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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1627/2025 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Caivano alla Via C. Monteverdi n. 26, presso lo studio dell'avv. Teresa
Fusco, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
Controparte_1
domiciliato in Napoli, alla Via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dal
[...]
funzionario Giovanni Tavasso
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2025 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , Controparte_1
chiedendo il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa n. 4257/2023.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che la ricorrente ha adito il Tribunale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) Che tale giudizio si è concluso con esito positivo a seguito del decreto di omologa, con riconoscimento della prestazione a partire dal mese di Aprile 2023; c) Che, nonostante la notifica dell'omologa positiva e dell'invio del modulo
AP70, entrambi comunicati il 03/10/2024, l' , trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge, CP_2
non ha provveduto alla liquidazione della prestazione;
d) Di aver diritto al pagamento dei ratei fin dal mese di Aprile 2023.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la CP_2
materia del contendere stante la liquidazione della prestazione avvenuta il 07/04/2025.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento, avvenuto in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, mentre parte resistente si è riportata alla propria memoria difensiva.
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha infatti dichiarato che l' ha provveduto al pagamento delle CP_2
spettanze richieste nel presente giudizio.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
In ordine alle spese di lite, alla luce del fatto che la liquidazione della prestazione risulta avvenuta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso, le stesse devono essere poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 19.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1627/2025 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Caivano alla Via C. Monteverdi n. 26, presso lo studio dell'avv. Teresa
Fusco, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
Controparte_1
domiciliato in Napoli, alla Via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dal
[...]
funzionario Giovanni Tavasso
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/02/2025 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , Controparte_1
chiedendo il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciuta con decreto di omologa n. 4257/2023.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Che la ricorrente ha adito il Tribunale per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
b) Che tale giudizio si è concluso con esito positivo a seguito del decreto di omologa, con riconoscimento della prestazione a partire dal mese di Aprile 2023; c) Che, nonostante la notifica dell'omologa positiva e dell'invio del modulo
AP70, entrambi comunicati il 03/10/2024, l' , trascorsi i 120 giorni previsti dalla legge, CP_2
non ha provveduto alla liquidazione della prestazione;
d) Di aver diritto al pagamento dei ratei fin dal mese di Aprile 2023.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la CP_2
materia del contendere stante la liquidazione della prestazione avvenuta il 07/04/2025.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha confermato l'intervenuto pagamento, avvenuto in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo, chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite, mentre parte resistente si è riportata alla propria memoria difensiva.
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Parte ricorrente ha infatti dichiarato che l' ha provveduto al pagamento delle CP_2
spettanze richieste nel presente giudizio.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
In ordine alle spese di lite, alla luce del fatto che la liquidazione della prestazione risulta avvenuta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso, le stesse devono essere poste a carico dell' in applicazione del principio della soccombenza virtuale. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
2.697,00, oltre spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 19.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo