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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RT PO Presidente
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. IA AR SI Cons. rel est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2556/24 promossa in grado d'appello, da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa per delega in Parte_1 P.IVA_1 atti dall'Avv. Marco Villani, presso lo studio del quale in Milano al Viale Regina Margherita
n. 43 elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 P.IVA_2 delega in atti dall' Avv. Alessandro Maltarolo, presso lo studio del quale in Milano alla Via
MO DE AN 2 elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: contratto di distribuzione e deposito – appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano 7022/2024 pubblicata il 15.7.2024 notificata il 3.9.2024. Causa assegnata pagina 1 di 8 in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza dell'8.7.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025.
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado resa nel giudizio inter partes della sentenza R.G. n. 27882/23 dal Tribunale di Milano, G.U. Dott. Ernesta
Occhiuto, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 14.7.2024, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare,
a. Previa, se del caso, ammissione delle prove dedotte nella memoria istruttoria ex art.
171 n. 2 cpc;
b. in via principale, accertare l'inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni assunte e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes, dichiarando che nulla deve a in Parte_1 Controparte_1 relazione alle fatture azionate in questa sede.
c. In subordine rispetto alla domanda sub a), visto l'art. 1460 c.c. accertare
l'inadempimento di alle obbligazioni contrattualmente Controparte_1 assunte e dichiarare che nulla deve a in Parte_1 Controparte_1 relazione alle fatture azionate in questa sede.
d. In ogni caso, previo se del caso conguaglio con eventuali somme ritenute dovute all'appellata, condannare al risarcimento del danno da Controparte_1 inadempimento a favore di nella misura di Euro 31.010,37, o, nella Parte_1 diversa misura ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
e. In ogni caso con favore delle spese dei due gradi di giudizio (ivi compresi contributo unificato)”
Per : Controparte_1
“NEL MERITO: rigettare in toto le avverse domande così come formulate nell'atto di appello per tutte le argomentazioni di cui in atti in quanto infondate sia in fatto sia in diritto.
Spese e competenze rifuse”.
pagina 2 di 8 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di qui innanzi anche solo ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 7022/2024 pubblicata il 15.7.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo n. 10662/23 emesso dal Tribunale di Milano, rigettato le domande tutte svolta da parte opponente condannato quest'ultima al pagamento a favore di Parte_1
Contr (di qui innanzi anche solo della somma di € 25.961,21 oltre Controparte_1 interessi di mora ex Dl.vo 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e infine condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.200,00 oltre Parte_1 oneri accessori, a favore della parte opposta.
Contr A sostegno della pretesa monitoria ha allegato di essere creditrice, in virtù degli accordi negoziali intercorsi (contratto del 2013 prodotto sub doc. 1, addendum e integrazione del 2020, parimenti versati agli atti del giudizio) della somma di € 33.358,68 in virtù delle fatture rimaste impagate, prodotte con il ricorso monitorio unitamente all'estratto autentico notarile.
Dal canto proprio, l'opponente pur confermando l'esistenza degli accordi Parte_1 negoziali di cui sopra, che avevano dato corso ad un rapporto protrattosi per dieci anni, ha eccepito:
- l'erroneità della quantificazione dell'importo ingiunto, attesa l'avvenuta emissione da Contr parte di della nota credito (della quale la stessa non aveva fatto menzione) n.
231301808 del 31.5.2023 a storno di tre delle fatture azionate in monitorio ( n.
221303711 del 31.8.2022; n.221305165 del 30.9.2022; n. 221304772 del 31.10.2022), per un totale di € 7.397,47 da portare in deduzione dell'importo ingiunto (€ 33.358,68 -
€ 7.397,47 = € 25.961,21);
- di essere giunta alla decisione di disdettare i contratti in essere con comunicazione del
29.6.2022 per la scadenza contrattuale del 31.12.2022 a fronte dei numerosi inadempimenti nei quali era incorsa la controparte, che più volte aveva smarrito merce affidatale, anche con riferimento a farmaci contenenti sostanza psicotropa, costringendo a presentare denunzia presso i C.C. e che erano anche consistiti nella Parte_1 mancata consegna a diverse aziende ospedaliere di farmaci necessari per la cura dei pazienti;
- che, soprattutto, nell'ultimo semestre di vigenza contrattuale gli inadempimenti si erano Contr intensificati ed in ogni caso non aveva provveduto alla restituzione ad Parte_1 di beni di proprietà di quest'ultimo, come evidenziato nel doc. 27, con
[...]
pagina 3 di 8 conseguente causazione di un danno quantificato in ragione della somma di €
31.1010,37;
sulla base di questa premesse, l'opponente chiedeva al Tribunale di voler Parte_1 pronunziare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, con dichiarazione che nulla era dovuto in relazione alle fatture azionate in monitorio o, in subordine, accertare la non sussistenza di alcuna debenza ex art. 1460 c.c.
Contr si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti (previa riduzione della propria pretesa creditoria alla somma di € 25.961,21) deducendo di aver sempre regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, movimentando e distribuendo un grandissimo numero di farmaci e che le contestazioni di controparte concernevano episodi del tutto sporadici e ricollegabili fisiologicamente alla natura del contratto (qualche smarrimento su miliardi di farmaci consegnati regolarmente). Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, dell'eccezione ex art. 1460 c.c. e delle avverse pretese risarcitorie.
Chiedeva in ogni caso l'opponente, previo conguaglio con somme eventualmente dovute a Contr
di condannare quest'ultima al pagamento a proprio favore della predetta somma, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il Tribunale perveniva alla decisione qui impugnata rilevando:
- la pacifica erroneità della quantificazione della somma ingiunta, alla luce della documentale evidenza costituita dalla nota credito di cui sopra, sicché il decreto ingiuntivo andava revocato;
- la non accoglibilità della domanda di risoluzione contrattuale proposta da Parte_1
atteso che il contratto era stato risolto per legittimo esercizio della facoltà di
[...] recesso da parte di istituto Gentili e dunque non era più in essere;
Contr
- che le condotte ascritte da a non erano connotate da gravità tale da Parte_1 concretizzare inadempimenti rilevanti, trattandosi di circostanze marginali, atteso che si trattava della consegna e movimentazione di piccole confezioni di farmaci e che in ogni caso non aveva fornito dati precisi circa gli inadempimenti ed infine Parte_1 che non risultava che le condotte ascritte avessero causato danno all'opponente;
- quanto alla domanda di risarcimento per mancata restituzione della merce, il Tribunale la considerava sfornita di idoneo supporto probatorio, non avendo l'opponente fornito Contr prova della merce inizialmente consegnata da a ed essendo la stessa Parte_1 basata esclusivamente su di un documento di formazione unilaterale della parte che intendeva avvalersene. pagina 4 di 8 Da qui le sopra richiamate statuizioni.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi: Parte_1
- erroneo rigetto della domanda di risoluzione contrattuale;
- mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
- mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancata restituzione dei beni;
- erronea regolamentazione delle spese processuali, attesa comunque la revoca del d.i. opposto.
Contr Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio processuale, la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza dell'8.7.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc, e poi decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025.
&&&
L'appello merita parziale accoglimento nei termini e per i motivi che seguono.
Quanto al primo motivo di appello, si duole che il Tribunale non abbia accolto Parte_1 la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, a fronte dei gravi inadempimenti Contr nei quali era incorsa
Il motivo è infondato: correttamente il Tribunale ha ritenuto la domanda non assistita da interesse, trattandosi di contratto già risolto a seguito di regolare intimazione di recesso da parte di il 29.6.2022 per la naturale scadenza del 31.12.2022. Parte_1
Nella predetta comunicazione, infatti, dichiarandosi soddisfatto della Parte_1 collaborazione, non ha intimato alcun recesso per grave inadempimento, ma si è semplicemente limitato ad esercitare la facoltà di recesso a mente dell'accordo negoziale intercorso.
Di conseguenza, la domanda di risoluzione non può essere né proposta né accolta, giacché superata dallo scioglimento dell'accordo per legittimo recesso di uno dei contraenti.
Venendo al secondo dei motivi di impugnazione, va rilevato quanto segue.
si è avvalso (in subordine rispetto alla domanda di risoluzione per Parte_1 inadempimento, non accolta con statuizione qui confermata) dello strumento rimediale in autotutela disciplinato dall'art. 1460 c.c., norma che sotto la rubrica “eccezione di inadempimento”, regola la possibilità per i contraenti di un contratto sinallagmatico (con pagina 5 di 8 prestazioni corrispettive) di rifiutare la propria prestazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente.
In sostanza, il citato rimedio permette a ciascuna parte di sospendere l'esecuzione del contratto, se l'altra non adempie le proprie obbligazioni, a meno che ciò non sia contrario alla buona fede.
Premesso che per quanto concerne il periodo di vigenza contrattuale sino all'intimato recesso, Contr si è dichiarato soddisfatto della collaborazione e dell'operato di (cfr Parte_1 comunicazione del 29.6.2022), sicché non possono venire in evidenza contestazioni di sorta, per quanto riguarda la vigenza contrattuale nel periodo dal luglio del 2022 alla scadenza naturale del 31.12.2022 ovvero il semestre successivo al recesso di osserva la Parte_1
Corte che vi è plurima documentazione versata in atti dall'odierna appellante che comprova le Contr contestazioni ricevute dall' circa l'operato di incorsa in più occasioni in Parte_1 mancate consegne e/o dispersione di merce (cfr. all. 14,15,16 19,20,21 e 22 al fascicolo di parte in primo grado). Parte_1
I documenti citati attestano in più occasioni la mancata consegna di merce e lo smarrimento di medicinali – anche a base di sostanze stupefacenti con necessità per di presentare Parte_1
Contr denunzia ai C.C. – circostanze contestate dai clienti ad e da quest'ultimo a Parte_1 con comunicazioni rimaste, per lo più, prive di riscontro.
Orbene, essendo comprovati i plurimi inadempimenti, non giustificabili sulla base di “una Contr fisiologica evenienza”, ritiene la Corte che sarebbe stato onere di quello di fornire prova dell'aver la stessa regolarmente ed esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni Contr contrattuali: se è ben vero che ha dato prova della fonte dell'obbligazione, a fronte delle contestazioni di risalenti ad epoca precedente all'opposizione dallo stesso Parte_1 spiegata avverso il d.i. di cui è causa, sarebbe stato onere della parte opposta in primo grado – ovvero dell'attore in senso sostanziale – comprovare di aver effettivamente adempiuto alle obbligazioni dedotte in causa, così come descritte nei documenti contabili posti alla base del decreto ingiuntivo.
Non risulta infatti comprovato che l'emissione della nota credito n. 231301808 del 31.5.2023 a storno di tre delle fatture azionate in monitorio ( n. 221303711 del 31.8.2022; n.221305165 del
30.9.2022; n. 221304772 del 31.10.2022), per un totale di € 7.397,47, sia esaustiva in relazione alle contestazioni della controparte.
pagina 6 di 8 Pertanto, in questo quadro, non può neppure ritenersi comprovata la debenza della somma di €
25.961,21 contestata da atteso, inoltre, la mancanza di specifica indicazione dei Parte_1
Contr criteri di quantificazione del dovuto da parte di
In relazione al secondo dei motivi di appello la sentenza impugnata dovrà pertanto essere riformata nei termini di cui in dispositivo.
Il terzo dei motivi di appello afferente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta da e volta alla condanna della controparte al pagamento della somma Parte_1 di € 31.010,37 o di diversa somma risultante di giustizia, è infondato.
Bene ha infatti il Tribunale argomentato circa la mancanza di prova del danno, non avendo fornito contezza – se non nel doc. 27 di formazione unilaterale della stessa parte Parte_1 che intende qui avvalersene – della tipologia di merce non consegnata e del suo controvalore, per non essere stato redatto alcun inventario.
L'appello merita, dunque, soltanto parziale accoglimento, con le conseguenti statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali, in virtù della reciproca soccombenza delle parti, la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Milano n. 7022/2024 pubblicata il 15.7.2024, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente parziale riforma dell'impugnata Contr sentenza, che conferma nel resto, rigetta la domanda di di condanna di Parte_1
al pagamento della somma di € 25.961,21 oltre interessi di mora ex art D.lvo
[...]
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Milano il 15.7.2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est.
IA AR SI
Il Presidente
RT PO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RT PO Presidente
dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
dr. IA AR SI Cons. rel est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2556/24 promossa in grado d'appello, da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa per delega in Parte_1 P.IVA_1 atti dall'Avv. Marco Villani, presso lo studio del quale in Milano al Viale Regina Margherita
n. 43 elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 P.IVA_2 delega in atti dall' Avv. Alessandro Maltarolo, presso lo studio del quale in Milano alla Via
MO DE AN 2 elettivamente domiciliata
APPELLATA
avente ad oggetto: contratto di distribuzione e deposito – appello avverso la sentenza del
Tribunale di Milano 7022/2024 pubblicata il 15.7.2024 notificata il 3.9.2024. Causa assegnata pagina 1 di 8 in decisione a seguito di trattazione scritta con ordinanza dell'8.7.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025.
sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado resa nel giudizio inter partes della sentenza R.G. n. 27882/23 dal Tribunale di Milano, G.U. Dott. Ernesta
Occhiuto, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 14.7.2024, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare,
a. Previa, se del caso, ammissione delle prove dedotte nella memoria istruttoria ex art.
171 n. 2 cpc;
b. in via principale, accertare l'inadempimento di alle Controparte_1 obbligazioni assunte e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes, dichiarando che nulla deve a in Parte_1 Controparte_1 relazione alle fatture azionate in questa sede.
c. In subordine rispetto alla domanda sub a), visto l'art. 1460 c.c. accertare
l'inadempimento di alle obbligazioni contrattualmente Controparte_1 assunte e dichiarare che nulla deve a in Parte_1 Controparte_1 relazione alle fatture azionate in questa sede.
d. In ogni caso, previo se del caso conguaglio con eventuali somme ritenute dovute all'appellata, condannare al risarcimento del danno da Controparte_1 inadempimento a favore di nella misura di Euro 31.010,37, o, nella Parte_1 diversa misura ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
e. In ogni caso con favore delle spese dei due gradi di giudizio (ivi compresi contributo unificato)”
Per : Controparte_1
“NEL MERITO: rigettare in toto le avverse domande così come formulate nell'atto di appello per tutte le argomentazioni di cui in atti in quanto infondate sia in fatto sia in diritto.
Spese e competenze rifuse”.
pagina 2 di 8 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(di qui innanzi anche solo ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 7022/2024 pubblicata il 15.7.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha revocato il decreto ingiuntivo n. 10662/23 emesso dal Tribunale di Milano, rigettato le domande tutte svolta da parte opponente condannato quest'ultima al pagamento a favore di Parte_1
Contr (di qui innanzi anche solo della somma di € 25.961,21 oltre Controparte_1 interessi di mora ex Dl.vo 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e infine condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.200,00 oltre Parte_1 oneri accessori, a favore della parte opposta.
Contr A sostegno della pretesa monitoria ha allegato di essere creditrice, in virtù degli accordi negoziali intercorsi (contratto del 2013 prodotto sub doc. 1, addendum e integrazione del 2020, parimenti versati agli atti del giudizio) della somma di € 33.358,68 in virtù delle fatture rimaste impagate, prodotte con il ricorso monitorio unitamente all'estratto autentico notarile.
Dal canto proprio, l'opponente pur confermando l'esistenza degli accordi Parte_1 negoziali di cui sopra, che avevano dato corso ad un rapporto protrattosi per dieci anni, ha eccepito:
- l'erroneità della quantificazione dell'importo ingiunto, attesa l'avvenuta emissione da Contr parte di della nota credito (della quale la stessa non aveva fatto menzione) n.
231301808 del 31.5.2023 a storno di tre delle fatture azionate in monitorio ( n.
221303711 del 31.8.2022; n.221305165 del 30.9.2022; n. 221304772 del 31.10.2022), per un totale di € 7.397,47 da portare in deduzione dell'importo ingiunto (€ 33.358,68 -
€ 7.397,47 = € 25.961,21);
- di essere giunta alla decisione di disdettare i contratti in essere con comunicazione del
29.6.2022 per la scadenza contrattuale del 31.12.2022 a fronte dei numerosi inadempimenti nei quali era incorsa la controparte, che più volte aveva smarrito merce affidatale, anche con riferimento a farmaci contenenti sostanza psicotropa, costringendo a presentare denunzia presso i C.C. e che erano anche consistiti nella Parte_1 mancata consegna a diverse aziende ospedaliere di farmaci necessari per la cura dei pazienti;
- che, soprattutto, nell'ultimo semestre di vigenza contrattuale gli inadempimenti si erano Contr intensificati ed in ogni caso non aveva provveduto alla restituzione ad Parte_1 di beni di proprietà di quest'ultimo, come evidenziato nel doc. 27, con
[...]
pagina 3 di 8 conseguente causazione di un danno quantificato in ragione della somma di €
31.1010,37;
sulla base di questa premesse, l'opponente chiedeva al Tribunale di voler Parte_1 pronunziare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della controparte, con dichiarazione che nulla era dovuto in relazione alle fatture azionate in monitorio o, in subordine, accertare la non sussistenza di alcuna debenza ex art. 1460 c.c.
Contr si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti (previa riduzione della propria pretesa creditoria alla somma di € 25.961,21) deducendo di aver sempre regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, movimentando e distribuendo un grandissimo numero di farmaci e che le contestazioni di controparte concernevano episodi del tutto sporadici e ricollegabili fisiologicamente alla natura del contratto (qualche smarrimento su miliardi di farmaci consegnati regolarmente). Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, dell'eccezione ex art. 1460 c.c. e delle avverse pretese risarcitorie.
Chiedeva in ogni caso l'opponente, previo conguaglio con somme eventualmente dovute a Contr
di condannare quest'ultima al pagamento a proprio favore della predetta somma, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il Tribunale perveniva alla decisione qui impugnata rilevando:
- la pacifica erroneità della quantificazione della somma ingiunta, alla luce della documentale evidenza costituita dalla nota credito di cui sopra, sicché il decreto ingiuntivo andava revocato;
- la non accoglibilità della domanda di risoluzione contrattuale proposta da Parte_1
atteso che il contratto era stato risolto per legittimo esercizio della facoltà di
[...] recesso da parte di istituto Gentili e dunque non era più in essere;
Contr
- che le condotte ascritte da a non erano connotate da gravità tale da Parte_1 concretizzare inadempimenti rilevanti, trattandosi di circostanze marginali, atteso che si trattava della consegna e movimentazione di piccole confezioni di farmaci e che in ogni caso non aveva fornito dati precisi circa gli inadempimenti ed infine Parte_1 che non risultava che le condotte ascritte avessero causato danno all'opponente;
- quanto alla domanda di risarcimento per mancata restituzione della merce, il Tribunale la considerava sfornita di idoneo supporto probatorio, non avendo l'opponente fornito Contr prova della merce inizialmente consegnata da a ed essendo la stessa Parte_1 basata esclusivamente su di un documento di formazione unilaterale della parte che intendeva avvalersene. pagina 4 di 8 Da qui le sopra richiamate statuizioni.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi: Parte_1
- erroneo rigetto della domanda di risoluzione contrattuale;
- mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
- mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mancata restituzione dei beni;
- erronea regolamentazione delle spese processuali, attesa comunque la revoca del d.i. opposto.
Contr Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio processuale, la causa veniva assegnata in decisione con ordinanza dell'8.7.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 352 cpc, e poi decisa nella camera di consiglio del 15.7.2025.
&&&
L'appello merita parziale accoglimento nei termini e per i motivi che seguono.
Quanto al primo motivo di appello, si duole che il Tribunale non abbia accolto Parte_1 la domanda di risoluzione del contratto intercorso tra le parti, a fronte dei gravi inadempimenti Contr nei quali era incorsa
Il motivo è infondato: correttamente il Tribunale ha ritenuto la domanda non assistita da interesse, trattandosi di contratto già risolto a seguito di regolare intimazione di recesso da parte di il 29.6.2022 per la naturale scadenza del 31.12.2022. Parte_1
Nella predetta comunicazione, infatti, dichiarandosi soddisfatto della Parte_1 collaborazione, non ha intimato alcun recesso per grave inadempimento, ma si è semplicemente limitato ad esercitare la facoltà di recesso a mente dell'accordo negoziale intercorso.
Di conseguenza, la domanda di risoluzione non può essere né proposta né accolta, giacché superata dallo scioglimento dell'accordo per legittimo recesso di uno dei contraenti.
Venendo al secondo dei motivi di impugnazione, va rilevato quanto segue.
si è avvalso (in subordine rispetto alla domanda di risoluzione per Parte_1 inadempimento, non accolta con statuizione qui confermata) dello strumento rimediale in autotutela disciplinato dall'art. 1460 c.c., norma che sotto la rubrica “eccezione di inadempimento”, regola la possibilità per i contraenti di un contratto sinallagmatico (con pagina 5 di 8 prestazioni corrispettive) di rifiutare la propria prestazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente.
In sostanza, il citato rimedio permette a ciascuna parte di sospendere l'esecuzione del contratto, se l'altra non adempie le proprie obbligazioni, a meno che ciò non sia contrario alla buona fede.
Premesso che per quanto concerne il periodo di vigenza contrattuale sino all'intimato recesso, Contr si è dichiarato soddisfatto della collaborazione e dell'operato di (cfr Parte_1 comunicazione del 29.6.2022), sicché non possono venire in evidenza contestazioni di sorta, per quanto riguarda la vigenza contrattuale nel periodo dal luglio del 2022 alla scadenza naturale del 31.12.2022 ovvero il semestre successivo al recesso di osserva la Parte_1
Corte che vi è plurima documentazione versata in atti dall'odierna appellante che comprova le Contr contestazioni ricevute dall' circa l'operato di incorsa in più occasioni in Parte_1 mancate consegne e/o dispersione di merce (cfr. all. 14,15,16 19,20,21 e 22 al fascicolo di parte in primo grado). Parte_1
I documenti citati attestano in più occasioni la mancata consegna di merce e lo smarrimento di medicinali – anche a base di sostanze stupefacenti con necessità per di presentare Parte_1
Contr denunzia ai C.C. – circostanze contestate dai clienti ad e da quest'ultimo a Parte_1 con comunicazioni rimaste, per lo più, prive di riscontro.
Orbene, essendo comprovati i plurimi inadempimenti, non giustificabili sulla base di “una Contr fisiologica evenienza”, ritiene la Corte che sarebbe stato onere di quello di fornire prova dell'aver la stessa regolarmente ed esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni Contr contrattuali: se è ben vero che ha dato prova della fonte dell'obbligazione, a fronte delle contestazioni di risalenti ad epoca precedente all'opposizione dallo stesso Parte_1 spiegata avverso il d.i. di cui è causa, sarebbe stato onere della parte opposta in primo grado – ovvero dell'attore in senso sostanziale – comprovare di aver effettivamente adempiuto alle obbligazioni dedotte in causa, così come descritte nei documenti contabili posti alla base del decreto ingiuntivo.
Non risulta infatti comprovato che l'emissione della nota credito n. 231301808 del 31.5.2023 a storno di tre delle fatture azionate in monitorio ( n. 221303711 del 31.8.2022; n.221305165 del
30.9.2022; n. 221304772 del 31.10.2022), per un totale di € 7.397,47, sia esaustiva in relazione alle contestazioni della controparte.
pagina 6 di 8 Pertanto, in questo quadro, non può neppure ritenersi comprovata la debenza della somma di €
25.961,21 contestata da atteso, inoltre, la mancanza di specifica indicazione dei Parte_1
Contr criteri di quantificazione del dovuto da parte di
In relazione al secondo dei motivi di appello la sentenza impugnata dovrà pertanto essere riformata nei termini di cui in dispositivo.
Il terzo dei motivi di appello afferente al rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta da e volta alla condanna della controparte al pagamento della somma Parte_1 di € 31.010,37 o di diversa somma risultante di giustizia, è infondato.
Bene ha infatti il Tribunale argomentato circa la mancanza di prova del danno, non avendo fornito contezza – se non nel doc. 27 di formazione unilaterale della stessa parte Parte_1 che intende qui avvalersene – della tipologia di merce non consegnata e del suo controvalore, per non essere stato redatto alcun inventario.
L'appello merita, dunque, soltanto parziale accoglimento, con le conseguenti statuizioni di cui in dispositivo, tra le quali, in virtù della reciproca soccombenza delle parti, la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Milano n. 7022/2024 pubblicata il 15.7.2024, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente parziale riforma dell'impugnata Contr sentenza, che conferma nel resto, rigetta la domanda di di condanna di Parte_1
al pagamento della somma di € 25.961,21 oltre interessi di mora ex art D.lvo
[...]
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio
Così deciso in Milano il 15.7.2025
pagina 7 di 8 Il Consigliere est.
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Il Presidente
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