Art. 3. ((L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianita' sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887))
Articolo 2Articolo 4
- Legge 5 agosto 1962, n. 1209
Articolo 3 della Legge 5 agosto 1962, n. 1209
Versione
5 settembre 1962
5 settembre 1962
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Versione
31 marzo 1972
31 marzo 1972
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