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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 8387/23 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
promossa da nata a [...] il [...] codice fiscale: , ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Catania Via Trieste n. 19 presso lo studio del difensore Avv.
Federico Arena;
;
- Attore-
contro
1) già , P.IVA - in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv.
pagina 1 di 4 Davide Giuseppe Giugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Catania Via Ruggero Settimo n. 22;
2) codice fiscale: residente in [...]Controparte_3 CodiceFiscale_2
Via Gravina n. 70; (Contumace)
- Convenuti -
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 14 luglio 2023 l'attrice indicata in epigrafe chiedeva di condannare i due convenuti, in solido, al pagamento della complessiva somma di euro 159.985,00 a titolo di risarcimento delle lesioni personali asseritamente patite a causa del sinistro verificatosi in data
01.06.2018, alle ore 18:40 circa;
in particolare, l'attrice deduceva che mentre transitava a piedi in Via Barcellona a Catania veniva investita dal motociclo Honda SH 300 Tg. DZ17376,
condotto da di proprietà di e assicurato per la Persona_1 Controparte_3
responsabilità civile con Controparte_4
Si costituiva l'assicurazione convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice.
L'altro convenuto, regolarmente vocato in jus, rimaneva contumace.
Nel merito la domanda attrice va rigettata in quanto infondata e anzi temeraria.
pagina 2 di 4 Come già evidenziato nell'ordinanza del 28 febbraio 2024, parte attrice, pur avendo il relativo onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., non ha fornito alcuna prova certa dell'asserito danno richiesto nella rilevante somma di euro 159.985,00. Assolutamente insufficiente,
lacunosa, inattendibile ed inidonea risulta la consulenza di parte prodotta quale allegato 3. Si rileva poi che l' convenuta ha dedotto e provato che in sede stragiudiziale, in data CP_4
5.12.2018 (All. 2), è stata espletata visita medico legale sulla persona dell'attrice esitando un danno biologico permanente pari al 8% che appare perfettamente consono al danno effettivamente subito dall'attrice e risultante dalla documentazione medica dalla stessa prodotta.
Correttamente l'assicurazione convenuta ha provveduto poi a liquidare all'attrice stragiudizialmente la somma di 14.750,00 che deve ritenersi sicuramente satisfattiva della pretesa attrice (All. 3).
L'assicurazione convenuta ha altresì prodotto la precedente relazione medico legale di parte attrice (All.4), prodotta da quest'ultima in sede stragiudiziale al momento della suindicata visita medico legale disposta dalla compagnia assicuratrice ed in seno alla quale era stato asseverato un danno biologico permanente pari al 10%, con evidenti contraddizioni rispetto alle risultanze della citata consulenza prodotta nel presente giudizio.
Rispetto alle puntuali deduzioni dell'assicurazione convenuta e alla citata ordinanza giudiziale del 28 febbraio 2024 l'attrice non ha controdedotto nulla, essendo in effetti veramente impossibile spiegare come le lesioni, ritenute dal precedente medico-legale dell'attrice, già
stabilizzate e determinate nella misura del 10% di IP, siano potute crescere nella misura del 30% di IP. In definitiva, è di assoluta evidenza la gravissima condotta processuale dell'attrice, ammessa al gratuito patrocinio, che ha sicuramente agito con dolo o quantomeno colpa grave.
pagina 3 di 4 In virtù del principio della soccombenza l'attrice va condannata al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
nulla va statuito riguardo con riferimento all'altro convenuto in quanto rimasto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8387/23 così statuisce:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della assicurazione convenuta che liquida in euro 14.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.; nulla sulle spese processuali con riferimento all'altro convenuto contumace.
Così deciso in Catania l'1 luglio 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 8387/23 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
promossa da nata a [...] il [...] codice fiscale: , ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Catania Via Trieste n. 19 presso lo studio del difensore Avv.
Federico Arena;
;
- Attore-
contro
1) già , P.IVA - in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv.
pagina 1 di 4 Davide Giuseppe Giugno ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Catania Via Ruggero Settimo n. 22;
2) codice fiscale: residente in [...]Controparte_3 CodiceFiscale_2
Via Gravina n. 70; (Contumace)
- Convenuti -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione del 14 luglio 2023 l'attrice indicata in epigrafe chiedeva di condannare i due convenuti, in solido, al pagamento della complessiva somma di euro 159.985,00 a titolo di risarcimento delle lesioni personali asseritamente patite a causa del sinistro verificatosi in data
01.06.2018, alle ore 18:40 circa;
in particolare, l'attrice deduceva che mentre transitava a piedi in Via Barcellona a Catania veniva investita dal motociclo Honda SH 300 Tg. DZ17376,
condotto da di proprietà di e assicurato per la Persona_1 Controparte_3
responsabilità civile con Controparte_4
Si costituiva l'assicurazione convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice.
L'altro convenuto, regolarmente vocato in jus, rimaneva contumace.
Nel merito la domanda attrice va rigettata in quanto infondata e anzi temeraria.
pagina 2 di 4 Come già evidenziato nell'ordinanza del 28 febbraio 2024, parte attrice, pur avendo il relativo onere probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., non ha fornito alcuna prova certa dell'asserito danno richiesto nella rilevante somma di euro 159.985,00. Assolutamente insufficiente,
lacunosa, inattendibile ed inidonea risulta la consulenza di parte prodotta quale allegato 3. Si rileva poi che l' convenuta ha dedotto e provato che in sede stragiudiziale, in data CP_4
5.12.2018 (All. 2), è stata espletata visita medico legale sulla persona dell'attrice esitando un danno biologico permanente pari al 8% che appare perfettamente consono al danno effettivamente subito dall'attrice e risultante dalla documentazione medica dalla stessa prodotta.
Correttamente l'assicurazione convenuta ha provveduto poi a liquidare all'attrice stragiudizialmente la somma di 14.750,00 che deve ritenersi sicuramente satisfattiva della pretesa attrice (All. 3).
L'assicurazione convenuta ha altresì prodotto la precedente relazione medico legale di parte attrice (All.4), prodotta da quest'ultima in sede stragiudiziale al momento della suindicata visita medico legale disposta dalla compagnia assicuratrice ed in seno alla quale era stato asseverato un danno biologico permanente pari al 10%, con evidenti contraddizioni rispetto alle risultanze della citata consulenza prodotta nel presente giudizio.
Rispetto alle puntuali deduzioni dell'assicurazione convenuta e alla citata ordinanza giudiziale del 28 febbraio 2024 l'attrice non ha controdedotto nulla, essendo in effetti veramente impossibile spiegare come le lesioni, ritenute dal precedente medico-legale dell'attrice, già
stabilizzate e determinate nella misura del 10% di IP, siano potute crescere nella misura del 30% di IP. In definitiva, è di assoluta evidenza la gravissima condotta processuale dell'attrice, ammessa al gratuito patrocinio, che ha sicuramente agito con dolo o quantomeno colpa grave.
pagina 3 di 4 In virtù del principio della soccombenza l'attrice va condannata al pagamento in favore dell'assicurazione convenuta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
nulla va statuito riguardo con riferimento all'altro convenuto in quanto rimasto contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8387/23 così statuisce:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della assicurazione convenuta che liquida in euro 14.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.; nulla sulle spese processuali con riferimento all'altro convenuto contumace.
Così deciso in Catania l'1 luglio 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4