Ordinanza cautelare 4 luglio 2024
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 26/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00889/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2024, proposto da
LI HK, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniel Boni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Firenze P-FI/L/Q/2023/102002 del 14 marzo 2024, comunicata sul portale WEB del Ministero dell''Interno – DLCI in pari data, con il quale veniva rigettata l’istanza presentata in data 4 aprile 2023 dal Sig. LI HK per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro;
- nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale, e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’accoglimento della predetta istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 4.04.2023 il Sig. LI HK ha presentato istanza, presso la Prefettura di Firenze, per ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendogli stato proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato quale operaio addetto allo smistamento merci presso una impresa avente sede legale nel comune di Campi Bisenzio.
A seguito di rituale contraddittorio procedimentale la Prefettura di Firenze, in data 14.03.2024, ha respinto l’istanza di conversione così motivando il diniego: “ considerate le integrazioni documentali pervenute a mezzo PEC a questo ufficio in data 8 giugno 2023 da parte del legale del lavoratore […] dal quale si evince che sussiste la capacità economica dell'azienda, ma non la regolarità contributiva, per la quale è stato chiesto l'accesso alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione secondo la previsione dell'art. 1, commi da 231 a 252 della L. 197/2022, c.d. Rottamazione quater, in quanto non è possibile sospendere la procedura di conversione in attesa dell'esito di tale definizione agevolata, pertanto, la domanda è rigettata definitivamente”.
2. Avverso il citato provvedimento è insorto l’interessato con ricorso, notificato il 13.05.2024, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta in una unica doglianza violazione di legge ed insta per il rilascio di misure cautelari.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 30.06.2024) con atto di mero stile.
Con ordinanza n. 386/2024 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
Alla udienza pubblica del 5 febbraio 2025 la causa è trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 30 bis, comma 8, del DPR n. 394/99. Il ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe compiuto la valutazione di affidabilità e congruità della capacità economica dell’impresa sulla base di dati e considerazioni parziali rispetto a quanto già fosse desumibile in sede procedimentale. Il diniego sarebbe fondato sulla sola circostanza di un insoluto previdenziale da parte del datore di lavoro, elemento considerato di per sé dirimente ai fini della preclusione all'assunzione del cittadino straniero, ignorando del tutto gli altri elementi indicativi della capacità del datore di lavoro di far fronte all'assunzione di un lavoratore.
Il motivo è fondato.
Il provvedimento impugnato motiva, pur non citando espressamente la norma, sostenendo che il datore di lavoro sia sprovvisto degli ineludibili requisiti previsti dall'art. 30 bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/99 (che stabilisce che " lo Sportello unico, fermo quanto previsto dall'articolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonché acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili ”).
Lo stesso riporta altresì altra valutazione sulla documentata solidità economica dell’azienda che è stata dimostrata dal richiedente a seguito delle integrazioni documentali richieste a valle del preavviso di rigetto (cfr. doc. n. 1 di parte resistente).
Gli esiti del giudizio si sostanziano nella inaffidabilità economica del datore di lavoro sulla base della sola rilevazione delle inadempienze contributive - per le quali l’interessato ha richiesto l'accesso alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione secondo la previsione dell'art. 1, commi da 231 a 252 della L. 197/2022 (cd. Rottamazione quater) – e della impossibilità di sospendere il procedimento in attesa della conclusione della procedura di regolarizzazione.
Tale motivazione non risponde al paradigma normativo applicabile al caso di specie, giacché dà conto solo parzialmente degli elementi istruttori che occorre tenere in considerazione (e che, peraltro, sono stati richiesti quale integrazione documentale in sede di procedimento).
L’amministrazione ha ottenuto e valutato (dandone espressamente conto nel provvedimento) il modello Unico dell’impresa (dal quale risulta un fatturato peri ad euro 243.556,00, con utile pari a 42.109,00, cfr. doc. n. 4 e 5 allegati al ricorso).
Nelle proprie osservazioni il ricorrente già evidenziava il favor manifestato dal legislatore per l’adesione alle procedure di definizione agevolata dei debiti contributivi, richiamando gli effetti, in termini di regolarità contributiva, sortiti dall’attivazione di tale procedura.
L’art. 1, comma 240, della l. n. 197/72022 (recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) prevede, alla lettera g) che alle dichiarazioni afferenti la cd rottamazione quater “ si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ”.
L’art. 54 del DL n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017, dispone che “ il documento Unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, […], è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015 ”.
La mera presentazione dell’istanza, quindi, consente alla impresa di spendere una posizione di regolarità contributiva facilmente ricavabile dal DURC (dispongono i successivi commi del citato art. 54 che “ 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio “Durc On Line” l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma. 3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio “Durc On Line” in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto ”).
Dagli atti di causa emerge pertanto che l’amministrazione non ha apprezzato la complessiva posizione contributiva del datore di lavoro né ha esplicitato le ragioni della determinante rilevanza della rinvenuta situazione di debito contributivo, peraltro in corso di definizione agevolata.
Ciò non risulta sufficiente in relazione all’istruttoria imposta dalla disposizione di legge sopra richiamata.
Per giurisprudenza costante “ la norma di cui all'art. 30 bis, comma 8 del D.P.R. n. 394/1999 deve essere interpretata nel senso che, ai fini della verifica della capacità economica dell'impresa che intende assumere un extracomunitario, ciò che rileva oltre al risultato netto della gestione economica sono anche il volume d'affari, le commesse ottenute, la complessiva solidità economica ed altri elementi idonei a comprovare che la stessa sia in grado di sostenere gli oneri della futura assunzione” (T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 29/01/2019, n. 127). “L'art. 30 bis, comma 8, D.P.R. n. 394/99 deve essere interpretata nel senso che, ai fini della verifica della capacità economica dell'impresa, rileva non solo il mero risultato netto della gestione economica ma questo va riguardato unitamente ad altri fattori come il volume d'affari, le commesse ottenute, la complessiva solidità economica ed altri elementi idonei a comprovare che la stessa sia in grado di sostenere gli oneri della futura assunzione ” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. II Sent., 19/05/2010, n. 1522).
L’amministrazione non fornisce una valutazione globale sul complesso dell’attività di impresa e sulle dinamiche gestionali, limitandosi a valutare la non affidabilità del comportamento dell’imprenditore che ha accumulato un debito contributivo la cui consistenza, peraltro, non è dato conoscere.
Questo Tribunale ha avuto modo di evidenziare che “ tale elemento se può da solo costituire un indicatore significativo della scarsa osservanza delle prescrizioni degli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente, perde via via di rilevanza se rapportato al più ampio parametro del rispetto del contratto collettivo di lavoro applicabile e della sostenibilità dei nuovi costi del lavoro (anche con riferimento al numero delle richieste di regolarizzazione presentate, per il medesimo periodo, nel caso di specie ben quattro, dallo stesso datore di lavoro). Ancora di più tale indicatore risulta scarsamente significativo con riferimento alla complessiva capacità economica dell’impresa, intesa come sostenibilità degli impegni di spesa periodici connessi alla gestione finanziaria dell’azienda” (TAR Toscana, sez. II, 16/11/2023, n. 1050).
Ciò vale anche nel caso di specie in cui il provvedimento dà atto, come sopra evidenziato, che, come emerge dagli atti procedimentali, “ sussiste la capacità economica dell'azienda”.
Ne deriva, pertanto, che il provvedimento è affetto da carenza istruttoria e non risulta conforme alle previsioni di cui all’art. 30-bis del D.P.R. n. 394/1999.
Il motivo è quindi fondato.
5. Per tale ragione il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il provvedimento impugnato viene di conseguenza annullato.
6. Le spese di lite, vista la peculiarità dei fatti di causa e delle valutazioni necessarie nello specifico procedimento, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO