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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/09/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1047 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cagliari in via Tuveri n. 72 presso lo studio dell'Avv. PILIA MARIA
TERESA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
Ricorrente
contro
C.F. nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
24/03/1976, elettivamente domiciliato in Oristano in via San Francesco n. 18 presso lo studio dell'Avv. CROVI RICCARDO che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“- separazione personale dei coniugi, con autorizzazione degli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affidamento super esclusivo delle figlie ed in Per_1 Persona_2 favore della madre, presso la quale le minori continueranno a vivere;
- diritto di visita del padre
Pagina 1 stabilito in due giorni mensili da concordare coi Servizi Sociali del Comune di residenza delle parti
e della minore e da esercitare inizialmente mediante incontri protetti e solo in seguito, laddove ritenuto opportuno dagli stessi Servizi sulla base dell'evoluzione dei rapporti padre-figlie in modalità libera;
tali incontri dovranno essere organizzati con almeno una settimana di preavviso principalmente per poter consentire la preparazione agli stessi della figlia minore alla luce Per_1 delle patologie che la affliggono;
il padre potrà comunque sentire le figlie mediante telefonate o videochiamate che avverranno almeno due volte a settimana;
− obbligo da parte di Controparte_1 di versare un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, pari e euro 550,00 mensili complessivi (euro 275,00 per ciascuna figlia) mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre;
− accordo del circa CP_1
l'intestazione della FI BR targata EG158ZS; − spese di lite compensate”;
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“ esaminati gli atti del procedimento in oggetto, visto la proposta conciliativa accettata dalle parti, conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni nella stessa contenute”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Curcuris (Or) il 09.10.2010, come risulta dall'estratto del registro degli atti di matrimonio del predetto comune (atto n. 2, parte II serie A, anno
2010).
Dall'unione coniugale sono nate l'8.02.2013 ed il 23.12.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione da e ha dedotto che: Controparte_1
- la crisi coniugale è stata principalmente determinata dalla tossicodipendenza, dall'abuso di sostanze alcoliche e dalla ludopatia del marito (patologia che avrebbe determinato il ad CP_1 appropriarsi dei risparmi della coppia pari a euro 32.000,00);
- il ha lasciato la casa coniugale, di proprietà del padre della ricorrente, nel mese di gennaio CP_1
2024 e da quel momento ha interrotto i rapporti con la moglie, frequenta le figlie in maniera sporadica e non contribuisce economicamente al loro mantenimento;
- recentemente ha reperito un lavoro part-time come impiegata con uno stipendio mensile di circa
800,00 euro, mentre il Corrias svolge lavori stagionali;
- la figlia è affetta da disabilità per la quale percepisce una indennità di accompagnamento Per_1 pari a euro 531,73;
Pagina 2 - l'assegno unico per i figli, corrisposto dall'INPS nella misura di euro 491,90 mensili per l'anno
2023, è intestato al ma viene versato in un conto corrente cointestato ai coniugi di cui, CP_1 per il momento, dispone anche la Pt_1
- il totale disinteresse del padre e, da ultimo, anche l'impossibilità di concertare le decisioni di maggiore importanza per le figlie, hanno determinato la necessità di richiedere l'affidamento super esclusivo di e alla madre e ciò al fine di gestire autonomamente sia le Per_1 Per_2 questioni di vita quotidiana che quelle straordinarie, sia la patologia di cui soffre la figlia Per_1
- la presenza discontinua del padre nella vita delle figlie ha comportato nelle stesse un forte disorientamento (soprattutto da parte di ), di talché è necessario che il padre veda le Per_1 minori solo in sua presenza o con altre figure adulte di riferimento.
La ricorrente, alla luce delle suesposte allegazioni, ha formulato le seguenti conclusioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed il conseguente scioglimento della comunione dei beni;
- disporre l'affidamento super esclusivo delle figlie ed in favore della Per_1 Persona_2 madre, disponendo altresì che il padre visiti le figlie una volta al mese, preferibilmente di domenica e comunque in presenza della madre o di persona dalla stessa autorizzata;
- porre a carico del Sig. il pagamento del mantenimento per le figlie entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, in misura non inferiore a complessivi € 700,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, nonché disporre l'attribuzione alla madre in via esclusiva ed al 100% dell'assegno unico corrisposto dall'INPS;
- accertare e per l'effetto condannare il Sig. alla restituzione di € 32.000,00 o la Controparte_1 somma maggiore o minore che verrà accertata in causa;
- ordinare che l'automobile FI BR targata EG158ZS venga intestata a nome della sola
Sig.ra Parte_1
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese ed onorari.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione, tuttavia eccependo che:
- i motivi dell'interruzione del rapporto coniugale sono legati alla perdita dell'affectio ed alla reciproca intolleranza e non a problemi di dipendenza dall'alcol o di ludopatia;
Pagina 3 - a fine gennaio 2024, visti i rapporti oramai tesi con la moglie, si è visto costretto a lasciare il domicilio coniugale e a trasferirsi momentaneamente in un B&B, non essendo riuscito a reperire nell'immediato un appartamento in affitto;
- ha trovato lavoro a Madonna di Campiglio, dapprima come commis di cucina e poi come operaio tuttofare con una retribuzione di circa 1.600,00 euro al mese;
- trovandosi impegnato tutti i giorni e lontano da casa, non ha potuto frequentare le figlie ma ha sempre continuato a sentirle telefonicamente, talvolta anche in videochiamata, e a preoccuparsi delle loro esigenze;
- non è affetto da ludopatia e non si è appropriato indebitamente di somme appartenenti al nucleo familiare o anche alla sola Pt_1
- non ci sono i presupposti per un affido esclusivo o rafforzato e, sotto il profilo economico, il proprio contributo al mantenimento delle figlie può avvenire nella misura di complessivi euro
400,00 euro mensili oltre alla propria quota di assegno unico, alla quale è disposto a rinunciare;
- nulla osta all'intestazione esclusiva in favore della della vettura a suo uso esclusivo, a Pt_1 patto che si faccia carico delle spese del passaggio.
Il resistente ha, pertanto, formulato le seguenti conclusioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- disporre l'affidamento condiviso delle figlie e regolamentare il diritto di visita del padre in modo da renderlo compatibile con i suoi attuali impegni lavorativi fuori Sardegna;
- porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore delle figlie in misura non superiore a complessivi euro 400,00 mensili da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- disporre l'attribuzione alla del 100% dell'assegno unico familiare;
Pt_1
- ordinare che l'automobile Fiat Bravo Targata EG158ZS venga intestata alla sola Parte_1 con spese di voltura a suo carico;
- rigettare la domanda di restituzione delle somme di cui al capo 10 dell'avverso ricorso in quanto infondata in fatto e diritto;
- con vittoria di spese compensi del giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
All'udienza del 05.05.2025 il Giudice, a seguito di audizione delle parti e interlocuzione con le stesse, ha formulato una proposta conciliativa che di seguito si riporta e che le parti hanno dichiarato di accettare in sede di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con l'unica precisazione che
Pagina 4 le figlie minori potranno ottenere i documenti validi per l'espatrio con il solo consenso della madre affidataria:
- separazione personale dei coniugi, con autorizzazione degli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affidamento super esclusivo delle figlie ed in favore della madre, presso Per_1 Persona_2 la quale le minori continueranno a vivere;
- diritto di visita del padre stabilito in due giorni mensili da concordare coi Servizi Sociali del
Comune di residenza delle parti e della minore e da esercitare inizialmente mediante incontri protetti
e solo in seguito, laddove ritenuto opportuno dagli stessi Servizi sulla base dell'evoluzione dei rapporti padre-figlie in modalità libera;
tali incontro dovranno essere organizzati con almeno una settimana di preavviso principalmente per poter consentire la preparazione agli stessi della figlia minore alla luce delle patologie che la affliggono;
il padre potrà comunque sentire le figlie Per_1 mediante telefonate o videochiamate che avverranno almeno due volte a settimana;
- obbligo da parte di di versare un assegno quale contributo al mantenimento delle Controparte_1 figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 550,00 mensili complessivi (euro 275,00 per ciascuna figlia) mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il pagamento del
50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre
- accordo del circa l'intestazione della FI BR targata EG158ZS; CP_1
- spese di lite compensate.
Con ordinanza resa all'esito dello scambio di note scritte il Giudice ha preso atto della formulazione di conclusioni conformi come sopra riportate e ha trattenuto la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
In particolare, la totale assenza del padre il quale, per motivi lavorativi, si trova nell'impossibilità di frequentare personalmente le figlie per lunghi periodi, giustifica l'affidamento super-esclusivo quale misura adeguata a tutelare gli interessi delle minori mediante l'attribuzione alla madre del potere di assumere in via autonoma tutte le decisioni relative alle figlie. Ciò, a maggior ragione, vale con
Pagina 5 riferimento alla posizione di che, soffrendo di una grave disabilità, manifesta esigenze che Per_1 vanno soddisfatte celermente ed efficacemente senza dover consultare l'altro genitore.
La distanza creatasi tra padre e figlie, rilevante ai fini dell'affidamento super esclusivo, non è unicamente geografica e dovuta alla situazione lavorativa del ma riguarda anche il rapporto CP_1 tra egli e le minori.
Il resistente, invero, non ha rispettato i propri obblighi di assistenza materiale nei confronti della moglie e delle figlie, lasciando alla controparte ogni incombenza economica dopo il suo allontanamento.
Egli, di fatto, non ha mai attivamente partecipato alla vita delle minori, né in maniera diretta né mediante il supporto e il sostegno apportabili a distanza.
Valutati tali elementi, è stato ritenuto pregiudizievole per le minori – allo stato degli atti - un eventuale affidamento condiviso, risultando attualmente preminente il loro interesse a conservare nella madre il valido punto di riferimento sotto il profilo affettivo ed educativo.
È, invero, lo stesso art. 337 quater c.c. a prevedere che il giudice possa disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse della prole.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita in due giorni mensili da concordare coi Servizi
Sociali del Comune di residenza delle parti e delle minori (da esercitare inizialmente mediante incontri protetti) sono certamente condivisibili in quanto attuabili in modalità vigilata con la finalità di salvaguardare il preminente interesse delle figlie. Tali incontri sono idonei a favorire la potenziale ricostruzione della relazione padre-figlie, senz'altro minata dall'allontanamento del e CP_1 condizionata, con riferimento a dalla patologia di cui ella soffre e dalla fatica a gestire le Per_1 emozioni causate anche dai più piccoli cambiamenti. Il passaggio a modalità di visita più libere non potrà che essere valutato sulla base dell'effettivo sviluppo delle capacità genitoriali del padre, nonché dello sviluppo e dell'esito degli incontri protetti in questione.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita delle minori e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, parte ricorrente svolge attualmente attività lavorativa come impiegata part-time a tempo determinato con stipendio mensile netto di euro 800,00, mentre parte resistente svolge attualmente attività lavorativa stagionale come operaio con stipendio mensile netto di euro 1.600,00.
Tale squilibrio economico, considerato unitamente ai tempi di permanenza delle minori presso la madre, può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata, specialmente se
Pagina 6 si considera la rinuncia della propria quota di assegno unico universale da parte del Va, CP_1 altresì, precisato che la figlia in quanto affetta da disabilità, percepisce una indennità di Per_1 accompagnamento pari a euro 531,73 mensili.
Si prende atto, infine, dell'obbligo del a trasferire alla ricorrente l'automobile FI Bravo CP_1 targata EG158ZS, acquistata in comproprietà dai coniugi ma in uso esclusivo alla con spese Pt_1
a carico di quest'ultima.
Nulla osta al recepimento dell'ulteriore condizione stabilita dai coniugi affinché le figlie minori possano ottenere i documenti validi per l'espatrio con il solo consenso della madre affidataria.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
10.08.1980 e nato a [...], il [...], mandando Controparte_1 al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 2, parte II serie A, anno 2010 - Comune di CURCURIS).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone l'affidamento super-esclusivo delle figlie ed in favore della Per_1 Persona_2 madre, presso la quale le minori continueranno a vivere;
3. dispone che il diritto di visita del padre sia stabilito in due giorni mensili da concordare coi Servizi
Sociali del Comune di residenza delle parti e delle minori, da esercitare inizialmente mediante incontri protetti e solo in seguito, in caso di positiva valutazione sul punto da parte degli stessi Servizi sulla base del monitoraggio dell'evoluzione dei rapporti padre-figlie, in modalità libera;
tali incontri dovranno essere organizzati con almeno una settimana di preavviso principalmente per poter consentire la preparazione agli stessi della figlia minore alla luce delle patologie che la Per_1 affliggono;
il padre potrà comunque sentire le figlie mediante telefonate o videochiamate che avverranno almeno due volte a settimana;
4. dispone l'obbligo da parte di di versare un assegno quale contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, pari a euro 550,00 mensili complessivi (euro
275,00 per ciascuna figlia) mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
5. prende atto che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre;
6. dispone le figlie minori potranno ottenere i documenti validi per l'espatrio con il solo consenso della madre affidataria;
Pagina 7 7. prende atto dell'accordo del circa l'intestazione della FI BR targata EG158ZS; CP_1
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
17.9.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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