Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 87
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per intervenuta estinzione della società

    La Corte ha ritenuto la legittimità della costituzione dell'Agente della Riscossione con avvocato del libero foro e la legittimazione attiva del contribuente. Ha inoltre accertato la corretta notifica delle cartelle impugnate e la infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativa ai tributi azionati.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha accertato la corretta notifica delle cartelle impugnate.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione relativa ai tributi azionati, accertando la corretta notifica delle cartelle e la produzione di atti riscossivi intermedi che hanno interrotto i termini prescrizionali. Ha altresì considerato la sospensione dei termini dovuta alla disciplina emergenziale COVID-19.

  • Rigettato
    Decadenza dalla funzione impositiva

    La Corte ha ritenuto che l'Agente della Riscossione non soggiace più a termini perentori per la notifica della cartella, in seguito all'abrogazione dell'art. 1, comma 1, lettera b, D.Lgs. 193/2001.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata in quanto l'atto ha forma e contenuto conformi ai parametri normativi e offre una puntuale motivazione per relationem, essendo le cartelle presupposte regolarmente notificate e conosciute dal contribuente.

  • Rigettato
    Illegittimo calcolo di sanzioni ed interessi

    La Corte ha ritenuto infondata la contestazione relativa alle somme aggiuntive, inclusi l'aggio e il compenso per il servizio di riscossione, poiché richieste in conformità alle norme di legge. Ha altresì escluso un vizio degli atti riscossivi per la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi, ritenendo la domanda generica.

  • Accolto
    Erronea dichiarazione di prescrizione di sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che il giudice di prime cure abbia erroneamente dichiarato la prescrizione di sanzioni ed interessi, non avendo correttamente valutato la documentazione probatoria e la sospensione dei termini prescrizionali legata alla disciplina emergenziale COVID-19. Ha altresì evidenziato la produzione di atti riscossivi intermedi che hanno interrotto i termini prescrizionali.

  • Rigettato
    Tardiva produzione documentale dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha ritenuto che la produzione documentale in appello sia stata legittima in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2025.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto infondata la pretesa illegittimità delle notifiche, richiamando la giurisprudenza della Cassazione sulla ritualità della notifica diretta in caso di irreperibilità temporanea del destinatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 87
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 87
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo