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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ Consigliere rel.
dott. EDOARDO MANCINI Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 59 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 14.11.2024, vertente
TRA
, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende “ope legis”;
Appellante
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 34, presso lo CP_1
studio dell'Avv. Emanuele Di Cataldo, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giuseppe Nicolò Tedesco, in virtù di procura in atti;
Appellata
Oggetto: usucapione. Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra citava in giudizio dinnanzi al CP_1
Tribunale di Roma il e l , al fine di Controparte_2 Parte_1
ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuto acquisto in proprio favore, per usucapione, della proprietà dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Roma, sito in Roma in Via
Pescaglia n.6, scala D, int. 19, foglio 812, particella 303, Sub. 90, z.c. 5, Cat. A/3, intestato al sig.
(nato a [...] il [...] e deceduto nel 1992). SO
A sostegno della domanda l'attrice esponeva di aver posseduto, in maniera non clandestina e non violenta, sin dagli anni '80 e per oltre vent'anni, l'immobile indicato, ivi convivendo con il compagno e con i figli e affermava, in Controparte_3 Persona_2 Persona_3
particolare, che il bene, acquistato nel 1985 dal sig. alla di lui morte era stato SO
devoluto allo Stato e che, nonostante l'avvenuta devoluzione, ella aveva continuato a possederlo pacificamente ed ininterrottamente, pagando le relative utenze (anche se formalmente intestate al figlio ), regolarizzando il pagamento degli oneri condominiali e provvedendo alle Persona_2
relative spese di manutenzione.
Pertanto la sig.ra concludeva chiedendo la declaratoria dell'avvenuto acquisto in proprio CP_1
favore, per usucapione, dell'immobile di cui sopra, con conseguente ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con il suo esonero da ogni responsabilità; il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio anche per l' , il Parte_1 Controparte_2
si limitava a resistere, deducendo l'infondatezza della domanda per difetto di buona fede dell'attrice e per la clandestinità nel possesso da lei esercitato;
inoltre, eccepiva anche la mancata decorrenza del termine ventennale per usucapire, che non poteva considerarsi compiuto a causa dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 260 della l. n. 296/2006, che aveva previsto che “al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”; pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali.
Quindi, con atto di intervento ex art. 105, co, 2, c.p.c., si costituiva il Controparte_4
6, chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice ed allegando la sussistenza di una persistente
[...]
morosità nel pagamento delle rate condominiali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano anche acquisite le prove testimoniali offerte, il Tribunale, dopo aver rilevato il difetto di legittimazione passiva del in Controparte_2
favore della sola , accoglieva la domanda formulata dalla sig.ra Parte_1 CP_1
condannando l' alla rifusione delle spese processuali in favore
[...] Parte_1
dell'attrice.
Il Giudice di prime cure, sostanzialmente, riteneva raggiunta la prova dell'avvenuto esercizio, da parte dell'attrice, di un possesso esclusivo ed ultraventennale sull'immobile; inoltre il Tribunale escludeva l'applicabilità nel caso di specie del disposto di cui all'art. 1 comma 260 della legge finanziaria 2007, ritenendo che la stessa non fosse suscettibile di applicazione retroattiva e che, comunque, la sua sopravvenienza non fosse per ciò solo idonea a trasformare in clandestino un possesso acquistato in maniera utile all'usucapione.
Avverso tale pronuncia, proponeva appello l , formulando due distinti motivi Parte_1
di gravame.
Con il primo motivo, l'ente lamentava l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141,1158,1163 e 1164 c.c., in quanto il Tribunale, a suo dire, aveva malamente interpretato le risultanze delle prove assunte, di per sé inidonee a dimostrare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'acquisto a titolo originario del diritto.
Inoltre l'appellante evidenziava la genericità delle dichiarazioni rese in forma scritta dalle condomine, sigg.re e prodotte dalla sig.ra sostenendo che le stesse, CP_5 CP_6 CP_1
contenendo “delle vere e proprie deposizioni testimoniali”, avrebbero dovuto essere assunte tramite le apposite garanzie previste per la prova testimoniale;
ne conseguiva che esse avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili o, tutt'al più, il giudicante avrebbe dovuto esercitare d'ufficio i suoi poteri istruttori a norma dell'art. 281-ter c.p.c.. Il che non era avvenuto.
In ogni caso, poi, anche qualora tali dichiarazioni fossero state ritenute ammissibili, esse non sarebbero state in grado di dimostrare una “interversio possessionis” della sig.ra da CP_1
qualificarsi, eventualmente, semplice detentrice qualificata, mancando la prova del carattere pubblico del possesso e dello “animus res sibi habendi”.
Con il secondo motivo di doglianza, poi, l lamentava la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art. 1, comma 260 l. 296/2006 e degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., in quanto il giudice aveva erroneamente escluso l'applicabilità “ratione temporis” di tale norma al caso di specie, ritenendola priva di efficacia retroattiva e considerando irrilevante, ai fini del decorso del termine utile per usucapire, la mancata comunicazione all' stessa dell'esercizio del possesso Pt_1
sul bene, trattandosi di attività possessoria iniziata in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, il rigetto della domanda di usucapione originariamente proposta dall'attrice, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra si limitava a resistere, chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. All'udienza del 14.11.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è infondato.
All'esito dell'istruttoria di primo grado è emerso che la sig.ra sin dalla prima metà CP_1
degli anni '80, viveva nell'appartamento oggetto di causa, di proprietà del sig. SO
(deceduto dell'anno 1992), assieme ai propri figli ed al di lei convivente, sig. Controparte_3
(deceduto nell'anno 2012).
Inoltre, dall'esame delle prove testimoniali acquisite, è altresì emerso che la sig.ra anche CP_1
dopo l'intervenuto decesso dell'originario proprietario dell'appartamento (cui, in precedenza, versava una somma per la relativa locazione), continuò ad abitare nell'immobile, adibendolo ad abitazione propria e della propria famiglia, senza che fosse mai avanzata in contrario una qualche pretesa da parte di possibili eredi del sig. SO
La circostanza che l'odierna appellata, anche dopo la morte del sig. abbia SO
continuato a godere del bene negli stessi termini in cui ne aveva goduto in precedenza, ha trovato conferma non solo nelle prove documentali da lei prodotte, costituite da una serie di fatture (tutte successive all'anno 1992) aventi ad oggetto l'utenza telefonica e l'utenza EA (sebbene formalmente intestate ad uno dei suoi figli ed al sig. con lei entrambi conviventi CP_3
nell'immobile), ma anche dalle dichiarazioni rese per iscritto dalle sigg.re e Parte_2 [...]
ritualmente prodotte in giudizio, che hanno confermato che la sig.ra dal Tes_1 CP_1
1992, era sempre stata percepita come l'unica proprietaria dell'immobile anche dalla comunità dei condomini, provvedendo alla sua gestione.
Tali affermazioni, sebbene non siano state formulate in sede di prova testimoniale, possono essere fatte rientrare, in funzione del conseguimento di una decisione “giusta”, nel novero delle c.d. “prove atipiche”, sulla cui ammissibilità la giurisprudenza ha oramai da tempo espresso parere positivo (in tal senso, vedi Cass. nn. 11555/2013, 840/2015, 8603/2017, 25067/2018); pertanto al giudice civile, in assenza di divieti di legge, è data la facoltà di formare il proprio convincimento (art. 116, comma 1, c.p.c.) anche in base a prove atipiche, la cui utilizzabilità è conforme anche al principio di economia processuale, purché fornisca adeguata motivazione circa la relativa utilizzazione.
Ciò premesso, il giudicante di prime cure ha fornito adeguata motivazione circa l'attendibilità di tali dichiarazioni scritte, sottolineando anche la circostanza che il relativo contenuto non era mai stato smentito né dall' , né dal intervenuto adesivamente. Parte_1 CP_4
Anzi, l'ulteriore riprova dell'attendibilità di tali dichiarazioni è ritraibile, in via indiretta, proprio dal contenuto dell'intervento spiegato in primo grado dal che ha dichiarato che la CP_4
sig.ra veva una situazione debitoria di oltre 15 anni, producendo al riguardo un estratto CP_1
conto dal quale emergeva che dal 2009 non era stata versata alcuna rata per conto di colui che ancora appariva essere il formale intestatario dell'immobile; a ciò, poi, aggiungasi che la sig.ra ha prodotto alcune ricevute di pagamento relative agli anni 2000, 2001 e 2002, a lei CP_1
intestate dal Condominio, concernenti alcuni acconti da lei versati per alcune utenze condominiali.
Ne consegue che, così come già ritenuto dl Tribunale, dev'essere riconosciuto l'avvenuto svolgimento, da parte della sig.ra quanto meno dal 1992 (anno di dipartita del sig. CP_1
proprietario del bene), di un possesso sull'immobile in questione (dapprima SO
unitamente al di lei convivente, sig. e dopo la di lui morte in via esclusiva), Controparte_3
esercitato ad immagine del diritto di proprietà, protrattosi in modo pubblico e senza che fosse sollevata nessuna contestazione da alcuno anche nel periodo in cui lo Stato, dopo il decesso del sig.
e in assenza di un'accettazione della sua eredità, era succeduto nella titolarità di esso ai Per_1
sensi dell'art. 586 c.c..
La circostanza che l'esercizio di tale potere di fatto sia stata assistita o meno da buona fede è del tutto inconferente, in quanto, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (vedi Cass. n. 5964/1996, citata dallo stesso giudicante di prime cure), sicché è sufficiente l'esercizio un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Analogamente, poi, dev'essere disatteso anche il secondo motivo di censura, con il quale l'appellante ha sostenuto nuovamente la clandestinità del possesso esercitato dalla sig.ra CP_1
non avendo quest'ultima mai notificato all' la situazione possessoria in essere, Parte_1
in dispregio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 260, della legge n. 296/2006, applicabile retroattivamente.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, che questa Corte di merito fa proprio, “nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 cod. civ., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 cod. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per
l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente (in tal senso, vedi
Cass. n. 1549/2010 e Cass. n. 14655/2013).
Nel caso di specie dev'essere escluso che il possesso esercitato dalla sig.ra in modo CP_1
pubblico e visibile fosse da considerarsi clandestino, non assumendo al riguardo alcuna rilevanza le ragioni dell'inerzia del proprietario (cioè dell' , divenuta tale ai sensi dell'art. Parte_1
586 c.c.).
Infatti, deve escludersi primo luogo che la posseditrice avesse alcun onere di comunicazione del suo possesso, non trovando applicazione alla specie “ratione temporis” la disposizione di cui alla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 260 (secondo cui “allo scopo di devolvere allo
Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'art.1163c.c. sino a quando il terzo esercente l'attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all' del demanio di essere in Pt_1
possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”), non avendo detta norma carattere retroattivo e non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., essendosi limitata ad introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova disciplina del possesso utile “ad usucapionem” relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586
c.c., allo scopo di consentirgli l'effettivo esercizio dei diritti successori e di impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori.
In particolare, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c.- secondo cui il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità- quando non sia stato effettuato il suddetto adempimento. Pertanto, la stessa ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore, volto ad evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. citato su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato, non fa altro che confermare che, in coerenza con i principi che regolano l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1163 c.c. nel testo anteriore alla citata modifica legislativa, le ragioni dell'inerzia dello Stato o la mancata comunicazione dell'altrui possesso ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino, atteso che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato,
l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e, dall'altro, l'acquisto e l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico e pacifico. Ed invero, l'inerzia dell'Amministrazione non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi posto che - indipendentemente da quanto è stato poi pure previsto con la citata
L. del 2007 proprio per sopperire a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure - lo
Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. In particolare, va considerato che proprio il mancato versamento delle imposte relative all'immobile “de quo”, protrattosi per un periodo evidentemente considerevole, al quale ha fatto cenno il ricorrente, avrebbe dovuto comportare le necessarie verifiche in ordine all'omesso pagamento da parte del soggetto che risultava l'intestatario catastale dell'immobile: il che avrebbe consentito quindi di appurare la situazione di diritto e di fatto del bene medesimo.
In sostanza, nel caso in esame, il possesso, già instaurato dalla sig.ra pubblicamente e CP_1
pacificamente, non poteva essere più soggetto all'applicazione della norma di cui all'art. 1, comma
260, della legge n. 296/2006, che non può avere carattere retroattivo, avendo sostanzialmente introdotto un nuovo modo di acquisto del possesso per gli immobili acquisiti ai sensi dell'art. 586
c.c., che può valere solo per le situazioni di fatto insorte dopo la sua entrata in vigore.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da separato dispositivo, con la sola esclusione della voce “istruttoria”, perché non effettuata.
Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante soccombente, trattandosi di amministrazione dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di Pt_1 Parte_1 Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23051/19, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 150,00 per esborsi e in Euro 6.946,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Roma, lì 20/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ Consigliere rel.
dott. EDOARDO MANCINI Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 59 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 14.11.2024, vertente
TRA
, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1
dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende “ope legis”;
Appellante
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 34, presso lo CP_1
studio dell'Avv. Emanuele Di Cataldo, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giuseppe Nicolò Tedesco, in virtù di procura in atti;
Appellata
Oggetto: usucapione. Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra citava in giudizio dinnanzi al CP_1
Tribunale di Roma il e l , al fine di Controparte_2 Parte_1
ottenere l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuto acquisto in proprio favore, per usucapione, della proprietà dell'immobile censito al N.C.E.U. del Comune di Roma, sito in Roma in Via
Pescaglia n.6, scala D, int. 19, foglio 812, particella 303, Sub. 90, z.c. 5, Cat. A/3, intestato al sig.
(nato a [...] il [...] e deceduto nel 1992). SO
A sostegno della domanda l'attrice esponeva di aver posseduto, in maniera non clandestina e non violenta, sin dagli anni '80 e per oltre vent'anni, l'immobile indicato, ivi convivendo con il compagno e con i figli e affermava, in Controparte_3 Persona_2 Persona_3
particolare, che il bene, acquistato nel 1985 dal sig. alla di lui morte era stato SO
devoluto allo Stato e che, nonostante l'avvenuta devoluzione, ella aveva continuato a possederlo pacificamente ed ininterrottamente, pagando le relative utenze (anche se formalmente intestate al figlio ), regolarizzando il pagamento degli oneri condominiali e provvedendo alle Persona_2
relative spese di manutenzione.
Pertanto la sig.ra concludeva chiedendo la declaratoria dell'avvenuto acquisto in proprio CP_1
favore, per usucapione, dell'immobile di cui sopra, con conseguente ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con il suo esonero da ogni responsabilità; il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio anche per l' , il Parte_1 Controparte_2
si limitava a resistere, deducendo l'infondatezza della domanda per difetto di buona fede dell'attrice e per la clandestinità nel possesso da lei esercitato;
inoltre, eccepiva anche la mancata decorrenza del termine ventennale per usucapire, che non poteva considerarsi compiuto a causa dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 260 della l. n. 296/2006, che aveva previsto che “al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”; pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali.
Quindi, con atto di intervento ex art. 105, co, 2, c.p.c., si costituiva il Controparte_4
6, chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice ed allegando la sussistenza di una persistente
[...]
morosità nel pagamento delle rate condominiali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano anche acquisite le prove testimoniali offerte, il Tribunale, dopo aver rilevato il difetto di legittimazione passiva del in Controparte_2
favore della sola , accoglieva la domanda formulata dalla sig.ra Parte_1 CP_1
condannando l' alla rifusione delle spese processuali in favore
[...] Parte_1
dell'attrice.
Il Giudice di prime cure, sostanzialmente, riteneva raggiunta la prova dell'avvenuto esercizio, da parte dell'attrice, di un possesso esclusivo ed ultraventennale sull'immobile; inoltre il Tribunale escludeva l'applicabilità nel caso di specie del disposto di cui all'art. 1 comma 260 della legge finanziaria 2007, ritenendo che la stessa non fosse suscettibile di applicazione retroattiva e che, comunque, la sua sopravvenienza non fosse per ciò solo idonea a trasformare in clandestino un possesso acquistato in maniera utile all'usucapione.
Avverso tale pronuncia, proponeva appello l , formulando due distinti motivi Parte_1
di gravame.
Con il primo motivo, l'ente lamentava l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141,1158,1163 e 1164 c.c., in quanto il Tribunale, a suo dire, aveva malamente interpretato le risultanze delle prove assunte, di per sé inidonee a dimostrare l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'acquisto a titolo originario del diritto.
Inoltre l'appellante evidenziava la genericità delle dichiarazioni rese in forma scritta dalle condomine, sigg.re e prodotte dalla sig.ra sostenendo che le stesse, CP_5 CP_6 CP_1
contenendo “delle vere e proprie deposizioni testimoniali”, avrebbero dovuto essere assunte tramite le apposite garanzie previste per la prova testimoniale;
ne conseguiva che esse avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili o, tutt'al più, il giudicante avrebbe dovuto esercitare d'ufficio i suoi poteri istruttori a norma dell'art. 281-ter c.p.c.. Il che non era avvenuto.
In ogni caso, poi, anche qualora tali dichiarazioni fossero state ritenute ammissibili, esse non sarebbero state in grado di dimostrare una “interversio possessionis” della sig.ra da CP_1
qualificarsi, eventualmente, semplice detentrice qualificata, mancando la prova del carattere pubblico del possesso e dello “animus res sibi habendi”.
Con il secondo motivo di doglianza, poi, l lamentava la violazione e falsa Parte_1
applicazione dell'art. 1, comma 260 l. 296/2006 e degli artt. 11 e 12 disp. prel. c.c., in quanto il giudice aveva erroneamente escluso l'applicabilità “ratione temporis” di tale norma al caso di specie, ritenendola priva di efficacia retroattiva e considerando irrilevante, ai fini del decorso del termine utile per usucapire, la mancata comunicazione all' stessa dell'esercizio del possesso Pt_1
sul bene, trattandosi di attività possessoria iniziata in epoca antecedente all'entrata in vigore della predetta.
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, il rigetto della domanda di usucapione originariamente proposta dall'attrice, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la sig.ra si limitava a resistere, chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado. All'udienza del 14.11.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle eventuali memorie di replica.
Motivi della decisione
Il primo motivo di appello è infondato.
All'esito dell'istruttoria di primo grado è emerso che la sig.ra sin dalla prima metà CP_1
degli anni '80, viveva nell'appartamento oggetto di causa, di proprietà del sig. SO
(deceduto dell'anno 1992), assieme ai propri figli ed al di lei convivente, sig. Controparte_3
(deceduto nell'anno 2012).
Inoltre, dall'esame delle prove testimoniali acquisite, è altresì emerso che la sig.ra anche CP_1
dopo l'intervenuto decesso dell'originario proprietario dell'appartamento (cui, in precedenza, versava una somma per la relativa locazione), continuò ad abitare nell'immobile, adibendolo ad abitazione propria e della propria famiglia, senza che fosse mai avanzata in contrario una qualche pretesa da parte di possibili eredi del sig. SO
La circostanza che l'odierna appellata, anche dopo la morte del sig. abbia SO
continuato a godere del bene negli stessi termini in cui ne aveva goduto in precedenza, ha trovato conferma non solo nelle prove documentali da lei prodotte, costituite da una serie di fatture (tutte successive all'anno 1992) aventi ad oggetto l'utenza telefonica e l'utenza EA (sebbene formalmente intestate ad uno dei suoi figli ed al sig. con lei entrambi conviventi CP_3
nell'immobile), ma anche dalle dichiarazioni rese per iscritto dalle sigg.re e Parte_2 [...]
ritualmente prodotte in giudizio, che hanno confermato che la sig.ra dal Tes_1 CP_1
1992, era sempre stata percepita come l'unica proprietaria dell'immobile anche dalla comunità dei condomini, provvedendo alla sua gestione.
Tali affermazioni, sebbene non siano state formulate in sede di prova testimoniale, possono essere fatte rientrare, in funzione del conseguimento di una decisione “giusta”, nel novero delle c.d. “prove atipiche”, sulla cui ammissibilità la giurisprudenza ha oramai da tempo espresso parere positivo (in tal senso, vedi Cass. nn. 11555/2013, 840/2015, 8603/2017, 25067/2018); pertanto al giudice civile, in assenza di divieti di legge, è data la facoltà di formare il proprio convincimento (art. 116, comma 1, c.p.c.) anche in base a prove atipiche, la cui utilizzabilità è conforme anche al principio di economia processuale, purché fornisca adeguata motivazione circa la relativa utilizzazione.
Ciò premesso, il giudicante di prime cure ha fornito adeguata motivazione circa l'attendibilità di tali dichiarazioni scritte, sottolineando anche la circostanza che il relativo contenuto non era mai stato smentito né dall' , né dal intervenuto adesivamente. Parte_1 CP_4
Anzi, l'ulteriore riprova dell'attendibilità di tali dichiarazioni è ritraibile, in via indiretta, proprio dal contenuto dell'intervento spiegato in primo grado dal che ha dichiarato che la CP_4
sig.ra veva una situazione debitoria di oltre 15 anni, producendo al riguardo un estratto CP_1
conto dal quale emergeva che dal 2009 non era stata versata alcuna rata per conto di colui che ancora appariva essere il formale intestatario dell'immobile; a ciò, poi, aggiungasi che la sig.ra ha prodotto alcune ricevute di pagamento relative agli anni 2000, 2001 e 2002, a lei CP_1
intestate dal Condominio, concernenti alcuni acconti da lei versati per alcune utenze condominiali.
Ne consegue che, così come già ritenuto dl Tribunale, dev'essere riconosciuto l'avvenuto svolgimento, da parte della sig.ra quanto meno dal 1992 (anno di dipartita del sig. CP_1
proprietario del bene), di un possesso sull'immobile in questione (dapprima SO
unitamente al di lei convivente, sig. e dopo la di lui morte in via esclusiva), Controparte_3
esercitato ad immagine del diritto di proprietà, protrattosi in modo pubblico e senza che fosse sollevata nessuna contestazione da alcuno anche nel periodo in cui lo Stato, dopo il decesso del sig.
e in assenza di un'accettazione della sua eredità, era succeduto nella titolarità di esso ai Per_1
sensi dell'art. 586 c.c..
La circostanza che l'esercizio di tale potere di fatto sia stata assistita o meno da buona fede è del tutto inconferente, in quanto, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (vedi Cass. n. 5964/1996, citata dallo stesso giudicante di prime cure), sicché è sufficiente l'esercizio un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore.
Analogamente, poi, dev'essere disatteso anche il secondo motivo di censura, con il quale l'appellante ha sostenuto nuovamente la clandestinità del possesso esercitato dalla sig.ra CP_1
non avendo quest'ultima mai notificato all' la situazione possessoria in essere, Parte_1
in dispregio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 260, della legge n. 296/2006, applicabile retroattivamente.
Infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, che questa Corte di merito fa proprio, “nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 cod. civ., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 cod. civ., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della legge n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per
l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente (in tal senso, vedi
Cass. n. 1549/2010 e Cass. n. 14655/2013).
Nel caso di specie dev'essere escluso che il possesso esercitato dalla sig.ra in modo CP_1
pubblico e visibile fosse da considerarsi clandestino, non assumendo al riguardo alcuna rilevanza le ragioni dell'inerzia del proprietario (cioè dell' , divenuta tale ai sensi dell'art. Parte_1
586 c.c.).
Infatti, deve escludersi primo luogo che la posseditrice avesse alcun onere di comunicazione del suo possesso, non trovando applicazione alla specie “ratione temporis” la disposizione di cui alla L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 260 (secondo cui “allo scopo di devolvere allo
Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per
l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'art.1163c.c. sino a quando il terzo esercente l'attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all' del demanio di essere in Pt_1
possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”), non avendo detta norma carattere retroattivo e non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all'art. 1163 c.c., essendosi limitata ad introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova disciplina del possesso utile “ad usucapionem” relativamente ai beni vacanti e alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586
c.c., allo scopo di consentirgli l'effettivo esercizio dei diritti successori e di impedirne l'estinzione a favore di terzi possessori.
In particolare, la norma non solo ha imposto a carico di colui che esercita il possesso su beni vacanti o derivanti da eredità giacenti l'onere (prima non sussistente) di darne comunicazione all'Agenzia ma, nel subordinare all'effettuazione di tale adempimento il decorso del termine necessario per l'usucapione, ha previsto una nuova ipotesi di vizio del possesso acquistato sui beni in questione, estendendo la previsione di cui all'art. 1163 c.c.- secondo cui il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui sono cessati la violenza o la clandestinità- quando non sia stato effettuato il suddetto adempimento. Pertanto, la stessa ratio ispiratrice dell'intervento del legislatore, volto ad evitare la perdita di diritti acquistati ai sensi dell'art. 586 c.c. citato su beni di cui l'Amministrazione neppure sia a conoscenza di avere acquistato, non fa altro che confermare che, in coerenza con i principi che regolano l'istituto dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1163 c.c. nel testo anteriore alla citata modifica legislativa, le ragioni dell'inerzia dello Stato o la mancata comunicazione dell'altrui possesso ovvero la mancata conoscenza dell'intervenuto acquisto del bene erano circostanze che non potevano assumere alcun rilievo ai fini di impedire il decorso dell'usucapione e tanto meno potevano configurare una situazione di possesso clandestino, atteso che l'acquisto ex art. 1158 c.c. postula, da un lato,
l'obiettiva inerzia da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale e, dall'altro, l'acquisto e l'esercizio del possesso da parte del terzo in modo pubblico e pacifico. Ed invero, l'inerzia dell'Amministrazione non può ritenersi conseguenza di una situazione di oggettiva impossibilità per lo Stato di conoscere l'intervenuto acquisto della proprietà del bene oggetto del possesso esercitato da terzi posto che - indipendentemente da quanto è stato poi pure previsto con la citata
L. del 2007 proprio per sopperire a disfunzioni legate alla mancata adozione di idonee misure - lo
Stato avrebbe potuto compiere quelle attività, di carattere amministrativo ed organizzativo, dirette all'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. In particolare, va considerato che proprio il mancato versamento delle imposte relative all'immobile “de quo”, protrattosi per un periodo evidentemente considerevole, al quale ha fatto cenno il ricorrente, avrebbe dovuto comportare le necessarie verifiche in ordine all'omesso pagamento da parte del soggetto che risultava l'intestatario catastale dell'immobile: il che avrebbe consentito quindi di appurare la situazione di diritto e di fatto del bene medesimo.
In sostanza, nel caso in esame, il possesso, già instaurato dalla sig.ra pubblicamente e CP_1
pacificamente, non poteva essere più soggetto all'applicazione della norma di cui all'art. 1, comma
260, della legge n. 296/2006, che non può avere carattere retroattivo, avendo sostanzialmente introdotto un nuovo modo di acquisto del possesso per gli immobili acquisiti ai sensi dell'art. 586
c.c., che può valere solo per le situazioni di fatto insorte dopo la sua entrata in vigore.
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da separato dispositivo, con la sola esclusione della voce “istruttoria”, perché non effettuata.
Non si fa luogo al raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante soccombente, trattandosi di amministrazione dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di Pt_1 Parte_1 Controparte_7
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 23051/19, che conferma;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado di appello, che vengono liquidate in Euro 150,00 per esborsi e in Euro 6.946,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Roma, lì 20/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Gisella Dedato