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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1339/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 35/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 04/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020199006128109000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140025744231000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150002501890000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150007379643000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150014172279000 IRPEF-ALTRO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150014172279000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015306677000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160009042306000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20/01/2022 e depositato in data
09/05/2022, Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n៰030 2019 90 06128109, notificata il 25/11/2021,
limitatamente alle cartelle di pagamento nn°030 2014 0025744231,
030 2015 0002501890, 030 2015 0007379643, 030 2015 0014172279,
030 2015 0015306677, 030 2016 0009042306 e n°030 2018 0003669700.
Lamentando:
-la nullità della intimazione impugnata per intervenuta estinzione di Società _1 sas, cancellata dal Registro delle Imprese
il 26 giugno 2020;
-la omessa notifica delle cartelle presupposte qui impugnate;
-la prescrizione dei crediti a titolo di capitale, sanzioni e interessi di cui alle impugnate cartelle;
-la decadenza dalla funzione impositiva;
-il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
-l'illegittimo calcolo di sanzioni ed interessi.
ADER si è ritualmente e tempestivamente costituita in giudizio, rassegnando le proprie difese, producendo la documentazione a comprova delle proprie ragioni ed invocando il rigetto dell'avversa domanda.
3)Con la sentenza n°35/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo grado di Catanzaro ha parzialmente accolto il ricorso ricorso dichiarando prescritti gli importi relativi ai soli interessi e alle sanzioni contenuti nelle cartelle nn°030 2014
0025744231, 030 2015 0002501890, 030 2015 0007379643, 030 2015
0014172279, 030 2015 0015306677 e n°030 2016 0009042306,
rigettando per il resto l'avversa domanda attesane la infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha proposto appello ADER e appello incidentale la contribuente
1)Preliminarmente si rileva la piena validità della procura alle liti conferita da Agenzia delle Entrate Riscossione ad avvocato del libero Foro.
Con la statuizione n°30008/2019, la Suprema Corte, a Sezioni
Unite, all'esito di una esaustiva e puntuale disamina del dettato normativo, nonché una approfondita disamina della volontà del legislatore nonché della ratio delle norme di riferimento, ha chiarito che: "per la rappresentanza e la difesa in giudizio,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: Dell'avvocatura di Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
- Ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera del richiamato art 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero Foro ... in tutti gli altri casi ed in quelli in cui,
pure riservati convenzionalmente alla avvocatura Erariale,
questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio della avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".
a)Sulla prescrizione degli importi relativi a sanzioni e interessi contenuti nelle cartelle nn°030 2014 0025744231, 030
2015 0002501890, 030 2015 0007379643, 030 2015 0014172279, 030
2015 0015306677 e n°030 2016 0009042306.
Il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la sollevata eccezione di prescrizione dei crediti azionati nelle cartelle di pagamento opposte, statuendo che:
-la cartella n°030 2014 0025744231 è stata efficacemente notificata il 17/04/2024;
-la cartella 030 2015 0002501890 è stata efficacemente notificata il 28/08/2015;
-la cartella 030 2015 0007379643 è stata efficacemente notificata il 27/11/2015;
-la cartella 030 2015 0014172279 è stata efficacemente notificata il 11/01/2016;
-la cartella 030 2015 0015306677 è stata efficacemente notificata il 03/03/2016;
-la cartella n°030 2016 0009042306 è stata efficacemente notificata il 13/10/2016.
Il Giudice ha dunque rilevato che dalla data di notifica delle cartelle a quella dell'impugnata intimazione di pagamento non è
spirato il termine di prescrizione decennale.
Ha di contro erroneamente ritenuto spirato il termine di prescrizione quinquennale applicabile a sanzioni ed interessi.
Il Giudice ha omesso di valutare tutta la documentazione offerta da Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, con la comparsa di costituzione in giudizio, ha prodotto gli atti riscossivi intermedi notificati al contribuente, quindi interruttivi anche dei termini prescrizionali brevi applicabili a sanzioni ed interessi.
Nello specifico AdER ha prodotto:
-il Pignoramento presso terzi n°030 84 2016 00000987 001 è stato efficacemente notificato in data 23/03/2016 ed aziona le cartelle n°030 2014 0025744231 e n°030 2015 0002501890; -l'Avviso di intimazione n°030 2017 90 00921759 è stato efficacemente notificato in data 20/03/2017 ed aziona le cartelle nn°030 2014 0025744231, 030 2015 0002501890, 030 2015
0007379643, 030 2015 0014172279 e n°030 2015 0015306677;
Gli atti riscossivi sopra richiamati dimostrano inequivocabilmente che nessuna prescrizione può dirsi maturata atteso che:
-in primo luogo, tali atti hanno certamente valenza interruttiva dei termini prescrizionali, di tal che la eccezione di prescrizione è infondata;
-in secondo luogo, la loro omessa tempestiva impugnazione rende inammissibile l'eccezione in esame attesane la tardività.
c)A ciò aggiungasi che il Giudice di prime cure non ha tenuto altresì conto della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68,
commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Attesa la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 la decadenza/prescrizione non risulta affatto maturata.
Il legislatore con il c.d. Decreto Cura Italia (DL 18 del
17/03/20) ha inibito le attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Pertanto, in coerenza con la circolare n°25/E del 20/08/20
dall'Agenzia delle Entrate, nel periodo intercorrente tra 1'08/03/20 (ovvero il 21/02/20 per i soggetti indicati al comma
2-bis dell'art. 68 DL 18/20) e il 28/02/21 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo.
Il termine finale di sospensione è stato più volte oggetto di proroga;
l'art 2, comma 1, DL 99/2021 (c.d. "Decreto Omnibus”),
ha modificato nuovamente l'art. 68 prorogando sino al 31/08/21
(quindi per totali 542 giorni) la sospensione dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi.
Tale previsione emergenziale va necessariamente letta anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art 12 del D.Lgs. 159/2015 (peraltro richiamato dallo stesso art 68, comma 1 del DL 18/2020) la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività
notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali legati a tali attività.
Per la decadenza, atteso che non è stato possibile notificare le ingiunzioni di pagamento rafforzate, il citato articolo 12 riconosce due distinti periodi di proroga del termine:
-per i titoli accertativi la cui decadenza naturale sarebbe maturata negli anni della sospensione 2020 e 2021, il nuovo termine entro il quale procedere alla notifica dell'ingiunzione e della cartella è il 31/12/23;
-per i titoli accertativi divenuti definitivi nel 2019 (oppure anche ove la data di scadenza sia maturata nei primi mesi del
2020), si applica la proroga del comma 1 pari a 542 giorni ovvero il periodo che va dal 08/03/20 al 31/08/21.
Per la prescrizione i titoli riscossivi che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al
31/12/23.
Altro caso qualora, ad esempio, la prescrizione quinquennale di un credito è stata interrotta da un atto notificato nel 2018. In
tale ipotesi la prescrizione non maturerà nel 2023, bensì 542
giorni dopo la data di naturale maturazione della stessa.
Ma vi è di più il comma 4bis lettera b), dell'articolo 68,
proroga di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativamente: "ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021".
Da quanto sopra argomentato chiaro è l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure che ha erroneamente dichiarato la prescrizione di sanzioni ed interessi in quanto non ha correttamente valutando né tutta la documentazione probatoria offerta in giudizio da AdER, né la sospensione del decorso dei termini prescrizionali attesa la disciplina emergenziale COVID-
3)Per il resto il Giudice di prime cure ha correttamente pronunciato, con lauta motivazione, la infondatezza dell'avversa domanda accertando:
-la legittimità della costituzione di AdER con avvocato del libero foro;
-la legittimazione attiva del contribuente;
-la corretta notifica delle cartelle impugnate;
-la infondatezza della eccezione di prescrizione relativa ai tributi azionati.
Quanto alle eccezioni assorbite dalla impugnata pronuncia:
"A)Sulla decadenza dalla funzione impositiva per tardiva notifica degli atti impositivi.
E' noto che con l'art 1, comma 1 lettera b, Dlvo 193/2001 il legislatore ha abrogato il termine di quattro mesi precedentemente imposto ad AdER per la notifica della cartella,
termine che decorreva dalla trasmissione del ruolo.
Agenzia delle Entrate Riscossione non soggiace più a termini perentori per la notifica della cartella.
B)Sul difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Ribadita l'inammissibilità dell'avversa eccezione in quanto formulata tardivamente, se ne rileva altresì l'infondatezza atteso che l'atto in esame ha forma e contenuto conformi ai parametri normativamente stabiliti. L'intimazione di pagamento oggetto del ricorso non soggiace alla medesima disciplina dettata per le prodromiche cartelle, le quali sono state regolarmente notificate alla società
ricorrente, e pertanto conosciute, nonché chiaramente richiamate nell'atto impugnato che offre una puntuale motivazione della pretesa "per relationem".
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sentenza n°11722/10),
ha chiarito che:
-non vi è alcun obbligo di allegazione dei precedenti atti richiamati in cartella, bensì, come previsto dall'art. 7, comma
3, L. 212/2000, è sufficiente il "riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento";
-la cartella di pagamento non può essere annullata se il contribuente l'ha comunque impugnata, dimostrando di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati.
Tale circostanza è comprovata, qualora necessario, dal tenore del ricorso introduttivo in cui la ricorrente dimostra di aver individuato le cartelle richiamate, la data di ricezione delle stesse, l'Ente titolare del credito, nonché gli importi richiesti.
E' chiaro che l'intimazione di pagamento opposta è completo in ogni suo elemento e non ha in alcun modo leso il diritto di difesa del contribuente.
C)Sulle ulteriori somme richieste. Il Concessionario agisce in adempimento a precise regole dettate dal legislatore per la riscossione dei tributi, regole che sono riassunte, all'interno della cartella, sotto la dicitura informazioni utili.
Tale circostanza, da sola, è sufficiente ad escludere ogni profilo di arbitrarietà nel comportamento dell'Agente della
Riscossione che ha, legittimamente, richiesto il pagamento dell'aggio, nella misura stabilita dall'art 17, comma 7 ter,
D.Lgs 112/1999;; nonché il compenso per il servizio di riscossione, in caso di pagamento effettuato entro il 60° giorno dalla notifica della cartella, nonché, in caso di pagamento oltre i 60 gg dalla ricezione della cartella, richiederà il pagamento degli interessi di mora, ex art 30 DPR 602/73.
Per ciò che concerne le somme aggiuntive, esse spettano all'Ente
creditore che procede ad iscriverle a ruolo insieme al principale credito maturato e, qualora il debitore non dovesse adempiere nei termini, continuano a computarsi sino all'effettivo pagamento del dovuto.
Infine la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio degli atti riscossivi e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che, ai sensi dell'art. 1 del D.m. n.
321/1999, devono necessariamente essere indicati nel ruolo (cfr
Sentenza del 18/04/2013 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Genova).
In ogni caso, controparte non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore (in fase di redazione del ruolo), ovvero quelli conteggiati dall'agente della riscossione (successivamente alla notifica della cartella).
Ciò rende la domanda del tutto generica e quindi inaccoglibile".
Quanto all'appello incidentale trova fondamento sulla ritenuta intempestiva produzione documentale di ADER e sulla ritenuta nullità delle notifiche medesime
Ambedue le questioni non persuadono.
Invero, al di là della tardività della produzione documentale in primo grado, la medesima documentazione è stata prodotta in appello del tutto legittimamente in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale numero 36 del 2025 che ha ritenuto l'illegittimità costituzionale del divieto di produrre documentazione in appello per i procedimenti iscritti prima del 4.1.2024.
Quanto alla pretesa illegittimità delle notifiche degli atti prodromici troverebbe fondamento nella mancata prova della spedizione della c.d. CAD a fronte della consegna dell'atto a persona diversa dal legittimato a riceverlo. Sul punto valga osservare che per ultimo la recente ordinanza della Cassazione n. 9866/2024, con la quale si è cristallizzato il principio a tenore del quale, ai fini della ritualità della notifica diretta, cioè effettuata senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, in ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario, non è necessario l'invio di alcuna “raccomandata informativa”, applicandosi esclusivamente la normativa relativa al servizio postale ordinario, la quale non prevede tale adempimento. La produzione della documentazione in appello da parte di ADER determina alla compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma la legittimità delle sanzioni e interessi contenuti nelle cartelle nn°030 2014 0025744231, 030
2015 0002501890, 030 2015 0007379643, 030 2015 0014172279, 030 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 0015306677 e n°030 2016 0009042306, rigetta l'appello incidentale.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale: LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1339/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag.entrate Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 35/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 04/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020199006128109000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140025744231000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150002501890000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150007379643000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150014172279000 IRPEF-ALTRO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150014172279000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015306677000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160009042306000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 20/01/2022 e depositato in data
09/05/2022, Resistente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n៰030 2019 90 06128109, notificata il 25/11/2021,
limitatamente alle cartelle di pagamento nn°030 2014 0025744231,
030 2015 0002501890, 030 2015 0007379643, 030 2015 0014172279,
030 2015 0015306677, 030 2016 0009042306 e n°030 2018 0003669700.
Lamentando:
-la nullità della intimazione impugnata per intervenuta estinzione di Società _1 sas, cancellata dal Registro delle Imprese
il 26 giugno 2020;
-la omessa notifica delle cartelle presupposte qui impugnate;
-la prescrizione dei crediti a titolo di capitale, sanzioni e interessi di cui alle impugnate cartelle;
-la decadenza dalla funzione impositiva;
-il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
-l'illegittimo calcolo di sanzioni ed interessi.
ADER si è ritualmente e tempestivamente costituita in giudizio, rassegnando le proprie difese, producendo la documentazione a comprova delle proprie ragioni ed invocando il rigetto dell'avversa domanda.
3)Con la sentenza n°35/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di
Primo grado di Catanzaro ha parzialmente accolto il ricorso ricorso dichiarando prescritti gli importi relativi ai soli interessi e alle sanzioni contenuti nelle cartelle nn°030 2014
0025744231, 030 2015 0002501890, 030 2015 0007379643, 030 2015
0014172279, 030 2015 0015306677 e n°030 2016 0009042306,
rigettando per il resto l'avversa domanda attesane la infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha proposto appello ADER e appello incidentale la contribuente
1)Preliminarmente si rileva la piena validità della procura alle liti conferita da Agenzia delle Entrate Riscossione ad avvocato del libero Foro.
Con la statuizione n°30008/2019, la Suprema Corte, a Sezioni
Unite, all'esito di una esaustiva e puntuale disamina del dettato normativo, nonché una approfondita disamina della volontà del legislatore nonché della ratio delle norme di riferimento, ha chiarito che: "per la rappresentanza e la difesa in giudizio,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: Dell'avvocatura di Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
- Ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera del richiamato art 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero Foro ... in tutti gli altri casi ed in quelli in cui,
pure riservati convenzionalmente alla avvocatura Erariale,
questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio della avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità".
a)Sulla prescrizione degli importi relativi a sanzioni e interessi contenuti nelle cartelle nn°030 2014 0025744231, 030
2015 0002501890, 030 2015 0007379643, 030 2015 0014172279, 030
2015 0015306677 e n°030 2016 0009042306.
Il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato la sollevata eccezione di prescrizione dei crediti azionati nelle cartelle di pagamento opposte, statuendo che:
-la cartella n°030 2014 0025744231 è stata efficacemente notificata il 17/04/2024;
-la cartella 030 2015 0002501890 è stata efficacemente notificata il 28/08/2015;
-la cartella 030 2015 0007379643 è stata efficacemente notificata il 27/11/2015;
-la cartella 030 2015 0014172279 è stata efficacemente notificata il 11/01/2016;
-la cartella 030 2015 0015306677 è stata efficacemente notificata il 03/03/2016;
-la cartella n°030 2016 0009042306 è stata efficacemente notificata il 13/10/2016.
Il Giudice ha dunque rilevato che dalla data di notifica delle cartelle a quella dell'impugnata intimazione di pagamento non è
spirato il termine di prescrizione decennale.
Ha di contro erroneamente ritenuto spirato il termine di prescrizione quinquennale applicabile a sanzioni ed interessi.
Il Giudice ha omesso di valutare tutta la documentazione offerta da Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, con la comparsa di costituzione in giudizio, ha prodotto gli atti riscossivi intermedi notificati al contribuente, quindi interruttivi anche dei termini prescrizionali brevi applicabili a sanzioni ed interessi.
Nello specifico AdER ha prodotto:
-il Pignoramento presso terzi n°030 84 2016 00000987 001 è stato efficacemente notificato in data 23/03/2016 ed aziona le cartelle n°030 2014 0025744231 e n°030 2015 0002501890; -l'Avviso di intimazione n°030 2017 90 00921759 è stato efficacemente notificato in data 20/03/2017 ed aziona le cartelle nn°030 2014 0025744231, 030 2015 0002501890, 030 2015
0007379643, 030 2015 0014172279 e n°030 2015 0015306677;
Gli atti riscossivi sopra richiamati dimostrano inequivocabilmente che nessuna prescrizione può dirsi maturata atteso che:
-in primo luogo, tali atti hanno certamente valenza interruttiva dei termini prescrizionali, di tal che la eccezione di prescrizione è infondata;
-in secondo luogo, la loro omessa tempestiva impugnazione rende inammissibile l'eccezione in esame attesane la tardività.
c)A ciò aggiungasi che il Giudice di prime cure non ha tenuto altresì conto della sospensione del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68,
commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Attesa la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19 la decadenza/prescrizione non risulta affatto maturata.
Il legislatore con il c.d. Decreto Cura Italia (DL 18 del
17/03/20) ha inibito le attività di riscossione coattiva, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Pertanto, in coerenza con la circolare n°25/E del 20/08/20
dall'Agenzia delle Entrate, nel periodo intercorrente tra 1'08/03/20 (ovvero il 21/02/20 per i soggetti indicati al comma
2-bis dell'art. 68 DL 18/20) e il 28/02/21 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo.
Il termine finale di sospensione è stato più volte oggetto di proroga;
l'art 2, comma 1, DL 99/2021 (c.d. "Decreto Omnibus”),
ha modificato nuovamente l'art. 68 prorogando sino al 31/08/21
(quindi per totali 542 giorni) la sospensione dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi.
Tale previsione emergenziale va necessariamente letta anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art 12 del D.Lgs. 159/2015 (peraltro richiamato dallo stesso art 68, comma 1 del DL 18/2020) la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività
notificatoria e riscossiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali legati a tali attività.
Per la decadenza, atteso che non è stato possibile notificare le ingiunzioni di pagamento rafforzate, il citato articolo 12 riconosce due distinti periodi di proroga del termine:
-per i titoli accertativi la cui decadenza naturale sarebbe maturata negli anni della sospensione 2020 e 2021, il nuovo termine entro il quale procedere alla notifica dell'ingiunzione e della cartella è il 31/12/23;
-per i titoli accertativi divenuti definitivi nel 2019 (oppure anche ove la data di scadenza sia maturata nei primi mesi del
2020), si applica la proroga del comma 1 pari a 542 giorni ovvero il periodo che va dal 08/03/20 al 31/08/21.
Per la prescrizione i titoli riscossivi che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021, guadagnano la proroga al
31/12/23.
Altro caso qualora, ad esempio, la prescrizione quinquennale di un credito è stata interrotta da un atto notificato nel 2018. In
tale ipotesi la prescrizione non maturerà nel 2023, bensì 542
giorni dopo la data di naturale maturazione della stessa.
Ma vi è di più il comma 4bis lettera b), dell'articolo 68,
proroga di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione relativamente: "ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e,
successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021".
Da quanto sopra argomentato chiaro è l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure che ha erroneamente dichiarato la prescrizione di sanzioni ed interessi in quanto non ha correttamente valutando né tutta la documentazione probatoria offerta in giudizio da AdER, né la sospensione del decorso dei termini prescrizionali attesa la disciplina emergenziale COVID-
3)Per il resto il Giudice di prime cure ha correttamente pronunciato, con lauta motivazione, la infondatezza dell'avversa domanda accertando:
-la legittimità della costituzione di AdER con avvocato del libero foro;
-la legittimazione attiva del contribuente;
-la corretta notifica delle cartelle impugnate;
-la infondatezza della eccezione di prescrizione relativa ai tributi azionati.
Quanto alle eccezioni assorbite dalla impugnata pronuncia:
"A)Sulla decadenza dalla funzione impositiva per tardiva notifica degli atti impositivi.
E' noto che con l'art 1, comma 1 lettera b, Dlvo 193/2001 il legislatore ha abrogato il termine di quattro mesi precedentemente imposto ad AdER per la notifica della cartella,
termine che decorreva dalla trasmissione del ruolo.
Agenzia delle Entrate Riscossione non soggiace più a termini perentori per la notifica della cartella.
B)Sul difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Ribadita l'inammissibilità dell'avversa eccezione in quanto formulata tardivamente, se ne rileva altresì l'infondatezza atteso che l'atto in esame ha forma e contenuto conformi ai parametri normativamente stabiliti. L'intimazione di pagamento oggetto del ricorso non soggiace alla medesima disciplina dettata per le prodromiche cartelle, le quali sono state regolarmente notificate alla società
ricorrente, e pertanto conosciute, nonché chiaramente richiamate nell'atto impugnato che offre una puntuale motivazione della pretesa "per relationem".
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (sentenza n°11722/10),
ha chiarito che:
-non vi è alcun obbligo di allegazione dei precedenti atti richiamati in cartella, bensì, come previsto dall'art. 7, comma
3, L. 212/2000, è sufficiente il "riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento";
-la cartella di pagamento non può essere annullata se il contribuente l'ha comunque impugnata, dimostrando di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati.
Tale circostanza è comprovata, qualora necessario, dal tenore del ricorso introduttivo in cui la ricorrente dimostra di aver individuato le cartelle richiamate, la data di ricezione delle stesse, l'Ente titolare del credito, nonché gli importi richiesti.
E' chiaro che l'intimazione di pagamento opposta è completo in ogni suo elemento e non ha in alcun modo leso il diritto di difesa del contribuente.
C)Sulle ulteriori somme richieste. Il Concessionario agisce in adempimento a precise regole dettate dal legislatore per la riscossione dei tributi, regole che sono riassunte, all'interno della cartella, sotto la dicitura informazioni utili.
Tale circostanza, da sola, è sufficiente ad escludere ogni profilo di arbitrarietà nel comportamento dell'Agente della
Riscossione che ha, legittimamente, richiesto il pagamento dell'aggio, nella misura stabilita dall'art 17, comma 7 ter,
D.Lgs 112/1999;; nonché il compenso per il servizio di riscossione, in caso di pagamento effettuato entro il 60° giorno dalla notifica della cartella, nonché, in caso di pagamento oltre i 60 gg dalla ricezione della cartella, richiederà il pagamento degli interessi di mora, ex art 30 DPR 602/73.
Per ciò che concerne le somme aggiuntive, esse spettano all'Ente
creditore che procede ad iscriverle a ruolo insieme al principale credito maturato e, qualora il debitore non dovesse adempiere nei termini, continuano a computarsi sino all'effettivo pagamento del dovuto.
Infine la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio degli atti riscossivi e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che, ai sensi dell'art. 1 del D.m. n.
321/1999, devono necessariamente essere indicati nel ruolo (cfr
Sentenza del 18/04/2013 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Genova).
In ogni caso, controparte non precisa se siano oggetto di contestazione gli interessi calcolati direttamente dall'ente impositore (in fase di redazione del ruolo), ovvero quelli conteggiati dall'agente della riscossione (successivamente alla notifica della cartella).
Ciò rende la domanda del tutto generica e quindi inaccoglibile".
Quanto all'appello incidentale trova fondamento sulla ritenuta intempestiva produzione documentale di ADER e sulla ritenuta nullità delle notifiche medesime
Ambedue le questioni non persuadono.
Invero, al di là della tardività della produzione documentale in primo grado, la medesima documentazione è stata prodotta in appello del tutto legittimamente in considerazione della sentenza della Corte
Costituzionale numero 36 del 2025 che ha ritenuto l'illegittimità costituzionale del divieto di produrre documentazione in appello per i procedimenti iscritti prima del 4.1.2024.
Quanto alla pretesa illegittimità delle notifiche degli atti prodromici troverebbe fondamento nella mancata prova della spedizione della c.d. CAD a fronte della consegna dell'atto a persona diversa dal legittimato a riceverlo. Sul punto valga osservare che per ultimo la recente ordinanza della Cassazione n. 9866/2024, con la quale si è cristallizzato il principio a tenore del quale, ai fini della ritualità della notifica diretta, cioè effettuata senza l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, in ipotesi di irreperibilità temporanea del destinatario, non è necessario l'invio di alcuna “raccomandata informativa”, applicandosi esclusivamente la normativa relativa al servizio postale ordinario, la quale non prevede tale adempimento. La produzione della documentazione in appello da parte di ADER determina alla compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto conferma la legittimità delle sanzioni e interessi contenuti nelle cartelle nn°030 2014 0025744231, 030
2015 0002501890, 030 2015 0007379643, 030 2015 0014172279, 030 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 0015306677 e n°030 2016 0009042306, rigetta l'appello incidentale.