Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01812/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2024, proposto da
Laboratorio Analisi Cliniche Calabrese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele D'Ottavio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rete i Due Mari, TO IC S.r.l., Studio Medico Polispecialistico S’Anna di CI MO & C. S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche PA di PA RE EN RI MA &. C. S.a.s, Enzimeter Istituto di Ricerche Cliniche di SC CA &. C. S.a.s, Istituto Diagnostico Medico GMM, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Gabriele D'Ottavio, Giuseppe D'Ottavio e Raffaele D'Ottavio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria e Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
BIOS DIAGNOSTICS LABORATORIES e BSM DIAGNOSTICA, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 15/2022, pubblicata il 13 gennaio 2022 e comunicata in pari data, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1144/2021, ha accolto la domanda e, per l’effetto, ha annullato in parte qua il decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario della Regione Calabria del 5 maggio 2021, n. 68, condannando il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario della Regione Calabria e la Regione Calabria, in solido tra di loro, al pagamento delle spese e competenza di lite, che ha liquidato nella misura di euro 3.300,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge, ordinando all'autorità amministrativa l’esecuzione della sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. TT ED e presente il difensore dei laboratori ricorrenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i laboratori di analisi ricorrenti fanno parte della rete denominata “I Due Mari”, costituita, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con mod. con l. 9 aprile 2009, n. 33, per ottemperare alle previsioni del programma di razionalizzazione della rete dei laboratori privati accreditati approvato con decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, n. 142 del 31 ottobre 2017;
- con ricorso NRG 1144/2021, la rete “I Due Mari” e i laboratori che la compongono impugnavano innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario della Regione Calabria n. 68 del 5 maggio 2021, che aveva ritenuto la rete “I Due Mari” “ non conforme ”, per il mancato raggiungimento della soglia minima di prestazioni e perché tre laboratori della rete (Laboratorio Analisi Cliniche Calabrese S.r.l., Enzimeter Istituto di Ricerche Cliniche di SC CA S.a.s. e Laboratorio Analisi Cliniche PA di PA RE EN RI MA & C. S.a.s.) avrebbero erogato prestazioni in assenza di autorizzazione o accreditamento;
- con la sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022, questo Tribunale accoglieva il ricorso, annullando il decreto, limitatamente all’interesse dei ricorrenti, in quanto:
i) il mancato raggiungimento della soglia minima di prestazioni era frutto di un mero refuso, come ammesso dalla stessa amministrazione regionale e dal Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, in sede di memorie ex art. 73 c.p.a.;
ii) l’esame del decreto impugnato e dei suoi allegati non rendeva intellegibile quali e quante prestazioni sarebbero state eseguite dai tre laboratori in assenza di autorizzazione o di accreditamento;
- successivamente, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, i ricorrenti adivano nuovamente questo Tribunale per ottenere la condanna alla stipula del contratto per l’anno 2021;
- con la sentenza n. 841 dell'11 maggio 2022, pur respingendo la domanda di contrattualizzazione immediata, il Collegio chiariva l’effetto conformativo della precedente sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022, precisando che “ spetta all’Ufficio Commissariale rideterminarsi sui requisiti della rete oggi ricorrente; solo dopo l’ASP di Reggio Calabria sarà tenuta a determinarsi sulla contrattualizzazione della rete ricorrente ”;
Rilevato che:
- con l’odierno ricorso, rete “I Due Mari” e i laboratori indicati in epigrafe lamentano la mancata esecuzione della citata sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022 e ne chiedono l’ottemperanza, affinché la rete “I Due Mari” venga inclusa nell'elenco dei soggetti idonei alla contrattualizzazione a far data dall'anno 2021;
- i laboratori ricorrenti chiedono anche il pagamento delle spese processuali liquidate nella citata sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso in perdurante inadempimento;
- le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso;
- alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che:
- il giudicato di annullamento produce effetti preclusivi e conformativi, imponendo all’amministrazione di riesercitare il potere nel rispetto dei criteri direttivi tracciati dal giudice, senza reiterare le illegittimità riscontrate (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 20 giugno 2023 n. 916).
- nel caso di specie, questo Tribunale già con la sentenza n. 841 dell'11 maggio 2022 ha delineato l’effetto conformativo della precedente sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022, chiarendo che l'Ufficio Commissariale è vincolato a rideterminarsi sul possesso dei requisiti da parte della rete “I Due Mari”; solo all'esito di tale nuovo apprezzamento, l’ASP di Reggio Calabria sarà tenuta a determinarsi, per quanto di propria competenza, in ordine alla contrattualizzazione della rete stessa;
- la perdurante inerzia del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, non smentita da elementi contrari, impone l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che in accoglimento del ricorso in esame:
- va dichiarato l’obbligo dell'Ufficio Commissariale di provvedere all'esatta esecuzione della sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022, procedendo alla rideterminazione dei requisiti della rete “I Due Mari” entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione; solo all’esito di tale rideterminazione, l’ASP di Reggio Calabria dovrà assumere le determinazioni di competenza in ordine alla stipula degli accordi contrattuali per le annualità di riferimento;
- va dichiarato, altresì, l’obbligo di corrispondere le spese processuali già liquidate dalla menzionata sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022, la quale aveva statuito la condanna in solido del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del sistema sanitario della Regione Calabria e della Regione Calabria;
- in caso di ulteriore inerzia, si nomina sin d'ora quale Commissario ad acta il capo del “Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale” del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Dipartimento, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione alla sentenza di cui è questione;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente, ossia del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste, come già anticipato, a carico del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, mentre possono essere compensate nei confronti della Regione Calabria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) così dispone
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto,
i) ordina al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria di dare esecuzione alla sentenza di questo TAR n. 15 del 13 gennaio 2022, provvedendo alla rideterminazione dei requisiti della rete “I Due Mari”;
ii) ordina al medesimo Commissario ad Acta e alla Regione Calabria, in solido tra loro, di provvedere al pagamento delle spese processuali già liquidate nella sentenza n. 15 del 13 gennaio 2022;
il tutto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta il capo del “Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale” del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Dipartimento, il quale provvederà entro 60 giorni, ricevuta comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’amministrazione, al compimento degli atti necessari, all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria alla rifusione, in favore delle strutture ricorrenti, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre IVA e CPA come per legge;
d) compensa le spese di lite nei confronti della Regione Calabria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
TT ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT ED | IV RE |
IL SEGRETARIO