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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/07/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3115 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De Paola, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Duca degli Abruzzi n. 5, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giancarlo Longo, presso il cui studio, in Milano, via Vincenzo Monti n. 2, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 840/2023 R.D.I. (n. 2468/2023 R.G.A.C.) emesso il 23.07.2023 – corrispettivo fornitura energia elettrica;
conclusioni delle parti: all'udienza del 24.06.2025 il difensore dell'opposta, unico presente, si è riportato a quelle rassegnate in atti;
l'opponente così ha precisato nel foglio di pc depositato: “si insiste preliminarmente nell'ammissione della prova per testi come richiesta, previa revoca dell'ordinanza che l'ha rigettata. Nella ipotesi di non accoglimento, l'Avv. Paolo De Paola precisa le proprie conclusioni ribadendo l'istanza di declaratoria della intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato nel decreto ingiuntivo e, per gli effetti, revocato lo stesso, dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'opponente, vinte le spese di lite”; l'opposta così ha precisato in comparsa di costituzione: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare: - rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 840/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza;
nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma maggiore e/o minore dovuta alla convenuta opposta, per le causali di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, e con riferimento alla fornitura di energia elettrica presso il locale univocamente identificato dal POD IT001E7751184, intestato alla Signora e contabilizzata nei documenti Parte_1
1 contabili azionati con il decreto ingiuntivo n. 840/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza nel periodo di competenza contabilizzato da sulla scorta della Controparte_1 ricostruzione dei prelievi di energia elettrica da parte di E-Distribuzione S.p.A. come indicati in narrativa, quale corrispettivo dovuto per il prelievo di energia elettrica consumata, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il decreto ingiuntivo Parte_1 in oggetto, emesso in favore di per l'importo complessivo di € 24.643,95, Controparte_1 oltre accessori e spese, corrispettivo portato da n. 2 fatture insolute per fornitura di energia elettrica, deducendo a motivi, in primo luogo, il difetto di prova del credito, siccome allegato il solo estratto autentico e non anche le fatture, peraltro già oggetto di reclamo, poiché l'utenza non più utilizzata, non funzionante ed anche ceduta, unitamente al fondo in cui ubicata, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione biennale del medesimo, ed invocando conseguenziali declaratorie e pedissequa revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, premetteva di aver attivato procedura di Controparte_1 mediazione obbligatoria, ancora pendente, deducendo, nel merito, che l'opponente non aveva negato la somministrazione di energia, da considerarsi quindi fatto non contestato, mentre la fatturazione era avvenuta in seguito al verbale di accertamento del prelievo irregolare, redatto, con fidefacenza fino a querela di falso, dai tecnici incaricati e-distribuzione s.p.a., società fornitrice dell'energia, in data 08.05.2019, alla presenza del figlio della opponente, con successiva denuncia penale dei fatti e ricostruzione operata secondo i parametri normativi di riferimento, in base alla lettura del contatore ed altresì nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione;
evidenziando ancora una volta che il quantum debeatur era solo genericamente contestato, eccepiva l'inapplicabilità della prescrizione biennale, e rassegnava le ritrascritte conclusioni. Immutato il thema decidendum nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza emessa in seguito a trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione e trattazione, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto, rigettandosi le istanze istruttorie dell'opponente, e fissandosi udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, deve di conseguenza essere respinta. Va subito rilevato come, nell'atto introduttivo del giudizio, la pretesa creditoria dell'opposta sia stata censurata in maniera del tutto generica, e, peculiarmente, solo sotto il profilo della inidoneità probatoria dell'estratto del libro giornale e delle fatture, peraltro neppure allegate in sede monitoria, per consumo assolutamente irragionevole e spropositato, relativo ad utenza di un pozzo per il prelievo dell'acqua, le cui bollette sempre onorate e per di più da molto tempo inutilizzata, siccome il pozzo venduto nel 2002. In proposito, contrariamente all'assunto attoreo di inammissibilità del provvedimento monitorio, deve invece evidenziarsi come, in primis a mente dell'art. 634, comma 2, c.p.c., e poi anche secondo unanime interpretazione della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità,
2 il solo estratto autentico rimanga sufficiente ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo;
poiché nondimeno altrettanto indubitabile che, con l'opposizione, si instaura un giudizio a cognizione piena ed ordinaria, nel quale il giudice non può limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, dovendo invece sempre e comunque decidere nel merito la controversia, l'idoneità probatoria riconosciuta in sede monitoria deve di conseguenza fare in conti con il riparto dell'onere della prova;
e quella dei fatti costituitivi del credito, per regola generale, rimane di pertinenza del creditore, anche a dispetto della sua posizione (solo) formalmente invertita di convenuto opposto. Ciò posto, l'atteggiarsi specifico dell'onere della prova per i contratti di somministrazione continuata di energia elettrica o gas è stata – ed è - oggetto di specifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in ragione della obiettiva particolarità di quei contratti, in cui la società somministrante – che spesso, come nel caso di specie, è solo venditrice, e non anche distributrice, né, prima ancora, dispacciatrice dell'energia – si serve, per la fatturazione, di misuratori che rimangono allocati presso l'utenza, quindi nella disponibilità del cliente. Siffatta evenienza ha condotto la ormai unanime giurisprudenza a ritenere che la fattura sia assistita da presunzione – sia pur semplice - di correttezza dei consumi contabilizzati, rimanendo di spettanza dell'utente, “in forza del principio di vicinanza della prova, la contestazione del malfunzionamento del contatore – mediante richiesta di verifica – ed altresì la dimostrazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. nn. 297/2020, 15771/2022). In parole povere, poiché il contatore si presume funzioni correttamente, ed è installato nell'immobile dell'utente, quest'ultimo non può limitarsi a contestare genericamente il credito fatturato, rimettendo nel campo altrui (che pure è quello del creditore onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa, secondo la prefata regola generale) la palla dell'obbligo probatorio, ma deve dedurre ed anche dimostrare che la fattura è foriera di anomalie rispetto ai precedenti consumi, ed altresì che nessun estraneo ha manipolato il misuratore, introducendosi nella sfera del suo dominio privato, o almeno di aver correttamente vigilato affinché ciò non avvenisse. La posizione ha una sua intrinseca logicità, pur fondandosi, a ben vedere, su un assunto in qualche modo fideistico, ossia quello che il contatore – che è strumento tecnico piombato, ossia potenzialmente sottratto alla possibilità di manomissione, peraltro costituente fattispecie di penale rilevanza – funzioni sempre e comunque bene, a dispetto della imperscrutabilità del relativo meccanismo. Quel regolare funzionamento, come anticipato, è assistito da presunzione semplice, che non esonera in linea di principio la società somministrante dall'onere di dimostrarlo, salvo addossare all'utente quantomeno l'onere di una contestazione seria ed adeguatamente motivata, al fine di scoraggiarne opposizioni meramente dilatorie. Ciò posto, il prefato principio giurisprudenziale è stato sostanzialmente confermato anche per l'ipotesi – come quella alla odierna attenzione - di prelievo irregolare; nello specifico, infatti, la già citata Cass. n. 15771/2022 ha affermato che, “con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi, … quando "l'apparecchio-contatore risulta effettivamente manomesso", l'utente è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto",
3 dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" (così Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata), non configurandosi alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla "inesistenza del credito vantato", che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092)”. Ora, nel caso di specie, l'opponente, come visto, si è limitato, nell'atto introduttivo, a generica contestazione dell'idoneità probatoria dell'estratto e della fattura, senza neppure paventare una situazione di malfunzionamento del misuratore di energia, e deducendo in via assolutamente generica, e non circostanziata, l'abnormità dei consumi fatturati. In seguito alla costituzione in giudizio dell'opposta, ed alla produzione della documentazione attestante il prelievo irregolare di energia sul contatore pacificamente intestato alla – prelievo, per inciso, di cui la stessa pienamente consapevole ab origine, visto che Pt_1 il figlio aveva presenziato, per delega, alle operazioni di accertamento, sottoscrivendo anche, senza nessuna riserva, ed anzi ammettendo il prelievo irregolare, il relativo verbale –, l'originaria generica contestazione non è stata specificata, deducendosi, in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., unicamente che, contrariamente a quanto contenuto nel verbale, il figlio della aveva ripetutamente fatto presente ai tecnici e-distribuzione che l'utenza era Pt_1 relativa a fondo venduto fin dal 2002. Siffatta censura rimane, in evidenza, generica al pari di quella iniziale, e non tiene conto del principio giurisprudenziale sopra riportato, a mente del quale, nell'ipotesi – come quella ricorrente nel caso di specie - in cui vi sia prova certa della manomissione del contatore, siccome accertata ictu oculi dai tecnici con il riscontro dei by pass (cavi di rame) apposti, il giudice non può statuire l'inesistenza del credito invertendo l'onere della prova, ed addossandolo alla società somministrante, mentre invece quell'onere è specifico, e di spettanza del solo utente, di sproporzione manifesta del consumo rilevato – o, più correttamente, ricostruito – ed altresì di attività illecita di terzi. Il principio si coordina con l'altro, secondo cui (Cass. n. 7075/2020; Tribunale Bologna sez. II, 21/03/2022, n. 713), nell'attività di accertamento della manomissione del contatore, considerata la sua finalità, il tecnico assume la qualifica di dipendente di organismo CP_1 erogatore di un servizio disciplinato da norme di natura pubblica, siccome incaricato della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente, e di conseguenza di pubblico ufficiale o incaricato del pubblico servizio, così dovendosi attribuire pubblica fede a quanto da esso accertato. Ed allora, nel caso di specie:
- la condotta illecita dell'opponente risulta documentata dal verbale D61D 121/2019, redatto il 08.05.2019 – si ripete - al cospetto del figlio della , che lo aveva Pt_1 appositamente delegato, dopo essere stata contattata telefonicamente dai tecnici, nel quale è dato riscontro dell'allaccio di n. 4 conduttori di rame da 6 mm ciascuno che, collegati direttamente ed abusivamente alla presa … andavano a confluire sull'impianto utilizzato dal cliente, realizzando così un by-pass del contatore avente matricola 00390473 atto a sottomisurare sia l'energia che la potenza effettiva prelevata dal cliente; trattasi di circostanze fattuali tutte cadute nella diretta percezione degli incaricati (di pubblico servizio) quindi CP_1 fidefacenti fino a querela di falso;
- in quella sede, vi è stata nondimeno rimozione dei by pass, e loro posizionamento in busta chiusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria presso la quale è stata inoltrata denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
4 - sulla scorta di tale accertamento, l'opposta ha quindi allegato, a dimostrazione del credito azionato in monitorio, la comunicazione E-Distribuzione s.p.a., secondo la quale, dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 09/05/2014; la ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 01/12/2015 al 28/02/2018, e dal 01/09/2018 al 31/01/2019, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al contratto, ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo;
i quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti, relativi al periodo indicato, sono riportati nel prospetto allegato; il tutto in conformità a quanto previsto dall'Allegato A della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement) in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche dei dati di misura;
- la era effettivamente, e pacificamente, titolare del contratto di Pt_1 somministrazione nel periodo di accertata manomissione del contatore, a dispetto della asserita cessione del fondo di pertinenza. A fronte di tali circostanze, l'opponente, ex adverso, si è limitata, come visto, a generica contestazione sul quantum fatturato ed azionato in monitorio, propugnandone l'abnormità, ma non fornendo – anzi, più correttamente, non chiedendo neppure di fornire – alcuna prova sulla sproporzione dei consumi ricostruiti e fatturati, né tampoco sull'eventuale intervento illecito di terzi nell'allaccio abusivo del contatore a servizio dell'attività a lui intestata. A tal ultimo riguardo, si ribadisce, la vendita del fondo in cui ubicata l'utenza è circostanza meramente assertiva, di cui, considerata la necessità di atto scritto ad substantiam per le vendite di immobili, doveva darsi prova documentale, e non anche testimoniale, e che comunque non mutava l'intestazione dell'utenza, evidenziando anzi la negligenza della Pt_1 nel non aver disdettato il contratto, e vigilato sul contatore, a maggior ragione sapendo di aver venduto il terreno in cui ubicato. Peraltro, in sede di verifica, quella circostanza non è stata (significativamente) formalmente manifestata ai tecnici e-distribuzione, avendo anzi la , delegando al figlio Pt_1 di presenziare alle operazioni, di fatto ammesso la disponibilità del terreno e del contatore, deducendo altresì contraddittoriamente, nell'atto introduttivo del giudizio, di aver sempre onorato le bollette, pur avendo – a suo dire – dismesso la proprietà del fondo fin dal 2002. In sostanza, quindi, l'opponente non ha minimamente ottemperato all'onere probatorio pur impostogli dalla citata giurisprudenza di legittimità, contraddicendosi e facendo altresì significative ammissioni dei fatti di causa. Ciò posto, nondimeno, il consumo fatturato per quasi 5 anni non appare neppure prima facie incompatibile o sproporzionato, considerando che, come ammesso dalla , l'utenza Pt_1 serviva un pozzo, si presume utilizzato per l'irrigazione del fondo. In ragione di tali argomentazioni, e come premesso, l'opposizione proposta va quindi respinta, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 840/2023 R.D.I. (n. 2468/2023 R.G.A.C.) emesso il 21.07.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
5 - condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 5.500,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 21 luglio 2025
Il giudice
Gino Bloise
6
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3115 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De Paola, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, via Duca degli Abruzzi n. 5, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giancarlo Longo, presso il cui studio, in Milano, via Vincenzo Monti n. 2, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 840/2023 R.D.I. (n. 2468/2023 R.G.A.C.) emesso il 23.07.2023 – corrispettivo fornitura energia elettrica;
conclusioni delle parti: all'udienza del 24.06.2025 il difensore dell'opposta, unico presente, si è riportato a quelle rassegnate in atti;
l'opponente così ha precisato nel foglio di pc depositato: “si insiste preliminarmente nell'ammissione della prova per testi come richiesta, previa revoca dell'ordinanza che l'ha rigettata. Nella ipotesi di non accoglimento, l'Avv. Paolo De Paola precisa le proprie conclusioni ribadendo l'istanza di declaratoria della intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato nel decreto ingiuntivo e, per gli effetti, revocato lo stesso, dichiarare che alcuna somma è dovuta dall'opponente, vinte le spese di lite”; l'opposta così ha precisato in comparsa di costituzione: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare: - rigettare tutte le domande “in via preliminare e in via ulteriormente preliminare” svolte dalla parte opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
nel merito in via principale: rigettare tutte le eccezioni svolte e le domande avanzate dalla parte opponente, anche in via riconvenzionale, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 840/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza;
nel merito in via subordinata: condannare l'opponente all'immediato pagamento di ogni somma maggiore e/o minore dovuta alla convenuta opposta, per le causali di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta, e con riferimento alla fornitura di energia elettrica presso il locale univocamente identificato dal POD IT001E7751184, intestato alla Signora e contabilizzata nei documenti Parte_1
1 contabili azionati con il decreto ingiuntivo n. 840/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Cosenza nel periodo di competenza contabilizzato da sulla scorta della Controparte_1 ricostruzione dei prelievi di energia elettrica da parte di E-Distribuzione S.p.A. come indicati in narrativa, quale corrispettivo dovuto per il prelievo di energia elettrica consumata, foss'anche in virtù di indebito arricchimento ex art. 2041 codice civile;
in ogni caso: condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze legali del presente giudizio, nonché di quelle relative al procedimento monitorio, già liquidate, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il decreto ingiuntivo Parte_1 in oggetto, emesso in favore di per l'importo complessivo di € 24.643,95, Controparte_1 oltre accessori e spese, corrispettivo portato da n. 2 fatture insolute per fornitura di energia elettrica, deducendo a motivi, in primo luogo, il difetto di prova del credito, siccome allegato il solo estratto autentico e non anche le fatture, peraltro già oggetto di reclamo, poiché l'utenza non più utilizzata, non funzionante ed anche ceduta, unitamente al fondo in cui ubicata, nonché, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione biennale del medesimo, ed invocando conseguenziali declaratorie e pedissequa revoca del provvedimento monitorio, vinte le spese di lite. Costituitasi in giudizio, premetteva di aver attivato procedura di Controparte_1 mediazione obbligatoria, ancora pendente, deducendo, nel merito, che l'opponente non aveva negato la somministrazione di energia, da considerarsi quindi fatto non contestato, mentre la fatturazione era avvenuta in seguito al verbale di accertamento del prelievo irregolare, redatto, con fidefacenza fino a querela di falso, dai tecnici incaricati e-distribuzione s.p.a., società fornitrice dell'energia, in data 08.05.2019, alla presenza del figlio della opponente, con successiva denuncia penale dei fatti e ricostruzione operata secondo i parametri normativi di riferimento, in base alla lettura del contatore ed altresì nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione;
evidenziando ancora una volta che il quantum debeatur era solo genericamente contestato, eccepiva l'inapplicabilità della prescrizione biennale, e rassegnava le ritrascritte conclusioni. Immutato il thema decidendum nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., con ordinanza emessa in seguito a trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione e trattazione, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto, rigettandosi le istanze istruttorie dell'opponente, e fissandosi udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, deve di conseguenza essere respinta. Va subito rilevato come, nell'atto introduttivo del giudizio, la pretesa creditoria dell'opposta sia stata censurata in maniera del tutto generica, e, peculiarmente, solo sotto il profilo della inidoneità probatoria dell'estratto del libro giornale e delle fatture, peraltro neppure allegate in sede monitoria, per consumo assolutamente irragionevole e spropositato, relativo ad utenza di un pozzo per il prelievo dell'acqua, le cui bollette sempre onorate e per di più da molto tempo inutilizzata, siccome il pozzo venduto nel 2002. In proposito, contrariamente all'assunto attoreo di inammissibilità del provvedimento monitorio, deve invece evidenziarsi come, in primis a mente dell'art. 634, comma 2, c.p.c., e poi anche secondo unanime interpretazione della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità,
2 il solo estratto autentico rimanga sufficiente ad ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo;
poiché nondimeno altrettanto indubitabile che, con l'opposizione, si instaura un giudizio a cognizione piena ed ordinaria, nel quale il giudice non può limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, dovendo invece sempre e comunque decidere nel merito la controversia, l'idoneità probatoria riconosciuta in sede monitoria deve di conseguenza fare in conti con il riparto dell'onere della prova;
e quella dei fatti costituitivi del credito, per regola generale, rimane di pertinenza del creditore, anche a dispetto della sua posizione (solo) formalmente invertita di convenuto opposto. Ciò posto, l'atteggiarsi specifico dell'onere della prova per i contratti di somministrazione continuata di energia elettrica o gas è stata – ed è - oggetto di specifica interpretazione della giurisprudenza di legittimità, in ragione della obiettiva particolarità di quei contratti, in cui la società somministrante – che spesso, come nel caso di specie, è solo venditrice, e non anche distributrice, né, prima ancora, dispacciatrice dell'energia – si serve, per la fatturazione, di misuratori che rimangono allocati presso l'utenza, quindi nella disponibilità del cliente. Siffatta evenienza ha condotto la ormai unanime giurisprudenza a ritenere che la fattura sia assistita da presunzione – sia pur semplice - di correttezza dei consumi contabilizzati, rimanendo di spettanza dell'utente, “in forza del principio di vicinanza della prova, la contestazione del malfunzionamento del contatore – mediante richiesta di verifica – ed altresì la dimostrazione dell'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (Cass. nn. 297/2020, 15771/2022). In parole povere, poiché il contatore si presume funzioni correttamente, ed è installato nell'immobile dell'utente, quest'ultimo non può limitarsi a contestare genericamente il credito fatturato, rimettendo nel campo altrui (che pure è quello del creditore onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa, secondo la prefata regola generale) la palla dell'obbligo probatorio, ma deve dedurre ed anche dimostrare che la fattura è foriera di anomalie rispetto ai precedenti consumi, ed altresì che nessun estraneo ha manipolato il misuratore, introducendosi nella sfera del suo dominio privato, o almeno di aver correttamente vigilato affinché ciò non avvenisse. La posizione ha una sua intrinseca logicità, pur fondandosi, a ben vedere, su un assunto in qualche modo fideistico, ossia quello che il contatore – che è strumento tecnico piombato, ossia potenzialmente sottratto alla possibilità di manomissione, peraltro costituente fattispecie di penale rilevanza – funzioni sempre e comunque bene, a dispetto della imperscrutabilità del relativo meccanismo. Quel regolare funzionamento, come anticipato, è assistito da presunzione semplice, che non esonera in linea di principio la società somministrante dall'onere di dimostrarlo, salvo addossare all'utente quantomeno l'onere di una contestazione seria ed adeguatamente motivata, al fine di scoraggiarne opposizioni meramente dilatorie. Ciò posto, il prefato principio giurisprudenziale è stato sostanzialmente confermato anche per l'ipotesi – come quella alla odierna attenzione - di prelievo irregolare; nello specifico, infatti, la già citata Cass. n. 15771/2022 ha affermato che, “con riferimento a pretese di pagamento che traggono fondamento dall'accertamento di prelievi abusivi, … quando "l'apparecchio-contatore risulta effettivamente manomesso", l'utente è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto",
3 dovendo altresì "provare l'attività illecita del terzo" (così Cass. Sez. 3, ord. 21 maggio 2019, n. 13605, non massimata), non configurandosi alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione alla "inesistenza del credito vantato", che è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni" (così Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395; in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092)”. Ora, nel caso di specie, l'opponente, come visto, si è limitato, nell'atto introduttivo, a generica contestazione dell'idoneità probatoria dell'estratto e della fattura, senza neppure paventare una situazione di malfunzionamento del misuratore di energia, e deducendo in via assolutamente generica, e non circostanziata, l'abnormità dei consumi fatturati. In seguito alla costituzione in giudizio dell'opposta, ed alla produzione della documentazione attestante il prelievo irregolare di energia sul contatore pacificamente intestato alla – prelievo, per inciso, di cui la stessa pienamente consapevole ab origine, visto che Pt_1 il figlio aveva presenziato, per delega, alle operazioni di accertamento, sottoscrivendo anche, senza nessuna riserva, ed anzi ammettendo il prelievo irregolare, il relativo verbale –, l'originaria generica contestazione non è stata specificata, deducendosi, in sede di memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., unicamente che, contrariamente a quanto contenuto nel verbale, il figlio della aveva ripetutamente fatto presente ai tecnici e-distribuzione che l'utenza era Pt_1 relativa a fondo venduto fin dal 2002. Siffatta censura rimane, in evidenza, generica al pari di quella iniziale, e non tiene conto del principio giurisprudenziale sopra riportato, a mente del quale, nell'ipotesi – come quella ricorrente nel caso di specie - in cui vi sia prova certa della manomissione del contatore, siccome accertata ictu oculi dai tecnici con il riscontro dei by pass (cavi di rame) apposti, il giudice non può statuire l'inesistenza del credito invertendo l'onere della prova, ed addossandolo alla società somministrante, mentre invece quell'onere è specifico, e di spettanza del solo utente, di sproporzione manifesta del consumo rilevato – o, più correttamente, ricostruito – ed altresì di attività illecita di terzi. Il principio si coordina con l'altro, secondo cui (Cass. n. 7075/2020; Tribunale Bologna sez. II, 21/03/2022, n. 713), nell'attività di accertamento della manomissione del contatore, considerata la sua finalità, il tecnico assume la qualifica di dipendente di organismo CP_1 erogatore di un servizio disciplinato da norme di natura pubblica, siccome incaricato della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente, e di conseguenza di pubblico ufficiale o incaricato del pubblico servizio, così dovendosi attribuire pubblica fede a quanto da esso accertato. Ed allora, nel caso di specie:
- la condotta illecita dell'opponente risulta documentata dal verbale D61D 121/2019, redatto il 08.05.2019 – si ripete - al cospetto del figlio della , che lo aveva Pt_1 appositamente delegato, dopo essere stata contattata telefonicamente dai tecnici, nel quale è dato riscontro dell'allaccio di n. 4 conduttori di rame da 6 mm ciascuno che, collegati direttamente ed abusivamente alla presa … andavano a confluire sull'impianto utilizzato dal cliente, realizzando così un by-pass del contatore avente matricola 00390473 atto a sottomisurare sia l'energia che la potenza effettiva prelevata dal cliente; trattasi di circostanze fattuali tutte cadute nella diretta percezione degli incaricati (di pubblico servizio) quindi CP_1 fidefacenti fino a querela di falso;
- in quella sede, vi è stata nondimeno rimozione dei by pass, e loro posizionamento in busta chiusa, a disposizione dell'autorità giudiziaria presso la quale è stata inoltrata denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;
4 - sulla scorta di tale accertamento, l'opposta ha quindi allegato, a dimostrazione del credito azionato in monitorio, la comunicazione E-Distribuzione s.p.a., secondo la quale, dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 09/05/2014; la ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 01/12/2015 al 28/02/2018, e dal 01/09/2018 al 31/01/2019, intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al contratto, ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo;
i quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti, relativi al periodo indicato, sono riportati nel prospetto allegato; il tutto in conformità a quanto previsto dall'Allegato A della Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ARG/elt 107/09 (Testo Integrato Settlement) in materia di determinazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento insorgenti dalle rettifiche dei dati di misura;
- la era effettivamente, e pacificamente, titolare del contratto di Pt_1 somministrazione nel periodo di accertata manomissione del contatore, a dispetto della asserita cessione del fondo di pertinenza. A fronte di tali circostanze, l'opponente, ex adverso, si è limitata, come visto, a generica contestazione sul quantum fatturato ed azionato in monitorio, propugnandone l'abnormità, ma non fornendo – anzi, più correttamente, non chiedendo neppure di fornire – alcuna prova sulla sproporzione dei consumi ricostruiti e fatturati, né tampoco sull'eventuale intervento illecito di terzi nell'allaccio abusivo del contatore a servizio dell'attività a lui intestata. A tal ultimo riguardo, si ribadisce, la vendita del fondo in cui ubicata l'utenza è circostanza meramente assertiva, di cui, considerata la necessità di atto scritto ad substantiam per le vendite di immobili, doveva darsi prova documentale, e non anche testimoniale, e che comunque non mutava l'intestazione dell'utenza, evidenziando anzi la negligenza della Pt_1 nel non aver disdettato il contratto, e vigilato sul contatore, a maggior ragione sapendo di aver venduto il terreno in cui ubicato. Peraltro, in sede di verifica, quella circostanza non è stata (significativamente) formalmente manifestata ai tecnici e-distribuzione, avendo anzi la , delegando al figlio Pt_1 di presenziare alle operazioni, di fatto ammesso la disponibilità del terreno e del contatore, deducendo altresì contraddittoriamente, nell'atto introduttivo del giudizio, di aver sempre onorato le bollette, pur avendo – a suo dire – dismesso la proprietà del fondo fin dal 2002. In sostanza, quindi, l'opponente non ha minimamente ottemperato all'onere probatorio pur impostogli dalla citata giurisprudenza di legittimità, contraddicendosi e facendo altresì significative ammissioni dei fatti di causa. Ciò posto, nondimeno, il consumo fatturato per quasi 5 anni non appare neppure prima facie incompatibile o sproporzionato, considerando che, come ammesso dalla , l'utenza Pt_1 serviva un pozzo, si presume utilizzato per l'irrigazione del fondo. In ragione di tali argomentazioni, e come premesso, l'opposizione proposta va quindi respinta, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da , e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 840/2023 R.D.I. (n. 2468/2023 R.G.A.C.) emesso il 21.07.2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
5 - condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 5.500,00 per competenze professionali calcolate tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 21 luglio 2025
Il giudice
Gino Bloise
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