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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 05/12/2024, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 21.5.2024 promossa da:
nata a [...] l'[...], C.F. , e residente in [...] Parte_1 C.F._1
nella via Garcia Lorca n. 3 int. 2, ai fini del presente ricorso elettivamente domiciliata nella via Don
Minzoni n. 3 in Sennori (SS) presso lo Studio dell'Avv. Giovanna Multazzu, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...], il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(SS), Via P. Neruda, 6, ed elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Viddalba (SS), Via Brigata
AR, 1, presso e nello studio dell'avv. Irene Spezzigu, che lo rapp.ta e difende giusta delega del
30.09.2024 rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione resistente nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 21.5.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la declaratoria di scioglimento contratto tra le parti in Controparte_1
Sennori il 30.1.2002, atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sennori al n. 2 parte 1.
Premesso che dall'unione dei coniugi sono nate tre figlie il 30/06/2002 a AR RU Selene, il
15/06/2006 a AR RU ZZ e il 24/12/2012 a AR RU , ha rappresentato Persona_1 che con Decreto del 28.1.2019 nel proc. iscritto al n. 2571/2018 R.G., l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni ivi indicate. Ha dedotto che dalla data di comparizione nanti il Presidente del Tribunale i coniugi avevano sempre vissuto separati senza riprendere neppure temporaneamente la convivenza per cui erano maturati i presupposti e le condizioni per la richiesta dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Chiedeva che il versasse €. CP_1
450,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , aderendo alla richiesta di pronuncia di scioglimento del Controparte_1
matrimonio, ma contestando il quantum richiesto a titolo di mantenimento per la prole, in quanto non avrebbe una occupazione stabile e svolgerebbe solo lavori saltuari (operaio), e si rendeva disponibile a versare la somma di €. 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno, poi, raggiunto un accordo fuori udienza e, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024 hanno spiegato le seguenti conclusioni congiunte:
“Chiedono congiuntamente che dal Tribunale venga
- pronunciato lo scioglimento del matrimonio iscritto nel registro per gli atti di matrimonio al n. 2 parte 1 del Comune di Sennori contratto tra gli stessi, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni, in seguito all'accordo raggiunto tra le parti:
- confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in Persona_1 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
il padre potrà vedere e tenere con sé in particolare la figlia più piccola con regolarità, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici delle stesse, concorderà con le più grandi modalità di visita adeguate alla loro età. Saranno regolati secondo il principio dell'alternanza i compleanni e tutte le maggiori festività civili e religiose.
- la casa coniugale, sita in Sennori nella via G. Lorca, di proprietà dei genitori della ricorrente resterà assegnata alla Sig.ra che vi abita con le figlie;
Pt_1
- stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento complessivo per le figlie, pari ad € CP_1
400,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita
pagina 2 di 4 rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da protocollo.
- data la precarietà dell'occupazione e la situazione economica del signor descritta e CP_1
documentata in atti, gravata da canone locazione, finanziamenti/prestiti/per riparazioni e acquisto veicolo e somme dovute ad Agenzia delle entrate - Riscossione per chiusura della società (di cui si allega copia di adesione alla definizione agevolata “rottamazione-ter” in corso perché non ancora corrisposta), il mantenimento viene contenuto nella somma concordata, nel contempo lo stesso si obbliga al versamento del mantenimento pregresso e non versato nel 2023/2024 nelle modalità concordate tra le parti e definite con separata scrittura privata”.
In data 4.12.2024 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
***
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Sennori il 30.1.2002, atto trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sennori al n. 2 parte 1, dalla cui unione sono nati il
30/06/2002 a AR RU Selene, il 15/06/2006 a AR RU ZZ e il 24/12/2012 a
AR RU Anna Stella, solo quest'ultima è oggi minore di età.
Le parti si sono di seguito separate con decreto di omologa del 28.1.2019 nel proc. iscritto al n.
2571/2018 R.G. del Tribunale di AR, alle condizioni ivi riportate.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita, anche per quanto concerne i rapporti economici che sono compiutamente regolamentati con modalità che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sennori il 30.1.2002, atto trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sennori al n. 2 parte 1, tra Parte_1
(nata a [...] l'[...], C.F. ) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
, nato a [...], il [...]), alle condizioni congiunte riportate nelle C.F._2 note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di AR per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata con ricorso depositato in data 21.5.2024 promossa da:
nata a [...] l'[...], C.F. , e residente in [...] Parte_1 C.F._1
nella via Garcia Lorca n. 3 int. 2, ai fini del presente ricorso elettivamente domiciliata nella via Don
Minzoni n. 3 in Sennori (SS) presso lo Studio dell'Avv. Giovanna Multazzu, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso introduttivo ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...], il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(SS), Via P. Neruda, 6, ed elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in Viddalba (SS), Via Brigata
AR, 1, presso e nello studio dell'avv. Irene Spezzigu, che lo rapp.ta e difende giusta delega del
30.09.2024 rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione resistente nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 21.5.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Parte_1
Tribunale per ottenere la declaratoria di scioglimento contratto tra le parti in Controparte_1
Sennori il 30.1.2002, atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sennori al n. 2 parte 1.
Premesso che dall'unione dei coniugi sono nate tre figlie il 30/06/2002 a AR RU Selene, il
15/06/2006 a AR RU ZZ e il 24/12/2012 a AR RU , ha rappresentato Persona_1 che con Decreto del 28.1.2019 nel proc. iscritto al n. 2571/2018 R.G., l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni ivi indicate. Ha dedotto che dalla data di comparizione nanti il Presidente del Tribunale i coniugi avevano sempre vissuto separati senza riprendere neppure temporaneamente la convivenza per cui erano maturati i presupposti e le condizioni per la richiesta dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Chiedeva che il versasse €. CP_1
450,00 per il mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , aderendo alla richiesta di pronuncia di scioglimento del Controparte_1
matrimonio, ma contestando il quantum richiesto a titolo di mantenimento per la prole, in quanto non avrebbe una occupazione stabile e svolgerebbe solo lavori saltuari (operaio), e si rendeva disponibile a versare la somma di €. 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno, poi, raggiunto un accordo fuori udienza e, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024 hanno spiegato le seguenti conclusioni congiunte:
“Chiedono congiuntamente che dal Tribunale venga
- pronunciato lo scioglimento del matrimonio iscritto nel registro per gli atti di matrimonio al n. 2 parte 1 del Comune di Sennori contratto tra gli stessi, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle seguenti condizioni, in seguito all'accordo raggiunto tra le parti:
- confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in Persona_1 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
il padre potrà vedere e tenere con sé in particolare la figlia più piccola con regolarità, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici delle stesse, concorderà con le più grandi modalità di visita adeguate alla loro età. Saranno regolati secondo il principio dell'alternanza i compleanni e tutte le maggiori festività civili e religiose.
- la casa coniugale, sita in Sennori nella via G. Lorca, di proprietà dei genitori della ricorrente resterà assegnata alla Sig.ra che vi abita con le figlie;
Pt_1
- stabilire a carico del Sig. un assegno di mantenimento complessivo per le figlie, pari ad € CP_1
400,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita
pagina 2 di 4 rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate come da protocollo.
- data la precarietà dell'occupazione e la situazione economica del signor descritta e CP_1
documentata in atti, gravata da canone locazione, finanziamenti/prestiti/per riparazioni e acquisto veicolo e somme dovute ad Agenzia delle entrate - Riscossione per chiusura della società (di cui si allega copia di adesione alla definizione agevolata “rottamazione-ter” in corso perché non ancora corrisposta), il mantenimento viene contenuto nella somma concordata, nel contempo lo stesso si obbliga al versamento del mantenimento pregresso e non versato nel 2023/2024 nelle modalità concordate tra le parti e definite con separata scrittura privata”.
In data 4.12.2024 la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte spiegate dalle parti.
***
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Sennori il 30.1.2002, atto trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sennori al n. 2 parte 1, dalla cui unione sono nati il
30/06/2002 a AR RU Selene, il 15/06/2006 a AR RU ZZ e il 24/12/2012 a
AR RU Anna Stella, solo quest'ultima è oggi minore di età.
Le parti si sono di seguito separate con decreto di omologa del 28.1.2019 nel proc. iscritto al n.
2571/2018 R.G. del Tribunale di AR, alle condizioni ivi riportate.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita, anche per quanto concerne i rapporti economici che sono compiutamente regolamentati con modalità che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di AR, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
pagina 3 di 4 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sennori il 30.1.2002, atto trascritto nei
Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Sennori al n. 2 parte 1, tra Parte_1
(nata a [...] l'[...], C.F. ) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
, nato a [...], il [...]), alle condizioni congiunte riportate nelle C.F._2 note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di AR per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Ilaria Bradamante
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