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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/04/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. LA UE Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SARTORI BARANA STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Dominutti n. 20 – 37135 Verona
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL Controparte_1 C.F._2
BON ABBONDIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA PRADAVAL
N. 18 VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 15 Conclusioni di parte ricorrente: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Bielorussia il 03.11.2005, tra la IG.ra e il IG. , Parte_1 Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bussolengo (VR), atto n. 22,
P. II, serie C, anno 2005, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Affidarsi i figli minori nato a [...] il [...], nata a [...]_2
Bussolengo il 29.08.2013, nato a [...] il [...], congiuntamente ad Per_3
entrambi genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei minori, precisandosi che gli stessi saranno collocati prevalentemente presso la madre, ove avranno anche la residenza anagrafica, e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore, precisandosi, altresì, che il padre avrà diritto – dovere:
- di tenerli con sé il fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni fino al lunedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola;
- di tenerli con sé tutti i martedì dal termine delle lezioni fino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola ed anche il giovedì nelle settimane in cui non li ha con sé per il fine settimana;
- di tenerli con sé alternatamente per metà del periodo natalizio suddividendo tale periodo in due parti dall'inizio delle vacanze fino al 30.12 e dal 31.12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola, precisandosi che per il 2022 il primo periodo i figli staranno con la madre;
- di tenerli con sé alternatamente con la madre per metà del periodo delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- di tenerli con sé almeno per 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre coaffidataria, che avrà diritto al medesimo periodo di vacanza con i figli, entro il 15 maggio di ogni anno;
- di tenerli con sé alternatamente con la madre i giorni di compleanno dei minori;
pagina 2 di 15 - di tenerli con sé il giorno del proprio compleanno e quello della festa del papà, mentre la ricorrente potrà tenerli con sé il giorno del suo compleanno e quello della festa della mamma;
- di tenerli con sé alternatamente con la madre nelle festività nazionali del 25.4. – 1.5. – 2.6 –
1.11 – 8.12 dal pomeriggio precedente sino alla sera della festività alle ore 23,00 eventualmente congiungendoli per qualche ponte per i fine settimana, previa intesa con la madre.
3) Assegnarsi l'abitazione familiare alla IG.ra , quale genitore Parte_1 collocatario prevalente della prole minore d'età, casa familiare da intendersi comprensiva dell'unità abitativa al piano terra o piano rialzato (v. foglio 24 particella 253 subalterno 25)
e delle relative pertinenze (fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – foglio 24 particella 252 subalterno 21; foglio 24 particella 546 subalterno 23; foglio 24 particella 546 subalterno 1; foglio 24 particella 252 subalterno 22; foglio 24 particella 252 subalterno 23; foglio 24 particella 252 subalterno 27), mentre l'unità abitativa al primo piano o piano superiore spetta ad (v. foglio 24 particella 252 subalterno 24) – come da Controparte_1
provvedimento n. 1665/2024 del 19/9/2024 RG 995/2024 della Corte d'Appello di Venezia;
4) disporsi che il IG. versi alla IG.ra , quale contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma di € 2.400,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario con valuta fissa e con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di febbraio di ogni anno.
5) disporsi che il IG. corrisponda alla IG.ra per il Controparte_1 Parte_1 proprio mantenimento la somma di € 1.500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario con valuta fissa e con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di febbraio di ogni anno.
6) disporsi che le spese accessorie al mantenimento dei figli, come indicate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona e di seguito elencate, siano sostenute al 100% dal IG.
: Controparte_1
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
pagina 3 di 15 II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunicali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II , IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) autorizzarsi il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
pagina 4 di 15 8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CIP 4%, rimborso forfettario e IVA
22% in caso di opposizione.
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “nel merito: respingersi le domande tutte proposte dalla IG.ra 1) disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Bielorussia in data 03.11.2005 tra la IG.ra ed il IG. trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Bussolengo (Vr), atto n. 22, P. II, serie C, anno 2005, e di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Affidarsi i figli minori nato a [...] il [...], nata a [...]_2
Bussolengo il 29.08.2013, nato a [...] il [...], congiuntamente ad Per_3
entrambi genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei minori, precisandosi che gli stessi saranno collocati prevalentemente presso la madre, ove avranno anche la residenza anagrafica, e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore, precisandosi, altresì, che il padre avrà diritto – dovere:
- di tenerli con sé il fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni fino al lunedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola;
- di tenerli con sé tutti i martedì dal termine delle lezioni fino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola ed anche il giovedì nelle settimane in cui non li ha con sé per il fine settimana;
- di tenerli con sé alternatamente per metà del periodo natalizio suddividendo tale periodo in due parti dall'inizio delle vacanze fino al 30.12 e dal 31.12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- di tenerli con sé alternatamente con la madre per metà del periodo delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- di tenerli con sé almeno per 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre coaffidataria, che avrà diritto al medesimo periodo di vacanza con i figli, entro il 31 maggio di ogni anno;
in ogni caso, nel periodo di vacanze, di tenerli
pagina 5 di 15 con sè dalle ore 18.00 in poi;
- di tenerli con sé alternatamente con la madre i giorni di compleanno dei minori;
- di tenerli con sé il giorno del proprio compleanno e quello della festa del papà, mentre la ricorrente potrà tenerli con sé il giorno del suo compleanno e quello della festa della mamma;
3) disporre l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in IN (VR), alla Via Verdi n.
17, piano primo e/o superiore, identificato catastalmente così: Comune di IN (VR), foglio 24 particella 252 subalterno 24, indirizzo Via Giuseppe Verdi n. 17 piano 1 al IG.
oltre al resto della proprietà allo stesso intestata, corrispondente ai Controparte_1
seguenti dati catastali: foglio 24 particella 252 subalterno 21; foglio 24 particella 546 subalterno 23; foglio 24 particella 546 subalterno 1; foglio 24 particella 252 subalterno 22, foglio 24 particella 252 subalterno 23; foglio 24 particella 252 subalterno 27,
e/o disporre e/o limitare l'assegnazione alla IG.ra dell'ex casa coniugale Parte_1
sita in IN (VR), alla Via Verdi n. 17, piano terra e/o inferiore, identificato catastalmente come segue: foglio 24 particella 252 subalterno 25, indirizzo Via Giuseppe
Verdi n. 17 piano T;
e pertanto assegnarsi l'abitazione familiare alla IG.ra negli Pt_2
spazi dalla stessa ora impegnati corrispondenti all'appartamento situato al piano rialzato;
4) disporsi che il IG. versi alla IG.ra , quale contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei due figli , , la somma di € 300,00= (trecento) cadauno, da Per_3 Per_2
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario con valuta fissa e con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di febbraio di ogni anno;
considerato che
il figlio in data 20.12.2024 è diventato maggiorenne, disporsi di corrispondere la Persona_4
somma di euro 300,00= (trecento) a titolo di mantenimento direttamente allo stesso;
5) disporsi che il IG. corrisponda alla IG.ra per il Controparte_1 Parte_1 proprio mantenimento la somma di € 250,00= (duecentocinquanta) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario con valuta fissa e con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di febbraio di ogni anno;
6) il IG. si impegna a corrispondere il 50% delle utenze relative al consumo di CP_1
acqua, in relazione alle utenze di cui esista solo contatore comune, pertoccando negli altri casi a ciascuno il costo dei propri consumi;
pagina 6 di 15 7) disporsi che le spese accessorie al mantenimento dei figli, come indicate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona e di seguito elencate, siano sostenute al 50% dalle parti:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II , IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al
pagina 7 di 15 sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) autorizzarsi il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
9) in ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Il matrimonio è stato contratto nel 2015 in Bielorussia.
Con decreto del Tribunale di Verona del 5 maggio 2022 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi.
Sussistono, ora, tutti presupposti per dichiarare lo cioglimento del matrimonio contratto il 03/11/2005 tra e ai sensi dell'art. 4, Parte_1 Controparte_1
comma XII, l. 898/70, posto che sono decorsi i termini di legge, senza che vi sia stata riconciliazione tra le parti.
Dal matrimonio sono nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
divenuto maggiorenne in corso di causa;
nata a [...] il [...]; Per_2 Per_3
nato a [...] il [...].
Stante la sopravvenuta maggiore età del figlio , deve disporsi in punto affido e Per_1
residenza prevalente unicamente in relazione ai figli minorenni e . Per_2 Per_3
Al riguardo non sussiste contestazione tra le parti, posto che entrambe concludono per l'affido condiviso, oltre che per la collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Anche se, come anticipato, la ricorrente conclude per l'affido condiviso (regime indicato anche nella separazione consensuale tra i coniugi), è comunque opportuno rilevare come i fatti oggetto delle denunce da lei presentate nei confronti del resistente tra il 2022 ed il 2023 non abbiano allo stato trovato conferma in sede penale: dagli atti trasmessi dalla Procura della
Repubblica in sede constano quattro procedimenti iscritti, oggetto o di archiviazione o di richiesta di archiviazione da pare del Pubblico Ministero.
pagina 8 di 15 Le stesse conclusioni della ricorrente, formulate sin dal ricorso introduttivo, depongono per la conferma dell'affido condiviso.
Altro punto rispetto al quale le parti concordano è la prevalente collocazione dei figli presso la madre.
Un tema, invece, di dissenso è quello che attiene alla casa familiare, di proprietà del resistente/convenuto. Questi in principalità ne chiede l'assegnazione a sé; in via subordinata, chiede che l'assegnazione alla resistente/convenuta sia limitata agli spazi corrispondenti all'appartamento sito al piano rialzato, di fatto come meglio precisati e descritti in corso di causa e, in particolare, nell'ambito del procedimento di reclamo avanti alla Corte di Appello di Venezia.
Va senz'altro respinta l'istanza del resistente svolta in principalità, posto che l'assegnazione dell'abitazione familiare consegue a quello che è il preminente interesse dei figli a mantenere il pregresso ambiente domestico. Pertanto, visto che la residenza prevalente dei figli è concordemente indicata presso la madre, l'abitazione familiare va assegnata alla ricorrente.
Si tratta, ora, di valutare la domanda formulata in via subordinata, tesa a limitare in modo specifico gli spazi pertinenziali da assegnare alla ricorrente, oltre all'unità abitativa in senso stretto. L'istanza del resistente è basata in particolare sull'avvenuto frazionamento catastale che consente di distinguere nel fabbricato le singole unità abitative e le pertinenze in varie porzioni identificabili.
In sede di separazione l'abitazione familiare era stata assegnata alla ricorrente, ma si dava atto: che il resistente si era impegnato a trasferirsi al piano superiore;
che egli aveva diviso l'immobile in due unità autonome;
che, poiché si stava attivando per arredare la parte riservata a sé, il pernotto dei figli sarebbe avvenuto quando la parte mantenuta per sé sarebbe stata a ciò funzionale e, comunque, entro l'8 maggio 2022.
Nei provvedimenti temporanei ed urgenti il giudice deIGnato ha confermato i provvedimenti già adottati in sede di separazione, spiegando ulteriormente che l'istanza di delimitare la porzione immobiliare oggetto dell'assegnazione della moglie era ritenuta non accoglibile stante l'assenza di indicazioni catastali più precise. Il provvedimento è stato oggetto di reclamo avanti alla Corte di Appello di Venezia, ove è parso più chiaro che la doglianza del reclamante (odierno resistente) era tesa all'assegnazione alla moglie della sola porzione del fabbricato occupato da lei con i figli, con esclusione delle pertinenze.
pagina 9 di 15 Parte resistente non ha dimostrato che uno o più vani o spazi costituenti “pertinenze” fossero anche per il periodo pregresso di suo uso riservato o legati in via esclusivo da vincolo funzionale al solo l'appartamento da lui occupato in via esclusiva, senza effettiva possibilità di uso da parte della ricorrente e dei figli. L'assegnazione dell'abitazione familiare ha la funzione di consentire a questi ultimi di continuare a fruire e vivere nei precedenti spazi domestici, incluse le pertinenze. Va quindi qui ribadito quanto determinato dalla Corte
d'Appello di Venezia nel provvedimento del 19.09.2022, in cui si precisa che “Non resta che dare atto dell'assegnazione della casa familiare di IN (VR), Via Verdi 17, a Parte_1
, quale genitore collocatario prevalente della prole minore d'età, casa familiare da
[...] intendersi comprensiva dell'unita abitativa al piano terra o piano rialzato (v. foglio 24 particella
252 subalterno 25) e delle relative pertinenze (fra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo -
foglio 24 particella 252 subalterno 21; foglio 24 particella 546 subalterno 23; foglio 24 particella
546 subalterno 1; foglio 24 particella 252 subalterno 22, foglio 24 particella 252 subalterno 23;
foglio 24 particella 252 subalterno 27), mentre l'unità abitativa al primo piano o piano superiore
spetta ad (v. foglio 24 particella 252 subalterno 24)”. Controparte_1
Venendo, ora, alle determinazioni sulla frequentazione dei figli minori con il padre, non si ritiene che corrisponda al preminente interesse della prole la contrazione dei tempi di permanenza presso di lui, sì che la richiesta del resistente sul punto va rigettata. Si confermano, quindi le modalità e tempistiche delle visite già previste in separazione, da intendersi qui espressamente richiamate per
relationem (doc. 5 parte ricorrente). Va respinta l'istanza della ricorrente – formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale – di imporre precisi orari di prelevamento e riaccompagnamento dei figli. Al di là della tardività della richiesta – non supportata da alcuna sopravvenienza fattuale – va dato atto della netta opposizione del resistente espressa nella memoria di replica, opposizione che appare condivisibile in ragione della variabilità degli impegni dei figli, oltre che degli impegni lavorativi del resistente, assenti in capo alla ricorrente.
Le domande di ambo le parti, relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori sono in questa sede inammissibili, posta – in caso di dissenso tra loro – la speciale competenza del Giudice Tutelare e il rito previsto.
Restano da assumere le determinazioni di natura economica, che riguardano il contributo al mantenimento dei figli e l'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente per sé.
pagina 10 di 15 Comparata la situazione economico-reddituale tra le parti, non può che rilevarsi la sproporzione reddituale/patrimoniale.
Quanto alla ricorrente, la stessa – già laureata in Bielorussia in scienze infermieristiche e successivamente nel 2012 presso l'università di Verona – continua a non svolgere attività lavorativa (situazione esistente anche all'epoca della separazione), sì che allo stato non ha un proprio reddito. È però iscritta alla facoltà di psicologia.
Risulta percepire integralmente l'AUU per i tre figli, attualmente di 329,00 euro mensili.
Ebbene, va dato atto che, benché la ricorrente affermi di avere problematiche di salute che le impedirebbero di lavorare, nessuna documentazione o attestazione relativa ad invalidità o inabilità lavorative è stata depositata in giudizio, né le condizioni fisiche descritte appaiono di per sé ostative al lavoro. La ricorrente è nata nel 1982 ed ha un'età compatibile con il reperimento di posti di lavoro.
Deve quindi riconoscersi capacità di lavoro in capo alla ricorrente, fermi restando gli impegni legati alla cura ed all'assistenza dei figli minorenni, nati, rispettivamente, nel 2013 e nel 2016.
Va tenuto conto dell'assegnazione alla resistente dell'abitazione familiare, che le consente di fruire di un reddito figurativo, corrispondente al risparmio di un canone di locazione.
Il resistente è imprenditore in proprio nel settore idraulico, della climatizzazione e del riscaldamento. Negli accordi di separazione, risalenti al 2022, aveva concordato la corresponsione quale contributo al mantenimento dei tre figli l'importo complessivo di euro
1.800,00 e, quale contributo al mantenimento della moglie, la somma di euro 450,00. Vi si dava anche atto del pagamento da parte sua per il 50% delle utenze dell'abitazione familiare
(acqua, luce e gas), oltre al 50% delle spese accessorie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Verona.
Sino a meno di tre anni fa, quindi, il resistente era in grado di sostenere le spese di mantenimento sopra indicate. Dagli estratti conto del resistente, anche successivi all'epoca della separazione, emerge una IGnificativa capacità di risparmio e si riscontrano periodici esborsi, anche di 10.000,00 o 15.000,00, euro verso “destinatari vari”, non meglio precisati.
Parimenti, come evidenziato dalla ricorrente, dall'analisi degli estratti conto constano investimenti, non meglio quantificai, nonché esborsi molto IGnificativi – rimasti privi di giustificazione – in favore del fratello del resistente ( . Persona_5
pagina 11 di 15 Peraltro dalla visura camerale dell'impresa individuale consta che lavorino Controparte_1
per lui quali dipendenti sei persone, sia con mansioni impiegatizie che operative, in maggioranza assunti a tempo pieno indeterminato. Tale dato non può che deporre per la solidità e redditività dell'azienda del resistente.
Egli è anche proprietario dell'abitazione familiare assegnata alla ricorrente e dell'unità immobiliare dallo stesso ricavata nel medesimo stabile.
Nemmeno dall'esame delle dichiarazioni dei redditi emerge un peggioramento delle condizioni reddituali/patrimoniali di rispetto all'epoca della separazione. Controparte_1
Va altresì dato atto che le condizioni di separazione – anche per la circostanza che le unità abitative occupate, rispettivamente, dalla ricorrente e dal resistente fanno parte del medesimo fabbricato – prevedevano espressamente che il resistente partecipasse al 50% delle spese delle utenze per la parte utilizzata dalla ricorrente e dai figli. Era altresì previsto che le lasciasse in uso la propria Audi A 4, o, comunque, un'autovettura alternativa idonea al trasporto dei figli, che consta averle fornito, al di là delle doglianze svolte dalla ricorrente in ordine all'auto attualmente in suo uso (di minor pregio e dimensioni).
Sul presupposto che la ricorrente continui a fruire di detto veicolo e che il resistente continui a versare il 50% delle spese per le utenze domestiche relative all'abitazione assegnata alla ricorrente, premesso che nessuno contesta che il figlio , divenuto da poco Per_1
maggiorenne, non sia autosufficiente sul piano economico, e considerato che la contribuzione al mantenimento dei figli tende a far sì che essi fruiscano del medesimo tenore di vita di quello pregresso, e che non constano elementi per disporre né la riduzione, né l'aumento degli importi (come invece chiesto dalla ricorrente), va confermata la somma complessivamente all'epoca determinata in favore dei tre figli (ripartita per 1/3 ciascuno), come anche la ripartizione al 50% delle spese accessorie e straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Verona. Va comunque applicata la rivalutazione Istat nel frattempo maturata
(con la decorrenza indicata negli accordi di separazione), sì che all'attualità l'importo del mantenimento per i figli è pari ad euro 2008,80 mensili a decorrere dalla pubblicazione della sentenza. Non può accogliersi l'istanza del resistente di versare direttamente il contributo al mantenimento nelle mani del figlio maggiorenne in assenza di sua specifica istanza o di accordo sul punto tra le parti.
pagina 12 di 15 L'assegno unico ed universale per i tre figli va integralmente assegnato alla ricorrente quale genitrice collocataria.
Il resistente chiede che l'assegno divorzile sia ridotto rispetto all'ammontare del contributo attuale (pari a quello disposto in separazione) nel senso che sia determinato in euro
250,00 mensili. Di contro la ricorrente chiede che sia di fatto più che triplicato (euro
1.500,00).
Considerata la natura composita dell'assegno divorzile (nel caso di specie assistenziale, perequativa-compensativa, non trovando applicazione l'elemento risarcitorio, peraltro del tutto residuale), deve tenersi conto sia della durata del matrimonio (nella specie durato circa
17 anni), sia dell'apporto fornito dal coniuge economicamente più debole (la ricorrente) alla vita familiare ed alla possibilità di sviluppo dell'impresa del marito, sia dei sacrifici alle proprie aspirazioni e alle proprie possibilità lavorative.
La nascita dei tre figli ha fatto sì che la ricorrente si sia occupata della loro cura e della casa, sì da non avere potuto esplicare attività lavorativa al di fuori dell'ambito familiare per un lungo periodo. Peraltro, al di là che non è dimostrata l'incompatibilità tra le patologie lamentate e l'asserita non possibilità di svolgere l'attività di infermiera o di lavorare, l'età attuale dei figli minori non le consentirebbe un impiego full time, sì che ella non appare neanche sul piano potenziale pienamente autosufficiente. Deve inoltre rilevarsi come, a livello previdenziale, l'opzione di dedicarsi a figli e famiglia, faccia sì che sia priva per quel periodo di contribuzione. Di contro – per quanto il resistente contesti che ella abbia collaborato nella sua impresa individuale (la ricorrente, invece, sostiene di avere sostituito per un periodo un'impiegata assente per maternità) – il fatto stesso di essere stata il solo genitore ad occuparsi dei figli ha consentito al resistente di dedicarsi in modo assolutamente prevalentemente al proprio lavoro ed all'ampliamento ed al consolidamento dell'azienda
(basti pensare che in passato il numero dei dipendenti erano inferiore di quello attuale).
A fronte di tali dati, appare congruo rideterminare in complessivi euro 400,00 l'assegno divorzile da oggi (rectius dalla pubblicazione della sentenza) dovuto dal resistente alla ricorrente, da intendersi espresso al valore attuale, fermi gli importi determinati nell'ambito dei provvedimenti temporanei ed urgenti per il periodo pregresso.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, va dato atto che le spese del reclamo avanti alla Corte di Appello di Venezia sono state disciplinate nella relativa pagina 13 di 15 ordinanza. Ebbene, considerata la natura neutra della pronuncia sullo status, e la prevalente soccombenza del resistente per quanto attiene, in particolare, alle reiterate istanze relative all'assegnazione dell'abitazione familiare, nonché all'individuazione degli spazi pertinenziali, va disposta la parziale compensazione per 2/3, con condanna del resistente al versamento della residua quota (1/3) alla ricorrente, come da dispositivo (tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta). Si precisa che non si dispone la distrazione in favore dello Stato, in quanto va disposta (come da separato provvedimento) la revoca del patrocinio in favore dello Stato cui era stata ammessa in via anticipata e provvisoria la ricorrente (quanto percepito, infatti, a titolo di contributo al mantenimento per sé e per i figli, oltre che quanto percepito a titolo di AUU, è di tale ammontare da superare i limiti reddituali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bielorussia il 03.11.2005, tra la
IG.ra e il IG. , matrimonio trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
di Stato Civile del Comune di Bussolengo (VR), atto n. 22, P. II, serie C, anno 2005;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bussolengo, affinché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_6
collocazione prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre, come da condizioni di separazione, da intendersi sul punto espressamente richiamate per relationem (doc. 5 ricorrente);
4) Assegna la casa familiare di IN (VR), Via Verdi 17, a Parte_1
quale genitore collocatario prevalente della prole minore d'età, casa familiare da intendersi comprensiva dell'unita abitativa al piano terra o piano rialzato (v. foglio 24 particella 252 subalterno 25) e delle relative pertinenze (fra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo - foglio 24 particella 252 subalterno 21; foglio 24 particella 546 subalterno 23; foglio 24 particella 546 subalterno 1; foglio 24 particella
252 subalterno 22, foglio 24 particella 252 subalterno 23; foglio 24 particella 252
pagina 14 di 15 subalterno 27), mentre l'unità abitativa al primo piano o piano superiore spetta ad
(v. foglio 24 particella 252 subalterno 24); Controparte_1
5) Ferma la contribuzione determinata per il passato, pone a carico di Persona_5
l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento dei tre figli ( , Per_1
e ) la somma complessiva di euro 2008,80 mensili, con decorrenza dalla Per_2 Per_3
pubblicazione della presente sentenza, da versarsi a entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
6) Fermi gli importi stabiliti per il passato, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a titolo di assegno divorzile a favore di la somma di euro Parte_1
400,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
7) AUU per i tre figli integralmente assegnato alla madre;
8) Dichiara l'inammissibilità delle domande svolte da ambo le parti in ordine al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minorenni;
9) Dispone la compensazione per i 2/3 delle spese di lite, e, per l'effetto, condanna al pagamento della quota residua a favore di Controparte_1 Parte_1
che, al netto della compensazione, liquida in euro 2.538,66 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di ConIGlio del 15 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello LA UE
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. LA UE Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 741/2024 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SARTORI BARANA STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Dominutti n. 20 – 37135 Verona
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAL Controparte_1 C.F._2
BON ABBONDIO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA PRADAVAL
N. 18 VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 15 Conclusioni di parte ricorrente: “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Bielorussia il 03.11.2005, tra la IG.ra e il IG. , Parte_1 Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Bussolengo (VR), atto n. 22,
P. II, serie C, anno 2005, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Affidarsi i figli minori nato a [...] il [...], nata a [...]_2
Bussolengo il 29.08.2013, nato a [...] il [...], congiuntamente ad Per_3
entrambi genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei minori, precisandosi che gli stessi saranno collocati prevalentemente presso la madre, ove avranno anche la residenza anagrafica, e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore, precisandosi, altresì, che il padre avrà diritto – dovere:
- di tenerli con sé il fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni fino al lunedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola;
- di tenerli con sé tutti i martedì dal termine delle lezioni fino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola ed anche il giovedì nelle settimane in cui non li ha con sé per il fine settimana;
- di tenerli con sé alternatamente per metà del periodo natalizio suddividendo tale periodo in due parti dall'inizio delle vacanze fino al 30.12 e dal 31.12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola, precisandosi che per il 2022 il primo periodo i figli staranno con la madre;
- di tenerli con sé alternatamente con la madre per metà del periodo delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- di tenerli con sé almeno per 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre coaffidataria, che avrà diritto al medesimo periodo di vacanza con i figli, entro il 15 maggio di ogni anno;
- di tenerli con sé alternatamente con la madre i giorni di compleanno dei minori;
pagina 2 di 15 - di tenerli con sé il giorno del proprio compleanno e quello della festa del papà, mentre la ricorrente potrà tenerli con sé il giorno del suo compleanno e quello della festa della mamma;
- di tenerli con sé alternatamente con la madre nelle festività nazionali del 25.4. – 1.5. – 2.6 –
1.11 – 8.12 dal pomeriggio precedente sino alla sera della festività alle ore 23,00 eventualmente congiungendoli per qualche ponte per i fine settimana, previa intesa con la madre.
3) Assegnarsi l'abitazione familiare alla IG.ra , quale genitore Parte_1 collocatario prevalente della prole minore d'età, casa familiare da intendersi comprensiva dell'unità abitativa al piano terra o piano rialzato (v. foglio 24 particella 253 subalterno 25)
e delle relative pertinenze (fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – foglio 24 particella 252 subalterno 21; foglio 24 particella 546 subalterno 23; foglio 24 particella 546 subalterno 1; foglio 24 particella 252 subalterno 22; foglio 24 particella 252 subalterno 23; foglio 24 particella 252 subalterno 27), mentre l'unità abitativa al primo piano o piano superiore spetta ad (v. foglio 24 particella 252 subalterno 24) – come da Controparte_1
provvedimento n. 1665/2024 del 19/9/2024 RG 995/2024 della Corte d'Appello di Venezia;
4) disporsi che il IG. versi alla IG.ra , quale contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei figli, la somma di € 2.400,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario con valuta fissa e con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di febbraio di ogni anno.
5) disporsi che il IG. corrisponda alla IG.ra per il Controparte_1 Parte_1 proprio mantenimento la somma di € 1.500,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario con valuta fissa e con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di febbraio di ogni anno.
6) disporsi che le spese accessorie al mantenimento dei figli, come indicate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona e di seguito elencate, siano sostenute al 100% dal IG.
: Controparte_1
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
pagina 3 di 15 II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunicali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II , IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) autorizzarsi il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
pagina 4 di 15 8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CIP 4%, rimborso forfettario e IVA
22% in caso di opposizione.
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni di parte resistente: “nel merito: respingersi le domande tutte proposte dalla IG.ra 1) disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Bielorussia in data 03.11.2005 tra la IG.ra ed il IG. trascritto nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Bussolengo (Vr), atto n. 22, P. II, serie C, anno 2005, e di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Affidarsi i figli minori nato a [...] il [...], nata a [...]_2
Bussolengo il 29.08.2013, nato a [...] il [...], congiuntamente ad Per_3
entrambi genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei minori, precisandosi che gli stessi saranno collocati prevalentemente presso la madre, ove avranno anche la residenza anagrafica, e che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando i figli stiano con l'uno o con l'altro genitore, precisandosi, altresì, che il padre avrà diritto – dovere:
- di tenerli con sé il fine settimana a settimane alterne dal venerdì pomeriggio dal termine delle lezioni fino al lunedì mattina allorquando li riaccompagnerà a scuola;
- di tenerli con sé tutti i martedì dal termine delle lezioni fino al giorno successivo quando li riaccompagnerà a scuola ed anche il giovedì nelle settimane in cui non li ha con sé per il fine settimana;
- di tenerli con sé alternatamente per metà del periodo natalizio suddividendo tale periodo in due parti dall'inizio delle vacanze fino al 30.12 e dal 31.12 fino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- di tenerli con sé alternatamente con la madre per metà del periodo delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- di tenerli con sé almeno per 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordare con la madre coaffidataria, che avrà diritto al medesimo periodo di vacanza con i figli, entro il 31 maggio di ogni anno;
in ogni caso, nel periodo di vacanze, di tenerli
pagina 5 di 15 con sè dalle ore 18.00 in poi;
- di tenerli con sé alternatamente con la madre i giorni di compleanno dei minori;
- di tenerli con sé il giorno del proprio compleanno e quello della festa del papà, mentre la ricorrente potrà tenerli con sé il giorno del suo compleanno e quello della festa della mamma;
3) disporre l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in IN (VR), alla Via Verdi n.
17, piano primo e/o superiore, identificato catastalmente così: Comune di IN (VR), foglio 24 particella 252 subalterno 24, indirizzo Via Giuseppe Verdi n. 17 piano 1 al IG.
oltre al resto della proprietà allo stesso intestata, corrispondente ai Controparte_1
seguenti dati catastali: foglio 24 particella 252 subalterno 21; foglio 24 particella 546 subalterno 23; foglio 24 particella 546 subalterno 1; foglio 24 particella 252 subalterno 22, foglio 24 particella 252 subalterno 23; foglio 24 particella 252 subalterno 27,
e/o disporre e/o limitare l'assegnazione alla IG.ra dell'ex casa coniugale Parte_1
sita in IN (VR), alla Via Verdi n. 17, piano terra e/o inferiore, identificato catastalmente come segue: foglio 24 particella 252 subalterno 25, indirizzo Via Giuseppe
Verdi n. 17 piano T;
e pertanto assegnarsi l'abitazione familiare alla IG.ra negli Pt_2
spazi dalla stessa ora impegnati corrispondenti all'appartamento situato al piano rialzato;
4) disporsi che il IG. versi alla IG.ra , quale contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento dei due figli , , la somma di € 300,00= (trecento) cadauno, da Per_3 Per_2
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario con valuta fissa e con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di febbraio di ogni anno;
considerato che
il figlio in data 20.12.2024 è diventato maggiorenne, disporsi di corrispondere la Persona_4
somma di euro 300,00= (trecento) a titolo di mantenimento direttamente allo stesso;
5) disporsi che il IG. corrisponda alla IG.ra per il Controparte_1 Parte_1 proprio mantenimento la somma di € 250,00= (duecentocinquanta) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario con valuta fissa e con rivalutazione ISTAT a partire dal mese di febbraio di ogni anno;
6) il IG. si impegna a corrispondere il 50% delle utenze relative al consumo di CP_1
acqua, in relazione alle utenze di cui esista solo contatore comune, pertoccando negli altri casi a ciascuno il costo dei propri consumi;
pagina 6 di 15 7) disporsi che le spese accessorie al mantenimento dei figli, come indicate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Verona e di seguito elencate, siano sostenute al 50% dalle parti:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: - visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono uno specifico e preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di Euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II , IV e V (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni dalla richiesta un motivato dissenso al
pagina 7 di 15 sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
8) autorizzarsi il rilascio di documenti validi per l'espatrio;
9) in ogni caso: spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria: … omissis…”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Il matrimonio è stato contratto nel 2015 in Bielorussia.
Con decreto del Tribunale di Verona del 5 maggio 2022 è stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi.
Sussistono, ora, tutti presupposti per dichiarare lo cioglimento del matrimonio contratto il 03/11/2005 tra e ai sensi dell'art. 4, Parte_1 Controparte_1
comma XII, l. 898/70, posto che sono decorsi i termini di legge, senza che vi sia stata riconciliazione tra le parti.
Dal matrimonio sono nati tre figli: nato a [...] il [...], Per_1
divenuto maggiorenne in corso di causa;
nata a [...] il [...]; Per_2 Per_3
nato a [...] il [...].
Stante la sopravvenuta maggiore età del figlio , deve disporsi in punto affido e Per_1
residenza prevalente unicamente in relazione ai figli minorenni e . Per_2 Per_3
Al riguardo non sussiste contestazione tra le parti, posto che entrambe concludono per l'affido condiviso, oltre che per la collocazione prevalente dei minori presso la madre.
Anche se, come anticipato, la ricorrente conclude per l'affido condiviso (regime indicato anche nella separazione consensuale tra i coniugi), è comunque opportuno rilevare come i fatti oggetto delle denunce da lei presentate nei confronti del resistente tra il 2022 ed il 2023 non abbiano allo stato trovato conferma in sede penale: dagli atti trasmessi dalla Procura della
Repubblica in sede constano quattro procedimenti iscritti, oggetto o di archiviazione o di richiesta di archiviazione da pare del Pubblico Ministero.
pagina 8 di 15 Le stesse conclusioni della ricorrente, formulate sin dal ricorso introduttivo, depongono per la conferma dell'affido condiviso.
Altro punto rispetto al quale le parti concordano è la prevalente collocazione dei figli presso la madre.
Un tema, invece, di dissenso è quello che attiene alla casa familiare, di proprietà del resistente/convenuto. Questi in principalità ne chiede l'assegnazione a sé; in via subordinata, chiede che l'assegnazione alla resistente/convenuta sia limitata agli spazi corrispondenti all'appartamento sito al piano rialzato, di fatto come meglio precisati e descritti in corso di causa e, in particolare, nell'ambito del procedimento di reclamo avanti alla Corte di Appello di Venezia.
Va senz'altro respinta l'istanza del resistente svolta in principalità, posto che l'assegnazione dell'abitazione familiare consegue a quello che è il preminente interesse dei figli a mantenere il pregresso ambiente domestico. Pertanto, visto che la residenza prevalente dei figli è concordemente indicata presso la madre, l'abitazione familiare va assegnata alla ricorrente.
Si tratta, ora, di valutare la domanda formulata in via subordinata, tesa a limitare in modo specifico gli spazi pertinenziali da assegnare alla ricorrente, oltre all'unità abitativa in senso stretto. L'istanza del resistente è basata in particolare sull'avvenuto frazionamento catastale che consente di distinguere nel fabbricato le singole unità abitative e le pertinenze in varie porzioni identificabili.
In sede di separazione l'abitazione familiare era stata assegnata alla ricorrente, ma si dava atto: che il resistente si era impegnato a trasferirsi al piano superiore;
che egli aveva diviso l'immobile in due unità autonome;
che, poiché si stava attivando per arredare la parte riservata a sé, il pernotto dei figli sarebbe avvenuto quando la parte mantenuta per sé sarebbe stata a ciò funzionale e, comunque, entro l'8 maggio 2022.
Nei provvedimenti temporanei ed urgenti il giudice deIGnato ha confermato i provvedimenti già adottati in sede di separazione, spiegando ulteriormente che l'istanza di delimitare la porzione immobiliare oggetto dell'assegnazione della moglie era ritenuta non accoglibile stante l'assenza di indicazioni catastali più precise. Il provvedimento è stato oggetto di reclamo avanti alla Corte di Appello di Venezia, ove è parso più chiaro che la doglianza del reclamante (odierno resistente) era tesa all'assegnazione alla moglie della sola porzione del fabbricato occupato da lei con i figli, con esclusione delle pertinenze.
pagina 9 di 15 Parte resistente non ha dimostrato che uno o più vani o spazi costituenti “pertinenze” fossero anche per il periodo pregresso di suo uso riservato o legati in via esclusivo da vincolo funzionale al solo l'appartamento da lui occupato in via esclusiva, senza effettiva possibilità di uso da parte della ricorrente e dei figli. L'assegnazione dell'abitazione familiare ha la funzione di consentire a questi ultimi di continuare a fruire e vivere nei precedenti spazi domestici, incluse le pertinenze. Va quindi qui ribadito quanto determinato dalla Corte
d'Appello di Venezia nel provvedimento del 19.09.2022, in cui si precisa che “Non resta che dare atto dell'assegnazione della casa familiare di IN (VR), Via Verdi 17, a Parte_1
, quale genitore collocatario prevalente della prole minore d'età, casa familiare da
[...] intendersi comprensiva dell'unita abitativa al piano terra o piano rialzato (v. foglio 24 particella
252 subalterno 25) e delle relative pertinenze (fra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo -
foglio 24 particella 252 subalterno 21; foglio 24 particella 546 subalterno 23; foglio 24 particella
546 subalterno 1; foglio 24 particella 252 subalterno 22, foglio 24 particella 252 subalterno 23;
foglio 24 particella 252 subalterno 27), mentre l'unità abitativa al primo piano o piano superiore
spetta ad (v. foglio 24 particella 252 subalterno 24)”. Controparte_1
Venendo, ora, alle determinazioni sulla frequentazione dei figli minori con il padre, non si ritiene che corrisponda al preminente interesse della prole la contrazione dei tempi di permanenza presso di lui, sì che la richiesta del resistente sul punto va rigettata. Si confermano, quindi le modalità e tempistiche delle visite già previste in separazione, da intendersi qui espressamente richiamate per
relationem (doc. 5 parte ricorrente). Va respinta l'istanza della ricorrente – formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale – di imporre precisi orari di prelevamento e riaccompagnamento dei figli. Al di là della tardività della richiesta – non supportata da alcuna sopravvenienza fattuale – va dato atto della netta opposizione del resistente espressa nella memoria di replica, opposizione che appare condivisibile in ragione della variabilità degli impegni dei figli, oltre che degli impegni lavorativi del resistente, assenti in capo alla ricorrente.
Le domande di ambo le parti, relative al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori sono in questa sede inammissibili, posta – in caso di dissenso tra loro – la speciale competenza del Giudice Tutelare e il rito previsto.
Restano da assumere le determinazioni di natura economica, che riguardano il contributo al mantenimento dei figli e l'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente per sé.
pagina 10 di 15 Comparata la situazione economico-reddituale tra le parti, non può che rilevarsi la sproporzione reddituale/patrimoniale.
Quanto alla ricorrente, la stessa – già laureata in Bielorussia in scienze infermieristiche e successivamente nel 2012 presso l'università di Verona – continua a non svolgere attività lavorativa (situazione esistente anche all'epoca della separazione), sì che allo stato non ha un proprio reddito. È però iscritta alla facoltà di psicologia.
Risulta percepire integralmente l'AUU per i tre figli, attualmente di 329,00 euro mensili.
Ebbene, va dato atto che, benché la ricorrente affermi di avere problematiche di salute che le impedirebbero di lavorare, nessuna documentazione o attestazione relativa ad invalidità o inabilità lavorative è stata depositata in giudizio, né le condizioni fisiche descritte appaiono di per sé ostative al lavoro. La ricorrente è nata nel 1982 ed ha un'età compatibile con il reperimento di posti di lavoro.
Deve quindi riconoscersi capacità di lavoro in capo alla ricorrente, fermi restando gli impegni legati alla cura ed all'assistenza dei figli minorenni, nati, rispettivamente, nel 2013 e nel 2016.
Va tenuto conto dell'assegnazione alla resistente dell'abitazione familiare, che le consente di fruire di un reddito figurativo, corrispondente al risparmio di un canone di locazione.
Il resistente è imprenditore in proprio nel settore idraulico, della climatizzazione e del riscaldamento. Negli accordi di separazione, risalenti al 2022, aveva concordato la corresponsione quale contributo al mantenimento dei tre figli l'importo complessivo di euro
1.800,00 e, quale contributo al mantenimento della moglie, la somma di euro 450,00. Vi si dava anche atto del pagamento da parte sua per il 50% delle utenze dell'abitazione familiare
(acqua, luce e gas), oltre al 50% delle spese accessorie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Verona.
Sino a meno di tre anni fa, quindi, il resistente era in grado di sostenere le spese di mantenimento sopra indicate. Dagli estratti conto del resistente, anche successivi all'epoca della separazione, emerge una IGnificativa capacità di risparmio e si riscontrano periodici esborsi, anche di 10.000,00 o 15.000,00, euro verso “destinatari vari”, non meglio precisati.
Parimenti, come evidenziato dalla ricorrente, dall'analisi degli estratti conto constano investimenti, non meglio quantificai, nonché esborsi molto IGnificativi – rimasti privi di giustificazione – in favore del fratello del resistente ( . Persona_5
pagina 11 di 15 Peraltro dalla visura camerale dell'impresa individuale consta che lavorino Controparte_1
per lui quali dipendenti sei persone, sia con mansioni impiegatizie che operative, in maggioranza assunti a tempo pieno indeterminato. Tale dato non può che deporre per la solidità e redditività dell'azienda del resistente.
Egli è anche proprietario dell'abitazione familiare assegnata alla ricorrente e dell'unità immobiliare dallo stesso ricavata nel medesimo stabile.
Nemmeno dall'esame delle dichiarazioni dei redditi emerge un peggioramento delle condizioni reddituali/patrimoniali di rispetto all'epoca della separazione. Controparte_1
Va altresì dato atto che le condizioni di separazione – anche per la circostanza che le unità abitative occupate, rispettivamente, dalla ricorrente e dal resistente fanno parte del medesimo fabbricato – prevedevano espressamente che il resistente partecipasse al 50% delle spese delle utenze per la parte utilizzata dalla ricorrente e dai figli. Era altresì previsto che le lasciasse in uso la propria Audi A 4, o, comunque, un'autovettura alternativa idonea al trasporto dei figli, che consta averle fornito, al di là delle doglianze svolte dalla ricorrente in ordine all'auto attualmente in suo uso (di minor pregio e dimensioni).
Sul presupposto che la ricorrente continui a fruire di detto veicolo e che il resistente continui a versare il 50% delle spese per le utenze domestiche relative all'abitazione assegnata alla ricorrente, premesso che nessuno contesta che il figlio , divenuto da poco Per_1
maggiorenne, non sia autosufficiente sul piano economico, e considerato che la contribuzione al mantenimento dei figli tende a far sì che essi fruiscano del medesimo tenore di vita di quello pregresso, e che non constano elementi per disporre né la riduzione, né l'aumento degli importi (come invece chiesto dalla ricorrente), va confermata la somma complessivamente all'epoca determinata in favore dei tre figli (ripartita per 1/3 ciascuno), come anche la ripartizione al 50% delle spese accessorie e straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Verona. Va comunque applicata la rivalutazione Istat nel frattempo maturata
(con la decorrenza indicata negli accordi di separazione), sì che all'attualità l'importo del mantenimento per i figli è pari ad euro 2008,80 mensili a decorrere dalla pubblicazione della sentenza. Non può accogliersi l'istanza del resistente di versare direttamente il contributo al mantenimento nelle mani del figlio maggiorenne in assenza di sua specifica istanza o di accordo sul punto tra le parti.
pagina 12 di 15 L'assegno unico ed universale per i tre figli va integralmente assegnato alla ricorrente quale genitrice collocataria.
Il resistente chiede che l'assegno divorzile sia ridotto rispetto all'ammontare del contributo attuale (pari a quello disposto in separazione) nel senso che sia determinato in euro
250,00 mensili. Di contro la ricorrente chiede che sia di fatto più che triplicato (euro
1.500,00).
Considerata la natura composita dell'assegno divorzile (nel caso di specie assistenziale, perequativa-compensativa, non trovando applicazione l'elemento risarcitorio, peraltro del tutto residuale), deve tenersi conto sia della durata del matrimonio (nella specie durato circa
17 anni), sia dell'apporto fornito dal coniuge economicamente più debole (la ricorrente) alla vita familiare ed alla possibilità di sviluppo dell'impresa del marito, sia dei sacrifici alle proprie aspirazioni e alle proprie possibilità lavorative.
La nascita dei tre figli ha fatto sì che la ricorrente si sia occupata della loro cura e della casa, sì da non avere potuto esplicare attività lavorativa al di fuori dell'ambito familiare per un lungo periodo. Peraltro, al di là che non è dimostrata l'incompatibilità tra le patologie lamentate e l'asserita non possibilità di svolgere l'attività di infermiera o di lavorare, l'età attuale dei figli minori non le consentirebbe un impiego full time, sì che ella non appare neanche sul piano potenziale pienamente autosufficiente. Deve inoltre rilevarsi come, a livello previdenziale, l'opzione di dedicarsi a figli e famiglia, faccia sì che sia priva per quel periodo di contribuzione. Di contro – per quanto il resistente contesti che ella abbia collaborato nella sua impresa individuale (la ricorrente, invece, sostiene di avere sostituito per un periodo un'impiegata assente per maternità) – il fatto stesso di essere stata il solo genitore ad occuparsi dei figli ha consentito al resistente di dedicarsi in modo assolutamente prevalentemente al proprio lavoro ed all'ampliamento ed al consolidamento dell'azienda
(basti pensare che in passato il numero dei dipendenti erano inferiore di quello attuale).
A fronte di tali dati, appare congruo rideterminare in complessivi euro 400,00 l'assegno divorzile da oggi (rectius dalla pubblicazione della sentenza) dovuto dal resistente alla ricorrente, da intendersi espresso al valore attuale, fermi gli importi determinati nell'ambito dei provvedimenti temporanei ed urgenti per il periodo pregresso.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, va dato atto che le spese del reclamo avanti alla Corte di Appello di Venezia sono state disciplinate nella relativa pagina 13 di 15 ordinanza. Ebbene, considerata la natura neutra della pronuncia sullo status, e la prevalente soccombenza del resistente per quanto attiene, in particolare, alle reiterate istanze relative all'assegnazione dell'abitazione familiare, nonché all'individuazione degli spazi pertinenziali, va disposta la parziale compensazione per 2/3, con condanna del resistente al versamento della residua quota (1/3) alla ricorrente, come da dispositivo (tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta). Si precisa che non si dispone la distrazione in favore dello Stato, in quanto va disposta (come da separato provvedimento) la revoca del patrocinio in favore dello Stato cui era stata ammessa in via anticipata e provvisoria la ricorrente (quanto percepito, infatti, a titolo di contributo al mantenimento per sé e per i figli, oltre che quanto percepito a titolo di AUU, è di tale ammontare da superare i limiti reddituali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa ovvero assorbita,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bielorussia il 03.11.2005, tra la
IG.ra e il IG. , matrimonio trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
di Stato Civile del Comune di Bussolengo (VR), atto n. 22, P. II, serie C, anno 2005;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bussolengo, affinché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Affida i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_6
collocazione prevalente presso la madre e con diritto-dovere di visita del padre, come da condizioni di separazione, da intendersi sul punto espressamente richiamate per relationem (doc. 5 ricorrente);
4) Assegna la casa familiare di IN (VR), Via Verdi 17, a Parte_1
quale genitore collocatario prevalente della prole minore d'età, casa familiare da intendersi comprensiva dell'unita abitativa al piano terra o piano rialzato (v. foglio 24 particella 252 subalterno 25) e delle relative pertinenze (fra cui - a titolo esemplificativo e non esaustivo - foglio 24 particella 252 subalterno 21; foglio 24 particella 546 subalterno 23; foglio 24 particella 546 subalterno 1; foglio 24 particella
252 subalterno 22, foglio 24 particella 252 subalterno 23; foglio 24 particella 252
pagina 14 di 15 subalterno 27), mentre l'unità abitativa al primo piano o piano superiore spetta ad
(v. foglio 24 particella 252 subalterno 24); Controparte_1
5) Ferma la contribuzione determinata per il passato, pone a carico di Persona_5
l'obbligo di versare a titolo di contribuzione al mantenimento dei tre figli ( , Per_1
e ) la somma complessiva di euro 2008,80 mensili, con decorrenza dalla Per_2 Per_3
pubblicazione della presente sentenza, da versarsi a entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
6) Fermi gli importi stabiliti per il passato, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a titolo di assegno divorzile a favore di la somma di euro Parte_1
400,00 mensili, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
7) AUU per i tre figli integralmente assegnato alla madre;
8) Dichiara l'inammissibilità delle domande svolte da ambo le parti in ordine al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minorenni;
9) Dispone la compensazione per i 2/3 delle spese di lite, e, per l'effetto, condanna al pagamento della quota residua a favore di Controparte_1 Parte_1
che, al netto della compensazione, liquida in euro 2.538,66 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e
CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di ConIGlio del 15 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello LA UE
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