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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/08/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4643/2024 promossa da: con sede legale a Seriate - BG (C.F./P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NETTI ANDREA e dell'avv. PRENNA CLAUDIA, con elezione di domicilio in via Carducci 63 MACERATA, nello studio dell'avv. NETTI ANDREA e dell'avv. PRENNA CLAUDIA;
ATTORE – OPPONENTE contro
E_
(C.F./P. IVA ) e
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. /P. IVA , in persona dei Controparte_2 P.IVA_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, con elezione di domicilio in VIA S.
CATERINA 6 25100 BRESCIA, nello studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
DISTRETTUALE DI BRESCIA;
CONVENUTI – OPPOSTI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “- in via preliminare principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della cartella n. 019 2024 00120431 74 000 del ruolo n. 2024/000422 perché carente degli elementi formali essenziali ai sensi dell'art. 6, D.M. n. 321/1999, e comunque perché nulle le notifiche degli atti prodromici;
- sempre in via preliminare principale, accertata l'inesistenza di titolo idoneo all'avviata azione esecutiva contro e accertata CP_3
l'illegittimità del procedimento attuato dall' per la riscossione del E_
credito contrattuale mediante ruolo trasmesso all'Agenzia delle Entrate, Ufficio riscossione, della prov. di Bergamo, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità
e/o l'inefficacia nei confronti di della cartella di pagamento n. 019 2024 CP_3
00120431 74 000 del ruolo n. 2024/000422, contenente l'intimazione al pagamento della somma di euro 112.381,52, notificata a mezzo PEC in data 23/07/2024 dall'
[...]
prov. di ad e, per quanto occorra, le Controparte_4 CP_2 CP_3
prodromiche intimazioni di pagamento e iscrizioni a ruolo;
- nel merito in via principale, accertato, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la pretesa di pagamento pari ad €
103.863,48 avanzata dall' nei confronti di tramite ruolo è E_ CP_3
illegittima e infondata, per l'effetto, previa dichiarazione di nullità e/o di annullamento e/o di invalidità e/o di inefficacia nei confronti di della cartella di pagamento n. 019 CP_3
2024 00120431 74 000 del ruolo n. 2024/000422, dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice per l'indennità di occupazione per l'immobile demaniale “RMB0215 e RM0732 -
Poligono della Farnesina e Scuola di educazione fisica”; - nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse di accogliere la domanda principale, previa dichiarazione di nullità e/o di annullamento e/o di invalidità e/o di inefficacia nei confronti di della cartella di pagamento n. 019 2024 00120431 74 000 del ruolo CP_3
n. 2024/000422, accertato per i motivi di cui in narrativa lo squilibrio contrattuale venutosi a creare in seguito alle misure emergenziali di contenimento della diffusione del COVID-19;
pagina 2 di 13 rideterminare l'importo richiesto dall' a titolo di canone per il contratto E_
di concessione presso le sedi del ai sensi ai sensi dell'art. 28 bis. L. 77/2020, dell'art. Pt_2
165 D.Lgs 50/16 e degli artt. 1175, 1375, 1464, 1467 e 2932 c.c., salvo altri, a quell'importo effettivamente dovuto come verrà dimostrato in corso di causa ovvero determinato dal
Giudice anche secondo equità; - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere tutte le eccezioni di nullità e/o annullamento e/o di invalidità e/o di inefficacia come in narrativa, dichiarare la cartella di pagamento n. 019 2024 00120431 74
000 del ruolo n. 2024/000422 parzialmente nulla e per l'effetto ridurre la pretesa creditoria ad € 10.388,28. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.”.
Per parte convenuta-opposta: “In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda;
Nel merito, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto. Con condanna della parte opponente alla refusione delle spese di lite.”.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato il 01/08/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio E_
e
[...] Controparte_5
per la declaratoria ai sensi dell'art. 615 c.p.c. della nullità della
[...]
cartella di pagamento n. 019 2024 00120431 74 000 del ruolo n. 2024/000422. Detta cartella di pagamento gli è stata notificata a mezzo PEC in data 23/07/2024 (doc. n. 1 fascicolo opponente) dall' Controparte_6
per il recupero della somma di cui € 112.381,52 a favore dell'
[...] E_
filiale direzione Roma Capitale per “proventi dei beni del demanio 2024”. I motivi di contestazione riguardano: 1) la nullità della cartella per carenza degli elementi essenziali costituiti dalla indicazione dettagliata degli importi dovuti;
2) il difetto di notifica di atti che precedono la cartella esattoriale;
3) inesistenza del titolo esecutivo precedente la cartella pagina 3 di 13 esattoriale;
4) la contestazione dell'importo richiesto, essendo invece dovuta una riduzione del canone di concessione di spazio pubblico all'interno del Ministero degli Esteri –
Farnesina a Roma per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici;
5) per squilibrio contrattuale.
I convenuti opposti E_
e
[...] Controparte_5
si sono tempestivamente costituiti in data 21/11/2024 (settanta giorni prima
[...]
della prima udienza fissata per il 30/01/2025), producendo tutta la documentazione a supporto della sua pretesa creditoria, contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto delle sue domande.
Con ordinanza del 19/09/2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della carella esattoriale.
Con ordinanza del 14/03/2025, all'esito della prima udienza di trattazione, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria. Perciò la causa è stata rinviata per discussione al 28/07/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 31/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
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1 – Nel merito della causa possono essere integralmente richiamate le argomentazioni già svolte nella ordinanza del 19/09/2024 di rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della cartella esattoriale. Dette argomentazioni si riportano di seguito per esteso per far parte integrante della sentenza:
“- risulta in atti che il creditore abbia inoltrato al debitore numerose E_
richieste di pagamento del canone di concessione che sono rimaste inevase (doc. da n. 11 a
n. 28 fascicolo convenuto);
- a dette richieste di pagamento è conseguita la iscrizione a ruolo delle somme dovute;
- i provvedimenti di intimazione e richiesta di pagamento, notificati al debitore, non sono
pagina 4 di 13 stati mai autonomamente e formalmente impugnati in sede giudiziaria dallo stesso;
- cosicché sono infondate le doglianze inerenti alla carenza di indicazione dettagliata degli importi e quella di difetto di notifica di atti precedenti la cartella esattoriale;
- la procedura di riscossione attuata dall' è conforme al disposto Controparte_5
normativo di cui all'art. 1 comma 274 della Legge n. 311 del 30/12/2004, secondo il quale:
'relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento E_
delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali…';
- infatti, il contratto di concessione stipulato fra le parti ha chiaramente ad oggetto la concessione di spazio presso il compendio demaniale sede del Ministero degli affari Esteri, come risulta dall'artt. 1 del contratto (doc. n. 2 fascicolo attore) e dalla denominazione stessa del contratto 'Atto di concessione per aree demaniali utilizzate con n. 30 distributori automatici…', cosicché non può porsi in dubbio che a detto contratto sia applicabile l'art. 1 comma 274 della Legge n. 311 del 30/12/2004, sopra citato;
”.
2 – Più nel dettaglio, con riferimento al primo motivo di opposizione, inerente alla carenza degli elementi essenziali della cartella esattoriale n. 019 2024 00120431 74 000 (doc. n. 1 fascicolo attore), esso è infondato, in quanto l' ha provveduto con E_
apposita comunicazione ad informare dell'iscrizione a ruolo dei crediti portati Parte_1
a riscossione con la cartella di pagamento opposta. Infatti, dalla comunicazione del
26/02/2024 inviata via PEC ad (pag. 7 atto di citazione – doc. n. 12 fascicolo Parte_1
attore) risulta l'indicazione dettagliata degli importi dovuti e la loro causale riferita ai singoli canoni mensili di concessione scaduti e non pagati. Nella cartella esattoriale n. 019 2024
00120431 74 000 la somma capitale dovuta di € 103.842,48 coincide perfettamente con quella indicata nella comunicazione di iscrizione a ruolo del 26/02/2024, oltre all'avviso circa l'applicazione degli interessi nella misura legale. Inoltre, nella cartella esattoriale (pag. 6 doc.
pagina 5 di 13 n. 1 fascicolo attore) si legge “Per ulteriori informazioni sugli importi dovuti:
PUTPPRI01030061000-2020SRP00085”. Il codice “PUTPPRI01030061000” è il medesimo indicato nella comunicazione di iscrizione a ruolo inviata dall' ad E_ [...]
il 26/02/2024. Parte_1
Ne consegue che era stata messa a conoscenza delle causali, delle scadenze e Parte_1
dei singoli importi delle somme dovute e quindi risulta rispettato l'art. 6 del D.M. del
Ministero delle Finanze del 03/09/1999 n. 321 inerente agli elementi che costituiscono il contenuto minimo della cartella di pagamento.
3 – Quanto alla seconda contestazione inerente al difetto di notifica degli atti precedenti alla cartella esattoriale, si rileva che la cartella di pagamento n. 019 2024 00120431 74 000 del ruolo n. 2024/000422, notificata ad a mezzo PEC in data 23/07/2024 riporta Parte_1
l'indicazione della somma di € 112.381,52 iscritta a ruolo nell'anno 2024 per “proventi beni del demanio anno 2024” dovuti all' . Detta cartella di pagamento era E_
stata preceduta, come sopra scritto, dalla comunicazione di iscrizione a ruolo anno 2024 i quanto dovuto, comunicazione notificata ad il 26/02/2024 (pag. 7 atto di Parte_1
citazione – doc. n. 12 fascicolo attore), in cui erano dettagliatamente descritte tutte le voci di credito e le loro causali.
Inoltre, l , creditrice dei canoni di concessione, ha inviato tutte le E_
richieste mensili di pagamento del canone di concessione (doc. da n. 11 a n. 28 fascicolo convenuto). Le richieste di pagamento sono state regolarmente inviate in date comprese fra il 02/12/2019 ed il 17/12/2020 a GDL S.r.l., contraente del contratto di concessione, e si riferiscono ai canoni di concessione relativi ai mesi di ottobre e dicembre 2019, gennaio, febbraio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 e maggio 2021, tutti con scadenza all'ultimo giorno antecedente il periodo di riferimento. Solo l'ultima richiesta di pagamento del 13/07/2022 è stata inviata ad e si riferisce al canone di maggio 2021 (€ Controparte_3
10.388,28) scaduto il 30/04/2021 (doc n. 11 fascicolo convenuto).
Le richieste di pagamento sono state inviate al contraente GDL S.r.l. nel luogo di elezione di pagina 6 di 13 domicilio (via Rosolino Pilo n. 17 Cisterna Latina) risultante dall'art. 16 del contratto sottoscritto dalle parti (doc. n. 4 fascicolo convenuto).
I canoni di concessione sono poi stati iscritti a ruolo a carico della cessionaria Parte_1
per la complessiva somma di € 103.863,48 nel 2024 (doc. n. 29 fascicolo convenuto) e comunicati ad il 26/02/2024 (pag. 7 atto di citazione – doc. n. 12 fascicolo Parte_1
attore). I canoni iscritti a ruolo si riferiscono ai medesimi mesi di quelli oggetto delle precedenti richieste di pagamento (mesi di ottobre e dicembre 2019, gennaio, febbraio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 e maggio 2021, tutti con scadenza all'ultimo giorno antecedente il periodo di riferimento).
A riguardo, l'attore stesso ha dedotto in fatto (pag. 2 atto di citazione) di aver incorporato per conferimento di ramo d'azienda la società GDL s.r.l. a far data dal 18/04/2019 e di essere pertanto divenuto titolare del contratto di concessione per la somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici presso le sedi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con sede di Roma in Piazzale della Farnesina n. 1 e casale
Villa Madama.
L'Agenzia del Demanio ha avuto notizia del conferimento di ramo di azienda e della conseguente cessione del contratto dalla originaria contraente GDL S.r.l. alla cessionaria solo con comunicazione di datata il 13/01/2021 (doc. n. 6 Parte_1 Parte_1
fascicolo convenuto). Non risulta in atti la data esatta in cui l' abbia E_
ricevuto detta missiva. A riguardo l'art. 1407 c.c. stabilisce che la cessione del contratto ha effetto rispetto al contraente ceduto dal momento in cui le è notificata la cessione o in cui essa l'ha accettata. Con la conseguenza che parte attrice ha omesso di provare la data certa in cui la cessione del contratto di concessione demaniale da GDL S.r.l. ad ha Parte_1
avuto effetto nei confronti dell' . E_
Peraltro, parte convenuta opposta ha dedotto (pag. 2 memoria di replica depositata il
26/06/2025) come sia subentrata a GDL s.r.l. nella concessione degli spazi Parte_1
demaniali soltanto a partire dal giorno 10/02/2021 a seguito del nulla osta rilasciato dal pagina 7 di 13 Ministero degli Affari Esteri con nota 17879 datata 10/02/2021 (doc. n. 7 fascicolo convenuto). E' stato infatti spiegato come la modificazione soggettiva nella concessione pubblica non si verifichi automaticamente per effetto della cessione del ramo d'azienda, con scelta unilaterale subita passivamente dall'Amministrazione concessionaria, ma necessiti di approvazione espressa da parte dell'ente pubblico.
Ne consegue che vanno ritenute legittimamente eseguite tutte le comunicazioni di richiesta di pagamento inviate a GDL s.r.l. In particolare, sono state regolarmente e legittimamente eseguite le prime richieste di pagamento (doc. da n. 12 a n. 19 fascicolo convenuto) notificate in date comprese fra il 02/12/2019 ed il 17/12/2020. Sono state regolarmente eseguite anche le seconde richieste di pagamento, notificate a GDL s.r.l. fra il 27/01/2020 ed il 03/02/2021
(doc. da n. 21 a n. 28 fascicolo convenuto).
Infine, per il canone maggio 2021 la prima richiesta di pagamento è stata inviata ad Parte_1
il 13/07/2022 (doc. n. 11 fascicolo convenuto), mentre la seconda richiesta di pagamento
[...]
è stata inviata ad il 17/03/2023 (doc. n. 20 fascicolo convenuto). Parte_1
Sussiste pertanto il presupposto per l'iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva stabilito dall'art. 1 comma 274 della Legge n. 311 del 30/12/2004, secondo il quale: “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell E_
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali…”.
L'attore opponente non può neppure dolersi del fatto che le somme dovute siano state iscritte a ruolo a suo carico (e non invece a carico del contraente originario GDL S.r.l.), dal momento che è lui stesso a rivendicare di essere il cessionario del contratto di concessione di spazi demaniali per la somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici presso le sedi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con sede di Roma in Piazzale della Farnesina n. 1 e casale Villa Madama fin dal 18/04/2019 (pag. 2
pagina 8 di 13 atto di citazione) e posto che i canoni di concessione di cui viene richiesto il pagamento si riferiscono pacificamente al periodo in cui aveva già incorporato per Parte_1
conferimento di ramo d'azienda la società GDL s.r.l., ovverossia i mesi di ottobre e dicembre
2019, gennaio, febbraio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 e maggio 2021.
Per altro verso va ricordato che in ogni caso, ai sensi dell'art. 2560, 2° comma, c.c. anche il cessionario ( risponde dei debiti relativi all'azienda commerciale ceduta Parte_1
anteriori al trasferimento.
Pertanto, risultano infondate le doglianze dell'attore opponente relative alla mancata notificazione degli atti che precedono la notificazione della cartella esattoriale.
4 – Quanto alla terza contestazione relativa all'assenza di un titolo esecutivo, va innanzitutto effettuata la qualificazione del contratto di concessione del 28/0272017 stipulato fra
[...]
e l'originaria concessionaria GDL s.r.l. (doc. n 2 fascicolo attore). CP_1
Il contratto ha ad oggetto non tanto la concessione di un “servizio” (servizio bar mediante distributori automatici), bensì la concessione di spazi presso il Ministero degli Esteri. Dalla lettura del contratto si evince, infatti, che i distributori automatici non sono di proprietà dell , ma di proprietà del concessionario GDL s.r.l., con la conseguenza E_
che il titolare del servizio di somministrazione di alimenti e bevande non è l'ente pubblico, ma il privato: non si tratta, quindi, di un servizio pubblico, bensì di un servizio privato esercitato in locali demaniali (segnatamente “gli spazi presso il compendio demaniale sede del Ministero degli Affari Esteri…” – art. 2 del contratto).
Pertanto, è infondata la deduzione attorea, secondo la quale il contratto di concessione riguarderebbe un servizio, con la conseguente inapplicabilità dall'art. 1, comma 274, della
Legge n. 311 del 30/12/2004 inerente alla riscossione del canone di concessione mediante ruolo, in quanto nel caso di specie trattasi di concessione di bene e non di servizio.
Infatti, “la normativa contenuta nella legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato;
si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo,
pagina 9 di 13 legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto;
in questi casi, la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti. Si tratta di una disposizione di legge, pacificamente applicabile (a prescindere che la stessa sia stata o meno evocata nel corso del giudizio di primo grado) al caso in esame (…) In proposito, questa Corte ha affermato che «anche volendo ipotizzare, infatti, in astratto, che l'Amministrazione si sia arrogata l'esercizio di un potere che non aveva, cioè quello di liquidare unilateralmente in danno di un privato cittadino una somma che era assolutamente credito non certo, né liquido, né esigibile, resta il fatto decisivo per cui tali eventuali vizi dovevano essere fatti valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo» e che «la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con l'iscrizione a ruolo derivano dal fatto che la richiesta di pagamento non è stata contestata» (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956). (…) Si può, dunque, affermare che la ratio della norma introdotta dal legislatore, con l'art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della Pubblica Amministrazione ed, infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla seconda notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica.” (Cass Civile Sez. 1 Ordinanza n. 13403 del 28/04/2022).
Quanto alla contestazione relativa all'assenza di un titolo esecutivo, si osserva che ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 il concessionario della riscossione può procedere ad espropriazione forzata sulla base del solo ruolo, che costituisce esso stesso titolo esecutivo. Quindi l'iscrizione a ruolo delle somme dovute quale di canone di concessione ha precostituito il titolo esecutivo (esattoriale) necessario e sufficiente all' Controparte_5
per procedere ad esecuzione forzata.
[...]
pagina 10 di 13 Infatti, l'art. 17 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”) ha esteso in via generale a tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici tutte le norme inerenti alla riscossione delle imposte dirette, e quindi anche le norme inerenti all'efficacia esecutiva, che i ruoli esattoriali assumono mediante la sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario dell'ufficio competente, come stabilito dall'art. 12, 4° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602.
In altre partole l'art. 17 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 è la norma generale che attribuisce espressamente efficacia esecutiva a tutti i ruoli esattoriali emessi per riscuotere le entrate dello Stato e degli enti pubblici, così come richiesto in via generale dall'art. 474 n. 1 c.p.c., secondo il quale per procedersi ad espropriazione forzata occorre un titolo esecutivo, che sia costituito da un atto a cui la legge espressamente attribuisce efficacia esecutiva.
Ne consegue che nel caso di specie il titolo esecutivo esiste perché è costituito dal ruolo esattoriale.
5 – Quanto alla quarta e quinta contestazione inerenti alla pretesa di riduzione del canone di concessione per squilibrio contrattuale, va rilevato che si tratta di doglianze inerenti alla rideterminazione delle pattuizioni contrattuali stipulate con l per E_
applicazione della normativa Covid 19 mediane intervento eteronomo del Giudice.
A riguardo si osserva che in generale la cartella di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti all'atto presupposto (in tal senso Cass. Civ. Sez. 6 – 5
Ordinanza n. 25995 del 31/10/2017; Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza n. 4614 del 28/02/2018;
Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024; Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza n. 32062 del 12/12/2024), in quanto nella procedura di riscossione dei crediti erariali a mezzo di ruolo si deve distinguere l'attività di accertamento e di liquidazione del credito, nella quale si concreta la pretesa dell'ente impositore, dall'attività dell'agente della riscossione consistente nella predisposizione del ruolo, che costituisce il titolo esecutivo di pagamento.
Nel caso di specie come sopra ampiamente descritto, è venuto a conoscenza Parte_1
della pretesa creditoria dell ben prima della notificazione della cartella E_
pagina 11 di 13 di pagamento n. 019 2024 00120431 74 000 in data 23/07/2024, avendo ricevuto da parte dall'Ente impositore ) i primi avvisi di pagamento fra il 27/01/2020 ed E_
il 22/07/2022 (doc. da n. 11 a n. 19 fascicolo convenuto), le seconde richieste di pagamento fra il 27/01/2020 ed il 17/03/2023 (doc. da n. 20 a n. 28 fascicolo convenuto) e infine l'avviso di iscrizione a ruolo il 26/02/2024 (doc n. 29 fascicolo convenuto).
Non risulta che alcuno degli atti presupposti sia stato precedentemente impugnato.
La domanda attorea è perciò inammissibile.
Ad abundantiam, nel merito, si osserva che i canoni di concessione oggetto della cartella di pagamento n. 019 2024 00120431 74 000 si riferiscono a periodi diversi da quelli interessati dalle restrizioni della mobilità delle persone con i provvedimenti assunti dal Governo a partire dal DPCM del 8/03/2020 fino al maggio 2020, mentre successivamente a tale periodo le attività degli uffici pubblici sono riprese. Infatti, l'scrizione a ruolo riguarda i canoni di concessione per i mesi di ottobre e dicembre 2019, gennaio, febbraio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 e maggio 2021, come risulta dall'avviso di iscrizione a ruolo del
26/02/2024 (doc n. 29 fascicolo convenuto). Cosicché non è invocabile alcun diritto di riequilibrio contrattuale.
In conclusione, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
6 – Le spese e competenze di causa di parte convenuta ed E_ [...]
seguono la soccombenza di parte attrice opponente Controparte_5 Parte_1
a norma dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in assenza di nota spese, secondo l'attività effettivamente svolta (non vi è stata fase istruttoria), in conformità al D.M. del 10/03/2014 n.
55 (valore causa € 112.381,52 sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez. I del
17/3/2004 n. 5402), secondo i valori medi, in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva ed € 4.253,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 8.433,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
************
pagina 12 di 13
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – rigetta l'opposizione di Parte_1
2 – condanna parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore di parte convenuta opposta ed E_
, in persona del loro legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, delle spese e competenze di causa, liquidate in complessivi € 8.433,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 11/08/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BERGAMO
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 4643/2024 promossa da: con sede legale a Seriate - BG (C.F./P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NETTI ANDREA e dell'avv. PRENNA CLAUDIA, con elezione di domicilio in via Carducci 63 MACERATA, nello studio dell'avv. NETTI ANDREA e dell'avv. PRENNA CLAUDIA;
ATTORE – OPPONENTE contro
E_
(C.F./P. IVA ) e
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. /P. IVA , in persona dei Controparte_2 P.IVA_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, con elezione di domicilio in VIA S.
CATERINA 6 25100 BRESCIA, nello studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO
DISTRETTUALE DI BRESCIA;
CONVENUTI – OPPOSTI
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “- in via preliminare principale, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità e/o l'inefficacia della cartella n. 019 2024 00120431 74 000 del ruolo n. 2024/000422 perché carente degli elementi formali essenziali ai sensi dell'art. 6, D.M. n. 321/1999, e comunque perché nulle le notifiche degli atti prodromici;
- sempre in via preliminare principale, accertata l'inesistenza di titolo idoneo all'avviata azione esecutiva contro e accertata CP_3
l'illegittimità del procedimento attuato dall' per la riscossione del E_
credito contrattuale mediante ruolo trasmesso all'Agenzia delle Entrate, Ufficio riscossione, della prov. di Bergamo, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'invalidità
e/o l'inefficacia nei confronti di della cartella di pagamento n. 019 2024 CP_3
00120431 74 000 del ruolo n. 2024/000422, contenente l'intimazione al pagamento della somma di euro 112.381,52, notificata a mezzo PEC in data 23/07/2024 dall'
[...]
prov. di ad e, per quanto occorra, le Controparte_4 CP_2 CP_3
prodromiche intimazioni di pagamento e iscrizioni a ruolo;
- nel merito in via principale, accertato, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la pretesa di pagamento pari ad €
103.863,48 avanzata dall' nei confronti di tramite ruolo è E_ CP_3
illegittima e infondata, per l'effetto, previa dichiarazione di nullità e/o di annullamento e/o di invalidità e/o di inefficacia nei confronti di della cartella di pagamento n. 019 CP_3
2024 00120431 74 000 del ruolo n. 2024/000422, dichiarare che nulla è dovuto da parte attrice per l'indennità di occupazione per l'immobile demaniale “RMB0215 e RM0732 -
Poligono della Farnesina e Scuola di educazione fisica”; - nel merito, in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non ritenesse di accogliere la domanda principale, previa dichiarazione di nullità e/o di annullamento e/o di invalidità e/o di inefficacia nei confronti di della cartella di pagamento n. 019 2024 00120431 74 000 del ruolo CP_3
n. 2024/000422, accertato per i motivi di cui in narrativa lo squilibrio contrattuale venutosi a creare in seguito alle misure emergenziali di contenimento della diffusione del COVID-19;
pagina 2 di 13 rideterminare l'importo richiesto dall' a titolo di canone per il contratto E_
di concessione presso le sedi del ai sensi ai sensi dell'art. 28 bis. L. 77/2020, dell'art. Pt_2
165 D.Lgs 50/16 e degli artt. 1175, 1375, 1464, 1467 e 2932 c.c., salvo altri, a quell'importo effettivamente dovuto come verrà dimostrato in corso di causa ovvero determinato dal
Giudice anche secondo equità; - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere tutte le eccezioni di nullità e/o annullamento e/o di invalidità e/o di inefficacia come in narrativa, dichiarare la cartella di pagamento n. 019 2024 00120431 74
000 del ruolo n. 2024/000422 parzialmente nulla e per l'effetto ridurre la pretesa creditoria ad € 10.388,28. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge.”.
Per parte convenuta-opposta: “In via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda;
Nel merito, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto. Con condanna della parte opponente alla refusione delle spese di lite.”.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato il 01/08/2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio E_
e
[...] Controparte_5
per la declaratoria ai sensi dell'art. 615 c.p.c. della nullità della
[...]
cartella di pagamento n. 019 2024 00120431 74 000 del ruolo n. 2024/000422. Detta cartella di pagamento gli è stata notificata a mezzo PEC in data 23/07/2024 (doc. n. 1 fascicolo opponente) dall' Controparte_6
per il recupero della somma di cui € 112.381,52 a favore dell'
[...] E_
filiale direzione Roma Capitale per “proventi dei beni del demanio 2024”. I motivi di contestazione riguardano: 1) la nullità della cartella per carenza degli elementi essenziali costituiti dalla indicazione dettagliata degli importi dovuti;
2) il difetto di notifica di atti che precedono la cartella esattoriale;
3) inesistenza del titolo esecutivo precedente la cartella pagina 3 di 13 esattoriale;
4) la contestazione dell'importo richiesto, essendo invece dovuta una riduzione del canone di concessione di spazio pubblico all'interno del Ministero degli Esteri –
Farnesina a Roma per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici;
5) per squilibrio contrattuale.
I convenuti opposti E_
e
[...] Controparte_5
si sono tempestivamente costituiti in data 21/11/2024 (settanta giorni prima
[...]
della prima udienza fissata per il 30/01/2025), producendo tutta la documentazione a supporto della sua pretesa creditoria, contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto delle sue domande.
Con ordinanza del 19/09/2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione della carella esattoriale.
Con ordinanza del 14/03/2025, all'esito della prima udienza di trattazione, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria. Perciò la causa è stata rinviata per discussione al 28/07/2025, udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 31/07/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
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1 – Nel merito della causa possono essere integralmente richiamate le argomentazioni già svolte nella ordinanza del 19/09/2024 di rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della cartella esattoriale. Dette argomentazioni si riportano di seguito per esteso per far parte integrante della sentenza:
“- risulta in atti che il creditore abbia inoltrato al debitore numerose E_
richieste di pagamento del canone di concessione che sono rimaste inevase (doc. da n. 11 a
n. 28 fascicolo convenuto);
- a dette richieste di pagamento è conseguita la iscrizione a ruolo delle somme dovute;
- i provvedimenti di intimazione e richiesta di pagamento, notificati al debitore, non sono
pagina 4 di 13 stati mai autonomamente e formalmente impugnati in sede giudiziaria dallo stesso;
- cosicché sono infondate le doglianze inerenti alla carenza di indicazione dettagliata degli importi e quella di difetto di notifica di atti precedenti la cartella esattoriale;
- la procedura di riscossione attuata dall' è conforme al disposto Controparte_5
normativo di cui all'art. 1 comma 274 della Legge n. 311 del 30/12/2004, secondo il quale:
'relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento E_
delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali…';
- infatti, il contratto di concessione stipulato fra le parti ha chiaramente ad oggetto la concessione di spazio presso il compendio demaniale sede del Ministero degli affari Esteri, come risulta dall'artt. 1 del contratto (doc. n. 2 fascicolo attore) e dalla denominazione stessa del contratto 'Atto di concessione per aree demaniali utilizzate con n. 30 distributori automatici…', cosicché non può porsi in dubbio che a detto contratto sia applicabile l'art. 1 comma 274 della Legge n. 311 del 30/12/2004, sopra citato;
”.
2 – Più nel dettaglio, con riferimento al primo motivo di opposizione, inerente alla carenza degli elementi essenziali della cartella esattoriale n. 019 2024 00120431 74 000 (doc. n. 1 fascicolo attore), esso è infondato, in quanto l' ha provveduto con E_
apposita comunicazione ad informare dell'iscrizione a ruolo dei crediti portati Parte_1
a riscossione con la cartella di pagamento opposta. Infatti, dalla comunicazione del
26/02/2024 inviata via PEC ad (pag. 7 atto di citazione – doc. n. 12 fascicolo Parte_1
attore) risulta l'indicazione dettagliata degli importi dovuti e la loro causale riferita ai singoli canoni mensili di concessione scaduti e non pagati. Nella cartella esattoriale n. 019 2024
00120431 74 000 la somma capitale dovuta di € 103.842,48 coincide perfettamente con quella indicata nella comunicazione di iscrizione a ruolo del 26/02/2024, oltre all'avviso circa l'applicazione degli interessi nella misura legale. Inoltre, nella cartella esattoriale (pag. 6 doc.
pagina 5 di 13 n. 1 fascicolo attore) si legge “Per ulteriori informazioni sugli importi dovuti:
PUTPPRI01030061000-2020SRP00085”. Il codice “PUTPPRI01030061000” è il medesimo indicato nella comunicazione di iscrizione a ruolo inviata dall' ad E_ [...]
il 26/02/2024. Parte_1
Ne consegue che era stata messa a conoscenza delle causali, delle scadenze e Parte_1
dei singoli importi delle somme dovute e quindi risulta rispettato l'art. 6 del D.M. del
Ministero delle Finanze del 03/09/1999 n. 321 inerente agli elementi che costituiscono il contenuto minimo della cartella di pagamento.
3 – Quanto alla seconda contestazione inerente al difetto di notifica degli atti precedenti alla cartella esattoriale, si rileva che la cartella di pagamento n. 019 2024 00120431 74 000 del ruolo n. 2024/000422, notificata ad a mezzo PEC in data 23/07/2024 riporta Parte_1
l'indicazione della somma di € 112.381,52 iscritta a ruolo nell'anno 2024 per “proventi beni del demanio anno 2024” dovuti all' . Detta cartella di pagamento era E_
stata preceduta, come sopra scritto, dalla comunicazione di iscrizione a ruolo anno 2024 i quanto dovuto, comunicazione notificata ad il 26/02/2024 (pag. 7 atto di Parte_1
citazione – doc. n. 12 fascicolo attore), in cui erano dettagliatamente descritte tutte le voci di credito e le loro causali.
Inoltre, l , creditrice dei canoni di concessione, ha inviato tutte le E_
richieste mensili di pagamento del canone di concessione (doc. da n. 11 a n. 28 fascicolo convenuto). Le richieste di pagamento sono state regolarmente inviate in date comprese fra il 02/12/2019 ed il 17/12/2020 a GDL S.r.l., contraente del contratto di concessione, e si riferiscono ai canoni di concessione relativi ai mesi di ottobre e dicembre 2019, gennaio, febbraio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 e maggio 2021, tutti con scadenza all'ultimo giorno antecedente il periodo di riferimento. Solo l'ultima richiesta di pagamento del 13/07/2022 è stata inviata ad e si riferisce al canone di maggio 2021 (€ Controparte_3
10.388,28) scaduto il 30/04/2021 (doc n. 11 fascicolo convenuto).
Le richieste di pagamento sono state inviate al contraente GDL S.r.l. nel luogo di elezione di pagina 6 di 13 domicilio (via Rosolino Pilo n. 17 Cisterna Latina) risultante dall'art. 16 del contratto sottoscritto dalle parti (doc. n. 4 fascicolo convenuto).
I canoni di concessione sono poi stati iscritti a ruolo a carico della cessionaria Parte_1
per la complessiva somma di € 103.863,48 nel 2024 (doc. n. 29 fascicolo convenuto) e comunicati ad il 26/02/2024 (pag. 7 atto di citazione – doc. n. 12 fascicolo Parte_1
attore). I canoni iscritti a ruolo si riferiscono ai medesimi mesi di quelli oggetto delle precedenti richieste di pagamento (mesi di ottobre e dicembre 2019, gennaio, febbraio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 e maggio 2021, tutti con scadenza all'ultimo giorno antecedente il periodo di riferimento).
A riguardo, l'attore stesso ha dedotto in fatto (pag. 2 atto di citazione) di aver incorporato per conferimento di ramo d'azienda la società GDL s.r.l. a far data dal 18/04/2019 e di essere pertanto divenuto titolare del contratto di concessione per la somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici presso le sedi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con sede di Roma in Piazzale della Farnesina n. 1 e casale
Villa Madama.
L'Agenzia del Demanio ha avuto notizia del conferimento di ramo di azienda e della conseguente cessione del contratto dalla originaria contraente GDL S.r.l. alla cessionaria solo con comunicazione di datata il 13/01/2021 (doc. n. 6 Parte_1 Parte_1
fascicolo convenuto). Non risulta in atti la data esatta in cui l' abbia E_
ricevuto detta missiva. A riguardo l'art. 1407 c.c. stabilisce che la cessione del contratto ha effetto rispetto al contraente ceduto dal momento in cui le è notificata la cessione o in cui essa l'ha accettata. Con la conseguenza che parte attrice ha omesso di provare la data certa in cui la cessione del contratto di concessione demaniale da GDL S.r.l. ad ha Parte_1
avuto effetto nei confronti dell' . E_
Peraltro, parte convenuta opposta ha dedotto (pag. 2 memoria di replica depositata il
26/06/2025) come sia subentrata a GDL s.r.l. nella concessione degli spazi Parte_1
demaniali soltanto a partire dal giorno 10/02/2021 a seguito del nulla osta rilasciato dal pagina 7 di 13 Ministero degli Affari Esteri con nota 17879 datata 10/02/2021 (doc. n. 7 fascicolo convenuto). E' stato infatti spiegato come la modificazione soggettiva nella concessione pubblica non si verifichi automaticamente per effetto della cessione del ramo d'azienda, con scelta unilaterale subita passivamente dall'Amministrazione concessionaria, ma necessiti di approvazione espressa da parte dell'ente pubblico.
Ne consegue che vanno ritenute legittimamente eseguite tutte le comunicazioni di richiesta di pagamento inviate a GDL s.r.l. In particolare, sono state regolarmente e legittimamente eseguite le prime richieste di pagamento (doc. da n. 12 a n. 19 fascicolo convenuto) notificate in date comprese fra il 02/12/2019 ed il 17/12/2020. Sono state regolarmente eseguite anche le seconde richieste di pagamento, notificate a GDL s.r.l. fra il 27/01/2020 ed il 03/02/2021
(doc. da n. 21 a n. 28 fascicolo convenuto).
Infine, per il canone maggio 2021 la prima richiesta di pagamento è stata inviata ad Parte_1
il 13/07/2022 (doc. n. 11 fascicolo convenuto), mentre la seconda richiesta di pagamento
[...]
è stata inviata ad il 17/03/2023 (doc. n. 20 fascicolo convenuto). Parte_1
Sussiste pertanto il presupposto per l'iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva stabilito dall'art. 1 comma 274 della Legge n. 311 del 30/12/2004, secondo il quale: “relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell E_
ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali…”.
L'attore opponente non può neppure dolersi del fatto che le somme dovute siano state iscritte a ruolo a suo carico (e non invece a carico del contraente originario GDL S.r.l.), dal momento che è lui stesso a rivendicare di essere il cessionario del contratto di concessione di spazi demaniali per la somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici presso le sedi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con sede di Roma in Piazzale della Farnesina n. 1 e casale Villa Madama fin dal 18/04/2019 (pag. 2
pagina 8 di 13 atto di citazione) e posto che i canoni di concessione di cui viene richiesto il pagamento si riferiscono pacificamente al periodo in cui aveva già incorporato per Parte_1
conferimento di ramo d'azienda la società GDL s.r.l., ovverossia i mesi di ottobre e dicembre
2019, gennaio, febbraio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 e maggio 2021.
Per altro verso va ricordato che in ogni caso, ai sensi dell'art. 2560, 2° comma, c.c. anche il cessionario ( risponde dei debiti relativi all'azienda commerciale ceduta Parte_1
anteriori al trasferimento.
Pertanto, risultano infondate le doglianze dell'attore opponente relative alla mancata notificazione degli atti che precedono la notificazione della cartella esattoriale.
4 – Quanto alla terza contestazione relativa all'assenza di un titolo esecutivo, va innanzitutto effettuata la qualificazione del contratto di concessione del 28/0272017 stipulato fra
[...]
e l'originaria concessionaria GDL s.r.l. (doc. n 2 fascicolo attore). CP_1
Il contratto ha ad oggetto non tanto la concessione di un “servizio” (servizio bar mediante distributori automatici), bensì la concessione di spazi presso il Ministero degli Esteri. Dalla lettura del contratto si evince, infatti, che i distributori automatici non sono di proprietà dell , ma di proprietà del concessionario GDL s.r.l., con la conseguenza E_
che il titolare del servizio di somministrazione di alimenti e bevande non è l'ente pubblico, ma il privato: non si tratta, quindi, di un servizio pubblico, bensì di un servizio privato esercitato in locali demaniali (segnatamente “gli spazi presso il compendio demaniale sede del Ministero degli Affari Esteri…” – art. 2 del contratto).
Pertanto, è infondata la deduzione attorea, secondo la quale il contratto di concessione riguarderebbe un servizio, con la conseguente inapplicabilità dall'art. 1, comma 274, della
Legge n. 311 del 30/12/2004 inerente alla riscossione del canone di concessione mediante ruolo, in quanto nel caso di specie trattasi di concessione di bene e non di servizio.
Infatti, “la normativa contenuta nella legge finanziaria 2005, nella sostanza, estende il meccanismo della riscossione mediante ruolo alle somme spettanti all'erario per l'utilizzo di immobili di proprietà dello Stato;
si tratta di un utilizzo che può avvenire a qualsiasi titolo,
pagina 9 di 13 legittimo o meno, ed anche per le occupazioni di fatto;
in questi casi, la pubblica amministrazione determina la somma dovuta e la notifica due volte al soggetto interessato, il quale certamente può impugnare i criteri di determinazione della somma richiesta in pagamento nelle sedi competenti. Si tratta di una disposizione di legge, pacificamente applicabile (a prescindere che la stessa sia stata o meno evocata nel corso del giudizio di primo grado) al caso in esame (…) In proposito, questa Corte ha affermato che «anche volendo ipotizzare, infatti, in astratto, che l'Amministrazione si sia arrogata l'esercizio di un potere che non aveva, cioè quello di liquidare unilateralmente in danno di un privato cittadino una somma che era assolutamente credito non certo, né liquido, né esigibile, resta il fatto decisivo per cui tali eventuali vizi dovevano essere fatti valere contro la prima o la seconda richiesta di pagamento, e non contro l'atto di iscrizione a ruolo» e che «la certezza, liquidità ed esigibilità della somma richiesta con l'iscrizione a ruolo derivano dal fatto che la richiesta di pagamento non è stata contestata» (Cass., 25 marzo 2016, n. 5956). (…) Si può, dunque, affermare che la ratio della norma introdotta dal legislatore, con l'art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 2004, è quella di facilitare la riscossione dei crediti erariali da parte della Pubblica Amministrazione ed, infatti, la stessa prevede che le somme che risultano dovute alla P.A. creditrice siano richieste ai soggetti interessati due volte e, in caso di esito infruttuoso, decorsi novanta giorni dalla seconda notificazione, le stesse siano iscritte a ruolo;
sulla base del ruolo, poi, contenente il nome del debitore, la tipologia del credito e le somme dovute, viene formata la cartella di pagamento, oggetto di successiva notifica.” (Cass Civile Sez. 1 Ordinanza n. 13403 del 28/04/2022).
Quanto alla contestazione relativa all'assenza di un titolo esecutivo, si osserva che ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 il concessionario della riscossione può procedere ad espropriazione forzata sulla base del solo ruolo, che costituisce esso stesso titolo esecutivo. Quindi l'iscrizione a ruolo delle somme dovute quale di canone di concessione ha precostituito il titolo esecutivo (esattoriale) necessario e sufficiente all' Controparte_5
per procedere ad esecuzione forzata.
[...]
pagina 10 di 13 Infatti, l'art. 17 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”) ha esteso in via generale a tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici tutte le norme inerenti alla riscossione delle imposte dirette, e quindi anche le norme inerenti all'efficacia esecutiva, che i ruoli esattoriali assumono mediante la sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario dell'ufficio competente, come stabilito dall'art. 12, 4° comma, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602.
In altre partole l'art. 17 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 è la norma generale che attribuisce espressamente efficacia esecutiva a tutti i ruoli esattoriali emessi per riscuotere le entrate dello Stato e degli enti pubblici, così come richiesto in via generale dall'art. 474 n. 1 c.p.c., secondo il quale per procedersi ad espropriazione forzata occorre un titolo esecutivo, che sia costituito da un atto a cui la legge espressamente attribuisce efficacia esecutiva.
Ne consegue che nel caso di specie il titolo esecutivo esiste perché è costituito dal ruolo esattoriale.
5 – Quanto alla quarta e quinta contestazione inerenti alla pretesa di riduzione del canone di concessione per squilibrio contrattuale, va rilevato che si tratta di doglianze inerenti alla rideterminazione delle pattuizioni contrattuali stipulate con l per E_
applicazione della normativa Covid 19 mediane intervento eteronomo del Giudice.
A riguardo si osserva che in generale la cartella di pagamento può essere impugnata soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti all'atto presupposto (in tal senso Cass. Civ. Sez. 6 – 5
Ordinanza n. 25995 del 31/10/2017; Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza n. 4614 del 28/02/2018;
Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024; Cass. Civ. Sez. 5 Ordinanza n. 32062 del 12/12/2024), in quanto nella procedura di riscossione dei crediti erariali a mezzo di ruolo si deve distinguere l'attività di accertamento e di liquidazione del credito, nella quale si concreta la pretesa dell'ente impositore, dall'attività dell'agente della riscossione consistente nella predisposizione del ruolo, che costituisce il titolo esecutivo di pagamento.
Nel caso di specie come sopra ampiamente descritto, è venuto a conoscenza Parte_1
della pretesa creditoria dell ben prima della notificazione della cartella E_
pagina 11 di 13 di pagamento n. 019 2024 00120431 74 000 in data 23/07/2024, avendo ricevuto da parte dall'Ente impositore ) i primi avvisi di pagamento fra il 27/01/2020 ed E_
il 22/07/2022 (doc. da n. 11 a n. 19 fascicolo convenuto), le seconde richieste di pagamento fra il 27/01/2020 ed il 17/03/2023 (doc. da n. 20 a n. 28 fascicolo convenuto) e infine l'avviso di iscrizione a ruolo il 26/02/2024 (doc n. 29 fascicolo convenuto).
Non risulta che alcuno degli atti presupposti sia stato precedentemente impugnato.
La domanda attorea è perciò inammissibile.
Ad abundantiam, nel merito, si osserva che i canoni di concessione oggetto della cartella di pagamento n. 019 2024 00120431 74 000 si riferiscono a periodi diversi da quelli interessati dalle restrizioni della mobilità delle persone con i provvedimenti assunti dal Governo a partire dal DPCM del 8/03/2020 fino al maggio 2020, mentre successivamente a tale periodo le attività degli uffici pubblici sono riprese. Infatti, l'scrizione a ruolo riguarda i canoni di concessione per i mesi di ottobre e dicembre 2019, gennaio, febbraio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 e maggio 2021, come risulta dall'avviso di iscrizione a ruolo del
26/02/2024 (doc n. 29 fascicolo convenuto). Cosicché non è invocabile alcun diritto di riequilibrio contrattuale.
In conclusione, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
6 – Le spese e competenze di causa di parte convenuta ed E_ [...]
seguono la soccombenza di parte attrice opponente Controparte_5 Parte_1
a norma dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in assenza di nota spese, secondo l'attività effettivamente svolta (non vi è stata fase istruttoria), in conformità al D.M. del 10/03/2014 n.
55 (valore causa € 112.381,52 sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez. I del
17/3/2004 n. 5402), secondo i valori medi, in € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva ed € 4.253,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 8.433,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
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pagina 12 di 13
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – rigetta l'opposizione di Parte_1
2 – condanna parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore di parte convenuta opposta ed E_
, in persona del loro legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, delle spese e competenze di causa, liquidate in complessivi € 8.433,00, oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 11/08/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
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