TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 14/01/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NATALE Parte_1 C.F._1
v. GIA
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore Controparte_1
Resistente; contumace
Premesso
Con atto depositato il 26/10/2024 adiva questa A.G. chiedendo A. Parte_1
Accertare e dichiarare la sussistenza del r corrente alle dipendenzedella società
“ in persona del legale rappresentante pro-tempore, conCCNL “Autotrasporto merci Controparte_1
- Artigianato” qualifica professionale di “conduttore di mezzi pesanti e camion” - “Qualificato – 3 super” del CCNL Autotrasporto merci - artigianato, dal 21.08.2023 al 31.05.2024; B. Accertare e dichiarare l'inefficacia/illegittimità del licenziamento orale comminato in data 29.03.2024 con condanna del convenuto a corrisponderle l'indennità risarcitoria pari alla retribuzione non percepita dal momento del recesso sino alla data di scadenza del contratto (31.05.2025), pari ad € 3.872,78 lordi per le mensilità di aprile e maggio 2024 ed € 286,86 lordi per le differenze sul TFR ovvero alla somma che risulterà dalla effettuanda istruttoria, oltre interessi al tasso legale pari ad Euro 16,64 (rivalutazione) e Euro 34,61 (interesse), per un t otale di € 4.210,89 , oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito al momento dell'effettivo saldo;
C. Per l'effetto, condannare la “ Controparte_1 al pagamento delle somme per le causali argomentate in narrativa, ovvero della maggiore o minore somma risultante dall'effettuanda istruttoria……
Allegava avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 21-8-2023, con contratto a tempo pieno e determinato, inizialmente con durata sino al 30-9-2023, di seguito prorogata al 31-12-2023 e di seguito al 31-5-2024, come da comunicazioni versate in atti. Nel corso del rapporto aveva svolto mansioni di conduttore mezzi pesanti e camion, con l'inquadramento indicato in ricorso;
l'orario di lavoro era articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per otto ore giornaliere, Il
1 giorno 29-3-2024, prima della scadenza pattuita (31-5-2024) veniva licenziato con un messaggio audio trasmessogli mediante l'applicativo whatsapp ed invitato alla restituzione delle chiavi dell'automezzo normalmente in uso per il lavoro.
Infedelmente la comunicazione di cessazione del lavoro veniva formulata su una insussistente modifica del termine inizialmente fissato; modofica mai accettata dal ricorrente in nessuna forma.
Il licenziamento veniva impugnato il 29-4-2024.
All'udienza odierna la parte convenuta era dichiarata contumace. per la decisione la causa era trattenuta in decisione. CP_2
Osserva
Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, deve dimostrare-quale fatto costitutivo della domanda- che la cessazione del rapporto è imputabile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non bastando la dimostrazione della semplice cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. E dunque il semplice fatto di aver cessato le prestazioni di lavoro non è di per sé prova del licenziamento orale, trattandosi di circostanza che può assumere diversi significati, in quanto può essere effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale del contratto.
Tale azione (ovvero quella diretta a far valere l'inefficacia del licenziamento intimato in via orale) non è subordinata al preventivo onere di impugnazione stragiudiziale, tanto anche a seguito delle intercorse modifiche, apportate - a mezzo dell'art. 32 della Legge n. 183 del 2010 - all'articolo 6 della Legge n. 604 del 1966, poiché, evidentemente, non sussistendo alcun atto scritto, non esiste il parametro di riferimento da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.
E' dimostrato per tabulas- con Mod. UNI_LAV e successive comunicazioni di proroga (all.2) che il ricorrente ha lavorato per la resistente a fare data dal 21-8-2023 come conduttore di mezzi pesanti e camion, con livello di inquadramento Qualificato 4; il termine iniziale. Trattandosi di rapporto a TD- veniva prorogato nei termini indicati in premessa;
dalla comunicazione di cessazione (all. 3) risulta che il termine di scadenza convenuta era effettivamente il giorno 31-5-2024 (v. sezione 4, rapporto di lavoro).
Sta di fatto che dalla stessa comunicazione di cessazione il rapporto risulta avere avuto termine il giorno 29-3-2024.
Il ricorrente ha versato in atti un file audio (espressamente richiamato in ricorso) nel quale una persona (identificabile dal tenore delle sue parole nel titolare dell'impresa) invita a Pt_1 raggiungerlo al (ovvero a Trinitapoli) e gli chiede di restituirgli le chiavi del camion e sua Pt_2 Per_ intenzione venderlo e fare svolgere u fatic' (il lavoro) da tale .
Indipendentemente dalle giustificazioni di convenienza addotte dal datore di lavoro, è chiara la natura risolutoria anticipata delle parole del datore di lavoro.
Può allora dirsi che il ricorrente abbia dato la prova tanto del rapporto di lavoro (subordinato) che avrebbe dovuto avere scadenza il giorno 31 maggio 2024, tanto della dichiarazione orale di licenziamento.
Provato il licenziamento orale, come tale inefficace, il ricorrente ha diritto a percepire gli importi che avrebbe dovuto percepire in base alla retribuzione contrattuale dovuta (……retribuzione che allo stesso sarebbe spettata, laddove il contratto fosse spirato nel termine inizialmente pattuito, ossia il 29.03.2024
2 in luogo del 31.05.2024……) come da conteggi1 contenuti in ricorso, comprensivi di TFR, i quali paiono immuni da censure avuto riguardo ai valori rilevabili- per il periodo lavorato- dalle buste paga.
Corretta e conforme ai principi la determinazione del quantum al lordo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente dal datore di lavoro in data 29-3-2024;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , per il titolo in motivazione, della somma di € Parte_1 4210,89, oltre interessi a cos' determinata dal deposito della presente decisione sino al saldo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Di Natale ed Avv. Giannella.
Foggia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci 1 considerando che il sig. svolgeva 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, come Pt_1 risultante dalle buste paga che si producono nonché dalla comunicazione di assunzione e cessazione, e che lo stesso è stato licenziato alla data del 29.03.2024 mentre, il contratto di lavoro spirava al 31.05.2024, residuano 2 mensilità che la società resistente avrebbe dovuto pagare al sig.
ossia aprile 2024 e maggio 2024. 28)Pertanto, considerando che erano 8 le ore Pt_1 giornaliere lavorative, dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e domenica) e che la retribuzione lorda oraria, come si evince dalla ultima busta paga che si produce relativa a marzo 2023 è pari ad € 11,00220, per il mese di aprile 2024 l'importo spettante al ricorrente può così quantificarsi: € 11,00220 (retribuzione lorda ordinaria) x 176 ore lavorative (22 gg lavorativi ad aprile 2024) = €
1936,39 lordi;
29)Ugualmente, anche per il mese di maggio 2024, si possono conteggiare 22 giorni lavorativi e pertanto anche per la suddetta mensilità avremo: € 11,00220 x 176 ore lavorative (calcolate in 22 gg lavorativi) = € 1936,39 lordi. 30)Il totale delle retribuzioni lorde spettanti al sig. è pari ad € 3.872,78. Pt_1
31)Agli importi relativi alle mensilità di aprile e maggio 2024 calcolati come sopra, dovrà altresì aggiungersi il conteggio relativo al TFR maturato e non corrisposto per le seguenti mensilità ossia:
- € 1936,39/13,5 = € 143,43 per TFR aprile 2024; - € 1936,39/13,5 = € 143,43 per TFR maggio
2024, per un Totale TFR di € 286,86 lordi. 32)Pertanto, in ragione di tutto quanto sopra, la società resistente, in forza della spiegata impugnativa di licenziamento, dovrà corrispondere al sig.
i seguenti importi: € 3.872,78 lordi per le mensilità di aprile e maggio 2024; ed € Parte_1
286,86 lordi per le differenze sul TFR. 33)Dai crediti retributivi scaturisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di corrispondere la rivalutazione monetaria dovuta, ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c., in base agli indici ISTAT, e gli interessi calcolati in base al tasso legale, pari, rispettivamente, ad
Euro 16,64 (rivalutazione) e Euro 34,61 (interesse), con complessivo del totale rivalutato pari ad
€ 4.210,89.
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 14/01/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NATALE Parte_1 C.F._1
v. GIA
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore Controparte_1
Resistente; contumace
Premesso
Con atto depositato il 26/10/2024 adiva questa A.G. chiedendo A. Parte_1
Accertare e dichiarare la sussistenza del r corrente alle dipendenzedella società
“ in persona del legale rappresentante pro-tempore, conCCNL “Autotrasporto merci Controparte_1
- Artigianato” qualifica professionale di “conduttore di mezzi pesanti e camion” - “Qualificato – 3 super” del CCNL Autotrasporto merci - artigianato, dal 21.08.2023 al 31.05.2024; B. Accertare e dichiarare l'inefficacia/illegittimità del licenziamento orale comminato in data 29.03.2024 con condanna del convenuto a corrisponderle l'indennità risarcitoria pari alla retribuzione non percepita dal momento del recesso sino alla data di scadenza del contratto (31.05.2025), pari ad € 3.872,78 lordi per le mensilità di aprile e maggio 2024 ed € 286,86 lordi per le differenze sul TFR ovvero alla somma che risulterà dalla effettuanda istruttoria, oltre interessi al tasso legale pari ad Euro 16,64 (rivalutazione) e Euro 34,61 (interesse), per un t otale di € 4.210,89 , oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito al momento dell'effettivo saldo;
C. Per l'effetto, condannare la “ Controparte_1 al pagamento delle somme per le causali argomentate in narrativa, ovvero della maggiore o minore somma risultante dall'effettuanda istruttoria……
Allegava avere lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 21-8-2023, con contratto a tempo pieno e determinato, inizialmente con durata sino al 30-9-2023, di seguito prorogata al 31-12-2023 e di seguito al 31-5-2024, come da comunicazioni versate in atti. Nel corso del rapporto aveva svolto mansioni di conduttore mezzi pesanti e camion, con l'inquadramento indicato in ricorso;
l'orario di lavoro era articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per otto ore giornaliere, Il
1 giorno 29-3-2024, prima della scadenza pattuita (31-5-2024) veniva licenziato con un messaggio audio trasmessogli mediante l'applicativo whatsapp ed invitato alla restituzione delle chiavi dell'automezzo normalmente in uso per il lavoro.
Infedelmente la comunicazione di cessazione del lavoro veniva formulata su una insussistente modifica del termine inizialmente fissato; modofica mai accettata dal ricorrente in nessuna forma.
Il licenziamento veniva impugnato il 29-4-2024.
All'udienza odierna la parte convenuta era dichiarata contumace. per la decisione la causa era trattenuta in decisione. CP_2
Osserva
Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, deve dimostrare-quale fatto costitutivo della domanda- che la cessazione del rapporto è imputabile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non bastando la dimostrazione della semplice cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. E dunque il semplice fatto di aver cessato le prestazioni di lavoro non è di per sé prova del licenziamento orale, trattandosi di circostanza che può assumere diversi significati, in quanto può essere effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale del contratto.
Tale azione (ovvero quella diretta a far valere l'inefficacia del licenziamento intimato in via orale) non è subordinata al preventivo onere di impugnazione stragiudiziale, tanto anche a seguito delle intercorse modifiche, apportate - a mezzo dell'art. 32 della Legge n. 183 del 2010 - all'articolo 6 della Legge n. 604 del 1966, poiché, evidentemente, non sussistendo alcun atto scritto, non esiste il parametro di riferimento da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.
E' dimostrato per tabulas- con Mod. UNI_LAV e successive comunicazioni di proroga (all.2) che il ricorrente ha lavorato per la resistente a fare data dal 21-8-2023 come conduttore di mezzi pesanti e camion, con livello di inquadramento Qualificato 4; il termine iniziale. Trattandosi di rapporto a TD- veniva prorogato nei termini indicati in premessa;
dalla comunicazione di cessazione (all. 3) risulta che il termine di scadenza convenuta era effettivamente il giorno 31-5-2024 (v. sezione 4, rapporto di lavoro).
Sta di fatto che dalla stessa comunicazione di cessazione il rapporto risulta avere avuto termine il giorno 29-3-2024.
Il ricorrente ha versato in atti un file audio (espressamente richiamato in ricorso) nel quale una persona (identificabile dal tenore delle sue parole nel titolare dell'impresa) invita a Pt_1 raggiungerlo al (ovvero a Trinitapoli) e gli chiede di restituirgli le chiavi del camion e sua Pt_2 Per_ intenzione venderlo e fare svolgere u fatic' (il lavoro) da tale .
Indipendentemente dalle giustificazioni di convenienza addotte dal datore di lavoro, è chiara la natura risolutoria anticipata delle parole del datore di lavoro.
Può allora dirsi che il ricorrente abbia dato la prova tanto del rapporto di lavoro (subordinato) che avrebbe dovuto avere scadenza il giorno 31 maggio 2024, tanto della dichiarazione orale di licenziamento.
Provato il licenziamento orale, come tale inefficace, il ricorrente ha diritto a percepire gli importi che avrebbe dovuto percepire in base alla retribuzione contrattuale dovuta (……retribuzione che allo stesso sarebbe spettata, laddove il contratto fosse spirato nel termine inizialmente pattuito, ossia il 29.03.2024
2 in luogo del 31.05.2024……) come da conteggi1 contenuti in ricorso, comprensivi di TFR, i quali paiono immuni da censure avuto riguardo ai valori rilevabili- per il periodo lavorato- dalle buste paga.
Corretta e conforme ai principi la determinazione del quantum al lordo.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente al ricorrente dal datore di lavoro in data 29-3-2024;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore di , per il titolo in motivazione, della somma di € Parte_1 4210,89, oltre interessi a cos' determinata dal deposito della presente decisione sino al saldo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione Avv. Di Natale ed Avv. Giannella.
Foggia, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci 1 considerando che il sig. svolgeva 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, come Pt_1 risultante dalle buste paga che si producono nonché dalla comunicazione di assunzione e cessazione, e che lo stesso è stato licenziato alla data del 29.03.2024 mentre, il contratto di lavoro spirava al 31.05.2024, residuano 2 mensilità che la società resistente avrebbe dovuto pagare al sig.
ossia aprile 2024 e maggio 2024. 28)Pertanto, considerando che erano 8 le ore Pt_1 giornaliere lavorative, dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e domenica) e che la retribuzione lorda oraria, come si evince dalla ultima busta paga che si produce relativa a marzo 2023 è pari ad € 11,00220, per il mese di aprile 2024 l'importo spettante al ricorrente può così quantificarsi: € 11,00220 (retribuzione lorda ordinaria) x 176 ore lavorative (22 gg lavorativi ad aprile 2024) = €
1936,39 lordi;
29)Ugualmente, anche per il mese di maggio 2024, si possono conteggiare 22 giorni lavorativi e pertanto anche per la suddetta mensilità avremo: € 11,00220 x 176 ore lavorative (calcolate in 22 gg lavorativi) = € 1936,39 lordi. 30)Il totale delle retribuzioni lorde spettanti al sig. è pari ad € 3.872,78. Pt_1
31)Agli importi relativi alle mensilità di aprile e maggio 2024 calcolati come sopra, dovrà altresì aggiungersi il conteggio relativo al TFR maturato e non corrisposto per le seguenti mensilità ossia:
- € 1936,39/13,5 = € 143,43 per TFR aprile 2024; - € 1936,39/13,5 = € 143,43 per TFR maggio
2024, per un Totale TFR di € 286,86 lordi. 32)Pertanto, in ragione di tutto quanto sopra, la società resistente, in forza della spiegata impugnativa di licenziamento, dovrà corrispondere al sig.
i seguenti importi: € 3.872,78 lordi per le mensilità di aprile e maggio 2024; ed € Parte_1
286,86 lordi per le differenze sul TFR. 33)Dai crediti retributivi scaturisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di corrispondere la rivalutazione monetaria dovuta, ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.p.c., in base agli indici ISTAT, e gli interessi calcolati in base al tasso legale, pari, rispettivamente, ad
Euro 16,64 (rivalutazione) e Euro 34,61 (interesse), con complessivo del totale rivalutato pari ad
€ 4.210,89.
3 4