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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4973 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Parte_1
Salimbene presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Buccino alla via
Roma n. 3;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Consiglia SE FA e coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno Controparte_2
alla via Monticelli - loc. Fuorni presso l Controparte_3
;
[...]
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'anno
2013 per il personale scolastico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.9.2025 esponeva di Parte_1
essere dipendente del già nell'anno 2013. Controparte_1
Lamentava il mancato riconoscimento da parte del dell'anzianità di CP_1
servizio per l'attività svolta relativamente all'anno 2013.
Eccepiva la violazione del decreto-legge n. 78/10 convertito con l. 122/2010 la quale avrebbe ritenuto conformi ai precetti costituzionali il blocco, tra l'altro, del
2013.
Chiedeva, pertanto, di condannare il a collocarla al livello stipendiale CP_1
corrispondente all'anzianità di servizio maturata in seguito al riconoscimento giuridico e/o economico dell'anno 2013.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto richiesto e, nel merito, l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, Pt_1
accolto nei limiti che si vengono qui a indicare.
In via preliminare va respinta l'eccezione di intervenuta prescrizione fatta valere dal . Controparte_1
Sul punto si è espressa la Suprema Corte la quale ha precisato che:
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto
giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti
patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui
il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente
per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati
nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente,
maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato
corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la
prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti
ancora non prescritti”. (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., n. 2232 del 30/01/2020; Cass.
Civ. Sez. VI, n. 27021 del 06/10/2021).
Dunque, l'anzianità di servizio è imprescrittibile e costituisce un mero fatto giuridico presupposto di specifici diritti.
Scendendo nel merito, occorre dare atto che le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame sono state da ultimo affrontate funditus dalla Suprema
Corte nelle recenti sentenze nn. 13618 e 13619 del 2025, rese successivamente all'introduzione del giudizio, al cui condivisibile e convincente ordito motivazionale occorre pienamente rifarsi.
Dette decisioni, più specificamente, compiono preliminarmente una ricognizione del panorama normativo di riferimento: l'art. 9 del D.L. n. 78/2010
conv. in L. n. 122/2010, "Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo
in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le
progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni
svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14". Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone che: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché' a titolo
di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le
categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono
utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai
rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera
comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il
personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate
ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Il successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “Per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non
sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco
è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo
9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31
dicembre 2013”).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “Fermo quanto
previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma
9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….”.
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, prevede al comma richiamato che
“Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella
misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per
le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento
ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Controparte_4
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva
[...]
realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica Controparte_4
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi
previsti”.
La contrattazione collettiva è intervenuta in materia dapprima con il CCNL del
13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito dall'art. 1, comma 3, “a consentire il
recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni
stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione
al personale dei relativi incrementi economici” e, successivamente, con il
CCNL del 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Successivamente è intervenuto anche l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3), al comma 4 ha aggiunto che “Attesa la specifica modulazione
temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e
dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della
scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio relativi alle competenze stipendiali ed in relazione alle disposizioni
di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi una prima volta sulla questione,
aveva inizialmente affermato che “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1,
comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78
del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e,
in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia
di impiego pubblico”. Quindi, il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica doveva riguardare solo gli effetti economici, senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Ciò in quanto “una siffatta interpretazione estenderebbe
la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del
significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere
eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di
autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere
lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass.
Civ. n. 16133/2024).
Tornata nuovamente sulla questione, tuttavia, la Suprema Corte da ultimo, con le richiamate sentenze n. 13618/2025 e n. 13619/2025, ha ulteriormente precisato il predetto principio, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione,
anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità
di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA, ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
La Corte ha, infatti, precisato che il comma 23 del citato art. 9, nell'escludere,
per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione”
degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
“Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego
pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che,
analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie
che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio,
progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21
in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi
di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata
produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità
successive al termine del «blocco»”.
La diversità della disciplina si giustifica, ad avviso della Corte, in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività
svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
“E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli
avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il
legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo
si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla
cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità,
sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio
diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il
meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo
di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia
stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che,
in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il
recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle
annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.”.
In tal senso si era anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità della disposizione e dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di
progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto,
in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è
previsto il blocco.” (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché secondo i giudici di legittimità “mentre per le progressioni
professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito
attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla
progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di
area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non
poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini
economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo
sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, prescindere dalla loro diversa
anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato
dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento
automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta
tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
In base a tali considerazioni, la Corte di cassazione ha concluso nel senso che occorra: “mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce
stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può
far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in
discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità
di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener
conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le
necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla
contrattazione collettiva”.
Venendo alla fattispecie in esame, sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale deve ritenersi sussistente l'interesse giuridicamente rilevante della ricorrente ad ottenere, ad ogni altro fine giuridico diverso da quello economico, il riconoscimento dell'anno 2013, senza alcun effetto di tipo economico.
La soccombenza reciproca e l'assoluta novità della questione trattata induce alla sua compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. del 12/09/14 n. 132 conv. in legge del
10/11/14 n. 162.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4973 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_5
1) accoglie soltanto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini Pt_1
giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 30.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 30.10.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 4973 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Parte_1
Salimbene presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Buccino alla via
Roma n. 3;
- RICORRENTE -
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari dott.ri Mimì Minella, Consiglia SE FA e coi quali è elettivamente domiciliato in Salerno Controparte_2
alla via Monticelli - loc. Fuorni presso l Controparte_3
;
[...]
- RESISTENTE -
OGGETTO: riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'anno
2013 per il personale scolastico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.9.2025 esponeva di Parte_1
essere dipendente del già nell'anno 2013. Controparte_1
Lamentava il mancato riconoscimento da parte del dell'anzianità di CP_1
servizio per l'attività svolta relativamente all'anno 2013.
Eccepiva la violazione del decreto-legge n. 78/10 convertito con l. 122/2010 la quale avrebbe ritenuto conformi ai precetti costituzionali il blocco, tra l'altro, del
2013.
Chiedeva, pertanto, di condannare il a collocarla al livello stipendiale CP_1
corrispondente all'anzianità di servizio maturata in seguito al riconoscimento giuridico e/o economico dell'anno 2013.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_1 prescrizione del diritto richiesto e, nel merito, l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è soltanto parzialmente fondato e va, pertanto, Pt_1
accolto nei limiti che si vengono qui a indicare.
In via preliminare va respinta l'eccezione di intervenuta prescrizione fatta valere dal . Controparte_1
Sul punto si è espressa la Suprema Corte la quale ha precisato che:
“L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto
giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti
patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui
il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente
per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati
nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente,
maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato
corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la
prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti
ancora non prescritti”. (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., n. 2232 del 30/01/2020; Cass.
Civ. Sez. VI, n. 27021 del 06/10/2021).
Dunque, l'anzianità di servizio è imprescrittibile e costituisce un mero fatto giuridico presupposto di specifici diritti.
Scendendo nel merito, occorre dare atto che le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame sono state da ultimo affrontate funditus dalla Suprema
Corte nelle recenti sentenze nn. 13618 e 13619 del 2025, rese successivamente all'introduzione del giudizio, al cui condivisibile e convincente ordito motivazionale occorre pienamente rifarsi.
Dette decisioni, più specificamente, compiono preliminarmente una ricognizione del panorama normativo di riferimento: l'art. 9 del D.L. n. 78/2010
conv. in L. n. 122/2010, "Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il
trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica
dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi
ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti
da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo
in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le
progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni
svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14". Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone che: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché' a titolo
di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le
categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono
utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai
rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera
comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il
personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate
ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici". Il successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che “Per il personale docente, Amministrativo,
Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non
sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del D.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco
è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo
9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31
dicembre 2013”).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “Fermo quanto
previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma
9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….”.
A sua volta l'art. 64 del D.L. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, prevede al comma richiamato che
“Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella
misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per
le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento
ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo
istituito nello stato di previsione del Controparte_4
, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva
[...]
realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica Controparte_4
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi
previsti”.
La contrattazione collettiva è intervenuta in materia dapprima con il CCNL del
13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito dall'art. 1, comma 3, “a consentire il
recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni
stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione
al personale dei relativi incrementi economici” e, successivamente, con il
CCNL del 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Successivamente è intervenuto anche l'art. 1 del D.L. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 (commi da 1 a 3), al comma 4 ha aggiunto che “Attesa la specifica modulazione
temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e
dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della
scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio relativi alle competenze stipendiali ed in relazione alle disposizioni
di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi una prima volta sulla questione,
aveva inizialmente affermato che “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1,
comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78
del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e,
in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di "Contenimento delle spese in materia
di impiego pubblico”. Quindi, il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica doveva riguardare solo gli effetti economici, senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Ciò in quanto “una siffatta interpretazione estenderebbe
la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del
significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere
eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di
autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere
lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass.
Civ. n. 16133/2024).
Tornata nuovamente sulla questione, tuttavia, la Suprema Corte da ultimo, con le richiamate sentenze n. 13618/2025 e n. 13619/2025, ha ulteriormente precisato il predetto principio, ritenendo che, ferma la non sovrapposizione,
anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità
di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA, ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
La Corte ha, infatti, precisato che il comma 23 del citato art. 9, nell'escludere,
per effetto della proroga disposta dal D.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione”
degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
“Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego
pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che,
analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie
che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio,
progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21
in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi
di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata
produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità
successive al termine del «blocco»”.
La diversità della disciplina si giustifica, ad avviso della Corte, in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive
(quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività
svolta ed i risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.
“E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli
avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il
legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo
si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla
cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità,
sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio
diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il
meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo
di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia
stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che,
in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il
recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle
annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013.”.
In tal senso si era anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità della disposizione e dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di
progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto,
in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è
previsto il blocco.” (Corte Cost. n. 310/2013).
Ciò perché secondo i giudici di legittimità “mentre per le progressioni
professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito
attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla
progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale
2011/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di
area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non
poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini
economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo
sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, prescindere dalla loro diversa
anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la
“sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato
dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento
automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta
tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
In base a tali considerazioni, la Corte di cassazione ha concluso nel senso che occorra: “mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce
stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può
far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in
discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità
di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener
conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le
necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla
contrattazione collettiva”.
Venendo alla fattispecie in esame, sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale deve ritenersi sussistente l'interesse giuridicamente rilevante della ricorrente ad ottenere, ad ogni altro fine giuridico diverso da quello economico, il riconoscimento dell'anno 2013, senza alcun effetto di tipo economico.
La soccombenza reciproca e l'assoluta novità della questione trattata induce alla sua compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. del 12/09/14 n. 132 conv. in legge del
10/11/14 n. 162.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4973 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025,
promosso da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in persona del p.t., così provvede:
[...] CP_5
1) accoglie soltanto parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini Pt_1
giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 30.10.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro