Articolo 3 della Legge 13 marzo 1958, n. 245
Articolo 2
Versione
19 aprile 1958
Art. 3.

All'onere di lire 288.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 aprile 1958