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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/12/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4007/2023 R.G.L.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti e dall'avv. Paolo Sedda
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.5.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato
Tribunale del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D.Lgs n. 503/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e spostamento del beneficio economico come per legge, in quanto inabile in misura non inferiore all'80%, con condanna dell' resistente al pagamento in suo CP_1 favore dei ratei pensionistici arretrati maturati e non riscossi, oltre accessori di legge. CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
Espletata una c.t.u. medico-legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato.
Va opportunamente premesso che la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
pagina 1 di 4 Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
Nel merito, com'è noto, il d.lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d.lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione
(art. 2 d.lgs. 503/1992).
L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d.lgs. 503/1992).
Ciò posto, parte ricorrente nella presente sede ha inteso richiedere il riconoscimento della pensione proprio sulla base di tale ultima disposizione.
Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente (come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d.lgs. 503/1992, pari a 60 anni e 7 mesi per gli uomini e a 55 anni e 7 mesi per le donne,
“aumentato” per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile (a tal proposito si veda Cass. Sez. Lav.
n. 22227/2024, secondo cui “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”).
Con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio deve essere osservato che la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito assicurativo-contributivo è stata oggetto di contestazione dell' che ha così dedotto: la ricorrente “non possiede le 1040 settimane di contribuzione, ma la CP_1 stessa vanta esclusivamente 953 settimane di contribuzione utile”.
pagina 2 di 4 Detta contestazione si è rivelata, tuttavia, infondata, potendo la ricorrente vantare il requisito contributivo, come dalla stessa allegato e documentato con le note del 6.12.2024 e la relativa produzione documentale.
Quanto alla sussistenza del requisito anagrafico, è pacifico tra le parti in quanto allegata dalla stessa parte attrice e non specificamente contestata dall' resistente. CP_1
Parimenti con riguardo al presupposto della “cessazione del rapporto di lavoro”, circostanza non specificatamente contestata e, comunque, documentalmente provata dalla ricorrente mediante estratto contributivo, certificati C2 Storico e di stato occupazionale (vedi note del 15.4.2025).
Del resto, nel diniego opposto in sede amministrativa con nota del 15.2.2023 (cfr., doc. 4 fasc. parte CP_ ricorrente) l' ha rifiutato la prestazione solo perché non sussisteva il requisito sanitario sufficiente
(pari o superiore all'80%).
Orbene, il c.t.u. a tale scopo nominato - le cui conclusioni si condividono in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha accertato la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di un'invalidità superiore all'80%, sussistente alla data della domanda amministrativa.
Deve poi precisarsi che il riconoscimento della domanda segua quale data di decorrenza il principio della cd. “finestra mobile”.
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del
2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez.
Lav., n. 29191/2018; da ultimo, cfr., Cass. civ., Sez. Lav., n. 1931/2021).
In ragione di tanto, dovendosi ritenere che la parte ricorrente abbia maturato tutti i requisiti relativi alla CP_ prestazione in argomento in data 27.1.2023, l' deve essere condannato alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata a far data dall'1.2.2024 (e cioè con slittamento della decorrenza di un anno rispetto al perfezionamento di tutti i relativi requisiti), oltre agli interessi legali e pagina 3 di 4 rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n.
412/91.
Le spese di lite – liquidate nei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, stante la semplicità delle CP_ questioni affrontate – seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di c.t.u. - liquidate con separato decreto emesso in data odierna - sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede: CP_
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata a far data dall'1.2.2024, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991; CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in €.2.697,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA de AL
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4007/2023 R.G.L.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti e dall'avv. Paolo Sedda
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.5.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato
Tribunale del Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D.Lgs n. 503/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e spostamento del beneficio economico come per legge, in quanto inabile in misura non inferiore all'80%, con condanna dell' resistente al pagamento in suo CP_1 favore dei ratei pensionistici arretrati maturati e non riscossi, oltre accessori di legge. CP_ L' si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso.
Espletata una c.t.u. medico-legale, la causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato.
Va opportunamente premesso che la domanda attorea è chiaramente rivolta ad ottenere un beneficio che non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente delineate dall'art. 445-bis c.p.c.
pagina 1 di 4 Non occorreva, pertanto, esperire l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai fini della procedibilità dell'odierna azione.
Nel merito, com'è noto, il d.lgs. 503/1992 subordina, in linea generale, il diritto alla pensione di vecchiaia ad un duplice requisito, l'uno di carattere anagrafico, costituito dall'avere l'assicurato, alle singole scadenze individuate dalla allegata tabella A, l'età ivi indicata (art. 1 d.lgs. 503/1992), e l'altro di carattere assicurativo–contributivo, rappresentato, a regime, da almeno venti anni di contribuzione
(art. 2 d.lgs. 503/1992).
L'elevazione dei limiti di età di cui sopra non si applica, tuttavia, agli invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, ultimo comma, d.lgs. 503/1992).
Ciò posto, parte ricorrente nella presente sede ha inteso richiedere il riconoscimento della pensione proprio sulla base di tale ultima disposizione.
Conseguentemente, al fine della sussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (come appunto garantita dall'art. 1, comma 8, d.lgs. 503/1992) è necessaria la contemporanea sussistenza del requisito assicurativo-contributivo di cui innanzi, dello stato invalidante della parte ricorrente (come detto non inferiore all'80%) nonché del requisito anagrafico previsto dalla disciplina previgente rispetto al d.lgs. 503/1992, pari a 60 anni e 7 mesi per gli uomini e a 55 anni e 7 mesi per le donne,
“aumentato” per effetto dell'innalzamento dell'età pensionabile (a tal proposito si veda Cass. Sez. Lav.
n. 22227/2024, secondo cui “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”).
Con riferimento alla fattispecie di cui all'odierno vaglio deve essere osservato che la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, del requisito assicurativo-contributivo è stata oggetto di contestazione dell' che ha così dedotto: la ricorrente “non possiede le 1040 settimane di contribuzione, ma la CP_1 stessa vanta esclusivamente 953 settimane di contribuzione utile”.
pagina 2 di 4 Detta contestazione si è rivelata, tuttavia, infondata, potendo la ricorrente vantare il requisito contributivo, come dalla stessa allegato e documentato con le note del 6.12.2024 e la relativa produzione documentale.
Quanto alla sussistenza del requisito anagrafico, è pacifico tra le parti in quanto allegata dalla stessa parte attrice e non specificamente contestata dall' resistente. CP_1
Parimenti con riguardo al presupposto della “cessazione del rapporto di lavoro”, circostanza non specificatamente contestata e, comunque, documentalmente provata dalla ricorrente mediante estratto contributivo, certificati C2 Storico e di stato occupazionale (vedi note del 15.4.2025).
Del resto, nel diniego opposto in sede amministrativa con nota del 15.2.2023 (cfr., doc. 4 fasc. parte CP_ ricorrente) l' ha rifiutato la prestazione solo perché non sussisteva il requisito sanitario sufficiente
(pari o superiore all'80%).
Orbene, il c.t.u. a tale scopo nominato - le cui conclusioni si condividono in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha accertato la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di un'invalidità superiore all'80%, sussistente alla data della domanda amministrativa.
Deve poi precisarsi che il riconoscimento della domanda segua quale data di decorrenza il principio della cd. “finestra mobile”.
“In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del
2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"” (si veda Cass. civ., Sez.
Lav., n. 29191/2018; da ultimo, cfr., Cass. civ., Sez. Lav., n. 1931/2021).
In ragione di tanto, dovendosi ritenere che la parte ricorrente abbia maturato tutti i requisiti relativi alla CP_ prestazione in argomento in data 27.1.2023, l' deve essere condannato alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata a far data dall'1.2.2024 (e cioè con slittamento della decorrenza di un anno rispetto al perfezionamento di tutti i relativi requisiti), oltre agli interessi legali e pagina 3 di 4 rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n.
412/91.
Le spese di lite – liquidate nei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, stante la semplicità delle CP_ questioni affrontate – seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese di c.t.u. - liquidate con separato decreto emesso in data odierna - sono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede: CP_
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata a far data dall'1.2.2024, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati e salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991; CP_
- condanna l' alla refusione delle spese di lite liquidate in €.2.697,00, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA de AL
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