Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/06/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 381/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
(CF: nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._1 v. Pao ), con domicilio eletto in Reggio C.F._2 Calabria Via San Cristoforo, 43 ricorrente contro
, in persona del tempore (C.F. Controparte_2 CP_3 tati e difesi P.IVA_1 Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. ), presso i cui uffici, P.IVA_2 siti in via Libertà n. 174, è domiciliato ex lege resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del
23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 -2021/2022 - 2022/2023 -2023-2024;- per l'effetto condannare il
e l , Controparte_2 Controparte_5 in persona dei rispettivi legali rappresentanti al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per l'anno scolastico di cui in premessa, disponendo l'immediata erogazione del beneficio della “c.d. Carta docente” per l'importo pari ad € 3000,00. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, condannare il resistente al pagamento della somma di € 3000,00 o di quella minore o CP_2 maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese competenze e distrazione in favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.».
Per parte resistente:
«in via preliminare, disporre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., la riunione del presente giudizio, recante R.G.381/2024, a quelli connessi ove chiamati all'odierna udienza, sussistendo ragioni di connessione oggettiva, per identità di causa petendi e petitum, delle questioni trattate, nonché della fase processuale in cui i procedimenti si trovano e tenuto conto della natura seriale dei ricorsi proposti;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli Uffici Scolastici convenuti;
- ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale, avuto riguardo alle pretese riferite al quinquennio antecedente la notifica del ricorso e con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza annuale, per le causali esposte in narrativa;
- respingere la domanda ex adverso proposta,
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge e, in ogni caso, facendo applicazione dell'art. 151, comma 2, disp. att. c.p.c., in caso di accoglimento della richiesta di riunione, nella denegata ipotesi di accoglimento (totale e/o parziale) dell'avverso ricorso».
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 19/03/2024, ha agito per la condanna del CP_1 riconoscimento del diritto a percepire le somme corrispondenti al cd bonus docente, o in subordine all'accredito delle stesse con le medesime modalità del personale docente a tempo indeterminato.
In fatto ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale di essere docente che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ma di essere stata illegittimamente esclusa dal diritto ad usufruire del suddetto beneficio essendo un docente a tempo determinato.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si sono tempestivamente costituiti il
[...]
e l che, eccepiti preliminarmente il difetto Controparte_2 Controparte_5 di legittimazione passiva e la prescrizione, hanno la riunione del presente giudizio, recante R.G.
381/2024, a quelli eventualmente connessi, hanno resistito contestando i fatti ed in particolare hanno evidenziato come la cd carta docente non è una mera provvidenza economica ma è uno strumento atto a garantire la formazione e l'aggiornamento del docente.
Acquisiti chiarimenti in merito al rapporto di lavoro, previo deposito di note autorizzate, le parti hanno discusso all'odierna udienza riportandosi alle difese ed alle eccezioni in atti.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
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Sulla legittimazione dei resistenti
Deve essere ribadito l'univoco orientamento del Tribunale di Caltanissetta in merito alla carenza di legittimazione passiva degli Controparte_6
Sul punto si richiama anche l'ultimo arresto della SC (Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021) che ha evidenziato che la legislazione generale prevede che le cause contro le Amministrazioni dello Stato siano da instaurare «nella persona del Ministro competente» (art. 11, co. 1, R.D.
1611/1933). «In tale prospettiva va altresì collocato l'art. 16 lett. f) d.lgs. 165/2001. Tale norma Part prevede che «i dirigenti di uffici dirigenziali generali», quale è il dirigente preposto all
«promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103». Questa S.C. (Cass.
26 marzo 2008. n. 7862) ha letto le due norme in coordinamento ed ha affermato che gli USR, in quanto «strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni» ed ha sottolineato (Cass., S.U., 6 luglio 2006, n. 15342) «l'espressa salvezza della L.
n. 103 del 1979, art. 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza Part nel medesimo)» per desumerne in sostanza che i dirigenti generali periferici (e, se si vuole, l per il quale essi organicamente operano) hanno il potere di decidere sulle liti, ma subordinatamente al potere superiore del di avocare ogni scelta e dirimere divergenze CP_2 interne alla difesa dello Stato».
Quanto alla legislazione speciale per la scuola il combinato disposto degli artt. 13 e 21, co. 18 L.
59/1997 ha rimesso ad appositi regolamenti la definizione dell'organizzazione e della disciplina anche degli uffici periferici del MIUR, poi attuata mediante i d.p.r. n. 260/2007, d.p.r. n. 17/2009,
d.p.r. n. 132/2011, d.p.r. n. 98/2014, d.p.r. n. 47/2019, d.p.r. n. 140/2019, fino all'attualmente Part vigente d.p.c.m. n. 166/2000 che hanno affermato la "legittimazione passiva" dell rispetto al contenzioso del personale scolastico.
La Suprema Corte ha rilevato come tali norme non delineano in ogni caso una soggettività Part "esterna" dell ma solo il potere del medesimo di agire, in un articolato ambito di attività da Part esse definito, con effetti destinati a ricadere sul di cui lo stesso è articolazione CP_2 organizzativa.
Tanto evidenziato deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_5
che non ha legittimazione esterna.
[...]
Sulla prescrizione
A mente del precetto normativo sulla prescrizione contenuto negli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2,
e 2956, n. 1, c.c. risultante dall'intervento della Corte costituzionale n. 63 del 1966 - non decorre in costanza di rapporto non assistito da stabilità reale.
Sulla decorrenza della prescrizione si precisa che nel caso di specie parte ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione numerosi contratti a termine con riferimento ai quali è stata rilevata l'illegittimità nel momento in cui valgono a soddisfare bisogni strutturali in termini di risorse umane da parte dell'Amministrazione.
Tuttavia, il sistema delle graduatorie del comparto scuola - per quanto illegittimo se vale a soddisfare il fabbisogno ordinario di personale scolastico - è stato strutturato con modalità da escludere qualsiasi discrezionalità nelle assunzioni o nelle proroghe dei contratti, sicchè è da escludere nel lavoratore quella situazione di metus posta alla base della decisione della Corte
Costituzionale.
Secondo la Corte Costituzionale il precetto costituzionale contenuto nell'art. 36 Cost. ammette la prescrizione del diritto al salario, ma non ne consente il decorso finché permane il rapporto di lavoro e la condizione di metus del lavoratore dovuta all'incombente possibilità del licenziamento o, possiamo aggiungere, del mancato rinnovo del contratto di lavoro. (v. Sez. L, Sentenza n.
20918 del 05/08/2019) Proprio con riferimento al comparto della scuola la Suprema Corte con le sentenze del 2019 ha chiarito in termini di diritto vivente la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti e del personale ausiliario assunto con contratti di lavoro a termine.
Relativamente alla prescrizione ha concluso che «Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948,
n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente
i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità» (Sez. L, Sentenza n. 20918 del
05/08/2019).
Tenuto conto per le ragioni anzi dette che il termine di prescrizione decorre anche durante il rapporto e che il periodo di servizio di cui si chiede il riconoscimento è fino al 2024 , il termine è stato interrotto con la notifica del ricorso del 28.03.2024. quanto alla diffida manca la proca del suo invio.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 ha precisato che la prescrizione del diritto alla carta docente è di 5 anni e inizia a decorrere dal giorno in cui è stipulato il contratto relativo all'anno scolastico per il quale è domandata la carta.
Per i contratti a tempo determinato stipulati tra il settembre e l'ottobre 2018 il relativo termine di prescrizione, in assenza di atti interruttivi, sarebbe maturato tra il settembre e l'ottobre 2023
(2018+5 anni = 2023).
Per tali ragioni la prescrizione non è maturata.
Sul diritto al cd bonus della carta docente
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. Buona Scuola) dispone che: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_7 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Il successivo comma 122 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_8 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
La norma è stata interpretata dal nel senso che la platea dei beneficiari fosse costituita CP_2 dai soli docenti di ruolo.
Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento (sent. n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato. In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione a doppia trazione, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della
Carta; dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
A parere del Consiglio di Stato, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto da un lato introduce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, causata proprio dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione, e dall'altro provoca una chiara lesione del principio di buon andamento della P.A.: ed invero, un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe decente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
La questione sulla spettanza della c.d. carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015 per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzare le competenze professionali, come evidenziato, è stata oggetto di conflitto giurisprudenziale, risolto da ultimo dalla Suprema Corte.
La Corte ha chiarito sia con riferimento ai presupposti che alle modalità di percezione del suddetto beneficio economico che è utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale. Dunque è una provvidenza economica intrinsecamente connessa alla formazione professionale di tutto il personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi
(Sez. L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022).
Questo Giudice, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 118 disp. att., c.p.c., nel dare atto delle ragioni del decidere, recepisce gli arresti giurisprudenziale della S.C., sintetizzati nelle massime che saranno di seguito riportate per spiegare i termini di operatività dell'istituto.
«La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore» (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023, Sez. L, Sentenza n. 32104 del 31/10/2022)
Ed infine «L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico». (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023)
Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento deve evidenziarsi che nel caso di specie parte ricorrente ha prestato servizio per l'intero anno scolastico o per un periodo pari o superiore a 180 giorni per le seguenti annualità dal 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 come dimostra lo stato matricolare.
La ragione della limitazione della platea ai docenti a seconda della durata del servizio prestato nel corso dell'anno scolastico e del monte ore, si spiega nella necessità che il servizio del docente a tempo determinato, per impegno e durata, sia assimilabile a quello di un docente a tempo indeterminato, per evitare discriminazioni a contrario. Per la medesima ragione le modalità di percezione devono essere analoghe a quelle dei docenti a tempo indeterminato, e così riconoscere il risarcimento del danno per equivalente economico nella sola ipotesi di docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico proporzionalmente determinando al numero delle ore ed alla durata del contratto di lavoro stipulato a tempo determinato la somma di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato,
e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma maturata
(e determinata nei termini sopra indicati) per gli acquisti elencati nell'art. 1 cit., moltiplicato per gli anni di servizio sopra indicati (4), oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, con conseguente condanna del convenuto a provvedervi in conformità. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carco del tenuto conto del CP_2 valore della controversia (II scaglione delle cause di lavoro) e della serialità delle questioni, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva degli . Controparte_9
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015, proporzionalmente al numero delle ore del contratto di lavoro a tempo determinato come supplente, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condanna il
[...]
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Controparte_2
Carta elettronica del Docente, dell'importo proporzionalmente determinato, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente.
Condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in Controparte_2
€ 1030,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 19 giugno 2025
Il Giudice Angela Latorre