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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 08/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO nella persona dei seguenti magistrati
DORFMANN JULIA Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
TSCHAGER SIMON Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 247/2025 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Alexander Schuster del Foro di Trento, ricorrente nei confronti del
MINISTERO CP_1
convenuto
In punto: rettificazione di attribuzione di sesso trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 27/03/2025, ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso di data 29/01/2025
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di , nata in [...]
Bolzano il 02.12.2005, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Pag. 1 di 9 Merano di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 264 parte 2 serie B - anno 2005, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » Per_1
in luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni;
C. Disporre che la Pt_1
Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Merano;
D.
Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003” per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 31/03/2025
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 29/01/2025 e notificato alla
Procura della Repubblica presso codesto Tribunale in data 07/02/2025, unitamente al decreto di fissazione udienza emesso in data 04/02/2025, la ricorrente esponeva:
- di essere una persona affetta da disforia di genere, ovvero una persona di genere anatomico femminile che, tuttavia, sente di appartenere all'identità di genere maschile;
- di essere anagraficamente donna, ma di identificarsi quale uomo, desiderando quindi vivere nel ruolo corrispondente al genere al quale sente di appartenere;
- di essere stata una bambina “sveglia e socievole”, di avere amato i giochi all'aperto e di avere praticato vari sport quali il nuoto, lo sci e la pallavolo, ma che, quando iscritta a un corso di danza classica, dopo poche settimana ha chiesto di essere ritirata perché non si sentiva a suo agio;
di non avere giocato con le bambole, essendo “più interessata a giocare con le macchine da parcheggiare nel suo garage e a far volare
i droni”; di avere indossato l'abbigliamento scelto dalla madre, ma di avere sempre portato una collana con un ciondolo raffigurante “Spiderman”;
- di essersi resa conto di non essere a suo agio con il suo corpo verso i dodici anni, pur provando a comportarsi come le altre ragazze della sua età, anche truccandosi o indossando vestiti femminili, che però non le piacevano;
di avere provato disgusto nel vedersi allo specchio, non riuscendo ad accettare lo sviluppo biologico del suo
Pag. 2 di 9 corpo femminile;
di essersi sentita confusa non riuscendo a dare un nome al suo disagio, così diventando taciturna e preferendo rimanere chiusa nella sua stanza;
- di avere compreso i suoi sentimenti nell'estate del 2019 dopo avere letto una tesina di una compagna di classe sulla tematica che, senza saperlo, stava già vivendo;
di essersi confidata con un'amica, con la quale ha iniziato a usare pronomi maschili, quando doveva riferirsi a sé stessa, a portare i capelli corti e a indossare vestiti tipicamente maschili rifiutandosi di mettersi in costume al mare;
- di essersi, di seguito, rivolta alla psicologa della scuola, la quale l'ha incoraggiata a parlare del suo stato d'animo con i genitori e, con il loro aiuto, dal giugno 2021, ha iniziato a recarsi regolarmente agli incontri con la psicoterapeuta dott.ssa Persona_2
del Consultorio familiare “ ” di Merano, la quale ha certificato come, sulla base Per_3
delle informazioni raccolte, sia possibile formulare una piena diagnosi di disforia di genere, emergendo “una manifesta e stabile transidentità”, compatibile altresì con la diagnosi di incongruenza di genere, nonché, previa esclusione della presenza di concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva, tali da inficiare la capacità “di esprimere un consenso informato”, consigliato la continuazione del percorso di transizione con il proseguimento della terapia ormonale, unitamente all'autorizzazione alla rettificazione del genere anagrafico e conseguente cambio del nome, quali passi importanti e necessari per il raggiungimento e mantenimento del benessere psicologico (cfr. doc. n. 3);
- di avere esternato la sua condizione agli altri familiari e, nel maggio 2023, anche a scuola, dove ora viene chiamata con il nome maschile “ , identità che è stata Per_1
altresì indicata nel registro elettronico dell'istituto frequentato (cfr. doc. nn. 5 e 10);
- di avere già iniziato un ciclo di cure ormonali sotto la guida della dott.ssa Per_4
del reparto di Endocrinologia dell'ospedale di Bolzano (cfr. doc. 6 e 7).
[...]
2. Dalla documentazione medica e psicologica versata agli atti risulta inequivocabilmente che la disforia di genere diagnosticata abbia carattere irreversibile.
La relazione della dott.ssa attesta l'intenso percorso psicoterapeutico e Persona_2
psicologico seguito da parte ricorrente, e conferma quanto esposto in ricorso, ovvero che da anni la stessa ha fatto proprio il ruolo di uomo, vivendolo in modo corrispondente
Pag. 3 di 9 e sentendo l'esigenza di adeguare anche il proprio corpo in tal senso con interventi a ciò finalizzati, che, assieme all'adeguamento anagrafico, vengono ritenuti auspicabili.
La specialista evidenzia come sia da escludere che le intenzioni dichiarate di transito di genere possano essere risultato di non adeguate competenze cognitive, o conseguenza di patologia psichica, che possano influenzare o indurre il desiderio di mutare sesso.
3. In diritto, va evidenziato che la legge n. 164/1982, così come modificata dagli artt.
31 e 34 co. 39 D.lgs. n. 150/2011, disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso.
In base all'art. 1 della legge sopra citata “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Il richiamato articolo 31 del sopra indicato decreto stabilisce, al suo comma 4, che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato […]”.
Il quinto comma dello stesso articolo prevede che “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, ha esplicitamente riconosciuto il diritto del soggetto transessuale a ottenere la rettificazione anagrafica del sesso anche senza intervento chirurgico, così confermando i principi già espressi dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 161/1985.
La Suprema Corte ha infatti statuito che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 164/1982, un'interpretazione letterale e “storico-originalista” della legge “che non tenga conto dell'evoluzione scientifica e della conoscenza del fenomeno del transessualismo, preso in considerazione dal legislatore 30 anni orsono, finisce per tradire la ratio della legge, ben espressa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
161 del 1985, che richiamandosi all'art. 2 Cost. riteneva espressione dei doveri di solidarietà sociale rispettare le persone transessuali nel loro desiderio di vivere
Pag. 4 di 9 armoniosamente il loro essere in relazione con gli altri anche attraverso la modificazione degli atti anagrafici”.
Inoltre, ha affermato che l'identità di genere si compone di tre elementi, ovvero “corpo”,
“autopercezione” e “ruolo sociale”, e che una lettura attuale del transessualismo che tenga conto dell'evoluzione nello studio scientifico del fenomeno, così come della mutata realtà sociale e della crescita di una cultura particolarmente sensibile alle libertà individuali e relazionali delle persone, non possa prescindere dall'influenza di “fattori biologici, psicologici e sociali” nella costruzione dell'identità di genere.
Alle persone transessuali viene così riconosciuto, diversamente che in passato, di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” e il punto d'arrivo di tale percorso, ovvero il ricomponimento tra soma e psiche, non è “standardizzabile”, ma è “individuale” ed è
“anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale”.
In tale contesto la Cassazione ritiene “del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non imponga
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
All'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari della persona come presupposto per il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, la
Suprema Corte sostituisce, dunque, l'accertamento del completamento, da parte dell'istante, del proprio percorso individuale, attraverso documentazione medica che attesti “l'irreversibilità personale della scelta” e la “radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente”.
Per completezza si riporta il principio di diritto espresso dalla Corte: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, 4° comma d.lgs. 150/2011, per ottenere la
Pag. 5 di 9 rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
4. Ciò esposto, nel caso che ci occupa, il percorso di transizione affrontato da parte ricorrente trova adeguato riscontro nei certificati medici e nelle relazioni versati in atti.
Viene infatti documentato in maniera inequivocabile che il senso di appartenenza di parte ricorrente al genere maschile è irreversibile e che la scelta di vivere in maniera corrispondente è consapevole, lucida e soprattutto coerente con l'effettiva identità della stessa e con il suo reale essere e sentire.
Appare pienamente provata la chiara volontà di parte ricorrente di adeguare il proprio corpo al genere al quale essa sente di appartenere e, a tale fine, essa è intenzionata a modificare anche i propri caratteri sessuali attraverso degli interventi terapeutici a ciò finalizzati.
Da quanto esposto in atti, risulta che la parte ricorrente già vive e si rapporta con gli altri come uomo, identificandosi con il nome di “ , come ribadito anche dai genitori Per_1
e all'udienza tenutasi in data 27/03/2025. Anche in Controparte_2 Persona_5
virtù della terapia ormonale, come certificata dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente viene riconosciuta nella società in cui vive come di fatto appartenente al sesso maschile (cfr. doc. 4, 5, 9 e 10 di parte ricorrente).
Il medico psicologo ha certificato il chiaro desiderio, manifestato dalla parte ricorrente, di vivere come individuo appartenente al sesso maschile e come tale essere riconosciuto, valutando come definitivo, da un punto di vista prognostico, il suo transessualismo ed auspicando una modificazione dei connotati e tratti sessuali tramite trattamenti ormonali, al fine di raggiungere la corrispondenza tra la fisiognomia e il mondo interiore, così come la percezione di sé e il mondo esterno.
Per le ragioni esposte sussistono i presupposti per l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile.
Pag. 6 di 9 5. Per quanto attiene ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali di cui all'art. 31 co. 4 D.lgs. n. 150/2011, va fatto richiamo alla sentenza della
Corte Costituzionale Nr. 143/2024, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009,
n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nella parte motiva della sentenza viene affermato quanto di seguito richiamato.
“[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere
Pag. 7 di 9 al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia "sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”.
Nel caso di specie, dagli atti emerge, chiaramente, come la parte ricorrente abbia già intrapreso un percorso individuale irreversibile di cambiamento di sesso, sulla base del quale la presente sentenza dispone anche la rettifica dell'atto di stato civile.
Di conseguenza, va ribadito che la parte ricorrente – sulla base della citata sentenza della
Corte Costituzionale – potrà sottoporsi in futuro direttamente, e senza ulteriori autorizzazioni giudiziarie, agli interventi chirurgici necessari per adattare i suoi caratteri sessuali biologici femminili al genere maschile al quale sente di appartenere.
6. Vista la richiesta di parte ricorrente ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003, si ritiene sussistano i legittimi motivi affinché la cancelleria disponga, sull'originale della
Pag. 8 di 9 sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della persona interessata riportati sulla sentenza, da disporsi con decreto in calce a questo provvedimento come da comma 2 della medesima norma.
7. Le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, trattandosi di procedimento in materia di giurisdizione necessaria e non profilandosi questioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,
1. dispone l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile, in particolare dell'atto di nascita relativo ad nata il [...] a [...], registrato Parte_1
presso il Comune di Merano al n. 264-II-B/2005, dovendosi dare atto del mutamento di sesso da femminile a maschile, con conseguente sostituzione del nome “ ” Pt_1
con il nome “ ; Per_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le necessarie e conseguenti annotazioni;
3. le spese di lite restano a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Bolzano, il 03/04/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 196/2003, ordina alla Cancelleria di omettere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi della persona interessata.
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO nella persona dei seguenti magistrati
DORFMANN JULIA Presidente
POL DANIELA Giudice rel.
TSCHAGER SIMON Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 247/2025 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. dom. Alexander Schuster del Foro di Trento, ricorrente nei confronti del
MINISTERO CP_1
convenuto
In punto: rettificazione di attribuzione di sesso trattenuta in decisione all'udienza tenutasi in data 27/03/2025, ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come da ricorso di data 29/01/2025
“voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A.
Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di , nata in [...]
Bolzano il 02.12.2005, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Pag. 1 di 9 Merano di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 264 parte 2 serie B - anno 2005, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » Per_1
in luogo di « », provvedendo alle conferenti annotazioni;
C. Disporre che la Pt_1
Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Merano;
D.
Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n.
196/2003” per il Pubblico Ministero: come da nota depositata in data 31/03/2025
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 29/01/2025 e notificato alla
Procura della Repubblica presso codesto Tribunale in data 07/02/2025, unitamente al decreto di fissazione udienza emesso in data 04/02/2025, la ricorrente esponeva:
- di essere una persona affetta da disforia di genere, ovvero una persona di genere anatomico femminile che, tuttavia, sente di appartenere all'identità di genere maschile;
- di essere anagraficamente donna, ma di identificarsi quale uomo, desiderando quindi vivere nel ruolo corrispondente al genere al quale sente di appartenere;
- di essere stata una bambina “sveglia e socievole”, di avere amato i giochi all'aperto e di avere praticato vari sport quali il nuoto, lo sci e la pallavolo, ma che, quando iscritta a un corso di danza classica, dopo poche settimana ha chiesto di essere ritirata perché non si sentiva a suo agio;
di non avere giocato con le bambole, essendo “più interessata a giocare con le macchine da parcheggiare nel suo garage e a far volare
i droni”; di avere indossato l'abbigliamento scelto dalla madre, ma di avere sempre portato una collana con un ciondolo raffigurante “Spiderman”;
- di essersi resa conto di non essere a suo agio con il suo corpo verso i dodici anni, pur provando a comportarsi come le altre ragazze della sua età, anche truccandosi o indossando vestiti femminili, che però non le piacevano;
di avere provato disgusto nel vedersi allo specchio, non riuscendo ad accettare lo sviluppo biologico del suo
Pag. 2 di 9 corpo femminile;
di essersi sentita confusa non riuscendo a dare un nome al suo disagio, così diventando taciturna e preferendo rimanere chiusa nella sua stanza;
- di avere compreso i suoi sentimenti nell'estate del 2019 dopo avere letto una tesina di una compagna di classe sulla tematica che, senza saperlo, stava già vivendo;
di essersi confidata con un'amica, con la quale ha iniziato a usare pronomi maschili, quando doveva riferirsi a sé stessa, a portare i capelli corti e a indossare vestiti tipicamente maschili rifiutandosi di mettersi in costume al mare;
- di essersi, di seguito, rivolta alla psicologa della scuola, la quale l'ha incoraggiata a parlare del suo stato d'animo con i genitori e, con il loro aiuto, dal giugno 2021, ha iniziato a recarsi regolarmente agli incontri con la psicoterapeuta dott.ssa Persona_2
del Consultorio familiare “ ” di Merano, la quale ha certificato come, sulla base Per_3
delle informazioni raccolte, sia possibile formulare una piena diagnosi di disforia di genere, emergendo “una manifesta e stabile transidentità”, compatibile altresì con la diagnosi di incongruenza di genere, nonché, previa esclusione della presenza di concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva, tali da inficiare la capacità “di esprimere un consenso informato”, consigliato la continuazione del percorso di transizione con il proseguimento della terapia ormonale, unitamente all'autorizzazione alla rettificazione del genere anagrafico e conseguente cambio del nome, quali passi importanti e necessari per il raggiungimento e mantenimento del benessere psicologico (cfr. doc. n. 3);
- di avere esternato la sua condizione agli altri familiari e, nel maggio 2023, anche a scuola, dove ora viene chiamata con il nome maschile “ , identità che è stata Per_1
altresì indicata nel registro elettronico dell'istituto frequentato (cfr. doc. nn. 5 e 10);
- di avere già iniziato un ciclo di cure ormonali sotto la guida della dott.ssa Per_4
del reparto di Endocrinologia dell'ospedale di Bolzano (cfr. doc. 6 e 7).
[...]
2. Dalla documentazione medica e psicologica versata agli atti risulta inequivocabilmente che la disforia di genere diagnosticata abbia carattere irreversibile.
La relazione della dott.ssa attesta l'intenso percorso psicoterapeutico e Persona_2
psicologico seguito da parte ricorrente, e conferma quanto esposto in ricorso, ovvero che da anni la stessa ha fatto proprio il ruolo di uomo, vivendolo in modo corrispondente
Pag. 3 di 9 e sentendo l'esigenza di adeguare anche il proprio corpo in tal senso con interventi a ciò finalizzati, che, assieme all'adeguamento anagrafico, vengono ritenuti auspicabili.
La specialista evidenzia come sia da escludere che le intenzioni dichiarate di transito di genere possano essere risultato di non adeguate competenze cognitive, o conseguenza di patologia psichica, che possano influenzare o indurre il desiderio di mutare sesso.
3. In diritto, va evidenziato che la legge n. 164/1982, così come modificata dagli artt.
31 e 34 co. 39 D.lgs. n. 150/2011, disciplina la rettificazione di attribuzione di sesso.
In base all'art. 1 della legge sopra citata “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Il richiamato articolo 31 del sopra indicato decreto stabilisce, al suo comma 4, che
“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato […]”.
Il quinto comma dello stesso articolo prevede che “con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro”.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, ha esplicitamente riconosciuto il diritto del soggetto transessuale a ottenere la rettificazione anagrafica del sesso anche senza intervento chirurgico, così confermando i principi già espressi dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 161/1985.
La Suprema Corte ha infatti statuito che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 164/1982, un'interpretazione letterale e “storico-originalista” della legge “che non tenga conto dell'evoluzione scientifica e della conoscenza del fenomeno del transessualismo, preso in considerazione dal legislatore 30 anni orsono, finisce per tradire la ratio della legge, ben espressa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
161 del 1985, che richiamandosi all'art. 2 Cost. riteneva espressione dei doveri di solidarietà sociale rispettare le persone transessuali nel loro desiderio di vivere
Pag. 4 di 9 armoniosamente il loro essere in relazione con gli altri anche attraverso la modificazione degli atti anagrafici”.
Inoltre, ha affermato che l'identità di genere si compone di tre elementi, ovvero “corpo”,
“autopercezione” e “ruolo sociale”, e che una lettura attuale del transessualismo che tenga conto dell'evoluzione nello studio scientifico del fenomeno, così come della mutata realtà sociale e della crescita di una cultura particolarmente sensibile alle libertà individuali e relazionali delle persone, non possa prescindere dall'influenza di “fattori biologici, psicologici e sociali” nella costruzione dell'identità di genere.
Alle persone transessuali viene così riconosciuto, diversamente che in passato, di “poter scegliere il percorso medico-psicologico più coerente con il personale processo di mutamento dell'identità di genere” e il punto d'arrivo di tale percorso, ovvero il ricomponimento tra soma e psiche, non è “standardizzabile”, ma è “individuale” ed è
“anche in mancanza dell'intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un'elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale”.
In tale contesto la Cassazione ritiene “del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164 del 1982 che, valorizzando la formula normativa “quando risulti necessario”, non imponga
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
All'adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari della persona come presupposto per il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso, la
Suprema Corte sostituisce, dunque, l'accertamento del completamento, da parte dell'istante, del proprio percorso individuale, attraverso documentazione medica che attesti “l'irreversibilità personale della scelta” e la “radicalità della scelta di genere effettuata dalla parte ricorrente”.
Per completezza si riporta il principio di diritto espresso dalla Corte: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della L. 164/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, 4° comma d.lgs. 150/2011, per ottenere la
Pag. 5 di 9 rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
4. Ciò esposto, nel caso che ci occupa, il percorso di transizione affrontato da parte ricorrente trova adeguato riscontro nei certificati medici e nelle relazioni versati in atti.
Viene infatti documentato in maniera inequivocabile che il senso di appartenenza di parte ricorrente al genere maschile è irreversibile e che la scelta di vivere in maniera corrispondente è consapevole, lucida e soprattutto coerente con l'effettiva identità della stessa e con il suo reale essere e sentire.
Appare pienamente provata la chiara volontà di parte ricorrente di adeguare il proprio corpo al genere al quale essa sente di appartenere e, a tale fine, essa è intenzionata a modificare anche i propri caratteri sessuali attraverso degli interventi terapeutici a ciò finalizzati.
Da quanto esposto in atti, risulta che la parte ricorrente già vive e si rapporta con gli altri come uomo, identificandosi con il nome di “ , come ribadito anche dai genitori Per_1
e all'udienza tenutasi in data 27/03/2025. Anche in Controparte_2 Persona_5
virtù della terapia ormonale, come certificata dalla documentazione versata in atti, la parte ricorrente viene riconosciuta nella società in cui vive come di fatto appartenente al sesso maschile (cfr. doc. 4, 5, 9 e 10 di parte ricorrente).
Il medico psicologo ha certificato il chiaro desiderio, manifestato dalla parte ricorrente, di vivere come individuo appartenente al sesso maschile e come tale essere riconosciuto, valutando come definitivo, da un punto di vista prognostico, il suo transessualismo ed auspicando una modificazione dei connotati e tratti sessuali tramite trattamenti ormonali, al fine di raggiungere la corrispondenza tra la fisiognomia e il mondo interiore, così come la percezione di sé e il mondo esterno.
Per le ragioni esposte sussistono i presupposti per l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile.
Pag. 6 di 9 5. Per quanto attiene ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali di cui all'art. 31 co. 4 D.lgs. n. 150/2011, va fatto richiamo alla sentenza della
Corte Costituzionale Nr. 143/2024, con la quale è stata dichiarata “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della L. 18 giugno 2009,
n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Nella parte motiva della sentenza viene affermato quanto di seguito richiamato.
“[…] 6.2.1.- Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della
Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un "possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico" (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito - come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
6.2.2.- Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere
Pag. 7 di 9 al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza
l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
6.2.3.- Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia "sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione".
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona,
l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis.
6.2.4.- Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma
4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. […]”.
Nel caso di specie, dagli atti emerge, chiaramente, come la parte ricorrente abbia già intrapreso un percorso individuale irreversibile di cambiamento di sesso, sulla base del quale la presente sentenza dispone anche la rettifica dell'atto di stato civile.
Di conseguenza, va ribadito che la parte ricorrente – sulla base della citata sentenza della
Corte Costituzionale – potrà sottoporsi in futuro direttamente, e senza ulteriori autorizzazioni giudiziarie, agli interventi chirurgici necessari per adattare i suoi caratteri sessuali biologici femminili al genere maschile al quale sente di appartenere.
6. Vista la richiesta di parte ricorrente ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003, si ritiene sussistano i legittimi motivi affinché la cancelleria disponga, sull'originale della
Pag. 8 di 9 sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della persona interessata riportati sulla sentenza, da disporsi con decreto in calce a questo provvedimento come da comma 2 della medesima norma.
7. Le spese di lite restano a carico di parte ricorrente, trattandosi di procedimento in materia di giurisdizione necessaria e non profilandosi questioni di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata,
1. dispone l'immediata rettificazione degli atti dello stato civile, in particolare dell'atto di nascita relativo ad nata il [...] a [...], registrato Parte_1
presso il Comune di Merano al n. 264-II-B/2005, dovendosi dare atto del mutamento di sesso da femminile a maschile, con conseguente sostituzione del nome “ ” Pt_1
con il nome “ ; Per_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le necessarie e conseguenti annotazioni;
3. le spese di lite restano a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Bolzano, il 03/04/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.lgs. n. 196/2003, ordina alla Cancelleria di omettere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità
e di altri dati identificativi della persona interessata.
Il Giudice estensore La Presidente
Daniela Pol Julia Dorfmann
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