo in niente. Io non ho mai alzato le mani. L'unica cosa che ho buttato in terra era il televisore che c'era in camera. Quel giorno ero tornato dalla trasferta e avevo lasciato un frigo pieno di roba, spendendo 150 euro, ma avevo ritrovato il frigo vuoto. Le uniche persone che ho portato a casa a mangiare era mio NI, io non ho svuotato il frigo, il frigo era già vuoto. Mio NI ha 22 anni ed è una brava persona. Quel giorno in cui
13 rompevo il televisore i bambini erano nella stanza da letto. Io non bevo e non fumo neanche. Io sono astemio. Fumo solo le sigarette, il tabacco. Io non ho mai consumato marijuana. Forse quando ero ragazzo fumavo l'hashish ma solo quello. Adesso ho 53 anni. Io ho un fratello che vive a Villa d'Almé che ospita già una MI EL separata, di Milano;
quindi, non ha la possibilità di tenermi a casa. I miei genitori sono entrambi deceduti”; tutto ciò premesso, ritenuto che le difese avanzate dall'odierno convenuto non appiano in alcun modo sufficienti a scalfire il quadro indiziario delle violenze verbali perpetrate dallo stesso ai danni della moglie, alla presenza dei figli minorenni;
del resto, gli insulti e le offese indirizzate alla moglie, e la minaccia di “bruciare la casa”, non sono state in alcun modo smentite dal che si è limitato in atti e in udienza Persona_1 ad affermare di aver solamente “alzato la voce” a causa dei litigi insorti con la moglie per motivi economici. Ebbene, a questo proposito, si reputa doveroso chiarire che le situazioni connotate da mera conflittualità sono ben diverse da quelle caratterizzate da violenza, anche solo verbale, agita da un familiare nei confronti di altra persona convivente: sul punto, pare utile prendere le mosse da una pronuncia assai innovativa in cui i giudici penali della Suprema Corte hanno enunciato alcuni “indici” sintomatici della violenza, che si elencano di seguito, per contrapporli a quelle situazioni di semplice conflittualità che contraddistinguono i litigi familiari: (i) se la relazione è consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale;
ovvero (ii) se emerge un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione, ovvero (iii) se una parte approfitta di specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche un controllo coercitivo, ovvero (iv) se si ripete, con modalità prestabilite e prevedibili, la soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua libertà personale o di esprimere un proprio autonomo punto di vista, ovvero (v) se la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguarda sempre e solo uno dei due, anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia (cfr. Cass. pen. sez. VI, n. 37978/2023). Dunque, mentre la violenza presuppone un'opera di prevaricazione e sopraffazione di una parte ai danni dell'altra e, quindi, una condizione di vulnerabilità di un soggetto nei confronti dell'altro, l'alta conflittualità si caratterizza per la bidirezionalità delle azioni, ossia la reciprocità di agiti pregiudizievoli e dannosi posti in essere da entrambe le parti ed è proprio sulla scorta di questa distinzione che l'Autorità giudiziaria è chiamata ad assumere provvedimenti diversi a tutela della vittima della violenza e della prole minorenne. Ora, per quanto emerso dalla trattazione della procedura incidentale, pare evidente che la condotta assunta da si sia rilevata Persona_1 altamente pregiudizievole non solo per la moglie, ma anche per i figli minorenni, che si sono visti costretti ad abbandonare il domicilio familiare tutti i fine settimana in cui il convenuto rincasava dopo la trasferta di lavoro, costretti a cambiare le proprie abitudini di vita, a rinunciare ai propri spazi e ai propri effetti personali, in attesa della ripartenza del padre. Di contro, nessun atteggiamento ostile è stato riferito da come messo in atto nei suoi confronti da parte dei familiari conviventi, Persona_1 in particolare dalla moglie, che, a suo dire, avrebbe avuto la colpa di non aver reperito una occupazione lavorativa regolare e di non aver contribuito a sufficienza alle spese di casa, di non avergli più preparato i pasti etc. (v. verbale udienza del 05/06/2025); ritenuto, in definitiva, che tutti i fatti che hanno comportato l'emissione dell'ordine di allontanamento inaudita altera parte non sono stati minimamente scalfiti dall'odierno convenuto, che, anche in sede di libero interrogatorio, così come anche avvenuto al colloquio con l'Assistente sociale, continua a
14 trascurare la gravità dei propri comportamenti dal punto di vista dell'integrità morale. La misura civilistica dell'ordine di protezione, infatti, presuppone l'accertamento di una condotta di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà della vittima, perpetrata all'interno di una relazione di natura familiare, senza che la condotta pregiudizievole debba necessariamente colpire il
“corpo” o assurgere a fattispecie delittuosa. Tale conclusione si giustifica in ragione del fatto che, diversamente opinando – se, cioè, anche la tutela civilistica presupponesse una condotta delittuosa – verrebbero inevitabilmente e indebitamente limitati quegli spazi di tutela della vittima che invece il legislatore ha inteso apprestare introducendo siffatta misura cautelare. Nella formulazione del vecchio art. 342-bis c.c. (oggi confluito nell'art. 473-bis.69 c.p.c.) si è optato per un criterio di atipicità dell'illecito, laddove la condotta pregiudizievole può manifestarsi come lesione all'integrità fisica o morale, mediante atti di violenza che incidono anche soltanto sul patrimonio di valori del quale ciascun individuo è depositario;
o, ancora, come lesione alla libertà, cioè come indebita intromissione del familiare nella sfera dei comportamenti e delle scelte individuali che consentono al soggetto di autodeterminarsi. In tale seconda ipotesi la vittima non viene colpita nel suo “essere”, ma viene privata del diritto ad un facere, che costituisce una forma di manifestazione della propria individualità; la vittima dell'abuso, in altre parole, si trova a soggiacere all'alternativa tra il tollerare una condotta dannosa, riparandosi come può dagli abusi perpetrati dal familiare, od essere costretta ad abbandonare la propria casa e gli altri familiari conviventi e a mutare le proprie abitudini di vita;
ritenuta sussistente la necessità di predisporre le dovute cautele per la ripresa dei rapporti padre-figli e la necessità che il padre, la madre e i figli vengano supportati e adeguatamente preparati alla ripresa degli incontri;
nello specifico, i Servizi Sociali già incaricati da questo Tribunale sono delegati a predisporre un calendario di incontri in “spazio neutro” tra il padre e i figli, allorquando il genitore ne farà richiesta, previo svolgimento di colloqui preparatori, fatto salvo il potere di sospenderli, eventualmente, ove dovessero rivelarsi pregiudizievoli per i figli;
ritenuto, quanto al regime di affidamento, che in applicazione dell'articolo 31 della c.d. Convenzione di Istanbul va confermato l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, appare, allo stato degli atti,
l'unico genitore idoneo a farsi carico dei bisogni emotivi dei figli;
ricordato, infatti, che nelle controversie familiari, laddove deve essere disciplinato l'affidamento e regolamentati i diritti di visita del genitore, non si può tenere conto della violenza domestica o di genere solamente nei casi “asseverati” in ambito penale e definiti al terzo grado di giudizio. È, infatti, di tutta evidenza che un terzo grado di giudizio si raggiunge nel penale dopo anni e anni dall'inizio del processo e ciò porterebbe i minori alla soglia dell'età adulta, vanificando ogni possibilità di tutela e protezione in ambito civilistico. Peraltro, i criteri di giudizio della giustizia civile sono diversi da quelli della giustizia penale, come ha ricordato costantemente la Suprema Corte affermando che “nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 09/01/2025 n. 4595; Cass. pen, sez. III, sent. 05/05/2010, n. 29612); pure la finalità dei due giudizi è completamente diversa, in quanto, se nel giudizio penale deve essere accertata la responsabilità penale dell'imputato muovendo da una presunzione di innocenza, nel giudizio civile in tema di affidamento della prole va perseguito il “best interest' del minore, il che significa, in primis, tutelare il benessere e la sicurezza di quel singolo bambino e, solo secondariamente, tutelare il diritto del minore a godere delle cure di ambedue i genitori, quando adeguati alle funzioni di educazione, cura e protezione;
ricordato inoltre che gli obblighi internazionali imposti dall'art. 31 della “Convenzione di
15 Istanbul”, così come pure l'impianto del codice di procedura civile post-riforma Cartabia, impongono al giudice civile una autonoma valutazione delle condotte di violenza e abuso allegate da una parte, vista l'urgenza di assumere decisioni sull'affidamento, sulla collocazione abitativa dei figli e, più in generale, sull'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 16/09/2024 n. 24726); ritenuta, infine, inaccoglibile la richiesta del convenuto di ottenere il godimento temporaneo della casa familiare, fintanto che la moglie e i figli si trovano in vacanza in Bolivia, in quanto l'immobile è già stato assegnato alla parte ricorrente e, una volta assunto tale provvedimento - che qui deve essere confermato - non è ammissibile in diritto il riconoscimento di un dritto di godimento, neppure temporaneo, da parte di terzi soggetti, se non con l'assenso dell'avente il diritto;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando,
richiamato e confermato integralmente il decreto emesso da questo Giudice in data 22/05/2025,
PRESCRIVE
a il divieto di rientrare nella casa familiare sita in Treviolo, Parte_2 via A. Manzoni n. 14, e di avvicinarsi alla stessa e pertinenze (compreso il box dell'abitazione), nonché alla moglie e ai figli e Parte_3 Persona_1 [...]
a meno di 500 metri;
Persona_2
PRESCRIVE
a il divieto di avvicinarsi, a meno di 500 metri, ai luoghi Parte_2 abitualmente frequentati da e dai figli, in particolare: Parte_3
- la scuola superiore frequentata da (Istituto d'Istruzione Superiore “C. Persona_1
Caniana” di Bergamo);
- la scuola secondaria di primo grado frequentata da (Istituto Persona_9
Comprensivo Statale “Cesare Zonca” di Treviolo);
CONFERMA in mesi DODICI (dalla notifica avvenuta in data 24/05/2025) la durata del presente ordine di protezione, salva proroga;
AVVERTE
che, ai sensi dell'art. 387-bis codice penale, chi elude l'ordine di Parte_2 Persona_1 protezione è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi;
CONFERMA
l'affidamento super-esclusivo dei minori e alla madre, presso la quale la prole rimarrà Per_1 Per_2 collocata anche ai fini della residenza anagrafica;
ne discende che CP_1 Parte_1 potrà adottare autonomamente tutte le decisioni più importanti per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per i figli, a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. Parte_2 rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera 16 sanitaria, ecc.);
CONFERMA
l'assegnazione della casa familiare, sita in Treviolo, via A. Manzoni n. 14, con tutto quanto l'arreda, i mobili e le suppellettili, in favore di Parte_3
DISPONE la temporanea sospensione degli incontri e dei contatti telefonici tra il padre e i figli minori, subordinando l'eventuale ripristino dei rapporti padre-figli alla presenza di un educatore del Servizio Sociale territorialmente competente, allorquando il padre ne avrà fatto richiesta e sempre che la ripresa dei rapporti non sia di pregiudizio per i minori;
solo qualora ne sussisteranno le condizioni, sempre tenuto conto della necessità di rispettare la volontà dei minori e preservare il benessere degli stessi, il medesimo Servizio sociale è incaricato di predisporre un calendario di incontri in modalità vigilata tra padre e figli, previo adeguato percorso preparatorio in favore dei minori;
CONFERMA
l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di IN di provvedere alla presa in carico del nucleo familiare, avviando una attenta attività di monitoraggio per la durata di un anno dalla comunicazione del presente provvedimento, attuando ogni intervento in favore della madre, del padre e dei minori, anche in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile, attuando ogni forma di intervento di supporto psicologico/educativo/didattico, in favore dei figli minori, anche di natura domiciliare;
INVITA la ricorrente a proseguire la presa in carico presso il Centro Antiviolenza “Aiuto Donna” al fine di ricevere adeguato sostegno e/o protezione;
INVITA il resistente a rivolgersi ad un Centro di recupero per autori di violenza presente sul territorio, al fine di essere ricevere supporto psicologo, funzionale alla ripresa della relazione coi figli minori;
CONFERMA
a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_2 Parte_3
a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli, la somma mensile di
[...] euro 250,00 per ciascun figlio (rivalutabile annualmente in base agli indici Istat), a mezzo bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese, ed euro 150,00 al mese a titolo di mantenimento della moglie (rivalutabile annualmente in base agli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in suo presso questo Tribunale, che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
17 Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini EF sarà operata da entrambi i genitori
18 nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
DICHIARA estinto il presente sub-procedimento, riservando la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale.
DECRETO IMMEDIATAMENTE EFFICACE.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione URGENTE:
- alle parti costituite,
- al presso questo Tribunale (c.a. P.M. dr.ssa Letizia Aloisio) e al GIP presso Controparte_5 questo Tribunale (c.a. dr.ssa ); Persona_10
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia per opportuna conoscenza (rif. n. 2643/2024 reg.segn.);
- ai Servizi Sociali del Comune di Treviolo (c.a. dr.ssa e al Servizio Tutela Minori Testimone_2 di IN (c.a. dr.ssa ); Persona_8
- alla Stazione dei Carabinieri di Curno, per l'inserimento nella banca dati.
Bergamo, 05/06/2025
Il Giudice
VE RA
19
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Giudice delegato dr.ssa VE RA, nella causa di separazione giudiziale iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa da:
nata in [...] il [...], residente in CP_1 Parte_1
Treviolo, via A. Manzoni n. 14, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata a [...] in data [...], e Persona_1 Persona_2 nato a [...] in data [...], tutti con l'Avv. Benedetto Maria BONOMO del
[...]
Foro di Bescia;
nei confronti di
nato a [...] il [...], residente in [...] - attualmente domiciliato in Villa d'Almé, via Ghisleno n. 2, con l'Avv. Federica OLDANI del Foro di Bergamo;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in data odierna, ha pronunciato il seguente
DECRETO DI CONVALIDA dell'ORDINE DI PROTEZIONE e dei
PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI emessi ai sensi degli artt. 473-bis.15 e 473-bis.69 e ss. c.p.c. premesso che, con ricorso di separazione depositato in data 28/04/2025, Parte_3
– premettendo di aver contratto matrimonio con in Bergamo il
[...] Parte_2
20/05/2009, dalla cui unione sono nati i figli e oggi, rispettivamente, di anni 15 e 13 Per_1 Per_2
- ha chiesto al Tribunale adito, tra le altre domande e istanze, in via preliminare, provvisoria e urgente, di disporre l'affidamento in via esclusiva a sé dei figli minori, con collocazione e domicilio presso la stessa madre;
di assegnare alla ricorrente la casa coniugale, al fine di abitarla unitamente ai figli minori;
di allontanare il marito dall'abitazione familiare, nonché di adottare tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni per la tutela dei minori;
di disporre che l'esercizio della responsabilità genitoriale in forma ordinaria e straordinaria sia attribuito in via esclusiva alla madre, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli;
di porre a carico del convenuto l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento ordinario dei minori, un assegno di euro 300,00 al mese per ciascun figlio, oltre ad euro 250,00 al mese per il mantenimento della moglie e al 50% delle spese straordinarie;
dato atto che ha dedotto che i coniugi hanno stabilito la residenza CP_1 Parte_1 familiare in un immobile sito a Treviolo (BG), condotto in locazione con contratto intestato al marito;
che ella non possiede beni immobili o mobili registrati e, attualmente, svolge attività lavorativa come domestica, anche se è alla ricerca di una stabile occupazione, oltre ad occuparsi della gestione in via
1 esclusiva della casa e dei figli;
che l'odierno convenuto, invece, è assunto alle dipendenze di
[...]
con sede legale a Bergamo, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato da cui percepisce CP_2 una retribuzione mensile di circa 1.500 euro, mentre la sera e nel tempo libero svolge attività lavorativa come parcheggiatore per il ristorante “Marnico” a Treviolo, da cui percepisce ulteriori 400 euro mensili;
che dalla nascita del figlio la relazione tra le parti diveniva intollerabile in Per_2 quanto connotata dalle condotte prevaricanti, violente e offensive del marito, poste in essere ai danni della moglie, anche in presenza dei minori;
che, in particolare, quando il marito rincasa dal lavoro non perde occasione per insultare ingiustamente la moglie, sminuirla, accusarla falsamente di frequentare altri uomini, minacciandola fisicamente e di allontanarla dall'abitazione; che, durante la convivenza matrimoniale, vi sono stati anche episodi di violenza fisica, anche alla presenza dei figli;
che dall'anno 2021 circa, nella casa familiare vige il clima del terrore, tanto che la ricorrente e i figli si sono stabiliti nella camera matrimoniale per il timore di essere destinatari di violenze fisiche e morali, mentre il marito occupa la stanzetta adiacente o, addirittura, il box di pertinenza dell'abitazione; che già nell'anno 2017, durante un attacco d'ira, strattonava la moglie Persona_1 per poi spingerla a terra, facendole sbattere violentemente il capo contro il pavimento, in quel frangente ella riusciva a rifugiarsi sul balcone chiedendo aiuto, ma veniva raggiunta dal marito che la prendeva con forza e la premeva contro la ringhiera per farla precipitare, e solo grazie all'intervento tempestivo dei vicini di casa il marito non riusciva nel suo intento;
che i comportamenti maltrattanti dell'uomo si verificano anche in presenza dei familiari della ricorrente;
che, nonostante le aggressioni quasi quotidiane, ella desisteva dal denunciare il marito o dal recarsi al pronto soccorso per paura di compromettere del tutto la relazione e il nucleo familiare, facendo aggravare la situazione già delicata;
che, tuttavia, i suoi tentativi di salvaguardare il nucleo familiare non riuscivano a fermare l'escalation di violenze, umiliazioni e maltrattamenti da parte del consorte e, così, solamente in data 19/08/2024, dopo l'ennesimo episodio violento del marito, temendo per la propria incolumità e per quella dei figli, la ricorrente decideva di sporgere una denuncia da cui scaturiva il procedimento penale n.9285/2024 r.g.n.r. mod. 21, per il reato di maltrattamenti in famiglia, avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
che, tuttavia, nonostante la denuncia e le sommarie informazioni testimoniali, il Pubblico Ministero avanzava richiesta di archiviazione, tempestivamente opposta dal difensore della ricorrente;
che, ad ogni modo, attualmente pende anche il procedimento penale n.13485/2024 r.g.n.r. mod. 21, sempre per il reato di maltrattamenti in famiglia, scaturito da una seconda denuncia sporta dalla moglie in data 28/11/2024, a seguito di un altro episodio aggressivo avvenuto davanti ai figli;
che, nel mese di gennaio 2025, ella presentava un seguito di notizia di reato, ma anche in questa occasione veniva avanzata richiesta di archiviazione che veniva tempestivamente opposta dal difensore della odierna ricorrente;
che, ancora in data 14/04/2025, la moglie subiva un'altra aggressione con minacce di lesioni personali, fatto che veniva nuovamente denunciato alle Forze dell'Ordine; che questa situazione incide sull'intero nucleo familiare, stremato e psicologicamente provato; che, più in particolare, il minore mostra disagio per le condotte Per_2 del padre ai danni della madre, soprattutto perché, a suo dire, “nessuno le crede”; che il figlio è attualmente seguito dalla dottoressa dell'Istituto Comprensivo Cesare Zonca di Persona_3
Treviolo, che ha raccolto le sue dichiarazioni, e, di recente, anche da Servizi Sociale del Comune di Treviolo; che si è completamente disinteressato dell'intero nucleo familiare, non Persona_1 contribuendo nemmeno alle esigenze di natura strettamente economica, tanto che la moglie ha iniziato a svolgere piccoli lavori come domestica presso privati mentre i figli minori sono a scuola, facendo fronte da sola anche alle utenze domestiche;
dato atto che, all'esito dell'udienza in cui venivano assunte sommarie informazioni dalla signora
2 dal signor e dalla psicologa della Parte_4 Persona_4 Parte_1 scuola di HE dr.ssa (v. verbale udienza del 22/05/2025), questo Giudice Persona_5 adottava inaudita altera parte l'ordine di allontanamento dalla casa familiare, prescrivendo al convenuto il divieto di avvicinamento alla moglie, ai figli e ai luoghi da loro abitualmente frequentati, con decreto che si reputa utile riportare di seguito in parte motiva:
«… rilevato, dagli atti di denuncia-querela sporti dalla ricorrente, che, in data 19/08/2024, dichiarava di subire aggressioni da parte del marito;
Parte_3 che quest'ultimo non aveva un lavoro fisso e questo fatto costituiva motivo dei continui litigi tra i coniugi, che spesso finivano in insulti e minacce da parte dell'uomo dai danni della ricorrente;
che, spesso, il marito si rivolgeva alla moglie appellandola “troia” e
“puttana”, dicendole che si accompagnava ad altri uomini, manifestando gelosia verso tutti colori che si avvicinano a lei;
che, le offese e le bestemmie erano quotidiane, come accaduto quella sera in cui ella chiamava la Polizia dopo che il marito, anche in presenza dei figli, aveva lanciato il telecomando, oggetti vari e persino la televisione in terra;
che, quella stessa sera, l'aveva strattonata prendendola per le braccia, ma lei Persona_1 riusciva a spingerlo, ad allontanarlo da sé e a chiamare le Forze dell'Ordine; che, già nel 2017, ella aveva chiamato i Carabinieri dopo che lui, sempre alla presenza dei minori, l'aveva spinta a terra facendole picchiare la testa;
che, in questa occasione, ella aveva cercato di scappare ma lui l'aveva inseguita e, fortunatamente, la vicina di casa era uscita sul pianerottolo;
che il marito aveva la tendenza di afferrarle i polsi quando si arrabbiava, avvicinandosi al suo viso per minacciarla, anche se, poco dopo, l'uomo ammetteva di aver sbagliato rivolgendole scuse o inviandole messaggi il giorno seguente del tipo
“Buongiorno amore mio” accompagnati da un cuore;
che, nei momento di rabbia, il marito le aveva inviato anche alcuni messaggi audio, salvo poi eliminarli (più volte le diceva: “quando arrivo a casa spacco tutto”, oppure “se mi lasci la faccio finita”); che tra il 9 e il 10 agosto 2024 si erano recati dalla EL di lei , ma lui perdeva CP_3 la pazienza perché la cognata (EL della sig.ra , in più occasioni, lo aveva Pt_3 richiamato per il suo comportamento e, così, il 15 agosto, il marito decideva di lasciare la moglie e i figli a per far rientro a casa da solo, per cui era stata la EL a CP_3 pagare loro il biglietto del treno per consentire loro di tornare a casa (v. doc. 5). Nel secondo atto di denuncia-querela sporto in data 28/11/2024, la sig.ra riportava che Pt_3 il marito era andato a prelevare la figlia al termine dell'attività sportiva e che, una Per_1 volta rincasati, la figlia in lacrime abbracciava la madre e le esprimeva tutto il suo malessere, dicendole che non voleva più stare con il papà perché durante il tragitto le aveva parlato male della mamma, rivolgendole molte domande sulla sua persona e sulle sue frequentazioni;
che, in quel frangente, il figlio stanco di tutte le violenze Per_2 fisiche e verbali che si reiteravano da tempo, interveniva e intimava il padre di cessare Per_ ogni condotta violenta e di cambiare atteggiamento, ma il improvvisamente, si infuriava e con violenza rompeva un piatto che si trovava sulla tavola apparecchiata, minacciando i familiari con espressioni come “vi sbatto fuori di casa”, “brucio la casa” (doc.6). Ancora, nel seguito di denuncia sporta dalla odierna ricorrente per i fatti avvenuti in data 15/12/2025, si legge che il marito, senza motivo, iniziava a insultarla dandole della
“donna di merda”, “troia”, “puttana” e le intimava ad andarsene di casa in quanto come donna non era più utile, sempre in presenza dei figli;
che, improvvisamente, preso dalla rabbia, sferrava una testata contro il mobile, scena che terrorizzava e Persona_1
3 paralizzava la sig.ra che, dopo tale sfuriata, il marito usciva di casa (doc.6a). Pt_3
Nell'atto di denuncia sporto in data 15/04/2025, la sig.ra dichiarava che, in data Pt_3
26/02/2025, ella aveva chiesto al marito di lasciare a lei e ai figli la casa familiare, ma il coniuge le rispondeva con un messaggio vocale in cui diceva: “la casa non te la lascio neanche morto, prima la brucio, do fuoco a tutto e poi saranno problemi tuoi su come fare”, messaggio che poi veniva cancellato dall'uomo (visto che lui aveva l'abitudine di cancellare i messaggi vocali dopo averli inviati e dopo essersi assicurato che la moglie li avesse ascoltati); che, in particolare, dalla mensilità di febbraio 2025, aveva Persona_1 smesso di preoccuparsi delle spese del nucleo familiare e il fratello della ricorrente aveva anticipato i soldi per pagare l'utenza del gas, al fine di evitare che la EL e i nipoti potessero rimanere al freddo (doc.7); ritenuto che le condotte gravemente pregiudizievoli per la libertà e l'integrità fisica e morale della ricorrente e dei figli minori sono suffragate dagli elementi raccolti durante la presente procedura, ragione per cui sussistono i presupposti per l'emanazione di un ordine di protezione inaudita altera parte, a tutela della signora Parte_3
e dei figli minorenni e
[...] Per_1 Per_2 rilevato, più in particolare, che nell'Annotazione di servizio redatta dalla Polizia Locale di Treviolo, trasmessa a questo Ufficio in data 12/05/2025, si legge che, effettivamente, il giorno 19/08/2024, alle ore 18:39, le Forze dell'Ordine si recavano presso l'abitazione familiare in via A. Manzoni n. 14 e, giunti sul posto, accertavano la presenza della coppia di coniugi e dei loro figli, i quali si trovavano chiusi in una stanza, spaventati per il comportamento del padre; a causa della lite, la in lacrime per la situazione, Pt_3 dichiarava di non voler stare più con il marito a causa dei suoi comportamenti e indicava ciò che l'uomo aveva fatto quella sera durante la litigata;
entrando nella stanza dove abitualmente dormiva il gli operanti trovavano pezzi di vetro sparsi sul Persona_1 pavimento, la televisione appoggiata sul mobile ma danneggiata con display infranto dalla caduta fatta fare prima dallo stesso e altre varie attrezzature scaraventate a terra; nella medesima nota si legge che gli operanti intervenuti chiedevano alla Stazione dei Per_ Carabinieri di Curno eventuali precedenti in capo al signor e questi indicavano che nel 2008 era stato indagato per ingiurie e lesioni e nel 2019 per sostanze stupefacenti (art.75 D.P.R. 309/90); dato atto che, all'udienza fissata per la data odierna, il Giudice delegato ha assunto sommarie informazioni così come previsto dall'art. 473-bis.71 c.p.c., sentendo liberamente i fratelli dell'odierna ricorrente, in quanto a conoscenza dei comportamenti attribuiti all'odierno convenuto. Più in particolare, la sig.ra Parte_4
– EL della ricorrente – dichiarava testualmente quanto si reputa utile
[...] trascrivere pedissequamente: BY è MI EL. Io vivo in Parte_1
Italia da vent'anni e convivo in una casa a IN insieme al mio compagno e ai suoi figli. Mi è capitato diverse volte di dare ospitalità a MI EL e ai miei nipoti e Per_1
Ho iniziato a ospitare MI EL e i miei nipoti dall'ultimo “incontro” Per_2 spiacevole accaduto in casa. Mi riferisco a una scenata che ha fatto mio cognato. Tramite un messaggio, MI EL avvisava sulla chat di noi fratelli che aveva chiamato i Carabinieri. Questo episodio avveniva a marzo 2025. Il giorno dopo io mi avviavo verso MI EL. Io già quella sera in cui MI EL scriveva messaggi di aiuto volevo andare a casa sua, ma lei mi diceva che suo marito si era calmato ritirandosi in camera sua e
4 che stava aspettando l'arrivo dei Carabinieri;
quindi, io non mi recavo a casa sua quella sera ma mi recavo il giorno dopo per accompagnarla presso la stazione dei Carabinieri a fare denuncia, anche perché nonostante la chiamata ai Carabinieri, quella sera, nessuno si è presentato a casa sua. Questo fatto avveniva tra il lunedì e il martedì e il weekend di quella settimana ospitavo a casa MI i miei nipoti e MI EL. Io avrei voluto ospitarli fin da subito, ma visto che i miei nipoti frequentano la scuola hanno preferito rimanere a casa loro, quindi, io ho iniziato a ospitarli nel fine settimana quando mio cognato rientra dalle trasferte di lavoro;
lui in settimana praticamente non c'è e rientra nel weekend. Da quel momento tutti i weekend MI EL e i miei nipoti sono venuti a casa MI, a parte il fine settimana appena trascorso, questo perché, per quanto mi ha raccontato MI EL, l'ultimo fine settimana lui si è allontanato da casa. Io ho assistito diverse volte a insulti verbali. Lui insultava MI EL parlando con me mentre c'era anche MI EL e i miei nipoti. Mi diceva testualmente che MI EL “è una puttana” e che “non apriva le gambe e non sapeva fare la donna”; in più, mi diceva che secondo lui i piccoli lavoretti che si era trovata dai quali ricavava delle “briciole”, in realtà, non derivavano dalle pulizie che faceva a casa di privati, ma le prendeva
“facendo la puttana”. In quel momento c'era il mio compagno e i miei nipoti. In quel momento il mio compagno lo ha richiamato chiedendogli per quale Parte_5 motivo offendesse in quel modo sua moglie e lui stava zitto perché non aveva confidenza con il mio compagno. Poi nel tempo entrava in confidenza con il mio compagno a cui ha raccontato diverse cose della sua vita passata. Questo episodio, se non sbaglio, risale al giorno di Pasqua dell'anno 2023 mentre ci trovavamo a IN nella MI abitazione. Sempre nel 2023, ci siamo riuniti per festeggiare il compleanno del mio compagno, di uno dei suoi figli e di mio cognato e ci siamo riuniti a casa MI a IN;
in quell'occasione mio cognato faceva una delle sue sfuriate perché aveva preso un telefono nuovo e aveva acquistato alcune SIM che diceva di avere perso e incolpava MI EL di averle perse e pretendeva che MI EL le ritrovasse;
poi, ha fatto spostare i divani di casa MI, rivoluzionando tutto per cercare queste SIM;
lui credeva di averle perse a casa MI, arrivando a dare la colpa anche a me. Poi a quel punto decideva di tornarsene a casa sua per cercarle nel suo garage e da quel momento non si faceva più sentire né tornava a prendere i miei nipoti e MI EL. Poi è successo che, ad agosto 2024, mentre si trovavano in vacanza, mio cognato ha piantato MI EL e i miei nipoti a Mentone;
lui tornava da solo con la macchina, mentre MI EL e i miei nipoti con il treno e i soldi per il biglietto venivano dati a da un'altra MI EL, perché Per_6 Parte_3
l'aveva lasciata senza soldi. Al rientro a casa, c'è stata una discussione tra MI EL e suo marito e mi è stato raccontato che mio cognato ha lanciato per terra la televisione;
mi veniva raccontato che MI EL e mio cognato erano vicino alla finestra e che lui l'aveva stretta con le mani facendo un gesto come per volerla buttare giù dalla finestra e lei era riuscita a divincolarsi. Il giorno dopo questo fatto io mi recavo dai miei nipoti alla mattina presto;
erano presenti solo i miei nipoti che mi dicevano che in casa il padre non c'era. Io poi chiedevo a loro se stavano bene e loro stavano zitti e poi io chiedevo esplicitamente cosa fosse accaduto il giorno prima e mi rispondeva “ah perché lo Per_1 sai?” e poi mi raccontava che il papà aveva aggredito la mamma e mi diceva Per_2 anche che non era la prima volta che il papà aggrediva la mamma e che durante le discussioni il papà insultava la mamma dicendo “ di merda”, “sei una Per_7 puttana”; me lo diceva con uno sguardo molto triste;
io prendevo i bambini e li Per_2
5 portavo a casa MI in attesa che MI EL finisse di lavorare e venisse a riprenderli. È capitata in un'altra occasione che mio cognato andava a prendere e quando Per_1 rientravano in casa lei si metteva a piangere;
in quell'occasione interveniva il Per_2 quale chiedeva al padre perché faceva piangere la EL e che non doveva più far piangere la EL e la mamma;
il padre si arrabbiava e prendeva il piatto in mano sbattendolo e spaccandolo sul tavolo. Questo accadeva sul finire dello scorso anno, non ricordo le date. Questo episodio me lo raccontava e poi mi è stato confermato Per_2 da MI EL. Quando mi ha raccontato questo episodio abbracciandomi, mi Per_2 diceva che suo papà lo aveva minacciato di “spaccargli il culo” e io cercavo di rassicurarlo dicendo che talvolta da arrabbiati si dicono cose che non si pensano. in quel momento l'ho visto molto ferito. non è serena, ma è una ragazzina Per_2 Per_1 che si nasconde dietro il sorriso;
non è una ragazzina che si esprime molto su quello che sta accadendo ma esprime la sua rabbia soprattutto nei confronti della mamma, talvolta rispondendole in malo modo. Io le chiedo perché risponde così alla mamma, ma lei sembra che voglia schivare questi discorsi e quello che accade in casa. Io temo che mio cognato faccia uso di sostanze. I vicini di casa di MI EL mi hanno raccontato di averlo visto più volte anche dormire in garage e che sentivano degli odori “strani” provenire dal garage. Questo me lo raccontavano ad agosto 2024 quando si verifica l'episodio che ho raccontato prima. Questi vicini di casa li conosco di vista ma non saprei riferire i loro nomi”. Introdotto il signor – fratello della Controparte_4 ricorrente – costui dichiarava testualmente: “Io sono il fratello di Parte_3
e devo premettere che mi sono allontanato da MI EL da un po' di tempo,
[...] nel senso che da più di 5 anni non ho un rapporto continuativo con MI EL, questo a seguito di un episodio che è accaduto. Mia EL a casa sua faceva sempre dei pranzi e delle feste;
si facevano a casa su perché lei aveva difficoltà economiche, diceva che aveva l'assicurazione dell'auto scaduta e che non si potevano spostare da casa. Loro hanno sempre avuto problemi economici. Quindi noi preparavamo delle cose e le portavano a casa sua per stare tutti insieme. Quelle volte andavamo in garage e mi accorgevo che c'era sempre un odore molto forte. Io mi preoccupavo e avvertivo MI EL che non mi sembrava odore di sigaretta, era un odore troppo forte. Così lei mi minacciava di denunciarmi per diffamazione verso suo marito;
da allora io mi sono allontanato da MI EL anche se mi dispiaceva per la sua situazione in cui si trovava;
sapevo che aveva difficoltà economiche perché MI EL non ha mai lavorato e suo marito lavorava in alcuni periodi e in altri era disoccupato. Anche se mi sono allontanato, però, le dicevo di chiamarmi in caso di bisogno. Abbiamo continuato a vederci saltuariamente in occasione delle festività di Natale e Pasqua e cerimonie varie, occasioni in cui si stava sempre bene. Ad agosto 2024 ricevevo un messaggio nel quale MI EL diceva a noi fratelli che
aveva dato di matto e che aveva lanciato la televisione per terra. Non ricordo Parte_2 esattamente l'orario ma era tarda sera. Dopo questo messaggio che MI EL mandava nel gruppo dei fratelli io mi recavo a casa loro, con MI moglie, MI EL , il Pt_4 suo compagno e io sono entrato anche con una certa prepotenza in garage, visto che MI EL ci aveva aperto il cancellone per farci accedere direttamente al garage dove si trovava in quel momento;
io chiedevo a se avesse “qualche problema Parte_2 Parte_2 con MI EL” e lui mi diceva di “no”, forse un po' intimorito perché eravamo presenti sia io che il ragazzo di MI EL. Io gli dicevo di comportarsi bene. Dopo questo scontro verbale siamo saliti in casa per vedere come stavano i bambini. In quel momento non
6 erano presenti le forze dell'ordine e non saprei dire se quel giorno erano arrivate prima
o dopo, però dopo qualche settimana sono stato convocato dalla Polizia locale di Treviolo per essere sentito come testimone. Non saprei riferire se in quell'occasione Parte_2 fosse alterato per le sostanze stupefacenti, perché neppure mi guardava in faccia, guardava solo per terra. Dopo questo episodio non ho più avuto altri momenti di contatto con , mentre è capitato di frequentarmi qualche volta, la domenica, con MI Parte_2 EL e i miei nipoti. Sono soprattutto i miei nipoti che in questo momento mi preoccupano;
li vedo entrambi molto tristi. Ho saputo da MI EL che si Per_2 procura delle lesioni alle braccia. Vedo i bambini con gli occhi spenti e quando sono stato a casa loro mi dicevano di portarli via con me per stare a casa MI. Se io avessi avuto la casa più grande con più stanze li avrei ospitati a casa MI. Questo me lo dicevano nelle rare occasioni in cui ci siamo visti” (v. verbale udienza del 22/05/2025); dato atto che, nelle more dell'udienza tenutasi in data odierna, il Servizio Sociale incaricato da questo Giudice, ha trasmesso all'Ufficio la relazione sociale relativa al minore redatta dai Servizi socioeducativi del Comune di Treviolo in data Per_2
20/05/2025, nella quale si legge che il nucleo familiare è noto ai Servizi Sociali del Comune dal 2017 per richieste di sostegno economico e per l'accesso dei figli ai servizi extrascolastici comunali;
che nell'anno 2021, a seguito di valutazione della neuropsichiatria infantile di Bergamo, è stato attivato un servizio di assistenza educativa scolastica per il minore a cui è stato diagnosticato un “disturbo ipercinetico non Per_2 specificato in border cognitivo in osservazione”; il servizio è stato garantito per gli ultimi due anni dalla scuola primaria e, concluso questo servizio educativo, la famiglia non ha avuto più contatti con i Servizi sociali fino a Marzo 2025, quando è emersa una nuova situazione segnalata dalla psicologa della scuola secondaria di primo grado di Treviolo, a seguito di un colloquio avuto con che, peraltro, durante un colloquio avuto con Per_2 la madre del minore, la signora ha riferito una situazione familiare Parte_1 conflittuale e violenta, culminata nella decisione di separarsi legalmente dal coniuge, avendo già denunciato episodi di violenza domestica, tra cui un'aggressione fisica avvenuta nell'anno 2017, una ulteriore aggressione fisica con danneggiamento di beni in presenza dei figli avvenuta nel novembre 2023, ulteriori episodi di violenza fisica e verbale avvenuti ad agosto e a novembre 2024; in sede di colloquio, la signora riferiva che il marito, impiegato in un'azienda edile e spesso in trasferta, era assente sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di vista economico, tanto che alcuni canoni di affitto risultavano non pagati;
la signora esprimeva preoccupazione per il benessere psicologico dei figli, riferendo episodi di autolesionismo da parte di e che tuttavia Per_2 Per_1 non si sarebbero più ripetuti;
, in particolare, manifestava difficoltà di Per_1 concentrazione per cui veniva suggerito un percorso con la neuropsichiatria infantile, per il quale la madre si attivava prendendo contatti con il Servizio per entrambi i figli;
quanto a in data 16/04/2025, giungeva una nuova segnalazione da parte della scuola Per_2 contenente una comunicazione inviata dalla madre relativa ad un'ulteriore aggressione subita dalla donna da parte del marito e al malessere espresso dal figlio, che aveva anche verbalizzato l'intenzione di togliersi la vita. Si dava atto infine che, in data 22 Aprile u.s., la donna era stata incontrata congiuntamente all'assistente sociale dell'Agenzia minori di IN, incaricata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia per svolgere un'indagine psicosociale (n. 2643/2024 reg.segn.). A
7 questa relazione veniva allegata una relazione a firma del Consiglio di Classe 2B dell'Istituto comprensivo “Cesare Zonca”, datata 08/04/2025, nella quale, tra gli altri elementi di preoccupazione riguardo alla situazione di si legge che era stata
Per_2 riscontrata da tutti i docenti la tendenza di di indossare sempre felpe e di essere
Per_2 restio a togliersele anche quando fa caldo;
nonostante lo si veda spesso sudare,
Per_2 non coglieva l'invito a svestirsi, comportamento che suggerisce la possibile intenzione di nascondere segni fisici legati a piccole ferite autoinflitte; inoltre, quest'anno, dopo un periodo in cui i docenti hanno delicatamente suggerito l'opportunità di accedere allo Sportello d'Ascolto l'alunno ha deciso spontaneamente di rivolgersi al servizio, riuscendo gradualmente a trovare il coraggio di aprirsi e a condividere le proprie esperienze e il proprio vissuto; la psicologa della scuola ha espresso particolare allarme riguardo ai segnali di autolesionismo manifestati dal ragazzo, in quanto ha
Per_2 confidato di essere spesso testimone di accese liti tra i genitori e di aver preso coscienza di una loro possibile separazione;
si legge, inoltre, che la costante preoccupazione della madre per il benessere di è evidente dai colloqui;
la donna ha descritto un
Per_2 contesto familiare segnato da incomprensioni e litigi frequenti e verbalmente aggressivi con il marito, con episodi occasionali di violenza fisica nei suoi confronti;
dato atto che all'odierna udienza veniva sentita a sommarie informazioni anche la dr.ssa dello Sportello d'Ascolto attivato da la quale, a chiarimento Persona_5 Per_2
e integrazione di quanto già scritto nella sua relazione datata 05/03/2025 (v. relazione allegata a quella trasmessa dai Servizi socio-educativi del Comune di Treviolo) dichiarava, testualmente, quanto si reputa utile riportare di seguito: “io ho cominciato a vedere a gennaio quando è arrivato allo Sportello di ascolto della scuola su
Per_2 invito della madre e del professore che è l'insegnante di sostegno, e sto Tes_1 continuando a seguirlo anche se non è nell'obiettivo dello sportello svolgere percorsi più lunghi. Siccome lo richiede, io ho continuato a vederlo e lo vedrò per l'ultima
Per_2 volta domani. Da gennaio di quest'anno l'ho visto 6 volte. mi parla della sua
Per_2 situazione familiare porgendomi frammenti e raccontandomi ciò che ho scritto nella relazione; mi racconta, in particolare che il papà controlla la mamma. Mi ha riportato che il papà li segue in auto così può verificare se effettivamente sono dove dicono di recarsi; ad esempio, cha ha seguito la mamma e i figli per vedere se si recavano al supermercato. Questo fatto me lo ha raccontato in due occasioni diverse. si
Per_2 presenta come un bambino molto minuto;
è un bambino fragile ed è preoccupato del suo futuro e di quello che dovrà affrontare la sua famiglia;
soprattutto mostra preoccupazione rispetto alla situazione economica in cui potrà trovarsi la sua famiglia dopo la separazione dei genitori. mi parla anche dei suoi amici online e mi racconta di
Per_2 loro. si espone poco sulla situazione familiare;
esordisce sempre dicendo “va
Per_2 normale”, quindi per lui questa situazione rappresenta la normalità. mi ha
Per_2 confidato che vanno a dormire dalla zia quando il papà torna dalla trasferta di lavoro e una volta, dopo essere rientrati a casa, mi ha raccontato che hanno trovato la casa tutta in disordine, come se ci fossero state delle persone e il frigorifero era completamente vuoto. non si apre e non mi racconta molto. al primo
Per_2 Per_2 incontro a gennaio mi ha confidato atti di autolesionismo e, in particolare, che si tagliava. Per questo mi sono allarmata e ho convocato i genitori, avvertendo la scuola;
nonostante abbia convocato entrambi i genitori si è presentata solo la signora Pt_3
8 Ci sono delle procedure per la convocazione dei genitori, non sono stata io a contattarli direttamente. Nei colloqui successivi mi riferiva che non si sarebbe più Per_2 tagliato; era preoccupato per le conseguenze che avrebbero potuto avere queste condotte autolesioniste perché la mamma lo aveva avvertito e lui aveva paura che, così facendo, sarebbe stato indirizzato in una “prigione dove ti fanno stare meglio”. mi diceva che non lo faceva più. Nel secondo colloquio mi diceva che Per_2 Per_2 non si tagliava più perché non voleva che la mamma si preoccupasse, anche se nello stesso colloquio mi riportava altre affermazioni contradditorie che mi facevano intuire che, probabilmente, si tagliava ancora. Preciso che ai colloqui si è sempre presentato con le maniche lunghe e ha rifiutato di mostrami i tagli. Il contatto che ho con è Per_2 molto breve quindi non so riferire se ci sono stati miglioramenti o peggioramenti nel suo state emotivo, se lui sta meglio o peggio rispetto al primo momento in cui l'ho conosciuto.Mi sembra che in lui persista la preoccupazione di quello che potrà succedere. Sa che la mamma c'è e ci sono dei professionisti che lo aiutano e aiutano la sua famiglia. Io cerco di rassicurarlo in questo senso;
essendo specializzata in pedagogia non ho le competenze per fare una valutazione in ordine al suo stato di benessere psico-fisico, ma ritengo che abbia bisogno di un supporto psicologico continuativo” (v. verbale udienza del 22/05/2025); dato atto, infine, che nelle more dell'udienza è pervenuta anche la relazione sociale del Servizio Tutela Minori Ambito di IN, a firma della dr.ssa , in cui si Persona_8 espongono le risultanze dei primi contatti con il nucleo familiare e si rappresenta che il nucleo è stato preso in carico dal Servizio ad Aprile 2025, a seguito di una richiesta della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia e delle segnalazioni pervenute dall'Ufficio dei Servizi sociali del Comune di Treviolo;
si legge, inoltre, che: “Nel periodo compreso tra aprile e maggio 2025, il Servizio ha incontrato entrambi i genitori dei minori. In particolare, è stato svolto un incontro con la madre, la EL di quest'ultima e l'assistente sociale dott.ssa del Comune di Treviolo, oltre a due Testimone_2 colloqui individuali di natura sociale, uno con la madre e uno con il padre. La scrivente ha inoltre preso contatti con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Bergamo, presso cui risultano attualmente in carico i minori e La sig.ra Per_1 Per_2 Parte_3
si è mostrata fin da subito collaborativa e disponibile al dialogo,
[...] esprimendo con autenticità le proprie fragilità legate all'attuale situazione familiare e ai vissuti passati. Ha riferito di essere vittima, a partire dal 2018, di reiterati episodi di maltrattamento da parte del sig. Ha inoltre evidenziato come il marito, al Persona_1 di fuori del pagamento parziale delle utenze e del canone di locazione (per i quali risultano comunque dei mancati versamenti), non partecipi concretamente al sostentamento economico del nucleo, contribuendo soltanto con una spesa alimentare mensile. La signora ha rappresentato le difficoltà che incontra nel far fronte alle spese familiari, potendo contare unicamente sull'assegno unico e su modesti entrate derivanti da attività lavorative saltuarie. Tali risorse si sono dimostrate insufficienti a coprire i bisogni della famiglia, tra cui l'acquisto di beni essenziali, le uscite scolastiche, le cure odontoiatriche e un viaggio previsto in Bolivia durante il periodo estivo. Durante i colloqui, la signora ha più volte manifestato, in lacrime, un Parte_1 profondo senso di affaticamento e preoccupazione per la condizione economica precaria, aggravata dall'apparente disinteresse del marito per la vita familiare. In
9 particolare, da aprile 2025, ha riferito che nei fine settimana, durante il rientro del marito nell'abitazione famigliare, si trova costretta a trasferirsi con i figli presso l'abitazione della EL, al fine di garantire un clima sereno, in particolare per il figlio
La madre ha espresso il proprio disagio per questa situazione instabile, Per_2 affermando: “siamo stanchi dei continui trasferimenti nel weekend” e “MI EL ha la sua famiglia, anche lei si stancherà, siamo un peso per gli altri”. Relativamente ai figli, la signora ha riferito di percepirli maggiormente sereni da quando i contatti con il padre si sono ridotti. Ha dichiarato che i minori non manifestano il desiderio di vederlo e, in alcune circostanze, emergono conflitti tra lei e i figli in merito alla figura paterna. I ragazzi, infatti, le rimproverano di non aver richiesto prima la separazione, nonostante fossero già presenti comportamenti aggressivi da parte del padre. La madre ha raccontato che entrambi i figli hanno assistito nel tempo a insulti e minacce da parte del padre nei suoi confronti. La signora si è dichiarata determinata a procedere con la separazione, ritenendo il legame coniugale definitivamente compromesso da tempo. Ha riferito che la decisione di separarsi affonda le sue radici già nel 2017, anno in cui le Forze dell'Ordine fecero accesso all'abitazione familiare nell'ambito di un'indagine relativa alla detenzione di armi da parte del marito. Secondo quanto riportato, il sig. non ha mai fornito spiegazioni in merito all'episodio. La madre ha inoltre Persona_1 raccontato che i figli non hanno mai instaurato un rapporto affettivo solido con il padre. Attualmente, i minori dormono con la madre nella camera da letto matrimoniale, mentre il signore, durante i suoi rientri a casa, occupa la stanza dei figli. Con riferimento ai minori e , la madre ha manifestato particolare preoccupazione in merito Per_2 Per_1 alle segnalazioni emerse riguardanti il figlio secondogenito. La signora Parte_1 ha informato la scrivente che si è rivolta al Centro Antiviolenza a seguito degli episodi violenti narrati dalla stessa. In un momento particolarmente emotivo, la signora ha affermato in lacrime: “quando ti aggredisce, ti spezza”. Il sig. Parte_2 si è presentato al colloquio in modo puntuale, a seguito di numerosi contatti e solleciti effettuati dal Servizio scrivente. Ha riferito che le difficoltà lavorative, in particolare le frequenti trasferte, rendono complessa la sua partecipazione regolare agli appuntamenti. Fin da subito è apparso focalizzato principalmente sul rapporto con la moglie, mostrando difficoltà nel soffermarsi e nel parlare dei figli. Ha indicato come principale motivo della crisi coniugale le divergenze di natura economica, affermando:“lei vuole che ogni settimana faccia la spesa, ma io la faccio una volta al mese”. Egli ha asserito di contribuire alla gestione familiare attraverso una spesa mensile. Tuttavia, il Servizio ha ritenuto opportuno proporre una riflessione circa l'insufficienza di tale contributo economico rispetto ai bisogni reali di un nucleo composto da quattro persone. Ha ammesso di aver alzato la voce in casa, ma ha negato ulteriori comportamenti aggressivi. Il medesimo ha lamentato che la moglie non abbia mai cercato un'occupazione stabile, sottolineando come, a suo avviso, ciò permetterebbe una più equa ripartizione delle spese familiari. Ha dichiarato che le proprie entrate, costituite dallo stipendio, dall'assegno per malattia professionale e da un lavoro saltuario nei fine settimana, non siano sufficienti a garantire una vita dignitosa per l'intero nucleo. Ha inoltre riferito di vivere con disagio l'ambiente familiare, a causa dell'atteggiamento che percepisce come freddo e distante da parte della moglie, descrivendola come “sempre nervosa e sgarbata”. Ha espresso sentimenti di solitudine, mancato riconoscimento e sofferenza, riferendo che la moglie, già da alcuni anni, gli avrebbe comunicato di non provare più alcun sentimento
10 nei suoi confronti. Nel corso del colloquio, egli ha manifestato più volte uno stato di afflizione, dichiarando: “io non voglio più parlare di tutto questo perché divento triste, mi deve lasciare andare, perché è troppo un peso questa situazione, può tenersi i figli”. Alla luce degli elementi emersi, il Servizio sociale ritiene necessaria un'ulteriore e più approfondita valutazione della situazione familiare, anche sotto il profilo psicologico, segnalando che sono in corso contatti con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Bergamo, in considerazione delle rilevanti preoccupazioni emerse in merito allo stato di benessere psico-emotivo dei minori e il Per_1 Per_2
Servizio prevede inoltre, nel prossimo periodo, di incontrare i minori e di effettuare una visita domiciliare, al fine di acquisire ulteriori elementi di osservazione diretta del contesto abitativo e relazionale;
ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che emergono sufficienti elementi a sostegno delle affermazioni della ricorrente, in ordine ai comportamenti aggressivi e controllanti posti in essere dal marito ai danni della moglie ma anche dei figli minori, che assistono alle condotte paterne a causa delle quali il loro disagio e malessere si è manifestato in maniera evidente;
ritenuto che
gli elementi raccolti facciano emergere come il protrarsi della convivenza familiare costituisca fonte di grave pregiudizio alla libertà e all'integrità morale della moglie e della prole, già costretti a traslocare tutti i fine settimana presso l'abitazione della EL della ricorrente al fine di ridurre i contatti con il e, quindi, al Persona_1 fine di contenere il clima di profonda angoscia sperimentato dalla donna ma anche dai minori (in particolare da per tutto quanto emerso dal racconto della dr.ssa Per_2 [...]
); Persona_5 rilevato, alla luce di quanto dichiarato da all'Assistente sociale, come Persona_1
l'uomo abbia la tendenza di sottrarsi alle sue responsabilità in merito ai comportamenti aggressivi posti in essere all'interno delle mura domestiche (da un lato, assumendo un atteggiamento colpevolizzante verso la donna che ha manifestato l'intenzione di separarsi e , dall'altro lato, tendando di minimizzare i propri agiti violenti asserendo di aver solamente “alzato la voce in casa”, mentre anche solo dall'Annotazione della Polizia Locale di Treviolo si ha riscontro di condotte di rabbia incontrollata che lo hanno portato anche a danneggiare cose all'interno dell'abitazione in presenza dei figli, che terrorizzati si chiudevano dentro una stanza); è emersa in maniera evidente anche la tendenza a venire meno ai propri doveri di assistenza materiale, al fine di “punire” la moglie per la sua decisione di separarsi, limitandosi ad effettuare la spesa alimentare una volta al mese, sebbene sia anche pienamente consapevole dell'insufficienza dell'entrate della moglie per far fronte ai bisogni essenziali della famiglia;
ritenuto che
i gesti di autolesionismo di confidati alla psicologa dello Sportello Per_2 scolastico e alla propria madre, siano espressione di un gravissimo disagio sperimentato dal ragazzino per via del comportamento paterno (sul punto, il racconto dei fratelli della ricorrente fa emergere come i sentimenti di profonda tristezza del NI siano correlati alla permanenza presso l'abitazione familiare insieme al padre); ritenuto che sussiste in concreto pericolo di una escalation di agiti aggressivi e minacciosi, con conseguenze irreparabili per la moglie e i figli, considerato il contenuto delle minacce di “bruciare la casa” rivolte da alla moglie, minacce che Persona_1 appaiono verosimili alla luce degli episodi di rabbia incontrollata quale quello verificato
11 dalle Forze dell'Ordine in data 19/08/2024; ritenuti sussistenti, pertanto, i presupposti per disporre in via urgente ed inaudita altera parte l'ordine di protezione invocato, ordinandosi a di allontanarsi Parte_2 immediatamente dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi alla stessa e agli altri luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, in particolare con divieto di avvicinarsi ai luoghi in cui svolge attività lavorativa e Parte_3 agli istituti scolastici frequentati dai minori, come meglio indicato in dispositivo, il tutto per la durata di dodici mesi, salva proroga;
ritenuto opportuno, in questo quadro familiare, incaricare il Servizio sociale Tutela Minori di IN di prendere in carico del nucleo familiare e di avviare una valutazione psico-diagnostica nei confronti dei minori, in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile, attuando ogni forma di intervento di supporto psicologico/educativo/didattico, in favore dei figli minori, anche di natura domiciliare;
ritenuto necessario in questo quadro in cui il padre ha mostrato di trascurare i bisogni emotivi e materiali dei minori (v. relazione del SS), al fine di preservare i loro interessi, attribuire in capo alla madre il potere di assumere tutte le decisioni di maggiore importanza per i figli in tema di istruzione, educazione, salute e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre;
ritenuto che
debbono essere vietati liberi incontri tra il padre e i figli, che potranno avvenire solo in Spazio Neutro, alla presenza di un educatore, qualora il padre ne faccia richiesta e i figli esprimano la loro volontà e desiderio di riavvicinarsi al genitore;
ritenuto equo e congruo prevedere a carico del convenuto, in mancanza di dati oggettivi sulle capacità reddituali e finanziarie dello stesso, tenuto conto dell'attuale assenza di oneri di mantenimento diretto dei minori, un assegno di euro 250,00 al mese per ciascun figlio, oltre ad euro 150,00 al mese per il mantenimento della moglie (così per complessivi euro 650,00), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo, fermo il diritto della madre di richiedere e percepire al 100% l'assegno unico erogato dall'Inps per i figli minorenni…» (v. decreto inaudita altera parte emesso in data 22/05/2025); dato atto che, con memoria difensiva depositata in data 04/06/2025, si è costituito il convenuto, chiedendo, in via principale, di disporre la revoca del decreto adottato in data 22/05/2025 recante l'ordine di protezione e provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 e 473 bis.69 c.p.c, o quantomeno la modifica in senso più favorevole al signor in subordine, nella denegata e Parte_2 non creduta ipotesi di conferma del menzionato provvedimento, ha chiesto di consentire al resistente di far rientro nell'abitazione familiare sino al 31/07/2025 o comunque sino alla data di rientro della moglie e dei figli dalla Bolivia, onde consentirgli di reperire un alloggio più dignitoso. A fondamento delle proprie domande, il convenuto ha dedotto: che, rispetto ai procedimenti penali pendenti a suo carico e scaturiti dalle denunce-querele sporte dalla donna, il Pubblico Ministero ha avanzato istanza di archiviazione, ma, ciononostante, l'On.le Giudice adito ha ritenuto credibile e fondato il racconto della signora che, infatti, il signor non è mai stato Parte_1 Persona_1 giudicato, sin ora, con sentenza penale irrevocabile rispetto ai fatti di cui alle denunce - querele sporte nei suoi confronti dalla moglie. Anzi, da quel che risulta, gli unici procedimenti ad oggi noti sarebbero addirittura in fase di archiviazione. Pertanto, l'odierno ricorrente deve ritenersi allo stato innocente rispetto ai fatti ascritti, sulla base del principio di presunzione di innocenza sancito
12 dall'art. 27, comma 2 Cost.; che il signor respinge recisamente ogni accusa di Persona_1 disinteresse nei confronti della famiglia, avendo cercato di mantenere al meglio delle proprie capacità la moglie e i figli;
che, attualmente, egli lavora come operaio nel settore edite presso la CP_2 tuttavia con un contratto a tempo determinato e che la ragione di tale situazione di precarietà è causato dell'estrema pesantezza del proprio lavoro e dal fatto che, nel corso degli anni, ha subito ben due interventi alla schiena, il primo occorso nel marzo del 2015 ed il secondo nel luglio del 2019; che, peraltro, durante i periodi di convalescenza in ospedale, la signora non ha mai prestato Pt_3 assistenza al marito;
che, ad oggi, egli percepisce euro 1.500,00 circa al mese, lavorando in trasferta tutta la settimana, senza rimborso delle spese, e rientrando solo nel week end, durante il quale, pur di portare a casa altro denaro, lavora come parcheggiatore presso il ristorante “Marnico” di Treviolo, per soli euro 20,00 a sera per due, a volte tre sere, a settimana;
che, per il vero, una famiglia con due figli a carico avrebbe necessità di due stipendi per far fronte alle spese quotidiane, ma, in tutti questi anni, non ha mai inteso trovare un'occupazione stabile, preferendo imputare al Parte_1 marito la ragione principale delle difficoltà economiche sopportate dalla famiglia;
che, ad oggi, il signor ha trovato ospitalità presso un conoscente che gli ha offerto una stanza in un Persona_1 appartamento vuoto, privo di corrente elettrica e acqua calda a Villa d'Almè; che la sua condizione di invalido gli consentirebbe di cercare un alloggio ad affitto calmierato, a patto che la moglie subentri nel contratto di locazione attualmente in vigore per l'abitazione familiare di cui è assegnataria;
che, trovandosi, la ricorrente e i figli all'estero, detto immobile resterà vuoto per i prossimi due mesi e, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito confermasse i provvedimenti adottati in data 02/05/2025, chiede che al signor sia consentito rientrare presso l'abitazione familiare senza il rischio Persona_1 di porre a rischio a sicurezza e l'incolumità di moglie e figli; dato atto che, sentito liberamente all'odierna udienza, il signor ha dichiarato quanto si Persona_1 reputa utile riportare di seguito: “Non ho avuto modo di leggere le dichiarazioni rese dalla psicologa della scuola di Io ero all'oscuro del fatto che mio figlio si procurava dei tagli alle braccia, Per_2 non sapevo nulla. Il Servizio sociale, che io sappia, mi ha convocato per il processo, mi hanno solo chiesto come andava con i bambini. Sì, ci sono state delle discussioni. Io ho alzato qualche volta a voce perché ci sono dei problemi con MI moglie. Non mi dà un sostegno nelle spese. Non faceva più i letti, non faceva più da mangiare. Mi diceva di lavare i panni mentre ero in trasferta. Un giorno, mi ha preso delle cose che avevo comprato e messo nel frigo buttandomele in camera. Quella è anche casa MI, lei si comporta come se fosse la padrona. Lei non mi dava un sostegno economico per fare la spesa, per pagare le utenze domestiche. A dicembre mi chiedeva 300 euro per la scuola della figlia e due giorni dopo vedevo che MI figlia aveva un Iphone, un telefono nuovo perché l'altro si era rotto. Credo che questi soldi siano stati utilizzati dalla per comprare il telefonino. Ma io Pt_3 dovevo usarli per pagare il canone di locazione. Le discussioni con MI moglie nascevano dal fatto che lei non si cerca un lavoro. E' otto anni che lavora in nero. Io pagavo tutto, bollette, locazione etc. Nego di aver mai seguito, pedinato MI moglie e i figli, io non ho tempo di corrergli dietro. Non li ho mai seguiti. Quando tornavo a casa non vedevo neanche i miei figli, loro non c'erano mai e non so neppure dove andassero. Le discussioni ci sono state solo con MI moglie. Non sono uno che picchia la gente, io al massimo alzo il tono della voce. Una volta mi ha detto “tu mi devi mantenere”. Io ho avuto pazienza fino ad adesso, ma lei non ha contributo in niente. Io non ho mai alzato le mani. L'unica cosa che ho buttato in terra era il televisore che c'era in camera. Quel giorno ero tornato dalla trasferta e avevo lasciato un frigo pieno di roba, spendendo 150 euro, ma avevo ritrovato il frigo vuoto. Le uniche persone che ho portato a casa a mangiare era mio NI, io non ho svuotato il frigo, il frigo era già vuoto. Mio NI ha 22 anni ed è una brava persona. Quel giorno in cui
13 rompevo il televisore i bambini erano nella stanza da letto. Io non bevo e non fumo neanche. Io sono astemio. Fumo solo le sigarette, il tabacco. Io non ho mai consumato marijuana. Forse quando ero ragazzo fumavo l'hashish ma solo quello. Adesso ho 53 anni. Io ho un fratello che vive a Villa d'Almé che ospita già una MI EL separata, di Milano;
quindi, non ha la possibilità di tenermi a casa. I miei genitori sono entrambi deceduti”; tutto ciò premesso, ritenuto che le difese avanzate dall'odierno convenuto non appiano in alcun modo sufficienti a scalfire il quadro indiziario delle violenze verbali perpetrate dallo stesso ai danni della moglie, alla presenza dei figli minorenni;
del resto, gli insulti e le offese indirizzate alla moglie, e la minaccia di “bruciare la casa”, non sono state in alcun modo smentite dal che si è limitato in atti e in udienza Persona_1 ad affermare di aver solamente “alzato la voce” a causa dei litigi insorti con la moglie per motivi economici. Ebbene, a questo proposito, si reputa doveroso chiarire che le situazioni connotate da mera conflittualità sono ben diverse da quelle caratterizzate da violenza, anche solo verbale, agita da un familiare nei confronti di altra persona convivente: sul punto, pare utile prendere le mosse da una pronuncia assai innovativa in cui i giudici penali della Suprema Corte hanno enunciato alcuni “indici” sintomatici della violenza, che si elencano di seguito, per contrapporli a quelle situazioni di semplice conflittualità che contraddistinguono i litigi familiari: (i) se la relazione è consapevolmente e strutturalmente sbilanciata a favore di uno solo dei due in ragione dell'identità sessuale;
ovvero (ii) se emerge un divario di potere fondato su costrutti sociali o culturali connessi ai ruoli di genere tali da creare modelli comportamentali fissi e costanti di prevaricazione, ovvero (iii) se una parte approfitta di specifiche condizioni soggettive (età, gravidanza, problemi di salute, disabilità) per esercitare anche un controllo coercitivo, ovvero (iv) se si ripete, con modalità prestabilite e prevedibili, la soccombenza sempre dello stesso soggetto attraverso offese o umiliazioni o limitazioni della sua libertà personale o di esprimere un proprio autonomo punto di vista, ovvero (v) se la sensazione di paura per l'incolumità o di rischio o di controllo riguarda sempre e solo uno dei due, anche utilizzando forme ricattatorie o manipolatorie rispetto ai diritti sui figli minorenni della coppia (cfr. Cass. pen. sez. VI, n. 37978/2023). Dunque, mentre la violenza presuppone un'opera di prevaricazione e sopraffazione di una parte ai danni dell'altra e, quindi, una condizione di vulnerabilità di un soggetto nei confronti dell'altro, l'alta conflittualità si caratterizza per la bidirezionalità delle azioni, ossia la reciprocità di agiti pregiudizievoli e dannosi posti in essere da entrambe le parti ed è proprio sulla scorta di questa distinzione che l'Autorità giudiziaria è chiamata ad assumere provvedimenti diversi a tutela della vittima della violenza e della prole minorenne. Ora, per quanto emerso dalla trattazione della procedura incidentale, pare evidente che la condotta assunta da si sia rilevata Persona_1 altamente pregiudizievole non solo per la moglie, ma anche per i figli minorenni, che si sono visti costretti ad abbandonare il domicilio familiare tutti i fine settimana in cui il convenuto rincasava dopo la trasferta di lavoro, costretti a cambiare le proprie abitudini di vita, a rinunciare ai propri spazi e ai propri effetti personali, in attesa della ripartenza del padre. Di contro, nessun atteggiamento ostile è stato riferito da come messo in atto nei suoi confronti da parte dei familiari conviventi, Persona_1 in particolare dalla moglie, che, a suo dire, avrebbe avuto la colpa di non aver reperito una occupazione lavorativa regolare e di non aver contribuito a sufficienza alle spese di casa, di non avergli più preparato i pasti etc. (v. verbale udienza del 05/06/2025); ritenuto, in definitiva, che tutti i fatti che hanno comportato l'emissione dell'ordine di allontanamento inaudita altera parte non sono stati minimamente scalfiti dall'odierno convenuto, che, anche in sede di libero interrogatorio, così come anche avvenuto al colloquio con l'Assistente sociale, continua a
14 trascurare la gravità dei propri comportamenti dal punto di vista dell'integrità morale. La misura civilistica dell'ordine di protezione, infatti, presuppone l'accertamento di una condotta di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà della vittima, perpetrata all'interno di una relazione di natura familiare, senza che la condotta pregiudizievole debba necessariamente colpire il
“corpo” o assurgere a fattispecie delittuosa. Tale conclusione si giustifica in ragione del fatto che, diversamente opinando – se, cioè, anche la tutela civilistica presupponesse una condotta delittuosa – verrebbero inevitabilmente e indebitamente limitati quegli spazi di tutela della vittima che invece il legislatore ha inteso apprestare introducendo siffatta misura cautelare. Nella formulazione del vecchio art. 342-bis c.c. (oggi confluito nell'art. 473-bis.69 c.p.c.) si è optato per un criterio di atipicità dell'illecito, laddove la condotta pregiudizievole può manifestarsi come lesione all'integrità fisica o morale, mediante atti di violenza che incidono anche soltanto sul patrimonio di valori del quale ciascun individuo è depositario;
o, ancora, come lesione alla libertà, cioè come indebita intromissione del familiare nella sfera dei comportamenti e delle scelte individuali che consentono al soggetto di autodeterminarsi. In tale seconda ipotesi la vittima non viene colpita nel suo “essere”, ma viene privata del diritto ad un facere, che costituisce una forma di manifestazione della propria individualità; la vittima dell'abuso, in altre parole, si trova a soggiacere all'alternativa tra il tollerare una condotta dannosa, riparandosi come può dagli abusi perpetrati dal familiare, od essere costretta ad abbandonare la propria casa e gli altri familiari conviventi e a mutare le proprie abitudini di vita;
ritenuta sussistente la necessità di predisporre le dovute cautele per la ripresa dei rapporti padre-figli e la necessità che il padre, la madre e i figli vengano supportati e adeguatamente preparati alla ripresa degli incontri;
nello specifico, i Servizi Sociali già incaricati da questo Tribunale sono delegati a predisporre un calendario di incontri in “spazio neutro” tra il padre e i figli, allorquando il genitore ne farà richiesta, previo svolgimento di colloqui preparatori, fatto salvo il potere di sospenderli, eventualmente, ove dovessero rivelarsi pregiudizievoli per i figli;
ritenuto, quanto al regime di affidamento, che in applicazione dell'articolo 31 della c.d. Convenzione di Istanbul va confermato l'affido super-esclusivo dei minori alla madre, appare, allo stato degli atti,
l'unico genitore idoneo a farsi carico dei bisogni emotivi dei figli;
ricordato, infatti, che nelle controversie familiari, laddove deve essere disciplinato l'affidamento e regolamentati i diritti di visita del genitore, non si può tenere conto della violenza domestica o di genere solamente nei casi “asseverati” in ambito penale e definiti al terzo grado di giudizio. È, infatti, di tutta evidenza che un terzo grado di giudizio si raggiunge nel penale dopo anni e anni dall'inizio del processo e ciò porterebbe i minori alla soglia dell'età adulta, vanificando ogni possibilità di tutela e protezione in ambito civilistico. Peraltro, i criteri di giudizio della giustizia civile sono diversi da quelli della giustizia penale, come ha ricordato costantemente la Suprema Corte affermando che “nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 09/01/2025 n. 4595; Cass. pen, sez. III, sent. 05/05/2010, n. 29612); pure la finalità dei due giudizi è completamente diversa, in quanto, se nel giudizio penale deve essere accertata la responsabilità penale dell'imputato muovendo da una presunzione di innocenza, nel giudizio civile in tema di affidamento della prole va perseguito il “best interest' del minore, il che significa, in primis, tutelare il benessere e la sicurezza di quel singolo bambino e, solo secondariamente, tutelare il diritto del minore a godere delle cure di ambedue i genitori, quando adeguati alle funzioni di educazione, cura e protezione;
ricordato inoltre che gli obblighi internazionali imposti dall'art. 31 della “Convenzione di
15 Istanbul”, così come pure l'impianto del codice di procedura civile post-riforma Cartabia, impongono al giudice civile una autonoma valutazione delle condotte di violenza e abuso allegate da una parte, vista l'urgenza di assumere decisioni sull'affidamento, sulla collocazione abitativa dei figli e, più in generale, sull'esercizio della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. civ. sez. I, ord. 16/09/2024 n. 24726); ritenuta, infine, inaccoglibile la richiesta del convenuto di ottenere il godimento temporaneo della casa familiare, fintanto che la moglie e i figli si trovano in vacanza in Bolivia, in quanto l'immobile è già stato assegnato alla parte ricorrente e, una volta assunto tale provvedimento - che qui deve essere confermato - non è ammissibile in diritto il riconoscimento di un dritto di godimento, neppure temporaneo, da parte di terzi soggetti, se non con l'assenso dell'avente il diritto;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando,
richiamato e confermato integralmente il decreto emesso da questo Giudice in data 22/05/2025,
PRESCRIVE
a il divieto di rientrare nella casa familiare sita in Treviolo, Parte_2 via A. Manzoni n. 14, e di avvicinarsi alla stessa e pertinenze (compreso il box dell'abitazione), nonché alla moglie e ai figli e Parte_3 Persona_1 [...]
a meno di 500 metri;
Persona_2
PRESCRIVE
a il divieto di avvicinarsi, a meno di 500 metri, ai luoghi Parte_2 abitualmente frequentati da e dai figli, in particolare: Parte_3
- la scuola superiore frequentata da (Istituto d'Istruzione Superiore “C. Persona_1
Caniana” di Bergamo);
- la scuola secondaria di primo grado frequentata da (Istituto Persona_9
Comprensivo Statale “Cesare Zonca” di Treviolo);
CONFERMA in mesi DODICI (dalla notifica avvenuta in data 24/05/2025) la durata del presente ordine di protezione, salva proroga;
AVVERTE
che, ai sensi dell'art. 387-bis codice penale, chi elude l'ordine di Parte_2 Persona_1 protezione è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi;
CONFERMA
l'affidamento super-esclusivo dei minori e alla madre, presso la quale la prole rimarrà Per_1 Per_2 collocata anche ai fini della residenza anagrafica;
ne discende che CP_1 Parte_1 potrà adottare autonomamente tutte le decisioni più importanti per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e residenza abituale, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente ogni decisione per i figli, a prescindere dal consenso/autorizzazione del signor anche rispetto ad ogni questione di natura amministrativa (per es. Parte_2 rilascio/rinnovo del documento d'identità, eventualmente valido anche per l'espatrio, tessera 16 sanitaria, ecc.);
CONFERMA
l'assegnazione della casa familiare, sita in Treviolo, via A. Manzoni n. 14, con tutto quanto l'arreda, i mobili e le suppellettili, in favore di Parte_3
DISPONE la temporanea sospensione degli incontri e dei contatti telefonici tra il padre e i figli minori, subordinando l'eventuale ripristino dei rapporti padre-figli alla presenza di un educatore del Servizio Sociale territorialmente competente, allorquando il padre ne avrà fatto richiesta e sempre che la ripresa dei rapporti non sia di pregiudizio per i minori;
solo qualora ne sussisteranno le condizioni, sempre tenuto conto della necessità di rispettare la volontà dei minori e preservare il benessere degli stessi, il medesimo Servizio sociale è incaricato di predisporre un calendario di incontri in modalità vigilata tra padre e figli, previo adeguato percorso preparatorio in favore dei minori;
CONFERMA
l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di IN di provvedere alla presa in carico del nucleo familiare, avviando una attenta attività di monitoraggio per la durata di un anno dalla comunicazione del presente provvedimento, attuando ogni intervento in favore della madre, del padre e dei minori, anche in collaborazione con la Neuropsichiatria Infantile, attuando ogni forma di intervento di supporto psicologico/educativo/didattico, in favore dei figli minori, anche di natura domiciliare;
INVITA la ricorrente a proseguire la presa in carico presso il Centro Antiviolenza “Aiuto Donna” al fine di ricevere adeguato sostegno e/o protezione;
INVITA il resistente a rivolgersi ad un Centro di recupero per autori di violenza presente sul territorio, al fine di essere ricevere supporto psicologo, funzionale alla ripresa della relazione coi figli minori;
CONFERMA
a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_2 Parte_3
a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto dei figli, la somma mensile di
[...] euro 250,00 per ciascun figlio (rivalutabile annualmente in base agli indici Istat), a mezzo bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese, ed euro 150,00 al mese a titolo di mantenimento della moglie (rivalutabile annualmente in base agli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in suo presso questo Tribunale, che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
17 Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini EF sarà operata da entrambi i genitori
18 nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
DICHIARA estinto il presente sub-procedimento, riservando la regolamentazione delle spese di lite alla pronuncia definitiva nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale.
DECRETO IMMEDIATAMENTE EFFICACE.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione URGENTE:
- alle parti costituite,
- al presso questo Tribunale (c.a. P.M. dr.ssa Letizia Aloisio) e al GIP presso Controparte_5 questo Tribunale (c.a. dr.ssa ); Persona_10
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia per opportuna conoscenza (rif. n. 2643/2024 reg.segn.);
- ai Servizi Sociali del Comune di Treviolo (c.a. dr.ssa e al Servizio Tutela Minori Testimone_2 di IN (c.a. dr.ssa ); Persona_8
- alla Stazione dei Carabinieri di Curno, per l'inserimento nella banca dati.
Bergamo, 05/06/2025
Il Giudice
VE RA
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