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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12795 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 5372/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 via Teano 9, presso lo studio dell'avv. Sergio De Santis che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia 11, presso lo studio dell'avv. Michel Martone che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
convenuta all'udienza dell'11.12.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che con decorrenza 7.11.2024 il rapporto di lavoro tra le parti si è trasformato, per fatti concludenti, da part-time a tempo pieno;
condanna a corrispondere alla ricorrente la somma di € Controparte_1
103,95 per ogni settimana di lavoro dal 7.11.2024 e fino alla presente pronuncia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ogni importo mensile e fino al saldo;
condanna la società convenuta a rimborsare in favore della parte ricorrente i compensi i compensi legali che si liquidano in € 3.688,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è dipendente di dall'ottobre del 2007 e Parte_1 Controparte_1 lavora, quale “addetta senior” presso l'ufficio di Roma-Affile (inquadrata da ultimo nel livello D del Ccnl per il personale di ). Il suo formale orario di lavoro è CP_1
sempre stato part-time, prima pari a 24 ore settimanale, poi aumentato da gennaio
2022 a 27 ore settimanali. Nel corso del rapporto di lavoro la ha chiesto più Pt_1 volte all'azienda di trasformare a tempo pieno il suo rapporto di lavoro ottenendo sempre il diniego dell'azienda.
La si è rivolta al Tribunale sostenendo di aver maturato, per fatti Pt_1
concludenti, il diritto a detta trasformazione a tempo pieno (36 ore settimanali), considerato che dal gennaio 2021 all'ottobre 2024 sulla base dei cedolini paga depositati aveva prestato servizio per una media di 36,09 ore settimanali.
si è costituita in giudizio facendo rilevare che erano stati stipulati più CP_1 accordi sindacali che regolavano le procedure para-concorsuali per la trasformazione del rapporto, da part-time a tempo pieno;
che la ricorrente non era riuscita a prendere parte alle procedure perché parzialmente idonea allo svolgimento delle mansioni;
che durante il rapporto la aveva rispettato il formale orario part-time (prima di 24 Pt_1
e poi di 27 ore settimanali) “fermo restando che, per specifiche esigenze aziendali, poteva accadere che la società le chiedesse di svolgere attività di lavoro supplementare quando non straordinario, retribuendola sulla base delle maggiorazioni previste dal Ccnl”; che comunque non vi era prova che la fosse Pt_1
stata impiegata in modo sistematico e reiterato “settimana per settimana e per l'intero arco temporale oggetto di causa, quale lavoratrice a tempo pieno anziché a tempo parziale”.
Autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
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La domanda della è fondata. Pt_1
Costituisce risalente principio giurisprudenziale quello secondo il quale una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto siano state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà, atteso che la trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali, avendo il legislatore reso palese, da un lato, l'indubbio favore verso il lavoro a tempo pieno, e, dall'altro, il rilievo determinante da riconoscere al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione
2 del trattamento dovuto al lavoratore;
sicché, nel rapporto di lavoro, ove sia accertato che la prestazione si è effettivamente svolta secondo determinate modalità, opera il principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all'effettiva consistenza del proprio impegno, allorquando si tratti di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività, in quanto ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti (cfr. Cass. 11.10.1996, n. 8904).
Sulla base di detti assunti si è poi sviluppata nel tempo una consolidata giurisprudenza di legittimità che ha sempre ammesso che in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno (cfr. Cass. 18.3.2004,
n. 5520; Cass. 11.2.2008, n. 3228 e Cass. 13.3.2009, n. 6226). Consolidata giurisprudenza altresì che ha sempre ribadito, anche di recente, come la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno possa determinare che la trasformazione da un originario part-time ad un full-time si sia verificata “per fatti concludenti” (Cass. 28.3.2019, n. 8658; Cass. 25.7.2019, n.
20209; Cass. 4.12.2018, n. 31342 e da ultimo Cass. 19.2.2024, n. 4350 e Cass.
22.4.2024, n. 10746).
Tenendo ferme dette coordinate, come detto oramai consolidate, quanto prospettato dalla ricorrente - sulla base dei cedolini paga prodotti dove risultano un cospicuo numero di ore di lavoro supplementare e anche straordinario - consente di affermare che il suo rapporto di lavoro con si sia di fatto trasformato come CP_1
rapporto a tempo pieno.
Se nell'arco di un triennio circa (dal gennaio 2021 all'ottobre 2024) la Pt_1
ha lavorato con una media di 36,09 ore settimanali in virtù delle ore aggiuntive di lavoro richiestele da è proprio l'effettività del rapporto, che nel concreto si è CP_1
atteggiato come rapporto a tempo pieno, a determinare per fatti concludenti detta trasformazione.
3 Sul punto, peraltro, la contestazione di , peraltro generica, non è persuasiva CP_1
perché il dato medio di 36,09 ore settimanali sui ricava inequivocabilmente da elementi documentali di provenienza datoriale come sono i cedolini paga.
Né ha un qualche rilievo, sul diritto a detta trasformazione del rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, la circostanza che la ricorrente si sarebbe vista “sbarrare
l'opportunità di trasformare il rapporto da tempo parziale a tempo pieno come da procedure sindacali”.
Va di conseguenza affermato e dichiarato che il rapporto di lavoro tra le parti in causa si è trasformato a tempo pieno con decorrenza 7.11.2024. Questa è la data in cui la ricorrente ha infruttuosamente inviato a l'ultima specifica diffida in CP_1 ordine alla trasformazione del rapporto a tempo pieno, prima di introdurre il presente giudizio.
Da detta data, e fino alla presente pronuncia, la società convenuta deve essere condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 103,95 per ogni settimana di lavoro, somma che costituisce la differenza settimanale tra ore dovute per un rapporto a tempo pieno di 36 ore settimanali e ore formalmente riconosciute (27 settimanali).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di . CP_1
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3
(cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia
(indeterminabile e quindi da € 26.000,01 a € 52.000,00) e si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) i cui rispettivi valori medi sono stati tutti ridotti del 50% - ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal
Dm n. 147/2022 - considerata la non particolare complessità della questione esaminata.
Roma, 11.12.2025.
Il giudice
SS IA
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