Art. 3.
All'onere di lire 288.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 288.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.