Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4981/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/10/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MENOZZI SONIA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MENOZZI SONIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Le parti private ricorrono all'ill.mo Tribunale di Mantova affinchè dichiari la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1.i coniugi concordano di vivere separatamente rispettandosi reciprocamente;
2.le figlie e sono affidate ad ambedue i genitori Persona_1 Persona_2 in via condivisa e sono collocate prevalentemente presso la madre, a cui è pertanto assegnata la casa coniugale sita in Curtatone (MN) Via Sicilia 31 e ivi conservano la loro residenza;
3.il Sig. si impegna a trasferirsi in altro immobile sito nel Controparte_1 Comune di Mantova o comunque nell'hinterland entro il 31.12.2024, cambiando
4.la Sig.ra si impegna a volturare tutte le utenze relative Parte_1 all'immobile in comproprietà a lei assegnato entro un mese dal cambio di residenza del Sig. ; Controparte_1
5.il Sig. continuerà a versare sul conto cointestato € 800,00 Controparte_1 mensili, di cui € 352,30 sono destinati al pagamento della sua quota della rata del mutuo, fino al 31.12.2024 o, laddove non riuscisse a trasferirsi nella nuova abitazione entro tale data, fino al mese in cui lascerà la casa coniugale;
6.ambedue i coniugi si impegnano a sottoscrivere una polizza per la tutela della casa di cui sono comproprietari entro il 31.12.2024: a prescindere da chi verrà indicato come contraente si impegnano a pagare il 50% del premio ciascuno fino alla raggiunta indipendenza economica delle figlie;
7.i coniugi concordano che le somme attualmente presenti sul conto cointestato MPS n. 103905.67 di circa € 800,00, nonché quelle che verranno in futuro accreditate, sono destinate al pagamento del mutuo comune, per il quale ciascuno contribuisce versando ogni mese sul conto il 50% della rata, e al mantenimento delle figlie;
8.in mancanza di conflitti tra i genitori, le figlie decidono liberamente quando recarsi e pernottare presso la casa del padre, che in tal caso le preleva da scuola o dalla la loro abitazione e le riporta infine presso la loro residenza, o a scuola nei giorni di lezione;
laddove i rapporti tra i genitori dovessero incrinarsi causando disaccordi nella gestione delle figlie, le minori staranno con ciascun genitore a fine settimana (intendendosi da sabato pomeriggio a domenica sera fino alle ore 22:00) alternati e al padre sarà comunque garantito il prelievo da scuola, la cena e il pernottamento delle minori presso di lui per due giorni 7 infrasettimanali, se nel weekend le figlie sono da lui ospitate, o per tre giorni infrasettimanali, quando trascorrono il weekend con la madre;
i giorni di competenza del padre verranno determinati in base ai turni di lavoro al medesimo assegnati;
9.i genitori tengono le figlie a festività nazionali alternate nel corso dell'anno e si alternano tra loro nella celebrazione delle varie ricorrenze con le minori di anno in anno, eventualmente trascorrendo le feste tutti insieme in caso di accordo;
si impegnano a organizzare ogni estate una vacanza di una settimana da trascorrere tutti insieme fino alla maggiore età delle figlie, compatibilmente con le loro disponibilità economiche;
durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive le figlie possono stare con il padre nei giorni che preferiscono;
in caso di sopravvenuto conflitto tra i genitori, al padre è comunque garantito il diritto di trascorrere con le figlie 6 giorni del periodo natalizio, 3 giorni del periodo pasquale e 15 giorni del periodo estivo (anche non consecutivi) durante i quali potrà portarle in villeggiatura, anche all'estero (fatta eccezione per le località sconsigliate dalla
), e altrettanto potrà fare la madre nei giorni in cui terrà le minori;
il CP_2 genitore che porta le figlie in vacanza deve comunicare all'altro la destinazione prescelta appena questa è nota;
in ogni caso le figlie decidono dove e con chi trascorrere i loro compleanni e possono pernottare presso il genitore che compie gli anni;
2 10.il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 un assegno di € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_
e a titolo di contributo al loro mantenimento;
tale somma può essere Per_2 versata sul conto corrente cointestato, finché i coniugi concordano di mantenerlo aperto;
11.L'assegno unico (o gli altri benefici economici che lo sostituiranno) viene corrisposto ai genitori coi criteri e nella misura prevista dalla legge e continua a essere accreditato sul conto corrente cointestato finché permane il consenso di entrambi a mantenerlo aperto;
12.il cane, i due gatti, le due cavie peruviane e la tartaruga di terra restano presso la casa coniugale e la Sig.ra provvede al loro mantenimento Parte_1 ordinario, fatta eccezione per il cane che continua a essere mantenuto dal Sig.
, mentre le spese veterinarie e sanitarie di tutti gli animali Controparte_1 vengono ripartite tra i coniugi al 50%;
13.i genitori adottano i criteri di individuazione, classificazione e rimborso delle spese extra assegno per i figli previsti dallo schema in uso presso il Tribunale di
Mantova, concordando di ripartirle al 50%; pertanto sono a carico di ciascun genitore per il 50% senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A. spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B. spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, all'università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento, o altri parenti disponibili);- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel
3 limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali;
si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
C. spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami);saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.; pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate;
in caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
14.ciascun genitore comunica tempestivamente all'altro ogni cambio di residenza, domicilio o dimora, ogni variazione di numero telefonico e della e-mail utilizzata per le comunicazioni, oltre a ogni sopravvenuto problema di salute o scolastico delle figlie di cui viene a conoscenza, fino al raggiungimento della loro maggiore età;
15.i genitori prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o del documento di identità valido per l'espatrio loro e di quello delle figlie, rendendosi disponibili a sottoscrivere i relativi moduli”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BORGO LI in data 21/05/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al 1 parte, serie, anno) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla
4 legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO LI () di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 6.02.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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