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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/10/2025, n. 9044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9044 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3622/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 3622/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 3 aprile 2025 con i termini di cui agli artt. 190 e
281-quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.06.1991 e residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Terzigno (NA), alla Via G. Leopardi, n. 6, presso lo studio LLAvv. Angelo Bianco (c.f.: ), dal quale CodiceFiscale_2
è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
p. iva: , con sede in Napoli, alla Controparte_1 P.IVA_1
Via San Domenico, n. 31, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore., dott.ssa (c.f.: Controparte_2 [...]
), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla C.F._3
comparsa di costituzione risposta, dall'Avv. Giuseppe Stellato (c.f.:
[...]
) e dall'Avv. FR Sgambato (c.f.: C.F._4 C.F._5
Pag. 1 ) ed elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE) al Corso C.F._6
Garibaldi, n. 8, presso lo studio del primo
- CONVENUTA
E
C.G. p. iva: , con sede in CP_3 C.F._7 P.IVA_2
Napoli, al Viale M. Cristina di Savoia, n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente domiciliata Controparte_4
in Napoli alla Via G. Sanfelice, n. 24, presso lo studio degli Avvocati Sergio
Turrà (c.f.: ) e (c.f.: CodiceFiscale_8 CP_5 C.F._9
), che la rappresentano in virtù di procura in calce alla comparsa di
[...]
costituzione e risposta
- CONVENUTA
E
c.f.: , nato a [...] il Controparte_6 CodiceFiscale_10
12.04.1964 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso,
in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, dall'Avv. Silvio Di Castro (c.f.: C.F._11
) e dall'Avv. Andrea Torino (c.f.: ), ed
[...] CodiceFiscale_12
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Loggia dei Pisani, n. 13, presso lo studio di quest'ultimo
- CONVENUTO
E
p. iva: , con sede in Controparte_7 P.IVA_3
Milano, alla Via Clerici, n. 14, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, Dott. ed elettivamente Parte_2
Pag. 2 domiciliata in Roma, alla Via Caio Mario, n. 27, presso lo studio LLAvv.
FR DR NI (c.f.: ), dal quale è CodiceFiscale_13
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale trasversale
- CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
c.f.: , con sede in San Controparte_8 P.IVA_4
ES (MO) al Corso Libertà, n. 53, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Avv. CP_9
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FR Panni (c.f.:
[...] [...]
) e (c.f.: ), giusta C.F._14 Parte_3 CodiceFiscale_15
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Leopoldo Cassese, n. 12, presso lo studio del secondo.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 le parti hanno così concluso: per il procuratore LLattrice “ a) Accertare e dichiarare la
responsabilità professionale dei convenuti…, per l'effetto condannare questi
ultimi, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patiti
dall'istante ed al pagamento della somma di € 12.045,13 il risarcimento del
danno subito a titolo di danno biologico, ITT ed ITP e danno morale o quella
diversa che si vorrà con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione
monetaria, dal fatto al saldo. b) Condannare i convenuti al pagamento di
tutte le spese e competenze professionali di causa… ponendole a carico dello
Pag. 3 Stato, … e chiede che la causa sia riservata a sentenza con la concessione de
termini di cui all'art 190 c.p.c.”.
Per i procuratori della convenuta “conclude come da Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta e, dunque, dichiarare… l'assoluta nullità,
inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea…, nel merito,
rigettare l'avversa domanda giacché infondata in fatto e in diritto;
sempre nel
merito, in via gradata, nella… ipotesi di accoglimento della domanda attorea
nei confronti della comparente, previo accertamento della quota di
responsabilità (esclusiva) ascrivibile al sanitario chiamato in causa,
condannare quest'ultimo, per quanto di ragione, a manlevare la di CP_1
tutti gli importi che quest'ultima fosse eventualmente condannata a
corrispondere agli attori;
in via subordinata e con riserva di gravame per
l'eventuale rigetto della domanda di manleva proposta verso il medico,
affermare e dichiarare il diritto della di procedere alla rivalsa verso CP_1
il medico chiamato in causa per la quota di responsabilità (esclusiva) che
risulterà ad esso ascrivibile;
condannare, altresì, l'attrice al pagamento delle
spese e dei compensi professionali del presente giudizio con attribuzione… e
chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini
di legge…”.
Per i procuratori della convenuta “in via Controparte_10
preliminare per la estromissione della dal Controparte_10
giudizio; ancora in via preliminare per la nullità LLatto introduttivo;
nel
merito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di
giudizio…. In ogni caso, perché nella… ipotesi di accoglimento della stessa,
vengano condannati la ed il… questo Controparte_1 Controparte_6
Pag. 4 ultimo anche a titolo di risarcimento dei danni così come anche
espressamente previsto dalla procedura di accreditamento dallo stesso
sottoscritta, e le Assicurazioni coinvolte nel procedimento subordinatamente
all'accertamento della copertura assicurativa, al pagamento diretto di tutte le
somme richieste dall'attrice o, in ogni caso, a rivalere e risarcire la
concludente di qualsiasi somma, la stessa, fosse tenuta a corrispondere
all'attrice, anche a titolo di rivalutazione ed interessi. Il tutto con vittoria di
spese e competenze di giudizio…”.
Per la chiamata in causa “precisa le Controparte_7
conclusioni riportandosi a quelle della memoria ex art. 183 VI co. n. 1
c.p.c…. e nel caso in cui la causa venga trattenuta in decisione chiede la
concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Per la chiamata in causa “1 – in via principale, Controparte_8
rigettare l'azione risarcitoria proposta dalla… verso il… Pt_1 CP_6
in quanto infondata, con conseguente assorbimento sia delle domande di
rivalsa della e della , sia della domanda di garanzia dello CP_1 CP_10
stesso… 2 – In via principale alternativa, rigettare la domanda di CP_6
garanzia proposta dal…. nei confronti di CP_6 Controparte_8
per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la polizza ai
sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma, lett. n), delle condizioni generali, per le
ragioni esposte al paragrafo 2 della comparsa di costituzione e risposta. 3 –
In via subordinata, rigettare la domanda di garanzia per la non operatività
della copertura assicurativa prestata da con la polizza Controparte_8
ai sensi LLart. 2 delle condizioni generali….. 4 – In via ancora subordinata,
rigettare la domanda di garanzia per la non operatività della copertura
Pag. 5 assicurativa prestata da con la Polizza ai sensi Controparte_8
LLart. 16, 3° comma, n. 3), delle condizioni generali…. 5 – In via
estremamente subordinata, per la… ipotesi di ritenuta accoglibilità
LLazione risarcitoria e della domanda di garanzia: 5a – con riferimento
all'azione risarcitoria, determinati i danni risarcibili alla… ZI
riconducibili in via diretta ed immediata alla condotta illecita del…
condannare lo stesso… a pagare, in solido con le CP_6 CP_6
parti accertate corresponsabili, le somme di danaro così liquidate;
5b – con
riguardo alle domande di rivalsa, accogliere le stesse nei limiti del 50% dei
danni risarcibili alla… 5c – con riferimento alla domanda di Pt_1
garanzia, accertare essere tenuta ad indennizzare il… Controparte_8
nei seguenti limiti: 5c1 – con esclusione dei compensi percepiti CP_6
che l'assicurato fosse condannato a restituire;
5c2 – con esclusione del
risarcimento per la mancata rispondenza LLintervento all'impegno di
risultato assunto dall'assicurato; 5c3 – con esclusione del risarcimento per la
responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza del consenso informato;
5c4 – per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato,
con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
5c5 – in via
specificamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 3, con
ripartizione proporzionale LLindennizzo ex art. 1910 c.c. con la polizza
AMTrust; 5b6 – con esclusione del 10% LLimporto di ogni sinistro di
natura estetica e fisionomica, con il massimo assoluto di € 30.000,00, e fino a
concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di €
1.500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio…
da porsi a carico: - della… in caso di accoglimento delle Parte_1
Pag. 6 conclusioni di cui al precedente punto 1; - del… , in caso di Controparte_6
accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attrice è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 9.02.2021 Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi a questo tribunale per l'udienza
[...]
LL1.07.2021 la in Napoli (d'ora in poi per comodità Controparte_1
espositiva “ ), la in Napoli Controparte_1 Controparte_10
(per lo stesso motivo d'ora in poi “ ) e il dottore CP_10 [...]
al fine di ottenere la loro condanna, secondo le rispettive CP_6
responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti
in conseguenza dei trattamenti sanitari mammari prestati a essa da Pt_1
il 31.05.2014 (mastoplastica additiva con protesi rotonde in Controparte_6
silicone con mastopessi) presso la il 25.01.2016 (sostituzione Controparte_1
delle protesi rotonde con protesi anatomiche dette anche “a goccia”) e il
26.05.2016 (asportazione bilaterale di protesi) presso la CP_10
ha esposto: Parte_1
- che, dopo la gravidanza e l'allattamento, al fine di rimediare all'inestetismo dovuto ai seni cadenti si rivolgeva al CP_6
chirurgo estetico, il quale le proponeva, quale soluzione un intervento di “mastoplastica additiva con protesi rotonde in silicone” del peso di circa 385 gr. ciascuna, che veniva eseguito il 31.05.2014 dal medesimo presso la di Napoli, struttura che egli stesso Controparte_1
aveva consigliato;
Pag.
7 - che, dopo circa due mesi dall'intervento, si verificava la fuoriuscita di siero dal seno sinistro e la contrattura capsulare del seno destro, con conseguente sintomatologia dolorosa ed inestetismo diffuso, per cui il
14.10.2015 effettuava una ecomammografia bilaterale presso il centro “Alma
Center” in Mariglianella (NA) che evidenziava una rottura capsulare bilaterale, a fronte della quale il le riferiva che sarebbe stato CP_6
opportuno, già in sede di primo intervento, impiantare delle protesi anatomiche atteso che quelle rotonde presentavano, quale controindicazione,
proprio la tendenza alla contrattura capsulare;
- che, quindi, il 25.01.2016, a distanza di quasi due anni dal primo intervento, si ricoverava presso la con diagnosi di ingresso CP_10
“contrattura capsulare bilaterale” ed il giorno stesso il le praticava CP_6
un intervento di sostituzione delle protesi rotonde con protesi anatomiche (a goccia) utilizzando tra le cinque misure esistenti la seconda, peraltro più
pesante delle altre, perché a suo dire più adatta alle dimensioni del proprio seno;
- che queste protesi impiantate - più pesanti anche di quelle applicatele in precedenza – le procuravano la rottura della cute, già indebolita con l'esposizione delle precedenti protesi, e la formazione di varie piaghe bilateralmente, per cui alla luce di tali sopraggiunte complicazioni, si ricoverava nuovamente presso la con diagnosi di ingresso CP_10
“perforazione cutanea/esposizione protesi” e il 26.05.2016 sempre il la sottoponeva ad intervento di asportazione bilaterale di protesi. CP_6
Protesi che, infine, poi le venivano reimpiantate il 12.05.2017 da altro chirurgo presso il centro sanitario “Medicina Futura” in Pomigliano d'Arco
Pag. 8 (NA);
- che, dunque, anche sulla scorta di una consulenza medica di parte in atti, era di tutta evidenza che il in occasione del primo intervento CP_6
presso la (tutt'altro che risolutivo dal punto di vista estetico) Controparte_1
non aveva eseguito un'attenta valutazione clinica pre-operatoria applicandole una protesi rotonda che, per sua stessa ammissione, non si rivelava adatta e che, nel secondo intervento presso la aveva mostrato una chiara CP_10
incompetenza tecnica scegliendo di impiantare una protesi molto più pesante e grande (475 gr.) di quella applicata in precedenza e di effettuare una sagomatura riduzione della tasca, così lasciando la pelle troppo sottile ed indebolita che causava a distanza di poco tempo la perforazione cutanea rendendo necessario un terzo intervento (ossia il secondo effettuato presso la per rimuovere quelle più grandi e pesanti protesi, così CP_10
comportandole, l'intera vicenda, il rifiuto del proprio aspetto fisico, con conseguenti disturbi LLumore, depressione ed enormi difficoltà nel rapportarsi con le persone e soprattutto con il proprio partner, a cagione di
“aberranti” esiti cicatriziali che concretizzavano un danno biologico del 16%,
un'ITT di 150 giorni e un'ITP di 350 giorni;
- che un ulteriore addebito da muovere ai convenuti era costituito da una insufficiente e inidonea informazione circa la tipologia e i possibili rischi degli interventi di chirurgia estetica cui era stata sottoposta, giacché resa a mezzo di schede e moduli prestampati, mostrati e sottoscritti poco prima della loro esecuzione, non ricollegabile allo specifico caso “clinico” e al proprio livello culturale. In particolar modo, inadeguati circa la possibilità che l'intervento di mastopessi potesse risolversi in un peggioramento del proprio
Pag. 9 aspetto fisico, nonché sulla possibilità di adottare un diverso approccio chirurgico per il secondo;
- che alcun riscontro avevano sortito le richieste di risarcimento dei danni inoltrate e la procedura di mediazione proposta ex d. lgs n. 28/2010.
Tanto premesso la ha chiesto accertarsi e dichiararsi la Pt_1
responsabilità di natura contrattuale sia del che aveva agito CP_6
nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta in via diretta con essa istante, sia delle convenute delle strutture sanitarie, e Controparte_1
, che, a medesimo titolo, rispondevano per le condotte degli CP_10
esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti delle stesse e, per l'effetto condannarli tutti e tre, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patìti, a quantificare in corso di causa, a titolo di danno biologico, ITT ed ITP, danno morale e spese mediche sostenute, oltre rivalutazione e interessi, nel limite di € 260.000,00,
condannandoli, altresì, al pagamento delle spese di lite ponendole a carico dello Stato, attesa la propria ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 17
maggio 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio la CP_10
che, preliminarmente, ha eccepito la nullità LLatto di citazione ai sensi
LLart. 163 n. 3 (per aver, l'attrice, proposto una identificazione generica dei presunti danni, senza specificare i reali esiti derivanti dai singoli interventi) e n. 4 (per non essere stata compiutamente individuata la “causa petendi”
essendo poco chiari i motivi per i quali la dinamica LLaccaduto doveva esserla addebitata) e, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva, dal
Pag. 10 momento che, come rappresentato dalla istante, il rapporto era intercorso esclusivamente tra essa e il il quale l'aveva sottoposta agli CP_6
interventi chirurgici con la medesima programmati, senza avere alcun rapporto con essa struttura sanitaria, e che i fatti descritti in citazione ponevano chiaramente in luce una inidonea assistenza sanitaria da parte della dove venivano compiuti i primi atti medici che avevano Controparte_1
alterato le condizioni cliniche della Pt_1
Nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda sprovvista di supporto probatorio e, ribadendo la sua estraneità ai fatti, in quanto il aveva agito in regime libero professionale in assenza di CP_6
qualsivoglia rapporto di dipendenza e/o collaborazione continuata e continuativa con essa, instaurando, invece, con la istante un contratto d'opera professionale ex art. 2222 c.c., ha rappresentato che, con la procedura di accreditamento in atti sottoscritta dal detto sanitario, questi si era obbligato a manlevarla e tenerla indenne da qualsivoglia “effetto negativo e/o pregiudizievole” discendente dal proprio operato e che, inoltre, la istante stessa l'aveva esonerata da qualsivoglia eventuale responsabilità derivante dall'intervento chirurgico con la dichiarazione sottoscritta e presente alle pagine 2 delle cartelle cliniche 1824/16 e 200/16 anche queste allegate.
La Ruesh S.p.A. ha, di seguito, dedotto la inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno biologico e di natura estetica e, circa la carenza del consenso informato ha addotto che la - la quale giungeva Pt_1
presso essa struttura con un quadro clinico già compromesso (una “contrattura capsulare” il 25.01.2016 in occasione LLintervento di sostituzione delle protesi rotonde con protesi anatomiche e con una “perforazione cutanea” il
Pag. 11 26.05.2016 in occasione di quello di asportazione bilaterale delle protesi) -
aveva regolarmente sottoscritto un modulo chiaro ed esaustivo presente in ognuna delle predette due cartelle cliniche.
La convenuta ha, pertanto concluso, in via preliminare, CP_10
per la sua estromissione;
ancora in via preliminare, per la nullità LLatto
introduttivo; nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite e, in caso di accoglimento della domanda attorea, per la condanna della e del questo ultimo anche a titolo di risarcimento Controparte_1 CP_6
dei danni così come anche previsto dalla procedura di accreditamento sottoscritta, al pagamento diretto di tutte le somme richieste dall'attrice o, in ogni caso, a rivalerla e risarcirla di qualsiasi somma, essa CP_10
fosse tenuta a corrispondere alla istante. Vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di chiamata in garanzia depositata in cancelleria il 4 giugno 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio anche la che, in via preliminare, ha Controparte_1
genericamente eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda.
Nel merito, la struttura ha negato ogni addebito non essendo le problematiche dedotte dall'attrice ricollegabili alle prestazioni mediche praticatele presso di essa data la corretta indicazione del tipo di intervento chirurgico effettuato e considerato che il caso, sin dalla fase pre-operatoria, era stato eseguito e trattato con prudenza, perizia e nel pieno rispetto delle linee guida, dei protocolli vigenti e delle regole LLarte medica e, perciò, scevro, quindi, da qualsivoglia colpa o censura sotto il profilo chirurgico-assistenziale e sotto quello inerente alla somministrazione ed acquisizione di un valido consenso informato: a tale ultimo riguardo, ha rilevato di aver sottoposto all'istante, non
Pag. 12 già di un modulo precompilato, ma un documento confezionato in modo completo e consapevole in cui la paziente aveva ricevuto informazioni dettagliate e piena conoscenza della natura LLintervento chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative tra cui si annoverava – espressamente - la possibilità della "contrattura capsulare " quale processo naturale che nei casi più gravi poteva necessitare LLasportazione della capsula e della sostituzione della protesi. Il tutto, come da cartella clinica in atti.
Ha, poi, dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra le pretese lesioni e le prestazioni mediche ricevute presso di essa, e contestato la quantificazione degli importi richiesti a titolo di risarcimento danni, incongrui ed esorbitanti.
Adducendo, di seguito, che la responsabilità di qualunque forma di danno avesse subìto l'istante era imputabile esclusivamente al CP_6
(esecutore LLintervento chirurgico di mastoplastica additiva con protesi rotonde in silicone con mastopessi) e sfuggendole che anche questi era stato evocato in giudizio quale convenuto, ha chiesto di essere autorizzata a chiamarlo in causa, al fine di accertarne la esclusiva responsabilità nella causazione delle lesioni lamentate e, quindi di mallevarla da qualunque importo fosse condannata a corrispondere in caso di accoglimento della domanda ovvero, in caso di rigetto della domanda di malleva, accertare il proprio diritto alla rivalsa nei suoi confronti.
La ha, pertanto, chiesto, in via pregiudiziale, di Controparte_1
dichiararsi la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda;
nel merito, di rigettarla e, in ipotesi di suo accoglimento, condannare il
Pag. 13 esclusivo responsabile, a manlevarla di tutti gli importi fosse CP_6
condannata a corrispondere;
in via subordinata di dichiarare il proprio diritto di procedere alla rivalsa verso il medesimo. Vinte le spese di lite con attribuzione.
In data 11.06.2021 si è tempestivamente costituito in giudizio anche il convenuto il quale ha contestato integralmente il contenuto Controparte_6
l'atto di citazione negando alcuna propria condotta colposa, imprudente o negligente da cui potesse scaturire un'ipotesi di responsabilità professionale.
In ordine agli addebiti mossi ha dedotto:
- che era assolutamente infondato e privo di supporto scientifico il rilievo secondo cui l'impianto di protesi rotonde (effettuato il 31.5.14 presso la presentava quale controindicazione la tendenza alla Controparte_1
contrattura capsulare, essendo pacificamente ininfluente, in termini di riduzione di tale rischio, la differenza tra le protesi rotonde e le protesi anatomiche (a goccia) per cui non v'era alcuna opportunità ch'egli doveva da valutare in sede di pre-intervento;
- che il successivo intervento di sostituzione delle protesi rotonde con quelle di tipologia anatomica (effettuato il 25.01.16 presso la CP_10
era stato eseguito per decisione informata della paziente e non per ridurre il rischio di una contrazione capsulare, costituente, peraltro, la complicanza più
diffusa e non evitabile degli interventi di mastoplastica (trattandosi di una reazione estremamente soggettiva di rigetto delle protesi da parte
LLorganismo e del tutto indipendente dall'esecuzione secondo le regole
LLarte o meno LLintervento), il cui rischio era stato chiaramente rappresentato alla paziente prima LLintervento ed era stato incrementato dal
Pag. 14 suo stesso tabagismo;
- che altrettanto priva di fondamento e di supporto scientifico risultava l'eventualità che le protesi (anatomiche) impiantate nel predetto secondo intervento del 25.01.16 potevano aver cagionato le lacerazioni cutanee a causa del loro maggior peso rispetto alle prime (rotonde): invero, ha esposto, la scelta delle protesi avviene in relazione alla dimensione della tasca che va,
difatti, proporzionata alla dimensione delle protesi e mentre la protesi rotonda si sviluppa come un segmento di sfera intorno ad un punto e riempie solo la coppa del seno, quella anatomica si sviluppa tridimensionalmente oltre il limite della coppa del seno, riempiendone anche la parte superiore. Di
conseguenza la dimensione volumetrica della protesi anatomica, per ottenere lo stesso effetto volumetrico, deve essere maggiore rispetto a quella rotonda,
per cui la scelta di una protesi anatomica da 475 gr. era stata anche obbligata e, inoltre, la dimensione volumetrica espressa in centimetri cubici di una protesi rotonda ed anatomica non sono sovrapponibili;
- gli stessi consensi informati (elaborati dalla Società Italiana di
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica - SICPRE forniti alla paziente e concepiti, a livello culturale, per la comprensione da parte di un utilizzatore medio di origine italiana) rilasciati dalla annoveravano tra gli Pt_1
avvertimenti di complicanze specifiche e personalizzate per il caso in oggetto la permanente visibilità della protesi sinistra per eccessiva sottigliezza della cute e l'asimmetria tra i due seni;
in particolare, in quello relativo all'intervento del 25.01.16 la medesima aveva espresso consenso per l'impianto di protesi anatomiche ed era stata edotta che “avrà bisogno di
lipofilling seno sx in futuro, permane visibilità della protesi sx dovuta a cute
Pag. 15 sottile, permane asimmetria tra i due seni”, che come complicazione sussisteva la possibilità di rimozione della protesi e di esposizione della protesi e che la maggior frequenza di questi eventi di verificava nel paziente fumatore, evidenziando, altresì, il carattere d'urgenza e obbligato del terzo intervento di rimozione delle protesi (quello del 26.05.16 nuovamente presso la Ruesh S.p.A.) stante la perforazione della cute;
- che parimenti non veridica era l'affermazione secondo cui egli convenuto aveva riferito alla che l'impianto di protesi di tipo rotondo Pt_1
(eseguito il 31.05.14 presso la fosse inadatto alla sua Controparte_1
conformazione fisica, giacché non esistevano protesi rotonde o anatomiche inadatte ad un determinato paziente e la scelta della tipologia è unicamente legata al desiderio specifico LLoperanda di ottenere il risultato estetico tipico delle prime o delle seconde;
- che non veritiero era anche l'assunto che la sagomatura per riduzione della tasca avrebbe inciso negativamente sulle condizioni LLarea di intervento, poiché tale gesto chirurgico non poteva essere posto in alcun nesso eziologico con una perforazione cutanea;
- che, in conclusione, ribadita le correttezza e completezza dei consensi prestati, la ra andata incontro ad una complicanza conosciuta Pt_1
e non prevedibile della mastoplastica additiva, estranea al novero delle possibili ipotesi di colpa professionale imputabili ad egli operatore: in pratica,
egli aveva trattato tale complicanza come di routine a mezzo sostituzione protesica e capsulectomia totale ma, ragionevolmente, a causa di una ininterrotta abitudine al fumo e ad una peculiare anatomica di sottigliezza cutanea, aveva portato ad una sofferenza vascolare cutanea progressiva con
Pag. 16 esposizione della protesi e, questa ulteriore e imprevedibile situazione,
l'aveva obbligato ad eseguire un ulteriore atto di rimozione protesica
(intervento del 26.05.16 presso la Ruesh S.p.A.) in attesa di un nuovo reimpianto, che la aveva preferito, poi, eseguire pressa altra struttura Pt_1
sanitaria (il Centro ospedaliero Medicina Futura).
Ad ogni modo, il convenuto, pur ribadendo la correttezza e la perizia del suo operato, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa ai fini di eventuale manleva le Compagnie assicuratrici Controparte_7
con la quale, con decorrenza della copertura dal 6.04.2017, era assicurato per la responsabilità civile verso terzi con polizza “AMTrust Doctors Silver” n.
RCM00020000626, e con la quale aveva Controparte_8
stipulato analoga copertura con polizza n. 014029531090 per il periodo antecedente al 6.04.2017.
Si sono costituite in giudizio anche le predette Compagnie assicuratrici evocate in garanzia al fine di manleva e garanzia.
La ha eccepito in primis la non Controparte_7
operatività della polizza stipulata col ai sensi LLart.
4.3 delle CP_6
C.G.A. e, cioè, per aver questi taciuto al momento della stipula il “fatto noto”
di un suo errore professionale: invero, il fallimento dei trattamenti estetici praticati all'attrice tra il 2014 e il 2016 (periodo astrattamente rientrante nella garanzia per la previsione in polizza di una retroattività di cinque anni) era ben a sua conoscenza e, pertanto, avrebbe dovuto prevedere future richieste risarcitorie, costituenti, appunto, un “fatto noto” che escludeva la garanzia;
poi l'esclusione della garanzia per l'eventuale danno provocato alla paziente a causa di violazioni inerenti l'obbligo di acquisire il consenso informato (art.
Pag. 17 4.5 C.G.A.), per le richieste di risarcimento basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'assicurato (art.
4.6 delle C.G.A.) e per il compenso eventualmente ricevuto da parte LListante;
il contenimento di una propria condanna alla manleva limitatamente alla quota di pertinenza del CP_6
la ripartizione proporzionale LLindennizzo ex art. 1910 c.c. con la polizza e la limitazione nel previsto massimale di € Controparte_8
1.500.000,00.
La ha, di seguito, contestato ogni domanda di Controparte_7
rivalsa/regresso proposta dalle strutture sanitarie nei confronti del CP_6
difettando il presupposto di una sua colpa grave e dovendosi, ex art. 2236 c.c.,
escludere qualsivoglia sua responsabilità avuto riguardo anche alla eccezionalità e complessità dei trattamenti chirurgici eseguiti, nonché dedotto la nullità per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c. e per indeterminatezza in violazione della disposizione ex art. 1346 c.c., della procedura di accreditamento invocata dalla da cui si ricaverebbe CP_10
un'assunzione di obbligo di manleva nei confronti della stessa.
La ha, inoltre, assunto che le strutture Controparte_7
convenute, responsabili contrattualmente (contratto di spedalità) verso la paziente ex artt. 1218 e 1228 c.c. erano tenute a mallevare il (salvo CP_6
colpa grave, insussistente) da ogni conseguenza sfavorevole assumendo in sostanza una precisa posizione di garanzia nei suoi confronti per l'attività
svolta, formulando in proposito espressa domanda nei confronti della AN
S.p.A. e Ruesch S.p.A., e che in caso di eventuale sua condanna la responsabilità andava ripartita con le strutture e doveva essere limitata, anche
Pag. 18 nei rapporti interni, alla quota di responsabilità ad esso direttamente attribuibile e comunque in quota non superiore al 50%, nella prospettiva della rivalsa e/o regresso, con condanna delle strutture a rimborsare il e CP_6
per esso ogni somma che dovesse essere Controparte_7
versata in eccesso alla quota cui il predetto fosse tenuto a corrispondere.
La chiamata in causa ha, infine, impugnato nel merito la domanda principale, generica e sprovvista di prova e opposto che, mancando un rapporto contrattuale diretto tra la e il andava applicata la Pt_1 CP_6
disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con conseguente onere della paziente di provare la condotta manchevole, il nesso di causa ed i danni assunti.
La ha, quindi, concluso, in via Controparte_7
principale, per il rigetto della domanda di manleva per la non operatività della garanzia e, in ogni caso, di tutte le domande proposte nei confronti del in via subordinata, per la condanna delle due strutture sanitarie a CP_6
manlevare e garantire quest'ultimo da ogni somma che dovesse essere tenuto a corrispondere alla ovvero, in via gradata, per la ripartizione della Pt_1
condanna del con le due strutture nei limiti della quota di sua CP_6
responsabilità, esclusa la condanna solidale, dovendo in ogni caso una quota,
non inferiore al 50%, restare a carico delle strutture;
per la condanna di queste ultime a rimborsare al e per esso ad CP_6 Controparte_7
ogni somma che dovesse corrispondere in eccesso alla quota di sua pertinenza;
in caso di ritenuta operatività della garanzia prestata da essa per la sua condanna in manleva nei limiti previsti dal contratto di CP_7
assicurazione, della quota parte di responsabilità diretta e personale
LLassicurato nel limite del massimale di garanzia, esclusa quella derivante
Pag. 19 per vincolo di solidarietà con gli altri soggetti e con esclusione, altresì, del risarcimento dei danni per violazione del consenso informato, per il mancato raggiungimento del risultato promesso o sperato e per l'eventuale condanna a restituire i compensi ricevuti e per la ripartizione proporzionale
LLindennizzo ex art. 1910 c.c. con l'altra polizza che garantiva il
CP_6
La facendo proprie le difese del Controparte_8
ha dedotto la infondatezza della domanda, in quanto non CP_6
ravvisabile alcuna condotta imperita, negligente o imprudente da parte del proprio assicurato, conforme invece alle linee guida, ai protocolli e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e, di conseguenza, per l'assenza di danni risarcibili causalmente riconducibili al suo operato.
Per il resto, seppur in diverso ordine, ha per lo più opposto le stesse eccezioni formulate dalla a partire dalla Controparte_7
infondatezza della domanda di garanzia avanzata nei propri confronti per la non operatività della copertura assicurativa:
- in via principale, ai sensi degli art. 17 e 18, 2° comma, lett. n), delle
C.G.A.: l'assicurazione valeva soltanto per le richieste di risarcimento pervenute ad essa Compagnia dal proprio assicurato durante la vigenza del contratto e non per quelle pervenute dopo la sua cessazione. La polizza,
stipulata il 28.02. 2011, aveva cessato la sua validità il 28.02.2016, laddove la richiesta risarcitoria LLattrice le era pervenuta dal il 9.08.2021 CP_6
allorché questi le aveva notificato l'atto di citazione con chiamata del terzo e,
quindi, ben oltre (più di 5 anni) la cessazione della polizza
- in via subordinata ai sensi LLart. 2 delle C.G.A. secondo cui la
Pag. 20 garanzia prestata operava a “secondo rischio” in caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio o in caso di successiva stipulazione da parte
LLassicurato: avendo il alla cessazione della polizza con essa CP_6
stipulato il 6.04.2017 con Controparte_8 [...]
un contratto di assicurazione per lo stesso rischio (quello Controparte_7
derivante dall'esercizio della professione di medico chirurgo specialista in chirurgia plastica-estetica), la propria polizza in “secondo rischio” operava unicamente per l'importo di danno eccedente il massimale di € 1.500.000,00
assicurato dalla polizza di massimale Controparte_7
ampiamente capiente a coprire i danni risarcibili alla che la rendeva, in Pt_1
concreto, non operativa;
- in via ancora subordinata, ai sensi LLart. 16, 3° comma, n. 3, delle
C.G.A., per il quale, qualora il medico operi in regime di libero professionista presso enti ospedalieri, strutture sanitarie, etc., tenute egualmente in responsabilità, la garanzia prestata al operava oltre il massimale CP_6
assicurato LLente oppure, in caso di sua mancanza di copertura, per la sola ipotesi di insolvenza LLente stesso: da qui la non operatività, in concreto,
della copertura assicurativa da essa prestata sia perché operante oltre i massimali assicurati dalla polizza della e/o della Controparte_1 CP_10
sicuramente capienti a coprire i danni risarcibili alla sia perché
[...] Pt_1
anche nel caso in cui le polizze delle predette strutture sanitarie non fossero operative, quella di essa Compagnia non opererebbe “in primo rischio”, non essendo nessuna delle due strutture cliniche insolventi.
Dedotta, poi, la eccessività delle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice, ha infine evidenziato i seguenti limiti di accoglibilità delle
Pag. 21 domande di rivalsa e di malleva spiegate nei propri confronti:
- anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del la responsabilità CP_6
doveva essere paritariamente ripartita tra questi e le strutture, salvo i casi eccezionali di grave e inescusabile deviazione dal programma condiviso di tutela della salute cui le strutture risultino essersi obbligate, con conseguente imputazione a carico sia della che della di una Controparte_1 CP_10
quota di responsabilità pari quanto meno alla misura percentuale del 50% e accoglibilità delle domande di rivalsa solo entro tale limite;
- la non indennizzabilità degli eventuali compensi percepiti che il fosse condannato a restituire alla (art. 16, 1° comma, delle CP_6 Pt_1
C.G.A);
- l'esclusione dalla garanzia per mancata rispondenza LLintervento
all'impegno di risultato assunto dal proprio assicurato e per responsabilità
imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto (art. 18,
2° comma, lett. a) e b), delle C.G.A.);
- la validità LLassicurazione per la sola quota di responsabilità
diretta del con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via CP_6
solidale col conseguente obbligo di indennizzarlo per la misura percentuale massima del 50% (artt. 16, 3° comma, n. 1 e 18, 1° comma, delle C.G.A.);
- in via specificamente subordinata, la ripartizione proporzionale
LLindennizzo ex art. 1910 c.c. con la polizza CP_7
- che rimane comunque a carico del il 10% LLimporto di CP_6
ogni sinistro di natura estetica e fisionomica con il massimo assoluto di €
30.000,00 e che la garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500.000,00 (art. 20 C.G.A.).
Pag. 22 La ha, quindi, concluso per il rigetto Controparte_8
LLazione risarcitoria promossa nei confronti del in quanto CP_6
infondata, con conseguente assorbimento della domanda di rivalsa delle due strutture sanitarie convenute e di quella di garanzia del proprio assicurato;
in ogni caso, per il rigetto di quest'ultima per l'inoperatività della polizza;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda sia principale che di garanzia,
previo accertamento dei danni causalmente riconducibili, in via diretta e immediata alla condotta illecita del nella causazione del danno, da CP_6
ridurre in misura non inferiore al 50%, per la sua condanna, in solido con le altre parti convenute e corresponsabili, a pagare a favore LLattrice le somme così determinate e liquidate a titolo di risarcimento: accogliere le domande rivalsa nei limiti del 50% dei danni risarcibili;
dichiarare essa Compagnia
tenuta ad indennizzare il con esclusione dei compensi CP_6
eventualmente percepiti che questi fosse condannato a restituire, del risarcimento per la mancata rispondenza LLintervento all'impegno di risultato assunto dal medesimo, del risarcimento per la responsabilità
imputabile esclusivamente ad assenza del consenso informato, per la quota di responsabilità direttamente ad esso imputabile escluso ogni vincolo di solidarietà passiva;
in via specificamente subordinata, con ripartizione proporzionale LLindennizzo ex art. 1910 c.c. con la polizza AMTrust;
con esclusione del 10% LLimporto di ogni sinistro di natura estetica e fisionomica, con il massimo assoluto di € 30.000,00 e limitare l'indennizzo fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, del massimale di €
1.500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del giudizio a carico
LLattrice in caso di infondatezza della domanda, e del in caso di CP_6
Pag. 23 dichiarazione della inoperatività della polizza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., non ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice, dalla chiamata in causa
[...]
e dal convenuto non ammesso Controparte_11 CP_6
l'interrogatorio formale di quest'ultimo deferito dall'attrice, dalla
[...]
e dalla né quello dei legali Controparte_11 Controparte_1
rappresentanti pro tempore delle due strutture sanitarie convenute richiesto da non ammessa la richiesta di ordine alle due CP_8 Controparte_7
strutture di esibizione ex art. 210 c.p.c. della loro polizza assicurativa avanzata da né quella di esibizione delle cartelle Controparte_8
cliniche complete delle dichiarazioni di consenso informativo personalizzato sottoscritto dalla formulato alle stesse dal (già in atti), Pt_1 CP_6
veniva espletata C.T.U. medico-legale con la nomina del Dott.
[...]
e del Prof. , specialista in Chirurgia generale e Per_1 Testimone_1
all'udienza del 3 aprile 2025, ad eccezione del le parti hanno CP_6
rassegnato le conclusioni come in epigrafe trascritte e, mutato l'istruttore, il giudicante ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (fino al 3.06.2025) e relative memorie di replica (fino al 23.06.2025).
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità LLatto
di citazione opposta da CP_10
Si deve osservare, infatti, che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda
(petitum) o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (causa petendi) su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della
Pag. 24 domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio.
L'attore non deve necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica ma occorre che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto introduttivo, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo,
secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la
causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie la domanda promossa dalla ZI risulta completa in tutti i suoi elementi per giungere ad una decisione avendo l'attrice domandato l'accertamento della responsabilità dei convenuti derivante da una loro condotta professionale imperita e negligente, esitata nelle lesioni occorsele e, così, addebitando loro una specifica condotta omissiva o commissiva consentendo loro, l'eccipiente , di potersi Parte_4
compiutamente difendere, come peraltro è avvenuto.
Sempre in via preliminare, va affermata la proponibilità della domanda
Pag. 25 atteso che si è verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma
1-bis, d.lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), d.l.
69/2013 l conv. in l. 98/2013), stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento, regolarmente notificato alla e alla Controparte_1 CP_10
conclusosi con esito negativo per assenza di quest'ultima come da verbale in atti del 17.12.2017.
Passando al merito della controversia, devono essere, innanzitutto,
dichiarate nulle le clausole di esonero da responsabilità richiamate dalla e contenute alle pagg. 2 delle sue due cartelle cliniche in atti CP_10
con la quale la l'avrebbe esonerata dalla responsabilità per danni Pt_1
derivanti dalla condotta del CP_6
La legittimità delle dette clausole deve essere quindi esaminata.
Ebbene, vertendosi in tema di responsabilità medica ed in considerazione del carattere esclusivamente privatistico del rapporto e
LLonerosità della prestazione medica de qua, non v'è dubbio che tale patto sottoscritto dalla paziente in favore della struttura sanitaria si appalesi come nullo sotto molteplici profili.
Innanzitutto, per contrarietà all'art. 1229 c.c., comma 2, in quanto fra gli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico vanno senz'altro ricompresi quelli riguardanti la salvaguardia della altrui integrità fisica o morale, e sono di conseguenza da ritenere invalide le clausole di esonero della responsabilità
per i danni alla persona (cfr. Trib. Milano, Sez. I civile, Sentenza n°8242 del
21.07.2017).
Nondimeno, la nullità di siffatte clausole viene in rilievo anche ai sensi
Pag. 26 della disciplina di favore prevista ai sensi LLart. 33, comma 1 D.lgs. n. 206
del 2005, senza dubbio applicabile al caso di specie trattandosi di prestazione sanitaria a carattere oneroso discendente da contratto concluso con la struttura sanitaria privata in cui il medico opera (cfr. Cass. Sent. 2/1/2009 n. 20; Trib.
Napoli 21/5/2007 n. 5222, in La resp. civ. 11/2007; Trib. Napoli 4/10/2012 n.
10563; Trib. Napoli 20/10/2008 n. 10506; Trib. Napoli 18/6/2008 n. 7167;
Trib. Napoli 5/6/2008 n. 6530; Trib. Napoli 11/2/2008 n. 1453; Trib. Napoli
7/1/2008 n. 158; Trib. Napoli 6/12/2007 n. 11429), la quale consente, come detto, anche di escludere qualsivoglia effetto “salvifico”– ipotesi che qui non ricorre - di un'eventuale doppia sottoscrizione specifica di eventuali clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.
Queste dichiarazioni, contenenti la clausola liberatoria, rilasciate dalla paziente proprio all'atto del ricovero su modulo prestampato predisposto unilateralmente dalla non possono essere valutate quale espressa (e CP_1
valida) rinuncia da parte attrice ad agire nei confronti della convenuta struttura, stante l'inquadramento del rapporto in esame (in considerazione
LLonerosità della prestazione e la sua natura esclusivamente privatistica),
nell'ambito della disciplina di cui al Codice del Consumo ed il carattere abusivo, con conseguente necessaria declaratoria di nullità delle relative pattuizioni ex artt. 33 e ss. D.lgs 206/2005.
Ciò in ragione della mancanza di prova circa l'effettiva “conoscibilità”
(e quindi di specifica trattativa), da parte della paziente, del contenuto effettivo e della portata delle suddette pattuizioni, trattandosi di 2
dichiarazioni contenute in moduli prestampati predisposti unilateralmente da parte della struttura inseriti nella documentazione sottoposta alla firma della
Pag. 27 parte immediatamente prima dei ricoveri (ovvero in un momento cruciale che non consente, per comune esperienza, un esame attento delle clausole che si vanno a sottoscrivere) oltre ad essere ragionevolmente percepibile da parte della paziente (che, all'atto del ricovero, viene comunemente richiesta di firmare dei moduli prestampati) come documentazione meramente
"integrativa", a corredo di documentazione medico sanitaria della cartella clinica, celando invece la sua vera natura di documento “contrattuale”,
regolante i contrapposti interessi civili delle parti e volto, nella specie, ad una surrettizia esclusione della responsabilità civile della struttura sanitaria per danni alla paziente.
Da quanto sin qui illustrato, deriva la nullità della previsione negoziale preventiva de qua, in quanto contenente una limitazione della responsabilità
civile LLente sanitario pur in presenza di un rapporto privatistico ed una prestazione sanitaria a carattere oneroso, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1229, II comma, 1341 e 1342 c.c. e 33 e ss. D.lgs. n.
206 del 2005, mancando in atti la prova liberatoria, da parte della struttura, di aver fornito alla paziente adeguata informazione in merito e reso, in definitiva, “conoscibili” dette clausole.
La declaratoria di nullità della clausola di esonero da responsabilità
come innanzi stabilita, pertanto, vanifica le difese svolte dalla CP_1
convenuta in merito alla rinuncia espressa da parte attrice, con la sottoscrizione della dichiarazione contenente la clausola liberatoria, ad agire nei confronti della struttura. Ne consegue, per l'effetto, la sua piena titolarità
passiva in relazione ai fatti di causa.
Ciò premesso, si deve evidenziare che la domanda della è Pt_1
Pag. 28 relativa ad un caso rientrante nella vigenza della c.d. EG LD (i trattamenti chirurgici risalgono al periodo che va dal 31 maggio 2014 al 26
maggio 2016) ed in punto di diritto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di responsabilità civile nell'attività medica, la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del o una impresa privata non convenzionata) è CP_12
di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del CP_12
contratto atipico di «spedalità» o «assistenza sanitaria» con la sola accettazione del paziente presso la struttura). In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di
spedalità”), che si conclude all'atto LLaccettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte LLobbligazione al pagamento del corrispettivo
(da parte del paziente, LLassicuratore ovvero del Servizio Sanitario
Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo
“lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593,
Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III, 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103). “L'accettazione
del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire
assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita
ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di
Pag. 29 prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima” (cfr.: Cass. civ.
sent. n. 24791/2008). Inoltre “è irrilevante che si tratti di una casa di cura
privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono
a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei
servizi” (Cass. S.U. 577/2008).
La responsabilità della struttura sanitaria può poi anche discendere ex
art. 1228 c.c. dal fatto dei propri dipendenti di cui risponde, comunque, come fatto proprio. Così Cass. 29001/2021 che ha espresso il seguente principio: “in
tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017,
la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi LLart. 1228 c.c.,
una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo LLausiliario, la quale trova fondamento
nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
fatti dei propri dipendenti, a norma LLart. 2049 c.c.”.
Ciò premesso, sul piano processuale, “il paziente danneggiato che
agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento LLobbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile LLimpossibilità LLesatta esecuzione della
Pag. 30 prestazione; in quanto il danno evento consta della lesione non LLinteresse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura LLinteresse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. 28991/2019; Cass. 18102/2020; Cass. 26907/2020).
In sostanza, il paziente (o i suoi eredi) deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e devono allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica,
l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento
è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce
causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass., Sezioni Unite, n. 577/2008).
A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo,
non si pone in rapporto causale con l'evento.
Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione
viene descritto quello che è il cd. “doppio ciclo causale”: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Pag. 31 Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico LLattore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere,
cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
In pratica, il primo ciclo causale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Cioè, esiste un “tronco
comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali e, quindi, sia nella contrattuale che nella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua LLordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218).
Alla luce delle considerazioni che precedono e venendo al caso di specie la imputa al sanitario e alle due strutture sanitarie, soggetti ai Pt_1
quali è legata, per quanto prima esposto, da un rapporto contrattuale, un inadempimento degli obblighi di perizia, diligenza e prudenza per effetto di un errore di comportamento tecnico del operatore, per difetto di CP_6
procedura chirurgica e inadeguata deficitaria informazione.
Questi inadempimenti qualificati sono stati causa prima di
Pag. 32 sintomatologie dolorose e di inestetismo diffuso (fonte di disturbi LLumore,
depressione, rifiuto del proprio aspetto fisico ed enormi difficoltà nel rapportarsi con persone e col partner) quali conseguenze LLintervento di mastoplastica additiva del 31.05.20014, poi LLinsorgenza di una contrattura capsulare bilaterale che ha portato alla sostituzione delle stesse con l'intervento del 25.01.16 e, infine, di una perforazione cutanea, che ne hanno necessitato l'asportazione con l'intervento del 26.05.2016 col risultato conclusivo di una grave deturpazione anatomica funzionale e “deturpanti”
esiti cicatriziali. Il tutto, come già evidenziato, caratterizzato da un inadeguato consenso informato.
Partendo proprio da quest'ultimo addebito, attinente al difetto di informazione della paziente per avere i convenuti omesso di informarla idoneamente, esaustivamente e comprensibilmente circa la tipologia e la metodologia di esecuzione degli interventi e dei possibili rischi di un peggioramento LLaspetto fisico ricollegabili al primo e al secondo intervento chirurgico (mastoplastica additiva con protesi rotonde e sostituzione delle stesse con quelle di tipo anatomiche), si osserva che il consenso informato è disciplinato oggi dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219,
che stabilisce al comma 3 LLart. 1 che “ogni persona ha il diritto di
conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo
completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla
prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei
trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle
conseguenze LLeventuale rifiuto del trattamento sanitario e
LLaccertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. …”.
Pag. 33 Ancora prima di questa legge – i fatti di causa sono antecedenti - la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che "In tema di attività medico-
chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate,
idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione
LLintervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e
delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la
sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né
rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del
paziente, che incide unicamente sulle modalità LLinformazione, da adattarsi
al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il
suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone"
(Cass. n. 2177/2016 così massimata).
Occorre, tuttavia, precisare che, nel caso in cui il paziente lamenti una lesione alla salute quale conseguenza del mancato (o corretto) consenso, è
necessario fornire adeguata prova, anche sotto il profilo LLallegazione, che la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè,
l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione LLintervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato. Deve, quindi, potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato,
giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini LLacquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute). Nella fattispecie nulla risulta dedotto e provato al riguardo.
Diversa è, invece, l'ipotesi del danno di per sé cagionato dalla mancata
Pag. 34 informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione e si ricorda che quest'ultimo si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione (sent.
n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza LLillecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni consumandosi, nei suoi confronti,
una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n. 20894/2012; anche Cass. n.
16543/2011).
Così, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario,
costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione LLobbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015).
L'attrice, evidenziando che l'inadempimento del prescinde CP_6
dalla correttezza o meno del trattamento sanitario (pur tacciato di “chiara
incompetenza tecnica”), ha dedotto la lesione del diritto all'autodeterminazione.
Pag. 35 Al riguardo deve, però, osservarsi che “l'inadempimento LLobbligo
di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a
fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un
danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione –
a condizione che sia allegata e provata, da parte LLattore, l'esistenza di
pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto
fondamentale alla autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi
superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà
sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (Cass.
Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20885), restando, peraltro, inteso che tale prova potrà darsi anche a mezzo di presunzioni, “la cui efficienza
dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della
gravità delle condizioni di salute e della necessarietà LLoperazione” (Cass.
1043/2019).
Allegazioni e prove mancanti nel caso in esame.
Al contrario, si osserva che i documenti contenenti il consenso informato per gli interventi di mastoplastica e di sostituzione delle protesi (i primi due) sottoscritti dalla rispettivamente, il 31.05.14 e il 25.01.16, Pt_1
riportano la circostanza che le sono stati illustrati i vantaggi, ma anche gli svantaggi dei due trattamenti: invero, a pag. 9 della cartella clinica n.
3263/2014 di (doc. n. 111265655 e n. 121848956 allegati, Controparte_1
rispettivamente dall'attrice e dalla struttura agli atti costitutivi) si legge
“dichiaro inoltre di essere stata messa a conoscenza… delle finalità
LLintervento chirurgico e di essere consapevole dei rischi, delle
conseguenze e delle possibili complicanze LLintervento stesso - e scritto a
Pag. 36 mano - – ” laddove a pag. 33 della Controparte_13 CP_14
cartella clinica n. 200/2016 di (doc. n. 2 allegato dalla struttura CP_10
al momento della costituzione in giudizio) è riportato, tra l'altro, “… Sono
stata informata sul rischio delle complicanze generiche e specifiche del mio
particolare caso delle conseguenze anatomiche, estetiche e funzionali
prossime e future, in parte reversibili e in parte irreversibili, quali - scritto a mano – permane visibilità protesi sx per eccessiva sottigliezza della cute.
Permane asimmetria tra i due seni.”
Per completezza espositiva si evidenzia che gli stessi svantaggi e complicanze sono contemplate, altresì, a pag. 16 della cartella clinica di
Ruesh S.p.A. n. 1824/2016 (doc. n. 111581486 e doc. 3, rispettivamente depositati in uno agli costitutivi dall'attrice e dalla struttura) relativa all'intervento di rimozione delle protesi del 26.05.2016
Pertanto, questa parte della pretesa risarcitoria deve essere rigettata.
Passando, invece, agli inadempimenti attinenti agli interventi chirurgici a cui è stata sottoposta l'attrice ad opera del convenuto medico
(mastoplastica additiva con protesi rotonde il 31.05.2014 presso CP_6
sostituzione delle dette protesi rotonde con protesi Controparte_1
anatomiche altrimenti dette “a goccia” il 25.01.2016 presso la CP_10
e, infine, asportazione bilaterale di tali protesi il 26.05.2016 di nuovo presso la , va immediatamente osservato che la C.T.U. medico-legale CP_10
espletata e depositata il 18.04.2024 ha escluso ogni censura per l'operato del eseguito presso la mentre ha ravvisato una sua CP_6 Controparte_1
seppur “lieve” responsabilità nell'esecuzione del secondo intervento prestato presso la ossia quello (l'ultimo dei tre) di rimozione delle CP_10
Pag. 37 protesi del 26.05.2016.
L'elaborato peritale, redatto dal dott. specialista in Persona_1
Medicina legale e delle assicurazioni, e dal prof. Testimone_1
specialista in Chirurgia generale, lo riporta in termini così estremamente chiari e precisi da poterne trascrivere l'intero passo: “In ordine alla causa e
responsabilità del duplice espianto (i due interventi presso la CP_10
bisogna fare un distinguo. Invero la perizianda doveva accettare l'espianto
del 25/01/2016 per due sopravvenute circostanze: la prima era la contrazione
capsulare bilaterale, complicanza notoriamente non riconducibile a
responsabilità assistenziale;
la seconda per sospetto di rottura protesica,
diagnosi quest'ultima ventilata ecograficamente ma non confermata al tavolo
operatorio. Suddette premesse non appare censurabile l'atto operatorio né
tantomeno le modalità con cui questo fu condotto presso la . Controparte_1
Passando poi a dire sul successivo espianto (maggio 2016), seguito al
reimpianto datato 25/01/2016, entrambi eseguiti presso la vi è CP_15
da dire che le cause LLespianto vengono ricondotte ad una esposizione
LLimpianto protesico per perforazione cutanea del tessuto sovrastante la
protesi. Per quanto sopra appare evidente che la perforazione avvenne quale
diretta conseguenza di un danno ischemico locale e presumibilmente estraneo
alla breccia chirurgica relativa all'intervento del 25/01/2016. Su detti
presupposti è verosimile che ciò sia potuto accadere per la coesistenza
causale di vari fattori tra cui: 1) una eccessiva ischemizzante preparazione
del lembo cutaneo sovrastante la protesi;
2) una eccessiva tensione del lembo
dovuto al volume delle protesi e dal peso delle stesse, condizioni queste di per
sé non avrebbero mai potuto procurare la perforazione laddove il lembo
Pag. 38 cutaneo fosse stato adeguatamente preparato (ossia non eccessivamente
ischemizzato). Su tali considerazioni non si rileva responsabilità assistenziale
sulla rimozione del primitivo impianto eseguito alla in quanto resosi CP_1
necessario per complicanza prevedibile e non prevenibile (contrazione
capsulare), mentre diversamente è da ritenersi la responsabilità assistenziale
(per) la rimozione resasi necessaria a seguito della perforazione cutanea,
quantunque questa sia stata favorita dalle preesistenti condizioni anatomiche
della paziente che aveva gli strati cutanei estremamente sottili cosi come già
emergeva all'esame obiettivo dopo il primo impianto fatto alla . In CP_1
sintesi si ravvisa una seppur lieve responsabilità in ordine al secondo
intervento presso la per impropria preparazione del lembo tessutale CP_10
cutaneo. Si rappresenta altresì che il successivo intervento effettuato nel 2017
presso la ” soddisfa sotto il profilo estetico con Controparte_16
soddisfacente risultato.” (pagg. 7 e 8 della perizia).
Da tali risultanze discendono immediatamente due conseguenze: la prima è il rigetto della domanda LLattrice nei confronti della CP_1
le cui spese di lite si ritiene opportuno compensare tra esse per il
[...]
principio della “astratta fondatezza” della domanda stessa, basato sulla complessità del caso in esame che ha per oggetto ben tre interventi chirurgici mammari tra essi temporalmente collegati e consequenziali.
La seconda è che, avendo la assolto l'onere di provare il cd. Pt_1
primo ciclo causale, spettava, a questo punto, alla e al CP_10
operatore dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione, CP_6
cioè del terzo di intervento chirurgico, quello di espianto bilaterale delle protesi del 26.05.2016, era divenuta impossibile per una causa imprevedibile e
Pag. 39 inevitabile.
Questa prova non è stata fornita. Anzi dai citati passi della relazione di
C.T.U. emerge che quell'atto operatorio era stato preceduto da una impropria preparazione del lembo tessutale cutaneo (ripetesi “In sintesi si ravvisa una
seppur lieve responsabilità in ordine al secondo intervento presso la CP_10
per impropria preparazione del lembo tessutale” - pag. 8)
Ritiene il giudicante che le trascritte argomentazioni e conclusioni cui il collegio peritale è pervenuto, accertanti la sussistenza del nesso causale tra l'intervento di asportazione delle protesi del 26.05.2016 e il regime assistenziale e le lesioni conseguite alla periziata, possano condividersi del tutto, perché, appunto, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subìte e del loro processo eziologico, ivi inclusi i ricontri - che si reputano puntuali ed esaurienti – resi in risposta alle osservazioni dei CC.TT.PP. della e della CP_10
che hanno contestato che la perforazione Controparte_7
cutanea del tessuto sovrastante la protesi fosse dipesa direttamente da un danno ischemico locale, presumibilmente estraneo all'alveo chirurgico
LLintervento di sostituzione delle protesi da rotonde ad anatomiche del
25.01.2016 (“le valutazioni prodotte - dai consulenti di - CP_10
erroneamente parlano di un criterio di presunzione e non del “più probabile
che non”, condizioni queste che sono assolutamente estranee dalle modalità
di critica poste dagli scriventi consulenti i quali, di fatto, nel riportarsi alla
perforazione cutanea hanno fatto riferimento alle più conosciute cause che
possono intervenire nel determinismo di detta circostanza. Ragion per cui sia
l'eccessiva tensione del lembo sia l'ischemizzazione sono da considerarsi non
Pag. 40 già quale espressione di criterio di presunzione ma diversamente quale la più
probabile e possibile causa eziopatogenetica della intervenuta perforazione
cutanea. In addendum si rappresenta agli Ill.mi Colleghi che la paziente non
aveva in essere alcun fattore favorente detta ischemia (leggi diabete,
dismetabolismo, etc., etc…. in risposta ai quesiti inerenti all'ischemia e la
tensione cutanea – avanzati dai consulenti di - Controparte_7
vale la stessa risposta di cui sopra.” - pagg. 10-13).
A uno dei due CC.TT.PP. della Compagnia hanno riscontrato, inoltre,
l'osservazione di aver eccessivamente quantificato il danno biologico residuato all'attrice atteso che, come espresso nella stessa C.T.U., essa aveva ottenuto finalmente un soddisfacente quadro clinico clinico estestico col trattamento eseguito nell'anno 2017 presso il Centro Medicina Futura
(“…seppur tenendo conto di quanto esposto dal dott. teso ad Per_2
evidenziare quelle condizioni di contrattura capsulare con asimmetria
toracica, etc., etc., non ci si può esimere dal confermare la valutazione del
5% atteso che l'aspetto della cicatrice assume carattere predominante
rispetto all'asimmetria di forme e volumi di cui pronuncia lo stesso…” (pag.
13).
In definitiva, alla luce delle conclusioni della C.T.U. deve ritenersi provata l'imperizia del sanitario e, quindi, anche della CP_6 CP_10
, come indicata dai CC.TT.UU., il cui contegno ha concretizzato un
[...]
inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c..
Occorre allora, procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale patìto dall'attrice.
I due CC.TT.UU. a pag. 9 LLelaborato hanno specificato quanto
Pag. 41 segue: “La valutazione dei postumi di esclusivo danno iatrogeno da
responsabilità medica si quantificano nella misura del 5%... di danno
biologico con una temporanea totale di giorni 2…, una temporanea parziale
di giorni 20… al 50% ed un ulteriore periodo di temporanea parziale di
giorni 120… al 25%.”.
Per questa liquidazione del danno non patrimoniale occorre applicare il D.M. 18 luglio 2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31
luglio 2025, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in base alla previsione LLart. 139 del Codice delle Assicurazioni, articolo al quale rinvia sia l'art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sia il successivo art. 7,
comma 4, della legge n. 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria. Invero,
i postumi, accertati nella misura del 5% rientrano a pieno titolo nelle cd.
micropermanenti di cui ai citati articoli.
Pertanto, alla che all'epoca del sinistro (26.05.2016, data del Pt_1
terzo intervento chirurgico) aveva 25 anni, spettano € 6.683,59 per danno biologico permanente, € 112,36 per I.T.T., € 561,80 per la I.T.P. di 20 giorni al valore medio del 50% ed € 1.685,40 per quella di 120 giorni al valore medio del 25%. Non sono stati provati elementi ulteriori per procedere ad aumenti (cd. personalizzazione) delle due dette voci considerato che quanto allegato dall'attrice rientra già nella valutazione dei punti di invalidità.
Complessivamente il danno biologico ammonta ad € 9.043,15.
Deve essere negato il risarcimento del danno morale.
Invero, come argomenta più di recente Cass. 6444/2023 richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in
Pag. 42 tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
LLaccertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce
LLinsegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la
Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà
naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr.,
ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla
Pag. 43 salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d.
danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé,
della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018, Rv. 650858 - 01); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come rilevato dal giudice a quo nel caso di specie - a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze LLillecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto LLeffettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno
Pag. 44 biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a)
legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta,
in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità LLinvalidità riscontrata,
attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie),
corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Nel caso di specie, parte attrice non ha offerto elementi di prova né ha allegato circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico riscontrato. Pertanto, il danno morale non può essere riconosciuto.
La ha chiesto anche la liquidazione del danno patrimoniale per Pt_1
Pag. 45 le spese mediche sostenute, ma agli non risulta alcun documento (fatture fiscali, ricevute di pagamento, etc.) attestanti tali esborsi.
In conclusione, deve essere dichiarata la concorrente responsabilità ex
art. 1218 e 1228 c.c. dei convenuti e (gli Controparte_6 CP_10
inadempimenti qualificati contestati alla struttura ed al sono gli CP_6
stessi e la struttura li ha commessi perché li ha commessi il medico che in essa ha operato), con la condanna dei predetti, in solido tra loro, al pagamento in favore LLattrice LLimporto di € 9.043,15.
In ordine rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la
mancata corresponsione LLequivalente pecuniario del bene danneggiato
può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non
necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da
calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento
LLillecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno
da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con
riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del
fatto il-lecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che
tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento
della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla par-te e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
Pag. 46 l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data LLillecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio » (così, per prima,
Cass., Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma LLart. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 26 maggio 2016, ed il suo risarcimento (poco più di 9 anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento
LLillecito sull'importo sopra liquidato, per di € 9.043,15, Parte_1
svalutato all'epoca del sinistro, 26 maggio 2016, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,222 LLultima rilevazione disponibile (agosto 2025),
tavola “FOI (nt) 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati” consultabile sul sito web LLISTAT (www.istat.it), ad €
7.400,28 e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata,
di anno in anno, ogni successivo 26 maggio, secondo la variazione LLindice
Pag. 47 dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_17
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di € 9.043,15 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati,
saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Alla soccombenza segue condanna, in solido tra loro, della
[...]
e di al pagamento in favore Controparte_18 Controparte_6
LLattrice e, per essa, LLRA (l'attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 2771/2020 emessa dal
C.O.A. di Napoli l'1.07.2020) delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
La ha, in via riconvenzionale cd. Controparte_10
trasversale, chiesto la condanna della e del dott. Controparte_1 [...]
“…, in ogni caso, a rivalere e risarcire la concludente di qualsiasi CP_6
somma, la stessa, fosse tenuta a corrispondere all'attrice, anche a titolo di
rivalutazione ed interessi”.
La domanda nei confronti della è infondata non avendo la CP_1
medesima alcuna responsabilità per i fatti di causa. Si ritiene, comunque, di compensare tra le due strutture le spese di lite attesa l'incertezza oggettiva esistente al momento del giudizio in ordine all'individuazione delle responsabilità che sono emerse solo a seguito della CTU.
La domanda di malleva nei confronti del è, invece, fondata CP_6
atteso che la medesima si fonda su clausola sottoscritta dal medico, libero professionista, con la Casa di Cura in relazione alla quale il sanitario non ha mai sollevato alcun rilievo nel corso del giudizio.
Pag. 48 Il è, quindi, tenuto a mallevare integralmente la CP_6 [...]
di quanto la stessa sarà tenuta a versare a parte Controparte_10
attrice ed al suo difensore antistatario in base alla presente decisione.
Si ritiene di compensare tra queste due ultime parti le spese di lite considerato che il non ha mai contestato la pretesa della . CP_6 Parte_5
Il convenuto ha, a sua volta, proposto domande di garanzia CP_6
impropria nei confronti LL e della Controparte_8 CP_7
La domanda nei confronti della prima, in ragione della polizza n.
777029304994, è infondata.
La ha eccepito la inoperatività della Controparte_8
polizza ai sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma, lett. n), delle C.G.A., in quanto la richiesta risarcitoria avanzata dalla e era pervenuta per il tramite del Pt_1
con la chiamata in causa e, cioè, quando la polizza aveva cessato CP_6
la propria validità, laddove la garanzia valeva per le richieste risarcitorie pervenute per la prima volta a essa dal proprio assicurato durante il periodo di validità del contratto, con esclusione di quelle pervenute successivamente alla sua cessazione.
L'eccezione è fondata.
I predetti articoli delle C.G.A. prevedono che “L'assicurazione vale
per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall'Assicurato per la
prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca
in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di
risarcimento…” art. 17) e “ad eccezione delle sole ipotesi di cui all'art. 17 bis
(cioè della ipotesi di stipula della garanzia postuma illimitata) restano
pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute alla Società
Pag. 49 successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se
il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata
della polizza”.
A tale riguardo, si deve osservare che la polizza aveva validità dal
28.02.2011 al 28.02.2016 e che la richiesta risarcitoria della istante è
pervenuta per la prima volta ad il 9.08.2021 Controparte_8
con la notifica da parte del LLatto di citazione per chiamata nella CP_6
presente causa e, quindi, ben oltre cinque anni dalla cessazione della polizza.
Nella fattispecie, risulta che al contratto acceda una clausola claims made c.d. pura. Infatti, nel contratto di assicurazione si prevede che la garanzia esplichi la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità
della stessa nonché nel passato senza limitazione temporale.
Il contratto in esame si inquadra, quindi nel modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", che costituisce una deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., e che è riconducibile al tipo LLassicurazione contro i danni.
Pertanto, questo modello di contratto non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi
LLart. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo,
operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità,
comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale
indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il
Pag. 50 profilo della liceità e LLadeguatezza LLassetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte LLimpresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella
LLattuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale
"on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass Sez. Unite, n. 22437/18).
La giurisprudenza di legittimità ha escluso altresì la vessatorietà della clausola suddetta (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2017, n.
417; Cass. civ., sez. un., 2 dicembre 2016, n. 24645). Nella fase prodromica alla conclusione del contratto "on claims made basis", tuttavia, devono essere osservati gli obblighi informativi da parte LLimpresa assicuratrice, al fine di garantire una tutela effettiva del contraente (artt. 1175,1375 c.c. e d. lgs.
209/2005). L'inosservanza dei suddetti obblighi può determinare una responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.), ovvero vizi del consenso (sub specie, dolo incidente ex art. 1440 c.c.) con conseguente annullabilità del negozio, che tuttavia non sono stati oggetto di doglianza da parte LLassicurato. Pertanto, tale modello contrattuale si ritiene esulare da profili di nullità.
Si ritiene, quindi, integrata la fattispecie di esclusione dalla copertura assicurativa prevista dalle clausole contrattuale appena menzionate e ciò
esime il giudicante dalla valutazione dalle altre eccezioni sollevate dalla
Pag. 51 Compagnia in ordine alla operatività della polizza.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento CP_6
delle spese di lite in favore della spese che si Controparte_8
liquidano in dispositivo.
La mancanza di copertura da parte di quest'ultima esclude anche ogni pretesa di ripartizione ex art. 1910 c.c. avanzata dalla Controparte_7
[...]
Deve ora esaminarsi la domanda di garanzia che il ha CP_6
proposto nei confronti di quest'ultima compagnia.
Questa ha nel merito eccepito a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta con domanda trasversale la non operatività della polizza, stipulata per la prima volta col il 6.04.2017, ai sensi LLart. 16 delle C.G.A. CP_6
(“Le dichiarazioni e le informazioni rese dall' per iscritto nel Parte_6
Modulo di Proposta formano la base della presente Polizza e ne fanno parte
integrante a tutti gli effetti. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze
LLAssicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto LLAssicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la
cessazione LLassicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).
L'Assicurato/Contraente, ai sensi articoli 1892 e 1893 del Codice Civile,
dichiara di non essere a conoscenza di Fatti Noti, così come definiti in
Polizza, salvo quanto eventualmente indicato nel Modulo di Proposta. Le
eventuali Richieste di risarcimento derivanti da Fatti Noti, anche se dichiarati
nel Modulo di Proposta, in qualsiasi caso, rimangono esclusi da questa
assicurazione”), per averle, cioè, taciuto gli insuccessi dei tre interventi
Pag. 52 chirurgici per cui è causa eseguiti tra il 2014 e il 2016 - quindi fino a un anno prima della stipula - che rappresenterebbero i “fatti noti” che escludevano qualunque tipo di garanzia nonostante la polizza prevedesse una retroattività
di 5 anni.
La difesa non può essere condivisa.
Dagli atti di causa, in primo luogo, non è emerso alcun ragionevole elemento per poter affermare o dedurre che, a seguito LLultimo intervento di asportazione delle protesi del 26.05.2016, il potesse attendersi CP_6
una richiesta risarcitoria da parte della (la quale solo quasi un anno Pt_1
dopo, il 2.05.2017, si sarebbe rivolta al per un nuovo Parte_7
risolutivo reimpianto) e, in secondo luogo, non risulta alcuna richiesta di risarcimento danni indirizzata direttamente a lui: agli atti, invero, è rinvenibile unicamente una nota raccomandata a.r. a firma del procuratore LListante
recapitata alle sole due strutture convenute il 31.10.2016 (doc. n. 111265652
denominato “diffida.pdf”, depositato al momento della iscrizione al ruolo), per cui può ritenersi con alta probabilità logica che il convenuto non avesse da dichiarare “fatti noti”, non almeno come definiti nel glossario della polizza
(“Fatti, notizie, querele, indagini o procedimenti penali, circostanze o
situazioni che potrebbero determinare Richieste di Risarcimento da parte di
terzi in dipendenza LLattività professionale esercitata dall'Assicurato stesso
e dai suoi sostituti temporanei, posti in essere anteriormente alla data di
effetto di questa Polizza”.), tenuto, altresì, conto che la prima “notizia” certa gli è sovvenuta in data 9.02.2021 con la notifica LLatto di citazione.
Non può applicarsi l'invocata esclusione dall'assicurazione per le richieste di risarcimento basate sulla pretesa mancata rispondenza
Pag. 53 degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'assicurato me nella fattispecie questo impegno non risulta dedotto.
È operante, invece, la limitazione di cui all'art. 8 delle C.G.A. (“In
caso di responsabilità solidale LL con altri soggetti, la Società Parte_6
risponde soltanto per la quota di pertinenza LL stesso”). Parte_6
Pertanto, occorre procedere alla graduazione delle colpe al fine di determinare la “quota di pertinenza” del CP_6
Sul punto si può dar seguito al recente orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza della Cassazione, la n.
29001/2021, già prima richiamata, che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi LLart.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo LLausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma LLart.2 049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che,
diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale
Pag. 54 ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano LLordinaria prestazione dei servizi di spedalità
e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua,
nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.” Ebbene, non essendo stato dimostrato, né allegato, un comportamento dei sanitari del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria la “quota di pertinenza” del medico deve essere individuata in quella del 50%.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda proposta dal la deve essere condannata a CP_6 Controparte_19
mallevare il primo, nei limiti della “quota di pertinenza” del 50%, di quanto complessivamente spettante alla attrice ed all'RA a titolo di capitale,
interessi e spese di lite in base alla presente decisione.
Il parziale accoglimento della domanda di malleva induce il tribunale a compensare per metà le spese di lite tra assicurato ed assicuratrice e liquidare le medesime in dispositivo già dimidiate. Si riconosce al minimo la fase decisoria in considerazione, da un lato, del sostanziale abbandono della causa da parte del convenuto, dall'altro dalla considerazione che il DM 55/2014
prevede nella fase decisoria attività anche successive al deposito della sentenza.
Le spese della C.T.U. medica, liquidate con separato decreto, si
Pag. 55 pongono nei rapporti interni a carico esclusivo di il quale Controparte_6
dovrà essere mallevato da sino al 50% Controparte_7
LLimporto totale liquidato ai CTU, con conseguente diritto LLRA di ripetere dal predetto convenuto quanto dal medesimo anticipato ai CCTUU ai sensi LLart. 133 DPR 115/2002 in virtù del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1 Controparte_10
e di svoltosi con la chiamata in causa della
[...] Controparte_6
e della così Controparte_7 Controparte_8
provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda della nei Pt_1
confronti dei convenuti e Controparte_10 Controparte_6
dichiara la concorrente responsabilità di questi ultimi nei confronti LLattrice
in ordine all'evento dannoso per il quale è causa e, per l'effetto, li condanna,
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e, quindi, al pagamento in favore della medesima della complessiva somma di €
9.043,159, oltre interessi compensativi nella misura del 2% annuo dal momento del fatto generatore del danno, 26 maggio 2016, sul predetto importo svalutato a detta epoca e, cioè, su € 7.400,29, e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 26
maggio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somma come sopra riconosciuta di €
Pag. 56 9.043,15, maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna, in solido tra loro, la Controparte_20
al pagamento in favore LLattrice e, per essa, LLRA
[...]
delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge;
3) rigetta la domanda LLattrice nei confronti della Controparte_1
nonché la domanda di malleva proposta dalla
[...] Controparte_18
nei confronti della medesima compensando tra queste tre parti le spese
[...]
delle rispettive liti;
CP_1 4) in accoglimento della domanda proposta dalla CP_10
condanna il a mallevare integralmente la predetta
[...] CP_6
Casa di Cura di tutto quanto la stessa sarà tenuta a versare a parte attrice ed all'RA in base alla presente decisione;
5) compensa tra la ed il le Controparte_10 CP_6
spese di lite;
6) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei Controparte_6
confronti della e, per l'effetto lo condanna al Controparte_8
pagamento in favore della stessa Compagnia assicuratrice delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%
sui compensi), CPA ed Iva come per legge;
7) in parziale accoglimento della domanda proposta dal CP_6
condanna la a mallevare il primo nei limiti Controparte_7
della quota del 50% di quanto complessivamente spettante alla attrice ed al suo difensore, dichiaratosi antistatario, a titolo di capitale, interessi e spese di
Pag. 57 lite in virtù della presente decisione;
8) compensa per metà le spese di lite tra il e la CP_6 [...]
e, per l'effetto, condanna la seconda al pagamento in Controparte_7
favore del primo della metà delle spese di lite che, già dimidiate, si liquidano in euro 2.113,50, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
Iva come per legge;
9) spese di C.T.U. come da motivazione.
Così deciso in Napoli, il 12 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 58
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 3622/2021 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 3 aprile 2025 con i termini di cui agli artt. 190 e
281-quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.06.1991 e residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Terzigno (NA), alla Via G. Leopardi, n. 6, presso lo studio LLAvv. Angelo Bianco (c.f.: ), dal quale CodiceFiscale_2
è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
- ATTRICE
E
p. iva: , con sede in Napoli, alla Controparte_1 P.IVA_1
Via San Domenico, n. 31, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore., dott.ssa (c.f.: Controparte_2 [...]
), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla C.F._3
comparsa di costituzione risposta, dall'Avv. Giuseppe Stellato (c.f.:
[...]
) e dall'Avv. FR Sgambato (c.f.: C.F._4 C.F._5
Pag. 1 ) ed elettivamente domiciliata in S. Maria Capua Vetere (CE) al Corso C.F._6
Garibaldi, n. 8, presso lo studio del primo
- CONVENUTA
E
C.G. p. iva: , con sede in CP_3 C.F._7 P.IVA_2
Napoli, al Viale M. Cristina di Savoia, n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , elettivamente domiciliata Controparte_4
in Napoli alla Via G. Sanfelice, n. 24, presso lo studio degli Avvocati Sergio
Turrà (c.f.: ) e (c.f.: CodiceFiscale_8 CP_5 C.F._9
), che la rappresentano in virtù di procura in calce alla comparsa di
[...]
costituzione e risposta
- CONVENUTA
E
c.f.: , nato a [...] il Controparte_6 CodiceFiscale_10
12.04.1964 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso,
in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo, dall'Avv. Silvio Di Castro (c.f.: C.F._11
) e dall'Avv. Andrea Torino (c.f.: ), ed
[...] CodiceFiscale_12
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Loggia dei Pisani, n. 13, presso lo studio di quest'ultimo
- CONVENUTO
E
p. iva: , con sede in Controparte_7 P.IVA_3
Milano, alla Via Clerici, n. 14, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, Dott. ed elettivamente Parte_2
Pag. 2 domiciliata in Roma, alla Via Caio Mario, n. 27, presso lo studio LLAvv.
FR DR NI (c.f.: ), dal quale è CodiceFiscale_13
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale trasversale
- CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE'
c.f.: , con sede in San Controparte_8 P.IVA_4
ES (MO) al Corso Libertà, n. 53, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Avv. CP_9
rappresentata e difesa dagli Avv.ti FR Panni (c.f.:
[...] [...]
) e (c.f.: ), giusta C.F._14 Parte_3 CodiceFiscale_15
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Leopoldo Cassese, n. 12, presso lo studio del secondo.
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale.
Conclusioni: all'udienza a trattazione scritta del 3 aprile 2025 le parti hanno così concluso: per il procuratore LLattrice “ a) Accertare e dichiarare la
responsabilità professionale dei convenuti…, per l'effetto condannare questi
ultimi, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patiti
dall'istante ed al pagamento della somma di € 12.045,13 il risarcimento del
danno subito a titolo di danno biologico, ITT ed ITP e danno morale o quella
diversa che si vorrà con il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione
monetaria, dal fatto al saldo. b) Condannare i convenuti al pagamento di
tutte le spese e competenze professionali di causa… ponendole a carico dello
Pag. 3 Stato, … e chiede che la causa sia riservata a sentenza con la concessione de
termini di cui all'art 190 c.p.c.”.
Per i procuratori della convenuta “conclude come da Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta e, dunque, dichiarare… l'assoluta nullità,
inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea…, nel merito,
rigettare l'avversa domanda giacché infondata in fatto e in diritto;
sempre nel
merito, in via gradata, nella… ipotesi di accoglimento della domanda attorea
nei confronti della comparente, previo accertamento della quota di
responsabilità (esclusiva) ascrivibile al sanitario chiamato in causa,
condannare quest'ultimo, per quanto di ragione, a manlevare la di CP_1
tutti gli importi che quest'ultima fosse eventualmente condannata a
corrispondere agli attori;
in via subordinata e con riserva di gravame per
l'eventuale rigetto della domanda di manleva proposta verso il medico,
affermare e dichiarare il diritto della di procedere alla rivalsa verso CP_1
il medico chiamato in causa per la quota di responsabilità (esclusiva) che
risulterà ad esso ascrivibile;
condannare, altresì, l'attrice al pagamento delle
spese e dei compensi professionali del presente giudizio con attribuzione… e
chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini
di legge…”.
Per i procuratori della convenuta “in via Controparte_10
preliminare per la estromissione della dal Controparte_10
giudizio; ancora in via preliminare per la nullità LLatto introduttivo;
nel
merito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di
giudizio…. In ogni caso, perché nella… ipotesi di accoglimento della stessa,
vengano condannati la ed il… questo Controparte_1 Controparte_6
Pag. 4 ultimo anche a titolo di risarcimento dei danni così come anche
espressamente previsto dalla procedura di accreditamento dallo stesso
sottoscritta, e le Assicurazioni coinvolte nel procedimento subordinatamente
all'accertamento della copertura assicurativa, al pagamento diretto di tutte le
somme richieste dall'attrice o, in ogni caso, a rivalere e risarcire la
concludente di qualsiasi somma, la stessa, fosse tenuta a corrispondere
all'attrice, anche a titolo di rivalutazione ed interessi. Il tutto con vittoria di
spese e competenze di giudizio…”.
Per la chiamata in causa “precisa le Controparte_7
conclusioni riportandosi a quelle della memoria ex art. 183 VI co. n. 1
c.p.c…. e nel caso in cui la causa venga trattenuta in decisione chiede la
concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Per la chiamata in causa “1 – in via principale, Controparte_8
rigettare l'azione risarcitoria proposta dalla… verso il… Pt_1 CP_6
in quanto infondata, con conseguente assorbimento sia delle domande di
rivalsa della e della , sia della domanda di garanzia dello CP_1 CP_10
stesso… 2 – In via principale alternativa, rigettare la domanda di CP_6
garanzia proposta dal…. nei confronti di CP_6 Controparte_8
per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la polizza ai
sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma, lett. n), delle condizioni generali, per le
ragioni esposte al paragrafo 2 della comparsa di costituzione e risposta. 3 –
In via subordinata, rigettare la domanda di garanzia per la non operatività
della copertura assicurativa prestata da con la polizza Controparte_8
ai sensi LLart. 2 delle condizioni generali….. 4 – In via ancora subordinata,
rigettare la domanda di garanzia per la non operatività della copertura
Pag. 5 assicurativa prestata da con la Polizza ai sensi Controparte_8
LLart. 16, 3° comma, n. 3), delle condizioni generali…. 5 – In via
estremamente subordinata, per la… ipotesi di ritenuta accoglibilità
LLazione risarcitoria e della domanda di garanzia: 5a – con riferimento
all'azione risarcitoria, determinati i danni risarcibili alla… ZI
riconducibili in via diretta ed immediata alla condotta illecita del…
condannare lo stesso… a pagare, in solido con le CP_6 CP_6
parti accertate corresponsabili, le somme di danaro così liquidate;
5b – con
riguardo alle domande di rivalsa, accogliere le stesse nei limiti del 50% dei
danni risarcibili alla… 5c – con riferimento alla domanda di Pt_1
garanzia, accertare essere tenuta ad indennizzare il… Controparte_8
nei seguenti limiti: 5c1 – con esclusione dei compensi percepiti CP_6
che l'assicurato fosse condannato a restituire;
5c2 – con esclusione del
risarcimento per la mancata rispondenza LLintervento all'impegno di
risultato assunto dall'assicurato; 5c3 – con esclusione del risarcimento per la
responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza del consenso informato;
5c4 – per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'assicurato,
con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
5c5 – in via
specificamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 3, con
ripartizione proporzionale LLindennizzo ex art. 1910 c.c. con la polizza
AMTrust; 5b6 – con esclusione del 10% LLimporto di ogni sinistro di
natura estetica e fisionomica, con il massimo assoluto di € 30.000,00, e fino a
concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di €
1.500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio…
da porsi a carico: - della… in caso di accoglimento delle Parte_1
Pag. 6 conclusioni di cui al precedente punto 1; - del… , in caso di Controparte_6
accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'attrice è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 9.02.2021 Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi a questo tribunale per l'udienza
[...]
LL1.07.2021 la in Napoli (d'ora in poi per comodità Controparte_1
espositiva “ ), la in Napoli Controparte_1 Controparte_10
(per lo stesso motivo d'ora in poi “ ) e il dottore CP_10 [...]
al fine di ottenere la loro condanna, secondo le rispettive CP_6
responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti
in conseguenza dei trattamenti sanitari mammari prestati a essa da Pt_1
il 31.05.2014 (mastoplastica additiva con protesi rotonde in Controparte_6
silicone con mastopessi) presso la il 25.01.2016 (sostituzione Controparte_1
delle protesi rotonde con protesi anatomiche dette anche “a goccia”) e il
26.05.2016 (asportazione bilaterale di protesi) presso la CP_10
ha esposto: Parte_1
- che, dopo la gravidanza e l'allattamento, al fine di rimediare all'inestetismo dovuto ai seni cadenti si rivolgeva al CP_6
chirurgo estetico, il quale le proponeva, quale soluzione un intervento di “mastoplastica additiva con protesi rotonde in silicone” del peso di circa 385 gr. ciascuna, che veniva eseguito il 31.05.2014 dal medesimo presso la di Napoli, struttura che egli stesso Controparte_1
aveva consigliato;
Pag.
7 - che, dopo circa due mesi dall'intervento, si verificava la fuoriuscita di siero dal seno sinistro e la contrattura capsulare del seno destro, con conseguente sintomatologia dolorosa ed inestetismo diffuso, per cui il
14.10.2015 effettuava una ecomammografia bilaterale presso il centro “Alma
Center” in Mariglianella (NA) che evidenziava una rottura capsulare bilaterale, a fronte della quale il le riferiva che sarebbe stato CP_6
opportuno, già in sede di primo intervento, impiantare delle protesi anatomiche atteso che quelle rotonde presentavano, quale controindicazione,
proprio la tendenza alla contrattura capsulare;
- che, quindi, il 25.01.2016, a distanza di quasi due anni dal primo intervento, si ricoverava presso la con diagnosi di ingresso CP_10
“contrattura capsulare bilaterale” ed il giorno stesso il le praticava CP_6
un intervento di sostituzione delle protesi rotonde con protesi anatomiche (a goccia) utilizzando tra le cinque misure esistenti la seconda, peraltro più
pesante delle altre, perché a suo dire più adatta alle dimensioni del proprio seno;
- che queste protesi impiantate - più pesanti anche di quelle applicatele in precedenza – le procuravano la rottura della cute, già indebolita con l'esposizione delle precedenti protesi, e la formazione di varie piaghe bilateralmente, per cui alla luce di tali sopraggiunte complicazioni, si ricoverava nuovamente presso la con diagnosi di ingresso CP_10
“perforazione cutanea/esposizione protesi” e il 26.05.2016 sempre il la sottoponeva ad intervento di asportazione bilaterale di protesi. CP_6
Protesi che, infine, poi le venivano reimpiantate il 12.05.2017 da altro chirurgo presso il centro sanitario “Medicina Futura” in Pomigliano d'Arco
Pag. 8 (NA);
- che, dunque, anche sulla scorta di una consulenza medica di parte in atti, era di tutta evidenza che il in occasione del primo intervento CP_6
presso la (tutt'altro che risolutivo dal punto di vista estetico) Controparte_1
non aveva eseguito un'attenta valutazione clinica pre-operatoria applicandole una protesi rotonda che, per sua stessa ammissione, non si rivelava adatta e che, nel secondo intervento presso la aveva mostrato una chiara CP_10
incompetenza tecnica scegliendo di impiantare una protesi molto più pesante e grande (475 gr.) di quella applicata in precedenza e di effettuare una sagomatura riduzione della tasca, così lasciando la pelle troppo sottile ed indebolita che causava a distanza di poco tempo la perforazione cutanea rendendo necessario un terzo intervento (ossia il secondo effettuato presso la per rimuovere quelle più grandi e pesanti protesi, così CP_10
comportandole, l'intera vicenda, il rifiuto del proprio aspetto fisico, con conseguenti disturbi LLumore, depressione ed enormi difficoltà nel rapportarsi con le persone e soprattutto con il proprio partner, a cagione di
“aberranti” esiti cicatriziali che concretizzavano un danno biologico del 16%,
un'ITT di 150 giorni e un'ITP di 350 giorni;
- che un ulteriore addebito da muovere ai convenuti era costituito da una insufficiente e inidonea informazione circa la tipologia e i possibili rischi degli interventi di chirurgia estetica cui era stata sottoposta, giacché resa a mezzo di schede e moduli prestampati, mostrati e sottoscritti poco prima della loro esecuzione, non ricollegabile allo specifico caso “clinico” e al proprio livello culturale. In particolar modo, inadeguati circa la possibilità che l'intervento di mastopessi potesse risolversi in un peggioramento del proprio
Pag. 9 aspetto fisico, nonché sulla possibilità di adottare un diverso approccio chirurgico per il secondo;
- che alcun riscontro avevano sortito le richieste di risarcimento dei danni inoltrate e la procedura di mediazione proposta ex d. lgs n. 28/2010.
Tanto premesso la ha chiesto accertarsi e dichiararsi la Pt_1
responsabilità di natura contrattuale sia del che aveva agito CP_6
nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta in via diretta con essa istante, sia delle convenute delle strutture sanitarie, e Controparte_1
, che, a medesimo titolo, rispondevano per le condotte degli CP_10
esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti delle stesse e, per l'effetto condannarli tutti e tre, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento dei danni patìti, a quantificare in corso di causa, a titolo di danno biologico, ITT ed ITP, danno morale e spese mediche sostenute, oltre rivalutazione e interessi, nel limite di € 260.000,00,
condannandoli, altresì, al pagamento delle spese di lite ponendole a carico dello Stato, attesa la propria ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 17
maggio 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio la CP_10
che, preliminarmente, ha eccepito la nullità LLatto di citazione ai sensi
LLart. 163 n. 3 (per aver, l'attrice, proposto una identificazione generica dei presunti danni, senza specificare i reali esiti derivanti dai singoli interventi) e n. 4 (per non essere stata compiutamente individuata la “causa petendi”
essendo poco chiari i motivi per i quali la dinamica LLaccaduto doveva esserla addebitata) e, quindi, la propria carenza di legittimazione passiva, dal
Pag. 10 momento che, come rappresentato dalla istante, il rapporto era intercorso esclusivamente tra essa e il il quale l'aveva sottoposta agli CP_6
interventi chirurgici con la medesima programmati, senza avere alcun rapporto con essa struttura sanitaria, e che i fatti descritti in citazione ponevano chiaramente in luce una inidonea assistenza sanitaria da parte della dove venivano compiuti i primi atti medici che avevano Controparte_1
alterato le condizioni cliniche della Pt_1
Nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda sprovvista di supporto probatorio e, ribadendo la sua estraneità ai fatti, in quanto il aveva agito in regime libero professionale in assenza di CP_6
qualsivoglia rapporto di dipendenza e/o collaborazione continuata e continuativa con essa, instaurando, invece, con la istante un contratto d'opera professionale ex art. 2222 c.c., ha rappresentato che, con la procedura di accreditamento in atti sottoscritta dal detto sanitario, questi si era obbligato a manlevarla e tenerla indenne da qualsivoglia “effetto negativo e/o pregiudizievole” discendente dal proprio operato e che, inoltre, la istante stessa l'aveva esonerata da qualsivoglia eventuale responsabilità derivante dall'intervento chirurgico con la dichiarazione sottoscritta e presente alle pagine 2 delle cartelle cliniche 1824/16 e 200/16 anche queste allegate.
La Ruesh S.p.A. ha, di seguito, dedotto la inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno biologico e di natura estetica e, circa la carenza del consenso informato ha addotto che la - la quale giungeva Pt_1
presso essa struttura con un quadro clinico già compromesso (una “contrattura capsulare” il 25.01.2016 in occasione LLintervento di sostituzione delle protesi rotonde con protesi anatomiche e con una “perforazione cutanea” il
Pag. 11 26.05.2016 in occasione di quello di asportazione bilaterale delle protesi) -
aveva regolarmente sottoscritto un modulo chiaro ed esaustivo presente in ognuna delle predette due cartelle cliniche.
La convenuta ha, pertanto concluso, in via preliminare, CP_10
per la sua estromissione;
ancora in via preliminare, per la nullità LLatto
introduttivo; nel merito, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite e, in caso di accoglimento della domanda attorea, per la condanna della e del questo ultimo anche a titolo di risarcimento Controparte_1 CP_6
dei danni così come anche previsto dalla procedura di accreditamento sottoscritta, al pagamento diretto di tutte le somme richieste dall'attrice o, in ogni caso, a rivalerla e risarcirla di qualsiasi somma, essa CP_10
fosse tenuta a corrispondere alla istante. Vinte le spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di chiamata in garanzia depositata in cancelleria il 4 giugno 2021 si è tempestivamente costituita in giudizio anche la che, in via preliminare, ha Controparte_1
genericamente eccepito l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda.
Nel merito, la struttura ha negato ogni addebito non essendo le problematiche dedotte dall'attrice ricollegabili alle prestazioni mediche praticatele presso di essa data la corretta indicazione del tipo di intervento chirurgico effettuato e considerato che il caso, sin dalla fase pre-operatoria, era stato eseguito e trattato con prudenza, perizia e nel pieno rispetto delle linee guida, dei protocolli vigenti e delle regole LLarte medica e, perciò, scevro, quindi, da qualsivoglia colpa o censura sotto il profilo chirurgico-assistenziale e sotto quello inerente alla somministrazione ed acquisizione di un valido consenso informato: a tale ultimo riguardo, ha rilevato di aver sottoposto all'istante, non
Pag. 12 già di un modulo precompilato, ma un documento confezionato in modo completo e consapevole in cui la paziente aveva ricevuto informazioni dettagliate e piena conoscenza della natura LLintervento chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative tra cui si annoverava – espressamente - la possibilità della "contrattura capsulare " quale processo naturale che nei casi più gravi poteva necessitare LLasportazione della capsula e della sostituzione della protesi. Il tutto, come da cartella clinica in atti.
Ha, poi, dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra le pretese lesioni e le prestazioni mediche ricevute presso di essa, e contestato la quantificazione degli importi richiesti a titolo di risarcimento danni, incongrui ed esorbitanti.
Adducendo, di seguito, che la responsabilità di qualunque forma di danno avesse subìto l'istante era imputabile esclusivamente al CP_6
(esecutore LLintervento chirurgico di mastoplastica additiva con protesi rotonde in silicone con mastopessi) e sfuggendole che anche questi era stato evocato in giudizio quale convenuto, ha chiesto di essere autorizzata a chiamarlo in causa, al fine di accertarne la esclusiva responsabilità nella causazione delle lesioni lamentate e, quindi di mallevarla da qualunque importo fosse condannata a corrispondere in caso di accoglimento della domanda ovvero, in caso di rigetto della domanda di malleva, accertare il proprio diritto alla rivalsa nei suoi confronti.
La ha, pertanto, chiesto, in via pregiudiziale, di Controparte_1
dichiararsi la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda;
nel merito, di rigettarla e, in ipotesi di suo accoglimento, condannare il
Pag. 13 esclusivo responsabile, a manlevarla di tutti gli importi fosse CP_6
condannata a corrispondere;
in via subordinata di dichiarare il proprio diritto di procedere alla rivalsa verso il medesimo. Vinte le spese di lite con attribuzione.
In data 11.06.2021 si è tempestivamente costituito in giudizio anche il convenuto il quale ha contestato integralmente il contenuto Controparte_6
l'atto di citazione negando alcuna propria condotta colposa, imprudente o negligente da cui potesse scaturire un'ipotesi di responsabilità professionale.
In ordine agli addebiti mossi ha dedotto:
- che era assolutamente infondato e privo di supporto scientifico il rilievo secondo cui l'impianto di protesi rotonde (effettuato il 31.5.14 presso la presentava quale controindicazione la tendenza alla Controparte_1
contrattura capsulare, essendo pacificamente ininfluente, in termini di riduzione di tale rischio, la differenza tra le protesi rotonde e le protesi anatomiche (a goccia) per cui non v'era alcuna opportunità ch'egli doveva da valutare in sede di pre-intervento;
- che il successivo intervento di sostituzione delle protesi rotonde con quelle di tipologia anatomica (effettuato il 25.01.16 presso la CP_10
era stato eseguito per decisione informata della paziente e non per ridurre il rischio di una contrazione capsulare, costituente, peraltro, la complicanza più
diffusa e non evitabile degli interventi di mastoplastica (trattandosi di una reazione estremamente soggettiva di rigetto delle protesi da parte
LLorganismo e del tutto indipendente dall'esecuzione secondo le regole
LLarte o meno LLintervento), il cui rischio era stato chiaramente rappresentato alla paziente prima LLintervento ed era stato incrementato dal
Pag. 14 suo stesso tabagismo;
- che altrettanto priva di fondamento e di supporto scientifico risultava l'eventualità che le protesi (anatomiche) impiantate nel predetto secondo intervento del 25.01.16 potevano aver cagionato le lacerazioni cutanee a causa del loro maggior peso rispetto alle prime (rotonde): invero, ha esposto, la scelta delle protesi avviene in relazione alla dimensione della tasca che va,
difatti, proporzionata alla dimensione delle protesi e mentre la protesi rotonda si sviluppa come un segmento di sfera intorno ad un punto e riempie solo la coppa del seno, quella anatomica si sviluppa tridimensionalmente oltre il limite della coppa del seno, riempiendone anche la parte superiore. Di
conseguenza la dimensione volumetrica della protesi anatomica, per ottenere lo stesso effetto volumetrico, deve essere maggiore rispetto a quella rotonda,
per cui la scelta di una protesi anatomica da 475 gr. era stata anche obbligata e, inoltre, la dimensione volumetrica espressa in centimetri cubici di una protesi rotonda ed anatomica non sono sovrapponibili;
- gli stessi consensi informati (elaborati dalla Società Italiana di
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica - SICPRE forniti alla paziente e concepiti, a livello culturale, per la comprensione da parte di un utilizzatore medio di origine italiana) rilasciati dalla annoveravano tra gli Pt_1
avvertimenti di complicanze specifiche e personalizzate per il caso in oggetto la permanente visibilità della protesi sinistra per eccessiva sottigliezza della cute e l'asimmetria tra i due seni;
in particolare, in quello relativo all'intervento del 25.01.16 la medesima aveva espresso consenso per l'impianto di protesi anatomiche ed era stata edotta che “avrà bisogno di
lipofilling seno sx in futuro, permane visibilità della protesi sx dovuta a cute
Pag. 15 sottile, permane asimmetria tra i due seni”, che come complicazione sussisteva la possibilità di rimozione della protesi e di esposizione della protesi e che la maggior frequenza di questi eventi di verificava nel paziente fumatore, evidenziando, altresì, il carattere d'urgenza e obbligato del terzo intervento di rimozione delle protesi (quello del 26.05.16 nuovamente presso la Ruesh S.p.A.) stante la perforazione della cute;
- che parimenti non veridica era l'affermazione secondo cui egli convenuto aveva riferito alla che l'impianto di protesi di tipo rotondo Pt_1
(eseguito il 31.05.14 presso la fosse inadatto alla sua Controparte_1
conformazione fisica, giacché non esistevano protesi rotonde o anatomiche inadatte ad un determinato paziente e la scelta della tipologia è unicamente legata al desiderio specifico LLoperanda di ottenere il risultato estetico tipico delle prime o delle seconde;
- che non veritiero era anche l'assunto che la sagomatura per riduzione della tasca avrebbe inciso negativamente sulle condizioni LLarea di intervento, poiché tale gesto chirurgico non poteva essere posto in alcun nesso eziologico con una perforazione cutanea;
- che, in conclusione, ribadita le correttezza e completezza dei consensi prestati, la ra andata incontro ad una complicanza conosciuta Pt_1
e non prevedibile della mastoplastica additiva, estranea al novero delle possibili ipotesi di colpa professionale imputabili ad egli operatore: in pratica,
egli aveva trattato tale complicanza come di routine a mezzo sostituzione protesica e capsulectomia totale ma, ragionevolmente, a causa di una ininterrotta abitudine al fumo e ad una peculiare anatomica di sottigliezza cutanea, aveva portato ad una sofferenza vascolare cutanea progressiva con
Pag. 16 esposizione della protesi e, questa ulteriore e imprevedibile situazione,
l'aveva obbligato ad eseguire un ulteriore atto di rimozione protesica
(intervento del 26.05.16 presso la Ruesh S.p.A.) in attesa di un nuovo reimpianto, che la aveva preferito, poi, eseguire pressa altra struttura Pt_1
sanitaria (il Centro ospedaliero Medicina Futura).
Ad ogni modo, il convenuto, pur ribadendo la correttezza e la perizia del suo operato, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in causa ai fini di eventuale manleva le Compagnie assicuratrici Controparte_7
con la quale, con decorrenza della copertura dal 6.04.2017, era assicurato per la responsabilità civile verso terzi con polizza “AMTrust Doctors Silver” n.
RCM00020000626, e con la quale aveva Controparte_8
stipulato analoga copertura con polizza n. 014029531090 per il periodo antecedente al 6.04.2017.
Si sono costituite in giudizio anche le predette Compagnie assicuratrici evocate in garanzia al fine di manleva e garanzia.
La ha eccepito in primis la non Controparte_7
operatività della polizza stipulata col ai sensi LLart.
4.3 delle CP_6
C.G.A. e, cioè, per aver questi taciuto al momento della stipula il “fatto noto”
di un suo errore professionale: invero, il fallimento dei trattamenti estetici praticati all'attrice tra il 2014 e il 2016 (periodo astrattamente rientrante nella garanzia per la previsione in polizza di una retroattività di cinque anni) era ben a sua conoscenza e, pertanto, avrebbe dovuto prevedere future richieste risarcitorie, costituenti, appunto, un “fatto noto” che escludeva la garanzia;
poi l'esclusione della garanzia per l'eventuale danno provocato alla paziente a causa di violazioni inerenti l'obbligo di acquisire il consenso informato (art.
Pag. 17 4.5 C.G.A.), per le richieste di risarcimento basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'assicurato (art.
4.6 delle C.G.A.) e per il compenso eventualmente ricevuto da parte LListante;
il contenimento di una propria condanna alla manleva limitatamente alla quota di pertinenza del CP_6
la ripartizione proporzionale LLindennizzo ex art. 1910 c.c. con la polizza e la limitazione nel previsto massimale di € Controparte_8
1.500.000,00.
La ha, di seguito, contestato ogni domanda di Controparte_7
rivalsa/regresso proposta dalle strutture sanitarie nei confronti del CP_6
difettando il presupposto di una sua colpa grave e dovendosi, ex art. 2236 c.c.,
escludere qualsivoglia sua responsabilità avuto riguardo anche alla eccezionalità e complessità dei trattamenti chirurgici eseguiti, nonché dedotto la nullità per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c. e per indeterminatezza in violazione della disposizione ex art. 1346 c.c., della procedura di accreditamento invocata dalla da cui si ricaverebbe CP_10
un'assunzione di obbligo di manleva nei confronti della stessa.
La ha, inoltre, assunto che le strutture Controparte_7
convenute, responsabili contrattualmente (contratto di spedalità) verso la paziente ex artt. 1218 e 1228 c.c. erano tenute a mallevare il (salvo CP_6
colpa grave, insussistente) da ogni conseguenza sfavorevole assumendo in sostanza una precisa posizione di garanzia nei suoi confronti per l'attività
svolta, formulando in proposito espressa domanda nei confronti della AN
S.p.A. e Ruesch S.p.A., e che in caso di eventuale sua condanna la responsabilità andava ripartita con le strutture e doveva essere limitata, anche
Pag. 18 nei rapporti interni, alla quota di responsabilità ad esso direttamente attribuibile e comunque in quota non superiore al 50%, nella prospettiva della rivalsa e/o regresso, con condanna delle strutture a rimborsare il e CP_6
per esso ogni somma che dovesse essere Controparte_7
versata in eccesso alla quota cui il predetto fosse tenuto a corrispondere.
La chiamata in causa ha, infine, impugnato nel merito la domanda principale, generica e sprovvista di prova e opposto che, mancando un rapporto contrattuale diretto tra la e il andava applicata la Pt_1 CP_6
disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con conseguente onere della paziente di provare la condotta manchevole, il nesso di causa ed i danni assunti.
La ha, quindi, concluso, in via Controparte_7
principale, per il rigetto della domanda di manleva per la non operatività della garanzia e, in ogni caso, di tutte le domande proposte nei confronti del in via subordinata, per la condanna delle due strutture sanitarie a CP_6
manlevare e garantire quest'ultimo da ogni somma che dovesse essere tenuto a corrispondere alla ovvero, in via gradata, per la ripartizione della Pt_1
condanna del con le due strutture nei limiti della quota di sua CP_6
responsabilità, esclusa la condanna solidale, dovendo in ogni caso una quota,
non inferiore al 50%, restare a carico delle strutture;
per la condanna di queste ultime a rimborsare al e per esso ad CP_6 Controparte_7
ogni somma che dovesse corrispondere in eccesso alla quota di sua pertinenza;
in caso di ritenuta operatività della garanzia prestata da essa per la sua condanna in manleva nei limiti previsti dal contratto di CP_7
assicurazione, della quota parte di responsabilità diretta e personale
LLassicurato nel limite del massimale di garanzia, esclusa quella derivante
Pag. 19 per vincolo di solidarietà con gli altri soggetti e con esclusione, altresì, del risarcimento dei danni per violazione del consenso informato, per il mancato raggiungimento del risultato promesso o sperato e per l'eventuale condanna a restituire i compensi ricevuti e per la ripartizione proporzionale
LLindennizzo ex art. 1910 c.c. con l'altra polizza che garantiva il
CP_6
La facendo proprie le difese del Controparte_8
ha dedotto la infondatezza della domanda, in quanto non CP_6
ravvisabile alcuna condotta imperita, negligente o imprudente da parte del proprio assicurato, conforme invece alle linee guida, ai protocolli e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e, di conseguenza, per l'assenza di danni risarcibili causalmente riconducibili al suo operato.
Per il resto, seppur in diverso ordine, ha per lo più opposto le stesse eccezioni formulate dalla a partire dalla Controparte_7
infondatezza della domanda di garanzia avanzata nei propri confronti per la non operatività della copertura assicurativa:
- in via principale, ai sensi degli art. 17 e 18, 2° comma, lett. n), delle
C.G.A.: l'assicurazione valeva soltanto per le richieste di risarcimento pervenute ad essa Compagnia dal proprio assicurato durante la vigenza del contratto e non per quelle pervenute dopo la sua cessazione. La polizza,
stipulata il 28.02. 2011, aveva cessato la sua validità il 28.02.2016, laddove la richiesta risarcitoria LLattrice le era pervenuta dal il 9.08.2021 CP_6
allorché questi le aveva notificato l'atto di citazione con chiamata del terzo e,
quindi, ben oltre (più di 5 anni) la cessazione della polizza
- in via subordinata ai sensi LLart. 2 delle C.G.A. secondo cui la
Pag. 20 garanzia prestata operava a “secondo rischio” in caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio o in caso di successiva stipulazione da parte
LLassicurato: avendo il alla cessazione della polizza con essa CP_6
stipulato il 6.04.2017 con Controparte_8 [...]
un contratto di assicurazione per lo stesso rischio (quello Controparte_7
derivante dall'esercizio della professione di medico chirurgo specialista in chirurgia plastica-estetica), la propria polizza in “secondo rischio” operava unicamente per l'importo di danno eccedente il massimale di € 1.500.000,00
assicurato dalla polizza di massimale Controparte_7
ampiamente capiente a coprire i danni risarcibili alla che la rendeva, in Pt_1
concreto, non operativa;
- in via ancora subordinata, ai sensi LLart. 16, 3° comma, n. 3, delle
C.G.A., per il quale, qualora il medico operi in regime di libero professionista presso enti ospedalieri, strutture sanitarie, etc., tenute egualmente in responsabilità, la garanzia prestata al operava oltre il massimale CP_6
assicurato LLente oppure, in caso di sua mancanza di copertura, per la sola ipotesi di insolvenza LLente stesso: da qui la non operatività, in concreto,
della copertura assicurativa da essa prestata sia perché operante oltre i massimali assicurati dalla polizza della e/o della Controparte_1 CP_10
sicuramente capienti a coprire i danni risarcibili alla sia perché
[...] Pt_1
anche nel caso in cui le polizze delle predette strutture sanitarie non fossero operative, quella di essa Compagnia non opererebbe “in primo rischio”, non essendo nessuna delle due strutture cliniche insolventi.
Dedotta, poi, la eccessività delle pretese risarcitorie avanzate dall'attrice, ha infine evidenziato i seguenti limiti di accoglibilità delle
Pag. 21 domande di rivalsa e di malleva spiegate nei propri confronti:
- anche nell'ipotesi di colpa esclusiva del la responsabilità CP_6
doveva essere paritariamente ripartita tra questi e le strutture, salvo i casi eccezionali di grave e inescusabile deviazione dal programma condiviso di tutela della salute cui le strutture risultino essersi obbligate, con conseguente imputazione a carico sia della che della di una Controparte_1 CP_10
quota di responsabilità pari quanto meno alla misura percentuale del 50% e accoglibilità delle domande di rivalsa solo entro tale limite;
- la non indennizzabilità degli eventuali compensi percepiti che il fosse condannato a restituire alla (art. 16, 1° comma, delle CP_6 Pt_1
C.G.A);
- l'esclusione dalla garanzia per mancata rispondenza LLintervento
all'impegno di risultato assunto dal proprio assicurato e per responsabilità
imputabili esclusivamente ad assenza del consenso informato scritto (art. 18,
2° comma, lett. a) e b), delle C.G.A.);
- la validità LLassicurazione per la sola quota di responsabilità
diretta del con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via CP_6
solidale col conseguente obbligo di indennizzarlo per la misura percentuale massima del 50% (artt. 16, 3° comma, n. 1 e 18, 1° comma, delle C.G.A.);
- in via specificamente subordinata, la ripartizione proporzionale
LLindennizzo ex art. 1910 c.c. con la polizza CP_7
- che rimane comunque a carico del il 10% LLimporto di CP_6
ogni sinistro di natura estetica e fisionomica con il massimo assoluto di €
30.000,00 e che la garanzia è prestata fino a concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500.000,00 (art. 20 C.G.A.).
Pag. 22 La ha, quindi, concluso per il rigetto Controparte_8
LLazione risarcitoria promossa nei confronti del in quanto CP_6
infondata, con conseguente assorbimento della domanda di rivalsa delle due strutture sanitarie convenute e di quella di garanzia del proprio assicurato;
in ogni caso, per il rigetto di quest'ultima per l'inoperatività della polizza;
nell'ipotesi di accoglimento della domanda sia principale che di garanzia,
previo accertamento dei danni causalmente riconducibili, in via diretta e immediata alla condotta illecita del nella causazione del danno, da CP_6
ridurre in misura non inferiore al 50%, per la sua condanna, in solido con le altre parti convenute e corresponsabili, a pagare a favore LLattrice le somme così determinate e liquidate a titolo di risarcimento: accogliere le domande rivalsa nei limiti del 50% dei danni risarcibili;
dichiarare essa Compagnia
tenuta ad indennizzare il con esclusione dei compensi CP_6
eventualmente percepiti che questi fosse condannato a restituire, del risarcimento per la mancata rispondenza LLintervento all'impegno di risultato assunto dal medesimo, del risarcimento per la responsabilità
imputabile esclusivamente ad assenza del consenso informato, per la quota di responsabilità direttamente ad esso imputabile escluso ogni vincolo di solidarietà passiva;
in via specificamente subordinata, con ripartizione proporzionale LLindennizzo ex art. 1910 c.c. con la polizza AMTrust;
con esclusione del 10% LLimporto di ogni sinistro di natura estetica e fisionomica, con il massimo assoluto di € 30.000,00 e limitare l'indennizzo fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, del massimale di €
1.500.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del giudizio a carico
LLattrice in caso di infondatezza della domanda, e del in caso di CP_6
Pag. 23 dichiarazione della inoperatività della polizza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., non ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice, dalla chiamata in causa
[...]
e dal convenuto non ammesso Controparte_11 CP_6
l'interrogatorio formale di quest'ultimo deferito dall'attrice, dalla
[...]
e dalla né quello dei legali Controparte_11 Controparte_1
rappresentanti pro tempore delle due strutture sanitarie convenute richiesto da non ammessa la richiesta di ordine alle due CP_8 Controparte_7
strutture di esibizione ex art. 210 c.p.c. della loro polizza assicurativa avanzata da né quella di esibizione delle cartelle Controparte_8
cliniche complete delle dichiarazioni di consenso informativo personalizzato sottoscritto dalla formulato alle stesse dal (già in atti), Pt_1 CP_6
veniva espletata C.T.U. medico-legale con la nomina del Dott.
[...]
e del Prof. , specialista in Chirurgia generale e Per_1 Testimone_1
all'udienza del 3 aprile 2025, ad eccezione del le parti hanno CP_6
rassegnato le conclusioni come in epigrafe trascritte e, mutato l'istruttore, il giudicante ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali (fino al 3.06.2025) e relative memorie di replica (fino al 23.06.2025).
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di nullità LLatto
di citazione opposta da CP_10
Si deve osservare, infatti, che la citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti la determinazione della cosa oggetto della domanda
(petitum) o l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (causa petendi) su cui la stessa è fondata. In ordine al primo elemento identificatore della
Pag. 24 domanda, ossia il petitum va distinto il mediato da quello immediato ossia, da un lato, la concreta utilità, il bene della vita che la parte vuole ottenere in giudizio, dall'altra il tipo di provvedimento richiesto al giudice per conseguire tale risultato. Entrambi questi elementi possono essere oggetto di vizio.
L'attore non deve necessariamente seguire una formula fissa o una terminologia specifica ma occorre che l'oggetto della domanda risulti, anche implicitamente, dalla descrizione contenuta nell'atto introduttivo, in modo che il giudice possa individuarlo e decidere in base al suo contenuto effettivo,
secondo il principio di iura novit curia.
In ordine al secondo elemento proprio della domanda giudiziale, la
causa petendi ovvero il titolo o ragione della domanda, si è soliti operare una distinzione tra diritti auto-determinati e diritti etero-determinati. Mentre per i primi, individuati principalmente nei diritti assoluti, non è necessario allegare i fatti costitutivi degli stessi per i secondi, i diritti relativi, invece, è
indispensabile portare a conoscenza del giudice i titoli da cui tali diritti derivano poiché solo in tal modo la domanda sarà sufficientemente determinata e il giudice sarà in grado di identificarli con esattezza.
Nel caso di specie la domanda promossa dalla ZI risulta completa in tutti i suoi elementi per giungere ad una decisione avendo l'attrice domandato l'accertamento della responsabilità dei convenuti derivante da una loro condotta professionale imperita e negligente, esitata nelle lesioni occorsele e, così, addebitando loro una specifica condotta omissiva o commissiva consentendo loro, l'eccipiente , di potersi Parte_4
compiutamente difendere, come peraltro è avvenuto.
Sempre in via preliminare, va affermata la proponibilità della domanda
Pag. 25 atteso che si è verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma
1-bis, d.lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), d.l.
69/2013 l conv. in l. 98/2013), stante l'esperimento “ante causam” del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento, regolarmente notificato alla e alla Controparte_1 CP_10
conclusosi con esito negativo per assenza di quest'ultima come da verbale in atti del 17.12.2017.
Passando al merito della controversia, devono essere, innanzitutto,
dichiarate nulle le clausole di esonero da responsabilità richiamate dalla e contenute alle pagg. 2 delle sue due cartelle cliniche in atti CP_10
con la quale la l'avrebbe esonerata dalla responsabilità per danni Pt_1
derivanti dalla condotta del CP_6
La legittimità delle dette clausole deve essere quindi esaminata.
Ebbene, vertendosi in tema di responsabilità medica ed in considerazione del carattere esclusivamente privatistico del rapporto e
LLonerosità della prestazione medica de qua, non v'è dubbio che tale patto sottoscritto dalla paziente in favore della struttura sanitaria si appalesi come nullo sotto molteplici profili.
Innanzitutto, per contrarietà all'art. 1229 c.c., comma 2, in quanto fra gli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico vanno senz'altro ricompresi quelli riguardanti la salvaguardia della altrui integrità fisica o morale, e sono di conseguenza da ritenere invalide le clausole di esonero della responsabilità
per i danni alla persona (cfr. Trib. Milano, Sez. I civile, Sentenza n°8242 del
21.07.2017).
Nondimeno, la nullità di siffatte clausole viene in rilievo anche ai sensi
Pag. 26 della disciplina di favore prevista ai sensi LLart. 33, comma 1 D.lgs. n. 206
del 2005, senza dubbio applicabile al caso di specie trattandosi di prestazione sanitaria a carattere oneroso discendente da contratto concluso con la struttura sanitaria privata in cui il medico opera (cfr. Cass. Sent. 2/1/2009 n. 20; Trib.
Napoli 21/5/2007 n. 5222, in La resp. civ. 11/2007; Trib. Napoli 4/10/2012 n.
10563; Trib. Napoli 20/10/2008 n. 10506; Trib. Napoli 18/6/2008 n. 7167;
Trib. Napoli 5/6/2008 n. 6530; Trib. Napoli 11/2/2008 n. 1453; Trib. Napoli
7/1/2008 n. 158; Trib. Napoli 6/12/2007 n. 11429), la quale consente, come detto, anche di escludere qualsivoglia effetto “salvifico”– ipotesi che qui non ricorre - di un'eventuale doppia sottoscrizione specifica di eventuali clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.
Queste dichiarazioni, contenenti la clausola liberatoria, rilasciate dalla paziente proprio all'atto del ricovero su modulo prestampato predisposto unilateralmente dalla non possono essere valutate quale espressa (e CP_1
valida) rinuncia da parte attrice ad agire nei confronti della convenuta struttura, stante l'inquadramento del rapporto in esame (in considerazione
LLonerosità della prestazione e la sua natura esclusivamente privatistica),
nell'ambito della disciplina di cui al Codice del Consumo ed il carattere abusivo, con conseguente necessaria declaratoria di nullità delle relative pattuizioni ex artt. 33 e ss. D.lgs 206/2005.
Ciò in ragione della mancanza di prova circa l'effettiva “conoscibilità”
(e quindi di specifica trattativa), da parte della paziente, del contenuto effettivo e della portata delle suddette pattuizioni, trattandosi di 2
dichiarazioni contenute in moduli prestampati predisposti unilateralmente da parte della struttura inseriti nella documentazione sottoposta alla firma della
Pag. 27 parte immediatamente prima dei ricoveri (ovvero in un momento cruciale che non consente, per comune esperienza, un esame attento delle clausole che si vanno a sottoscrivere) oltre ad essere ragionevolmente percepibile da parte della paziente (che, all'atto del ricovero, viene comunemente richiesta di firmare dei moduli prestampati) come documentazione meramente
"integrativa", a corredo di documentazione medico sanitaria della cartella clinica, celando invece la sua vera natura di documento “contrattuale”,
regolante i contrapposti interessi civili delle parti e volto, nella specie, ad una surrettizia esclusione della responsabilità civile della struttura sanitaria per danni alla paziente.
Da quanto sin qui illustrato, deriva la nullità della previsione negoziale preventiva de qua, in quanto contenente una limitazione della responsabilità
civile LLente sanitario pur in presenza di un rapporto privatistico ed una prestazione sanitaria a carattere oneroso, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1229, II comma, 1341 e 1342 c.c. e 33 e ss. D.lgs. n.
206 del 2005, mancando in atti la prova liberatoria, da parte della struttura, di aver fornito alla paziente adeguata informazione in merito e reso, in definitiva, “conoscibili” dette clausole.
La declaratoria di nullità della clausola di esonero da responsabilità
come innanzi stabilita, pertanto, vanifica le difese svolte dalla CP_1
convenuta in merito alla rinuncia espressa da parte attrice, con la sottoscrizione della dichiarazione contenente la clausola liberatoria, ad agire nei confronti della struttura. Ne consegue, per l'effetto, la sua piena titolarità
passiva in relazione ai fatti di causa.
Ciò premesso, si deve evidenziare che la domanda della è Pt_1
Pag. 28 relativa ad un caso rientrante nella vigenza della c.d. EG LD (i trattamenti chirurgici risalgono al periodo che va dal 31 maggio 2014 al 26
maggio 2016) ed in punto di diritto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di responsabilità civile nell'attività medica, la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del o una impresa privata non convenzionata) è CP_12
di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del CP_12
contratto atipico di «spedalità» o «assistenza sanitaria» con la sola accettazione del paziente presso la struttura). In particolare, si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di
spedalità”), che si conclude all'atto LLaccettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte LLobbligazione al pagamento del corrispettivo
(da parte del paziente, LLassicuratore ovvero del Servizio Sanitario
Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo
“lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593,
Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III, 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103). “L'accettazione
del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire
assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita
ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di
Pag. 29 prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima” (cfr.: Cass. civ.
sent. n. 24791/2008). Inoltre “è irrilevante che si tratti di una casa di cura
privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono
a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei
servizi” (Cass. S.U. 577/2008).
La responsabilità della struttura sanitaria può poi anche discendere ex
art. 1228 c.c. dal fatto dei propri dipendenti di cui risponde, comunque, come fatto proprio. Così Cass. 29001/2021 che ha espresso il seguente principio: “in
tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017,
la responsabilità della struttura sanitaria integra, ai sensi LLart. 1228 c.c.,
una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo LLausiliario, la quale trova fondamento
nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
fatti dei propri dipendenti, a norma LLart. 2049 c.c.”.
Ciò premesso, sul piano processuale, “il paziente danneggiato che
agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento LLobbligazione
sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di
provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile LLimpossibilità LLesatta esecuzione della
Pag. 30 prestazione; in quanto il danno evento consta della lesione non LLinteresse
strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento
delle "leges artis" nella cura LLinteresse del creditore) ma del diritto alla
salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)”
(Cass. 28991/2019; Cass. 18102/2020; Cass. 26907/2020).
In sostanza, il paziente (o i suoi eredi) deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e devono allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica,
l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento
è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce
causa (o concausa) efficiente del danno” (Cass., Sezioni Unite, n. 577/2008).
A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo,
non si pone in rapporto causale con l'evento.
Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione
viene descritto quello che è il cd. “doppio ciclo causale”: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari.
Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Pag. 31 Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico LLattore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere,
cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
In pratica, il primo ciclo causale è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Cioè, esiste un “tronco
comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali e, quindi, sia nella contrattuale che nella extracontrattuale, l'attore deve provare il nesso causale.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua LLordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218).
Alla luce delle considerazioni che precedono e venendo al caso di specie la imputa al sanitario e alle due strutture sanitarie, soggetti ai Pt_1
quali è legata, per quanto prima esposto, da un rapporto contrattuale, un inadempimento degli obblighi di perizia, diligenza e prudenza per effetto di un errore di comportamento tecnico del operatore, per difetto di CP_6
procedura chirurgica e inadeguata deficitaria informazione.
Questi inadempimenti qualificati sono stati causa prima di
Pag. 32 sintomatologie dolorose e di inestetismo diffuso (fonte di disturbi LLumore,
depressione, rifiuto del proprio aspetto fisico ed enormi difficoltà nel rapportarsi con persone e col partner) quali conseguenze LLintervento di mastoplastica additiva del 31.05.20014, poi LLinsorgenza di una contrattura capsulare bilaterale che ha portato alla sostituzione delle stesse con l'intervento del 25.01.16 e, infine, di una perforazione cutanea, che ne hanno necessitato l'asportazione con l'intervento del 26.05.2016 col risultato conclusivo di una grave deturpazione anatomica funzionale e “deturpanti”
esiti cicatriziali. Il tutto, come già evidenziato, caratterizzato da un inadeguato consenso informato.
Partendo proprio da quest'ultimo addebito, attinente al difetto di informazione della paziente per avere i convenuti omesso di informarla idoneamente, esaustivamente e comprensibilmente circa la tipologia e la metodologia di esecuzione degli interventi e dei possibili rischi di un peggioramento LLaspetto fisico ricollegabili al primo e al secondo intervento chirurgico (mastoplastica additiva con protesi rotonde e sostituzione delle stesse con quelle di tipo anatomiche), si osserva che il consenso informato è disciplinato oggi dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219,
che stabilisce al comma 3 LLart. 1 che “ogni persona ha il diritto di
conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo
completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla
prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei
trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle
conseguenze LLeventuale rifiuto del trattamento sanitario e
LLaccertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. …”.
Pag. 33 Ancora prima di questa legge – i fatti di causa sono antecedenti - la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che "In tema di attività medico-
chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate,
idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione
LLintervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e
delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la
sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né
rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del
paziente, che incide unicamente sulle modalità LLinformazione, da adattarsi
al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il
suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone"
(Cass. n. 2177/2016 così massimata).
Occorre, tuttavia, precisare che, nel caso in cui il paziente lamenti una lesione alla salute quale conseguenza del mancato (o corretto) consenso, è
necessario fornire adeguata prova, anche sotto il profilo LLallegazione, che la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè,
l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione LLintervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato. Deve, quindi, potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato,
giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico (informazione, ai fini LLacquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute). Nella fattispecie nulla risulta dedotto e provato al riguardo.
Diversa è, invece, l'ipotesi del danno di per sé cagionato dalla mancata
Pag. 34 informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione e si ricorda che quest'ultimo si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione (sent.
n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza LLillecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni consumandosi, nei suoi confronti,
una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n. 20894/2012; anche Cass. n.
16543/2011).
Così, in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica,
l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario,
costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione LLobbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. n. 2854/2015).
L'attrice, evidenziando che l'inadempimento del prescinde CP_6
dalla correttezza o meno del trattamento sanitario (pur tacciato di “chiara
incompetenza tecnica”), ha dedotto la lesione del diritto all'autodeterminazione.
Pag. 35 Al riguardo deve, però, osservarsi che “l'inadempimento LLobbligo
di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a
fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un
danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione –
a condizione che sia allegata e provata, da parte LLattore, l'esistenza di
pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto
fondamentale alla autodeterminazione in sé considerato, sempre che essi
superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà
sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi” (Cass.
Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20885), restando, peraltro, inteso che tale prova potrà darsi anche a mezzo di presunzioni, “la cui efficienza
dimostrativa seguirà una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della
gravità delle condizioni di salute e della necessarietà LLoperazione” (Cass.
1043/2019).
Allegazioni e prove mancanti nel caso in esame.
Al contrario, si osserva che i documenti contenenti il consenso informato per gli interventi di mastoplastica e di sostituzione delle protesi (i primi due) sottoscritti dalla rispettivamente, il 31.05.14 e il 25.01.16, Pt_1
riportano la circostanza che le sono stati illustrati i vantaggi, ma anche gli svantaggi dei due trattamenti: invero, a pag. 9 della cartella clinica n.
3263/2014 di (doc. n. 111265655 e n. 121848956 allegati, Controparte_1
rispettivamente dall'attrice e dalla struttura agli atti costitutivi) si legge
“dichiaro inoltre di essere stata messa a conoscenza… delle finalità
LLintervento chirurgico e di essere consapevole dei rischi, delle
conseguenze e delle possibili complicanze LLintervento stesso - e scritto a
Pag. 36 mano - – ” laddove a pag. 33 della Controparte_13 CP_14
cartella clinica n. 200/2016 di (doc. n. 2 allegato dalla struttura CP_10
al momento della costituzione in giudizio) è riportato, tra l'altro, “… Sono
stata informata sul rischio delle complicanze generiche e specifiche del mio
particolare caso delle conseguenze anatomiche, estetiche e funzionali
prossime e future, in parte reversibili e in parte irreversibili, quali - scritto a mano – permane visibilità protesi sx per eccessiva sottigliezza della cute.
Permane asimmetria tra i due seni.”
Per completezza espositiva si evidenzia che gli stessi svantaggi e complicanze sono contemplate, altresì, a pag. 16 della cartella clinica di
Ruesh S.p.A. n. 1824/2016 (doc. n. 111581486 e doc. 3, rispettivamente depositati in uno agli costitutivi dall'attrice e dalla struttura) relativa all'intervento di rimozione delle protesi del 26.05.2016
Pertanto, questa parte della pretesa risarcitoria deve essere rigettata.
Passando, invece, agli inadempimenti attinenti agli interventi chirurgici a cui è stata sottoposta l'attrice ad opera del convenuto medico
(mastoplastica additiva con protesi rotonde il 31.05.2014 presso CP_6
sostituzione delle dette protesi rotonde con protesi Controparte_1
anatomiche altrimenti dette “a goccia” il 25.01.2016 presso la CP_10
e, infine, asportazione bilaterale di tali protesi il 26.05.2016 di nuovo presso la , va immediatamente osservato che la C.T.U. medico-legale CP_10
espletata e depositata il 18.04.2024 ha escluso ogni censura per l'operato del eseguito presso la mentre ha ravvisato una sua CP_6 Controparte_1
seppur “lieve” responsabilità nell'esecuzione del secondo intervento prestato presso la ossia quello (l'ultimo dei tre) di rimozione delle CP_10
Pag. 37 protesi del 26.05.2016.
L'elaborato peritale, redatto dal dott. specialista in Persona_1
Medicina legale e delle assicurazioni, e dal prof. Testimone_1
specialista in Chirurgia generale, lo riporta in termini così estremamente chiari e precisi da poterne trascrivere l'intero passo: “In ordine alla causa e
responsabilità del duplice espianto (i due interventi presso la CP_10
bisogna fare un distinguo. Invero la perizianda doveva accettare l'espianto
del 25/01/2016 per due sopravvenute circostanze: la prima era la contrazione
capsulare bilaterale, complicanza notoriamente non riconducibile a
responsabilità assistenziale;
la seconda per sospetto di rottura protesica,
diagnosi quest'ultima ventilata ecograficamente ma non confermata al tavolo
operatorio. Suddette premesse non appare censurabile l'atto operatorio né
tantomeno le modalità con cui questo fu condotto presso la . Controparte_1
Passando poi a dire sul successivo espianto (maggio 2016), seguito al
reimpianto datato 25/01/2016, entrambi eseguiti presso la vi è CP_15
da dire che le cause LLespianto vengono ricondotte ad una esposizione
LLimpianto protesico per perforazione cutanea del tessuto sovrastante la
protesi. Per quanto sopra appare evidente che la perforazione avvenne quale
diretta conseguenza di un danno ischemico locale e presumibilmente estraneo
alla breccia chirurgica relativa all'intervento del 25/01/2016. Su detti
presupposti è verosimile che ciò sia potuto accadere per la coesistenza
causale di vari fattori tra cui: 1) una eccessiva ischemizzante preparazione
del lembo cutaneo sovrastante la protesi;
2) una eccessiva tensione del lembo
dovuto al volume delle protesi e dal peso delle stesse, condizioni queste di per
sé non avrebbero mai potuto procurare la perforazione laddove il lembo
Pag. 38 cutaneo fosse stato adeguatamente preparato (ossia non eccessivamente
ischemizzato). Su tali considerazioni non si rileva responsabilità assistenziale
sulla rimozione del primitivo impianto eseguito alla in quanto resosi CP_1
necessario per complicanza prevedibile e non prevenibile (contrazione
capsulare), mentre diversamente è da ritenersi la responsabilità assistenziale
(per) la rimozione resasi necessaria a seguito della perforazione cutanea,
quantunque questa sia stata favorita dalle preesistenti condizioni anatomiche
della paziente che aveva gli strati cutanei estremamente sottili cosi come già
emergeva all'esame obiettivo dopo il primo impianto fatto alla . In CP_1
sintesi si ravvisa una seppur lieve responsabilità in ordine al secondo
intervento presso la per impropria preparazione del lembo tessutale CP_10
cutaneo. Si rappresenta altresì che il successivo intervento effettuato nel 2017
presso la ” soddisfa sotto il profilo estetico con Controparte_16
soddisfacente risultato.” (pagg. 7 e 8 della perizia).
Da tali risultanze discendono immediatamente due conseguenze: la prima è il rigetto della domanda LLattrice nei confronti della CP_1
le cui spese di lite si ritiene opportuno compensare tra esse per il
[...]
principio della “astratta fondatezza” della domanda stessa, basato sulla complessità del caso in esame che ha per oggetto ben tre interventi chirurgici mammari tra essi temporalmente collegati e consequenziali.
La seconda è che, avendo la assolto l'onere di provare il cd. Pt_1
primo ciclo causale, spettava, a questo punto, alla e al CP_10
operatore dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione, CP_6
cioè del terzo di intervento chirurgico, quello di espianto bilaterale delle protesi del 26.05.2016, era divenuta impossibile per una causa imprevedibile e
Pag. 39 inevitabile.
Questa prova non è stata fornita. Anzi dai citati passi della relazione di
C.T.U. emerge che quell'atto operatorio era stato preceduto da una impropria preparazione del lembo tessutale cutaneo (ripetesi “In sintesi si ravvisa una
seppur lieve responsabilità in ordine al secondo intervento presso la CP_10
per impropria preparazione del lembo tessutale” - pag. 8)
Ritiene il giudicante che le trascritte argomentazioni e conclusioni cui il collegio peritale è pervenuto, accertanti la sussistenza del nesso causale tra l'intervento di asportazione delle protesi del 26.05.2016 e il regime assistenziale e le lesioni conseguite alla periziata, possano condividersi del tutto, perché, appunto, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subìte e del loro processo eziologico, ivi inclusi i ricontri - che si reputano puntuali ed esaurienti – resi in risposta alle osservazioni dei CC.TT.PP. della e della CP_10
che hanno contestato che la perforazione Controparte_7
cutanea del tessuto sovrastante la protesi fosse dipesa direttamente da un danno ischemico locale, presumibilmente estraneo all'alveo chirurgico
LLintervento di sostituzione delle protesi da rotonde ad anatomiche del
25.01.2016 (“le valutazioni prodotte - dai consulenti di - CP_10
erroneamente parlano di un criterio di presunzione e non del “più probabile
che non”, condizioni queste che sono assolutamente estranee dalle modalità
di critica poste dagli scriventi consulenti i quali, di fatto, nel riportarsi alla
perforazione cutanea hanno fatto riferimento alle più conosciute cause che
possono intervenire nel determinismo di detta circostanza. Ragion per cui sia
l'eccessiva tensione del lembo sia l'ischemizzazione sono da considerarsi non
Pag. 40 già quale espressione di criterio di presunzione ma diversamente quale la più
probabile e possibile causa eziopatogenetica della intervenuta perforazione
cutanea. In addendum si rappresenta agli Ill.mi Colleghi che la paziente non
aveva in essere alcun fattore favorente detta ischemia (leggi diabete,
dismetabolismo, etc., etc…. in risposta ai quesiti inerenti all'ischemia e la
tensione cutanea – avanzati dai consulenti di - Controparte_7
vale la stessa risposta di cui sopra.” - pagg. 10-13).
A uno dei due CC.TT.PP. della Compagnia hanno riscontrato, inoltre,
l'osservazione di aver eccessivamente quantificato il danno biologico residuato all'attrice atteso che, come espresso nella stessa C.T.U., essa aveva ottenuto finalmente un soddisfacente quadro clinico clinico estestico col trattamento eseguito nell'anno 2017 presso il Centro Medicina Futura
(“…seppur tenendo conto di quanto esposto dal dott. teso ad Per_2
evidenziare quelle condizioni di contrattura capsulare con asimmetria
toracica, etc., etc., non ci si può esimere dal confermare la valutazione del
5% atteso che l'aspetto della cicatrice assume carattere predominante
rispetto all'asimmetria di forme e volumi di cui pronuncia lo stesso…” (pag.
13).
In definitiva, alla luce delle conclusioni della C.T.U. deve ritenersi provata l'imperizia del sanitario e, quindi, anche della CP_6 CP_10
, come indicata dai CC.TT.UU., il cui contegno ha concretizzato un
[...]
inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c..
Occorre allora, procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale patìto dall'attrice.
I due CC.TT.UU. a pag. 9 LLelaborato hanno specificato quanto
Pag. 41 segue: “La valutazione dei postumi di esclusivo danno iatrogeno da
responsabilità medica si quantificano nella misura del 5%... di danno
biologico con una temporanea totale di giorni 2…, una temporanea parziale
di giorni 20… al 50% ed un ulteriore periodo di temporanea parziale di
giorni 120… al 25%.”.
Per questa liquidazione del danno non patrimoniale occorre applicare il D.M. 18 luglio 2025, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31
luglio 2025, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in base alla previsione LLart. 139 del Codice delle Assicurazioni, articolo al quale rinvia sia l'art. 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sia il successivo art. 7,
comma 4, della legge n. 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria. Invero,
i postumi, accertati nella misura del 5% rientrano a pieno titolo nelle cd.
micropermanenti di cui ai citati articoli.
Pertanto, alla che all'epoca del sinistro (26.05.2016, data del Pt_1
terzo intervento chirurgico) aveva 25 anni, spettano € 6.683,59 per danno biologico permanente, € 112,36 per I.T.T., € 561,80 per la I.T.P. di 20 giorni al valore medio del 50% ed € 1.685,40 per quella di 120 giorni al valore medio del 25%. Non sono stati provati elementi ulteriori per procedere ad aumenti (cd. personalizzazione) delle due dette voci considerato che quanto allegato dall'attrice rientra già nella valutazione dei punti di invalidità.
Complessivamente il danno biologico ammonta ad € 9.043,15.
Deve essere negato il risarcimento del danno morale.
Invero, come argomenta più di recente Cass. 6444/2023 richiamando il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in
Pag. 42 tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
LLaccertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce
LLinsegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la
Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà
naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr.,
ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 901 del 17/01/2018, Rv. 647125 - 02).
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla
Pag. 43 salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d.
danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé,
della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del
28/09/2018, Rv. 650858 - 01); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come rilevato dal giudice a quo nel caso di specie - a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze LLillecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto LLeffettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno
Pag. 44 biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a)
legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta,
in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità LLinvalidità riscontrata,
attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie),
corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Nel caso di specie, parte attrice non ha offerto elementi di prova né ha allegato circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico riscontrato. Pertanto, il danno morale non può essere riconosciuto.
La ha chiesto anche la liquidazione del danno patrimoniale per Pt_1
Pag. 45 le spese mediche sostenute, ma agli non risulta alcun documento (fatture fiscali, ricevute di pagamento, etc.) attestanti tali esborsi.
In conclusione, deve essere dichiarata la concorrente responsabilità ex
art. 1218 e 1228 c.c. dei convenuti e (gli Controparte_6 CP_10
inadempimenti qualificati contestati alla struttura ed al sono gli CP_6
stessi e la struttura li ha commessi perché li ha commessi il medico che in essa ha operato), con la condanna dei predetti, in solido tra loro, al pagamento in favore LLattrice LLimporto di € 9.043,15.
In ordine rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la
mancata corresponsione LLequivalente pecuniario del bene danneggiato
può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non
necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da
calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento
LLillecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno
da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con
riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del
fatto il-lecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che
tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento
della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla par-te e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
Pag. 46 l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data LLillecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio » (così, per prima,
Cass., Sezioni Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma LLart. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 26 maggio 2016, ed il suo risarcimento (poco più di 9 anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento
LLillecito sull'importo sopra liquidato, per di € 9.043,15, Parte_1
svalutato all'epoca del sinistro, 26 maggio 2016, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,222 LLultima rilevazione disponibile (agosto 2025),
tavola “FOI (nt) 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati” consultabile sul sito web LLISTAT (www.istat.it), ad €
7.400,28 e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata,
di anno in anno, ogni successivo 26 maggio, secondo la variazione LLindice
Pag. 47 dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_17
Sull'importo finale, come sopra riconosciuto, di € 9.043,15 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati,
saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Alla soccombenza segue condanna, in solido tra loro, della
[...]
e di al pagamento in favore Controparte_18 Controparte_6
LLattrice e, per essa, LLRA (l'attrice è stata ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera prot. n. 2771/2020 emessa dal
C.O.A. di Napoli l'1.07.2020) delle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
La ha, in via riconvenzionale cd. Controparte_10
trasversale, chiesto la condanna della e del dott. Controparte_1 [...]
“…, in ogni caso, a rivalere e risarcire la concludente di qualsiasi CP_6
somma, la stessa, fosse tenuta a corrispondere all'attrice, anche a titolo di
rivalutazione ed interessi”.
La domanda nei confronti della è infondata non avendo la CP_1
medesima alcuna responsabilità per i fatti di causa. Si ritiene, comunque, di compensare tra le due strutture le spese di lite attesa l'incertezza oggettiva esistente al momento del giudizio in ordine all'individuazione delle responsabilità che sono emerse solo a seguito della CTU.
La domanda di malleva nei confronti del è, invece, fondata CP_6
atteso che la medesima si fonda su clausola sottoscritta dal medico, libero professionista, con la Casa di Cura in relazione alla quale il sanitario non ha mai sollevato alcun rilievo nel corso del giudizio.
Pag. 48 Il è, quindi, tenuto a mallevare integralmente la CP_6 [...]
di quanto la stessa sarà tenuta a versare a parte Controparte_10
attrice ed al suo difensore antistatario in base alla presente decisione.
Si ritiene di compensare tra queste due ultime parti le spese di lite considerato che il non ha mai contestato la pretesa della . CP_6 Parte_5
Il convenuto ha, a sua volta, proposto domande di garanzia CP_6
impropria nei confronti LL e della Controparte_8 CP_7
La domanda nei confronti della prima, in ragione della polizza n.
777029304994, è infondata.
La ha eccepito la inoperatività della Controparte_8
polizza ai sensi degli artt. 17 e 18, 2° comma, lett. n), delle C.G.A., in quanto la richiesta risarcitoria avanzata dalla e era pervenuta per il tramite del Pt_1
con la chiamata in causa e, cioè, quando la polizza aveva cessato CP_6
la propria validità, laddove la garanzia valeva per le richieste risarcitorie pervenute per la prima volta a essa dal proprio assicurato durante il periodo di validità del contratto, con esclusione di quelle pervenute successivamente alla sua cessazione.
L'eccezione è fondata.
I predetti articoli delle C.G.A. prevedono che “L'assicurazione vale
per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall'Assicurato per la
prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca
in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di
risarcimento…” art. 17) e “ad eccezione delle sole ipotesi di cui all'art. 17 bis
(cioè della ipotesi di stipula della garanzia postuma illimitata) restano
pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute alla Società
Pag. 49 successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se
il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di durata
della polizza”.
A tale riguardo, si deve osservare che la polizza aveva validità dal
28.02.2011 al 28.02.2016 e che la richiesta risarcitoria della istante è
pervenuta per la prima volta ad il 9.08.2021 Controparte_8
con la notifica da parte del LLatto di citazione per chiamata nella CP_6
presente causa e, quindi, ben oltre cinque anni dalla cessazione della polizza.
Nella fattispecie, risulta che al contratto acceda una clausola claims made c.d. pura. Infatti, nel contratto di assicurazione si prevede che la garanzia esplichi la propria operatività per tutte le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della assicurazione in relazione a fatti posti in essere durante il periodo di validità
della stessa nonché nel passato senza limitazione temporale.
Il contratto in esame si inquadra, quindi nel modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", che costituisce una deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., e che è riconducibile al tipo LLassicurazione contro i danni.
Pertanto, questo modello di contratto non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi
LLart. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo,
operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità,
comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. Tale
indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il
Pag. 50 profilo della liceità e LLadeguatezza LLassetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti -, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte LLimpresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella
LLattuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale
"on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass Sez. Unite, n. 22437/18).
La giurisprudenza di legittimità ha escluso altresì la vessatorietà della clausola suddetta (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2017, n.
417; Cass. civ., sez. un., 2 dicembre 2016, n. 24645). Nella fase prodromica alla conclusione del contratto "on claims made basis", tuttavia, devono essere osservati gli obblighi informativi da parte LLimpresa assicuratrice, al fine di garantire una tutela effettiva del contraente (artt. 1175,1375 c.c. e d. lgs.
209/2005). L'inosservanza dei suddetti obblighi può determinare una responsabilità precontrattuale (artt. 1337 e 1338 c.c.), ovvero vizi del consenso (sub specie, dolo incidente ex art. 1440 c.c.) con conseguente annullabilità del negozio, che tuttavia non sono stati oggetto di doglianza da parte LLassicurato. Pertanto, tale modello contrattuale si ritiene esulare da profili di nullità.
Si ritiene, quindi, integrata la fattispecie di esclusione dalla copertura assicurativa prevista dalle clausole contrattuale appena menzionate e ciò
esime il giudicante dalla valutazione dalle altre eccezioni sollevate dalla
Pag. 51 Compagnia in ordine alla operatività della polizza.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento CP_6
delle spese di lite in favore della spese che si Controparte_8
liquidano in dispositivo.
La mancanza di copertura da parte di quest'ultima esclude anche ogni pretesa di ripartizione ex art. 1910 c.c. avanzata dalla Controparte_7
[...]
Deve ora esaminarsi la domanda di garanzia che il ha CP_6
proposto nei confronti di quest'ultima compagnia.
Questa ha nel merito eccepito a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta con domanda trasversale la non operatività della polizza, stipulata per la prima volta col il 6.04.2017, ai sensi LLart. 16 delle C.G.A. CP_6
(“Le dichiarazioni e le informazioni rese dall' per iscritto nel Parte_6
Modulo di Proposta formano la base della presente Polizza e ne fanno parte
integrante a tutti gli effetti. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze
LLAssicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto LLAssicurato ad essere protetto da questa assicurazione oppure la
cessazione LLassicurazione (articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).
L'Assicurato/Contraente, ai sensi articoli 1892 e 1893 del Codice Civile,
dichiara di non essere a conoscenza di Fatti Noti, così come definiti in
Polizza, salvo quanto eventualmente indicato nel Modulo di Proposta. Le
eventuali Richieste di risarcimento derivanti da Fatti Noti, anche se dichiarati
nel Modulo di Proposta, in qualsiasi caso, rimangono esclusi da questa
assicurazione”), per averle, cioè, taciuto gli insuccessi dei tre interventi
Pag. 52 chirurgici per cui è causa eseguiti tra il 2014 e il 2016 - quindi fino a un anno prima della stipula - che rappresenterebbero i “fatti noti” che escludevano qualunque tipo di garanzia nonostante la polizza prevedesse una retroattività
di 5 anni.
La difesa non può essere condivisa.
Dagli atti di causa, in primo luogo, non è emerso alcun ragionevole elemento per poter affermare o dedurre che, a seguito LLultimo intervento di asportazione delle protesi del 26.05.2016, il potesse attendersi CP_6
una richiesta risarcitoria da parte della (la quale solo quasi un anno Pt_1
dopo, il 2.05.2017, si sarebbe rivolta al per un nuovo Parte_7
risolutivo reimpianto) e, in secondo luogo, non risulta alcuna richiesta di risarcimento danni indirizzata direttamente a lui: agli atti, invero, è rinvenibile unicamente una nota raccomandata a.r. a firma del procuratore LListante
recapitata alle sole due strutture convenute il 31.10.2016 (doc. n. 111265652
denominato “diffida.pdf”, depositato al momento della iscrizione al ruolo), per cui può ritenersi con alta probabilità logica che il convenuto non avesse da dichiarare “fatti noti”, non almeno come definiti nel glossario della polizza
(“Fatti, notizie, querele, indagini o procedimenti penali, circostanze o
situazioni che potrebbero determinare Richieste di Risarcimento da parte di
terzi in dipendenza LLattività professionale esercitata dall'Assicurato stesso
e dai suoi sostituti temporanei, posti in essere anteriormente alla data di
effetto di questa Polizza”.), tenuto, altresì, conto che la prima “notizia” certa gli è sovvenuta in data 9.02.2021 con la notifica LLatto di citazione.
Non può applicarsi l'invocata esclusione dall'assicurazione per le richieste di risarcimento basate sulla pretesa mancata rispondenza
Pag. 53 degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'assicurato me nella fattispecie questo impegno non risulta dedotto.
È operante, invece, la limitazione di cui all'art. 8 delle C.G.A. (“In
caso di responsabilità solidale LL con altri soggetti, la Società Parte_6
risponde soltanto per la quota di pertinenza LL stesso”). Parte_6
Pertanto, occorre procedere alla graduazione delle colpe al fine di determinare la “quota di pertinenza” del CP_6
Sul punto si può dar seguito al recente orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza della Cassazione, la n.
29001/2021, già prima richiamata, che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi LLart.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo LLausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma LLart.2 049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che,
diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale
Pag. 54 ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano LLordinaria prestazione dei servizi di spedalità
e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua,
nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.” Ebbene, non essendo stato dimostrato, né allegato, un comportamento dei sanitari del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria la “quota di pertinenza” del medico deve essere individuata in quella del 50%.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda proposta dal la deve essere condannata a CP_6 Controparte_19
mallevare il primo, nei limiti della “quota di pertinenza” del 50%, di quanto complessivamente spettante alla attrice ed all'RA a titolo di capitale,
interessi e spese di lite in base alla presente decisione.
Il parziale accoglimento della domanda di malleva induce il tribunale a compensare per metà le spese di lite tra assicurato ed assicuratrice e liquidare le medesime in dispositivo già dimidiate. Si riconosce al minimo la fase decisoria in considerazione, da un lato, del sostanziale abbandono della causa da parte del convenuto, dall'altro dalla considerazione che il DM 55/2014
prevede nella fase decisoria attività anche successive al deposito della sentenza.
Le spese della C.T.U. medica, liquidate con separato decreto, si
Pag. 55 pongono nei rapporti interni a carico esclusivo di il quale Controparte_6
dovrà essere mallevato da sino al 50% Controparte_7
LLimporto totale liquidato ai CTU, con conseguente diritto LLRA di ripetere dal predetto convenuto quanto dal medesimo anticipato ai CCTUU ai sensi LLart. 133 DPR 115/2002 in virtù del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
nei confronti della Parte_1 Controparte_1 Controparte_10
e di svoltosi con la chiamata in causa della
[...] Controparte_6
e della così Controparte_7 Controparte_8
provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda della nei Pt_1
confronti dei convenuti e Controparte_10 Controparte_6
dichiara la concorrente responsabilità di questi ultimi nei confronti LLattrice
in ordine all'evento dannoso per il quale è causa e, per l'effetto, li condanna,
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e, quindi, al pagamento in favore della medesima della complessiva somma di €
9.043,159, oltre interessi compensativi nella misura del 2% annuo dal momento del fatto generatore del danno, 26 maggio 2016, sul predetto importo svalutato a detta epoca e, cioè, su € 7.400,29, e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 26
maggio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somma come sopra riconosciuta di €
Pag. 56 9.043,15, maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna, in solido tra loro, la Controparte_20
al pagamento in favore LLattrice e, per essa, LLRA
[...]
delle spese di lite liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge;
3) rigetta la domanda LLattrice nei confronti della Controparte_1
nonché la domanda di malleva proposta dalla
[...] Controparte_18
nei confronti della medesima compensando tra queste tre parti le spese
[...]
delle rispettive liti;
CP_1 4) in accoglimento della domanda proposta dalla CP_10
condanna il a mallevare integralmente la predetta
[...] CP_6
Casa di Cura di tutto quanto la stessa sarà tenuta a versare a parte attrice ed all'RA in base alla presente decisione;
5) compensa tra la ed il le Controparte_10 CP_6
spese di lite;
6) rigetta la domanda di garanzia proposta da nei Controparte_6
confronti della e, per l'effetto lo condanna al Controparte_8
pagamento in favore della stessa Compagnia assicuratrice delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%
sui compensi), CPA ed Iva come per legge;
7) in parziale accoglimento della domanda proposta dal CP_6
condanna la a mallevare il primo nei limiti Controparte_7
della quota del 50% di quanto complessivamente spettante alla attrice ed al suo difensore, dichiaratosi antistatario, a titolo di capitale, interessi e spese di
Pag. 57 lite in virtù della presente decisione;
8) compensa per metà le spese di lite tra il e la CP_6 [...]
e, per l'effetto, condanna la seconda al pagamento in Controparte_7
favore del primo della metà delle spese di lite che, già dimidiate, si liquidano in euro 2.113,50, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed
Iva come per legge;
9) spese di C.T.U. come da motivazione.
Così deciso in Napoli, il 12 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 58