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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 11/02/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza del 24/06/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4274 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, (C.F.: ,), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Cosma Baio, elettivamente domiciliata in Nocera
Inferiore (SA), alla via Atzori n. 64/17, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
alla Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale in calce alla memoria di costituzione e difesa, dall'avv.
Stefano Marchese, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA), alla Via Montegrappa
n. 40, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_2
1 Resistente
E
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in pers. del suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 23/01/2023, dall'avv. Per_1
Francesco Bove, elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
PEC: Email_3
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 05/08/2024, agiva contro l e Parte_1 CP_2
l , dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, Controparte_1
impugnando l'intimazione di pagamento n. 10020249010120343/000 , dell'importo di €
9.737,61, relativa all'avviso di addebito n. 40020180009195205000 dell'importo di €
2.794,33, all'avviso di addebito n. 40020190002835192000 dell'importo di € 2.782,70,
all'avviso di addebito n. 40020210001999370000 dell'importo di € 4.160, riguardanti contributi I.V.S. per gli anni 2017, 2018 e 2019.
La ricorrente, in via preliminare, eccepiva l'omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito suddetti, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Evidenziava, altresì, la prescrizione della pretesa creditoria azionata, delle sanzioni e degli interessi, essendo spirato il relativo termine quinquennale, nonché la nullità dell'atto opposto, a causa della mancata indicazione, in esso, degli interessi da corrispondere e dei relativi tassi percentuali.
2 Chiedeva, inoltre, la sospensione dell'esecutività della cartella impugnata.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<In via preliminare disporre la sospensione dell'atto impugnato;
nel merito, per i motivi tutti
esposti:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
10020249010120343000 e per l'effetto disporne l'annullamento;
2) annullare gli avvisi di addebito n. 40020180009195205000, n. 40020190002835192000
e n. 40020210001999370000 e i relativi ruoli>>.
Con vittoria di spese e competenze di lite, attribuite al procuratore antistatario.
2. Con memoria difensiva depositata in data 17/12/2024, si costituiva in giudizio l
[...]
che, in via preliminare, eccepiva la sua estraneità al Controparte_1
procedimento di formazione del ruolo e alla sua esecutività, trattandosi di attività di competenza dell'Ente impositore, nonché la regolarità della notifica della cartella, essendo stata essa consegnata a mani di persona qualificatasi come familiare convivente.
Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente,
considerata la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione impugnata, nonché l'applicazione del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 28 della L. n. 689/81 e la sospensione del relativo termine in corrispondenza del periodo di emergenza COVID-19.
Sosteneva, altresì, l'infondatezza dell'istanza di sospensione, essendo insussistenti il fumus
boni iuris ed il periculum in mora.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_1
per i motivi di diritto della presente comparsa;
2) dichiarare la corretta notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
3 3) dichiarare non prescritto il credito vantato dall' , per i Controparte_1
motivi di cui al punto 2 della predetta memoria;
4) dichiarare legittima la condotta dell' essendosi Controparte_1
conformata a precise disposizioni di legge;
5) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare
l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore, condannandolo a manlevare l'
[...]
da qualsivoglia pregiudizio e con compensazione delle spese di lite>>. Controparte_1
Con vittoria delle spese del giudizio.
3. Con memoria difensiva depositata il 07/01/2025, si costituiva l contestando CP_2
quanto ex adverso dedotto ed evidenziando, innanzitutto, l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito de quo, aventi ad oggetto contributi previdenziali, peraltro non opposti tempestivamente.
L'ente deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo stata iscritta a ruolo nei termini di legge la pretesa contributiva. Rilevava, a tal proposito, che resta onere dell' provare la successiva notifica di ulteriori atti Controparte_3
interruttivi del termine prescrizionale, comunque non decorso, anche in virtù della sospensione introdotta dalla normativa emergenziale da Parte_2
Circa la contestazione relativa ai criteri di computo degli interessi, deduceva la genericità
del rilievo di parte opponente, derivando l'applicazione degli interessi e dei relativi tassi da specifiche disposizioni di legge.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale di:
<< 1) rigettare definitivamente l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e,
per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato e tutti i titoli ad esso presupposti;
2) in via ancor più gradata, ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti entro i limiti della
diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede
l'accertamento>>.
4 Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
4. Il G.d.L., ritenuto che le allegazioni di parte ricorrente non evidenziassero motivi di stringente urgenza che rendessero dovuta la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati, con ordinanza del 11/02/2025 rinviava la discussione all'udienza del 24/06/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La ricorrente, l e l provvedevano, quindi, a CP_2 Controparte_3
depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va rigettato perché le deduzioni poste a base dell'opposizione risultano infondate.
2. Va premesso che, stante l'avvenuta notifica alla ricorrente di un atto di intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, prodromico all'inizio di un'azione esecutiva e da considerarsi, quindi, giuridicamente equipollente ad un atto di precetto, la domanda è pienamente ammissibile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c, essendo stati addotti fatti afferenti alla sussistenza del potere del creditore erariale di agire in executivis, e, segnatamente, alla non esecutività del titolo per omessa notifica degli AVA e per l'estinzione per prescrizione del credito azionato.
Il ricorso, inoltre, integra anche un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nella parte in cui viene censurata la regolarità formale dell'intimazione di pagamento in ragione dell'affermata omessa indicazione in essa dei criteri di calcolo degli interessi richiesti.
5 Sussiste, dunque, la legittimazione passiva sia in capo all' Controparte_1
, in quanto soggetto che ha posto in essere l'atto prodromico all'inizio dell'azione
[...]
esecutiva oggetto dell'opposizione di cui si discute (nella parte in cui essa integra un'opposizione ex art. 617 c.p.c.), sia in capo all'Ente impositore, venendo in rilievo la tematica, attinente alla sussistenza stessa nel merito dei crediti azionati, della regolare notifica degli avvisi di addebito e dell'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' . CP_2
3. Passando alla prima deduzione concernente la sussistenza dei titoli esecutivi, cioè quella afferente all'omessa notifica dei titoli azionati, va evidenziato che l ha fornito piena CP_2
prova, versando agli atti le copie delle ricevute di ritorno attestanti l'avvenuta consegna degli
AVA opposti, dell'avvenuta e regolare notificazione di tutti i titoli ricompresi nell'intimazione di pagamento in parola, oggetto dell'odierna opposizione.
In punto di diritto, in tema di regolarità delle notificazioni delle cartelle esattoriali e degli Avvisi
di addebito, va rammentato che la Suprema Corte ha avuto modo in più occasioni di affermare i seguenti condivisibili principi:
a) in tema di riscossione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non soltanto la notifica della cartella di pagamento può essere pacificamente eseguita, ai sensi dell'art. 26,
comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ma, anzi, in tale ipotesi trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.
890 del 1982 (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016, Rv. 640025), sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 7, comma 6, della legge da ultimo citata,
introdotto dall'articolo 36, comma 2-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 – convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 – e poi abrogato nel 2014, che prevedeva l'invio di una raccomandata in caso di consegna non personale dell'atto (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Trib., Ordinanza n. 9866 dell'11/4/2024 e, precedentemente, Cass.
6 Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del
10/4/2019)
b) la Corte ha anche affermato, a tale proposito, che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è
pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020 e, da ultimo, Cass. n. 4160 del
2022 e n. 1686 del 2023);
c) ed, inoltre, “non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica
sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto
pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo,
stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il
medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne
cognizione” (così Cass. Civ., Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246; Sez. Trib., 4 luglio 2014, n.
15315; 6 giugno 2012, n. 9111, nonchè, in fattispecie analoga, 30 settembre 2011, n. 20027,
dove si precisa che la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 cod.
civ., l'invio e la conoscenza dell'atto, “spettando al destinatario l'onere eventuale di provare
che il plico non conteneva l'avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l'onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza);
d) secondo Cass n. 9246/2015, poi, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della
7 cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
e) con specifico riferimento alla notifica a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il rapporto di convivenza,
almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è
sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24
settembre 2015, n. 18951);
f) per quanto riguarda, poi, la possibilità di notificare un atto mediante PEC va premesso che la notifica ai contribuenti degli atti impositivi a mezzo PEC è espressamente consentita dal comma 2 dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (“La notifica della cartella può essere eseguita,
con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a
mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che
ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica
certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi,
si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600”), nel rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, il cui art. 3 precisa che è necessaria la notificazione di un 'documento informatico'; a al fine, per documento informatico deve intendersi anche il documento PDF contenente l'avviso di addebito, che non è una semplice fotocopia del documento cartaceo scannerizzata, ma un vero e proprio atto nato informatico che, come tutti gli atti informatici, possono essere
8 stampati su supporto cartaceo: non ci si trova quindi di fronte ad un duplicato informatico per la cui validità è necessaria l'attestazione di conformità, ma ad un vero e proprio originale firmato a mezzo stampa ai sensi di legge ed inviato direttamente tramite PEC al destinatario senza necessità di stamparlo;
Come può agevolmente rilevarsi, alla luce di tali condivisibili e consolidati principi di diritto le deduzioni difensive, essenzialmente generiche e assertive, concernenti l'omessa notifica dei titoli esecutivi posti a base dell'intimazione di pagamento sono assolutamente prive di fondamento.
4. Ovviamente, appurata la regolare notifica dei titoli esecutivi e stante la mancata opposizione avverso di essi nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, vanno giudicate tardive ed inammissibili le deduzioni che mirano a contestare la sussistenza dei titoli esecutivi e la sussistenza nel merito dei crediti degli Istituti impositori, ormai divenuti irretrattabili a seguito del decorso del termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto.
E, invero, va rammentato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 (o agli AVA che sono giuridicamente ad esse equipollenti), determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità
del credito contributivo.
Di conseguenza in caso di mancata impugnazione tempestiva degli AVA – come consta essere avvenuto nel caso in esame – non possono essere più fatti valere, in sede esecutiva o pre-esecutiva, ipotetici vizi attinenti al procedimento di formazione del ruolo antecedenti a detta inoppugnabilità del credito.
Ciò vale sia per la doglianza concernente l'avvenuta prescrizione delle pretese contributive per decorso del termine quinquennale estintivo del credito prima della notifica degli avvisi di addebito, sia per ogni doglianza involgente presunti vizi formali dei titoli.
9 5. Quanto al motivo di opposizione concernente l'asserita prescrizione dei crediti ipoteticamente maturatasi successivamente alla notifica dei titoli è sufficiente evidenziare che tra le notifiche degli AVA – perfezionatesi il 20.02.2019, il 21.07.2019 ed il 21.12.2021–
e la notifica dall'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, avvenuta il
16.17.2024, non è trascorso il quinquennio necessario a far maturare la causa estintiva
(circa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, è sufficiente rammentare il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
23397 del 17 novembre 2016, a mente del quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5,
del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve, ex art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 199, in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ, applicandosi quest'ultima disposizione soltanto nelle ipotesi in cui intervenga
CP_ un titolo giudiziale. Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che,
dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. CP_2
122 del 2010).
La causa estintiva del credito azionato non è maturata neanche con riferimento specifico all'AVA n. 40020180009195205000, che è stato notificato il 20.02.2019, occorrendo tener conto che i termini di prescrizione dei crediti contributivi previdenziali sono rimasti sospesi per il periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021 a seguito dei molteplici provvedimenti legislativi emergenziali di sospensione adottati nel corso della pandemia da Covid-19;
conseguentemente, tenuto conto della circostanza che la sospensione in parola, a causa della tardività dell'entrata in vigore delle proroghe di cui al DL n. 3/2021 (rispetto alla scadenza del 31.12.2020), al DL n. 41/2021 (rispetto alla scadenza del 28.02.2021) e al DL
10 n. 73/2021 (rispetto alla scadenza del 30.04.2021), ha subito tre interruzioni, dal 1° al 15
gennaio 2021, dal 1° al 23 marzo 2021 e dal 1° al 26 maggio 2021 – per un totale di 64 gg.
– la durata effettiva della sospensione delle attività dell'agente della riscossione nei confronti della generalità dei debitori (esclusi quelli residenti nelle c.d. zone rosse) è stata pari a 478
gg. (542-64) per la.
E' del tutto evidente, in definitiva, come non si sia verificata alcuna prescrizione dei crediti dei quali è stato intimato il pagamento con l'atto oggetto dell'odierna opposizione, avendo l tempestivamente notificato il susseguente atto Controparte_3
interruttivo.
6. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla nullità dei titoli impugnati per omessa indicazione degli interessi, valevole, come detto, come motivo di opposizione ex art. 617
c.p.c. essa, pur tempestiva, appare formulata in modo del tutto generico ed apodittico e, per tale ragione, va giudicata non meritevole di accoglimento.
In primo luogo, difatti, la modalità di computo degli interessi è ampiamente soddisfatta attraverso il richiamo specifico degli AVA opposti – ritualmente pervenuti a conoscenza del debitore, come si è visto – nei quali l ha compiutamente illustrato la precisa indicazione CP_2
in essi degli interessi e delle sanzioni applicabili in conseguenza del mancato pagamento,
determinati in base alla ugualmente richiamata normativa di fonte primaria.
In secondo luogo, nella nota 1, in calce alle tabelle di calcolo del debito relative a ciascun
AVA, vengono nuovamente esplicate le modalità di computo degli interessi di mora e vengono parimenti richiamate le norme di legge cui l'agente della riscossione è tenuto ad attenersi ai fini del calcolo degli accessori.
L'opposizione, dunque, va integralmente respinta anche sotto tale profilo.
7. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore di ciascuno dei
11 resistenti delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4274 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
nei confronti di e , in persona dei rispettivi ll.rr.p.t., Controparte_1 CP_2
così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti convenute, in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 11.7.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio
dott.ssa Claudia Colucci.
Il Magistrato affidatario
Antonio Cantillo
12