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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2615/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 2615\2022 (cui è riunito il giudizio n. R.G.A.C. 2379/2023) tra
, C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, C.F. , elettivamente domiciliati in Napoli, via G.
[...] CodiceFiscale_2
Porzio, n. 4 CDN, Isola a/5, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Bregola che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
C.F. e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del Controparte_2 difensore e rappresentata e difesa dall'avv.to Email_1
Pietro Davide Sarti, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 17/12/2024 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, gli opponenti proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla
[...] in data 14/11/2022, contenente l'intimazione di pagamento dell'importo Controparte_1 pari ad euro 58.376,50 per l'asserito credito vantato nella qualità di cessionaria del chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Controparte_3 titolo e del precetto, anche inaudita altera parte, in via preliminare, dichiararsi la infondatezza del precetto opposto per difetto di legittimazione attiva del creditore proNT, nonché la nullità del precetto anche ai sensi dell'art. 50 TUB per carenza di prova scritta e l'insussistenza, infondatezza e inesigibilità del credito azionato e, per l'effetto, accertarsi la illegittimità degli atti versati a sostegno del precetto con declaratoria di loro caducazione, nonché dichiararsi la mancanza di legittimazione della opposta e l'insussistenza di qualità di obbligati in capo agli opponenti. pagina 1 di 9 A sostegno della posizione processuale assunta, detti opponenti formulavano i seguenti motivi di opposizione:
-carenza di legittimazione attiva della parte opposta, in ragione della mancata prova del contratto di cessione e della certificazione notarile attestante l'inclusione del credito nella cessione, non costituendo adempimento sufficiente ai sensi della normativa la pubblicazione dell'avviso di cessione in GU, funzionale esclusivamente all'efficacia della cessione sotto il profilo della notifica al debitore ceduto ma non ai fini della prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto, e non avendo controparte dato prova della registrazione dell'operazione di cessione nel Registro delle Imprese;
-inidoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito, non avendo controparte versato in giudizio la certificazione ex art. 50 TUB;
-omessa allegazione del contratto di mutuo/finanziamento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto della sospensiva e dell'opposizione, poiché infondate. In subordine, chiedeva accertarsi l'esatta misura del credito in virtù del menzionato titolo esecutivo. Tale opposta, in particolare, previamente evidenziava in fatto che il contratto di mutuo fondiario era stato stipulato con per Controparte_4 atto a rogito del Notaio di Spoleto del 23/12/2011, rep. n. 23447, racc. n. 8272, Per_1
e che la relativa copia era stata spedita in forma esecutiva in data 13/01/2012, nonché era esente dall'obbligo della notificazione in virtù della normativa sul credito fondiario, e in attuazione dello stesso era stata erogata agli opponenti la somma di euro 50.000,00 da restituire in 180 rate mensili posticipate con le modalità previste dal contratto, con iscrizione di ipoteca nei confronti dei beni appartenenti ad ed alla Parte_2 signora successivamente deceduta, devolvendo la propria eredità Persona_2 ad . Parte_2
Deduceva, poi, che in virtù di atto di fusione del 22/11/2016 Controparte_3 aveva incorporato giusta autorizzazione Controparte_4 della Banca d'Italia del 19/08/2016, subentrando nel suo intero patrimonio e, quindi, in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, in data 4/06/2018 l'opposta aveva acquistato da un portafoglio Controparte_1 Controparte_3 crediti, dandone avviso mediante pubblicazione in GU n. 65 del 7/05/2018, così da subentrare nella titolarità dei crediti e aveva conferito mandato a Controparte_2 rilasciando procura per atto a rogito Notaio del 3/08/2021, rep. n. Persona_3
16349/7943 per il compimento di quanto necessario anche in sede giudiziale al recupero del credito. Lamentava l'inadempimento di controparte al pagamento delle rate dovute, con conseguente legittimità della decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto alla stregua delle previsioni contrattuali, come da intimazione operata con lettera raccomandata del 13/07/2017. Stante il mancato pagamento nonostante l'intimazione, l'opposta aveva, quindi, notificato l'atto di precetto e, successivamente, aveva eseguito il pignoramento, con pendenza della procedura RGE n. 28/2023. Tanto premesso in fatto, parte opposta deduceva in diritto:
pagina 2 di 9 -infondatezza dell'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva, posto che la cessione era stata comunicata mediante rituale avviso pubblicato in GU ed era stata iscritta nel Registro delle Imprese nel rispetto dell'art. 58 TUB, con specifica menzione e richiamo nell'atto di precetto ai riferimenti comprovanti detta legittimazione in conseguenza della cessione in blocco;
aggiungeva che era stata data piena prova della titolarità del credito in capo a parte opposta mediante le produzioni documentali operate sin dalla fase cautelare (atto di fusione di Controparte_5
, estratto della GU contenente specifici criteri, copia visura storica della
[...]
, estratto in copia del contratto di cessione, elenco del portafoglio di crediti CP_1 classificati a sofferenza);
-con riferimento, poi, alla mancata allegazione del contratto di mutuo, deduceva che, per un verso, nel caso di specie veniva in rilievo un atto ricevuto da Notaio e, per altro verso, trovava applicazione il disposto di cui all'art. 41 TUB in tema di esonero della notifica del titolo contrattuale esecutivo;
-che, per quanto concerneva, poi, la asserita inidoneità della documentazione contrattuale prodotta a corredo del precetto, la somma era stata puntualmente indicata ed era stata determinata in applicazione delle pattuizioni contrattuali. Respinta l'istanza di sospensione della esecuzione, assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., il giudice, su concorde richiesta delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 14/11/2023 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Quindi, con ordinanza riservata del 2/03/2024, il giudice rimetteva la causa sul ruolo, assegnando termine alle parti per memorie e repliche al fine di dedurre sull'esistenza di ipoteca di secondo grado su tutti o su alcuni beni immobili e conseguenti effetti sull'applicazione dell'art.. 41 TUB, nonché in merito alla posizione assunta sulla riunione al giudizio del procedimento iscritto al n. 2379/2023, rinviando in prosecuzione all'udienza del 16/04/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli opponenti proponevano, altresì, opposizione avverso l'atto di precetto, notificato loro in data 27 e 28/11/2023, da parte opposta, e per essa quale mandataria Controparte_1 [...] nella veste di cessionaria del CP_2 Controparte_3 contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro 58.376,50, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precetto anche inaudita altera parte, dichiarare l'infondatezza/illegittimità del precetto opposto, anche per carenza di legittimazione attiva del creditore proNT, la nullità ex art. 50 TUB per carenza di prova scritta, e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza/infondatezza/inesigibilità del credito azionato e l'illegittimità degli atti versati a sostegno del precetto, con loro caducazione e, per l'effetto, dichiararsi il difetto di legittimazione di parte opposta all'importo di cui al precetto e dichiararsi gli opponenti non obbligati. A fondamento della posizione processuale assunta, gli opponenti formulavano i seguenti motivi di opposizione:
-che parte opposta aveva notificato copie identiche dello stesso precetto, già opposto innanzi al Tribunale nel procedimento iscritto al n. RG 2615/2022, procedimento pagina 3 di 9 trattenuto in decisione, da questo giudice, con conseguente nullità del precetto per violazione del ne bis in idem;
-carenza di legittimazione attiva della parte opposta, per non aver la stessa provato l'inclusione del credito nella cessione in blocco mediante documentazione adeguata, non costituendo la pubblicazione in GU documentazione a tal fine sufficiente, poiché adempimento necessario ai fini diversi dell'efficacia della cessione, e dovendo, invece, essere prodotto il contratto di cessione anche con riferimento alla registrazione dell'operazione di cessione nel Registro delle Imprese ex art. 3 della L. n. 130/1999 ed alla certificazione del Notaio;
-mancata produzione della certificazione ex art. 50 TUB, non avendo parte opposta annotato i pagamenti eseguiti dal cliente;
-omessa allegazione del contratto di mutuo/finanziamento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previo rigetto della sospensiva, respingersi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto ovvero, in subordine, accertarsi l'esatta misura del credito ritenuto di giustizia. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-che era stata già proposta opposizione iscritta al n. 2615/2022 avverso preNT atto di precetto notificato nell'ambito della quale gli opponenti avevano formulato identiche doglianze;
-che tale procedimento era stato trattenuto in decisione ed era in attesa di sentenza;
-che il giudice in tale procedimento aveva respinto l'istanza di sospensione, ritenendo l'insussistenza dei gravi motivi;
-che parte opposta aveva notificato un ulteriore atto di precetto, oggetto dell'odierna opposizione, in quanto il GE con provvedimento del 19/07/2023 -nella procedura esecutiva incardinata mediante la notifica dell'atto di precetto opposto nel procedimento n. 2615/2022- aveva rilevato che, stante l'iscrizione dell'ipoteca di II grado, l'art. 38 TUB non poteva trovare applicazione, con conseguente inefficacia del pignoramento;
-che, tuttavia, l'opposta aveva evidenziato che uno degli immobili oggetto di esecuzione era garantito da ipoteca di primo grado e, pertanto, il mutuo era fondiario ed esente dall'obbligo di notifica;
-che, al fine di non incorrere in ulteriori contestazioni, pur non condividendo il provvedimento del GE, parte opposta aveva notificato un ulteriore atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo. Ciò premesso, reiterava le difese svolte in merito all'infondatezza dei motivi di opposizione articolati dalla controparte, precisando che nel caso in esame il contratto di mutuo era stato notificato unitamente al titolo. Respinta l'istanza di sospensione, all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza riservata dell'8/03/2024, alla prima udienza fissata il giudice assumeva il procedimento in riserva sulla opposizione alla riunione dei procedimenti di parte opposta, come formulata anche nel giudizio preNTmente iscritto. Quindi, con ordinanze riservate del 16/05/2024 il giudice disponeva la riunione del giudizio iscritto al n. 2379/2023 a quello iscritto al n. 2615/2022, ritenuta la sussistenza di profili di connessione, e ritenuti i procedimenti maturi per la decisione fissava udienza per pagina 4 di 9 la precisazione delle conclusioni all'8/10/2024, udienza rinviata al successivo 17/12/2024 in ragione dell'impedimento del difensore di parte opponente. All'udienza fissata, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, di talchè deve trovare conferma l'ordinanza adottata dal giudice nel corso del procedimento nella parte in cui ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. Nel merito, giova, preliminarmente, osservare che la presente decisione, in conseguenza del provvedimento che ha disposto la riunione, investe:
- l'atto di precetto notificato dalla in data 14/11/2022, Controparte_1 contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro 58.376,50 (v. atto di precetto nel fascicolo di parte opponente del presente giudizio);
- l'atto di precetto, notificato in data 27 e 28/11/2023, contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro 58.376,50 (v. atto di precetto nel fascicolo di parte opponente nel giudizio n. 2379/2023). Entrambi i precetti, notificati da parte opposta agli odierni opponenti, hanno ad oggetto l'esposizione debitoria residua relativa al mutuo fondiario, stipulato per atto a rogito Notaio
di Spoleto, del 23/12/2011, rep. n. 23447, racc. n. 8272, tra Persona_4 [...]
e i signori e , avente ad oggetto Controparte_4 Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 50.000,00, da rimborsare in 15 anni mediante il pagamento di 180 rate mensili a partire dal 31/01/2012 (v. doc. 3 nel fascicolo di parte opposta). La ragione della notifica di due atti di precetto è stata ricondotta dalla parte opposta al provvedimento, adottato in data 19/07/2023, con cui il Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, che ha fatto seguito al precetto opposto nel presente giudizio (ossia a quello notificato in data 14/11/2022), con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellazione della relativa presentazione, in ragione del fatto che il titolo esecutivo è costituito da una iscrizione ipotecaria di secondo grado e non di primo grado (v. doc. M nel fascicolo di parte opposta nel giudizio n. 2379/2023). A fronte della documentata definizione della procedura esecutiva mediante declaratoria di inefficacia del pignoramento, occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale “nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (Cass., n. 4961/2019, in motivazione, che richiama numerosi procedimenti conformi;
da ultimo, Cass., n. 22010/2023). Non risulta dagli atti, né è stato allegato delle parti e, in particolare, da parte opposta, che quest'ultima abbia proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo anzi rappresentato che, pur non condividendo la pronuncia del GE, ha provveduto a notificare il secondo atto di precetto, unitamente al titolo, ossia alla notifica dell'atto prodromico all'avvio di distinta procedura esecutiva, così da superare il profilo censurato dal GE sulla base del quale è stata pronunciata l'inefficacia del pignoramento.
pagina 5 di 9 Ad avviso di chi scrive, posto che nella presente sede non può essere messa in discussione la pronuncia del GE, stante l'impugnabilità della stessa come detto esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, con riferimento alla opposizione del primo atto di precetto va rilevata la carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia, nella misura in cui il rigetto dell'opposizione non determinerebbe la possibilità di proseguire la prima procedura esecutiva, né l'accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare un effetto ulteriore rispetto a quello già conseguito mediante la pronuncia del GE, stante la definitiva declaratoria di inefficacia del pignoramento ivi operata dal giudice competente (sull'inquadramento nel difetto di interesse dell'ipotesi in cui venga in rilievo l'emanazione di una pronuncia priva di qualsivoglia rilievo pratico: v. Cass., n. 12678/2020; sulla circostanza secondo cui l'interesse ad agire non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione: Cass., n. 10558/2002; sulla cessazione della materia del contendere coorelata alla semplice nuova notifica del titolo e del precetto: Cass., n. 7026/1999).
Anche a voler diversamente ritenere, i motivi di opposizione -proposti anche con riferimento al secondo precetto notificato (opposizione iscritta al n. 2379/2023, riunita al presente giudizio)- sono, comunque, infondati in virtù delle considerazioni che seguono e che - a fronte della ritenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 2615/2022- vengono esaminati esclusivamente con riferimento alle censure svolte nel giudizio riunito n. 2379/2023, unitamente agli ulteriori motivi prospettati in quest'ultimo procedimento. Nessuna nullità del precetto si pone in relazione all'invocata violazione del ne bis in idem in ragione della notifica del primo precetto, al riguardo, appare sufficiente osservare che il procedimento n. 2615/2022 viene definito contestualmente a quello iscritto al n. 2379/2023 (mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere in ragione del provvedimento di inefficacia del GE, che non risulta opposto), nonché, al contempo, che non vi è duplicazione nella notifica del precetto, posto che il secondo precetto notificato contiene anche la notifica del mutuo in ragione dei rilievi formulati dal GE con riferimento alla notifica del primo precetto. Preme, inoltre, ribadire, secondo quanto già evidenziato nel provvedimento che ha respinto la sospensiva nel procedimento n. 2379/2023 che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo, ragion per cui il creditore può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, persino senza attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda (Cass., n. 13204/2012, in motivazione;
Cass., n. 23847/2008), diversamente dal caso di specie in cui il pignoramento è stato dichiarato inefficace. Con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte opposta, vanno svolte le considerazioni che seguono. Premesso che l'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale (Cass., n. 8213/2012), a nulla rileva che in tale atto parte opposta non abbia comprovato le vicende successorie che giustificano il subentro nella titolarità del credito derivante dall'inadempimento del mutuo per cui è causa, essendo sufficiente che la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in lite dal lato attivo sia provata nel giudizio di opposizione, ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., gravante su parte opposta.
pagina 6 di 9 Ciò chiarito, parte opposta a corredo della titolarità sostanziale della situazione giuridica dal lato attivo ha prodotto:
-il mutuo per cui è causa stipulato con (v. Controparte_4 doc. 3 nel fascicolo di parte);
-atto di fusione di in del Controparte_4 Controparte_3
22/11/2016, rep. n. 69411, racc. n. 12771 (v. doc. 4 nel fascicolo di parte opposta);
-l'estratto conto ex art. 50 TUB rilasciato dalla NT (v. Controparte_3 doc. 12);
-l'estratto del contratto di cessione (doc. 10), l'allegato a) ivi richiamato, riportante a pag. 83 il numero di rapporto a sofferenza -6103495- richiamato nell'estratto ex art. 50 TUB);
- la lettera di messa in mora redatta dalla NT (v. doc. 8); Controparte_3
-l'avviso di cessione, in GU parte II, anno 159, n. 65, del 7/06/2018, contenente gli elementi identificativi dei crediti ceduti (tipologia di contratto, tra cui i finanziamenti ipotecari, periodo di stipula tra il 1970 ed il 2017, denominati in euro, regolati dalla legge italiana, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia etc.), nonché espresso avvertimento che le banche cedenti e la società renderenno disponibili al sito internet www.creval.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti alla società e la conferma dell'avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta (v. doc. 5);
-copia del contratto di cessione (v. doc. 13 a e b);
-dichiarazione della NT (v. doc. 14 e doc. 16). Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte NT, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del pagina 7 di 9 credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, del possesso del titolo in capo alla cessionaria, della produzione dell'estratto conto predisposto dalla NT, dell'estratto del contratto di cessione, dell'allegato al contratto di cessione (come detto, riportante a pag. 83 il numero di rapporto a sofferenza -6103495- richiamato nell'estratto ex art. 50 TUB), della lettera di messa in mora redatta dalla NT, del contratto di cessione e della dichiarazione della NT, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Inoltre, la documentazione prodotta comprova la registrazione dell'operazione di cessione nel Registro delle Imprese, ragion per cui tale doglianza è infondata in fatto (v. doc. 7, visura camerale pag. 4), dovendosi ribadire che la pubblicazione in GU dell'avviso di cessione produce effetti equivalenti a quelli previsti dall'art. 1264 c.c. (Cass., n. 20945/2020; Cass., n. 20473/2008; Cass., n. 13954/2006) Con riferimento, poi, alla doglianza relativa alla omessa prova del credito, stante la mancata produzione in giudizio della certificazione ex art. 50 TUB, si osserva che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva, ha provato mediante le produzioni documentali operate nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., non risultando contestata l'erogazione della somma mutuata, ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Quest'ultima prova non si ritiene raggiunta nel caso di specie, anche valutato il tenore manifestamente generico delle contestazioni svolte da parte opponente in merito alla asserita mancata annotazione dei pagamenti eseguiti dal cliente. Si precisa, inoltre, che nel caso di specie dalla lettura del contratto non emerge alcun significativo squilibrio giuridico (Cass., n. 36740/2021), delle clausole contrattuali che risultano redatte in maniera chiara e comprensibile, né, peraltro, parte opponente ha dedotto alcunché sul punto, dovendosi osservare che gli importi richiesti a titolo di interessi di mora pagina 8 di 9 (per euro 2.449,98), come evincibili dall'estratto conto citato (v. doc. 12), non appaiono eccessivi in relazione all'importo finanziato. Infine, con riferimento alla omessa allegazione del contratto di mutuo, appare sufficiente rilevare che, quanto all'opposizione iscritta al n. 2379/2023, il titolo esecutivo è stato notificato unitamente al precetto e prodotto nel presente procedimento (v. notifica nel fascicolo di parte opponente), ragion per cui la doglianza appare infondata in fatto. Resta da precisare che la doglianza svolta nella comparsa conclusionale in merito alla asserita nullità della procura conferita alla società per indeterminatezza dell'oggetto Pt_3 non appare condivisibile nella misura in cui la procura in questione contiene espresso riferimento al contratto di cessione dei crediti stipulato in data 4/06/2018 con
[...]
con inclusione della costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. (v. Controparte_3 doc. 1 nel fascicolo di parte opposta). Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'opposizione al precetto notificato dalla in data 14/11/2022 (iscritta al n. RG n. 2615/2022); CP_1 CP_1
-respinge l'opposizione al precetto notificato dalla in data 27 e Controparte_1
28/11/2023 (iscritta al RG n. 2379/2023, riunita al presente procedimento RG n. 2615/2022);
-condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore della opposta, liquidando le stesse in euro 7.500,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 6/04/2025 Scaduti i termini concessi. Il giudice Marzia Di Bari
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 2615\2022 (cui è riunito il giudizio n. R.G.A.C. 2379/2023) tra
, C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, C.F. , elettivamente domiciliati in Napoli, via G.
[...] CodiceFiscale_2
Porzio, n. 4 CDN, Isola a/5, presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Bregola che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
C.F. e per essa quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del Controparte_2 difensore e rappresentata e difesa dall'avv.to Email_1
Pietro Davide Sarti, come da procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 17/12/2024 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, gli opponenti proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificato dalla
[...] in data 14/11/2022, contenente l'intimazione di pagamento dell'importo Controparte_1 pari ad euro 58.376,50 per l'asserito credito vantato nella qualità di cessionaria del chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Controparte_3 titolo e del precetto, anche inaudita altera parte, in via preliminare, dichiararsi la infondatezza del precetto opposto per difetto di legittimazione attiva del creditore proNT, nonché la nullità del precetto anche ai sensi dell'art. 50 TUB per carenza di prova scritta e l'insussistenza, infondatezza e inesigibilità del credito azionato e, per l'effetto, accertarsi la illegittimità degli atti versati a sostegno del precetto con declaratoria di loro caducazione, nonché dichiararsi la mancanza di legittimazione della opposta e l'insussistenza di qualità di obbligati in capo agli opponenti. pagina 1 di 9 A sostegno della posizione processuale assunta, detti opponenti formulavano i seguenti motivi di opposizione:
-carenza di legittimazione attiva della parte opposta, in ragione della mancata prova del contratto di cessione e della certificazione notarile attestante l'inclusione del credito nella cessione, non costituendo adempimento sufficiente ai sensi della normativa la pubblicazione dell'avviso di cessione in GU, funzionale esclusivamente all'efficacia della cessione sotto il profilo della notifica al debitore ceduto ma non ai fini della prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto, e non avendo controparte dato prova della registrazione dell'operazione di cessione nel Registro delle Imprese;
-inidoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito, non avendo controparte versato in giudizio la certificazione ex art. 50 TUB;
-omessa allegazione del contratto di mutuo/finanziamento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto della sospensiva e dell'opposizione, poiché infondate. In subordine, chiedeva accertarsi l'esatta misura del credito in virtù del menzionato titolo esecutivo. Tale opposta, in particolare, previamente evidenziava in fatto che il contratto di mutuo fondiario era stato stipulato con per Controparte_4 atto a rogito del Notaio di Spoleto del 23/12/2011, rep. n. 23447, racc. n. 8272, Per_1
e che la relativa copia era stata spedita in forma esecutiva in data 13/01/2012, nonché era esente dall'obbligo della notificazione in virtù della normativa sul credito fondiario, e in attuazione dello stesso era stata erogata agli opponenti la somma di euro 50.000,00 da restituire in 180 rate mensili posticipate con le modalità previste dal contratto, con iscrizione di ipoteca nei confronti dei beni appartenenti ad ed alla Parte_2 signora successivamente deceduta, devolvendo la propria eredità Persona_2 ad . Parte_2
Deduceva, poi, che in virtù di atto di fusione del 22/11/2016 Controparte_3 aveva incorporato giusta autorizzazione Controparte_4 della Banca d'Italia del 19/08/2016, subentrando nel suo intero patrimonio e, quindi, in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco, in data 4/06/2018 l'opposta aveva acquistato da un portafoglio Controparte_1 Controparte_3 crediti, dandone avviso mediante pubblicazione in GU n. 65 del 7/05/2018, così da subentrare nella titolarità dei crediti e aveva conferito mandato a Controparte_2 rilasciando procura per atto a rogito Notaio del 3/08/2021, rep. n. Persona_3
16349/7943 per il compimento di quanto necessario anche in sede giudiziale al recupero del credito. Lamentava l'inadempimento di controparte al pagamento delle rate dovute, con conseguente legittimità della decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto alla stregua delle previsioni contrattuali, come da intimazione operata con lettera raccomandata del 13/07/2017. Stante il mancato pagamento nonostante l'intimazione, l'opposta aveva, quindi, notificato l'atto di precetto e, successivamente, aveva eseguito il pignoramento, con pendenza della procedura RGE n. 28/2023. Tanto premesso in fatto, parte opposta deduceva in diritto:
pagina 2 di 9 -infondatezza dell'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva, posto che la cessione era stata comunicata mediante rituale avviso pubblicato in GU ed era stata iscritta nel Registro delle Imprese nel rispetto dell'art. 58 TUB, con specifica menzione e richiamo nell'atto di precetto ai riferimenti comprovanti detta legittimazione in conseguenza della cessione in blocco;
aggiungeva che era stata data piena prova della titolarità del credito in capo a parte opposta mediante le produzioni documentali operate sin dalla fase cautelare (atto di fusione di Controparte_5
, estratto della GU contenente specifici criteri, copia visura storica della
[...]
, estratto in copia del contratto di cessione, elenco del portafoglio di crediti CP_1 classificati a sofferenza);
-con riferimento, poi, alla mancata allegazione del contratto di mutuo, deduceva che, per un verso, nel caso di specie veniva in rilievo un atto ricevuto da Notaio e, per altro verso, trovava applicazione il disposto di cui all'art. 41 TUB in tema di esonero della notifica del titolo contrattuale esecutivo;
-che, per quanto concerneva, poi, la asserita inidoneità della documentazione contrattuale prodotta a corredo del precetto, la somma era stata puntualmente indicata ed era stata determinata in applicazione delle pattuizioni contrattuali. Respinta l'istanza di sospensione della esecuzione, assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., il giudice, su concorde richiesta delle parti, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 14/11/2023 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Quindi, con ordinanza riservata del 2/03/2024, il giudice rimetteva la causa sul ruolo, assegnando termine alle parti per memorie e repliche al fine di dedurre sull'esistenza di ipoteca di secondo grado su tutti o su alcuni beni immobili e conseguenti effetti sull'applicazione dell'art.. 41 TUB, nonché in merito alla posizione assunta sulla riunione al giudizio del procedimento iscritto al n. 2379/2023, rinviando in prosecuzione all'udienza del 16/04/2024, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva. Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli opponenti proponevano, altresì, opposizione avverso l'atto di precetto, notificato loro in data 27 e 28/11/2023, da parte opposta, e per essa quale mandataria Controparte_1 [...] nella veste di cessionaria del CP_2 Controparte_3 contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro 58.376,50, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e dell'atto di precetto anche inaudita altera parte, dichiarare l'infondatezza/illegittimità del precetto opposto, anche per carenza di legittimazione attiva del creditore proNT, la nullità ex art. 50 TUB per carenza di prova scritta, e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza/infondatezza/inesigibilità del credito azionato e l'illegittimità degli atti versati a sostegno del precetto, con loro caducazione e, per l'effetto, dichiararsi il difetto di legittimazione di parte opposta all'importo di cui al precetto e dichiararsi gli opponenti non obbligati. A fondamento della posizione processuale assunta, gli opponenti formulavano i seguenti motivi di opposizione:
-che parte opposta aveva notificato copie identiche dello stesso precetto, già opposto innanzi al Tribunale nel procedimento iscritto al n. RG 2615/2022, procedimento pagina 3 di 9 trattenuto in decisione, da questo giudice, con conseguente nullità del precetto per violazione del ne bis in idem;
-carenza di legittimazione attiva della parte opposta, per non aver la stessa provato l'inclusione del credito nella cessione in blocco mediante documentazione adeguata, non costituendo la pubblicazione in GU documentazione a tal fine sufficiente, poiché adempimento necessario ai fini diversi dell'efficacia della cessione, e dovendo, invece, essere prodotto il contratto di cessione anche con riferimento alla registrazione dell'operazione di cessione nel Registro delle Imprese ex art. 3 della L. n. 130/1999 ed alla certificazione del Notaio;
-mancata produzione della certificazione ex art. 50 TUB, non avendo parte opposta annotato i pagamenti eseguiti dal cliente;
-omessa allegazione del contratto di mutuo/finanziamento. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo, previo rigetto della sospensiva, respingersi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto ovvero, in subordine, accertarsi l'esatta misura del credito ritenuto di giustizia. A fondamento della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-che era stata già proposta opposizione iscritta al n. 2615/2022 avverso preNT atto di precetto notificato nell'ambito della quale gli opponenti avevano formulato identiche doglianze;
-che tale procedimento era stato trattenuto in decisione ed era in attesa di sentenza;
-che il giudice in tale procedimento aveva respinto l'istanza di sospensione, ritenendo l'insussistenza dei gravi motivi;
-che parte opposta aveva notificato un ulteriore atto di precetto, oggetto dell'odierna opposizione, in quanto il GE con provvedimento del 19/07/2023 -nella procedura esecutiva incardinata mediante la notifica dell'atto di precetto opposto nel procedimento n. 2615/2022- aveva rilevato che, stante l'iscrizione dell'ipoteca di II grado, l'art. 38 TUB non poteva trovare applicazione, con conseguente inefficacia del pignoramento;
-che, tuttavia, l'opposta aveva evidenziato che uno degli immobili oggetto di esecuzione era garantito da ipoteca di primo grado e, pertanto, il mutuo era fondiario ed esente dall'obbligo di notifica;
-che, al fine di non incorrere in ulteriori contestazioni, pur non condividendo il provvedimento del GE, parte opposta aveva notificato un ulteriore atto di precetto, unitamente al titolo esecutivo. Ciò premesso, reiterava le difese svolte in merito all'infondatezza dei motivi di opposizione articolati dalla controparte, precisando che nel caso in esame il contratto di mutuo era stato notificato unitamente al titolo. Respinta l'istanza di sospensione, all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza riservata dell'8/03/2024, alla prima udienza fissata il giudice assumeva il procedimento in riserva sulla opposizione alla riunione dei procedimenti di parte opposta, come formulata anche nel giudizio preNTmente iscritto. Quindi, con ordinanze riservate del 16/05/2024 il giudice disponeva la riunione del giudizio iscritto al n. 2379/2023 a quello iscritto al n. 2615/2022, ritenuta la sussistenza di profili di connessione, e ritenuti i procedimenti maturi per la decisione fissava udienza per pagina 4 di 9 la precisazione delle conclusioni all'8/10/2024, udienza rinviata al successivo 17/12/2024 in ragione dell'impedimento del difensore di parte opponente. All'udienza fissata, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, di talchè deve trovare conferma l'ordinanza adottata dal giudice nel corso del procedimento nella parte in cui ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. Nel merito, giova, preliminarmente, osservare che la presente decisione, in conseguenza del provvedimento che ha disposto la riunione, investe:
- l'atto di precetto notificato dalla in data 14/11/2022, Controparte_1 contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro 58.376,50 (v. atto di precetto nel fascicolo di parte opponente del presente giudizio);
- l'atto di precetto, notificato in data 27 e 28/11/2023, contenente l'intimazione di pagamento dell'importo pari ad euro 58.376,50 (v. atto di precetto nel fascicolo di parte opponente nel giudizio n. 2379/2023). Entrambi i precetti, notificati da parte opposta agli odierni opponenti, hanno ad oggetto l'esposizione debitoria residua relativa al mutuo fondiario, stipulato per atto a rogito Notaio
di Spoleto, del 23/12/2011, rep. n. 23447, racc. n. 8272, tra Persona_4 [...]
e i signori e , avente ad oggetto Controparte_4 Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 50.000,00, da rimborsare in 15 anni mediante il pagamento di 180 rate mensili a partire dal 31/01/2012 (v. doc. 3 nel fascicolo di parte opposta). La ragione della notifica di due atti di precetto è stata ricondotta dalla parte opposta al provvedimento, adottato in data 19/07/2023, con cui il Giudice dell'esecuzione di questo Tribunale ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento, che ha fatto seguito al precetto opposto nel presente giudizio (ossia a quello notificato in data 14/11/2022), con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellazione della relativa presentazione, in ragione del fatto che il titolo esecutivo è costituito da una iscrizione ipotecaria di secondo grado e non di primo grado (v. doc. M nel fascicolo di parte opposta nel giudizio n. 2379/2023). A fronte della documentata definizione della procedura esecutiva mediante declaratoria di inefficacia del pignoramento, occorre richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale “nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (Cass., n. 4961/2019, in motivazione, che richiama numerosi procedimenti conformi;
da ultimo, Cass., n. 22010/2023). Non risulta dagli atti, né è stato allegato delle parti e, in particolare, da parte opposta, che quest'ultima abbia proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo anzi rappresentato che, pur non condividendo la pronuncia del GE, ha provveduto a notificare il secondo atto di precetto, unitamente al titolo, ossia alla notifica dell'atto prodromico all'avvio di distinta procedura esecutiva, così da superare il profilo censurato dal GE sulla base del quale è stata pronunciata l'inefficacia del pignoramento.
pagina 5 di 9 Ad avviso di chi scrive, posto che nella presente sede non può essere messa in discussione la pronuncia del GE, stante l'impugnabilità della stessa come detto esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, con riferimento alla opposizione del primo atto di precetto va rilevata la carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia, nella misura in cui il rigetto dell'opposizione non determinerebbe la possibilità di proseguire la prima procedura esecutiva, né l'accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare un effetto ulteriore rispetto a quello già conseguito mediante la pronuncia del GE, stante la definitiva declaratoria di inefficacia del pignoramento ivi operata dal giudice competente (sull'inquadramento nel difetto di interesse dell'ipotesi in cui venga in rilievo l'emanazione di una pronuncia priva di qualsivoglia rilievo pratico: v. Cass., n. 12678/2020; sulla circostanza secondo cui l'interesse ad agire non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione: Cass., n. 10558/2002; sulla cessazione della materia del contendere coorelata alla semplice nuova notifica del titolo e del precetto: Cass., n. 7026/1999).
Anche a voler diversamente ritenere, i motivi di opposizione -proposti anche con riferimento al secondo precetto notificato (opposizione iscritta al n. 2379/2023, riunita al presente giudizio)- sono, comunque, infondati in virtù delle considerazioni che seguono e che - a fronte della ritenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio n. 2615/2022- vengono esaminati esclusivamente con riferimento alle censure svolte nel giudizio riunito n. 2379/2023, unitamente agli ulteriori motivi prospettati in quest'ultimo procedimento. Nessuna nullità del precetto si pone in relazione all'invocata violazione del ne bis in idem in ragione della notifica del primo precetto, al riguardo, appare sufficiente osservare che il procedimento n. 2615/2022 viene definito contestualmente a quello iscritto al n. 2379/2023 (mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere in ragione del provvedimento di inefficacia del GE, che non risulta opposto), nonché, al contempo, che non vi è duplicazione nella notifica del precetto, posto che il secondo precetto notificato contiene anche la notifica del mutuo in ragione dei rilievi formulati dal GE con riferimento alla notifica del primo precetto. Preme, inoltre, ribadire, secondo quanto già evidenziato nel provvedimento che ha respinto la sospensiva nel procedimento n. 2379/2023 che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo, ragion per cui il creditore può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, persino senza attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda (Cass., n. 13204/2012, in motivazione;
Cass., n. 23847/2008), diversamente dal caso di specie in cui il pignoramento è stato dichiarato inefficace. Con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della parte opposta, vanno svolte le considerazioni che seguono. Premesso che l'atto di precetto non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale (Cass., n. 8213/2012), a nulla rileva che in tale atto parte opposta non abbia comprovato le vicende successorie che giustificano il subentro nella titolarità del credito derivante dall'inadempimento del mutuo per cui è causa, essendo sufficiente che la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in lite dal lato attivo sia provata nel giudizio di opposizione, ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., gravante su parte opposta.
pagina 6 di 9 Ciò chiarito, parte opposta a corredo della titolarità sostanziale della situazione giuridica dal lato attivo ha prodotto:
-il mutuo per cui è causa stipulato con (v. Controparte_4 doc. 3 nel fascicolo di parte);
-atto di fusione di in del Controparte_4 Controparte_3
22/11/2016, rep. n. 69411, racc. n. 12771 (v. doc. 4 nel fascicolo di parte opposta);
-l'estratto conto ex art. 50 TUB rilasciato dalla NT (v. Controparte_3 doc. 12);
-l'estratto del contratto di cessione (doc. 10), l'allegato a) ivi richiamato, riportante a pag. 83 il numero di rapporto a sofferenza -6103495- richiamato nell'estratto ex art. 50 TUB);
- la lettera di messa in mora redatta dalla NT (v. doc. 8); Controparte_3
-l'avviso di cessione, in GU parte II, anno 159, n. 65, del 7/06/2018, contenente gli elementi identificativi dei crediti ceduti (tipologia di contratto, tra cui i finanziamenti ipotecari, periodo di stipula tra il 1970 ed il 2017, denominati in euro, regolati dalla legge italiana, garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia etc.), nonché espresso avvertimento che le banche cedenti e la società renderenno disponibili al sito internet www.creval.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti alla società e la conferma dell'avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta (v. doc. 5);
-copia del contratto di cessione (v. doc. 13 a e b);
-dichiarazione della NT (v. doc. 14 e doc. 16). Ritiene chi scrive che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte NT, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del pagina 7 di 9 credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, del possesso del titolo in capo alla cessionaria, della produzione dell'estratto conto predisposto dalla NT, dell'estratto del contratto di cessione, dell'allegato al contratto di cessione (come detto, riportante a pag. 83 il numero di rapporto a sofferenza -6103495- richiamato nell'estratto ex art. 50 TUB), della lettera di messa in mora redatta dalla NT, del contratto di cessione e della dichiarazione della NT, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Inoltre, la documentazione prodotta comprova la registrazione dell'operazione di cessione nel Registro delle Imprese, ragion per cui tale doglianza è infondata in fatto (v. doc. 7, visura camerale pag. 4), dovendosi ribadire che la pubblicazione in GU dell'avviso di cessione produce effetti equivalenti a quelli previsti dall'art. 1264 c.c. (Cass., n. 20945/2020; Cass., n. 20473/2008; Cass., n. 13954/2006) Con riferimento, poi, alla doglianza relativa alla omessa prova del credito, stante la mancata produzione in giudizio della certificazione ex art. 50 TUB, si osserva che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva, ha provato mediante le produzioni documentali operate nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., non risultando contestata l'erogazione della somma mutuata, ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Quest'ultima prova non si ritiene raggiunta nel caso di specie, anche valutato il tenore manifestamente generico delle contestazioni svolte da parte opponente in merito alla asserita mancata annotazione dei pagamenti eseguiti dal cliente. Si precisa, inoltre, che nel caso di specie dalla lettura del contratto non emerge alcun significativo squilibrio giuridico (Cass., n. 36740/2021), delle clausole contrattuali che risultano redatte in maniera chiara e comprensibile, né, peraltro, parte opponente ha dedotto alcunché sul punto, dovendosi osservare che gli importi richiesti a titolo di interessi di mora pagina 8 di 9 (per euro 2.449,98), come evincibili dall'estratto conto citato (v. doc. 12), non appaiono eccessivi in relazione all'importo finanziato. Infine, con riferimento alla omessa allegazione del contratto di mutuo, appare sufficiente rilevare che, quanto all'opposizione iscritta al n. 2379/2023, il titolo esecutivo è stato notificato unitamente al precetto e prodotto nel presente procedimento (v. notifica nel fascicolo di parte opponente), ragion per cui la doglianza appare infondata in fatto. Resta da precisare che la doglianza svolta nella comparsa conclusionale in merito alla asserita nullità della procura conferita alla società per indeterminatezza dell'oggetto Pt_3 non appare condivisibile nella misura in cui la procura in questione contiene espresso riferimento al contratto di cessione dei crediti stipulato in data 4/06/2018 con
[...]
con inclusione della costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c. (v. Controparte_3 doc. 1 nel fascicolo di parte opposta). Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'opposizione al precetto notificato dalla in data 14/11/2022 (iscritta al n. RG n. 2615/2022); CP_1 CP_1
-respinge l'opposizione al precetto notificato dalla in data 27 e Controparte_1
28/11/2023 (iscritta al RG n. 2379/2023, riunita al presente procedimento RG n. 2615/2022);
-condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore della opposta, liquidando le stesse in euro 7.500,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. Così deciso il 6/04/2025 Scaduti i termini concessi. Il giudice Marzia Di Bari
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