Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
13628/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. CARDILLO LUIGI CARLO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BARGIGIA DANIELA e l'avv. Parte_2 C.F._2
GALLI LICIA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1 Parte_2
contratto in Stezzano (BG), in data 12.5.2013, (n. 5, parte II, serie C, ufficio 1), ordinando
[...] all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge.
2. Omologare le seguenti condizioni nell'interesse dei minori:
2.A) AFFIDAMENTO
1
ed rimarranno affidati congiuntamente, ex lege 54/2006 ed art. 337 ter c.c., ad Per_1
entrambi i genitori. Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza degli stessi verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel loro interesse, tenuto, altresì, conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
Entrambi i genitori continueranno ad impegnarsi a favorire il sereno svolgimento del rapporto con i figli, consentendo a questi ultimi di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore e di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Inoltre i genitori si impegnano a mantenere integre le rispettive figure genitoriali collaborando fattivamente nella cura e nella crescita dei minori.
2.B) COLLOCAMENTO
Per_
ed rimarranno collocati prevalentemente presso la madre. Per_1
2.C) CASA CONIUGALE
La casa coniugale – a suo tempo presa in locazione – sita in GR IA (MB) alla via De
Capitani n. 31 è stata rilasciata dalla IG.ra (e dai figli) alla legittima proprietaria, per Pt_1 intervenuto trasferimento nell'attuale residenza.
2.D) FREQUENTAZIONI ORDINARIE CON I GENITORI
Per_
ed staranno con il padre a weekend alternati, dal venerdì sera sino alla domenica Per_1
sera. ura del padre prelevare e riaccompagnare i figli da e presso la madre. Per_3
Il tutto salvo diversi accordi.
2.E) PERIODI FESTIVI E RICORRENZE
Per_ Quanto alle vacanze estive, ed trascorreranno con i genitori almeno due settimane, Per_1
anche consecutive, da concordarsi di anno in anno entro il 31 maggio, in base alle esigenze dei minori ed a quelle lavorative dei genitori. Questi ultimi si impegneranno a comunicarsi reciprocamente i luoghi in cui si recheranno in villeggiatura con i figli e gli eventuali recapiti telefonici.
Quanto alle vacanze natalizie, verranno trascorse dai minori con entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra le parti, ad anni alterni presso l'uno dal 23 al 30 dicembre e presso l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che non trascorrerà con i figli il giorno di Natale avrà la possibilità di recarsi presso l'abitazione dell'altro per portare i propri auguri e doni ai figli, previo accordo tra le parti.
2 Quanto alle vacanze di Pasqua e di Carnevale (da intendersi come periodo di interruzione scolastica), ad anni alterni, i figli trascorreranno l'intero periodo pasquale con un genitore, e quello carnevalesco con l'altro genitore. Il tutto salvo diversi accordi.
Quanto alle ulteriori feste religiose e/o civili, i minori le trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore, secondo accordi che verranno assunti dai coniugi con congruo preavviso e tenuto conto delle esigenze lavorative e quelle dei minori.
Stante l'intervenuto trasferimento a Verolanuova, sarà possibile per il padre trascorrere qualche giorno in più con i figli durante i periodi di assenza scolastica. I genitori si accorderanno di volta in volta.
2.F) TELEFONATE FIGLI/GENITORI E COMUNICAZIONI
Per_ Almeno una volta al giorno (anche nei periodi di vacanza), ed potranno parlare con Per_1
l'altro genitore. Per_
Pertanto, per parlare con ed ciascun genitore potrà liberamente telefonare all'altro Per_1
(utenza fissa e/o mobile). A tal fine i genitori si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della connessione telefonica.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi il recapito telefonico e l'indirizzo dei luoghi in cui trascorreranno le vacanze e/o il loro tempo libero (ad esempio i weekend se trascorsi fuori città) con i figli.
2.G) CONTRIBUTO PATERNO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il IG. continuerà a pagare alla IG.ra a titolo di contributo paterno al Pt_2 Pt_1
mantenimento dei figli, la somma di Euro 500,00 al mese, rivalutata ISTAT (a maggio di ogni anno, prima rivalutazione già intervenuta a maggio 2023), per dodici mensilità, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Il pagamento sarà in via anticipata, entro il giorno 1 del mese, ed avverrà a mezzo bonifico bancario, con valuta a favore del beneficiario. Come sopra anticipato, nel mese di maggio 2023, è intervenuta la prima rivalutazione ISTAT: Euro 535,50. A maggio
2024, detto importo è stato ulteriormente rivalutato e oggi è pari a Euro 538,71.
Inoltre, il IG. riconosce di aver maturato uno scoperto di Euro 435,63 (calcolato a luglio Pt_2
2024 compreso) a titolo di Istat impagato.
2.H) SPESE EXTRA PER I FIGLI
3 Il IG. continuerà a contribuire in misura del 70% al pagamento delle spese extra Pt_2
indicate nel protocollo spese del Tribunale di Milano. Il restante 30% sarà a carico della IG.ra
Pt_1
Inoltre il IG. provvederà, in misura del 100% al pagamento della mensa scolastica dei Pt_2
figli, e ciò con effetto retroattivo, fin dalla firma degli accordi separativi. Pertanto, in virtù di detta pattuizione e di quanto nei fatti avvenuto, il IG. rinuncia a richiedere alla IG.ra Pt_2
il pagamento della mensa scolastica già versata per i figli (anno scolastico 2022/2023 ed Pt_1
anno in corso).
Inoltre il IG. si impegna, con effetto obbligatorio, a pagare, in misura del 100%, le spese Pt_2
dentistiche per l'apparecchio (intese anche visite relative ed eventuali interventi e/o esami diagnostici utili a tale scopo) di , presso Oral Team di GR IA (o altro specialista Per_1 individuato). All'uopo si precisa che il IG. , dal prossimo anno, potrebbe attivare, con Pt_2
trattenuta in busta paga, due coperture sanitarie (Metasalute e Blue Assistance) convenzionate con il proprio datore di lavoro. In vista di questa possibilità, i genitori, nella ricerca del professionista a cui affidare , confermano che preferiranno cliniche convenzionate con dette polizze. Per_1
2.I) ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
a IG.ra a godere in via esclusiva dell'AUU in qualità di genitore collocatario. Per_3 Pt_1
2.L) DETRAZIONE SPESE FIGLI
I sigg.ri e detrarranno in misura rispettivamente del 50% le spese sostenute in Pt_1 Pt_2
favore dei figli, fatta eccezione per le spese sostenute in via esclusiva da un solo genitore il quale le detrarrà al 100%.
Si precisa che, per il 730/2024, anno fiscale 2023, la IG.ra ha già dichiarato i figli a Pt_1
carico al 50%.
2.M) DOCUMENTI
I coniugi si danno l'assenso per il rinnovo/rilascio dei documenti per l'espatrio e di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minorenni per cui occorresse la firma dell'altro, con l'accordo che i minori potranno espatriare solo per motivi turistici, scolastici o vacanze- studio.
3. Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
3.A) Con riferimento agli accordi separativi, PRENDERE ATTO che hanno avuto corso le pattuizioni di cui ai punti 15, 16 e 18 del ricorso.
3.B) Quanto all'autovettura Lancia Ypsilon, targata FC709PA, PRENDERE ATTO che il IG.
– a parziale modifica degli accordi separativi – conferma di impegnarsi ed obbligarsi Pt_2 alla cessione a titolo gratuito dell'auto alla IG.ra facendosi carico egli stesso delle Pt_1
spese relative al passaggio di proprietà.
4 Il trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza di divorzio.
Le spese di bollo ed assicurazione (fatta eccezione per il premio relativo alla polizza assicurativa con scadenza il 12.11.2021), rimarranno a carico della IG.ra Pt_1
3.C) Quanto al contratto di locazione dell'ex casa coniugale (cfr. punto 2.C che precede),
PRENDERE ATTO che la IG.ra si impegna a restituire al IG. la somma a suo Pt_1 Pt_2
tempo versata dal marito a titolo di deposito cauzionale pari ad Euro 2.250,00 (art. 10 del relativo contratto in possesso dei coniugi).
La restituzione avverrà come segue:
- Euro 435,63 verranno trattenuti dalla IG.ra a titolo di rivalutazione Istat impagata Pt_1
mesi da maggio 2023 a luglio 2024;
- Euro 21,50 verranno trattenuti dalla IG.ra a titolo di anticipazione 50% del contributo Pt_1
unificato della presente causa;
- Euro 1.792,87 con bonifico bancario a favore del IG. da versarsi entro 15 giorni Pt_2 dall'emissione della sentenza di divorzio.
3.D) DICHIARARE che nessun assegno divorzile è dovuto da un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3.E) DICHIARARE le spese legali compensate.
3.F) PRENDERE ATTO che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo, e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione legata al rapporto matrimoniale nonché alla vendita dell'immobile che – durante la permanenza della famiglia in America – fu casa coniugale.
3.G) PRENDERE ATTO che i coniugi accettano ad ogni effetto di legge l'emananda sentenza pronunciata dall'intestato Tribunale e rinunciano ad ogni impugnazione avverso di essa. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di STEZZANO (BG) (atto n. 5 parte II serie C) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i
5 presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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