Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7026
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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Dà luogo ad un'opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo quella con cui si deduce che il titolo notificato non è stato spedito in forma esecutiva. Tale vizio deve essere dedotto nel termine di cinque giorni dalla notifica e non può esserlo successivamente, poiché si tratta di un vizio che non impedisce che i successivi atti dell'esecuzione possano essere compiuti in modo per sè regolare e che il processo esecutivo prosegua sino alla formale realizzazione del diritto della parte istante.

La materia del contendere, nell'opposizione agli atti esecutivi, consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per conseguire gli effetti che da essa derivano sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione (ex art. 159, primo comma, cod. proc. civ.). Ne consegue che, in tema di esecuzione per rilascio, con riferimento ad un'opposizione agli atti esecutivi, proposta relativamente alla regolarità formale del titolo esecutivo o della sua notificazione, qualora la parte istante proceda ad una nuova notificazione del titolo (ed eventualmente del precetto e del preavviso di rilascio, se erano già stati anch'essi notificati), si verifica la cessazione della materia del contendere, poiché la parte istante rinnova in tale modo - così rinunciando a fondare su di essi il proseguimento dell'esecuzione - tutti gli atti già compiuti, ai quali, nel caso che la detta opposizione si decidesse nel merito, si dovrebbe estendere la dichiarazione di nullità della notificazione del titolo.

La notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l'obbligo che risulta dal titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all'efficacia del titolo esecutivo, l'onere di notificazione del titolo e del precetto deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l'esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l'onere di notificare al soggetto contro cui la condanna è stata pronunciata e colui contro il quale l'esecuzione è promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto.

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  • 1Atti prodromici non impugnati:
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7026
Data del deposito : 7 luglio 1999

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