TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/11/2024, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13768/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Misterbianco via Garibaldi n. 231, presso lo studio dell'avvocato
INDELICATO AGATA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Misterbianco via S. Giuseppe n. 113, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato FORNELLO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'udienza del giorno 09/09/2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
(deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, i procuratori
1 delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in atti, chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni sottoscritte da questi ultimi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 16/12/2023, ha adito questo Parte_1
Tribunale per ivi sentire pronunciare la separazione personale dal marito Controparte_1
con il quale ha contratto matrimonio a Misterbianco (CT) in data 12/07/1995, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Misterbianco al N. 35 Parte 2 Serie A anno 1995,
e dalla cui unione sono nati i figli (il 21/08/1991), e (il 16/02/1999). Per_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto che il matrimonio ha presentato diversi momenti di crisi, dettati soprattutto dal carattere impetuoso del marito, e che la scoperta di segni rivelatori di una possibile relazione extra coniugale ha determinato la definitiva rottura di un coniugio che era giunto ormai alla conclusione.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di porre a carico del marito un assegno di mantenimento di €
200,00 in favore della figlia e un assegno di mantenimento di € 200,00 in favore Persona_2
della moglie, almeno fino al momento in cui quest'ultima non avrà trovato una idonea sistemazione lavorativa, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza di comparizione del 27/06/2024, sentiti i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(quest'ultimo costituitosi il giorno dell'udienza), esperito con esito negativo il tentativo
[...]
di conciliazione, i procuratori delle parti hanno dato atto che nelle more le parti sono addivenute ad un accordo ed è stato esperito alla presenza delle parti personalmente il tentativo di conciliazione,
con esito negativo.
In seno all'accordo sottoscritto dalle parti in data 01/07/2024 depositato in atti, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi, essendo già stati autorizzati dal Tribunale a vivere separatamente, fisseranno ove riterranno più opportuno la loro residenza;
2. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, il padre corrisponderà un assegno di € 200,00 da pagarsi
2 direttamente alla figlia entro il 20 del mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici istat, e
spese straordinarie al 50% tra i coniugi come da linee guida del Tribunale di Catania;
3. il marito, in luogo del mantenimento per la moglie, continuerà a pagare interamente il prestito fatto per il matrimonio del figlio;
Per_1
4. i coniugi decidono che il marito porterà con sè i suoi effetti personali, i mobili della stanza da letto, il televisore della cucina, la lavatrice e il forno a microonde;
5. i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente presso la BNL in atto cointestato tra gli stessi entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
6. i coniugi precisano che delle tre autovetture e precisamente: EO 20, UL IO e
AG OL, tutte intestate al sig. la EO 20 rimarrà allo Controparte_1
stesso, mentre la UL IO alla figlia che attualmente la ha in uso, e la AG OL alla
moglie che attualmente la ha in uso, con obbligo di queste ultime di effettuare il passaggio di proprietà a cura di ciascuna di esse;
7. spese legali compensate.”.
Va precisato che, nelle premesse di cui al suddetto accordo depositato in atti, le parti hanno inteso indicare che la casa coniugale sita in Misterbianco via dei Mille 136, di proprietà, in quota parte con i fratelli, della ricorrente, continuerà ad essere abitata da quest'ultima, mentre il marito stabilirà altrove la propria residenza e dimora.
Pervenuto nelle more l'assenso della figlia maggiorenne in ordine al punto dell'accordo raggiunto tra i genitori che prevede il mantenimento diretto della stessa da parte del padre, alla successiva udienza del 09/09/2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel predetto accordo sottoscritto dalle parti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e le doglianze esposte negli atti del giudizio, risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3 Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, mentre si prende atto degli accordi tra le parti che esulano dal presente procedimento.
Le spese processuali devono essere compensate, in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13768/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
26/05/1975 a CATANIA, e nato il [...] a Controparte_1
IA (CT), che hanno contratto matrimonio a Misterbianco (CT) in data 12/07/1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Misterbianco al N. 35, Parte 2, Serie
A, anno 1995;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 20 di ogni mese, in Controparte_1
via diretta alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente la somma Persona_2 di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie;
PRENDE ATTO dei restanti accordi tra le parti come in atti;
COMPENSA le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Misterbianco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 4/10/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 13768/2023
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Misterbianco via Garibaldi n. 231, presso lo studio dell'avvocato
INDELICATO AGATA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Misterbianco via S. Giuseppe n. 113, presso C.F._2 lo studio dell'avvocato FORNELLO MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'udienza del giorno 09/09/2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
(deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, i procuratori
1 delle parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in atti, chiedendo la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni sottoscritte da questi ultimi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 16/12/2023, ha adito questo Parte_1
Tribunale per ivi sentire pronunciare la separazione personale dal marito Controparte_1
con il quale ha contratto matrimonio a Misterbianco (CT) in data 12/07/1995, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Misterbianco al N. 35 Parte 2 Serie A anno 1995,
e dalla cui unione sono nati i figli (il 21/08/1991), e (il 16/02/1999). Per_1 Persona_2
La ricorrente ha esposto che il matrimonio ha presentato diversi momenti di crisi, dettati soprattutto dal carattere impetuoso del marito, e che la scoperta di segni rivelatori di una possibile relazione extra coniugale ha determinato la definitiva rottura di un coniugio che era giunto ormai alla conclusione.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, di porre a carico del marito un assegno di mantenimento di €
200,00 in favore della figlia e un assegno di mantenimento di € 200,00 in favore Persona_2
della moglie, almeno fino al momento in cui quest'ultima non avrà trovato una idonea sistemazione lavorativa, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza di comparizione del 27/06/2024, sentiti i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(quest'ultimo costituitosi il giorno dell'udienza), esperito con esito negativo il tentativo
[...]
di conciliazione, i procuratori delle parti hanno dato atto che nelle more le parti sono addivenute ad un accordo ed è stato esperito alla presenza delle parti personalmente il tentativo di conciliazione,
con esito negativo.
In seno all'accordo sottoscritto dalle parti in data 01/07/2024 depositato in atti, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. i coniugi, essendo già stati autorizzati dal Tribunale a vivere separatamente, fisseranno ove riterranno più opportuno la loro residenza;
2. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, il padre corrisponderà un assegno di € 200,00 da pagarsi
2 direttamente alla figlia entro il 20 del mese e da aggiornare annualmente secondo gli indici istat, e
spese straordinarie al 50% tra i coniugi come da linee guida del Tribunale di Catania;
3. il marito, in luogo del mantenimento per la moglie, continuerà a pagare interamente il prestito fatto per il matrimonio del figlio;
Per_1
4. i coniugi decidono che il marito porterà con sè i suoi effetti personali, i mobili della stanza da letto, il televisore della cucina, la lavatrice e il forno a microonde;
5. i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente presso la BNL in atto cointestato tra gli stessi entro dieci giorni dalla sottoscrizione;
6. i coniugi precisano che delle tre autovetture e precisamente: EO 20, UL IO e
AG OL, tutte intestate al sig. la EO 20 rimarrà allo Controparte_1
stesso, mentre la UL IO alla figlia che attualmente la ha in uso, e la AG OL alla
moglie che attualmente la ha in uso, con obbligo di queste ultime di effettuare il passaggio di proprietà a cura di ciascuna di esse;
7. spese legali compensate.”.
Va precisato che, nelle premesse di cui al suddetto accordo depositato in atti, le parti hanno inteso indicare che la casa coniugale sita in Misterbianco via dei Mille 136, di proprietà, in quota parte con i fratelli, della ricorrente, continuerà ad essere abitata da quest'ultima, mentre il marito stabilirà altrove la propria residenza e dimora.
Pervenuto nelle more l'assenso della figlia maggiorenne in ordine al punto dell'accordo raggiunto tra i genitori che prevede il mantenimento diretto della stessa da parte del padre, alla successiva udienza del 09/09/2024, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, i procuratori delle parti hanno chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel predetto accordo sottoscritto dalle parti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia richiesta dalle parti.
Esposti i fatti di causa, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Stante il perdurare della separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e le doglianze esposte negli atti del giudizio, risulta venuta meno in modo irreversibile l'affectio coniugalis e definitivamente comprovata la intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3 Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, mentre si prende atto degli accordi tra le parti che esulano dal presente procedimento.
Le spese processuali devono essere compensate, in ragione della precisazione congiunta delle conclusioni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13768/2023 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata il Parte_1
26/05/1975 a CATANIA, e nato il [...] a Controparte_1
IA (CT), che hanno contratto matrimonio a Misterbianco (CT) in data 12/07/1995, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Misterbianco al N. 35, Parte 2, Serie
A, anno 1995;
PONE a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 20 di ogni mese, in Controparte_1
via diretta alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente la somma Persona_2 di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il cinquanta percento delle spese straordinarie;
PRENDE ATTO dei restanti accordi tra le parti come in atti;
COMPENSA le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Misterbianco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso a Catania il giorno 4/10/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Lidia Greco dott. Massimo Escher
4