Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4733/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1
CHIAPPETTA GIUSEPPE;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
CP 1
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte_1
[...] conveniva in giudizio 1' CP 1 davanti questo fosse accertata l'insussistenza giudice chiedendo che
dell'indebito comunicato con missiva ricevuta in data
25.7.2024.
Eccepiva l'illegittimità della comunicazione e concludeva
come sopra.
Si costituiva 1' CP_1 rappresentando che la posizione debitoria della ricorrente era stata estinta per intervenuta compensazione.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del
laFissata l'udienza per il giorno 9.4.2025 sostituita
stessa con il deposito delle note ex art.127 ter cpc , parte ricorrente nelle note depositate in data 7.4.2025 aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere con condanna alle spese.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc, il procedimento è stato, quindi, deciso.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
L'avvenuta estinzione dell'indebito da parte dell' CP 1 per come rappresentata dalle parti determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni posizione di contrasto che aveva dato origine alla controversia. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo essendo l'intervenuto l'annullamento
successivamente al ricorso giudiziario per come rappresentato dalla parte ricorrente e non contestato dall' CP 1
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna 1' CP 1 al pagamento delle spese di lite che liquida,
compensate al 50%, in € 886,00 oltre IVA, CPA e rimborso
forfettario con distrazione.
Cosenza, 11.4.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino