TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/07/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1231/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1231/2025, promossa con ricorso depositato il 26/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 16.07.1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente a [...] con l'Avv. Genny Macerani del Foro di Varese
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 19.07.1975 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente a [...] con l'Avv. Genny Macerani del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Saltrio (VA), in data 21 luglio 2007
(anno 2007 atto n. 8 Parte II Serie A) separati consensualmente con verbale in data 04.12.2013 omologato con decreto di omologazione n. 35/2014, depositato in data 10.01.2014; con le seguenti figlie minori gemelle: pagina1 di 7 nata a [...] in data [...] Persona_1
nata a [...] in data [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26.03.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai
Signori e celebrato nel Comune di Saltrio (VA) in data Parte_1 Parte_2
21 luglio 2007, come risulta dalla copia integrale dell'atto di matrimonio tratta dal
Registro degli Atti di detto Comune parte II, serie A, n. 8, anno 2007;
2) ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune
Saltrio e/o negli uffici comunali competenti in ragione della residenza anagrafica dei ricorrenti;
3) dare atto che la casa familiare, già assegnata al marito in sede di separazione coniugale, in comproprietà tra le parti, verrà posta in vendita a decorrere dal mese di gennaio 2025, a mezzo di un'agenzia immobiliare scelta concordemente dalla proprietà;
4) dare atto che il Signor come già statuito in sede di separazione, Parte_2
provvederà a pagare, integralmente e sino ad estinzione, le rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile sito a Porto Ceresio (VA) – casa familiare, senza alcuna azione di rivalsa (pro quota) nei confronti della IG;
Parte_1
5) dare atto che dal ricavato della vendita il Signor provvederà a Parte_2
corrispondere alla IG , a mezzo assegno bancario e/o circolare, Parte_1
alla data della compravendita, la somma di € 20.000,00 (ventimila) a tacitazione di ogni pretesa creditoria sorta durante il rapporto matrimoniale e post separazione ivi pagina2 di 7 compresa la condizione di cui al punto 15 del ricorso per separazione allo stato non ancora adempiuta dal Signor Parte_2
Affidamento figlie minori
6) come già determinato in sede di separazione, i ricorrenti statuiscono l'affidamento
Per_ congiunto di e con collocazione prevalente delle stesse presso la residenza Per_2
materna sita a Saltrio (Va) in Via Del Crotto n.7;
Regolamentazione visite tra i genitori e la figlia minore:
7) salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i ricorrenti che tengano conto
Per_ del preminente interesse delle figlie, il padre potrà tenere con sé e uno/due Per_2
pomeriggio/i alla settimana favorendo lo svolgimento dei compiti e delle attività
sportive delle stesse. A settimane alterne, il padre potrà tenere con sè le figlie il sabato e la domenica dal pomeriggio sino alle sera dopo cena con un pernotto.
Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non continuative da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno,
in base ai rispettivi impegni lavorativi nonché agli eventuali impegni delle minori.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che le figlie possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, e il giorno di Capodanno
con l'uno e il giorno dell'Epifania con l'altro.
In ogni caso, i genitori si impegnano, reciprocamente, a comunicare i luoghi di villeggiatura nonché ad avvisare l'altro genitore di ogni eventuale variazione di programma;
8) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle stesse, mentre pagina3 di 7 ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
Contributo al mantenimento per la minore
9) il Signor provvederà a corrispondere alla IG , a mezzo Parte_2 Pt_1
bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo di € 700,00
Per_ (ovvero € 350,00 la figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e
[...]
somma che sarà soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT. I ricorrenti Per_2
ripartiranno tra loro al 50% tutte le spese straordinarie delle figlie secondo le linee guida attualmente vigenti presso il Tribunale di Varese e che di seguito si riportano:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesta dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola pagina4 di 7 ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter, in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo posta elettronica) dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto entro il termine massimo di 10 giorni;
in pagina5 di 7 difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso e/o conguaglio dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico - come già in uso - sarà percepito integralmente dalla IG;
Parte_1
11) i ricorrenti si dichiarano entrambi autosufficienti sotto il profilo economico e,
pertanto, rinunciano reciprocamente alla richiesta dell'assegno divorzile;
12) i ricorrenti dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione, fatta eccezione per quanto espressamente stabilito nel presente ricorso;
13) i ricorrenti si autorizzano sin d'ora il rispettivo rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti;
i ricorrenti si dichiarano disponibili a far conseguire alle figlie minori un passaporto personale;
in ogni caso, per l'eventuale vacanza e/o vacanza studio all'estero, sarà necessario l'accordo tra i genitori;
14) le spese del presente giudizio di divorzio sono compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina6 di 7 Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 21 luglio 2007 , a Saltrio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Saltrio (anno 2007 atto n. 8 Parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina7 di 7
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1231/2025, promossa con ricorso depositato il 26/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 16.07.1978 cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente a [...] con l'Avv. Genny Macerani del Foro di Varese
e
2) Parte_2
Nato a Varese il 19.07.1975 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente a [...] con l'Avv. Genny Macerani del Foro di Varese
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Saltrio (VA), in data 21 luglio 2007
(anno 2007 atto n. 8 Parte II Serie A) separati consensualmente con verbale in data 04.12.2013 omologato con decreto di omologazione n. 35/2014, depositato in data 10.01.2014; con le seguenti figlie minori gemelle: pagina1 di 7 nata a [...] in data [...] Persona_1
nata a [...] in data [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26.03.2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai
Signori e celebrato nel Comune di Saltrio (VA) in data Parte_1 Parte_2
21 luglio 2007, come risulta dalla copia integrale dell'atto di matrimonio tratta dal
Registro degli Atti di detto Comune parte II, serie A, n. 8, anno 2007;
2) ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune
Saltrio e/o negli uffici comunali competenti in ragione della residenza anagrafica dei ricorrenti;
3) dare atto che la casa familiare, già assegnata al marito in sede di separazione coniugale, in comproprietà tra le parti, verrà posta in vendita a decorrere dal mese di gennaio 2025, a mezzo di un'agenzia immobiliare scelta concordemente dalla proprietà;
4) dare atto che il Signor come già statuito in sede di separazione, Parte_2
provvederà a pagare, integralmente e sino ad estinzione, le rate del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'immobile sito a Porto Ceresio (VA) – casa familiare, senza alcuna azione di rivalsa (pro quota) nei confronti della IG;
Parte_1
5) dare atto che dal ricavato della vendita il Signor provvederà a Parte_2
corrispondere alla IG , a mezzo assegno bancario e/o circolare, Parte_1
alla data della compravendita, la somma di € 20.000,00 (ventimila) a tacitazione di ogni pretesa creditoria sorta durante il rapporto matrimoniale e post separazione ivi pagina2 di 7 compresa la condizione di cui al punto 15 del ricorso per separazione allo stato non ancora adempiuta dal Signor Parte_2
Affidamento figlie minori
6) come già determinato in sede di separazione, i ricorrenti statuiscono l'affidamento
Per_ congiunto di e con collocazione prevalente delle stesse presso la residenza Per_2
materna sita a Saltrio (Va) in Via Del Crotto n.7;
Regolamentazione visite tra i genitori e la figlia minore:
7) salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i ricorrenti che tengano conto
Per_ del preminente interesse delle figlie, il padre potrà tenere con sé e uno/due Per_2
pomeriggio/i alla settimana favorendo lo svolgimento dei compiti e delle attività
sportive delle stesse. A settimane alterne, il padre potrà tenere con sè le figlie il sabato e la domenica dal pomeriggio sino alle sera dopo cena con un pernotto.
Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà tenere con sé le figlie per due settimane anche non continuative da concordarsi entro il mese di aprile di ogni anno,
in base ai rispettivi impegni lavorativi nonché agli eventuali impegni delle minori.
Durante le vacanze natalizie e pasquali, nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che le figlie possano trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, e il giorno di Capodanno
con l'uno e il giorno dell'Epifania con l'altro.
In ogni caso, i genitori si impegnano, reciprocamente, a comunicare i luoghi di villeggiatura nonché ad avvisare l'altro genitore di ogni eventuale variazione di programma;
8) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle stesse, mentre pagina3 di 7 ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
Contributo al mantenimento per la minore
9) il Signor provvederà a corrispondere alla IG , a mezzo Parte_2 Pt_1
bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo complessivo di € 700,00
Per_ (ovvero € 350,00 la figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e
[...]
somma che sarà soggetta alla rivalutazione annuale ISTAT. I ricorrenti Per_2
ripartiranno tra loro al 50% tutte le spese straordinarie delle figlie secondo le linee guida attualmente vigenti presso il Tribunale di Varese e che di seguito si riportano:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c)
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesta dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola pagina4 di 7 ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter, in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo posta elettronica) dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto entro il termine massimo di 10 giorni;
in pagina5 di 7 difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso e/o conguaglio dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
10) i ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico - come già in uso - sarà percepito integralmente dalla IG;
Parte_1
11) i ricorrenti si dichiarano entrambi autosufficienti sotto il profilo economico e,
pertanto, rinunciano reciprocamente alla richiesta dell'assegno divorzile;
12) i ricorrenti dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo e/o ragione, fatta eccezione per quanto espressamente stabilito nel presente ricorso;
13) i ricorrenti si autorizzano sin d'ora il rispettivo rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti;
i ricorrenti si dichiarano disponibili a far conseguire alle figlie minori un passaporto personale;
in ogni caso, per l'eventuale vacanza e/o vacanza studio all'estero, sarà necessario l'accordo tra i genitori;
14) le spese del presente giudizio di divorzio sono compensate tra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina6 di 7 Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 21 luglio 2007 , a Saltrio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Saltrio (anno 2007 atto n. 8 Parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina7 di 7