Ordinanza cautelare 10 marzo 2011
Ordinanza collegiale 9 giugno 2011
Sentenza 4 novembre 2015
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2016
Parere definitivo 27 maggio 2016
Accoglimento
Sentenza 12 agosto 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/11/2015, n. 12420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12420 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 12420/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01455/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Parillo, con domicilio eletto in Roma, via De Donato n. 10, presso il signor Luigi Comito;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore , per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 0019702/11 in data 24 gennaio 2011, con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 952 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2010, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso il bando di concorso nella parte in cui richiede, all’art. 2, comma 1, lett. g), tra i requisiti per la partecipazione al concorso, il possesso delle qualità morali e di condotta previste per l’ammissione ai concorsi per l’accesso alla magistratura ordinaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comando Generale della Guardia di Finanza con il provvedimento impugnato ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso in epigrafe indicato in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il ricorrente medesimo non risultava in possesso del requisito di moralità e di condotta previsto dall’art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso. In particolare dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince quanto segue: A) il ricorrente «in data 6 marzo 2004 è stato segnalato da Comando Stazione Carabinieri di Amorosi (BN) all’U.T.G. di Benevento unitamente ad altre persone, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, quale assuntore di sostanze stupefacenti di tipo hashish . Con decreto dell’11 gennaio 2007 l’U.T.G. di Benevento definiva il procedimento per violazione dell’articolo 75 del richiamato D.P.R. con ammonizione formale»; B) la condotta tenuta dal ricorrente deve ritenersi «oltre che censurabile, comunque incompatibile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni deputate agli appartenenti al Corpo e con l’espletamento dei relativi compiti istituzionali, atteso che lo status giuridico di un finanziere, che assomma in sé la titolarità dei poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza, prevede stringenti doveri ed obblighi nei confronti dell’intera collettività, da parte della quale la detenzione e l’uso di stupefacenti è, tuttora, soggetta ad un giudizio di disvalore»; C) il comportamento del ricorrente «non lascia, pertanto, margini di apprezzamento tali da escluderne una valutazione negativa, essendo riferito ad un episodio che presuppone l’esistenza di una contiguità, pur saltuaria, con soggetti operanti nell’illegalità, che pongono in essere traffici illeciti verso i quali la Guardia di Finanza, istituzionalmente, ha il compito di esercitare azione di contrasto e di repressione».
2. Il signor -OMISSIS- con il presente ricorso - dopo aver precisato che il provvedimento impugnato si fonda su un solo episodio risalente nel tempo, perché nel 2014 egli, unitamente ad altri tre ragazzi, è stato sottoposto ad un controllo da parte dei Carabinieri della Stazione di Amorosi, all’esito del quale due ragazzi sono risultati in possesso di una sostanza stupefacente, presumibilmente di tipo hashish - avverso il provvedimento impugnato ha dedotto una sola articolata censura, incentrata sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 160/2006 e sull’ eccesso di potere per erronea ed illogica valutazione dei fatti, carenza dei presupposti, nonché illogicità incongruità e irragionevolezza della motivazione . In particolare il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto: A) il mancato possesso del requisito di moralità di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso è stato desunto da un episodio isolato e risalente nel tempo; B) l’Amministrazione non ha tenuto conto né della sua giovane età all’epoca dei fatti, né del fatto che egli non è stato sanzionato per l’episodio in questione, ma solo ammonito dal Prefetto, né del fatto che non risulta provato che egli abbia fatto uso di sostanze stupefacenti all’epoca dei fatti o in epoca successiva, perché anzi egli è stato sempre giudicato idoneo alle visite mediche alle quali è stato sottoposto ed ha prestato lodevolmente servizio nell’Esercito Italiano come VFP1, tanto da meritare un elogio. Il provvedimento impugnato risulterebbe, quindi, frutto di un’erronea valutazione dei fatti e privo di un’adeguata motivazione, perché non sarebbe possibile desumere da un unico, isolato e remoto accadimento un giudizio di insufficiente affidabilità del candidato.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 26 febbraio 2011 e con memoria depositata in data 4 marzo 2011 ha analiticamente contestato la fondatezza delle suesposte censure, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. Questa Sezione: A) con l’ordinanza n. 871 in data 10 marzo 2011 ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, evidenziando in motivazione che « al ricorrente è in sostanza contestato un unico episodio relativo al possesso di sostanze stupefacenti (ad avviso del ricorrente neppure direttamente a lui riferito, bensì relativo ad altri due soggetti che erano in sua compagnia) invero caratterizzato da tenuità dello stesso e comunque risalente nel tempo (essendo peraltro il ricorrente all’epoca dei fatti ancora minorenne) »; B) con la successiva ordinanza n. 5138 in data 9 giugno 2011 ha accolto l’istanza presentata dal ricorrente per l’esecuzione della predetta ordinanza n. 871 in data 10 marzo 2011 e, per l’effetto, ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale.
5. L’Amministrazione intimata e con memoria depositata in data 11 aprile 2015 ha insistito per il rigetto del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2015 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che, alla luce della più recente giurisprudenza in materia di reclutamento nel Corpo della Guardia di Finanza e di un più approfondito esame degli atti di causa, non sussistano i presupposti per confermare le decisioni assunte da questa Sezione nella sede cautelare, alla luce delle seguenti considerazioni.
2. Innanzi tutto, giova ribadire che l’esclusione del ricorrente è stata disposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), del bando (ove si prevede che possono partecipare al concorso i cittadini italiani che “siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria” e che “l’accertamento di tale requisito è effettuato d’ufficio dal Corpo della Guardia di Finanza”) perché - come si può evincere dalla motivazione del provvedimento impugnato - in data 6 marzo 2004 il ricorrente, unitamente ad altre persone, è stato segnalato dal Comando Stazione Carabinieri di Amorosi, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 309/1990, quale assuntore di sostanze stupefacenti e l’U.T.G. di Benevento con decreto dell’11 gennaio 2007 ha definito il procedimento per la violazione dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 con un’ammonizione formale. Ciò posto, il Collegio preliminarmente osserva come non possa trovare accoglimento la censura incentrata sulla mancanza della prova che il ricorrente all’epoca dei fatti facesse uso di sostanze stupefacenti. Infatti nel verbale di perquisizione del 5 marzo 2004, i Carabinieri del Comando Stazione di Amorosi affermano che - a seguito del rinvenimento di sostanze stupefacenti nella disponibilità di due degli occupanti dell’autovettura su cui viaggiava anche il ricorrente - «alle brevi contestazioni mossegli, tutti erano concordi nel dichiarare che la droga rinvenuta era stata acquistata da uno sconosciuto spacciatore in Caserta, al prezzo di € 10,00, e doveva servire a confezionare uno spinello per tutti, ammettendo che sporadicamente facevano uso di spinelli». Inoltre il comandante della Stazione dei Carabinieri di Amorosi (uno dei due militari che avevano eseguito la suddetta perquisizione) nella segnalazione effettuata ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 conferma che, a fronte della contestazioni mosse a seguito del rinvenimento delle sostanze stupefacenti, i giovani «dichiaravano concordemente che la droga rinvenuta era destinata ad uso personale di tutti» e «di essere occasionali consumatori di quel tipo di sostanza stupefacente». Pertanto, se è vero che in atti manca la prova diretta dell’uso di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente, tuttavia tale prova può essere indirettamente desunta dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dagli altri soggetti che si trovavano in sua compagnia al momento della perquisizione eseguita dai Carabinieri del Comando Stazione di Amorosi, perché il verbale di perquisizione e la segnalazione a firma del comandante della Stazione dei Carabinieri di Amorosi sono atti pubblici e, quindi, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. fanno “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. Pertanto, a fronte delle suddette dichiarazioni rese dal ricorrente e dagli altri soggetti che si trovavano in sua compagnia, non giova al ricorrente la giurisprudenza relativa ai casi nei quali non è possibile identificare l’effettivo detentore della sostanza stupefacente, nell’ambito di una pluralità di persone ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2013, n. 1604; Consiglio di Stato, Sez. IV, Ord. 20 dicembre 2013, n. 5096, che conferma la sentenza di questa Sezione n. 4066/2013).
3. Né miglior sorte meritano le ulteriori censure incentrate sul fatto che l’Amministrazione abbia desunto la mancanza del requisito richiesto dall’art. 2, comma 1, lett. g), del bando da un episodio isolato e risalente nel tempo e non abbia tenuto conto della giovane età del ricorrente all’epoca dei fatti, né del fatto che egli non è stato sanzionato per l’episodio in questione, ma solo ammonito dal Prefetto. A tal riguardo - posto che tali censure trovano conforto nella relazione trasmessa dalla Tenenza di Solopaca al Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in data 5 gennaio 2011, dalla quale si evince soltanto l’episodio innanzi delineato - occorre preliminarmente dare atto della circostanza che in passato questa stessa Sezione, anche sulla scorta di talune pronunce del Giudice d’appello (cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. IV, 4 luglio 2012, n. 3918), ha più volte condiviso le tesi di parte ricorrente (si vedano, ad esempio le sentenze n. 2842/2013, n. 5497/2013 e n. 91/2014) sul carattere non ostativo di singoli episodi di accertato possesso o uso di sostanze stupefacenti ai fini del reclutamento nelle Forze di polizia e, in particolare, nella Guardia di finanza. Tuttavia tale orientamento non è stato condiviso dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato. In particolare il Giudice d’appello: A) nella sentenza n. 3473 del 25 giugno 2013, (con la quale è stata riformata la sentenza di questa Sezione n. 2842/2013) ha affermato che « l’Amministrazione ha ampia discrezionalità nell’apprezzare i requisiti morali e di condotta che la normativa di legge e di concorso ... richiede negli aspiranti; in tale prospettiva, anche un isolato episodio, in cui il candidato abbia utilizzato o detenuto droga, è suscettibile di essere valutato negativamente e di rappresentare di per sé causa di esclusione dal concorso, senza che per tale motivo la condotta dell’Amministrazione possa dirsi irragionevole; questi principi valgono in genere per il reclutamento nelle Forze di polizia e ancor più per l’accesso alla Guardia di finanza, in ragione dei compiti particolari di contrasto e repressione del traffico delle sostanze stupefacenti che a questo Corpo sono attribuiti e della vicinanza a soggetti dediti allo spaccio che il consumo di droga inevitabilmente comporta »; B) nell’ordinanza n. 3344 del 28 agosto 2013 (con la quale è stata sospesa l’efficacia della sentenza di questa Sezione n. 5497/2013) ha ribadito che « anche un solo episodio di comprovato consumo di sostanza stupefacente, possa essere ragionevolmente considerato indice di non idoneità morale, avuto riguardo alla specificità dei compiti di istituto della Guardia di Finanza »; C) nell’ordinanza n. 967 del 5 marzo 2014 (con la quale è stata sospesa l’efficacia della sentenza di questa Sezione n. 91/2014 ha precisato che « la giurisprudenza della Sezione è attestata sul principio per il quale l’accertata sussistenza di fatti concernenti il pregresso consumo di sostanza stupefacente, pur se occasionale, costituisca fattore pregiudicante, avuto riguardo alla specificità dei compiti assegnati al personale della Guardia di Finanza ». Inoltre questa stessa Sezione con la sentenza n. 3954 in data 10 marzo 2015 ha, da ultimo, prestato adesione al prevalente orientamento della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, evidenziando che: A) « la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti, e non su voci o semplici sospetti, afferenti direttamente la persona dell’aspirante o comunque a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all’attualità un giudizio favorevole »; B) « l’esercizio della discrezionalità da parte dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso »; C) « a fronte della discrezionalità riconosciuta all’amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta, il sindacato giurisdizionale, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all’amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, l’esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta ».
4. Tenuto conto di quanto precede, il Collegio - sebbene in altre circostanze la Sezione abbia ritenuto apprezzabili le contestazioni dedotte dai ricorrenti con riferimento ad un unico episodio contestato, risalente nel tempo e legato al possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti di tipo leggero - ritiene tuttavia che nel caso in esame la valutazione compiuta dall’Amministrazione, fondata sugli elementi risultanti dagli atti dei Carabinieri del Comando Stazione di Amorosi, sia scevra dai vizi di legittimità prospettati con il ricorso. In definitiva gli elementi risultanti dagli atti endoprocedimentali rendono plausibile il giudizio prognostico di carattere negativo formulato dall’Amministrazione nel caso in esame.
5. In ragione dell’evidenziata evoluzione della giurisprudenza, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1455/2011, lo respinge perché infondato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2015
IL SEGRETARIO