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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41125/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 41125/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. il giorno 5.03.2025
TRA
(incorporante mediante fusione Parte_1 Controparte_1 con effetto dal 30.6.2014, cfr. doc. 1), P. IVA in P.IVA_1 persona del suo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Avv. Patrizia Giranu, rappresentata e difesa, in forza di mandato alla lite in calce al presente scritto, dall'avv.
Luca Candiani, presso lo studio del quale in Milano, Via Freguglia
10, ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_2 convenuto contumace
Conclusioni per parte ricorrente
pagina 1 di 5 Accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 12164 (convenzionalmente rinumerato
I5146446) in data 9.11.2011, di cui in narrativa, ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto medesimo, per inadempimento dell'utilizzatrice. 2) Condannare
[...]
in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, a rilasciare in favore della ricorrente l'immobile, di cui in narrativa e di seguito descritto, libero da persone e cose, in perfetto stato di conservazione, munito di tutte le sue pertinenze, rifiniture ed impianti. Descrizione originaria dell'immobile già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 12164, come da atto di compravendita “porzione del fabbricato sito nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via
Solarolo e più precisamente, un capannone produttivo ad uso DU28, allo stato grezzo, distribuito tra i piani terra e primo, con annessa area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva. Detta unità immobiliare risulta distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 29, mappale 85, sub 82 e sub 83 tra di loro graffati, via Salarolo SC piano T-1, categoria D/7, rendita catastale
Euro 4.320,00. In confine con: ragioni Venturi Autospurghi, ragioni della parte venditrice e strada di lottizzazione, salvo altri. (…) sono ricompresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti del fabbricato comuni per legge, per titolo di provenienza o per destinazione ed in particolare quelle individuate nell'elaborato planimetrico, che si allega al presente atto sotto la lettera “C”, unitamente all'elenco dei subalterni, presentato a corredo della denuncia di variazione in data 22 luglio 2011 prot. BO0251040 ed identificato al foglio 29 mappale 85 con i seguenti subalterni: 38
BCNC, viabilità interna comune ai subalterni 25-36-37-53-60-61- 63-
66-69-72-75-77-79-80-82-85-87-90-93-95-96-98 84 BCNC viabilità e parcheggi comuni ai subalterni 80-82” (cfr. ancora doc. 5)
Descrizione attuale dell'immobile già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 12164 “Catasto Fabbricati Comune di San
pagina 2 di 5 Lazzaro di Savena, fogli 29, mappale 85, sub 82, cat. D/7, R.C. Euro
4.320,00, foglio graffato 29, mappale 85, sub 83, piano T, 1” il tutto salvo errori e come meglio identificabile in fatto. 3) Fissare la somma di denaro, da determinarsi in via di equità, ai sensi degli artt. 614 bis c.p.c. e 1226 c.c., e comunque non inferiore ad Euro
92.213,10/annui dovuti da Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, a per ogni eventuale inosservanza o Parte_1 ritardo nell'adempimento della condanna al rilascio dei beni di cui ai punto 2) che precede. 4) Con vittoria di spese e compensi di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 ottenere da Controparte_2 la restituzione dell'immobile sito in San Lazzaro di Savena (BO) Via
Salarolo 2, concesso in locazione finanziaria con contratto n. 12164
(convenzionalmente rinumerato I5146446) in data 9.11.2011 (doc. 3), da (successivamente fusa per incorporazione in Controparte_1
(doc. 1). Parte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: che, una volta terminati, a proprie spese, i lavori necessari a completare l'immobile, la Concedente lo consegnava mettendolo a disposizione dell'Utilizzatore (doc. 6); che quest'ultimo si rendeva nel corso del rapporto inadempiente nel versamento degli importi contrattualmente stabiliti, come da estratto prodotto (doc 7); che, pertanto, la ricorrente con pec in data 21.5.2024 (doc.8), dichiarava risolto il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 delle condizioni generali;
che l'inadempimento era da ritenersi grave anche ai sensi dell'art. 1 comma 137 della legge
124/2017; che l'Utilizzatore non restituiva l'immobile né provvedeva al pagamento del dovuto;
che pertanto la ricorrente aveva diritto ad ottenere l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà e al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.,
pagina 3 di 5 di ammontare adeguato, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
Tanto premesso la domanda è fondata.
Le circostanze di cui sopra venivano infatti provate mediante la documentazione allegata al ricorso sopra citata.
Parte convenuta, non costituendosi, nulla adduceva rispetto all'inadempimento contestato.
Per quanto sopra, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto per cui è causa ex art. 1456 c.c. in forza della clausola pattizia di cui all' art. 14 e della volontà dichiarata da parte ricorrente di avvalersene, Controparte_2
deve essere condannato alla restituzione dell'immobile sito
[...] in San Lazzaro di Savena (BO) Via Salarolo 2, detenuto “sine titulo” come descritto in dispositivo, entro un mese dalla presente sentenza.
Inoltre, deve trovare accoglimento la domanda formulata da parte ricorrente ex art. 614 bis c.p.c. volta a sollecitare l'esecuzione del provvedimento. La somma di denaro dovuta per il ritardo nell'adempimento all'ordine di rilascio può essere determinata in euro 5300,00 al mese, applicando il doppio circa del parametro medio dei valori locativi rilevati dall'Agenzia delle Entrate (doc 10) per l'intero complesso immobiliare (602,70 mq doc. 9 ricorrente), così da avere un effetto deterrente rispetto all'inadempimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 12164 (convenzionalmente rinumerato
I5146446) stipulato in data 9.11.2011 e per l'effetto condanna
[...] alla restituzione Controparte_2 Controparte_2 in favore di Controparte_2
dell'immobile sito in San Lazzaro di Savena (BO) Via Salarolo
[...]
pagina 4 di 5 2 descritto nelle conclusioni di parte ricorrente sopra riportate, entro un mese dalla presente sentenza;
condanna a Controparte_2 corrispondere a l'importo di euro 5300,00 al mese Parte_1 per ogni mese di ritardo nell'adempimento della sentenza. condanna a Controparte_2 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 5333,00 per compenso professionale euro 1713,00 per spese, rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
Milano, 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 41125/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 discussa ex art. 281 sexies c.p.c. il giorno 5.03.2025
TRA
(incorporante mediante fusione Parte_1 Controparte_1 con effetto dal 30.6.2014, cfr. doc. 1), P. IVA in P.IVA_1 persona del suo Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Avv. Patrizia Giranu, rappresentata e difesa, in forza di mandato alla lite in calce al presente scritto, dall'avv.
Luca Candiani, presso lo studio del quale in Milano, Via Freguglia
10, ha eletto domicilio ricorrente
E
Controparte_2 convenuto contumace
Conclusioni per parte ricorrente
pagina 1 di 5 Accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 12164 (convenzionalmente rinumerato
I5146446) in data 9.11.2011, di cui in narrativa, ovvero, in subordine, pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto medesimo, per inadempimento dell'utilizzatrice. 2) Condannare
[...]
in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, a rilasciare in favore della ricorrente l'immobile, di cui in narrativa e di seguito descritto, libero da persone e cose, in perfetto stato di conservazione, munito di tutte le sue pertinenze, rifiniture ed impianti. Descrizione originaria dell'immobile già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 12164, come da atto di compravendita “porzione del fabbricato sito nel Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via
Solarolo e più precisamente, un capannone produttivo ad uso DU28, allo stato grezzo, distribuito tra i piani terra e primo, con annessa area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva. Detta unità immobiliare risulta distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: foglio 29, mappale 85, sub 82 e sub 83 tra di loro graffati, via Salarolo SC piano T-1, categoria D/7, rendita catastale
Euro 4.320,00. In confine con: ragioni Venturi Autospurghi, ragioni della parte venditrice e strada di lottizzazione, salvo altri. (…) sono ricompresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti del fabbricato comuni per legge, per titolo di provenienza o per destinazione ed in particolare quelle individuate nell'elaborato planimetrico, che si allega al presente atto sotto la lettera “C”, unitamente all'elenco dei subalterni, presentato a corredo della denuncia di variazione in data 22 luglio 2011 prot. BO0251040 ed identificato al foglio 29 mappale 85 con i seguenti subalterni: 38
BCNC, viabilità interna comune ai subalterni 25-36-37-53-60-61- 63-
66-69-72-75-77-79-80-82-85-87-90-93-95-96-98 84 BCNC viabilità e parcheggi comuni ai subalterni 80-82” (cfr. ancora doc. 5)
Descrizione attuale dell'immobile già oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 12164 “Catasto Fabbricati Comune di San
pagina 2 di 5 Lazzaro di Savena, fogli 29, mappale 85, sub 82, cat. D/7, R.C. Euro
4.320,00, foglio graffato 29, mappale 85, sub 83, piano T, 1” il tutto salvo errori e come meglio identificabile in fatto. 3) Fissare la somma di denaro, da determinarsi in via di equità, ai sensi degli artt. 614 bis c.p.c. e 1226 c.c., e comunque non inferiore ad Euro
92.213,10/annui dovuti da Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, a per ogni eventuale inosservanza o Parte_1 ritardo nell'adempimento della condanna al rilascio dei beni di cui ai punto 2) che precede. 4) Con vittoria di spese e compensi di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per Parte_1 ottenere da Controparte_2 la restituzione dell'immobile sito in San Lazzaro di Savena (BO) Via
Salarolo 2, concesso in locazione finanziaria con contratto n. 12164
(convenzionalmente rinumerato I5146446) in data 9.11.2011 (doc. 3), da (successivamente fusa per incorporazione in Controparte_1
(doc. 1). Parte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente deduceva: che, una volta terminati, a proprie spese, i lavori necessari a completare l'immobile, la Concedente lo consegnava mettendolo a disposizione dell'Utilizzatore (doc. 6); che quest'ultimo si rendeva nel corso del rapporto inadempiente nel versamento degli importi contrattualmente stabiliti, come da estratto prodotto (doc 7); che, pertanto, la ricorrente con pec in data 21.5.2024 (doc.8), dichiarava risolto il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 delle condizioni generali;
che l'inadempimento era da ritenersi grave anche ai sensi dell'art. 1 comma 137 della legge
124/2017; che l'Utilizzatore non restituiva l'immobile né provvedeva al pagamento del dovuto;
che pertanto la ricorrente aveva diritto ad ottenere l'immediata restituzione dell'immobile di sua proprietà e al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.,
pagina 3 di 5 di ammontare adeguato, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
Tanto premesso la domanda è fondata.
Le circostanze di cui sopra venivano infatti provate mediante la documentazione allegata al ricorso sopra citata.
Parte convenuta, non costituendosi, nulla adduceva rispetto all'inadempimento contestato.
Per quanto sopra, accertata l'avvenuta risoluzione del contratto per cui è causa ex art. 1456 c.c. in forza della clausola pattizia di cui all' art. 14 e della volontà dichiarata da parte ricorrente di avvalersene, Controparte_2
deve essere condannato alla restituzione dell'immobile sito
[...] in San Lazzaro di Savena (BO) Via Salarolo 2, detenuto “sine titulo” come descritto in dispositivo, entro un mese dalla presente sentenza.
Inoltre, deve trovare accoglimento la domanda formulata da parte ricorrente ex art. 614 bis c.p.c. volta a sollecitare l'esecuzione del provvedimento. La somma di denaro dovuta per il ritardo nell'adempimento all'ordine di rilascio può essere determinata in euro 5300,00 al mese, applicando il doppio circa del parametro medio dei valori locativi rilevati dall'Agenzia delle Entrate (doc 10) per l'intero complesso immobiliare (602,70 mq doc. 9 ricorrente), così da avere un effetto deterrente rispetto all'inadempimento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 12164 (convenzionalmente rinumerato
I5146446) stipulato in data 9.11.2011 e per l'effetto condanna
[...] alla restituzione Controparte_2 Controparte_2 in favore di Controparte_2
dell'immobile sito in San Lazzaro di Savena (BO) Via Salarolo
[...]
pagina 4 di 5 2 descritto nelle conclusioni di parte ricorrente sopra riportate, entro un mese dalla presente sentenza;
condanna a Controparte_2 corrispondere a l'importo di euro 5300,00 al mese Parte_1 per ogni mese di ritardo nell'adempimento della sentenza. condanna a Controparte_2 rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 5333,00 per compenso professionale euro 1713,00 per spese, rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. come per legge;
Milano, 28.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 5 di 5