Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 11/02/2026, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02582/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10759/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10759 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, emesso in data 26/06/2025, prot. n.2556, notificato in pari data, a seguito di istanza di accesso agli atti, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui al concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, bandito con decreto del Capo del Dipartimento n.34 del 21/02/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale concorsi ed esami n.16 del 25/02/2022, in seguito al giudizio espresso dalla Commissione medica con il verbale n.135 del 10/06/2025: “Alterazione dei parametri di composizione corporea. Massa grassa (FM): 30,4% - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b).”;
- del Verbale della Commissione medica del concorso n.135 del 10/06/2025, richiamato nel predetto decreto di esclusione, e notificato unitamente allo stesso, a seguito dell'istanza di accesso agli atti, nella parte relativa alla misurazione della massa grassa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la nota del 6 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa NA AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, con il ricorso in oggetto, parte ricorrente ha impugnato il Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, emesso in data 26 giugno 2025, prot. n.2556, notificato in pari data, con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale di cui al concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, bandito con decreto del Capo del Dipartimento n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale concorsi ed esami n. 16 del 25 febbraio 2022, in seguito al giudizio espresso dalla Commissione medica con il verbale n. 135 del 10 giugno 2025: “Alterazione dei parametri di composizione corporea. Massa grassa (FM): 30,4% - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b).”;
vista la nota depositata il 6 febbraio 2026 in cui il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto alla decisione del merito della controversia;
ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2001, n. 4859; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5832);
ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, sez. III, 5 maggio 2011 n. 2695; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2008 n. 6257);
ritenuto che, pertanto, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio, non potendosi configurare una cessazione della materia del contendere, come, invece prospettato dalla parte, posto che non ha ottenuto il bene della vita cui aspirava con la proposizione del presente contenzioso;
ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuto che la peculiarità della vicenda e la materia oggetto della controversia costituiscano giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, da liquidarsi nella misura richiesta dal verificatore che si reputa congrua, che, stante l’esito, vanno poste a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Pone le spese di verificazione, da liquidarsi nei modi e nella misura richiesta dal verificatore, a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ BE, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
NA AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AU | AZ BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.