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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/08/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1575/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Pietro Rosso, elettivamente domiciliata in Catania - Via Duca degli Abruzzi n. 71; Attrice
Contro
( ), nata a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Catania, Via Nicola Fabrizi 21, presso lo studio dell'avv. Salvino Scalia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
--------
Conclusioni
All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
pagina 1 di 9 --------------------
Svolgimento del processo
Con l'atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Catania, , avvocato, e ne ha chiesto la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale. Ha addotto, a fondamento della domanda: a) di avere officiato l'avv.to Bellomo del ricorso ex art. 3 legge
Pinto, all'uopo denunciando la violazione del termine di ragionevole durata del procedimento giudiziario originariamente promosso innanzi alla Pretura del Lavoro e di poi proseguito innanzi al Tar Catania ed al Consiglio di Giustizia Amministrativa;
b) che il ricorso era stato depositato presso la Corte di appello di Roma;
c) di avere all'uopo vocato in giudizio la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) che, con il decreto del 3/20 giugno 2013, la adita
Corte di appello aveva dichiarato la propria incompetenza, specificatamente indicando la competenza della Corte di appello di Messina;
e) che, a seguito della riassunzione del giudizio ad opera della avv.to , frattanto officiata del mandato professionale, erano CP_1 stati vocati in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il;
f) Controparte_2 che, nelle more del giudizio, nella riconsiderazione della legittimazione passiva, il ricorso era stato pure notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
g) che, con il decreto del 3 aprile/31 luglio 2015, l'adita Corte di appello di Messina aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'erronea originaria individuazione dei legittimi contraddittori in capo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al , sì come ritenuta insanabile Controparte_2 con la rinnovazione della citazione e con la spontanea costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
h) che l'avv.to aveva comunicato l'esito della statuita CP_1 inammissibilità soltanto nel mese di dicembre 2015, allorquando erano trascorsi 5 mesi dalla pronuncia;
i) che, così facendo, aveva impedito la tempestiva Controparte_1 proposizione del ricorso in opposizione, il cui accoglimento ben era prevedibile alla stregua del costante orientamento della Corte di cassazione;
l) che, invero, la pronuncia della Corte di appello di Messina era errata perché violativa della regola di diritto per la quale, in forza dell'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio, l'errore d'identificazione che riguarda distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato produce effetti limitatamente al profilo della rimessione in termini, con esclusione pagina 2 di 9 di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita tardivamente , Controparte_1 che ha chiesto il rigetto della domanda, all'uopo assumendo la mancata dimostrazione tanto del dedotto inadempimento quanto del pregiudizio asseritamente occorso. Ha chiesto, in ogni caso, autorizzarsi la chiamata in giudizio di , società assicuratrice presso Controparte_3 cui aveva stipulato la polizza di responsabilità civile, al fine di essere garantita di quanto sarebbe stata costretta a pagare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata posta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
-----------
Motivi della decisione
In via pregiudiziale osserva il Tribunale di non avere dato corso, in ragione della tardiva costituzione in giudizio, alla chiamata in giudizio di - società assicuratrice Controparte_3 presso cui assume di avere stipulato la polizza di responsabilità civile. Controparte_1
Venendo al merito della controversia, non si può prescindere da una ricognizione generale sui principi che la giurisprudenza di legittimità ha, negli ultimi anni, elaborato relativamente alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato.
In primo luogo, dunque, occorre considerare che l'obbligazione del professionista (e ciò vale sia per l'avvocato che per le altre categorie professionali che svolgono attività intellettuale finalizzata alla tutela di un diritto del cliente), si caratterizza per un diligenza qualificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 1776 c.c., tale per cui non è sufficiente, per esimere il professionista da responsabilità, l'adozione di una diligenza media (quella del
"buon padre di famiglia"), ma è richiesto uno standard più elevato, conforme alla natura qualificata della professione svolta.
pagina 3 di 9 Sotto altro profilo, è pacifico che il professionista risponde anche per colpa lieve, salvo che non dimostri che la prestazione richiesta involgesse la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficolta, ai sensi dell'art. 2236 c.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza si è poi attestata nei seguenti termini: come nel più generale ambito della responsabilità contrattuale, il cliente deve provare non soltanto il titolo in forza del quale invoca la responsabilità, ma anche la sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale ed il nesso di causa tra inadempimento del professionista ed il danno allegato;
a sua volta il professionista deve provare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione contratta nel momento in cui ha ottenuto il mandato professionale, ovvero l'esistenza di fatti a sè non imputabili che ne hanno impedito l'adempimento, così giustificando l'inadempimento.
Nel caso di specie, non è in contestazione alcuna delle circostanze addotte da
[...]
a fondamento della domanda, peraltro riscontrate dalla documentazione Parte_1 in atti;
nell'ordine:
a) che ha officiato l'avv.to Bellomo del ricorso ex art. 3 legge Pinto, all'uopo denunciando la violazione del termine di ragionevole durata del procedimento giudiziario originariamente promosso innanzi alla e di poi proseguito innanzi al Tar Catania ed al Controparte_4
Consiglio di Giustizia Amministrativa;
b) che, nell'incoato procedimento presso la Corte di appello di Roma, ha vocato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) che con il decreto del 3/20 giugno 2013 la adita Corte di appello ha dichiarato la propria incompetenza, specificatamente indicando la competenza della Corte di appello di
Messina;
d) che, a tal punto, ha officiato della riassunzione del giudizio l'avv.to che ha CP_1 vocato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il;
Controparte_2
e) che in seno all'incardinato giudizio riassunto, resasi frattanto conto che la legittimazione passiva spettava al Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'avv.to ha CP_1 chiesto ed ottenuto termine per la chiamata in giudizio, in esito alla quale il detto CP_2 erasi costituito in giudizio;
pagina 4 di 9 f) che, pur tuttavia, con il decreto del 3 aprile/31 luglio 2015, l'adita Corte di appello di
Messina ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'erronea originaria individuazione dei legittimi contraddittori, sì come ritenuta insanabile con la rinnovazione della citazione ed anche con la spontanea costituzione in giudizio;
g) che l'avv.to ha comunicato l'estio della statuita inammissibilità soltanto nel CP_1 mese di dicembre 2015, allorquando erano trascorsi 5 mesi dalla pronuncia.
L'avv.to , di suo, non ha dato prova, pur avendo l'onere di dimostrare il diligente CP_1 adempimento della prestazione, di qualsivoglia iniziativa diretta ad assicurare la tutela giurisdizionale del diritto e neppure della necessaria tempestiva informazione circa l'occorso processuale e le conseguenze rivenienti sul piano sostanziale del rapporto.
Non possono esservi dubbi, a tal punto, sul fatto che, a termini dell'art. 5 ter L. 24 marzo
201 n. 89, per vero prescrivente che “contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione”, ha di Controparte_1 fatto impedito la tempestiva proposizione del ricorso in opposizione, sì da determinare la decadenza dal relativo diritto impugnatorio.
Ciò posto in punto di fatto, ritiene il Tribunale che, se un professionista viene incaricato di dare avvio ad una causa civile e non lo fa, o non lo fa utilmente, mancando di informare e facendo oltretutto decorrere i termini prescrizionali per la tutela del diritto a cui l'azione era strumentale, egli va ritenuto responsabile nei confronti del cliente, tanto più in mancanza di adeguata prova di una causa a sè non imputabile che renda giustificato il proprio inadempimento.
Senonchè, da siffatta conclusione non consegue ex se il riconoscimento del diritto al risarcimento danno, che costituisce aspetto diverso e logicamente successivo all'accertamento della responsabilità.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale – nel che consiste la responsabilità dell'avvocato - presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, implica una valutazione pagina 5 di 9 prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (da ultimo, Cass. 2018 n. 23740 e Cass.
2020 n. 1169; vedi anche Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; cfr. anche Cass. 9 giugno 2004 n.
10966 - Cass. 19 novembre 2004 n. 21894 - Cass. 18 aprile 2005 n. 7997).
Il principio è stato da ultimo affermato da Cass. 2021 n. 23434: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Ebbene, quanto al caso a mano, gli elementi di giudizio ben permettono di riscontrare siffatto necessario giudizio prognostico positivo, sufficiente essendo rilevare che il principio di diritto sotteso alla statuizione di inammissibilità della domanda – segnatamente l'erronea originaria individuazione del legittimo contraddittore, sì come ritenuta insanabile con la rinnovazione della citazione e con la spontanea costituzione in giudizio – costituiva all'epoca di adozione del provvedimento un orientamento superato dalla giurisprudenza di legittimità che, già con Cass. SU 2012 n. 8516, aveva statuito che, in tema di equa riparazione per durata non ragionevole del procedimento, l'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260 era applicabile anche quando l'errore d'identificazione afferiva distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, di talchè, in forza dell'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività avrebbesi dovuto circoscrivere al solo profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.
Si tratta di un principio di diritto di poi definitivamente consolidatosi se è vero che ancora con la sentenza n. 358 del 2015 e, di poi, con quella n. 4690 del 2018 la Corte di legittimità ha statuito che <ove l'atto introduttivo del giudizio per l'equa riparazione sia notificato per
pagina 6 di 9 errore, come nella specie, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anzichè al
[...]
, che sia parte effettiva della causa da riassumere, trova comunque Controparte_2 applicazione la L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, invero operante anche quando l'errore
d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, seppure, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua applicabilità rimane circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio>>.
Per tornare al caso a mano, il vero è dunque che l'erronea individuazione in sede di riassunzione dell'amministrazione statale legittimata a resistere ha determinato, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Messina, non già la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, perciò sanabile, della L. n. 260 del 1958, n.
260, ex art. 4, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti del soggetto indicato dal giudice (cfr. Cass. n. 5314 del 2018), oppure mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora per la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione (si veda anche Cass. n. 15691 del 2013).
La Corte di appello di Messina, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, non si è attenuta così al principio sopra enunciato ed è ben verosimile che, ove fosse stato inoltrato tempestivo ricorso in opposizione, la decisione sarebbe stata cassata e, con esso, avrebbesi dovuto riconoscere la fondatezza della spiegata domanda di equa riparazione.
A tal punto, si tratta di determinare la misura dell'indennizzo che Parte_1
ha perduto per fatto ascrivibile alla responsabilità della professionista officiata
[...] dell'incarico.
A tal riguardo osserva il Tribunale che nella fattispecie dedotta in giudizio, la causa presupposta ha avuto la seguente durata:
• primo grado del giudizio: 10 anni e 5 mesi, così costituiti pretura lavoro: novembre 1987 – giugno 1988 = 7 mesi
TAR Catania: dicembre 1991 – ottobre 2001 = 9 anni e 10 mesi,
pagina 7 di 9 • secondo grado del giudizio (CGA): marzo 2002 – marzo 2009 = 7 anni.
Nel complesso, sono 17 anni e 5 mesi, laddove la durata complessiva di entrambi i gradi di giudizio avrebbe potuto ritenersi ragionevole ed accettabile se solo fosse stata mantenuta nei limiti temporali dei prevedibili cinque anni, (come stabilito dall'art. 2 comma 2 bis della legge n.8972001 come successivamente modificata) con la conseguenza che detratto tale periodo di anni 5 dalla durata effettivamente occorsa, residua un'eccedenza ingiustificata pari ad anni 12 e 5 mesi.
Pur tenendo conto della natura lavoristica degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa, anche in considerazione delle condizioni personali delle parti, inducono a stimare equo un indennizzo ex art. 2056 c.c., di €.800,00 pro anno, esclusa la frazione di anno inferiore a mesi sei.
Al riguardo va rigettata la pretesa della parte istante per la quale l'inclusione delle cause di lavoro e previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la liquidazione dell'indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000 euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, implichi la necessaria considerazione di siffatte controversie in termini di particolare rilevanza con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo.
Al contempo deve ritenersi infondata la contraria eccezione formulata dalla difesa di parte convenuta che vorrebbe il rigetto della domanda sul rilievo, in effetti corretto, che non sarebbe stata giammai spiegata l'istanza di prelievo nel giudizio presupposto: in realtà, in relazione all'irragionevole durata dei processi amministrativi già pendenti alla data del 16 settembre
2010 (nel che si connota il giudizio in esame) e non soggetti all'art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nella formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell'istanza di prelievo non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
Ebbene, siffatta circostanza, in uno alla decisiva considerazione che la parte ricorrente è stata soccombente in entrambi i gradi di giudizio, comporta la decurtazione dell'indicato pagina 8 di 9 indennizzo nella misura di 1/3 ex art.2 bis comma 1 ter, sicchè l'importo complessivo da riconoscersi a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, sarebbe ammontato ad €.
6.400,00 (€. 800,00 x 12 = €. 9.600,00 - 1/3).
Tale ultimo è dunque l'importo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno rivalutata con gli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio
2018 sino all'effettivo soddisfo, al cui pagamento va condannata . Controparte_1
Le spese processuali sono a carico della parte convenuta: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa €. 5.200,00/€. 26.000,00 - compensi minimi, attesa la assimilazione del valore ai minimi dello scaglione di riferimento - fasi processuali: introduttiva, studio, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1575/2024 RG, così statuisce: condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 6.400,00 con la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno rivalutata con gli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2018 sino all'effettivo soddisfo.
Condanna alla refusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in €. 1.700,00 oltre l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 147/2022, CU, iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catania, il 22 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1575/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Pietro Rosso, elettivamente domiciliata in Catania - Via Duca degli Abruzzi n. 71; Attrice
Contro
( ), nata a [...] l'[...], elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Catania, Via Nicola Fabrizi 21, presso lo studio dell'avv. Salvino Scalia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
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Conclusioni
All'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
pagina 1 di 9 --------------------
Svolgimento del processo
Con l'atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio, avanti al Tribunale di Catania, , avvocato, e ne ha chiesto la Controparte_1 condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale. Ha addotto, a fondamento della domanda: a) di avere officiato l'avv.to Bellomo del ricorso ex art. 3 legge
Pinto, all'uopo denunciando la violazione del termine di ragionevole durata del procedimento giudiziario originariamente promosso innanzi alla Pretura del Lavoro e di poi proseguito innanzi al Tar Catania ed al Consiglio di Giustizia Amministrativa;
b) che il ricorso era stato depositato presso la Corte di appello di Roma;
c) di avere all'uopo vocato in giudizio la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) che, con il decreto del 3/20 giugno 2013, la adita
Corte di appello aveva dichiarato la propria incompetenza, specificatamente indicando la competenza della Corte di appello di Messina;
e) che, a seguito della riassunzione del giudizio ad opera della avv.to , frattanto officiata del mandato professionale, erano CP_1 stati vocati in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il;
f) Controparte_2 che, nelle more del giudizio, nella riconsiderazione della legittimazione passiva, il ricorso era stato pure notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
g) che, con il decreto del 3 aprile/31 luglio 2015, l'adita Corte di appello di Messina aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'erronea originaria individuazione dei legittimi contraddittori in capo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al , sì come ritenuta insanabile Controparte_2 con la rinnovazione della citazione e con la spontanea costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
h) che l'avv.to aveva comunicato l'esito della statuita CP_1 inammissibilità soltanto nel mese di dicembre 2015, allorquando erano trascorsi 5 mesi dalla pronuncia;
i) che, così facendo, aveva impedito la tempestiva Controparte_1 proposizione del ricorso in opposizione, il cui accoglimento ben era prevedibile alla stregua del costante orientamento della Corte di cassazione;
l) che, invero, la pronuncia della Corte di appello di Messina era errata perché violativa della regola di diritto per la quale, in forza dell'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio, l'errore d'identificazione che riguarda distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato produce effetti limitatamente al profilo della rimessione in termini, con esclusione pagina 2 di 9 di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita tardivamente , Controparte_1 che ha chiesto il rigetto della domanda, all'uopo assumendo la mancata dimostrazione tanto del dedotto inadempimento quanto del pregiudizio asseritamente occorso. Ha chiesto, in ogni caso, autorizzarsi la chiamata in giudizio di , società assicuratrice presso Controparte_3 cui aveva stipulato la polizza di responsabilità civile, al fine di essere garantita di quanto sarebbe stata costretta a pagare, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata posta in decisione all'udienza del 25 giugno 2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281 quinquies cpc.
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Motivi della decisione
In via pregiudiziale osserva il Tribunale di non avere dato corso, in ragione della tardiva costituzione in giudizio, alla chiamata in giudizio di - società assicuratrice Controparte_3 presso cui assume di avere stipulato la polizza di responsabilità civile. Controparte_1
Venendo al merito della controversia, non si può prescindere da una ricognizione generale sui principi che la giurisprudenza di legittimità ha, negli ultimi anni, elaborato relativamente alla materia della responsabilità professionale dell'avvocato.
In primo luogo, dunque, occorre considerare che l'obbligazione del professionista (e ciò vale sia per l'avvocato che per le altre categorie professionali che svolgono attività intellettuale finalizzata alla tutela di un diritto del cliente), si caratterizza per un diligenza qualificata, ai sensi del secondo comma dell'art. 1776 c.c., tale per cui non è sufficiente, per esimere il professionista da responsabilità, l'adozione di una diligenza media (quella del
"buon padre di famiglia"), ma è richiesto uno standard più elevato, conforme alla natura qualificata della professione svolta.
pagina 3 di 9 Sotto altro profilo, è pacifico che il professionista risponde anche per colpa lieve, salvo che non dimostri che la prestazione richiesta involgesse la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficolta, ai sensi dell'art. 2236 c.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, la giurisprudenza si è poi attestata nei seguenti termini: come nel più generale ambito della responsabilità contrattuale, il cliente deve provare non soltanto il titolo in forza del quale invoca la responsabilità, ma anche la sussistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale ed il nesso di causa tra inadempimento del professionista ed il danno allegato;
a sua volta il professionista deve provare di avere correttamente adempiuto all'obbligazione contratta nel momento in cui ha ottenuto il mandato professionale, ovvero l'esistenza di fatti a sè non imputabili che ne hanno impedito l'adempimento, così giustificando l'inadempimento.
Nel caso di specie, non è in contestazione alcuna delle circostanze addotte da
[...]
a fondamento della domanda, peraltro riscontrate dalla documentazione Parte_1 in atti;
nell'ordine:
a) che ha officiato l'avv.to Bellomo del ricorso ex art. 3 legge Pinto, all'uopo denunciando la violazione del termine di ragionevole durata del procedimento giudiziario originariamente promosso innanzi alla e di poi proseguito innanzi al Tar Catania ed al Controparte_4
Consiglio di Giustizia Amministrativa;
b) che, nell'incoato procedimento presso la Corte di appello di Roma, ha vocato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) che con il decreto del 3/20 giugno 2013 la adita Corte di appello ha dichiarato la propria incompetenza, specificatamente indicando la competenza della Corte di appello di
Messina;
d) che, a tal punto, ha officiato della riassunzione del giudizio l'avv.to che ha CP_1 vocato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il;
Controparte_2
e) che in seno all'incardinato giudizio riassunto, resasi frattanto conto che la legittimazione passiva spettava al Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'avv.to ha CP_1 chiesto ed ottenuto termine per la chiamata in giudizio, in esito alla quale il detto CP_2 erasi costituito in giudizio;
pagina 4 di 9 f) che, pur tuttavia, con il decreto del 3 aprile/31 luglio 2015, l'adita Corte di appello di
Messina ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'erronea originaria individuazione dei legittimi contraddittori, sì come ritenuta insanabile con la rinnovazione della citazione ed anche con la spontanea costituzione in giudizio;
g) che l'avv.to ha comunicato l'estio della statuita inammissibilità soltanto nel CP_1 mese di dicembre 2015, allorquando erano trascorsi 5 mesi dalla pronuncia.
L'avv.to , di suo, non ha dato prova, pur avendo l'onere di dimostrare il diligente CP_1 adempimento della prestazione, di qualsivoglia iniziativa diretta ad assicurare la tutela giurisdizionale del diritto e neppure della necessaria tempestiva informazione circa l'occorso processuale e le conseguenze rivenienti sul piano sostanziale del rapporto.
Non possono esservi dubbi, a tal punto, sul fatto che, a termini dell'art. 5 ter L. 24 marzo
201 n. 89, per vero prescrivente che “contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione”, ha di Controparte_1 fatto impedito la tempestiva proposizione del ricorso in opposizione, sì da determinare la decadenza dal relativo diritto impugnatorio.
Ciò posto in punto di fatto, ritiene il Tribunale che, se un professionista viene incaricato di dare avvio ad una causa civile e non lo fa, o non lo fa utilmente, mancando di informare e facendo oltretutto decorrere i termini prescrizionali per la tutela del diritto a cui l'azione era strumentale, egli va ritenuto responsabile nei confronti del cliente, tanto più in mancanza di adeguata prova di una causa a sè non imputabile che renda giustificato il proprio inadempimento.
Senonchè, da siffatta conclusione non consegue ex se il riconoscimento del diritto al risarcimento danno, che costituisce aspetto diverso e logicamente successivo all'accertamento della responsabilità.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, invero, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale – nel che consiste la responsabilità dell'avvocato - presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, implica una valutazione pagina 5 di 9 prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (da ultimo, Cass. 2018 n. 23740 e Cass.
2020 n. 1169; vedi anche Cass. 26 aprile 2010 n. 9917; cfr. anche Cass. 9 giugno 2004 n.
10966 - Cass. 19 novembre 2004 n. 21894 - Cass. 18 aprile 2005 n. 7997).
Il principio è stato da ultimo affermato da Cass. 2021 n. 23434: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile" da applicarsi non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”.
Ebbene, quanto al caso a mano, gli elementi di giudizio ben permettono di riscontrare siffatto necessario giudizio prognostico positivo, sufficiente essendo rilevare che il principio di diritto sotteso alla statuizione di inammissibilità della domanda – segnatamente l'erronea originaria individuazione del legittimo contraddittore, sì come ritenuta insanabile con la rinnovazione della citazione e con la spontanea costituzione in giudizio – costituiva all'epoca di adozione del provvedimento un orientamento superato dalla giurisprudenza di legittimità che, già con Cass. SU 2012 n. 8516, aveva statuito che, in tema di equa riparazione per durata non ragionevole del procedimento, l'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260 era applicabile anche quando l'errore d'identificazione afferiva distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, di talchè, in forza dell'ineludibile principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività avrebbesi dovuto circoscrivere al solo profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.
Si tratta di un principio di diritto di poi definitivamente consolidatosi se è vero che ancora con la sentenza n. 358 del 2015 e, di poi, con quella n. 4690 del 2018 la Corte di legittimità ha statuito che <ove l'atto introduttivo del giudizio per l'equa riparazione sia notificato per
pagina 6 di 9 errore, come nella specie, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, anzichè al
[...]
, che sia parte effettiva della causa da riassumere, trova comunque Controparte_2 applicazione la L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, invero operante anche quando l'errore
d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, seppure, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua applicabilità rimane circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio>>.
Per tornare al caso a mano, il vero è dunque che l'erronea individuazione in sede di riassunzione dell'amministrazione statale legittimata a resistere ha determinato, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Messina, non già la mancata instaurazione del rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, perciò sanabile, della L. n. 260 del 1958, n.
260, ex art. 4, attraverso la rinnovazione dell'atto nei confronti del soggetto indicato dal giudice (cfr. Cass. n. 5314 del 2018), oppure mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora per la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione (si veda anche Cass. n. 15691 del 2013).
La Corte di appello di Messina, dichiarando l'inammissibilità del ricorso, non si è attenuta così al principio sopra enunciato ed è ben verosimile che, ove fosse stato inoltrato tempestivo ricorso in opposizione, la decisione sarebbe stata cassata e, con esso, avrebbesi dovuto riconoscere la fondatezza della spiegata domanda di equa riparazione.
A tal punto, si tratta di determinare la misura dell'indennizzo che Parte_1
ha perduto per fatto ascrivibile alla responsabilità della professionista officiata
[...] dell'incarico.
A tal riguardo osserva il Tribunale che nella fattispecie dedotta in giudizio, la causa presupposta ha avuto la seguente durata:
• primo grado del giudizio: 10 anni e 5 mesi, così costituiti pretura lavoro: novembre 1987 – giugno 1988 = 7 mesi
TAR Catania: dicembre 1991 – ottobre 2001 = 9 anni e 10 mesi,
pagina 7 di 9 • secondo grado del giudizio (CGA): marzo 2002 – marzo 2009 = 7 anni.
Nel complesso, sono 17 anni e 5 mesi, laddove la durata complessiva di entrambi i gradi di giudizio avrebbe potuto ritenersi ragionevole ed accettabile se solo fosse stata mantenuta nei limiti temporali dei prevedibili cinque anni, (come stabilito dall'art. 2 comma 2 bis della legge n.8972001 come successivamente modificata) con la conseguenza che detratto tale periodo di anni 5 dalla durata effettivamente occorsa, residua un'eccedenza ingiustificata pari ad anni 12 e 5 mesi.
Pur tenendo conto della natura lavoristica degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa, anche in considerazione delle condizioni personali delle parti, inducono a stimare equo un indennizzo ex art. 2056 c.c., di €.800,00 pro anno, esclusa la frazione di anno inferiore a mesi sei.
Al riguardo va rigettata la pretesa della parte istante per la quale l'inclusione delle cause di lavoro e previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la liquidazione dell'indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000 euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, implichi la necessaria considerazione di siffatte controversie in termini di particolare rilevanza con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo.
Al contempo deve ritenersi infondata la contraria eccezione formulata dalla difesa di parte convenuta che vorrebbe il rigetto della domanda sul rilievo, in effetti corretto, che non sarebbe stata giammai spiegata l'istanza di prelievo nel giudizio presupposto: in realtà, in relazione all'irragionevole durata dei processi amministrativi già pendenti alla data del 16 settembre
2010 (nel che si connota il giudizio in esame) e non soggetti all'art. 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nella formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, a seguito della sentenza n. 34 del 2019 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come novellato dal d. lgs. n. 104 del 2010, la presentazione dell'istanza di prelievo non rappresenta più una condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione, ma può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza o di non serietà dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, potendo assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
Ebbene, siffatta circostanza, in uno alla decisiva considerazione che la parte ricorrente è stata soccombente in entrambi i gradi di giudizio, comporta la decurtazione dell'indicato pagina 8 di 9 indennizzo nella misura di 1/3 ex art.2 bis comma 1 ter, sicchè l'importo complessivo da riconoscersi a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, sarebbe ammontato ad €.
6.400,00 (€. 800,00 x 12 = €. 9.600,00 - 1/3).
Tale ultimo è dunque l'importo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno rivalutata con gli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio
2018 sino all'effettivo soddisfo, al cui pagamento va condannata . Controparte_1
Le spese processuali sono a carico della parte convenuta: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa €. 5.200,00/€. 26.000,00 - compensi minimi, attesa la assimilazione del valore ai minimi dello scaglione di riferimento - fasi processuali: introduttiva, studio, decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1575/2024 RG, così statuisce: condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di €. 6.400,00 con la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale sulla somma di anno rivalutata con gli indici ISTAT a far data dal mese di febbraio 2018 sino all'effettivo soddisfo.
Condanna alla refusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in €. 1.700,00 oltre l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 147/2022, CU, iva, cpa e spese generali. Sono distratte in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Catania, il 22 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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