Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 27 febbraio 2025, iscritta al n. 521 del ruolo generale degli affari di volontaria giuri- sdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in GL (VT) al Vicolo Musetti n. 17 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ortenzi che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 12 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 19 luglio 2015 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di GL (VT), parte II, serie
A, n. 10); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convi- venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti ai loro rapporti economici:
“a) Autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) nulla sull'abitazione familiare la quale rimane assegnata ad entrambi sino alla ces- sazione degli effetti civili del matrimonio;
c) nulla sul mantenimento in virtù dell'autonomia economica delle parti”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative con- dizioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sen- tenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1,
c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari. pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Ronci- glione (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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