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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 13571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13571 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite, iscritte rispettivamente ai n.ri 8147/2024 e 41580/2024 R.G.A.C. e vertenti entrambe tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Silvia Caterina Ripamonti Parte_1 C.F._1
ATTORE nella causa 8147/2024 e CONVENUTO nella causa 41580/2024
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giulio Simeone, CP_1 C.F._2
CONVENUTO nella causa 8147/2024 e ATTORE nella causa 41580/2024
Oggetto: opposizioni all'esecuzione immobiliare n. 803/2022 R.G.Es.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 marzo 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso dinanzi al GE depositato in data 9.11.2023, ha proposto opposizione avverso l'esecuzione indicata in epigrafe - intrapresa da quale cessionario del residuo credito già nella titolarità CP_1 di Italfondiario s.p.a., in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 1343/88, residuo credito che era indicato in € 173.826,20 , deducendo: l'invendibilità del bene sito in Ardea in ragione della natura abusiva dello stesso, come accertato in precedenti procedure esecutive ( motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615, 2° co. c.p.c.); la compensazione parziale del credito vantato dall'odierno procedente con altro controcredito di (motivo da qualificarsi come opposizione ex Parte_2 art. 615, 2° co. c.p.c.); la natura usuraria degli interessi richiesti col precetto ( motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615, 2° co. c.p.c.).
Il GE rigettava l'istanza di sospensione e il debitore ha introdotto il merito della opposizione limitatamente al motivo riguardante la determinazione del residuo credito in seguito all'approvazione del progetto di distribuzione dell'esecuzione immobiliare n. 64515/1989 R.G.Es. contestando l'imputazione operata dal creditore delle somme ripartite e la determinazione sia del credito residuo ( che ha indicato nella minor somma di € 17.920,48) sia degli interessi su detto residuo credito ( che ha allegato decorrere al tasso legale in ragione della natura chirografa dello stesso).
All'esito della disposta rinnovazione della notifica della citazione, si è costituito che, pur CP_1 contestando la fondatezza della opposizione, è pervenuto ad una rideterminazione del credito azionato nella minor somma di € 21.860,00 oltre interessi dal 23.07.2013.
Con successivo ricorso depositato in data 30 aprile 2024, ha proposto una seconda Parte_1 opposizione avverso l'esecuzione di cui in oggetto deducendo la carenza del diritto di agire in via esecutiva in capo a per l'effetto combinato dei pagamenti dallo stesso ricevuti in esito alla CP_1 distribuzione disposta nella precedente espropriazione immobiliare iscritta presso il Tribunale di Roma con il n. 64515/1989 - che, secondo la prospettazione del debitore opponente, avrebbe portato il credito residuo ad un importo inferiore ad € 20.000,00 - e della cessione “parziale” del credito limitatamente all'importo di € 20.000,00 avvenuta nel 2020 tra il cedente odierno creditore procedente e la cessionaria ( motivi da qualificarsi come opposizione ex art. 615, 2° co. c.p.c.). Parte_2
In relazione a detta seconda opposizione, il GE accoglieva l'istanza di sospensione e il creditore CP_1 ha riassunto il merito di detta seconda opposizione chiedendo rigettarsi l'opposizione di
[...] [...]
ma, comunque, rideterminando il preteso residuo credito vantato nel minor importo di € Pt_1
21.860,00 oltre interessi dal 23.07.2013.
Le parti hanno depositato in ciascuna causa le memorie integrative e i giudizi sono stati riuniti all'udienza del 20.03.2025 in cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente.
Dalla sintesi sopra operata emerge che il merito delle due opposizioni verte sul medesimo tema della determinazione del residuo credito vantato da nei confronti di CP_1 Parte_1 conseguendone la trattazione unitaria.
L'opposizione di è fondata e va accolta. Parte_1
In punto di fatto si evidenzia che: - È pacifica l'intervenuta cessione dell'importo di € 20.000,00 del credito azionato dall'odierno procedente a come avvenuto in data 13.11.2020; Parte_2
- È documentale l'esito della procedura esecutiva n. 64515/1989 subita da in Parte_1 relazione al medesimo credito che oggi si aziona per l'assunto residuo: la indicata procedura ha comportato il pagamento a parziale soddisfazione del credito dell'importo complessivo di €
482.331,06 ( di cui € 50.000,00 direttamente in favore dell'originario procedente Italfondiario – già – prima della cessione del credito a a fronte di un Controparte_2 CP_1 credito originario indicato nel progetto di riparto in complessive € 501.450,41, comprensivo di sorte, interessi e spese ( cfr. progetto di distribuzione della procedura 64515/1989 e verbale d'udienza del 23 luglio 2013 in atti).
Da quanto sopra indicato, emerge che il residuo credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 1343/88 del Tribunale di Roma, azionato da , è pari a € 19.119,35 ( a cui si perviene sottraendo CP_1
a € 451.450,41, quale credito totale spettante al netto di € 50.000 versati alla banca cedente prima della cessione, l'importo di € 420.956,06 attribuito a in sede di progetto di CP_1 distribuzione e l'importo di € l1.375,00 quale ulteriore attribuzione in favore di CP_1 desumibile dagli atti della procedura): per effetto delle imputazioni operate nel riparto della procedura n. 64515/1989 la parte di credito garantita da ipoteca ( sorte capitale e parte di interessi di cui all'art. 2855, 2° e 3° co. c.c.) è stata completamente soddisfatta e sulla residua parte non soddisfatta a titolo di interessi, come sopra quantificata, non possono riconoscersi interessi perché non previsti nel titolo.
Infatti, l'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283
c.c., postula una specifica domanda giudiziale del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, che, nel caso di specie, non risulta mai proposta né comunque è stata riconosciuta nel titolo azionato.
Alla diversa imputazione dei pagamenti ricevuti per effetto della espropriazione immobiliare
64515/1989, come proposta dal creditore procedente opposto, ostano la chiara indicazione contenuta nel progetto di distribuzione approvato e il risalente ma mai superato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di imputazione del pagamento, i criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., in quanto dettati per la determinazione del debito cui l'adempimento si riferisce, si applicano ai pagamenti eseguiti volontariamente e non a quelli conseguiti coattivamente in sede espropriativa, per i quali le parti non possono che adeguarsi alla predeterminazione giudiziale ( Cass. Civ. n. 238/1997 e n. 2222/1982).
Ne deriva che la cessione intervenuta nel novembre 2020 tra l'odierno creditore procedente, quale cedente, e quale cessionaria, per € 20.000,00 deve ritenersi efficace per l'intero Parte_2 credito residuo pari, come motivato, a € 19.119,35 conseguendone la carenza di legittimazione di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione, dichiara che non ha diritto di agire in via esecutiva nei CP_1 confronti di;
Parte_1
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1
14.103,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite, iscritte rispettivamente ai n.ri 8147/2024 e 41580/2024 R.G.A.C. e vertenti entrambe tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Silvia Caterina Ripamonti Parte_1 C.F._1
ATTORE nella causa 8147/2024 e CONVENUTO nella causa 41580/2024
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Giulio Simeone, CP_1 C.F._2
CONVENUTO nella causa 8147/2024 e ATTORE nella causa 41580/2024
Oggetto: opposizioni all'esecuzione immobiliare n. 803/2022 R.G.Es.
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 marzo 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso dinanzi al GE depositato in data 9.11.2023, ha proposto opposizione avverso l'esecuzione indicata in epigrafe - intrapresa da quale cessionario del residuo credito già nella titolarità CP_1 di Italfondiario s.p.a., in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 1343/88, residuo credito che era indicato in € 173.826,20 , deducendo: l'invendibilità del bene sito in Ardea in ragione della natura abusiva dello stesso, come accertato in precedenti procedure esecutive ( motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615, 2° co. c.p.c.); la compensazione parziale del credito vantato dall'odierno procedente con altro controcredito di (motivo da qualificarsi come opposizione ex Parte_2 art. 615, 2° co. c.p.c.); la natura usuraria degli interessi richiesti col precetto ( motivo da qualificarsi come opposizione ex art. 615, 2° co. c.p.c.).
Il GE rigettava l'istanza di sospensione e il debitore ha introdotto il merito della opposizione limitatamente al motivo riguardante la determinazione del residuo credito in seguito all'approvazione del progetto di distribuzione dell'esecuzione immobiliare n. 64515/1989 R.G.Es. contestando l'imputazione operata dal creditore delle somme ripartite e la determinazione sia del credito residuo ( che ha indicato nella minor somma di € 17.920,48) sia degli interessi su detto residuo credito ( che ha allegato decorrere al tasso legale in ragione della natura chirografa dello stesso).
All'esito della disposta rinnovazione della notifica della citazione, si è costituito che, pur CP_1 contestando la fondatezza della opposizione, è pervenuto ad una rideterminazione del credito azionato nella minor somma di € 21.860,00 oltre interessi dal 23.07.2013.
Con successivo ricorso depositato in data 30 aprile 2024, ha proposto una seconda Parte_1 opposizione avverso l'esecuzione di cui in oggetto deducendo la carenza del diritto di agire in via esecutiva in capo a per l'effetto combinato dei pagamenti dallo stesso ricevuti in esito alla CP_1 distribuzione disposta nella precedente espropriazione immobiliare iscritta presso il Tribunale di Roma con il n. 64515/1989 - che, secondo la prospettazione del debitore opponente, avrebbe portato il credito residuo ad un importo inferiore ad € 20.000,00 - e della cessione “parziale” del credito limitatamente all'importo di € 20.000,00 avvenuta nel 2020 tra il cedente odierno creditore procedente e la cessionaria ( motivi da qualificarsi come opposizione ex art. 615, 2° co. c.p.c.). Parte_2
In relazione a detta seconda opposizione, il GE accoglieva l'istanza di sospensione e il creditore CP_1 ha riassunto il merito di detta seconda opposizione chiedendo rigettarsi l'opposizione di
[...] [...]
ma, comunque, rideterminando il preteso residuo credito vantato nel minor importo di € Pt_1
21.860,00 oltre interessi dal 23.07.2013.
Le parti hanno depositato in ciascuna causa le memorie integrative e i giudizi sono stati riuniti all'udienza del 20.03.2025 in cui le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente.
Dalla sintesi sopra operata emerge che il merito delle due opposizioni verte sul medesimo tema della determinazione del residuo credito vantato da nei confronti di CP_1 Parte_1 conseguendone la trattazione unitaria.
L'opposizione di è fondata e va accolta. Parte_1
In punto di fatto si evidenzia che: - È pacifica l'intervenuta cessione dell'importo di € 20.000,00 del credito azionato dall'odierno procedente a come avvenuto in data 13.11.2020; Parte_2
- È documentale l'esito della procedura esecutiva n. 64515/1989 subita da in Parte_1 relazione al medesimo credito che oggi si aziona per l'assunto residuo: la indicata procedura ha comportato il pagamento a parziale soddisfazione del credito dell'importo complessivo di €
482.331,06 ( di cui € 50.000,00 direttamente in favore dell'originario procedente Italfondiario – già – prima della cessione del credito a a fronte di un Controparte_2 CP_1 credito originario indicato nel progetto di riparto in complessive € 501.450,41, comprensivo di sorte, interessi e spese ( cfr. progetto di distribuzione della procedura 64515/1989 e verbale d'udienza del 23 luglio 2013 in atti).
Da quanto sopra indicato, emerge che il residuo credito fondato sul decreto ingiuntivo n. 1343/88 del Tribunale di Roma, azionato da , è pari a € 19.119,35 ( a cui si perviene sottraendo CP_1
a € 451.450,41, quale credito totale spettante al netto di € 50.000 versati alla banca cedente prima della cessione, l'importo di € 420.956,06 attribuito a in sede di progetto di CP_1 distribuzione e l'importo di € l1.375,00 quale ulteriore attribuzione in favore di CP_1 desumibile dagli atti della procedura): per effetto delle imputazioni operate nel riparto della procedura n. 64515/1989 la parte di credito garantita da ipoteca ( sorte capitale e parte di interessi di cui all'art. 2855, 2° e 3° co. c.c.) è stata completamente soddisfatta e sulla residua parte non soddisfatta a titolo di interessi, come sopra quantificata, non possono riconoscersi interessi perché non previsti nel titolo.
Infatti, l'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283
c.c., postula una specifica domanda giudiziale del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, che, nel caso di specie, non risulta mai proposta né comunque è stata riconosciuta nel titolo azionato.
Alla diversa imputazione dei pagamenti ricevuti per effetto della espropriazione immobiliare
64515/1989, come proposta dal creditore procedente opposto, ostano la chiara indicazione contenuta nel progetto di distribuzione approvato e il risalente ma mai superato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di imputazione del pagamento, i criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., in quanto dettati per la determinazione del debito cui l'adempimento si riferisce, si applicano ai pagamenti eseguiti volontariamente e non a quelli conseguiti coattivamente in sede espropriativa, per i quali le parti non possono che adeguarsi alla predeterminazione giudiziale ( Cass. Civ. n. 238/1997 e n. 2222/1982).
Ne deriva che la cessione intervenuta nel novembre 2020 tra l'odierno creditore procedente, quale cedente, e quale cessionaria, per € 20.000,00 deve ritenersi efficace per l'intero Parte_2 credito residuo pari, come motivato, a € 19.119,35 conseguendone la carenza di legittimazione di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento dell'opposizione, dichiara che non ha diritto di agire in via esecutiva nei CP_1 confronti di;
Parte_1
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che liquida in € CP_1 Parte_1
14.103,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Roma, 3 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca