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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5645 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19908/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19908/2018 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MOSCHETTO CINZIA e SEMINARA GIORGIO giusta procura in atti.
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. COSTA GAETANO COtroparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti.
N PERSONA DEL CURATORE FALL. AVV. COtroparte_2 CP_3
(C.F. )
[...] P.IVA_2
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
CO ricorso ritualmente notificato, il allegava di avere acquistato l'autovettura FIAT Parte_1
500X, trg. FA282MR dalla pagandone interamente il prezzo;
che la vettura gli veniva CP_2 consegnata in data 19/10/2016 senza, però, la contestuale consegna della relativa carta di circolazione e del relativo certificato di proprietà; di avere appreso che il mezzo risultava ancora formalmente intestato alla società la quale eccepiva di avere consegnato la COtroparte_1 vettura alla in conto vendita ma di non avere mai ricevuto l'importo COtroparte_2
pagina 1 di 7 concordato per la vendita del mezzo, non intendendo consegnare i documenti del veicolo ed anzi, chiedendone la riconsegna immediata. Agiva in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di avvenuto acquisto in suo favore della vettura meglio identificata in atto e la condanna della
[...]
alla consegna del certificato di proprietà e della carta di circolazione. CP_1
Si costituiva la , eccependo che nessun contratto di compravendita della vettura CP_1 in questione era intercorso con la che pertanto non aveva titolo per vendere un bene CP_2 non suo e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione del veicolo.
Restava contumace il . Parte_2
§§§
La domanda attorea è fondata.
Presupposto indefettibile per la validità ed efficacia del contratto di compravendita stipulato tra il ricorrente e la è che la fosse proprietaria dell'auto per averla a sua volta CP_2 CP_2 acquistata dalla AD o che avesse mandato a venderla da parte della AD . CP_1 CP_1
Emerge documentalmente che l'autovettura Fiat 500 X, con telaio ZFA3340000P375079 e targata
FA 282 MR, come risulta dalla bolla di trasporto del 26 settembre 2016 (doc. 7 di parte convenuta), è stata consegnata dalla alla in conto esposizione. COtroparte_1 COtroparte_2
Dalle testimonianze sono stati confermati gli accordi fra le due società, tra cui esisteva una prassi consolidata di “conto esposizione”, secondo cui la concessionaria consegnava COtroparte_1
a autoveicoli destinati alla vendita in favore di clienti finali individuati da COtroparte_2 [...]
e, nel caso in cui la avesse individuato un potenziale acquirente, la CP_2 CP_2 CP_2 avrebbe provveduto ad acquistare direttamente il mezzo dalla AD ad un prezzo
[...] CP_1 di favore per poi rivenderlo al suddetto compratore ovvero a curare quanto necessario per il perfezionamento della vendita con la , ricavando da tale attività una provvigione. CP_1
Il teste , membro del Collegio Sindacale della AD , ha Testimone_1 CP_1 ulteriormente precisato che siccome la non aveva capitali per acquistare le macchine CP_2 della AD, gli accordi prevedevano che “se trovavano un acquirente ce l'avrebbero segnalato, noi avremmo fatturato la macchina alla che ce l'avrebbe pagata, noi avremmo trascritto CP_2 in favore della l'auto e a quel punto la con l'acquirente si regolava come CP_2 CP_2 meglio credeva”.
pagina 2 di 7 Il teste , venditore della ha ulteriormente precisato che l'auto veniva Testimone_2 CP_2 lasciata in conto esposizione ma, al momento stesso in cui la lasciavano, la emetteva CP_2 un assegno in favore della AD pari al valore dell'auto e quando l'auto veniva venduta, CP_1 veniva comunicato alla AD che incassava l'assegno ed emetteva la fattura alla in CP_2 particolare la AD non lasciava macchine senza ricevere l'assegno che valeva come garanzia.
Anche il teste dipendente della AD, ha dichiarato che le auto venivano passate in Tes_3 conto esposizione e che quando la trovava l'acquirente pagava il prezzo della vettura CP_2
a fronte della emissione della fattura da parte della AD che curava il passaggio di proprietà e che il contratto non si è perfezionato perché la non ha pagato il mezzo. CP_2
CO riferimento al documento n.1160 del 28/11/2016, definita “proposta di acquisto”, presente nel sistema informatico della con allegata la fattura emessa in favore di CP_1 CP_2
, il teste ha dichiarato che non veniva redatto un diverso contrato di compravendita
[...] Tes_1 ma era uso tenere la fotocopia della proposta firmata dalla AD e l'accettazione del cliente, ovvero la in originale, accettazione che nel caso di specie non è stata trovata nel sistema;
ha CP_2 affermato inoltre che la fattura non è stata stornata in quanto “la vogliamo pagata”, anzi…potrebbe essere stata portata a perdita”.
L'analisi di tutti i dati emersi porta a concludere che in riferimento alla vettura in questione si è concluso un valido contratto di compravendita tra la e la essendo CP_1 CP_2
CO irrilevante a questi fini che il prezzo della vettura non sia stato pagato alla
Infatti, il trasferimento di proprietà di un veicolo avviene per effetto del consenso tra le parti (art. 1376 c.c.), e non richiede la forma scritta ad substantiam;
inoltre la trascrizione al PRA ha mera funzione pubblicitaria e non costitutiva (Cass. civ. Sez. III, 6.3.2020, n. 6385; Cass. civ. Sez. III,
17.10.2019, n. 26327), potendo l'effettivo proprietario dimostrare il proprio diritto con qualsiasi mezzo di prova.
In proposito, si veda da ultimo Cassazione n. 25524/22 secondo cui: “la vendita di un bene mobile non necessita, per il suo perfezionamento, dell'adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del consensus in idem placitum pagina 3 di 7 legittimamente manifestato dai contraenti. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo e non necessariamente in via documentale”.
Il pagamento del prezzo non è condizione del perfezionamento del contratto, ma è semplicemente l'obbligazione principale del compratore, a fronte della obbligazione principale del venditore che
è quella di consegnare la cosa.
A questo proposito, si deve evidenziare che clausola n.
2.2 delle condizioni generali di vendita CO della , in cui si legge: “con effetto dal momento del saldo del prezzo l'acquirente acquisterà la piena proprietà della vettura”, deve essere interpretato secondo la legge (art. 1376 c.c.) e in relazione alle altre clausole;
in particolare alla n.
2.3 secondo cui: “al momento del pagamento del prezzo la cedente provvederà a consegnare all'acquirente la carta di circolazione ed i documenti relativi alla proprietà” ed alla n.
2.4 secondo cui: “il mancato pagamento del prezzo
… determinerà la facoltà di dichiarare a mezzo raccomandata a/r risolto il contratto”.
Dalla clausola n.
2.4 emerge chiaramente (e non potrebbe per legge essere altrimenti) che l'inadempimento all'obbligazione di pagare il prezzo legittima la richiesta di risoluzione del contratto (che ovviamente è già concluso) e che la clausola n.
2.3. semplicemente regola i termini tra le parti dei rispettivi adempimenti, sicchè la clausola n.
2.2. non può significare altro che con il saldo del prezzo la vettura viene consegnata comprensiva dei documenti che ne consentono il legittimo utilizzo.
Dunque, tanto premesso, la presenza della “fattura vendita veicoli usati n.498 del 16/12/2016” CO emessa dalla contenente la dicitura “dati contratto numero 1160 data 28/11/2016”, comprova la conclusione del contratto di vendita dell'autoveicolo in questione tra le due società, avendo tutti i testi dichiarato che tale fattura veniva emessa solo quando si perfezionava l'accordo tra la CO e la e si poteva portare all'incasso l'assegno ricevuto in pagamento del prezzo CP_2 concordato tra le due società.
La prova più evidente è data dalla vendita di altra vettura Fiat 55 X con targa FA251MR (i cui documenti sono stati prodotti dalla per dimostrare la riferibilità degli assegni CP_1 prodotti in atti a quell'acquisito e non a quello della vettura di cui si discute), che si è pacificamente perfezionata per stessa ammissione della AD e per la quale la AD ha prodotto pagina 4 di 7 semplicemente la fattura di vendita emessa in favore della la carta di circolazione CP_2 aggiornata e la registrazione al PRA, ma nessuna proposta di acquisto corredata dall'accettazione del cliente.
Come detto, il pagamento del prezzo è irrilevante ai fini della conclusione del contratto ed è probabile che la divenuta proprietaria dell'auto, si sia resa inadempiente al
CP_2 pagamento del prezzo, dato che non è possibile ricondurre gli assegni prodotti ed emessi da alla specifica vettura di cui si discute. Stava alla AD agire nei confronti
CP_2 CP_1 della per la risoluzione del contratto di compravendita o per l'adempimento ma
CP_2 nessuna di queste iniziative è stata avviata con la conseguenza che la AD ha CP_1 trasferito la proprietà del mezzo alla
CP_2
Dunque, la compravendita dell'auto tra la e la si è perfezionata in CP_1 CP_2 data 28.11.2016 e, a quella data, la è divenuta proprietaria effettiva del mezzo. CP_2
§§§
Ora, emerge per tabulas che il contratto di acquisto della stessa autovettura tra il ricorrente e la si è perfezionato alla data della proposta di acquisto sottoscritta da Parte_1 CP_2 entrambe le parti e prodotta quale documento sub 1). Sul documento la data è illeggibile, ma certamente essa è da collocare in un momento antecedente al 19.10.2016, data in cui la CP_2 ha consegnato la vettura al . Parte_1
E' di tutta evidenza che a quella data la non era proprietaria del mezzo, essendolo CP_2 divenuta solo in data 28.11.2016.
Tra il e la è, a tutti gli effetti, avvenuta una vendita di cosa altrui ex art. Parte_1 CP_2
1478 c.c., secondo cui: “Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.
Il successivo art. 1479 c.c. recita: “ Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà”.
Nei rapporti tra la ed il deve dichiararsi che la per le ragioni CP_2 Parte_1 CP_2 sopra evidenziate, ha adempiuto alla sua obbligazione di far conseguire al compratore la pagina 5 di 7 proprietà del mezzo, in quanto la è divenuta proprietario dell'auto in data 28.11.2016 CP_2 ed a quella data è divenuto proprietario del mezzo anche il . Parte_1
La mancata consegna dei documenti di proprietà e di circolazione è invece un grave inadempimento della correlato alla obbligazione di consegna della cosa;
la CP_2 CP_2 ha consegnato l'auto ma non i documenti di circolazione, che erano rimasti nella disponibilità del primo venditore.
E' infatti principio pacifico in giurisprudenza che in tema di compravendita di veicoli tra gli obblighi del venditore ex articolo 1477 c.c. rientra anche quello della consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta (di cui solo il venditore ha il possesso e che il compratore non ha modo di procurarsi) e che il venditore e' inadempiente se non consegna tempestivamente i documenti insieme al bene e nel caso non ne abbia il possesso se non si attivi per entrarne in possesso per provvedere alla consegna (cfr. cass. N. 8767/21).
Era in facoltà del compratore in questo caso chiedere, a norma dell'articolo 1453 c.c., la risoluzione del contratto (cfr cass. n. 9207 del 2004) oppure esercitare azione di esatto adempimento nei confronti della in bonis. CP_2
Il invece non ha esercitato azioni né di risoluzione né di esatto adempimento nei Parte_1 confronti del (azioni che avrebbero seguito il procedimento ex artt. 87 bis COtroparte_2
e 103 della L.F.), ma in questa sede ha chiesto, previa dichiarazione dell'avvenuto trasferimento di proprietà in proprio favore, di ordinare alla di consegnargli i documenti per CP_1 la circolazione dell'auto; tale domanda deve essere correttamente qualificata quale domanda di rivendicazione.
Infatti, la proprietà di tali documenti si trasferisce unitamente al veicolo, di cui sono gli accessori ex articolo 1477 2° comma, c.c.. COseguentemente, una volta accertato che la CP_1 non è più proprietaria del veicolo, essa diviene automaticamente detentore sine titulo dei documenti che concernono l'autoveicolo alienato e tali documenti devono essere consegnati all'attuale proprietario che ha svolto azione petitoria.
§§§
COseguentemente, in totale accoglimento della domanda attorea, si deve dichiarare che il
è proprietario della vettura FIAT 500X 1.6 Multijet 120 CV POP STAR, trg. Parte_1
pagina 6 di 7 FA282MR a far data dal 28.11.2016 per essere la stessa stata trasferita dalla AD CP_1 alla e dalla a .
[...] COtroparte_2 COtroparte_2 Parte_1
La convenuta va condannata a consegnare al ricorrente proprietario il COtroparte_1 certificato di proprietà e la carta di circolazione relativi a detta autovettura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in totale accoglimento della domanda attorea, dichiara che il è Parte_1 proprietario della vettura FIAT 500X 1.6 Multijet 120 CV POP STAR, trg. FA282MR a far data dal 28.11.201;
- condanna la convenuta a consegnare al ricorrente il certificato di COtroparte_1 proprietà e la carta di circolazione relativi a detta autovettura.
- rigetta ogni altra domanda.
- condanna la convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
Così deciso in Catania, il 20 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19908/2018 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MOSCHETTO CINZIA e SEMINARA GIORGIO giusta procura in atti.
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. COSTA GAETANO COtroparte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti.
N PERSONA DEL CURATORE FALL. AVV. COtroparte_2 CP_3
(C.F. )
[...] P.IVA_2
CONVENUTI
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
CO ricorso ritualmente notificato, il allegava di avere acquistato l'autovettura FIAT Parte_1
500X, trg. FA282MR dalla pagandone interamente il prezzo;
che la vettura gli veniva CP_2 consegnata in data 19/10/2016 senza, però, la contestuale consegna della relativa carta di circolazione e del relativo certificato di proprietà; di avere appreso che il mezzo risultava ancora formalmente intestato alla società la quale eccepiva di avere consegnato la COtroparte_1 vettura alla in conto vendita ma di non avere mai ricevuto l'importo COtroparte_2
pagina 1 di 7 concordato per la vendita del mezzo, non intendendo consegnare i documenti del veicolo ed anzi, chiedendone la riconsegna immediata. Agiva in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di avvenuto acquisto in suo favore della vettura meglio identificata in atto e la condanna della
[...]
alla consegna del certificato di proprietà e della carta di circolazione. CP_1
Si costituiva la , eccependo che nessun contratto di compravendita della vettura CP_1 in questione era intercorso con la che pertanto non aveva titolo per vendere un bene CP_2 non suo e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione del veicolo.
Restava contumace il . Parte_2
§§§
La domanda attorea è fondata.
Presupposto indefettibile per la validità ed efficacia del contratto di compravendita stipulato tra il ricorrente e la è che la fosse proprietaria dell'auto per averla a sua volta CP_2 CP_2 acquistata dalla AD o che avesse mandato a venderla da parte della AD . CP_1 CP_1
Emerge documentalmente che l'autovettura Fiat 500 X, con telaio ZFA3340000P375079 e targata
FA 282 MR, come risulta dalla bolla di trasporto del 26 settembre 2016 (doc. 7 di parte convenuta), è stata consegnata dalla alla in conto esposizione. COtroparte_1 COtroparte_2
Dalle testimonianze sono stati confermati gli accordi fra le due società, tra cui esisteva una prassi consolidata di “conto esposizione”, secondo cui la concessionaria consegnava COtroparte_1
a autoveicoli destinati alla vendita in favore di clienti finali individuati da COtroparte_2 [...]
e, nel caso in cui la avesse individuato un potenziale acquirente, la CP_2 CP_2 CP_2 avrebbe provveduto ad acquistare direttamente il mezzo dalla AD ad un prezzo
[...] CP_1 di favore per poi rivenderlo al suddetto compratore ovvero a curare quanto necessario per il perfezionamento della vendita con la , ricavando da tale attività una provvigione. CP_1
Il teste , membro del Collegio Sindacale della AD , ha Testimone_1 CP_1 ulteriormente precisato che siccome la non aveva capitali per acquistare le macchine CP_2 della AD, gli accordi prevedevano che “se trovavano un acquirente ce l'avrebbero segnalato, noi avremmo fatturato la macchina alla che ce l'avrebbe pagata, noi avremmo trascritto CP_2 in favore della l'auto e a quel punto la con l'acquirente si regolava come CP_2 CP_2 meglio credeva”.
pagina 2 di 7 Il teste , venditore della ha ulteriormente precisato che l'auto veniva Testimone_2 CP_2 lasciata in conto esposizione ma, al momento stesso in cui la lasciavano, la emetteva CP_2 un assegno in favore della AD pari al valore dell'auto e quando l'auto veniva venduta, CP_1 veniva comunicato alla AD che incassava l'assegno ed emetteva la fattura alla in CP_2 particolare la AD non lasciava macchine senza ricevere l'assegno che valeva come garanzia.
Anche il teste dipendente della AD, ha dichiarato che le auto venivano passate in Tes_3 conto esposizione e che quando la trovava l'acquirente pagava il prezzo della vettura CP_2
a fronte della emissione della fattura da parte della AD che curava il passaggio di proprietà e che il contratto non si è perfezionato perché la non ha pagato il mezzo. CP_2
CO riferimento al documento n.1160 del 28/11/2016, definita “proposta di acquisto”, presente nel sistema informatico della con allegata la fattura emessa in favore di CP_1 CP_2
, il teste ha dichiarato che non veniva redatto un diverso contrato di compravendita
[...] Tes_1 ma era uso tenere la fotocopia della proposta firmata dalla AD e l'accettazione del cliente, ovvero la in originale, accettazione che nel caso di specie non è stata trovata nel sistema;
ha CP_2 affermato inoltre che la fattura non è stata stornata in quanto “la vogliamo pagata”, anzi…potrebbe essere stata portata a perdita”.
L'analisi di tutti i dati emersi porta a concludere che in riferimento alla vettura in questione si è concluso un valido contratto di compravendita tra la e la essendo CP_1 CP_2
CO irrilevante a questi fini che il prezzo della vettura non sia stato pagato alla
Infatti, il trasferimento di proprietà di un veicolo avviene per effetto del consenso tra le parti (art. 1376 c.c.), e non richiede la forma scritta ad substantiam;
inoltre la trascrizione al PRA ha mera funzione pubblicitaria e non costitutiva (Cass. civ. Sez. III, 6.3.2020, n. 6385; Cass. civ. Sez. III,
17.10.2019, n. 26327), potendo l'effettivo proprietario dimostrare il proprio diritto con qualsiasi mezzo di prova.
In proposito, si veda da ultimo Cassazione n. 25524/22 secondo cui: “la vendita di un bene mobile non necessita, per il suo perfezionamento, dell'adozione di forme particolari, potendo essere validamente conclusa anche mediante semplici manifestazioni verbali di consenso, con la conseguenza che l'effetto traslativo, al pari di tutte le altre ipotesi di compravendita di cosa mobile determinata, ha luogo all'atto dell'incontro del consensus in idem placitum pagina 3 di 7 legittimamente manifestato dai contraenti. Ne consegue che, in caso di vendita verbale di veicolo, la relativa prova ben può essere fornita con ogni mezzo e non necessariamente in via documentale”.
Il pagamento del prezzo non è condizione del perfezionamento del contratto, ma è semplicemente l'obbligazione principale del compratore, a fronte della obbligazione principale del venditore che
è quella di consegnare la cosa.
A questo proposito, si deve evidenziare che clausola n.
2.2 delle condizioni generali di vendita CO della , in cui si legge: “con effetto dal momento del saldo del prezzo l'acquirente acquisterà la piena proprietà della vettura”, deve essere interpretato secondo la legge (art. 1376 c.c.) e in relazione alle altre clausole;
in particolare alla n.
2.3 secondo cui: “al momento del pagamento del prezzo la cedente provvederà a consegnare all'acquirente la carta di circolazione ed i documenti relativi alla proprietà” ed alla n.
2.4 secondo cui: “il mancato pagamento del prezzo
… determinerà la facoltà di dichiarare a mezzo raccomandata a/r risolto il contratto”.
Dalla clausola n.
2.4 emerge chiaramente (e non potrebbe per legge essere altrimenti) che l'inadempimento all'obbligazione di pagare il prezzo legittima la richiesta di risoluzione del contratto (che ovviamente è già concluso) e che la clausola n.
2.3. semplicemente regola i termini tra le parti dei rispettivi adempimenti, sicchè la clausola n.
2.2. non può significare altro che con il saldo del prezzo la vettura viene consegnata comprensiva dei documenti che ne consentono il legittimo utilizzo.
Dunque, tanto premesso, la presenza della “fattura vendita veicoli usati n.498 del 16/12/2016” CO emessa dalla contenente la dicitura “dati contratto numero 1160 data 28/11/2016”, comprova la conclusione del contratto di vendita dell'autoveicolo in questione tra le due società, avendo tutti i testi dichiarato che tale fattura veniva emessa solo quando si perfezionava l'accordo tra la CO e la e si poteva portare all'incasso l'assegno ricevuto in pagamento del prezzo CP_2 concordato tra le due società.
La prova più evidente è data dalla vendita di altra vettura Fiat 55 X con targa FA251MR (i cui documenti sono stati prodotti dalla per dimostrare la riferibilità degli assegni CP_1 prodotti in atti a quell'acquisito e non a quello della vettura di cui si discute), che si è pacificamente perfezionata per stessa ammissione della AD e per la quale la AD ha prodotto pagina 4 di 7 semplicemente la fattura di vendita emessa in favore della la carta di circolazione CP_2 aggiornata e la registrazione al PRA, ma nessuna proposta di acquisto corredata dall'accettazione del cliente.
Come detto, il pagamento del prezzo è irrilevante ai fini della conclusione del contratto ed è probabile che la divenuta proprietaria dell'auto, si sia resa inadempiente al
CP_2 pagamento del prezzo, dato che non è possibile ricondurre gli assegni prodotti ed emessi da alla specifica vettura di cui si discute. Stava alla AD agire nei confronti
CP_2 CP_1 della per la risoluzione del contratto di compravendita o per l'adempimento ma
CP_2 nessuna di queste iniziative è stata avviata con la conseguenza che la AD ha CP_1 trasferito la proprietà del mezzo alla
CP_2
Dunque, la compravendita dell'auto tra la e la si è perfezionata in CP_1 CP_2 data 28.11.2016 e, a quella data, la è divenuta proprietaria effettiva del mezzo. CP_2
§§§
Ora, emerge per tabulas che il contratto di acquisto della stessa autovettura tra il ricorrente e la si è perfezionato alla data della proposta di acquisto sottoscritta da Parte_1 CP_2 entrambe le parti e prodotta quale documento sub 1). Sul documento la data è illeggibile, ma certamente essa è da collocare in un momento antecedente al 19.10.2016, data in cui la CP_2 ha consegnato la vettura al . Parte_1
E' di tutta evidenza che a quella data la non era proprietaria del mezzo, essendolo CP_2 divenuta solo in data 28.11.2016.
Tra il e la è, a tutti gli effetti, avvenuta una vendita di cosa altrui ex art. Parte_1 CP_2
1478 c.c., secondo cui: “Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa”.
Il successivo art. 1479 c.c. recita: “ Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà”.
Nei rapporti tra la ed il deve dichiararsi che la per le ragioni CP_2 Parte_1 CP_2 sopra evidenziate, ha adempiuto alla sua obbligazione di far conseguire al compratore la pagina 5 di 7 proprietà del mezzo, in quanto la è divenuta proprietario dell'auto in data 28.11.2016 CP_2 ed a quella data è divenuto proprietario del mezzo anche il . Parte_1
La mancata consegna dei documenti di proprietà e di circolazione è invece un grave inadempimento della correlato alla obbligazione di consegna della cosa;
la CP_2 CP_2 ha consegnato l'auto ma non i documenti di circolazione, che erano rimasti nella disponibilità del primo venditore.
E' infatti principio pacifico in giurisprudenza che in tema di compravendita di veicoli tra gli obblighi del venditore ex articolo 1477 c.c. rientra anche quello della consegna dei documenti relativi all'uso della cosa venduta (di cui solo il venditore ha il possesso e che il compratore non ha modo di procurarsi) e che il venditore e' inadempiente se non consegna tempestivamente i documenti insieme al bene e nel caso non ne abbia il possesso se non si attivi per entrarne in possesso per provvedere alla consegna (cfr. cass. N. 8767/21).
Era in facoltà del compratore in questo caso chiedere, a norma dell'articolo 1453 c.c., la risoluzione del contratto (cfr cass. n. 9207 del 2004) oppure esercitare azione di esatto adempimento nei confronti della in bonis. CP_2
Il invece non ha esercitato azioni né di risoluzione né di esatto adempimento nei Parte_1 confronti del (azioni che avrebbero seguito il procedimento ex artt. 87 bis COtroparte_2
e 103 della L.F.), ma in questa sede ha chiesto, previa dichiarazione dell'avvenuto trasferimento di proprietà in proprio favore, di ordinare alla di consegnargli i documenti per CP_1 la circolazione dell'auto; tale domanda deve essere correttamente qualificata quale domanda di rivendicazione.
Infatti, la proprietà di tali documenti si trasferisce unitamente al veicolo, di cui sono gli accessori ex articolo 1477 2° comma, c.c.. COseguentemente, una volta accertato che la CP_1 non è più proprietaria del veicolo, essa diviene automaticamente detentore sine titulo dei documenti che concernono l'autoveicolo alienato e tali documenti devono essere consegnati all'attuale proprietario che ha svolto azione petitoria.
§§§
COseguentemente, in totale accoglimento della domanda attorea, si deve dichiarare che il
è proprietario della vettura FIAT 500X 1.6 Multijet 120 CV POP STAR, trg. Parte_1
pagina 6 di 7 FA282MR a far data dal 28.11.2016 per essere la stessa stata trasferita dalla AD CP_1 alla e dalla a .
[...] COtroparte_2 COtroparte_2 Parte_1
La convenuta va condannata a consegnare al ricorrente proprietario il COtroparte_1 certificato di proprietà e la carta di circolazione relativi a detta autovettura.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in totale accoglimento della domanda attorea, dichiara che il è Parte_1 proprietario della vettura FIAT 500X 1.6 Multijet 120 CV POP STAR, trg. FA282MR a far data dal 28.11.201;
- condanna la convenuta a consegnare al ricorrente il certificato di COtroparte_1 proprietà e la carta di circolazione relativi a detta autovettura.
- rigetta ogni altra domanda.
- condanna la convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
145,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
Così deciso in Catania, il 20 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7