Art. 5.
Le regioni determinano altresi':
1) le modalita' per il riconoscimento delle unioni regionali che siano costituite, preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla regione con l'osservanza di quanto previsto dalle successive lettere a) e b). Gli statuti delle unioni devono prevedere:
a) Il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;
b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati;
2) le modalita' per la revoca del riconoscimento quando l'unione abbia compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;
3) le modalita' per la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.
Le regioni determinano altresi':
1) le modalita' per il riconoscimento delle unioni regionali che siano costituite, preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni di produttori riconosciute dalla regione con l'osservanza di quanto previsto dalle successive lettere a) e b). Gli statuti delle unioni devono prevedere:
a) Il diritto di adesione delle associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;
b) che a ciascuna associazione spetti un numero di voti proporzionale al numero degli associati;
2) le modalita' per la revoca del riconoscimento quando l'unione abbia compiuto gravi e ripetute infrazioni alle norme comunitarie e nazionali;
3) le modalita' per la partecipazione delle unioni alla programmazione agricola regionale.