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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/12/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.204/2025
@-Rig. lombalgia con ernia discale)%(irr.) 01 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Valentina RASCIONI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 24.06.2025, e vertente tra
(appellante) e l Parte_1 Controparte_2
(appellato), avente per oggetto: appello avverso la sentenza n°86/2025 emessa dal Tribunale
[...] di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, in data 25.03.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe, con la quale era stata respinta, la sua domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto a indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattia professionale (“lombalgia con ernia discale”), commisurata ad un maggior grado di inabilità rispetto all'8% già riconosciuto dall' (18% tenuto conto della unificazione con altre patologie già CP_3 riconosciute), per effetto di aggravamento verificatosi in epoca successiva alla cessazione dell'attività lavorativa. A fondamento del gravame, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure, contestando nel merito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di primo
1 grado, e recepita dal Tribunale. Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento del gravame e in riforma della impugnata sentenza, che venisse accolta la propria domanda, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, con condanna dell' a corrispondere le prestazioni di legge, nella CP_3 maggiore misura rivendicata.
L' ha resistito al gravame. CP_3
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante censura la Parte_1 decisione impugnata, rilevando la erroneità della CTU posta a suo fondamento, denunciando l'erronea applicazione dei criteri di complessiva quantificazione del danno biologico, tenuto conto di quanto stabilito dal D.M.12.07.2000, come risultante da una consulenza tecnica di parte eseguita dal Dr.
[...]
in data 11.11.2023. Per_1
Il motivo non è fondato.
Il CTU nominato in prime cure – cfr. elaborato Dr. -, sulla scorta della Persona_2 documentazione in atti nonchè di diretti e specifici accertamenti, con riferimento alla determinazione del danno permanente, ha rilevato che nella fattispecie non sarebbe riscontrabile alcun aggravamento del quadro invalidante complessivo, come emerge dal raffronto “con la recente RMN del rachide L/S del
4.7.23 (dr.ssa , confrontata con le precedenti RMN del 19.9.2018 ( dr. e del 3.4.2019 ( dr. Per_3 Per_4
), relative alle due precedenti CTU”, raffronto dal quale emerge che “con tre operatori diversi, il Per_5 referto è sostanzialmente identico, indice , questo, di mancato peggioramento clinico”.
Ad ogni buon conto, secondo l'ausiliario, quand'anche si volesse ipotizzare la sussistenza di un
“aggravamento” (che ha tuttavia negato), “esso non sarebbe comunque ascrivibile a cause lavorative, data la sospensione del lavoro dall'anno 2013 […]”, anche “in considerazione dell'età del soggetto e della struttura corporea, con un peso di kg 110”.
A parere del Collegio, l'elaborato peritale, sulla cui base il Tribunale ha fondato la propria decisione, appare congruamente motivato, con condivisibili argomentazioni medico-legali ed una corretta applicazione dei criteri contenuti nel D.M. 12 luglio 2000. L'appellante, dal canto suo, si è limitato, a sostegno del gravame, ad una diffusa contestazione del contenuto della relazione peritale di prime cure, anche a mezzo di una consulenza tecnica di parte, senza tuttavia indicare alcun nuovo elemento che non sia stato già nella sfera di cognizione del consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado.
Non ritiene quindi la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione. Tale elaborato, del
2 resto, è stato trasmesso dal CTU ad entrambe le parti, e quindi anche all'assicurato, che non ha presentato osservazioni.
Tali conclusioni non risultano scalfite dai rilievi contenuti nel presente appello, in cui si esprimono valutazioni soggettive non supportate da elementi diagnostici degni di maggior rilievo rispetto a quelli già presi in esame dal CTU e si evidenziano considerazioni medico legali già prese in adeguata considerazione dall'ausiliario. Sul punto, l'appellante si limita ad esporre un generico “dissenso diagnostico”, sia pur veicolato attraverso una consulenza tecnica di parte, senza corroborare la sua pretesa con argomentazioni scientifiche tali da evidenziare l'illogicità del parere tecnico, se non reiterando le stesse considerazioni già prese in esame dal CTU in primo grado.
In un simile contesto, non ricorrono le ragioni per l'esercizio, da parte di questa Corte, del potere discrezionale di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado vanno dichiarate irripetibili, versando la parte soccombente nelle condizioni di reddito previste dall'art.152 disp att. Cod.Proc.Civ., come modificato dall'art.42 del D.L.30.09.2003
n°269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, per l'ammissibilità al regime di esenzione dal pagamento delle spese, sicchè la stessa va esente dalla condanna al rimborso nonostante la soccombenza.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- dichiara irripetibili le spese del grado;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito
3 dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4 Dicembre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI NT
(Atto sottoscritto digitalmente)
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