Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4551 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ai sensi dell'artt. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17.2.2025 tra
(cod. fisc. , elettivamente do- Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Roma, Via XX Settembre n. 4, presso lo studio dell'avv. Stefano
Galeani, che lo rappresenta e difende per procura alle liti a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-appellante- e
Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del Direttore
[...] P.IVA_1
Generale, dott. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Controparte_2
Fulcieri Paulucci de Calboli n. 20/E, presso l'avv. Carmine Russo, che la rap- presenta e difende per procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
di Roma del 4.10.2018 (rep. n. 3971; racc. n. 2776), in atti;
[...]
-appellata- OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in totale Parte_1 riforma della sentenza n. 4888/2019 e più specificatamente della parte della stessa indicata al p.to “A”, emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 10/05/2019, ed in accoglimento dei suesposti motivi:
- accertare e dichiarare il diritto dell'attore a mantenere in assegnazione l'al- loggio de quo;
(…)
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio ed accessori da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.” per “Piaccia all'Ecc. ma Corte adita, disattesa ogni contraria CP_3 istanza, respingere l'appello proposto dal sig. e per l'ef- Parte_1 fetto confermare totalmente l'impugnata sentenza n. 4888/2019 del Tribu- nale di Roma.
Con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 3.1.2018, ha Parte_1 citato l' di Roma innanzi al Tribunale di Roma al fine di sentire accertare CP_3
e dichiarare che il decreto di rilascio prot. n. 130656 emesso dall'Azienda il 20.11.2017 dovesse essere disapplicato e che l'attore avesse diritto a man- tenere in assegnazione l'alloggio in questione, deducendo come lo stesso fosse radicalmente nullo, in quanto: (a) non gli era mai stata notificata la Determina Dirigenziale n. 120 del 10.3.2017, con cui è stata disposta la sua decadenza dall'assegnazione dell'immobile di e.r.p. sito in Roma, Via Principe Eugenio, n. 106, int. A, codice immobile 4SPQ160100, assegnatogli con Determina Dirigenziale n. 1009 del 20.12.2002; (b) difettava il presupposto per l'emissione dello stesso, non essendo occupante abusivo dell'immobile.
Si è costituita nel giudizio di primo grado l' che ha allegato e CP_3 documentato che:
(i) a seguito di segnalazione anonima pervenuta agli Uffici dell' di Roma, CP_3 con la quale si denunciava che l'alloggio sito in Roma, Via Principe Eugenio,
n. 106, int. A, era assegnato a persona mai presente, venne richiesto un sopralluogo alla Polizia di Roma Capitale;
(ii) con nota prot. n. 101147 del 9.12.2014 la Polizia di Roma Capitale co- municò all' che i ripetuti sopralluoghi effettuati nell'alloggio in que- CP_3 stione avevano sempre avuto esito negativo in quanto nessuno era risultato
2 reperibile presso detto immobile (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata
- primo grado di giudizio);
(iii) venne dunque avviato il procedimento per l'accertamento dell'intervenuta causa di decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio di cui all'art. 13, co. 1, lett. b), della L.R. n. 12/1999, vale a dire la mancata stabile occu- pazione dell'immobile, dandone comunicazione all'interessato con nota prot. 81134 del 1°.10.2015, inviata dapprima con raccomandata a.r., la quale è tornata indietro per compiuta giacenza, e quindi notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 31.3.2016, avendo il Messo Comunale ricercato l'odierno appellante presso l'alloggio assegnatogli e avendo attestato quanto segue:
“25.03.2016 trasferito da diversi anni, inf. inquilino stabile di via Principe Eugenio n. 106 cit e c.p. sconosciuto” (v. docc. nn. 2 e 3 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio);
(iv) in data 10.3.2017 il procedimento suddetto si è concluso con l'emissione della Determina Dirigenziale n. 120 del 10.3.2017, comunicata a Parte_1 con nota prot. n. 33893 del 16.3.2017, inviata a mezzo raccoman-
[...] data a.r. tornata al mittente per compiuta giacenza (v. docc. nn. 4 e 5 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio);
(v) con nota prot. n. 69350 del 3.7.2017, anche questa tornata al mittente per compiuta giacenza, venne diffidato al rilascio dell'al- Parte_1 loggio (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio);
(vi) in data 20.11.2017 venne emesso il decreto di rilascio prot. n. 130656, notificato a in data 5.12.2017 (v. doc. n. 7 del fascicolo Parte_1 di parte appellata - primo grado di giudizio).
La causa è stata istruita esclusivamente a mezzo deposito di documenta- zione.
Con sentenza n. 4888/2019 del 10.5.2019 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha rigettato le domande proposte dall'attore, condan- nandolo a rimborsare all'azienda convenuta le spese di lite.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello che Parte_1 ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come in epigrafe.
3 Si è costituita nel presente grado di giudizio l' che ha conte- CP_3 stato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. censura la sentenza di primo grado perché il Tribunale Parte_1 di Roma non avrebbe posto a fondamento della decisione “le prove proposte dall'attore nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta né quelli da quest'ultima ammessi e favorevoli all'attore”. In particolare, parte appellante deduce come il giudice di primo grado abbia errato nel ritenere che la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e.r.p. non dovesse essere notificata all'assegnatario, e che fosse sufficiente la comunicazione a mezzo raccomanda a.r.; e, quindi, nel ritenere che tale provvedimento spiegasse i suoi effetti e che, conseguentemente, fosse legittimo il rilascio dell'apparta- mento disposto con il decreto notificato a in data Parte_1
5.12.2007 e oggetto del presente giudizio.
Il motivo non è fondato.
2.1. La Determina Dirigenziale n. 120 del 10.3.2017, con cui è stata dispo- sta la decadenza dall'assegnazione per mancata stabile abitazione dell'allog- gio assegnatoli, ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. b), della L.R. n. 12/1999, è divenuta ormai definitiva in quanto non opposta da nei Parte_1 termini di legge a seguito dell'avvenuta comunicazione della stessa.
Diversamente da quanto dedotto dall'odierno appellante, a seguito di comu- nicazione a mezzo raccomanda a.r. di tale Determina è sorto in capo allo stesso l'onere di impugnarla al fine di evitare la stabilizzazione della disposta decadenza. Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellate, in- fatti, il provvedimento di decadenza è stato regolarmente comunicato a
[...] con nota prot. n. 33898 in data 16.3.2017, a mezzo racco- CP_4 mandata a.r. (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). educe che la Delibera in questione doveva essere portata Parte_1
a conoscenza dello stesso non a mezzo comunicazione effettuata con racco- manda a.r., bensì mediante notifica ai sensi del codice di procedura civile. Di contro, la L.R. Lazio n. 12/1999 stabilisce, al co. 2 dell'art. 13 (Decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'as- sistenza abitativa), che "L'ente gestore, a seguito dell'accertamento di una
4 delle condizioni di cui al comma 1, comunica al comune ed all'assegnatario interessato l'avvenuta decadenza dall'assegnazione ed avvia le procedure per il rilascio dell'alloggio".
Si deve ritenere, allora, che le modalità con cui è stata portata a conoscenza dell'odierno appellante la Determina Dirigenziale n. 120 del 10.3.2017, vale a dire a mezzo raccomanda a.r., è conforme a quanto prescritto dalla disci- plina normativa di riferimento, la quale non imponeva dunque all di CP_3
Roma di avvalersi delle forme di notifica previste dal codice di procedura civile per la comunicazione della disposta decadenza dall'alloggio.
2.2. Parte appellante rileva come l'emissione della Determina Dirigenziale di decadenza sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo pro- cedimento, ai sensi dell'art. 7 e segg. della legge n. 241/1990, con nota prot. n. 81134 del 1°.10.2015, questa invece comunicata allo stesso me- diante notificazione nelle forme previste dal codice di rito. E, in buona so- stanza, deduce l'esistenza di un vizio di forma della comunicazione della
Determina Dirigenziale n. 120 del 10.3.2017 in ragione della forma di co- municazione dell'avvio del procedimento (oltre che del successivo decreto di rilascio).
È opportuno chiarire, preliminarmente, che anche la comunicazione dell'av- viso di avvio del procedimento amministrativo non dovesse avvenire nelle forme della notificazione degli atti giudiziari, facendo riferimento la norma della L.R. a una “comunicazione personale”.
La funzione della comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza dall'alloggio è – con tutta evidenza – quella di mettere l'interessato in con- dizioni di parteciparvi e di fornire in quella sede tutti gli elementi necessari per l'assunzione del provvedimento, senza dunque rinviare a un'eventuale impugnazione dello stesso le possibili deduzioni. Si deve ritenere, allora, che proprio in ragione della maggiore rilevanza dell'atto di avvio del procedi- mento, sotto il profilo della partecipazione dell'interessato al procedimento, nonché per la rilevanza della decadenza dall'assegnazione, l di Roma CP_3 ha ritenuto opportuno – dopo che la raccomanda a.r., con cui la nota prot.
81134 del 1°.10.2015 era stata comunicata a tornò in- Parte_1 dietro per compiuta giacenza (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata –
5 primo grado di giudizio) – notificare ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile l'avvio del procedimento di decadenza.
2.3. Con la comunicazione di avvio del procedimento era Parte_1 stato invitato a presentare, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, memorie scritte e documenti. Era quella – e, dunque, non il presente giudizio – la sede in cui l'odierno appellante avrebbe potuto e dovuto pro- durre documenti o memorie, comunicando la (soltanto) temporanea assenza dall'alloggio per motivi familiari, di salute o di lavoro, al fine di confutare la contestazione mossagli dall' di Roma di mancata stabile occupazione CP_3 dell'alloggio assegnatogli.
Da questo l'irrilevanza ai fini del presente giudizio della prova orale articolata dall'odierna parte appellante nel giudizio di primo grado e per la cui ammis- sione ista nel proporre appello.
Sebbene la comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza dall'as- segnazione dell'alloggio sia avvenuta nelle forme della notifica degli atti giu- diziari - come parte appellante deduce dovesse essere effettata anche la no- tificazione della Determina Dirigenziale n. 120 del 10.3.2017 con cui è stato dichiarato decaduto dall'assegnazione -, non ha sortito l'effetto a cui era diretta. Anzi, la notificazione di tale atto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ha con- fortato l' di Roma, nell'ambito del procedimento avviato e alla luce di CP_3 tutti gli altri elementi di fatto acquisiti (contestati da parte appellante sol- tanto nell'introdurre il giudizio di primo grado), la contestata mancata stabile occupazione dell'immobile assegnato e, quindi, la sussistenza del presuppo- sto per l'adozione del provvedimento di rilascio.
2.4. Una volta che è venuto meno il titolo sulla scorta del quale Parte_1 occupava l'immobile sito in Roma, Via Principe Eugenio, n. 106, int.
[...]
A, vale a dire una volta che è stata legittimamente disposta la decadenza dello stesso dall'assegnazione di tale alloggio, l'odierno appellante è dive- nuto occupante senza titolo dell'alloggio di e.r.p. sopra indicato e, dunque, legittimamente l' di Roma ha intrapreso il procedimento di rilascio. CP_3
Infatti, gli effetti della decadenza sono istantanei e coincidono con il mo- mento in cui si verifica il fatto al quale l'ordinamento ricollega la decadenza.
Come ha osservato la Suprema Corte, “gli effetti della decadenza sono istan- tanei e coincidono con il momento in cui si verifica il fatto al quale
6 l'ordinamento ricollega la decadenza” (così Cass. civ., Sez. III, 9.6.2008, n. 16628; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, ord. 13.4.2017, n. 9559).
Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, dunque, non è possi- bile affermare che il provvedimento di rilascio sia stato emesso in assenza del presupposto previsto dalla legge, vale a dire che fosse Parte_1
(divenuto) occupante senza titolo dell'appartamento sito in Roma, Via Prin- cipe Eugenio, n. 106, int. A.
3. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sen- Parte_1 tenza n. 4888/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione mono- cratica, il 10.5.2019 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4888/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 10.5.2019; condanna a rimborsare all' di Roma le spese del Parte_1 CP_3 presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TA Thellung de Courtelary 7