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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/10/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1318/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1318/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI BARBARA APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO NICOLA e dell'avv. CURCIO ALICE ( ) BORGO RONCHINI 9 43121 PARMA C.F._1 APPELLATO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per “IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi di appello, riconosciute le Parte_1 violazioni di legge in cui è incorso il Giudice di primo grado, in riforma della sentenza n. 12/2021 emessa dal Tribunale di Parma, Giudice dott.ssa Ioffredi, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3323/18 pubblicata il 4/01/2021, ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità del recesso di Pt_2
dal contratto preliminare stipulato con e, per l'effetto CONDANNARE
[...] Parte_1 Parte_2 a restituire a il doppio della caparra ricevuta, pari ad euro 44.000,00. Parte_1 Con vittoria e rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori se ed in quanto dovuti”.
Per : “Voglia la Corte di Appello Ecc.ma adita, contrariis CP_1 Parte_3 reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge,
-accertata la legittimità della condotta del convenuto appellato per le ragioni dedotte agli atti, rigettare l'appello proposto da dichiarando la domanda proposta inammissibile in Parte_1
pagina 1 di 6 quanto domanda nuova, ovvero respingere nel merito le domande tutte promosse perché infondate e non dimostrate, e, per l'effetto confermare la sentenza n. 12/2021 pubblicata in data 4 gennaio 2021, dal Tribunale di Parma;
-in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parma , quale titolare Parte_1 Parte_2 della impresa individuale Cafeteria Santa Croce di NE RO, per sentir accertare l'illegittimità del recesso esercitato dalla ditta convenuta dal contratto preliminare stipulato in data 21/12/2017 e, conseguentemente, sentirla condannare alla restituzione della caparra confirmatoria indebitamente trattenuta, pari a € 20.00,00, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in € 39.083,95 per danno emergente e da quantificare in corso di causa circa il lucro cessante.
2. A sostegno delle proprie domande l'attrice deduceva che, in data 21/12/2017, aveva Parte_2 stipulato con che aveva sottoscritto per sé o per persona o società da nominare Parte_4
(indicando nella costituenda il nominativo della società promissaria acquirente), un Parte_1 contratto preliminare di cessione dell'azienda commerciale denominata , Controparte_1 condizionandolo all'ottenimento di un mutuo, e concordando in € 110.000,00 il prezzo, con consegna da parte del promissario acquirente di un assegno pari a € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e fissando nel 31/01/2018 il termine per la stipula del contratto definitivo;
che, pochi giorni dopo la sottoscrizione del preliminare, il convenuto aveva preteso di modificarne le condizioni contrattuali, esigendo in contanti la somma di € 20.000,00, da defalcare da quella che sarebbe stata versata al momento del rogito;
che a seguito di tali richieste, per non perdere l'affare, aveva consegnato € Pt_4
2.000,00 in contanti al promittente venditore e chiesto una dilazione della data per il rogito per recuperare la restante somma;
che aveva accettato le nuove condizioni, con proroga della data Pt_2 per la stipula del definitivo al 07/02/2018, con consegna dei restanti € 18.000,00, sempre in contanti, in un secondo momento;
che, la mattina del 07/02/2018, il promissario acquirente aveva inviato la bozza del contratto definitivo, coerente con gli accordi raggiunti successivamente al preliminare, ad Pt_2 il quale, tuttavia, era receduto dal contratto, trattenendo la caparra confirmatoria di € 20.000,00 e adducendo al riguardo diverse giustificazioni, tra le quali la difformità della bozza del definitivo rispetto a quanto previsto dal preliminare, nonché la scorrettezza contrattuale della nel Parte_1 non averlo informato che tra i suoi soci sarebbe figurata la sig.ra al tempo dipendente di CP_2
Pt_2
pagina 2 di 6 3. Si costituiva in giudizio la ditta , che resisteva alla domanda, CP_1 Parte_3 chiedendone il rigetto.
In particolare la convenuta smentiva la ricostruzione dei fatti come prospettata dall'attrice, negando la volontà del promittente venditore di modificare gli accordi contenuti nel contratto preliminare e deducendo che il recesso dal medesimo, con trattenimento della caparra, era mera conseguenza delle rilevanti difformità presenti tra la bozza del definitivo e il preliminare, su tutte il prezzo che, da €
90.000,00 da versare a rogito, era stato rideterminato in € 70.000,00, con saldo di € 20.000,00 da versare entro il 07/03/2018.
4. In pendenza del giudizio di primo grado, proponeva ricorso per sequestro Parte_1 conservativo ai sensi degli artt. 669-bis e ss. e 671 c.p.c. e, in quella sede, venivano assunti come sommari informatori, sotto giuramento, e i quali confermavano Controparte_3 Controparte_4 la ricostruzione dei fatti come prospettata dalla il Tribunale di Parma, in sede di reclamo, Pt_1 autorizzava il sequestro dei beni mobili e dei crediti di proprietà di sino all'importo di € Parte_2
60.000,00, poi ridotto a € 45.000,00, attribuendo primaria importanza alle predette deposizioni.
5. Diversamente, il giudice istruttore respingeva tutte le istanze istruttorie, ritenendo i capitoli di prova dedotti da parte attrice in parte irrilevanti e in parte inammissibili ai sensi dell'art. 2723 c.c., ed esse non venivano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
6. Con sentenza n. 12/2021 il Tribunale di Parma respingeva la domanda di parte attrice.
In particolare, il primo giudice riteneva inverosimile e comunque non provato che tra le parti fosse intervenuto un accordo difforme rispetto al contratto preliminare, stipulato solo una settimana prima.
Ne conseguiva la legittimità del recesso esercitato dal promittente venditore con trattenimento dei
€20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, II comma c.c.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello e si è costituita Cafeteria Santa Croce di Parte_1
NE RO, chiedendo il rigetto del gravame.
8. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
9. Con il primo motivo d'appello si duole della erronea valutazione delle prove, in Parte_1 violazione dell'art. 115 c.p.c., da parte del primo giudice;
osserva, in particolare, come le modifiche al contratto preliminare, volute da siano state provate tramite le deposizioni di e Pt_2 CP_3
già prodotte in primo grado quali testimonianze scritte, e sottolinea la buona fede che ha CP_4 sempre mosso l'operato del promissario acquirente il quale, subito dopo la stipula del contratto pagina 3 di 6 preliminare, ha posto in essere tutte le attività strumentali ad avviare l'impresa (contatti con i fornitori, successione nel contratto di locazione;
richiesta per l'ottenimento del mutuo, iscrizione a
Confesercenti, ordino del mobilio).
10. Con il secondo motivo lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel non accertare l'illegittimità del recesso esercitato da in violazione dell'art. 1337 c.c.; in proposito, Pt_2
l'appellante menziona la pronuncia del Tribunale di Parma in sede cautelare, che ha ritenuto in malafede la condotta dell' Pt_2
Tutto ciò premesso, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la chiede la Parte_1 condanna di Cafeteria Santa Croce di NE RO a restituirgli il doppio della caparra versata, pari a
€ 44.000,00 (cifra comprensiva dei € 20.000,00 riscossi da al momento del recesso e degli Pt_2 asseriti € 2.000,00 consegnati in un secondo momento da ad . Pt_4 Pt_2
12. Cafeteria Santa Croce di NE RO ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto dello ius novorum, essendo nuova la domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra versata e ha resistito nel merito.
13. Deve al riguardo ritenersi l'ammissibilità del presente appello, dal momento che la domanda con cui l'appellante chiede la restituzione del doppio della caparra costituisce una mera modifica quantitativa rispetto a quella formulata in primo grado;
in proposito la Corte di Cassazione ha affermato che “la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado
e, pertanto, non dà luogo a domanda nuova, come tale inammissibile in appello” (Cass. 26079/2005); si osserva in proposito come il doppio della caparra altro non rappresenti che la determinazione, da parte dell'appellante, dei danni asseritamente patiti, non essendo stati modificati i fatti costitutivi come rappresentati in primo grado.
14. Ciò posto, i due motivi d'appello, da trattarsi unitamente in quanto connessi, sono infondati;
si osserva invero come per provare la veridicità della ricostruzione dei fatti come da lei Parte_1 prospettata, abbia allegato come principale elemento di prova le dichiarazioni rilasciate da e CP_3
dapprima in sede cautelare e successivamente nel primo grado di giudizio. CP_4
Rispetto a tali dichiarazioni, occorre svolgere due distinte valutazioni.
I documenti prodotti unilateralmente in causa dalla (doc. 12 e 13), nei quali sono contenute le Pt_1 relative testimonianze rese al di fuori del giudizio e in assenza di contraddittorio, assumono al più valore meramente indiziario.
pagina 4 di 6 Diversamente, le deposizioni acquisite in sede cautelare, essendo state effettuate sotto giuramento nel rispetto del principio del contradditorio, assumono valore di prova diretta;
nondimeno, si evidenzia come esse siano insufficienti a dimostrare le affermazioni di Parte_5
, dall'esame delle stesse emergono plurimi elementi di contraddittorietà: in particolare,
[...] dichiara di essere stato presente alla consegna di € 2.000,00 in contanti, che sarebbe CP_3 avvenuta in sede di stipulazione del preliminare;
tuttavia, tale circostanza non converge né con quanto dedotto dall'appellante, né con quanto lo stesso dichiara nei documenti prodotti CP_3 unilateralmente dalla secondo cui la consegna dei € 2.000,00 sarebbe avvenuta in data Pt_1
28/12/2021, in un momento quindi successivo alla sottoscrizione del preliminare.
Dal canto suo, non ha assistito ad alcuna consegna di denaro in contanti. CP_4
15. Ulteriore elemento di contraddittorietà è costituito dalla causa che avrebbe determinato la dilazione del rogito;
al riguardo, le deposizioni di e la ravvisano nell'esigenza per CP_3 CP_4 Pt_4 di recuperare la somma in contanti richiesta da ma, dall'esame dei documenti di causa Pt_2
(allegato 5 parte appellante) emerge come la delibera per l'ottenimento del mutuo, richiesto dal promissario acquirente e al quale il contratto di cessione era condizionato, sia stata emessa in data
06/02/2018, successivamente alla data iniziale per il rogito e appena un giorno prima la seconda data concordata, rivelando come la vera ragione della dilazione sia verosimilmente da individuare nel tardivo ottenimento della somma da parte di piuttosto che nelle asserite richieste di Parte_1
Pt_2
Le deposizioni in questione risultano dunque nel complesso contraddittorie e pertanto non decisive.
16. Vi sono poi ulteriori elementi che rendono inverosimile la dinamica dei fatti come narrata dalla
Parte_1
In particolare, dalla lettura della bozza del definitivo predisposta dal promissario acquirente emerge la sua incongruenza non solo con il preliminare, ma anche con la dinamica dei fatti esposti dall'appellante; invero, in tale bozza si prevedeva come somma da saldare entro il 07/03/2018 quella di
€ 20.000,00, non già quella di € 18.000,00, che sarebbe dovuta risultare nel caso in cui fosse avvenuta la consegna dei € 2.000,00.
Ancora, sulla base degli accordi che l'appellante adduce di aver raggiunto con la somma di € Pt_2
20.000,00 non sarebbe dovuta risultare nell'atto di vendita, mentre è presente nella bozza.
Infine, se l'interesse di come adduce l'appellante, fosse stato quello di ricevere il prima Pt_2 possibile una somma di denaro in contanti, non si comprende per quale ragione i nuovi accordi avrebbero dovuto prevedere che detta somma dovesse essere consegnata dall'appellante successivamente al rogito. pagina 5 di 6 17. a tutto ciò deriva la legittimità del recesso esercitato da in considerazione delle rilevanti Pt_2 difformità tra le previsioni del contratto preliminare e quelle della bozza di definitivo, che non hanno trovato adeguata spiegazione e giustificazione.
18. L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002
n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
contro
Cafeteria Santa Croce di NE RO avverso la sentenza n. 12/2021 del Tribunale di
[...]
Parma e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in €
8.400,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n°
115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 07/10/2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1318/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIOVANNELLI BARBARA APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MANCANIELLO NICOLA e dell'avv. CURCIO ALICE ( ) BORGO RONCHINI 9 43121 PARMA C.F._1 APPELLATO
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per “IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi di appello, riconosciute le Parte_1 violazioni di legge in cui è incorso il Giudice di primo grado, in riforma della sentenza n. 12/2021 emessa dal Tribunale di Parma, Giudice dott.ssa Ioffredi, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3323/18 pubblicata il 4/01/2021, ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità del recesso di Pt_2
dal contratto preliminare stipulato con e, per l'effetto CONDANNARE
[...] Parte_1 Parte_2 a restituire a il doppio della caparra ricevuta, pari ad euro 44.000,00. Parte_1 Con vittoria e rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori se ed in quanto dovuti”.
Per : “Voglia la Corte di Appello Ecc.ma adita, contrariis CP_1 Parte_3 reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge,
-accertata la legittimità della condotta del convenuto appellato per le ragioni dedotte agli atti, rigettare l'appello proposto da dichiarando la domanda proposta inammissibile in Parte_1
pagina 1 di 6 quanto domanda nuova, ovvero respingere nel merito le domande tutte promosse perché infondate e non dimostrate, e, per l'effetto confermare la sentenza n. 12/2021 pubblicata in data 4 gennaio 2021, dal Tribunale di Parma;
-in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Parma , quale titolare Parte_1 Parte_2 della impresa individuale Cafeteria Santa Croce di NE RO, per sentir accertare l'illegittimità del recesso esercitato dalla ditta convenuta dal contratto preliminare stipulato in data 21/12/2017 e, conseguentemente, sentirla condannare alla restituzione della caparra confirmatoria indebitamente trattenuta, pari a € 20.00,00, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in € 39.083,95 per danno emergente e da quantificare in corso di causa circa il lucro cessante.
2. A sostegno delle proprie domande l'attrice deduceva che, in data 21/12/2017, aveva Parte_2 stipulato con che aveva sottoscritto per sé o per persona o società da nominare Parte_4
(indicando nella costituenda il nominativo della società promissaria acquirente), un Parte_1 contratto preliminare di cessione dell'azienda commerciale denominata , Controparte_1 condizionandolo all'ottenimento di un mutuo, e concordando in € 110.000,00 il prezzo, con consegna da parte del promissario acquirente di un assegno pari a € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e fissando nel 31/01/2018 il termine per la stipula del contratto definitivo;
che, pochi giorni dopo la sottoscrizione del preliminare, il convenuto aveva preteso di modificarne le condizioni contrattuali, esigendo in contanti la somma di € 20.000,00, da defalcare da quella che sarebbe stata versata al momento del rogito;
che a seguito di tali richieste, per non perdere l'affare, aveva consegnato € Pt_4
2.000,00 in contanti al promittente venditore e chiesto una dilazione della data per il rogito per recuperare la restante somma;
che aveva accettato le nuove condizioni, con proroga della data Pt_2 per la stipula del definitivo al 07/02/2018, con consegna dei restanti € 18.000,00, sempre in contanti, in un secondo momento;
che, la mattina del 07/02/2018, il promissario acquirente aveva inviato la bozza del contratto definitivo, coerente con gli accordi raggiunti successivamente al preliminare, ad Pt_2 il quale, tuttavia, era receduto dal contratto, trattenendo la caparra confirmatoria di € 20.000,00 e adducendo al riguardo diverse giustificazioni, tra le quali la difformità della bozza del definitivo rispetto a quanto previsto dal preliminare, nonché la scorrettezza contrattuale della nel Parte_1 non averlo informato che tra i suoi soci sarebbe figurata la sig.ra al tempo dipendente di CP_2
Pt_2
pagina 2 di 6 3. Si costituiva in giudizio la ditta , che resisteva alla domanda, CP_1 Parte_3 chiedendone il rigetto.
In particolare la convenuta smentiva la ricostruzione dei fatti come prospettata dall'attrice, negando la volontà del promittente venditore di modificare gli accordi contenuti nel contratto preliminare e deducendo che il recesso dal medesimo, con trattenimento della caparra, era mera conseguenza delle rilevanti difformità presenti tra la bozza del definitivo e il preliminare, su tutte il prezzo che, da €
90.000,00 da versare a rogito, era stato rideterminato in € 70.000,00, con saldo di € 20.000,00 da versare entro il 07/03/2018.
4. In pendenza del giudizio di primo grado, proponeva ricorso per sequestro Parte_1 conservativo ai sensi degli artt. 669-bis e ss. e 671 c.p.c. e, in quella sede, venivano assunti come sommari informatori, sotto giuramento, e i quali confermavano Controparte_3 Controparte_4 la ricostruzione dei fatti come prospettata dalla il Tribunale di Parma, in sede di reclamo, Pt_1 autorizzava il sequestro dei beni mobili e dei crediti di proprietà di sino all'importo di € Parte_2
60.000,00, poi ridotto a € 45.000,00, attribuendo primaria importanza alle predette deposizioni.
5. Diversamente, il giudice istruttore respingeva tutte le istanze istruttorie, ritenendo i capitoli di prova dedotti da parte attrice in parte irrilevanti e in parte inammissibili ai sensi dell'art. 2723 c.c., ed esse non venivano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
6. Con sentenza n. 12/2021 il Tribunale di Parma respingeva la domanda di parte attrice.
In particolare, il primo giudice riteneva inverosimile e comunque non provato che tra le parti fosse intervenuto un accordo difforme rispetto al contratto preliminare, stipulato solo una settimana prima.
Ne conseguiva la legittimità del recesso esercitato dal promittente venditore con trattenimento dei
€20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385, II comma c.c.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello e si è costituita Cafeteria Santa Croce di Parte_1
NE RO, chiedendo il rigetto del gravame.
8. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
9. Con il primo motivo d'appello si duole della erronea valutazione delle prove, in Parte_1 violazione dell'art. 115 c.p.c., da parte del primo giudice;
osserva, in particolare, come le modifiche al contratto preliminare, volute da siano state provate tramite le deposizioni di e Pt_2 CP_3
già prodotte in primo grado quali testimonianze scritte, e sottolinea la buona fede che ha CP_4 sempre mosso l'operato del promissario acquirente il quale, subito dopo la stipula del contratto pagina 3 di 6 preliminare, ha posto in essere tutte le attività strumentali ad avviare l'impresa (contatti con i fornitori, successione nel contratto di locazione;
richiesta per l'ottenimento del mutuo, iscrizione a
Confesercenti, ordino del mobilio).
10. Con il secondo motivo lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel non accertare l'illegittimità del recesso esercitato da in violazione dell'art. 1337 c.c.; in proposito, Pt_2
l'appellante menziona la pronuncia del Tribunale di Parma in sede cautelare, che ha ritenuto in malafede la condotta dell' Pt_2
Tutto ciò premesso, come conseguenza dell'accoglimento dell'appello, la chiede la Parte_1 condanna di Cafeteria Santa Croce di NE RO a restituirgli il doppio della caparra versata, pari a
€ 44.000,00 (cifra comprensiva dei € 20.000,00 riscossi da al momento del recesso e degli Pt_2 asseriti € 2.000,00 consegnati in un secondo momento da ad . Pt_4 Pt_2
12. Cafeteria Santa Croce di NE RO ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto dello ius novorum, essendo nuova la domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra versata e ha resistito nel merito.
13. Deve al riguardo ritenersi l'ammissibilità del presente appello, dal momento che la domanda con cui l'appellante chiede la restituzione del doppio della caparra costituisce una mera modifica quantitativa rispetto a quella formulata in primo grado;
in proposito la Corte di Cassazione ha affermato che “la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado
e, pertanto, non dà luogo a domanda nuova, come tale inammissibile in appello” (Cass. 26079/2005); si osserva in proposito come il doppio della caparra altro non rappresenti che la determinazione, da parte dell'appellante, dei danni asseritamente patiti, non essendo stati modificati i fatti costitutivi come rappresentati in primo grado.
14. Ciò posto, i due motivi d'appello, da trattarsi unitamente in quanto connessi, sono infondati;
si osserva invero come per provare la veridicità della ricostruzione dei fatti come da lei Parte_1 prospettata, abbia allegato come principale elemento di prova le dichiarazioni rilasciate da e CP_3
dapprima in sede cautelare e successivamente nel primo grado di giudizio. CP_4
Rispetto a tali dichiarazioni, occorre svolgere due distinte valutazioni.
I documenti prodotti unilateralmente in causa dalla (doc. 12 e 13), nei quali sono contenute le Pt_1 relative testimonianze rese al di fuori del giudizio e in assenza di contraddittorio, assumono al più valore meramente indiziario.
pagina 4 di 6 Diversamente, le deposizioni acquisite in sede cautelare, essendo state effettuate sotto giuramento nel rispetto del principio del contradditorio, assumono valore di prova diretta;
nondimeno, si evidenzia come esse siano insufficienti a dimostrare le affermazioni di Parte_5
, dall'esame delle stesse emergono plurimi elementi di contraddittorietà: in particolare,
[...] dichiara di essere stato presente alla consegna di € 2.000,00 in contanti, che sarebbe CP_3 avvenuta in sede di stipulazione del preliminare;
tuttavia, tale circostanza non converge né con quanto dedotto dall'appellante, né con quanto lo stesso dichiara nei documenti prodotti CP_3 unilateralmente dalla secondo cui la consegna dei € 2.000,00 sarebbe avvenuta in data Pt_1
28/12/2021, in un momento quindi successivo alla sottoscrizione del preliminare.
Dal canto suo, non ha assistito ad alcuna consegna di denaro in contanti. CP_4
15. Ulteriore elemento di contraddittorietà è costituito dalla causa che avrebbe determinato la dilazione del rogito;
al riguardo, le deposizioni di e la ravvisano nell'esigenza per CP_3 CP_4 Pt_4 di recuperare la somma in contanti richiesta da ma, dall'esame dei documenti di causa Pt_2
(allegato 5 parte appellante) emerge come la delibera per l'ottenimento del mutuo, richiesto dal promissario acquirente e al quale il contratto di cessione era condizionato, sia stata emessa in data
06/02/2018, successivamente alla data iniziale per il rogito e appena un giorno prima la seconda data concordata, rivelando come la vera ragione della dilazione sia verosimilmente da individuare nel tardivo ottenimento della somma da parte di piuttosto che nelle asserite richieste di Parte_1
Pt_2
Le deposizioni in questione risultano dunque nel complesso contraddittorie e pertanto non decisive.
16. Vi sono poi ulteriori elementi che rendono inverosimile la dinamica dei fatti come narrata dalla
Parte_1
In particolare, dalla lettura della bozza del definitivo predisposta dal promissario acquirente emerge la sua incongruenza non solo con il preliminare, ma anche con la dinamica dei fatti esposti dall'appellante; invero, in tale bozza si prevedeva come somma da saldare entro il 07/03/2018 quella di
€ 20.000,00, non già quella di € 18.000,00, che sarebbe dovuta risultare nel caso in cui fosse avvenuta la consegna dei € 2.000,00.
Ancora, sulla base degli accordi che l'appellante adduce di aver raggiunto con la somma di € Pt_2
20.000,00 non sarebbe dovuta risultare nell'atto di vendita, mentre è presente nella bozza.
Infine, se l'interesse di come adduce l'appellante, fosse stato quello di ricevere il prima Pt_2 possibile una somma di denaro in contanti, non si comprende per quale ragione i nuovi accordi avrebbero dovuto prevedere che detta somma dovesse essere consegnata dall'appellante successivamente al rogito. pagina 5 di 6 17. a tutto ciò deriva la legittimità del recesso esercitato da in considerazione delle rilevanti Pt_2 difformità tra le previsioni del contratto preliminare e quelle della bozza di definitivo, che non hanno trovato adeguata spiegazione e giustificazione.
18. L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002
n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
contro
Cafeteria Santa Croce di NE RO avverso la sentenza n. 12/2021 del Tribunale di
[...]
Parma e condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in €
8.400,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n°
115, per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, in data 07/10/2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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